TRIB
Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 13/01/2025, n. 156 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 156 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. N. 7468 / 2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno – sez. III civile – nella persona del G.I., in funzione di Giudice Unico, Dott.ssa
Alessia Pecoraro ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 7468 del Ruolo Affari Contenzioso Civile dell'anno 2021, avente ad oggetto
“appello”, vertente TRA
, (P. VA , in persona del dr. Parte_1 P.IVA_1
Antonio Cristofaro nella qualità di Procuratore in virtù dei poteri conferiti giusta procura con atto notarile, rappresentata, difesa e domiciliata, giusta procura in atti, dall'Avv. Sabina PINGARO (C.F:
), con studio in VIA FERRERIA 140 – BARONISSI (Sa) C.F._1
Appellante
E
( , rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1 CodiceFiscale_2
Massimiliano OREFICE ( ), elettivamente domiciliato presso lo studio CodiceFiscale_3 del difensore in Via P. Atenolfi n. 33 - Cava De' Tirreni (Sa) Appellato
Avverso
Sentenza resa dal Giudice di Pace di Roccadaspide, nella persona del dott.ssa Pellegrino Caterina Anna, n.
142/2020, depositata in data 16/02/2021.
CONCLUSIONI
Come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di opposizione ex art 615 c.p.c., l'attore in primo grado impugnava innanzi al Giudice di Pace l'estratto di ruolo n. 6328/2011, relativamente alla cartella nr. 10020170000719489000, dell'importo di Euro 337,77, concernente l'omesso pagamento della Tassa Automobilistica - anno 2011, domandando l'accertamento negativo del credito per essere prescritta la pretesa creditoria. Con sentenza n. 142/2020, il Giudice di primo grado, accertata la propria giurisdizione, riteneva fondata la domanda attorea per essere prescritto il credito in mancanza di validi atti interruttivi del termine estintivo. Dichiarava, dunque, prescritto il credito, con condanna della convenuta alla refusione delle spese di lite. Controparte_2
1.1 L' propone il presente mezzo di gravame deducendo l'illegittimità nonché l'erroneità, in fatto Pt_1
e in diritto, della pronuncia del Giudice di prime cure. I motivi di doglianza sollevati avverso la sentenza impugnata concernono: il difetto di giurisdizione del giudice adito;
difetto di legittimazione passiva;
l'incompetenza funzionale dell'ufficio del giudice di pace in favore del tribunale in funzione del giudice dell'esecuzione ex art. 617 c.p.c.; l'inammissibilità dell'opposizione per carenza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c.; mancata prescrizione del credito ed errata condanna alle spese. Conclude, dunque, affinché sia accolto l'appello e per l'effetto riformata la sentenza gravata, con vittoria di spese di doppio grado di giudizio. 1.2 Con comparsa, si è costituito che deduce, in via principale ed assorbente, la tardività Controparte_1 del gravame proposto, con conseguente inammissibilità di esso, attesa l'avvenuta notifica all'appellante della sentenza gravata e il superamento del termine di legge di sei mesi per l'introduzione del presente giudizio di appello. Conclude, quindi, per il rigetto dell'appello, con condanna alle spese di lite del presente grado di giudizio a carico dell'appellante, con attribuzione al legale antistatario.
2. In via preliminare, questo Tribunale ritiene di dover accertare, tenuto anche conto del rilievo proposto in via preliminare da parte appellata, che la pronuncia da riformare sia suscettibile di essere impugnata, ed eventualmente riformata, occorrendo, in proposito, verificare la decorrenza del termine di impugnazione, tenuto conto del profilo fattuale e di quello giuridico. Il quadro normativo di riferimento è costituito dal combinato disposto dell'articolo 325 c.p.c., dell'articolo 326 c.p.c. e dell'articolo 327 c.p.c. - nella formulazione introdotta dall'articolo 46 comma 17 della legge n. 69 del 2009, applicabile ratione temporis al presente giudizio, in quanto instaurato in primo grado dopo l'entrata in vigore della stessa legge, in virtù della disciplina transitoria dettata dall'articolo 58 della legge n. 69 del 2009 -, che prevedono che il termine perentorio per proporre l'appello è di trenta giorni e decorre dalla notifica della sentenza di primo grado, mentre nel caso in cui la sentenza non è stata notificata è di sei mesi (con la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale compreso fra l'1 e il 31 Agosto, sospensione inapplicabile in materia di opposizione all'esecuzione) e decorre dalla pubblicazione della sentenza.
