Ordinanza 19 giugno 2018
Massime • 1
In tema di ammissione al passivo, nel caso di domanda cd. "supertardiva" o "ultratardiva" di cui all'art. 101, ultimo comma, l. fall., il mancato avviso al creditore da parte del curatore del fallimento, previsto dalla citata norma, integra sì una causa non imputabile del ritardo da parte del creditore, ma il curatore ha facoltà di provare, ai fini dell'inammissibilità della domanda, che il creditore abbia avuto notizia del fallimento indipendentemente dalla ricezione dell'avviso predetto, ed il relativo giudizio implica un accertamento di fatto rimesso alla valutazione del giudice di merito che, se congruamente e logicamente motivato, sfugge al sindacato di legittimità. (Nella specie, la S.C. ha rigettato il ricorso avverso il decreto del tribunale che aveva ritenuto il ritardo nella proposizione della domanda di ammissione imputabile al creditore fondiario, perché quest'ultimo, nell'ambito di un processo di espropriazione immobiliare celebrato nei confronti dello stesso debitore poi fallito, nel quale era intervenuto anche il curatore, aveva avuto conoscenza della dichiarazione di fallimento tramite il suo difensore, in tempo utile per far valere il suo credito, pur in mancanza della comunicazione ex art. 92 l. fall.)
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Il giudizio de quo ha ad oggetto l'impugnazione del provvedimento con cui il Tribunale di Treviso ha rigettato l'opposizione ex art. 98 l. fall. della ricorrente contro la mancata ammissione al passivo del Fallimento del proprio credito, insinuato mediante domanda cd. “ultratardiva” ai sensi dell'art. 101, comma 4, l. fall. In particolare, la Banca ricorrente ha lamentato l'errore in cui sarebbe incorso il giudice di prime cure laddove: (i) ha affermato che l'esito negativo del messaggio di consegna della PEC con cui la curatela ha trasmesso l'avviso ex art. 92 l. fall. fosse dipendente da colpa del destinatario e, dunque, equivalesse all'effettiva consegna in forza delle disposizioni …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, ordinanza 19/06/2018, n. 16103 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16103 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2018 |
Testo completo
1 6 103-18 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE CIVILE CU Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati Oggetto Dott.ssa Rosa Maria Di Virgilio Presidente OPPOSIZIONE ALLO STATO PASSIVO. Dott. Alberto Pazzi Consigliere Dott.ssa Paola Vella Consigliere Consigliere Rel. Dott. Eduardo Campese Ud. 24/5/2018 CC Cron. 16.103 Consigliere Dott. Aldo Ceniccola R.G.N. 7272/2013 ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n.r.g. 7272/2013 proposto da: ITALFONDIARIO s.p.a. (p. iva 00880671003), con sede in Roma, alla via Carucci n. 131, nella qualità di procuratore della Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza s.p.a., in persona dell'Avv. Carlo Betti, rappresentata e difesa, giusta procura speciale apposta a margine del ricorso, dall'Avvocato Teodoro Carsillo, presso il cui studio elettivamente domicilia in Roma, alla piazza Martiri di Belfiore n.
2. ricorrente
contro
FALLIMENTO IL CASTELLO COSTRUZIONI s.r.l., in liquidazione (cod. fisc. 03131330163), in persona del curatore dott.ssa Anna Venier, rappresentato e difeso, giusta procura speciale apposta a margine del controricorso, dagli Avvocati Piero Fachinetti e Nicola Adragna, con i quali elettivamente domicilia presso lo studio di quest'ultimo in Roma, alla via Lucullo n. 3.
