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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 22/05/2025, n. 2699 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2699 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 13422/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Quarta Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Presidente Dott. Mariano Sciacca, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 13422/2022 R.G. promossa da:
, Parte_1 nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...] - Scala b (C.F.
), elettivamente domiciliato a Catania, in Via Ramondetta n. 9, presso lo studio C.F._1 dell'avv. Lidiana Bentivegna, che lo rappresenta e difende;
Opponente
contro
:
Controparte_1
(già , in persona del legale rappresentante p.t., con sede legale in Venezia Mestre, via Controparte_1
Terraglio n. 63 (P.I. , rappresentato e difeso, in forza di procura alle liti rilasciata in P.IVA_1 separato foglio, dall'avv. Marco Rossi (C.F. ), eleggendo domicilio presso il C.F._2 suo studio in Verona, vicolo San Bernardino, 5/A.
Opposta
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni, come da note scritte, giusto verbale d'udienza del 27.1.2025 che qui si intende richiamato. Il procedimento è stato posto in decisione, con assegnazione dei termini ai sensi dell'art. 190 c.p.c. (ante D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149).
ESPOSIZIONE DELLA MOTIVAZIONE
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione, ritualmente notificato, proponeva opposizione Parte_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 2536/22, datato 09.06.2022 emesso dal Tribunale di Catania nel proc.
n. 1516/2022 R.G, con il quale gli veniva ingiunto il pagamento, in favore della
[...] della somma complessiva di € 5.054,89; gli interessi come determinati in Controparte_1 domanda;
le spese della procedura di ingiunzione, oltre spese generali, i.v.a e c.p.a. Ciò in virtù del presunto credito scaturente dal contratto di apertura di credito utilizzabile mediante carta c.d. revolving del 22.2.2005, identificato dal num. 109688229930, stipulato da con la Parte_1 CP_2
credito poi ceduto, pro soluto, alla con atto del 08/07/2017 (che
[...] Controparte_3 CP_1
(oggi , appartenente al ne sia
[...] Controparte_1 Controparte_4 divenuta titolare in virtù di conferimento del ramo di azienda).
pagina 1 di 6 Nell'atto di opposizione, in via preliminare, l'opponente deduceva il difetto di legittimazione attiva della parte opposta. Nel merito, contestava l'importo ingiunto nell'an, ritenendo di non avere mai stipulato con la cessionaria il contratto di finanziamento e disconoscendo le relative sottoscrizioni;
chiedeva, inoltre, di accertare e dichiarare che il contratto fosse stato stipulato con previsione di interessi usurari e, conseguentemente, di dichiarare che nessuna somma fosse dovuta per interessi;
infine, eccepiva la prescrizione del diritto di credito dell'opposto.
Costituitasi in data 6 febbraio 2023, la società opposta ha contestato in ogni sua parte il contenuto dell'atto di citazione in opposizione, rilevando l'infondatezza delle eccezioni preliminari sollevate da controparte;
la mancata specifica contestazione della sussistenza del rapporto contrattuale;
l'avvenuta parziale esecuzione del rapporto contrattuale da parte della opponente, con conseguente inammissibilità del disconoscimento della sottoscrizione;
nonché l 'erroneità della individuazione della soglia applicabile al contratto oggetto di causa, ai fini della individuazione del tasso-soglia. Chiedeva, preliminarmente, la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto nonché la concessione del termine per il tentativo obbligatorio di mediazione. Chiedeva, nel merito, il rigetto della opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto. In ogni caso, con vittoria di spese e compenso professionale del monitorio e del presente giudizio.
Il giudice istruttore concedeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, assegnando a parte opposta un termine, di giorni 15, per l'avvio del procedimento di mediazione, e rinviando all'udienza del 12.6.2023.
Ritenuta la causa matura per la decisione, si rinviava per p.c. all'udienza del 27.1.2025. Il procedimento è stato posto in decisione, con assegnazione dei termini ai sensi dell'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
*****************
L'eccezione preliminare inerente la carenza di legittimazione attiva della società
[...]
è infondata. Controparte_1
Secondo la più recente giurisprudenza (ex multis, Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 06/02/2024,
n. 3405), la cessione dei crediti bancari in blocco deve essere specificamente provata, non essendo necessario né sufficiente l'estratto ex art. 58 TUB.
In tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ove il debitore ceduto contesti l'esistenza della cessione, ai fini della relativa prova non è sufficiente quella della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 del citato d.lgs., dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata notificazione può rivestire, peraltro, un valore indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente (Cass., 22/06/2023, n.
17944; Cass., 13/06/2019, n. 15884; Cass., 16/04/2021, n. 10200 ; Cass., 05/11/2020, n. 24798; Cass., 02/03/2016, n. 4116).
Non è necessario la produzione dell'avviso ex art. 58 TUB pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale, posto che l'unico effetto di tale pubblicazione è quello di esentare il cessionario dalla notifica della cessione personale al debitore ceduto, ma non anche la prova dell'avvenuta cessione, che presuppone che l'avviso anzidetto, per poter fungere da prova dell'avvenuta cessione, contenga tutti gli elementi necessari a identificare con precisione il credito, in modo tale da poter affermare con certezza la sua inclusione nella cessione (Cass., 20/07/2023, n. 21821).
