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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avezzano, sentenza 12/03/2025, n. 141 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avezzano |
| Numero : | 141 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVEZZANO
in composizione monocratica, nella persona del Giudice designato Dott.ssa Ilaria Pepe, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1710 del ruolo generale per gli affari contenziosi per l'anno 2019, vertente tra
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall' Avv. Gino Belisari (c.f. ), C.F._2
elettivamente domiciliato presso il suo studio in Avezzano, alla via S. Francesco 157
- ATTORE -
e
(c.f. ) Controparte_1 P.IVA_1
in persona del Presidente p.t., rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura in atti, dagli Avv.ti Pierfranco Di Nicola (c.f. e Francesca Tempesta (c.f. C.F._3
, elettivamente domiciliata in Avezzano, alla via Trieste 4 presso lo studio C.F._4 dell'Avv. Roberta Tollis
- CONVENUTA-
Conclusioni: per parte attrice, come da note di precisazione delle conclusioni depositate in data
3.12.2024; per parte convenuta, come da note di precisazione delle conclusioni depositate in data
4.12.2024
1 FATTO E DIRITTO
1. Con atto di citazione ritualmente notificato in data 7.11.2019 ha convenuto in Parte_1 giudizio l' chiedendo di accertare la responsabilità di detto Controparte_1 ente nella causazione del sinistro occorsogli in data 12.11.2018 alle ore 18:00 circa, quando, mentre scendeva dalla propria auto appena parcheggiata sul ciglio della Strada Provinciale del Cavaliere 27 di fronte al civico n. 19, inciampava e cadeva a causa di una buca presente sul manto stradale, riportando un trauma distorsivo e contusivo della caviglia sinistra con frattura del malleolo peroneale sinistro come diagnosticato nel referto del pronto soccorso presso cui si recava il giorno stesso dell'evento.
L'attore ha quindi chiesto, accertata la responsabilità dell'ente quale custode della strada, di condannare l'ente medesimo al risarcimento dei danni subiti, quantificati in € 20.273,79 ovvero nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia.
2. Con comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata si è costituita in giudizio l' , chiedendo il rigetto della domanda proposta in quanto infondata in Controparte_1 fatto ed in diritto, nonché, in via subordinata, la riduzione del risarcimento richiesto in ragione della concorrente responsabilità del danneggiato.
In particolare l'ente ha dedotto l'insussistenza della sua responsabilità ex art. 2051 c.c. evidenziando:
i) l'impossibilità, in ragione della notevole estensione della rete stradale rientrante nel demanio provinciale, di assicurare una manutenzione continua anche in relazioni a buche, quali quella in esame, che lo stesso attore ha allegato essersi formata solo qualche giorno prima a causa di forti piogge e che non era stata oggetto di precedenti segnalazioni;
ii) la mancata dimostrazione del nesso causale, avuto in particolare riguardo alla genericità della ricostruzione della dinamica da parte dell'attore, anche con riferimento al profilo relativo alle concrete caratteristiche dei luoghi ove si sarebbe verificato il sinistro;
iii) l'ascrivibilità dell'evento alla condotta del danneggiato, sia perché ha inspiegabilmente parcheggiato il veicolo sul ciglio della strada ed in curva (pure a fronte di più agevoli modalità di parcheggio che avrebbero consentito di evitare l'evento) sia perché in ogni caso avrebbe potuto avvedersi della buca tenuto conto delle dimensioni della stessa, dell'illuminazione stradale e del cartello apposto per segnalare il cattivo stato del manto stradale;
iv) l'infondatezza della domanda risarcitoria anche con riferimento al quantum richiesto.
3. Acquisiti i documenti prodotti ed escussi i testi ammessi, la causa, con ordinanza del 7.2.2025, resa all'esito dell'udienza di rimessione in decisione fissata ex art. 127 ter c.p.c. per il 6.2.2025, è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate con le note in epigrafe indicate.
2 4. La domanda proposta non è suscettibile di accoglimento.
5. Occorre premettere che possono ritenersi pacifiche sia la classificazione come provinciale della strada ove si sarebbe verificata la caduta sia l'esistenza su tale strada ed all'epoca della caduta della buca raffigurata nelle foto in atti.
Ciò posto, la fattispecie è evidentemente inquadrabile, come dedotto dall'attore, nell'alveo della responsabilità ex art. 2051 c.c. e non della responsabilità ex art. 2043 c.c. in quanto la suddetta classificazione della strada consente di ritenere provata la relazione di custodia.
