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Sentenza 10 febbraio 2026
Sentenza 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Savona, sez. II, sentenza 10/02/2026, n. 49 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Savona |
| Numero : | 49 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 49/2026
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SAVONA Sezione 2, riunita in udienza il 21/11/2025 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
PELLEGRINI DOMENICO, Giudice monocratico in data 21/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 193/2024 depositato il 18/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Dogane E Monopoli Ufficio Delle Dogane Di Savona - Piazza Filippo Rebagliati 5 17100 Savona SV
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PROVVEDIMENTO IRROGAZIONE SANZIONI n. 66100192024 66100152024 DOGANE-ALTRO 2024
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 21/2026 depositato il 09/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: insiste come in atti.
Resistente/Appellato: insiste come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 19/09/2023, il Ricorrente_1, dipendente della Società_1 del porto di Savona e Società_2 S.r.l., è giunto sottobordo alla M/N Cala Pula, ormeggiata in banchina principale del porto di Vado Ligure, alla guida del furgone Fiat Iveco targato Targa_1, di proprietà della predetta società, per adempiere al lavoro di competenza. Il medesimo, salito sulla nave, ha ricevuto, dal comandante Nominativo_1, due scatole di cartone e una sacca di colore verde che ha provveduto, poi, a riporre nella cabina di tale mezzo, con il quale è uscito dal porto in direzione Savona. I militari della Guardia di Finanza – Gruppo di Savona, durante l'attività di controllo all'interno degli spazi doganali presso il porto di Vado Ligure, hanno pedinato il veicolo fino all'Agenzia Savona 1 delle Banca_1 SPA, sita in via_1, ove Ricorrente_1 ha portato quanto avuto in consegna da Nominativo_1. I militari hanno, poi, fermato il ricorrente e lo hanno condotto presso gli Uffici del reparto, dove a seguito di ispezione all'interno delle due scatole di cartone, hanno rinvenuto, oltre a numerosi generi alimentari, anche i seguenti tabacchi lavorati esteri, privi di contrassegno del Monopolio Fiscale Italiano, di marca Malboro - n.3 (tre) stecche del tipo “GOLD” per 30 pacchetti di sigarette da 20 pezzi per un peso non convenzionale pari a grammi 600 (30x20) pari a Kg.0,600; - n.1 (uno) stecca del tipo “ROSSA” per 10 pacchetti di sigarette da 20 pezzi per un peso non convenzionale pari a grammi 200 (10x20) pari a Kg.0,200; - n.5 (cinque) pacchetti del tipo “ROSSA” di sigarette da 20 pezzi per un peso non convenzionale pari a grammi 100 (5x20) pari a Kg. 0,100 per un peso complessivo di Kg.0,900.
La Guardia di Finanza ha accertato che, nella fattispecie, si è configurata la violazione dell'art. 291 bis comma 2 del DPR n. 43/1973 “avendo superato la detenzione prevista dalla normativa vigente di n. 1 stecca, pari a 200 sigarette a viaggiatore maggiorenne e non frontaliero”.
I militari hanno, così, proceduto al sequestro ex art.13 legge 689/81 dei tabacchi di cui sopra e hanno redatto il processo verbale n. 49/2023 del 19/09/2023 di sequestro amministrativo, di accertamento e notificazione ai sensi della legge 689/81, irrogando, al contempo, la sanzione amministrativa per l'importo pari ad € 5.000, in relazione alla violazione dell'art. 291 bis, 2°c. del T.U.L.D. (All.2).
Il Ricorrente_1, con ricorso/reclamo, notificato all'Ufficio delle Dogane di Savona, in data 17/11/2023, ha impugnato il medesimo davanti a questa Corte di Giustizia Tributaria,
L'Ufficio, non essendo in possesso dell'atto impugnato, ha chiesto chiarimenti alla Guardia di Finanza Gruppo di Savona, la quale, con rapporto ex art. 17 Legge n. 689/1981 prot. 224566/2023 del 24/11/2023 (All.3), ha trasmesso il processo verbale di cui sopra
Poiché tale atto non poteva ricomprendere alcuna pretesa impositiva, in quanto tale natura è propria dei provvedimenti emessi dall'autorità doganale, ex art. 325 c.4 del TULD all'esito dell'istruttoria la Direzione delle Dogane ha ritenuto, di archiviare il medesimo per difetto di competenza, con nota prot. 2684/RU del
09/02/2024 (All.4).