Innanzitutto, quindi, va considerato che la sentenza resa dal Giudice di Pace di primae curae è stata depositata in data 16.02.2021 e, successivamente, non notificata: pertanto, mette conto assumere come rilevante, al fine di ritenere ammissibile l'appello promosso innanzi a questo Tribunale e di dar luogo alla revisione della sentenza in esame, il decorso del termine cd. lungo di impugnazione, ovvero il termine di sei mesi dalla data di pubblicazione e deposito della pronuncia, secondo il disposto dell'art. 327 c.p.c. (cfr. in tal senso Cass SU 18569/2016). In particolare, l'odierno appellante ha proceduto a notificare l'atto di citazione in appello, a mezzo pec, solamente in data 22.09.2021 e, quindi, ben oltre il termine di decadenza semestrale dalla pubblicazione della pronuncia gravata, determinandosi pertanto la decadenza dal diritto di impugnare dell' avverso la sentenza in parola, poiché divenuta cosa giudicata, avverso la quale non sono Pt_1 proponibili i mezzi ordinari di impugnazione, ai sensi dell'art. 324 c.p.c.
2.1 Ed invero, il giudizio promosso innanzi al Giudice di prime cure concerneva il diritto a procedere ad esecuzione forzata per il credito indicato nell'estratto esattoriale impugnato, verso cui l'attore deduceva l'intervenuto fatto estintivo della pretesa creditoria, e cioè il decorso della prescrizione, senza contestare la legittimità del titolo a carico dell'intimato, pertanto limitandosi ad oppugnare la giustezza dell'esecuzione, in ordine alla quale l'azione promossa è un'opposizione all'esecuzione preventiva ex art 615 c.p.c., I comma (cfr. ex multis Cass. 23127/2022; Cass. 41234/2021; Cass. 9871/2021; Cass. 6833/2021; Cass. 3283/2015; Cass.
27538/2013). In materia di opposizione all'esecuzione, secondo consolidata e risalente giurisprudenza di legittimità, non trova applicazione la sospensione feriale dei termini processuali, ciò in virtù del combinato disposto dell'art. 92 del r.d. 30 gennaio 1941, n. 12 e degli artt. 1 e 3 L.742/1969, norma quest'ultima che sottrae espressamente alla sospensione feriale le «opposizioni all'esecuzione», con riguardo ad ogni fase e grado del processo di opposizione, incluse le impugnazioni, visto che siffatto regime di inoperatività afferisce alla natura della lite (cfr. Cass. cit. n. 171/2012). Questo Tribunale ritiene, dunque, ragionevole aderire alla considerazione per cui l'impugnazione va resa nelle forme e nei termini previsti per l'azione “così come qualificata dal Giudice e non in base ai termini previsti per l'azione così come l'appellante volesse che si qualificasse” (cfr. Cass. del 31.08.2015 n. 17311).
In sintesi, rilevato che nel caso che ci occupa è stata formulata opposizione ex art 615 c.p.c., per la quale vige il regime di inapplicabilità della sospensione feriale per l'impugnazione, il termine di sei mesi cd. lungo di proposizione del presente gravame risulta scaduto al momento della notifica dell'atto introduttivo presso l'appellato, ovvero in data 22.09.2021, atteso che, in assenza di sospensione feriale, l' avrebbe dovuto Pt_1 notificare l'appello entro e non oltre il 16.08.2021, quale termine ultimo di impugnazione della pronuncia;
da tanto ne consegue la tardiva proposizione del gravame in esame.