- controricorrente -
1 ما 1 سلام 8 8 1 0 9 2 avverso il decreto del TRIBUNALE di BERGAMO depositato in data 08/02/2013; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/05/2018 dal Consigliere dott. Eduardo Campese. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE 1. La Italfondiario s.p.a., quale procuratrice di Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza s.p.a., ricorre per cassazione, affidandosi a quattro motivi, resistiti dalla curatela del fallimento della Il Castello Costruzioni s.r.l., avverso il decreto del Tribunale di Bergamo, depositato l'8 febbraio 2013, reiettivo dell'opposizione ex art. 98 l.fall. dalla prima proposta, nella medesima qualità, contro la mancata ammissione al passivo della suddetta procedura del complessivo credito di € 378.876,54, di cui € 366.629,52 in via ipotecaria ed € 12.047,02 in privilegio ex art. 2770 cod. civ. per spese sostenute nella procedura esecutiva immobiliare.
1.2. Per quanto qui ancora di interesse, quel tribunale ritenne che: i) la richiesta di insinuazione della Italfondiario s.p.a., nella indicata qualità, datata 28 marzo 2012, era stata depositata oltre il termine previsto dall'art. 101, comma 1, l.fall.; ii) la curatela aveva dimostrato che detta società, benchè non destinataria della comunicazione ex art. 92 I.fall., fosse venuta comunque a conoscenza del fallimento della Il Castello Costruzioni s.r.l., risalente al 21 maggio 2010, fin dal 24 giugno 2010, allorquando il curatore era subentrato in una procedura esecutiva immobiliare, intrapresa contro la debitrice poi fallita da MI RI e proseguita proprio da Italfondiario ex art. 41 del d.lgs. n. 385 del 1993, con udienze protrattesi fino al 6 marzo 2012. 2. Con i formulati motivi, la ricorrente deduce: I) «Violazione e falsa applicazione degli artt. 92 e 101 del r.d. n. 267/42, 84 e 116 c.p.c., e 2697 c.c.». Si assume che titolare del credito azionato esecutivamente nella descritta espropriazione immobiliare era la Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza s.p.a., e solo in qualità di sua procuratrice/mandataria Italfondiario s.p.a. era ivi intervenuta avvalendosi 2 ما س عدم del patrocinio dell'Avv. Masseroni: quest'ultimo, dunque, era l'unico soggetto da ritenersi a dell'intervenuto fallimento della conoscenza debitrice, essendo pacifico che il curatore non aveva inoltrato alla Cassa alcun avviso ai sensi dell'art. 92 1.fall., e rilevando lo stato soggettivo di quel difensore nell'ambito dello specifico rapporto procuratorio processuale intercorrente tra lui ed Italfondiario s.p.a., e giammai nei diretti confronti della Cassa;
II) «Omesso esame di fatti decisivi della controversia che sono stati oggetto di discussione tra le parti». Si ribadiscono, sostanzialmente, le medesime circostanze di fatto del primo motivo, ascrivendo al tribunale di non aver adeguatamente valutato le corrispondenti risultanze istruttorie;
III) «Violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia su motivo di opposizione». Si sostiene che il tribunale avrebbe omesso di pronunciarsi sul formulato motivo di opposizione ex art. 98 l.fall. con cui si era denunciato che, derivando il credito azionato da mutuo fondiario assistito da privilegio processuale ai sensi dell'art. 41 del d.lgs. 385/1993, il termine di dodici mesi per la presentazione della domanda di ammissione al passivo sarebbe iniziato a decorrere solo dal momento in cui si era effettivamente concretizzata la ragione di credito nel suo definitivo ammontare, circostanza verificatasi, nella specie, in epoca successiva al termine suddetto;
IV) «Violazione e falsa applicazione degli artt. 101 l.fall., e 2855 e 2770 c.c., nonchè, con riferimento alla condotta processuale e stragiudiziale della curatela, nuovamente degli artt. 2730 c.c., 116 c.p.c. e 101 l.fall.: omesso esame di fatti decisivi della controversia che sono stati oggetto di discussione tra le parti». Si deduce che il credito ipotecario azionato esecutivamente acquisisce carattere di liquidità solo al momento della vendita del cespite cauzionale, e che esso, nel caso di specie, sarebbe divenuto liquido, in tutte le sue componenti, al momento del completamento del trasferimento effettivo del bene all'aggiudicatario. Si ribadisce, infine, che il termine annuale ex art. 101, comma 1, l.fall., inizierebbe a decorrere dalla data in cui è sorto il diritto alla pretesa creditoria. 3 ما سه ام 3. I primi due motivi, scrutinabili congiuntamente perché chiaramente connessi, non possono essere accolti per le ragioni di seguito esposte.