Contrariamente a quanto dedotto dalla opponente, la comunicazione della cessione è irrilevante ai fini della legittimazione.
Nel caso di specie, dall 'accertamento complessivo delle risultanze di fatto, risulta che parte opposta ha fornito idonea prova dell'inclusione del credito oggetto di causa nella operazione di cessione pagina 2 di 6 del 26 maggio 2017 e, di conseguenza, della sua legittimazione sostanziale attiva.
Precipuamente, risulta provato dall'opposta, tramite i documenti versati in atti che, con un contratto di cessione del credito del 26 maggio 2017, la ha ceduto in blocco alla Controparte_2 CP_3
i crediti scaduti derivanti da prestiti al consumo, prestiti personali, carte di credito e scoperti che
[...] al 30 settembre 2016 (o alle altre date specificate di seguito) soddisfavano i seguenti criteri: (i) provengono dall'Italia da (ii) sono connessi a: .... (c) debiti dovuti al Venditore Controparte_5 con linea di credito revolving connessa a conti correnti, privi di specifica data di scadenza ma il cui pagamento può essere richiesto dal creditore in qualunque momento (con un periodo di preavviso) e che non sono Carte di Credito (gli "Scoperti") ...; e (iii) sono concessi in base ad accordi disciplinati dalla legge italiana;
e (iv) sono denominati in Euro;
e (v) sono completamente utilizzati e per essi non vi è obbligo o possibilità di ulteriori esborsi;
e (vi) il debitore principale è una persona fisica;
e (vii) non sono coperti da alcun tipo di garanzia reale o personale;
e (viii) hanno un saldo positivo o in relazione ad essi sussistono crediti pendenti e/o somme da pagare a carico del richiedente in questione o che al contrario debbano essere corrisposte al Venditore;
e (ix) alla Data di Completamento risultano scaduti. Il credito oggetto della presente causa soddisfa congiuntamente tali requisiti.
Risulta altresì provato (doc. 8 comparsa di costituzione) che la cessionaria CP_3 ha conferito a società con socio unico, soggetta all'attività di direzione e
[...] Controparte_1 coordinamento di il ramo di azienda relativo all'attività di acquisto e gestione di Controparte_3 portafogli di crediti distressed, con decorrenza dei relativi effetti dal 1° luglio 2018 e che tale conferimento di ramo d'azienda è stato oggetto di pubblicazione nella G.U. ai sensi e con gli effetti previsti dall'art. 58 del D.Lgs. 385/1993 ("Testo Unico Bancario”). Contrariamente a quanto sostenuto dalla opponente, nel caso di specie, è avvenuta sia la comunicazione ex art. 1264 c.c. dell'intervenuta cessione del credito (cfr. docc.
5-6 monitorio) sia la pubblicazione nella G.U. della Repubblica italiana ai sensi dell 'articolo 58 T.U.B. (doc. 5 comparsa di costituzione). Ciò posto, deve osservarsi che, secondo la pronuncia della Cassazione a Sezioni Unite n.
7748/1993, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si atteggi come "un procedimento il cui oggetto non è ristretto alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto stesso, ma si estende all'accertamento, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza - e non a quello anteriore della domanda o dell'emissione del provvedimento opposto - dei fatti costitutivi del diritto in contestazione" (in motivazione, ex multis Cass. n.
20943/2014; n. 16767/2014; n. 21840/2013).
Così come è costantemente riconosciuto, sia nella giurisprudenza di merito che in quella di legittimità, che nel giudizio di opposizione ex art. 645 c.p.c. si verifica un'inversione della posizione processuale delle parti, restando invariata la posizione sostanziale, nel senso che si apre un ordinario giudizio di cognizione nell'ambito del quale ciascuna delle parti viene ad assumere la propria effettiva e naturale posizione, risultando a carico del creditore opposto - avente in realtà la veste di attore per aver richiesto l'ingiunzione - l'onere di provare l'esistenza del credito, ossia i fatti costitutivi dell'obbligazione posta a fondamento del decreto ingiuntivo, e a carico del debitore opponente - avente la veste di convenuto - quello di provare eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi (Cass. n. 12622/2010; Cass. n. 12765/2007).
Peraltro, siffatto regime in tema di ripartizione dell'onere probatorio affonda le basi nell'orientamento espresso dalla Suprema Corte nella sentenza, resa a Sezioni Unite, n. 13533/2001, secondo cui "il creditore (e, dunque, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il convenuto opposto), sia che agisca per l'adempimento, sia che agisca per la risoluzione o per il risarcimento del danno, è tenuto a provare solo l'esistenza del titolo, ossia della fonte negoziale o legale del suo diritto (e, se previsto, del
pagina 3 di 6 termine di scadenza), mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte: è il debitore convenuto (e, dunque, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l'attore opponente) a dover fornire la prova estintiva del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento".