Né può ipotizzarsi, come invece dedotto dalla convenuta, che venga in rilievo un bene insuscettibile di custodia in termini oggettivi, atteso che, in accordo con la giurisprudenza di legittimità (cfr., Cass., ord. n. 1257/18), per i danni subiti dagli utenti di beni demaniali di rilevante estensione, la relazione di custodia può essere esclusa unicamente in caso di comprovata e concreta impossibilità di esercitare la custodia tenuto conto non solo dell'estensione ma anche di ogni altra caratteristica del caso concreto, quali il luogo e la natura dell'evento dannoso, le dotazioni ed i sistemi di sicurezza e di intervento disponibili e così via (circostanze, queste, che non sono state adeguatamente dedotte e documentate dall'ente convenuto e che risultano, in ogni caso, difficilmente riferibili al caso di specie ove si abbia riguardo alla collocazione della buca non in un luogo isolato ma in prossimità di diverse abitazioni).
6. Così inquadrata l'azione proposta, giova richiamare i principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in materia di responsabilità ex art. 2051 c.c. (cfr., Cass., SS.UU., ord. n. 20943/22, Cass., sent. n. 11152/23, Cass., sent. n. 26142/23, Cass., ord., n. 14228/23, Cass., ord. n. 18518/24, Cass., ord. n. 12760/24, Cass., ord. n. 12663/24), secondo cui:
- tale responsabilità ha carattere oggettivo e non presunto;
- l'attore danneggiato deve dimostrare, oltre all'esistenza del danno ed alla ricorrenza della relazione di custodia, il nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, provando dunque l'effettiva dinamica del fatto e che l'evento è stato concretamente provocato dalla cosa, non essendo allo scopo sufficiente che il sinistro e la cosa custodita si collochino genericamente in un medesimo contesto;
- il danneggiato deve in particolare provare che l'evento di danno verificatosi in base alla dinamica allegata è esplicazione della concreta potenzialità dannosa della cosa, sia che ciò dipenda dalla sua connaturale forza dinamica sia che derivi dall'effetto di concause umane o naturali;
- non rileva tuttavia in punto di dimostrazione del nesso di causalità l'intrinseca pericolosità della cosa, quale elemento che può eventualmente rilevare sul piano della prova del fortuito, nel senso che
3 tanto meno la cosa è intrinsecamente pericolosa e quanto più la situazione di possibile pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più il comportamento imprudente di quest'ultimo deve considerarsi incidente nel dinamismo causale, fino ad interrompere il nesso eziologico tra cosa e danno e ad escludere, dunque, la responsabilità del custode;
- è invece il custode ad essere gravato dell'onere della prova liberatoria del caso fortuito, che, quale causa sopravvenuta alla preesistente condizione della res, si sovrappone ad essa degradandola sotto il profilo giuridico a mera occasione di danno, senza che ovviamente sia cancellata sul piano strettamente naturalistico la relativa efficienza causale;
- segnatamente il caso fortuito, rappresentato da un fatto naturale o da un atto del terzo o del danneggiato, è connotato da oggettiva imprevedibilità ed inevitabilità da parte del custode, è estraneo alla relazione custodiale ed è idoneo ad assorbire in sé l'efficienza causale dell'evento dannoso da un punto di vista oggettivo e della regolarità causale, senza che assuma alcuna rilevanza la diligenza o meno del custode;
- laddove poi il caso fortuito sia rappresentato dalla condotta del danneggiato, devono ricorrere non solo l'esclusiva efficienza causale di tale condotta nella produzione dell'evento ma anche la colpa del danneggiato, intesa come oggettiva inosservanza del comportamento di normale cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza, non richiedendosi, invece, una condotta del tutto abnorme od eccezionale;
- nel valutare tale condotta deve poi tenersi conto del fatto che la condotta del danneggiato si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso in applicazione anche ufficiosa dell'art. 1227 c.c., oltre a doversi valutare tale condotta anche avuto riguardo al dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost.;
- in particolare, come detto, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso.
7. Tanto premesso in linea generale e richiamato quanto già sopra esposto in ordine alla sussistenza del rapporto di custodia, nel caso di specie può in primo luogo ritenersi provato, sulla base delle dimensioni della buca come emergenti dalle foto in atti, che il bene oggetto di custodia fosse astrattamente idoneo ad inserirsi in una sequenza causale tale da determinare una caduta.
