Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 03/03/2025, n. 89 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 89 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
Sentenza n. 89/2025
LA CORTE DI APPELLO DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
composta dai magistrati:
1. dr. Maura Stassano Presidente
2. dr. Arturo Pizzella Consigliere
3. avv. Mauro Casale Giudice Ausiliario Rel. ha pronunciato in grado di appello ex art. 127Ter Cpc, la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 106/2022 R. G. sezione lavoro, vertente
TRA
rappresentata e difesa come in atti dall'Avv. Rosanna Bello con Parte_1
domicilio eletto in Battipaglia alla via Domodossola n. 69/F
APPELLANTE
E
rappresentata e difesa come in atti dall'Avv. Giovanni Savastano con Controparte_1
domicilio eletto in Salerno alla via Dei Mille n. 36,
APPELLATO
Oggetto: pagamento spettanze retributive.
RAGIONI DELLA DECISIONE SULLE CONCLUSIONI DELLE PARTI
1. Con sentenza n. 238/2022 pubblicata in data 15.02.2022 il Tribunale di Salerno in funzione di G.L., ha accolto parzialmente la domanda proposta da con ricorso depositato Controparte_1 il 30.05.2018 contro la sig.ra , avente ad oggetto la condanna della convenuta Parte_1 al pagamento delle spettanze retributive asseritamente spettanti per il rapporto di lavoro subordinato intercorso dal 18.12.2015 al 03.03.2018 con mansioni di commessa. Accoglieva, altresì, anche la domanda riconvenzionale proposta dalla al fine di condannare la Pt_1 ricorrente al pagamento dell'indennità di preavviso per non aver tempestivamente comunicato
2. A sostegno del proprio convincimento, il Tribunale ha osservato, in particolare, che il diritto vantato del ricorrente era stato per quanto di ragione provato con esclusione di alcune voci
(orario full-time per una parte del periodo richiesto, straordinario e ferie).
3. Avverso tale sentenza la ha proposto appello, con ricorso depositato nella Parte_1
Cancelleria di questa Corte in data 21.03.2022, dolendosi dell'accoglimento, se pur parzialmente, della domanda e concludendo, pertanto, come in atti per il rigetto integrale della stessa, in riforma della gravata sentenza e con vittoria di spese di lite.
Ha lamentato l'illogicità e l'erroneità della motivazione con particolare riferimento alla mancata valutazione delle eccezioni formulate in ordine alla erronea contabilizzazione delle differenze e al mancato espletamento di una ctu contabile, all'erronea valutazione delle risultanze probatorie e alla violazione degli artt. 91 e 92 Cpc in ordine alla condanna al pagamento delle spese di lite che considerato la reciproca soccombenza dovevano essere compensate.
4. Instauratosi il contraddittorio, la parte appellata si è costituita con memoria ritualmente depositata con la quale chiede il rigetto dell'atto di gravame con vittorie di spese di lite.
5. Espletato con esito negativo il tentativo di bonario componimento, all'esito dell'odierna udienza fissata ai sensi dell'art. 127 Ter Cpc e lette le conclusioni scritte depositate telematicamente dai procuratori costituiti in conformità dell'invito formulato con precedente decreto, la causa è stata decisa come da dispositivo.
6. L'appello, benché nel complesso ammissibilmente proposto, è infondato.
7. Da respingere sono le censure della parte appellante circa la presunta errata valutazione delle prove sia a favore che contrarie, sia testimoniali che documentali.
La Corte non ritiene invero condivisibili i suddetti rilievi, avendo il Tribunale correttamente valutato il materiale probatorio raccolto, e dal quale non può evincersi con sufficiente certezza la totale fondatezza della domanda attorea.
8. Il predetto e condiviso convincimento sarebbe stato adeguatamente motivabile anche solo con riferimento complessivo alle prove esaminate, giacché il giudice del merito è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove o risultanze di prove che ritenga più attendibili ed idonee alla formazione dello stesso, essendo sufficiente, al fine della congruità della motivazione del relativo apprezzamento, che da questa risulti che il convincimento si sia realizzato attraverso una valutazione dei vari elementi probatori acquisiti, considerati nel loro complesso, pur senza un'esplicita confutazione degli altri elementi non menzionati o non accolti, anche se allegati, purché risulti logico e coerente il valore preminente attribuito, sia pure per implicito, a quelli utilizzati (cfr. Cass., Sez. Lav., Sentenza n. 6765 del 10/05/2002; conf. Cass., Sez. Lav., Sentenza n. 3761 del 25/02/2004).