Premesso ciò, nel merito, l'opposizione a d.i è infondata.
Nel caso in esame, parte opposta ha prodotto il titolo su cui la pretesa creditoria è fondata, ovverosia una linea di credito (utilizzabile mediante carta c.d. revolving); inoltre, ha allegato il mancato adempimento di parte opponente.
Il rapporto da cui deriva il credito ingiunto risulta provato, posto che l'opponente non ha mai contestato di avere utilizzato la carta revolving. Non ha nemmeno contestato l'inadempimento dedotto dalla opposta. Il fatto che sia stata azionata la carta revolving emerge chiaramente dagli estratti conto prodotti dalla opposta (sub doc. 11, comparsa di costituzione), dove sono riportati i diversi utilizzi della carta di credito nonché le esigue rate pagate in restituzione.
Orbene, relativamente a tali importi, opera il principio della “non contestazione” in base al quale i fatti allegati dalla parte e non espressamente e/o formalmente contestati dalla parte onerata a disconoscerli, costituiscono elementi di prova.
Il principio trova precisa disposizione nell 'articolo 115 c.p.c. come novellato dalla l. n. 69/2009, secondo il quale: “...Il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti”, nonché “i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita…”. Sul punto, va detto che: “in tema di opposizione a decreto ingiuntivo, le contestazioni generiche dell'opponente, di fronte all'assolvimento dell'onere della prova da parte dell'opposta, sono insufficienti a fondare l 'opposizione”. La sentenza della Suprema Corte n. 21176/15 ribadisce, difatti, che: “una contestazione generica rispetto ai fatti oggetto di specifica e puntuale allegazione ad opera dell'altra parte e rientranti della sfera di conoscibilità di chi è onerato della contestazione- è priva di qualsiasi effetto”. Va altresì detto che la “non contestazione” - cui è processualmente equiparabile la contestazione generica- è un “comportamento univocamente rilevante ai fini della determinazione dell'oggetto del giudizio, con effetti vincolanti per il giudice, che dovrà astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato e dovrà ritenerlo sussistente, in quanto l'atteggiamento difensivo delle parti espunge il fatto stesso dall'ambito degli accertamenti richiesti” (cfr. Cass. Sez. III, Sentenza n. 10031/2004).
Dall'avvenuta parziale esecuzione del rapporto contrattuale deriva l'inammissibilità del disconoscimento delle sottoscrizioni da parte della opponente posto che, richiamando i principi consolidati in giurisprudenza (cft. Cass. Civ. 25049/2004; Cass. Civ. 25047/2009; Cass. Civ. 10949/2012) “il disconoscimento avvenuto in sede giudiziale di un contratto a cui si sia data precedente volontaria esecuzione, determina l'inammissibilità del disconoscimento stesso, in quanto tale comportamento è oggettivamente, logicamente e giuridicamente incompatibile con quello precedentemente assunto”. È necessario precisare che “l'eccezione di disconoscimento fatta valere ai sensi dell'art. 214 c.p.c. è da ritenersi infondata allorquando sia accertato in capo al soggetto eccipiente la sussistenza di un comportamento concludente, anche stragiudiziale, abdicativo della proposizione in giudizio dell'eccezione in quanto idoneo a rivelare una rinuncia ex ante ad avvalersi del disposto di cui all'art. 214 c.p.c. (cft. ex multis Cass. n. 22470/2017; Cass. 21744/2004).
Quanto alla dedotta usurarietà dei tassi convenuti, va rilevato che la L. 7.3.1996, n. 108 ha modificato la formulazione dell'art. 644 c.p., relativo al reato di usura, e dell'art. 1815, co 2°.
L'art. 644 c.p., nel disciplinare il delitto di usura, al comma 3 prevede che spetta alla legge stabilire il pagina 4 di 6 limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari. L'ultimo comma della previsione precisa che, per determinare l'usurarietà degli interessi applicati, deve tenersi conto delle commissioni e delle remunerazioni richieste a qualsiasi titolo, nonché delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito.
L'art. 644 c.p. fissa un «principio di onnicomprensività», valevole sia sotto il profilo civile, sia sotto il profilo penale, secondo cui «per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito» (Cass., 6 marzo 2018, n. 5160).
La fattispecie incriminatrice di cui all'art. 644 c.p. configura norma penale in bianco, il cui precetto è destinato a essere completato da un elemento esterno, che completa la fattispecie incriminatrice giacché rinvia, al fine di adeguare gli obblighi di legge alla determinazione del tasso soglia, ad una fonte diversa da quella penale (Cass. pen., 23 novembre 2011, n. 46669).
Il calcolo dell'usura deve avvenire al momento della pattuizione. Difatti, l'art. 1 D.L. n. 394 del 2000, di interpretazione autentica dell'art. 644 c.p., ha stabilito che "si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento”. Sotto il profilo civilistico, le novità fondamentali della normativa concernono l'individuazione di un parametro oggettivo, il c.d. tasso soglia, quale limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari;
nonché la modifica del testo dell'art. 1815, 2° co., che nega il diritto del creditore a qualsivoglia interesse, nel caso gli interessi pattuiti superino il tasso soglia e, quindi, siano usurari. In ordine al primo profilo, il valore non è determinato con riferimento al solo tasso di interesse, bensì al tasso effettivo globale medio, comprensivo di commissioni, di remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse riferito ad anno.