Di conseguenza, l'Ufficio:
- con la nota. prot. 3140/RU del 19/02/2024 (All.5), indirizzata al Ricorrente_1 e al Comando Provinciale della Guardia di Finanza, ha provveduto ad archiviare, ex officio, il verbale, ad eccezione di quanto attiene alla parte relativa al sequestro ex art. 13 L. 689/1981 chiedendo, al contempo, alla G.d.F. l'emissione di nuovo verbale di constatazione da inoltrare, successivamente alla notifica, all'Ufficio, per il seguito di competenza;
- con atto prot. 3365/RU del 22/04/2024, si è costituito nel giudizio RGR 235/2023, al solo scopo di depositare la nota, prot. 2684/RU del 09/02/2024 di cui sopra
A seguito dell'udienza di sospensione dell'azione di riscossione del 04/03/2024, è stata fissata l'udienza di trattazione per il giorno 10/06/2024, al fine di dichiarare la cessazione della materia del contendere.
In data 28/05/2024 l'Ufficio ha depositato, con nota prot.8989/RU del 27/05/2024, tale richiesta.
Il 20/02/2024, i militari della Guardia di Finanza -Gruppo Savona hanno redatto il processo verbale di constatazione prot. 0036367/2024 (All.6), notificato all'Ufficio in data 22/02/2024, per la violazione amministrativa del contrabbando depenalizzato di tabacchi lavorati esteri (TLE) ex art. 291 bis, 2° comma del DPR nr. 43/1973 (TULD), nei confronti di Ricorrente_1.
L'Ufficio ha emesso, poi, l'atto di contestazione della sanzione amministrativa, prot. 5304/RU del 22/03/2024, oggetto del presente giudizio con cui, a fronte della violazione commessa, è stata contestata al Ricorrente_1, la sanzione amministrativa pari ad € 5.000,00 prevista dall'art.1 comma 6 del D.lgs. 8/2016. In data 22/05/2024, con e-mail PEC acquisita al prot. 8773/RU, il Ricorrente_1 ha notificato il ricorso avverso il suddetto atto impositivo affidandolo ad un unico motivo, ovvero carenza dell'elemento soggettivo – buona fede.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
L'unica eccezione sollevata dalla parte riguarda l'assenza dell'elemento psicologico dell'illecito contestato,
E' indubbio che la condotta del ricorrente è stata quantomeno negligente. Avrebbe infatti dovuto controllare a fondo il contenuto della borsa sapendo di essere in zona doganale ed essendo persone che lavora in porto e quindi conosce la normativa sulle dogane.
Non si può parlare in questo caso di errore scusabile
Secondo il ricorrente il comandante Nominativo_1 gli aveva consegnato due pacchi ed una borsa, dichiarando che i medesimi contenevano dolciumi da spedire presso la propria abitazione, sita in Calabria. Il ricorrente sostiene di aver controllato l'interno della borsa, al fine di verificarne il contenuto, ravvisando la presenza di prodotti alimentari e che solo, in fase di controllo da parte dei militari, apprendeva che i TLE erano stati occultati all'interno di uno dei pacchi.
Peraltro arrivato presso l'Ufficio Postale il Ricorrente_1, nel contrassegno (All.7) ha segnalato che la spedizione che stava effettuando aveva ad oggetto libri (e non generi alimentari) circostanza che depone in realtà per una volontà di occultare il reale contenuto ben conosciuto.
Del resto non è neppure il primo episodio in cui è in corso il ricorrente: in data 14/01/2007, il Ricorrente_1 era già incorso in una violazione della medesima natura. In quella circostanza, come emerge dalla nota della Guardia di Finanza prot. 0114810/2024 dell'11/06/2024 (All.8), il medesimo, a bordo dell'autocarro modello Opel
Movano targato Targa_2, adibito a trasporto rifiuti e di proprietà della “SRL Società_1 del Porto di Savona- Vado Ligure SV” è stato sottoposto ad un controllo. Nel corso di tale attività, sono stati rinvenuti numero 113 pacchetti di TLE, per complessivi 2.260 grammi di peso convenzionale, acquistati a bordo della motonave Cala Progreso, all'epoca ormeggiata nel porto di Vado Ligure (SV). Per tale condotta
è stata irrogata, al Ricorrente_1, la sanzione amministrativa di cui all'art. 291 bis comma 2 del TULD., per la quale il medesimo ha provveduto a pagare l'importo dovuto.