4 Non può di contro ritenersi pienamente dimostrata, secondo il criterio del più probabile che non, la dinamica dei fatti riferita da parte attrice.
Ed infatti se può ritenersi provato sulla base del referto di pronto soccorso in atti che nella data indicata dall'attore questi abbia riportato lesioni compatibili con una caduta quale quella riferita, è parimenti vero che simili lesioni, di per sé sole considerate, possono essere conseguenza di molteplici diverse dinamiche alternative quanto alle concrete circostanze della caduta.
In tale quadro si evidenzia che non consta che sui luoghi di causa siano intervenuti, subito dopo l'evento, soggetti terzi deputati all'esecuzione di rilievi od al soccorso delle persone.
Inoltre l'unico teste che ha confermato di aver assistito ai fatti (il teste ) non ha fornito Testimone_1 una esaustiva e puntuale ricostruzione dei fatti chiarendo, in particolare, se e come abbia avuto diretta visibilità del punto in cui sarebbe avvenuta la caduta.
Tale profilo risulta invero spiccatamente rilevante, soprattutto ove si consideri che secondo l'atto introduttivo il teste in esame avrebbe assistito alla caduta trovandosi ad aspettare l'attore all'ingresso della propria abitazione posta al civico 19 e, quindi, proprio nel punto ove il veicolo era stato parcheggiato, mentre in sede di escussione ha dichiarato di risiedere al civico 24 e di aspettare l'attore per dargli delle uova (senza però compiutamente chiarire se gli fosse andato incontro al civico 19 dove l'auto era stata comunque parcheggiata ovvero se potesse adeguatamente vedere da casa sua il punto in cui si sarebbe verificata la caduta, dovendosi peraltro considerare che trattasi di un tratto di strada in curva dalle cui foto non emerge neanche, per inciso, la collocazione della panchina ove l'attore si sarebbe seduto dopo la caduta grazie all'aiuto della moglie e del medesimo come Tes_1 da questi riferito).
Non sono stati inoltre escussi gli ulteriori soggetti che, secondo l'atto introduttivo, sarebbero stati presenti al momento dell'evento, ossia e la moglie dell'attore. Per_1
Né peraltro la documentazione fotografica prodotta, se pure idonea a dare contezza dell'esistenza e delle caratteristiche della buca, può di per sé dimostrare la dinamica della caduta verificatasi (non risultando invero del tutto idonea a dimostrare neanche l'esatta ubicazione della vettura al momento della caduta, posto che le foto prodotte come allegato n. 3 all'atto di citazione appaiono scattate, per luminosità, in orario diverso rispetto a quello in cui si sarebbe verificato l'evento).
Non può dunque ritenersi che l'attore abbia pienamente assolto all'onere probatorio sullo stesso gravante.
5 8. Inoltre, anche a voler ritenere provata la dinamica dei fatti riferita dall'attore ed a voler dunque ritenere sussistente il necessario nesso causale, si ritiene che l'ente convenuto abbia assolto all'onere di dimostrare che la condotta dell'attore medesimo ha reso ininfluente la presenza della buca, sovrapponendosi a tale condizione della res e degradando quindi la stessa a mera occasione della determinazione del danno.
Al riguardo si evidenzia infatti che gli elementi acquisiti consentono di ritenere che trattasi di una buca visibile e che quindi attore avrebbe potuto evitarla attraverso le ordinarie cautele dell'utente della strada, cautele viepiù esigibili da parte di chi, tanto in presenza tanto in assenza di alternative praticabili, decida di parcheggiare il veicolo sul ciglio di una strada provinciale ed in un tratto in curva
(come emerge dalla relazione tecnica del settore viabilità, logistica e protezione civile all'esito del sopralluogo del 14.1.2020, prodotta dall'ente convenuto).