In ragione di quanto osservato e precisato, posto che l'indagine sulla tempestività del gravame si risolve nell'accertamento di un presupposto processuale per la proseguibilità del giudizio, determinando la sua tardiva proposizione il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado (cfr. ex multis Cass. 16 marzo 1996, n. 2203) ed atteso il valore pregiudiziale e assorbente della questione esaminata, l'appello proposto è tardivo, dunque, inammissibile.
3. Infine, per quanto attiene alla liquidazione delle spese di lite del presente grado, preso atto della inammissibilità della domanda dell'appellante, tenuto conto dell'attività processuale svolta dalle parti (con esclusione, dunque, della fase istruttoria che non ha avuto luogo) e del carattere meramente procedimentale della presente decisione, il Tribunale decide come da dispositivo che segue e in applicazione del principio di soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., utilizzando i valori minimi attesa la assenza di particolari questioni di fatto o di diritto - secondo i parametri del D.M. 55/2014, come aggiornato con D.M. 147 del 13.08.2022 - attribuendo, in ragione del valore della domanda ricompresa nello scaglione fino a 1.100 euro, € 66,00 per la fase di studio, € 66,00 per la fase introduttiva ed € 100,00 per la fase decisionale.
P. Q. M.
Il Tribunale di Salerno – sez. III civile - nella persona del G.I. Dott.ssa Alessia Pecoraro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, rigettando ogni ulteriore richiesta così provvede:
1. dichiara inammissibile la domanda dell'appellante;
2. condanna l'appellante, , in persona del legale rapp.te p.t., al Controparte_3 pagamento delle spese di giudizio in favore di , che si liquidano in complessivi € 232,00 per Controparte_1 onorari, il tutto oltre spese generali nella misura del 15%, VA e C.p.a. come per legge, con attribuzione all'Avv.
Massimiliano Orefice dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Salerno, lì 13.01.25
Il Giudice
(Dott.ssa Alessia Pecoraro)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno – sez. III civile – nella persona del G.I., in funzione di Giudice Unico, Dott.ssa
Alessia Pecoraro ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 7468 del Ruolo Affari Contenzioso Civile dell'anno 2021, avente ad oggetto
“appello”, vertente TRA
, (P. VA , in persona del dr. Parte_1 P.IVA_1
Antonio Cristofaro nella qualità di Procuratore in virtù dei poteri conferiti giusta procura con atto notarile, rappresentata, difesa e domiciliata, giusta procura in atti, dall'Avv. Sabina PINGARO (C.F:
), con studio in VIA FERRERIA 140 – BARONISSI (Sa) C.F._1
Appellante
E
( , rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1 CodiceFiscale_2
Massimiliano OREFICE ( ), elettivamente domiciliato presso lo studio CodiceFiscale_3 del difensore in Via P. Atenolfi n. 33 - Cava De' Tirreni (Sa) Appellato
Avverso
Sentenza resa dal Giudice di Pace di Roccadaspide, nella persona del dott.ssa Pellegrino Caterina Anna, n.
142/2020, depositata in data 16/02/2021.