Vanno compensate le spese processuali
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Spese compensate Il giudice monocratico Dr. Domenico Pellegrini
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SAVONA Sezione 2, riunita in udienza il 21/11/2025 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
PELLEGRINI DOMENICO, Giudice monocratico in data 21/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 193/2024 depositato il 18/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Dogane E Monopoli Ufficio Delle Dogane Di Savona - Piazza Filippo Rebagliati 5 17100 Savona SV
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PROVVEDIMENTO IRROGAZIONE SANZIONI n. 66100192024 66100152024 DOGANE-ALTRO 2024
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 21/2026 depositato il 09/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: insiste come in atti.
Resistente/Appellato: insiste come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 19/09/2023, il Ricorrente_1, dipendente della Società_1 del porto di Savona e Società_2 S.r.l., è giunto sottobordo alla M/N Cala Pula, ormeggiata in banchina principale del porto di Vado Ligure, alla guida del furgone Fiat Iveco targato Targa_1, di proprietà della predetta società, per adempiere al lavoro di competenza. Il medesimo, salito sulla nave, ha ricevuto, dal comandante Nominativo_1, due scatole di cartone e una sacca di colore verde che ha provveduto, poi, a riporre nella cabina di tale mezzo, con il quale è uscito dal porto in direzione Savona. I militari della Guardia di Finanza – Gruppo di Savona, durante l'attività di controllo all'interno degli spazi doganali presso il porto di Vado Ligure, hanno pedinato il veicolo fino all'Agenzia Savona 1 delle Banca_1 SPA, sita in via_1, ove Ricorrente_1 ha portato quanto avuto in consegna da Nominativo_1. I militari hanno, poi, fermato il ricorrente e lo hanno condotto presso gli Uffici del reparto, dove a seguito di ispezione all'interno delle due scatole di cartone, hanno rinvenuto, oltre a numerosi generi alimentari, anche i seguenti tabacchi lavorati esteri, privi di contrassegno del Monopolio Fiscale Italiano, di marca Malboro - n.3 (tre) stecche del tipo “GOLD” per 30 pacchetti di sigarette da 20 pezzi per un peso non convenzionale pari a grammi 600 (30x20) pari a Kg.0,600; - n.1 (uno) stecca del tipo “ROSSA” per 10 pacchetti di sigarette da 20 pezzi per un peso non convenzionale pari a grammi 200 (10x20) pari a Kg.0,200; - n.5 (cinque) pacchetti del tipo “ROSSA” di sigarette da 20 pezzi per un peso non convenzionale pari a grammi 100 (5x20) pari a Kg. 0,100 per un peso complessivo di Kg.0,900.
La Guardia di Finanza ha accertato che, nella fattispecie, si è configurata la violazione dell'art. 291 bis comma 2 del DPR n. 43/1973 “avendo superato la detenzione prevista dalla normativa vigente di n. 1 stecca, pari a 200 sigarette a viaggiatore maggiorenne e non frontaliero”.
I militari hanno, così, proceduto al sequestro ex art.13 legge 689/81 dei tabacchi di cui sopra e hanno redatto il processo verbale n. 49/2023 del 19/09/2023 di sequestro amministrativo, di accertamento e notificazione ai sensi della legge 689/81, irrogando, al contempo, la sanzione amministrativa per l'importo pari ad € 5.000, in relazione alla violazione dell'art. 291 bis, 2°c. del T.U.L.D. (All.2).
Il Ricorrente_1, con ricorso/reclamo, notificato all'Ufficio delle Dogane di Savona, in data 17/11/2023, ha impugnato il medesimo davanti a questa Corte di Giustizia Tributaria,
L'Ufficio, non essendo in possesso dell'atto impugnato, ha chiesto chiarimenti alla Guardia di Finanza Gruppo di Savona, la quale, con rapporto ex art. 17 Legge n. 689/1981 prot. 224566/2023 del 24/11/2023 (All.3), ha trasmesso il processo verbale di cui sopra
Poiché tale atto non poteva ricomprendere alcuna pretesa impositiva, in quanto tale natura è propria dei provvedimenti emessi dall'autorità doganale, ex art. 325 c.4 del TULD all'esito dell'istruttoria la Direzione delle Dogane ha ritenuto, di archiviare il medesimo per difetto di competenza, con nota prot. 2684/RU del
09/02/2024 (All.4).