Il tasso effettivo globale medio, per categorie omogenee di operazioni, tenuto conto della natura, oggetto, importo, durata, rischi e garanzie, viene rilevato trimestralmente. Per la determinazione del tasso-soglia oltre il quale il rapporto è usurario, la normativa prevede di aumentare della metà i Tassi
Effettivi Globali Medi rilevati dalla Banca d 'Italia, ai sensi dell 'art. 2 c. 1 legge n. 108/1996, per il periodo considerato.
Il superamento del tasso soglia deve essere verificato con riferimento al tasso effettivo globale, per cui, infatti, “nella determinazione del tasso di interesse, ai fini di verificare se sia stato posto in essere il delitto di usura, occorre tener conto, ove il rapporto finanziario rilevante sia con un istituto di credito, di tutti gli oneri imposti all'utente in connessione con l'utilizzazione del credito” (Cass. pen., 14 maggio 2010, n. 28743).
Tenuto conto del carattere normativo dei decreti ministeriali, in virtù del principio "Iura novit curia", si osserva come i tassi pattuiti (cfr. doc. 3 monitorio) non superino le previsioni contenute nel decreto ministeriale di riferimento (applicabile al trimestre gennaio – marzo 2005 con riferimento alla categoria “credito finalizzato all'acquisto rateale e credito revolving”), sicché, anche sotto tale profilo, la doglianza non è meritevole di accoglimento. Dal d.m. citato, entrato in vigore il 1° gennaio 2005 ed efficace sino al 31 marzo 2005, si traggono i seguenti tassi che, ai fini della determinazione degli interessi usurari ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della legge 7 marzo 1996, n. 108, devono essere aumentati della metà: fino a 1.500: 16.86; fino a 5.000: 15.96; oltre 5.000: 10.69.
Infine, è infondata l'eccezione di parte opponente con la quale fa valere la prescrizione ordinaria del diritto oggetto del d.i. opposto. A differenza dei finanziamenti a termine che hanno un numero di rate definite, il credito revolving offre la possibilità di poter utilizzare la linea di credito concessa in modo flessibile.
pagina 5 di 6 La “ricostituzione” continua del credito disponibile con rimborsi minimi mensili e gli eventuali nuovi utilizzi comportano una durata non predeterminata del finanziamento.
Sulla questione, peraltro, la Giurisprudenza è concorde nel ritenere che la decorrenza del dies a quo vada individuata nell'ultima attività del debitore.
Il Tribunale di Catania è già intervenuto sul tema della decorrenza del termine di prescrizione in relazione ai contratti di apertura di credito a tempo indeterminato mediante la concessione di una carta di credito revolving, precisandosi che va applicata la prescrizione ordinaria decennale “trattandosi di prestazione unica con pagamento rateale e non già di interessi che debbano pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi” (cfr. Tribunale di Catania, sentenza n. 3288/2020). La lista movimenti della debitrice, è indicativo delle attività compiute con l'impiego della carta revolving.
Orbene, l'ultimo o comunque uno degli ultimi utilizzi della carta di credito, evinto dalla lista movimenti, risale al 26 gennaio 2015 ed è indicato nell'e/c del 12.1.2015 al 10.2.2015 (pdf. 18042148 doc. 11 comparsa di costituzione) e, così da doversi escludere il compiersi della prescrizione del diritto azionato.
Il fatto che parte opponente non sia riuscita a provare la sussistenza di fatti impeditivi, estintivi o modificativi dell'obbligazione ovvero l'insussistenza dell'inadempimento o il suo carattere non imputabile, impone l'integrale rigetto della opposizione a decreto ingiuntivo.
Con la conseguenza che, le spese di lite, in applicazione del principio della soccombenza previsto dall'art. 92 c.p.c., vengono poste a carico di parte opponente e liquidate come in dispositivo, in misura pari ai parametri minimi per tutte le fasi, tenuto conto del valore della controversia, della limitata attività processuale compiuta, del carattere documentale del procedimento, delle questioni giuridiche trattate, ai sensi del D.M. 55/2014, quale novellato dal D.M. n. 147/2022.
p.q.m
Il Tribunale di Catania - sezione quarta civile, in persona del sottoscritto giudice istruttore in funzione di giudice unico, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo n. 13422/2022 da Parte_1
contro così provvede:
[...] Controparte_1
• RIGETTA l'opposizione e, per l 'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto;
• CONDANNA al pagamento in favore di Parte_1 [...] ella somma di € 2.540,00, quali spese di lite, oltre il 15% per spese Controparte_1 generali, IVA e CPA se dovute per legge.
Così deciso in Catania, il 20 maggio 2025.