CONCLUSIONI
Come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di opposizione ex art 615 c.p.c., l'attore in primo grado impugnava innanzi al Giudice di Pace l'estratto di ruolo n. 6328/2011, relativamente alla cartella nr. 10020170000719489000, dell'importo di Euro 337,77, concernente l'omesso pagamento della Tassa Automobilistica - anno 2011, domandando l'accertamento negativo del credito per essere prescritta la pretesa creditoria. Con sentenza n. 142/2020, il Giudice di primo grado, accertata la propria giurisdizione, riteneva fondata la domanda attorea per essere prescritto il credito in mancanza di validi atti interruttivi del termine estintivo. Dichiarava, dunque, prescritto il credito, con condanna della convenuta alla refusione delle spese di lite. Controparte_2
1.1 L' propone il presente mezzo di gravame deducendo l'illegittimità nonché l'erroneità, in fatto Pt_1
e in diritto, della pronuncia del Giudice di prime cure. I motivi di doglianza sollevati avverso la sentenza impugnata concernono: il difetto di giurisdizione del giudice adito;
difetto di legittimazione passiva;
l'incompetenza funzionale dell'ufficio del giudice di pace in favore del tribunale in funzione del giudice dell'esecuzione ex art. 617 c.p.c.; l'inammissibilità dell'opposizione per carenza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c.; mancata prescrizione del credito ed errata condanna alle spese. Conclude, dunque, affinché sia accolto l'appello e per l'effetto riformata la sentenza gravata, con vittoria di spese di doppio grado di giudizio. 1.2 Con comparsa, si è costituito che deduce, in via principale ed assorbente, la tardività Controparte_1 del gravame proposto, con conseguente inammissibilità di esso, attesa l'avvenuta notifica all'appellante della sentenza gravata e il superamento del termine di legge di sei mesi per l'introduzione del presente giudizio di appello. Conclude, quindi, per il rigetto dell'appello, con condanna alle spese di lite del presente grado di giudizio a carico dell'appellante, con attribuzione al legale antistatario.
2. In via preliminare, questo Tribunale ritiene di dover accertare, tenuto anche conto del rilievo proposto in via preliminare da parte appellata, che la pronuncia da riformare sia suscettibile di essere impugnata, ed eventualmente riformata, occorrendo, in proposito, verificare la decorrenza del termine di impugnazione, tenuto conto del profilo fattuale e di quello giuridico. Il quadro normativo di riferimento è costituito dal combinato disposto dell'articolo 325 c.p.c., dell'articolo 326 c.p.c. e dell'articolo 327 c.p.c. - nella formulazione introdotta dall'articolo 46 comma 17 della legge n. 69 del 2009, applicabile ratione temporis al presente giudizio, in quanto instaurato in primo grado dopo l'entrata in vigore della stessa legge, in virtù della disciplina transitoria dettata dall'articolo 58 della legge n. 69 del 2009 -, che prevedono che il termine perentorio per proporre l'appello è di trenta giorni e decorre dalla notifica della sentenza di primo grado, mentre nel caso in cui la sentenza non è stata notificata è di sei mesi (con la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale compreso fra l'1 e il 31 Agosto, sospensione inapplicabile in materia di opposizione all'esecuzione) e decorre dalla pubblicazione della sentenza.
Innanzitutto, quindi, va considerato che la sentenza resa dal Giudice di Pace di primae curae è stata depositata in data 16.02.2021 e, successivamente, non notificata: pertanto, mette conto assumere come rilevante, al fine di ritenere ammissibile l'appello promosso innanzi a questo Tribunale e di dar luogo alla revisione della sentenza in esame, il decorso del termine cd. lungo di impugnazione, ovvero il termine di sei mesi dalla data di pubblicazione e deposito della pronuncia, secondo il disposto dell'art. 327 c.p.c. (cfr. in tal senso Cass SU 18569/2016). In particolare, l'odierno appellante ha proceduto a notificare l'atto di citazione in appello, a mezzo pec, solamente in data 22.09.2021 e, quindi, ben oltre il termine di decadenza semestrale dalla pubblicazione della pronuncia gravata, determinandosi pertanto la decadenza dal diritto di impugnare dell' avverso la sentenza in parola, poiché divenuta cosa giudicata, avverso la quale non sono Pt_1 proponibili i mezzi ordinari di impugnazione, ai sensi dell'art. 324 c.p.c.