9. Nondimeno il primo giudice ha esaustivamente, specificamente e correttamente indicato le ragioni per le quali ha ritenuto sussistenti almeno in parte le pretese avanzate da parte ricorrente.
Invero, dalle risultanze probatorie, emergono sufficientemente elementi dai quali può ritenersi apprezzabilmente riscontrato che l'appellata avesse diritto alle somme cosi come riconosciute dal giudice di prime cure.
10. Con il primo motivo di appello la censura la sentenza di primo grado Parte_1
nella parte in cui, a suo dire, il Giudice avrebbe errato nella determinazione del quantum debeatur, pari alla complessiva somma di € 22.081,17.
A sostegno di tale argomentazione evidenzia come, nella comparsa di costituzione nel giudizio di prime cure, l'odierna appellante avesse provveduto alla contestazione dei conteggi allegati dalla richiedendo, contestualmente, di demandare tale incombenza ad un CP_1
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11. Nello specifico, il motivo risulta infondato atteso che l'odierna appellante, anche nella comparsa di costituzione relativa al giudizio di prime cure, non ha assolto all'obbligo di una specifica ed analitica contestazione dei conteggi.
In tal senso, nel rito del lavoro, il convenuto ha l'onere della specifica contestazione dei conteggi elaborati dall'attore, ai sensi degli artt. 167, primo comma, e 416, terzo comma c.p.c., con la conseguenza che la mancata o generica contestazione in primo grado rende i conteggi accertati in via definitiva, vincolando in tal senso il giudice, in quanto il convenuto ha l'onere della specifica contestazione dei conteggi elaborati dall'attore, ai sensi dell'art. 167 c.p.c., comma 1 e art. 416 c.p.c., comma 3, e tale onere opera anche quando il convenuto contesti in radice la sussistenza del credito, poichè la negazione del titolo degli emolumenti pretesi non implica necessariamente l'affermazione dell'erroneità della quantificazione, mentre la contestazione dell'esattezza del calcolo ha una sua funzione autonoma, sia pure subordinata, in relazione alle caratteristiche generali del rito del lavoro, fondato su un sistema di preclusioni diretto a consentire all'attore di conseguire rapidamente la pronuncia riguardo al bene della vita reclamato. Ne consegue che la mancata o generica contestazione in primo grado rende i conteggi accertati in via definitiva, vincolando in tal senso il giudice” (ex multis: Cassazione,
Sezione Lavoro, sentenza n.21302 del 2019; Cassazione, Sezione Lavoro, sentenza n. 5949 del
2018, Cassazione, Sezione Lavoro n. 29236 del 2017, Cassazione, Sezione Lavoro, sentenza n.
10116 del 2015; Cassazione, Sezione Lavoro, sentenza n. 4051 del 2011). Ed infatti si rileva che, nel caso oggetto dell'odierno giudizio, la nel giudizio di prime cure si è limitata ad Pt_1
una generica contestazione dei conteggi, riportata in maniera altrettanto generica anche nel ricorso di appello, senza specificare sufficientemente quelle che sono le reali censure ai conteggi effettuati e al criterio utilizzato.
12. Con il secondo motivo di doglianza, l'appellata lamenta una erronea valutazione delle risultanze istruttorie da parte del Giudice di prime cure.
Nello specifico, la NO fa riferimento alle dichiarazioni rese dal teste di parte Pt_1
ricorrente – NO – nonché alle dichiarazioni rese dal teste di parte resistente – Signor Tes_1
, unico teste escusso per parte odierna appellante nonchè marito della . Tes_2 Parte_1
In particolare, controparte deduce una presunta erronea valutazione della dichiarazione resa dalla NO – collega di lavoro della per il periodo 18 dicembre 2015 e fino Tes_1 CP_1
al marzo 2017, circostanza mai contestata dalla odierna appellante – riportando solo uno stralcio della sentenza quest'oggi impugnata (“…attesta sicuramente un orario pieno sia pure fino a marzo 2017…”).