Deve infatti evidenziarsi:
- che dalla documentazione fotografica in atti può evincersi che trattasi di buca di significative ed apprezzabili dimensioni per estensione, oltre che per profondità (segnatamente, come indicato in citazione, trattasi una buca di forma oblunga di 20 cm per 50 cm circa, con profondità di oltre 15 cm nella parte centrale);
- che l'attore ha raggiunto il punto in cui sarebbe avvenuta la caduta all'esito di una manovra di parcheggio del veicolo e, quindi, dopo aver necessariamente rallentato la marcia sino al punto prescelto per la sosta del veicolo, punto del quale doveva dunque aver avuto, in precedenza, piena visibilità, sia per la velocità ridotta sia per le dimensioni della buca sia perché trattasi di un punto che, secondo la documentazione fotografica prodotta, risulta privo di ostacoli di sorta;
- che ancora maggiore cautela era nella specie esigibile ove si abbia riguardo all'apposizione sui luoghi, idoneamente dimostrata dalla convenuta mediante la documentazione allegata alla suindicata relazione tecnica e mediante l'ulteriore documentazione fotografica prodotta, di un cartello con segnale di strada dissestata o comunque, sin dal 2011, di un cartello con segnale di dosso, entrambi idonei a far sorgere un onere di maggior cautela nella condotta di guida e, per quanto qui rileva, a rendere sostanzialmente prevedibile l'esistenza di anomalie del manto stradale, evitabili utilizzando delle cautele del tutto ordinarie;
- che peraltro, anche ad ammettere che l'attore non fosse edotto dell'esistenza della specifica buca di cui si discute, era sicuramente a conoscenza dello stato dei luoghi e delle generali condizioni del manto stradale visto che, in disparte il risiedere nello stesso Comune di piccole dimensioni, stava andando a fare visita a persone da lui conosciute percorrendo dunque un tratto di strada a lui noto;
6 - lo stesso teste di parte attrice non ha con certezza né affermato né escluso che il Testimone_2 lampione presente sui luoghi, raffigurato nelle foto in atti, fosse funzionante, dovendosi in ogni caso considerare che, come detto, l'attore ha previamente raggiunto il punto in cui sarebbe poi caduto conducendo un veicolo che, nell'ipotesi di assenza di adeguata illuminazione naturale, avrà necessariamente avuto i fari accesi.
Le suesposte circostanze sono tutte idonee a riverberarsi sul livello di cautela concretamente esigibile dall'attore e, unitariamente considerate, consentono di ritenere che l'ente convenuto abbia assolto all'onere di dimostrare che l'anomalia della strada fosse visibile e pienamente evitabile usando le opportune cautele, sicché deve concludersi che sia da attribuire alla condotta dell'attore l'esclusiva efficienza causale nella produzione dell'evento di danno per non avere egli usato la normale prudenza imposta dal principio di autoresponsabilità.
9. Dalle argomentazioni che precedono consegue il rigetto delle domande proposte da parte attrice CP_ nei confronti dell' convenuto.
10. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono dunque poste a carico della parte attrice;
tali spese sono liquidate d'ufficio come in dispositivo, avuto riguardo ai parametri minimi di cui al D.M. n.
55/2014 per il relativo scaglione di riferimento (€ 5.201,00/€ 26.000,00), tenuto conto della ridotta complessità della controversia.
Deve da ultimo escludersi la possibilità di porre a carico del soccombente, oltre ai compensi liquidati,
i c.d. oneri riflessi, ritenendo di aderire all'orientamento della giurisprudenza di legittimità con cui è stato evidenziato che l'art. 1 comma 208 della L. n. 266/05, che ha introdotto una deroga all'art. 2115 comma terzo c.c. e che è stato ritenuto costituzionalmente legittimo con la sentenza n. 33/09, ha disposto che le somme finalizzate alla corresponsione di compensi professionali comunque dovuti al personale dell'avvocatura interna delle amministrazioni pubbliche sulla base di specifiche disposizioni contrattuali sono da considerare comprensive degli oneri riflessi a carico del datore di lavoro, con la conseguenza che tali oneri sono posti a carico dei dipendenti, che sono quindi ricompresi negli importi liquidati a titolo di compensi e, attenendo al rapporto retributivo tra il difensore e l'ente, non possono essere posti a carico della parte soccombente (cfr., Cass., ord. n.
4399/25, Cass., ord. n. 3242/24, Cass., ord. n. 7499/23)
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando nella causa civile di primo grado indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, conclusione e deduzione , così provvede: CP_3
7 - RIGETTA la domanda proposta da nei confronti dell' Parte_1 Controparte_1
;
[...]
- CONDANNA al pagamento in favore dell' Parte_1 Controparte_1
delle spese di lite, che liquida in complessivi € 2.540,00 per compensi.
[...]
Cosi deciso il 12.3.2025
Il Giudice
Dott.ssa Ilaria Pepe
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