Il Presidente di sezione
dott. Mariano Sciacca
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Quarta Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Presidente Dott. Mariano Sciacca, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 13422/2022 R.G. promossa da:
, Parte_1 nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...] - Scala b (C.F.
), elettivamente domiciliato a Catania, in Via Ramondetta n. 9, presso lo studio C.F._1 dell'avv. Lidiana Bentivegna, che lo rappresenta e difende;
Opponente
contro
:
Controparte_1
(già , in persona del legale rappresentante p.t., con sede legale in Venezia Mestre, via Controparte_1
Terraglio n. 63 (P.I. , rappresentato e difeso, in forza di procura alle liti rilasciata in P.IVA_1 separato foglio, dall'avv. Marco Rossi (C.F. ), eleggendo domicilio presso il C.F._2 suo studio in Verona, vicolo San Bernardino, 5/A.
Opposta
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni, come da note scritte, giusto verbale d'udienza del 27.1.2025 che qui si intende richiamato. Il procedimento è stato posto in decisione, con assegnazione dei termini ai sensi dell'art. 190 c.p.c. (ante D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149).
ESPOSIZIONE DELLA MOTIVAZIONE
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione, ritualmente notificato, proponeva opposizione Parte_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 2536/22, datato 09.06.2022 emesso dal Tribunale di Catania nel proc.
n. 1516/2022 R.G, con il quale gli veniva ingiunto il pagamento, in favore della
[...] della somma complessiva di € 5.054,89; gli interessi come determinati in Controparte_1 domanda;
le spese della procedura di ingiunzione, oltre spese generali, i.v.a e c.p.a. Ciò in virtù del presunto credito scaturente dal contratto di apertura di credito utilizzabile mediante carta c.d. revolving del 22.2.2005, identificato dal num. 109688229930, stipulato da con la Parte_1 CP_2
credito poi ceduto, pro soluto, alla con atto del 08/07/2017 (che
[...] Controparte_3 CP_1
(oggi , appartenente al ne sia
[...] Controparte_1 Controparte_4 divenuta titolare in virtù di conferimento del ramo di azienda).
pagina 1 di 6 Nell'atto di opposizione, in via preliminare, l'opponente deduceva il difetto di legittimazione attiva della parte opposta. Nel merito, contestava l'importo ingiunto nell'an, ritenendo di non avere mai stipulato con la cessionaria il contratto di finanziamento e disconoscendo le relative sottoscrizioni;
chiedeva, inoltre, di accertare e dichiarare che il contratto fosse stato stipulato con previsione di interessi usurari e, conseguentemente, di dichiarare che nessuna somma fosse dovuta per interessi;
infine, eccepiva la prescrizione del diritto di credito dell'opposto.
Costituitasi in data 6 febbraio 2023, la società opposta ha contestato in ogni sua parte il contenuto dell'atto di citazione in opposizione, rilevando l'infondatezza delle eccezioni preliminari sollevate da controparte;
la mancata specifica contestazione della sussistenza del rapporto contrattuale;
l'avvenuta parziale esecuzione del rapporto contrattuale da parte della opponente, con conseguente inammissibilità del disconoscimento della sottoscrizione;
nonché l 'erroneità della individuazione della soglia applicabile al contratto oggetto di causa, ai fini della individuazione del tasso-soglia. Chiedeva, preliminarmente, la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto nonché la concessione del termine per il tentativo obbligatorio di mediazione. Chiedeva, nel merito, il rigetto della opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto. In ogni caso, con vittoria di spese e compenso professionale del monitorio e del presente giudizio.
Il giudice istruttore concedeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, assegnando a parte opposta un termine, di giorni 15, per l'avvio del procedimento di mediazione, e rinviando all'udienza del 12.6.2023.
Ritenuta la causa matura per la decisione, si rinviava per p.c. all'udienza del 27.1.2025. Il procedimento è stato posto in decisione, con assegnazione dei termini ai sensi dell'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
*****************
L'eccezione preliminare inerente la carenza di legittimazione attiva della società
[...]
è infondata. Controparte_1
Secondo la più recente giurisprudenza (ex multis, Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 06/02/2024,
n. 3405), la cessione dei crediti bancari in blocco deve essere specificamente provata, non essendo necessario né sufficiente l'estratto ex art. 58 TUB.
In tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ove il debitore ceduto contesti l'esistenza della cessione, ai fini della relativa prova non è sufficiente quella della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 del citato d.lgs., dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata notificazione può rivestire, peraltro, un valore indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente (Cass., 22/06/2023, n.
17944; Cass., 13/06/2019, n. 15884; Cass., 16/04/2021, n. 10200 ; Cass., 05/11/2020, n. 24798; Cass., 02/03/2016, n. 4116).
Non è necessario la produzione dell'avviso ex art. 58 TUB pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale, posto che l'unico effetto di tale pubblicazione è quello di esentare il cessionario dalla notifica della cessione personale al debitore ceduto, ma non anche la prova dell'avvenuta cessione, che presuppone che l'avviso anzidetto, per poter fungere da prova dell'avvenuta cessione, contenga tutti gli elementi necessari a identificare con precisione il credito, in modo tale da poter affermare con certezza la sua inclusione nella cessione (Cass., 20/07/2023, n. 21821).