3.1. E' assolutamente pacifico tra le parti che la curatela fallimentare non inviò alla Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza s.p.a. la comunicazione ex art. 92 1.fall., sicchè deve trovare applicazione il principio, già affermato da questa Corte, per cui il mancato avviso al creditore da parte del curatore del fallimento, previsto dalla citata norma, integra sì la causa non imputabile del ritardo da parte del creditore, ma il curatore ha facoltà di provare, ai fini dell'inammissibilità della domanda, che il creditore abbia avuto notizia del fallimento, indipendentemente dalla ricezione dell'avviso predetto (cfr. Cass. n. 23302 del 2015; Cass. n. 4310 del 2012).
3.2. E' noto, poi, che l'art. 41, comma 2, del d.lgs. n. 385 del 1993, nel prevedere che il creditore fondiario può iniziare o proseguire l'azione esecutiva sui beni ipotecati anche successivamente alla dichiarazione di fallimento del debitore, deroga al divieto di azioni esecutive individuali previsto dall'art. 51 l.fall., ma non anche alla norma imperativa di cui all'art. 52 .fall., secondo la quale ogni credito, anche se munito di diritto di prelazione o esentato dal divieto di azioni esecutive, deve essere accertato nelle forme previste dalla legge fallimentare. L'insinuazione al passivo costituisce, pertanto, un onere per la banca mutuante (sancito espressamente, a seguito della riforma della legge fallimentare, anche per i creditori esentati dal divieto di cui all'art. 51 l.fall.) al fine dell'esercizio del diritto di trattenere definitivamente, nei limiti del quantum spettante a ciascun creditore concorrente all'esito del piano di riparto in sede fallimentare, le somme provvisoriamente percepite a titolo di anticipazione in sede esecutiva (cfr. Cass. n. 6377 del 2015).
3.2.1. Nella specie è incontroverso che la odierna ricorrente, quale procuratrice della Cassa di Risparmio suddetta, aveva proseguito, avvalendosi del privilegio processuale spettantele ex art. art. 41 del d.lgs. n. 385 del 1993, una espropriazione immobiliare (n. 512/2008 r.g.e., innanzi al Tribunale di Bergamo), originariamente intrapresa contro la debitrice poi fallita da MI RI, e che in tale procedura, le cui 4 udienze si erano protratte fino al 6 marzo 2012, era intervenuta anche, il 24 giugno 2010, la curatela del fallimento della Il Castello Costruzioni s.r.l., risalente al 21 maggio 2010, con il patrocinio dell'Avv. Ermanno Masseroni. Da tali circostanze fattuali, il decreto impugnato ha tratto la conclusione che il Curatore ha provato, ai fini della inammissibilità della domanda, che il creditore aveva avuto notizia del fallimento, indipendentemente dalla ricezione dell'avviso ex art. 92 I.fall., e che, pertanto, il creditore medesimo avrebbe potuto procedere tempestivamente all'insinuazione del credito in oggetto» (cfr. pag. 5).
3.2.1. Posto, dunque, che nell'ipotesi di domanda tardiva di ammissione al passivo ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 101 l.fall. (cd. supertardiva o ultratardiva, cioè proposta come nel caso oltre il termine, di legge o - - fissato dal tribunale, di cui al comma 1 della medesima norma, computato rispetto al deposito del decreto di esecutività dello stato passivo e pacificamente superato anche nella fattispecie de qua), la valutazione della sussistenza di una causa non imputabile, la quale giustifichi il ritardo del creditore, implica un accertamento di fatto, rimesso alla valutazione del giudice di merito, che, se congruamente e logicamente motivato, sfugge al sindacato di legittimità» (cfr. Cass. n. 19017 del 2017; Cass. n. 23302 del 2015; Cass. n. 20686 del 2013), ritiene il Collegio che la riportata conclusione del tribunale bergamasco sia immune dalle censure ad essa ascritte.