Tuttavia si rileva che il Giudice di prime cure ha effettuato una valutazione corretta delle dichiarazioni rese dalla , come tra l'altro esposto nella gravata decisione laddove viene Tes_1 precisato che: “segnatamente viene in rilievo la deposizione della teste , collega della Tes_1 ricorrente all'interno dello stesso negozio OR & OH di Battipaglia che riferendo
l'osservanza con la stessa dei medesimi turni (uno la mattina l'altro il pomeriggio) dal lunedì al sabato attesta sicuramente un orario pieno sia pure fino a marzo 2017 allorquando si dimetteva per dedicarsi interamente agli studi universitari”. In particolare, la ha Tes_1 dichiarato di essere stata anch'ella dipendente della dal 18 dicembre 2015 al marzo 2017, Pt_1
osservando un orario di lavoro ricompreso tra le ore 09:00 e le ore 13:00 e tra le ore 16:30/17:00 alle ore 20:30/21:00, specificando che durante il periodo estivo l'orario di chiusura era previsto alle ore 21:00. La , inoltre, ha dichiarato di aver goduto di una sola settimana di ferie Tes_1 all'anno e di aver lavorato anche durante i giorni festivi.
Di contro, invece, le dichiarazioni rese dal , marito della ricorrente, non sono state Tes_2
ritenute ugualmente attendibili e comunque non scalfiscono quanto dichiarato dalla teste
. Dunque, alcuna contraddittorietà può ravvisarsi nell'iter logico-giuridico contenuto Tes_1
nella pronuncia impugnata atteso che il Giudice ha correttamente valutato le risultanze istruttorie, alcune delle quali ritenute inattendibili come quella fornita dal teste il quale Tes_2 ha riferito che “la ricorrente si alternava con un'altra commessa, nel periodo anzidetto, senza turnazione prestabilita, ma a seconda dell'occorrenza per un paio d'ore al giorno…”. In virtù di tutto quanto innanzi esposto, anche il secondo motivo di doglianza formulata dall'appellante va rigettato.
13. Terzo ed ultimo motivo di doglianza proposto da parte appellante ha ad oggetto la condanna della al pagamento della metà delle spese processuali in favore della . Pt_1 CP_1
Il Giudice di prime cure, nella parte relativa al governo delle spese, testualmente ha disposto:
“condanna al pagamento di della sola metà delle spese di lite Parte_1 Controparte_1 che liquida, per intero, in complessivi 5.131,00 € oltre maggiorazione spese generali nella misura del 15%, nonché IVA e CPA come per legge con attribuzione al procuratore antistatario
e compensando tra le parti il residuo ammontare delle stesse”. L'appellante ritiene illogica la condanna alle spese nella misura della metà attesa la parziale soccombenza di tutte le parti in causa. Tuttavia, a mente dell'art.92, comma 2, c.p.c., “se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero”.
La soccombenza reciproca si verifica quando vengono rigettate sia la domanda principale che quella riconvenzionale oppure nell'ipotesi in cui vengono accolte solo alcune delle domande
(proposte da un'unica parte) o alcuni capi dell'unica domanda proposta (soccombenza parziale).
In tale ultimo caso il giudice di merito decide quale delle parti deve essere condannata alle spese e se ed in quale misura debba farsi luogo a compensazione parziale. Nel caso oggetto dell'odierno giudizio, il Giudice di primo grado ha accolto parzialmente le richieste formulate dalla NO ed ha accolto la domanda riconvenzionale formulata dalla Controparte_1
NO , provvedendo in maniera del tutto legittima in materia di governo Parte_1
delle spese. Sul punto si fa rilevare che le Sezioni Unite della Suprema Corte, con sentenza n.32061 del 31 ottobre 2022, in materia di condanna alle spese ai sensi degli articoli 91 e 92
c.p.c., testualmente dispone: “in tema di spese processuali, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, secondo comma, c.p.c.”. Dunque, in virtù del principio enunciato dalle Sezioni Unite, la condanna al pagamento della metà delle spese di primo grado appare più che equa e corretta considerato l'importanza economica dei due diversi accoglimenti.
14. Alla luce delle suesposte ed assorbenti considerazioni, l'atto di gravame non può che essere ritenuto infondato e per l'effetto rigettato.
15. Alla soccombenza della lite consegue la condanna dell'appellante al pagamento delle spese del grado.
16. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del citato art. 13, comma 1 bis. (Cass.civile sez. VI, 03/04/2018, n.8170)
P.Q.M.
La Corte così provvede:
a) rigetta l'appello, dando atto, ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del D.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico della parte appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello eventualmente già dovuto;
b) condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali sostenute dalla parte appellata nel presente grado, liquidate in € 1.984,00, oltre maggiorazione spese generali in misura del
15% di detta somma, IVA e CPA come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario.
Salerno, 03.03.2025
Il Giudice Ausiliario est. Il Presidente
Avv. Mauro Casale Dr. Maura Stassano