Contrariamente a quanto dedotto dalla opponente, la comunicazione della cessione è irrilevante ai fini della legittimazione.
Nel caso di specie, dall 'accertamento complessivo delle risultanze di fatto, risulta che parte opposta ha fornito idonea prova dell'inclusione del credito oggetto di causa nella operazione di cessione pagina 2 di 6 del 26 maggio 2017 e, di conseguenza, della sua legittimazione sostanziale attiva.
Precipuamente, risulta provato dall'opposta, tramite i documenti versati in atti che, con un contratto di cessione del credito del 26 maggio 2017, la ha ceduto in blocco alla Controparte_2 CP_3
i crediti scaduti derivanti da prestiti al consumo, prestiti personali, carte di credito e scoperti che
[...] al 30 settembre 2016 (o alle altre date specificate di seguito) soddisfavano i seguenti criteri: (i) provengono dall'Italia da (ii) sono connessi a: .... (c) debiti dovuti al Venditore Controparte_5 con linea di credito revolving connessa a conti correnti, privi di specifica data di scadenza ma il cui pagamento può essere richiesto dal creditore in qualunque momento (con un periodo di preavviso) e che non sono Carte di Credito (gli "Scoperti") ...; e (iii) sono concessi in base ad accordi disciplinati dalla legge italiana;
e (iv) sono denominati in Euro;
e (v) sono completamente utilizzati e per essi non vi è obbligo o possibilità di ulteriori esborsi;
e (vi) il debitore principale è una persona fisica;
e (vii) non sono coperti da alcun tipo di garanzia reale o personale;
e (viii) hanno un saldo positivo o in relazione ad essi sussistono crediti pendenti e/o somme da pagare a carico del richiedente in questione o che al contrario debbano essere corrisposte al Venditore;
e (ix) alla Data di Completamento risultano scaduti. Il credito oggetto della presente causa soddisfa congiuntamente tali requisiti.
Risulta altresì provato (doc. 8 comparsa di costituzione) che la cessionaria CP_3 ha conferito a società con socio unico, soggetta all'attività di direzione e
[...] Controparte_1 coordinamento di il ramo di azienda relativo all'attività di acquisto e gestione di Controparte_3 portafogli di crediti distressed, con decorrenza dei relativi effetti dal 1° luglio 2018 e che tale conferimento di ramo d'azienda è stato oggetto di pubblicazione nella G.U. ai sensi e con gli effetti previsti dall'art. 58 del D.Lgs. 385/1993 ("Testo Unico Bancario”). Contrariamente a quanto sostenuto dalla opponente, nel caso di specie, è avvenuta sia la comunicazione ex art. 1264 c.c. dell'intervenuta cessione del credito (cfr. docc.
5-6 monitorio) sia la pubblicazione nella G.U. della Repubblica italiana ai sensi dell 'articolo 58 T.U.B. (doc. 5 comparsa di costituzione). Ciò posto, deve osservarsi che, secondo la pronuncia della Cassazione a Sezioni Unite n.
7748/1993, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si atteggi come "un procedimento il cui oggetto non è ristretto alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto stesso, ma si estende all'accertamento, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza - e non a quello anteriore della domanda o dell'emissione del provvedimento opposto - dei fatti costitutivi del diritto in contestazione" (in motivazione, ex multis Cass. n.
20943/2014; n. 16767/2014; n. 21840/2013).
Così come è costantemente riconosciuto, sia nella giurisprudenza di merito che in quella di legittimità, che nel giudizio di opposizione ex art. 645 c.p.c. si verifica un'inversione della posizione processuale delle parti, restando invariata la posizione sostanziale, nel senso che si apre un ordinario giudizio di cognizione nell'ambito del quale ciascuna delle parti viene ad assumere la propria effettiva e naturale posizione, risultando a carico del creditore opposto - avente in realtà la veste di attore per aver richiesto l'ingiunzione - l'onere di provare l'esistenza del credito, ossia i fatti costitutivi dell'obbligazione posta a fondamento del decreto ingiuntivo, e a carico del debitore opponente - avente la veste di convenuto - quello di provare eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi (Cass. n. 12622/2010; Cass. n. 12765/2007).
Peraltro, siffatto regime in tema di ripartizione dell'onere probatorio affonda le basi nell'orientamento espresso dalla Suprema Corte nella sentenza, resa a Sezioni Unite, n. 13533/2001, secondo cui "il creditore (e, dunque, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il convenuto opposto), sia che agisca per l'adempimento, sia che agisca per la risoluzione o per il risarcimento del danno, è tenuto a provare solo l'esistenza del titolo, ossia della fonte negoziale o legale del suo diritto (e, se previsto, del
pagina 3 di 6 termine di scadenza), mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte: è il debitore convenuto (e, dunque, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l'attore opponente) a dover fornire la prova estintiva del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento".