Di conseguenza, l'Ufficio:
- con la nota. prot. 3140/RU del 19/02/2024 (All.5), indirizzata al Ricorrente_1 e al Comando Provinciale della Guardia di Finanza, ha provveduto ad archiviare, ex officio, il verbale, ad eccezione di quanto attiene alla parte relativa al sequestro ex art. 13 L. 689/1981 chiedendo, al contempo, alla G.d.F. l'emissione di nuovo verbale di constatazione da inoltrare, successivamente alla notifica, all'Ufficio, per il seguito di competenza;
- con atto prot. 3365/RU del 22/04/2024, si è costituito nel giudizio RGR 235/2023, al solo scopo di depositare la nota, prot. 2684/RU del 09/02/2024 di cui sopra
A seguito dell'udienza di sospensione dell'azione di riscossione del 04/03/2024, è stata fissata l'udienza di trattazione per il giorno 10/06/2024, al fine di dichiarare la cessazione della materia del contendere.
In data 28/05/2024 l'Ufficio ha depositato, con nota prot.8989/RU del 27/05/2024, tale richiesta.
Il 20/02/2024, i militari della Guardia di Finanza -Gruppo Savona hanno redatto il processo verbale di constatazione prot. 0036367/2024 (All.6), notificato all'Ufficio in data 22/02/2024, per la violazione amministrativa del contrabbando depenalizzato di tabacchi lavorati esteri (TLE) ex art. 291 bis, 2° comma del DPR nr. 43/1973 (TULD), nei confronti di Ricorrente_1.
L'Ufficio ha emesso, poi, l'atto di contestazione della sanzione amministrativa, prot. 5304/RU del 22/03/2024, oggetto del presente giudizio con cui, a fronte della violazione commessa, è stata contestata al Ricorrente_1, la sanzione amministrativa pari ad € 5.000,00 prevista dall'art.1 comma 6 del D.lgs. 8/2016. In data 22/05/2024, con e-mail PEC acquisita al prot. 8773/RU, il Ricorrente_1 ha notificato il ricorso avverso il suddetto atto impositivo affidandolo ad un unico motivo, ovvero carenza dell'elemento soggettivo – buona fede.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
L'unica eccezione sollevata dalla parte riguarda l'assenza dell'elemento psicologico dell'illecito contestato,
E' indubbio che la condotta del ricorrente è stata quantomeno negligente. Avrebbe infatti dovuto controllare a fondo il contenuto della borsa sapendo di essere in zona doganale ed essendo persone che lavora in porto e quindi conosce la normativa sulle dogane.
Non si può parlare in questo caso di errore scusabile
Secondo il ricorrente il comandante Nominativo_1 gli aveva consegnato due pacchi ed una borsa, dichiarando che i medesimi contenevano dolciumi da spedire presso la propria abitazione, sita in Calabria. Il ricorrente sostiene di aver controllato l'interno della borsa, al fine di verificarne il contenuto, ravvisando la presenza di prodotti alimentari e che solo, in fase di controllo da parte dei militari, apprendeva che i TLE erano stati occultati all'interno di uno dei pacchi.
Peraltro arrivato presso l'Ufficio Postale il Ricorrente_1, nel contrassegno (All.7) ha segnalato che la spedizione che stava effettuando aveva ad oggetto libri (e non generi alimentari) circostanza che depone in realtà per una volontà di occultare il reale contenuto ben conosciuto.
Del resto non è neppure il primo episodio in cui è in corso il ricorrente: in data 14/01/2007, il Ricorrente_1 era già incorso in una violazione della medesima natura. In quella circostanza, come emerge dalla nota della Guardia di Finanza prot. 0114810/2024 dell'11/06/2024 (All.8), il medesimo, a bordo dell'autocarro modello Opel
Movano targato Targa_2, adibito a trasporto rifiuti e di proprietà della “SRL Società_1 del Porto di Savona- Vado Ligure SV” è stato sottoposto ad un controllo. Nel corso di tale attività, sono stati rinvenuti numero 113 pacchetti di TLE, per complessivi 2.260 grammi di peso convenzionale, acquistati a bordo della motonave Cala Progreso, all'epoca ormeggiata nel porto di Vado Ligure (SV). Per tale condotta
è stata irrogata, al Ricorrente_1, la sanzione amministrativa di cui all'art. 291 bis comma 2 del TULD., per la quale il medesimo ha provveduto a pagare l'importo dovuto.
Vanno compensate le spese processuali
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Spese compensate Il giudice monocratico Dr. Domenico Pellegrini