3.2.2. Invero, non è ragionevolmente dubitabile che il citato difensore (Avv. Ermanno Masseroni) di Italfondiario s.p.a. abbia avuto conoscenza del fallimento della Il Castello Costruzioni s.r.l. quanto meno dal 24 giugno 2010, cioè da quando nella menzionata procedura esecutiva immobiliare n. 512/2008 r.g.e., innanzi al Tribunale di Bergamo, era intervenuta anche la curatela di quel fallimento. Inoltre, la circostanza che alle udienze successive di tale procedura prese parte, come peraltro accade normalmente, il legale suddetto, e non il soggetto da lui rappresentato, è priva di significato, atteso che costituisce principio di carattere generale quello per cui quanto avviene in udienza deve considerarsi noto alle parti 5 با مسموم (attraverso la mediazione del difensore), che, per quanto qui interessa, sono, nel processo di esecuzione, il creditore (nella specie, giova ricordarlo, la Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza s.p.a. aveva nominato propria procuratrice/mandataria, in quella procedura esecutiva, la Italfondiario s.p.a.) ed il debitore, ricordandosi, altresì, che, ai sensi dell'art. 40 del Codice Deontologico Forense approvato il 17 aprile 1997 e vigente fino al 15 dicembre 2014 (qui utilizzabile, dunque, ratione temporis), l'avvocato è tenuto ad informare il proprio assistito sullo svolgimento del mandato affidatogli quando lo reputi opportuno (ed ogni qualvolta l'assistito ne faccia richiesta); deve comunicare alla parte assistita la necessità del compimento di determinati atti al fine di evitare prescrizioni, decadenze o altri effetti pregiudizievoli relativamente agli incarichi in corso di trattazione;
deve riferire al proprio assistito il contenuto di quanto appreso nell'esercizio del mandato se utile all'interesse di questi (disposizioni affatto analoghe sono contenute nell'art. 27, commi 7 ed 8, del medesimo Codice approvato il 31 gennaio 2014 ed entrato in vigore il 16 dicembre 2014).
3.2.3. Italfondiario s.p.a., dunque, nella indicata qualità, certamente doveva considerarsi a conoscenza, quanto meno dal 24 giugno 2010, della sopravvenuta dichiarazione di fallimento della Il Castello Costruzioni s.r.l. (risalente al 21 maggio 2010), né ad essa giova sostenere che la conoscenza di detta circostanza dovesse essere in capo (anche) all'effettiva creditrice (la Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza s.p.a.): l'odierna ricorrente, invero, ha agito spendendo la medesima qualità anche nel formulare la domanda ex art. 101, comma 4, I. fall., sicchè non può certo invocare giustificazioni di cui avrebbe, al più, potuto avvalersi solo la menzionata Cassa formulando in proprio (e non tramite quella procuratrice) la richiesta di insinuazione di cui oggi si discute. Da ciò consegue la inammissibilità della domanda ex art. 101, comma 4, I.fall., proposta dalla prima, nella suddetta qualità, solo il 28 marzo 2012, pacificamente oltre il termine, di legge o fissato dal tribunale, di cui al comma 1 della medesima norma, computato rispetto al deposito del decreto di esecutività dello stato passivo del fallimento predetto. 6 ما ستع لم 4. Il terzo ed il quarto motivo possono parimenti esaminarsi congiuntamente, benchè denuncianti (il terzo) anche un preteso error in procedendo del Tribunale di Bergamo per non essersi asseritamente pronunciato su uno dei proposti motivi di opposizione ex art. 98 l.fall.. Il loro denominatore comune, infatti, va sostanzialmente individuato nell'assunto secondo cui, derivando il credito azionato da mutuo fondiario assistito da privilegio processuale ai sensi dell'art. 41 del d.lgs. 385/1993, il termine di dodici mesi per la presentazione della domanda di ammissione al passivo sarebbe iniziato a decorrere solo dal momento in cui si era effettivamente concretizzata la ragione di credito nel suo definitivo ammontare, circostanza verificatasi (nella specie, in epoca successiva al termine di cui all'art. 101, comma 1, l.fall.) solo con la vendita del cespite ipotecato, con la conseguenza che quel credito sarebbe divenuto liquido, in tutte le sue componenti, al momento del completamento del trasferimento effettivo del bene all'aggiudicatario.