Premesso ciò, nel merito, l'opposizione a d.i è infondata.
Nel caso in esame, parte opposta ha prodotto il titolo su cui la pretesa creditoria è fondata, ovverosia una linea di credito (utilizzabile mediante carta c.d. revolving); inoltre, ha allegato il mancato adempimento di parte opponente.
Il rapporto da cui deriva il credito ingiunto risulta provato, posto che l'opponente non ha mai contestato di avere utilizzato la carta revolving. Non ha nemmeno contestato l'inadempimento dedotto dalla opposta. Il fatto che sia stata azionata la carta revolving emerge chiaramente dagli estratti conto prodotti dalla opposta (sub doc. 11, comparsa di costituzione), dove sono riportati i diversi utilizzi della carta di credito nonché le esigue rate pagate in restituzione.
Orbene, relativamente a tali importi, opera il principio della “non contestazione” in base al quale i fatti allegati dalla parte e non espressamente e/o formalmente contestati dalla parte onerata a disconoscerli, costituiscono elementi di prova.
Il principio trova precisa disposizione nell 'articolo 115 c.p.c. come novellato dalla l. n. 69/2009, secondo il quale: “...Il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti”, nonché “i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita…”. Sul punto, va detto che: “in tema di opposizione a decreto ingiuntivo, le contestazioni generiche dell'opponente, di fronte all'assolvimento dell'onere della prova da parte dell'opposta, sono insufficienti a fondare l 'opposizione”. La sentenza della Suprema Corte n. 21176/15 ribadisce, difatti, che: “una contestazione generica rispetto ai fatti oggetto di specifica e puntuale allegazione ad opera dell'altra parte e rientranti della sfera di conoscibilità di chi è onerato della contestazione- è priva di qualsiasi effetto”. Va altresì detto che la “non contestazione” - cui è processualmente equiparabile la contestazione generica- è un “comportamento univocamente rilevante ai fini della determinazione dell'oggetto del giudizio, con effetti vincolanti per il giudice, che dovrà astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato e dovrà ritenerlo sussistente, in quanto l'atteggiamento difensivo delle parti espunge il fatto stesso dall'ambito degli accertamenti richiesti” (cfr. Cass. Sez. III, Sentenza n. 10031/2004).
Dall'avvenuta parziale esecuzione del rapporto contrattuale deriva l'inammissibilità del disconoscimento delle sottoscrizioni da parte della opponente posto che, richiamando i principi consolidati in giurisprudenza (cft. Cass. Civ. 25049/2004; Cass. Civ. 25047/2009; Cass. Civ. 10949/2012) “il disconoscimento avvenuto in sede giudiziale di un contratto a cui si sia data precedente volontaria esecuzione, determina l'inammissibilità del disconoscimento stesso, in quanto tale comportamento è oggettivamente, logicamente e giuridicamente incompatibile con quello precedentemente assunto”. È necessario precisare che “l'eccezione di disconoscimento fatta valere ai sensi dell'art. 214 c.p.c. è da ritenersi infondata allorquando sia accertato in capo al soggetto eccipiente la sussistenza di un comportamento concludente, anche stragiudiziale, abdicativo della proposizione in giudizio dell'eccezione in quanto idoneo a rivelare una rinuncia ex ante ad avvalersi del disposto di cui all'art. 214 c.p.c. (cft. ex multis Cass. n. 22470/2017; Cass. 21744/2004).
Quanto alla dedotta usurarietà dei tassi convenuti, va rilevato che la L. 7.3.1996, n. 108 ha modificato la formulazione dell'art. 644 c.p., relativo al reato di usura, e dell'art. 1815, co 2°.
L'art. 644 c.p., nel disciplinare il delitto di usura, al comma 3 prevede che spetta alla legge stabilire il pagina 4 di 6 limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari. L'ultimo comma della previsione precisa che, per determinare l'usurarietà degli interessi applicati, deve tenersi conto delle commissioni e delle remunerazioni richieste a qualsiasi titolo, nonché delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito.
L'art. 644 c.p. fissa un «principio di onnicomprensività», valevole sia sotto il profilo civile, sia sotto il profilo penale, secondo cui «per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito» (Cass., 6 marzo 2018, n. 5160).
La fattispecie incriminatrice di cui all'art. 644 c.p. configura norma penale in bianco, il cui precetto è destinato a essere completato da un elemento esterno, che completa la fattispecie incriminatrice giacché rinvia, al fine di adeguare gli obblighi di legge alla determinazione del tasso soglia, ad una fonte diversa da quella penale (Cass. pen., 23 novembre 2011, n. 46669).
Il calcolo dell'usura deve avvenire al momento della pattuizione. Difatti, l'art. 1 D.L. n. 394 del 2000, di interpretazione autentica dell'art. 644 c.p., ha stabilito che "si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento”. Sotto il profilo civilistico, le novità fondamentali della normativa concernono l'individuazione di un parametro oggettivo, il c.d. tasso soglia, quale limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari;
nonché la modifica del testo dell'art. 1815, 2° co., che nega il diritto del creditore a qualsivoglia interesse, nel caso gli interessi pattuiti superino il tasso soglia e, quindi, siano usurari. In ordine al primo profilo, il valore non è determinato con riferimento al solo tasso di interesse, bensì al tasso effettivo globale medio, comprensivo di commissioni, di remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse riferito ad anno.