2.1 Ed invero, il giudizio promosso innanzi al Giudice di prime cure concerneva il diritto a procedere ad esecuzione forzata per il credito indicato nell'estratto esattoriale impugnato, verso cui l'attore deduceva l'intervenuto fatto estintivo della pretesa creditoria, e cioè il decorso della prescrizione, senza contestare la legittimità del titolo a carico dell'intimato, pertanto limitandosi ad oppugnare la giustezza dell'esecuzione, in ordine alla quale l'azione promossa è un'opposizione all'esecuzione preventiva ex art 615 c.p.c., I comma (cfr. ex multis Cass. 23127/2022; Cass. 41234/2021; Cass. 9871/2021; Cass. 6833/2021; Cass. 3283/2015; Cass.
27538/2013). In materia di opposizione all'esecuzione, secondo consolidata e risalente giurisprudenza di legittimità, non trova applicazione la sospensione feriale dei termini processuali, ciò in virtù del combinato disposto dell'art. 92 del r.d. 30 gennaio 1941, n. 12 e degli artt. 1 e 3 L.742/1969, norma quest'ultima che sottrae espressamente alla sospensione feriale le «opposizioni all'esecuzione», con riguardo ad ogni fase e grado del processo di opposizione, incluse le impugnazioni, visto che siffatto regime di inoperatività afferisce alla natura della lite (cfr. Cass. cit. n. 171/2012). Questo Tribunale ritiene, dunque, ragionevole aderire alla considerazione per cui l'impugnazione va resa nelle forme e nei termini previsti per l'azione “così come qualificata dal Giudice e non in base ai termini previsti per l'azione così come l'appellante volesse che si qualificasse” (cfr. Cass. del 31.08.2015 n. 17311).
In sintesi, rilevato che nel caso che ci occupa è stata formulata opposizione ex art 615 c.p.c., per la quale vige il regime di inapplicabilità della sospensione feriale per l'impugnazione, il termine di sei mesi cd. lungo di proposizione del presente gravame risulta scaduto al momento della notifica dell'atto introduttivo presso l'appellato, ovvero in data 22.09.2021, atteso che, in assenza di sospensione feriale, l' avrebbe dovuto Pt_1 notificare l'appello entro e non oltre il 16.08.2021, quale termine ultimo di impugnazione della pronuncia;
da tanto ne consegue la tardiva proposizione del gravame in esame.
In ragione di quanto osservato e precisato, posto che l'indagine sulla tempestività del gravame si risolve nell'accertamento di un presupposto processuale per la proseguibilità del giudizio, determinando la sua tardiva proposizione il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado (cfr. ex multis Cass. 16 marzo 1996, n. 2203) ed atteso il valore pregiudiziale e assorbente della questione esaminata, l'appello proposto è tardivo, dunque, inammissibile.
3. Infine, per quanto attiene alla liquidazione delle spese di lite del presente grado, preso atto della inammissibilità della domanda dell'appellante, tenuto conto dell'attività processuale svolta dalle parti (con esclusione, dunque, della fase istruttoria che non ha avuto luogo) e del carattere meramente procedimentale della presente decisione, il Tribunale decide come da dispositivo che segue e in applicazione del principio di soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., utilizzando i valori minimi attesa la assenza di particolari questioni di fatto o di diritto - secondo i parametri del D.M. 55/2014, come aggiornato con D.M. 147 del 13.08.2022 - attribuendo, in ragione del valore della domanda ricompresa nello scaglione fino a 1.100 euro, € 66,00 per la fase di studio, € 66,00 per la fase introduttiva ed € 100,00 per la fase decisionale.
P. Q. M.
Il Tribunale di Salerno – sez. III civile - nella persona del G.I. Dott.ssa Alessia Pecoraro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, rigettando ogni ulteriore richiesta così provvede:
1. dichiara inammissibile la domanda dell'appellante;
2. condanna l'appellante, , in persona del legale rapp.te p.t., al Controparte_3 pagamento delle spese di giudizio in favore di , che si liquidano in complessivi € 232,00 per Controparte_1 onorari, il tutto oltre spese generali nella misura del 15%, VA e C.p.a. come per legge, con attribuzione all'Avv.
Massimiliano Orefice dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Salerno, lì 13.01.25
Il Giudice
(Dott.ssa Alessia Pecoraro)