4.1. Un siffatto assunto è, però, privo di fondamento, con conseguente irrilevanza dell'esistenza, o meno, in concreto, dell'invocato error in procedendo.
4.1.1. E' sufficiente, invero, considerare che, come condivisibilmente osservato dalla curatela controricorrente, il credito derivante (come nella vicenda in esame) da mutuo fondiario diviene liquido, quanto alla sorta capitale che ne costituisce componente primaria, ben prima della vendita del bene ipotecato, concretizzandosi fin dal verificarsi dell'inadempimento del debitore, sicchè esso diviene esigibile già da tale momento, se del caso tramite la domanda di ammissione al passivo del sopravvenuto fallimento del debitore/mutuatario. Altro è, invece, il fatto che, una volta effettuata l'insinuazione al passivo fallimentare, il limite del soddisfacimento di quel credito è sostanzialmente rappresentato dal ricavato della vendita del bene ipotecato in sede di procedura esecutiva.
4.1.2. Inoltre, le altre componenti di tale credito, ossia le spese e gli interessi, non sono affatto "infrazionabili" parti del primo. Invero, circa gli interessi, opera il disposto dell'art. 2855 cod. civ. (che costituisce, 7 ما سهام notoriamente, un'eccezione alla regola per la quale la dichiarazione di fallimento ne sospende il corso), ma ciò non richiede certo che debbano essere presentate nuove domande ogni volta che un rateo di interessi sia maturato, atteso che l'ammissione al passivo del capitale comporta il riconoscimento degli interessi nei limiti fissati dalla suddetta disposizione. Quanto, invece, alle spese liquidate dal Giudice dell'esecuzione immobiliare, quand'anche si voglia ritenere che tale indicazione abbia effetto definitivo nei confronti del fallimento, il creditore, presentando tempestivamente la domanda per l'ammissione dei propri crediti, si potrà riferire anche alle spese della procedura esecutiva come liquidate dal Giudice dell'esecuzione.
5. Va, infine, ritenuta l'inammissibilità, postulando, a tacer d'altro, accertamenti in fatto impossibili nel giudizio di legittimità, delle ulteriori censure esposte da Italfondiario s.p.a. nel quarto motivo (cfr. pag. 21 e ss. del ricorso) relativamente ad una lamentata condotta emulativa del curatore nei suoi confronti.
6. In definitiva, il ricorso va respinto, restando le spese del giudizio di legittimità regolate dal principio di soccombenza, e dandosi atto - mancando ogni discrezionalità al riguardo (cfr., tra le prime: Cass. 14/03/2014, n. 5955; tra molte altre: Cass., Sez., U. 27/11/2015, n. 24245; Cass., Sez., U. 20/06/2017, n. 15279) - della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (applicabile ratione temporis, essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), in tema di contributo unificato per i gradi o i giudizi di impugnazione: norma in forza della quale il giudice dell'impugnazione è vincolato, pronunziando il provvedimento che definisce quest'ultima, a dare atto della sussistenza dei presupposti (rigetto integrale o inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione) per versamento da parte il dell'impugnante soccombente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta, a norma del comma 1-bis del detto art. 13. fours
P. Q. M.
8 Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 7.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in € 200,00, ed agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della I. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, giusta il comma 1-bis dello stesso articolo 13. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima sezione civile della Corte Suprema di cassazione, il 24 maggio 2018. llamh Il Presidente Dott.ssa Rosa Maria Di Virgilio No Virecho DEPOSITATO IN CANCELLERIA oggi. 19 GIU. 2018 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Dott.ssa Isabella Ranacchia Dotarence 9