Il tasso effettivo globale medio, per categorie omogenee di operazioni, tenuto conto della natura, oggetto, importo, durata, rischi e garanzie, viene rilevato trimestralmente. Per la determinazione del tasso-soglia oltre il quale il rapporto è usurario, la normativa prevede di aumentare della metà i Tassi
Effettivi Globali Medi rilevati dalla Banca d 'Italia, ai sensi dell 'art. 2 c. 1 legge n. 108/1996, per il periodo considerato.
Il superamento del tasso soglia deve essere verificato con riferimento al tasso effettivo globale, per cui, infatti, “nella determinazione del tasso di interesse, ai fini di verificare se sia stato posto in essere il delitto di usura, occorre tener conto, ove il rapporto finanziario rilevante sia con un istituto di credito, di tutti gli oneri imposti all'utente in connessione con l'utilizzazione del credito” (Cass. pen., 14 maggio 2010, n. 28743).
Tenuto conto del carattere normativo dei decreti ministeriali, in virtù del principio "Iura novit curia", si osserva come i tassi pattuiti (cfr. doc. 3 monitorio) non superino le previsioni contenute nel decreto ministeriale di riferimento (applicabile al trimestre gennaio – marzo 2005 con riferimento alla categoria “credito finalizzato all'acquisto rateale e credito revolving”), sicché, anche sotto tale profilo, la doglianza non è meritevole di accoglimento. Dal d.m. citato, entrato in vigore il 1° gennaio 2005 ed efficace sino al 31 marzo 2005, si traggono i seguenti tassi che, ai fini della determinazione degli interessi usurari ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della legge 7 marzo 1996, n. 108, devono essere aumentati della metà: fino a 1.500: 16.86; fino a 5.000: 15.96; oltre 5.000: 10.69.
Infine, è infondata l'eccezione di parte opponente con la quale fa valere la prescrizione ordinaria del diritto oggetto del d.i. opposto. A differenza dei finanziamenti a termine che hanno un numero di rate definite, il credito revolving offre la possibilità di poter utilizzare la linea di credito concessa in modo flessibile.
pagina 5 di 6 La “ricostituzione” continua del credito disponibile con rimborsi minimi mensili e gli eventuali nuovi utilizzi comportano una durata non predeterminata del finanziamento.
Sulla questione, peraltro, la Giurisprudenza è concorde nel ritenere che la decorrenza del dies a quo vada individuata nell'ultima attività del debitore.
Il Tribunale di Catania è già intervenuto sul tema della decorrenza del termine di prescrizione in relazione ai contratti di apertura di credito a tempo indeterminato mediante la concessione di una carta di credito revolving, precisandosi che va applicata la prescrizione ordinaria decennale “trattandosi di prestazione unica con pagamento rateale e non già di interessi che debbano pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi” (cfr. Tribunale di Catania, sentenza n. 3288/2020). La lista movimenti della debitrice, è indicativo delle attività compiute con l'impiego della carta revolving.
Orbene, l'ultimo o comunque uno degli ultimi utilizzi della carta di credito, evinto dalla lista movimenti, risale al 26 gennaio 2015 ed è indicato nell'e/c del 12.1.2015 al 10.2.2015 (pdf. 18042148 doc. 11 comparsa di costituzione) e, così da doversi escludere il compiersi della prescrizione del diritto azionato.
Il fatto che parte opponente non sia riuscita a provare la sussistenza di fatti impeditivi, estintivi o modificativi dell'obbligazione ovvero l'insussistenza dell'inadempimento o il suo carattere non imputabile, impone l'integrale rigetto della opposizione a decreto ingiuntivo.
Con la conseguenza che, le spese di lite, in applicazione del principio della soccombenza previsto dall'art. 92 c.p.c., vengono poste a carico di parte opponente e liquidate come in dispositivo, in misura pari ai parametri minimi per tutte le fasi, tenuto conto del valore della controversia, della limitata attività processuale compiuta, del carattere documentale del procedimento, delle questioni giuridiche trattate, ai sensi del D.M. 55/2014, quale novellato dal D.M. n. 147/2022.
p.q.m
Il Tribunale di Catania - sezione quarta civile, in persona del sottoscritto giudice istruttore in funzione di giudice unico, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo n. 13422/2022 da Parte_1
contro così provvede:
[...] Controparte_1
• RIGETTA l'opposizione e, per l 'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto;
• CONDANNA al pagamento in favore di Parte_1 [...] ella somma di € 2.540,00, quali spese di lite, oltre il 15% per spese Controparte_1 generali, IVA e CPA se dovute per legge.
Così deciso in Catania, il 20 maggio 2025.
Il Presidente di sezione
dott. Mariano Sciacca
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
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