Ordinanza cautelare 4 novembre 2021
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. V, sentenza 11/06/2025, n. 2128 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 2128 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 11/06/2025
N. 02128/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01744/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1744 del 2021, proposto dal sig. GU GU, rappresentato e difeso dall'avvocato Daniele Angelo Beretta, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia;
contro
il Ministero dell'Istruzione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
per l'annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
del decreto n. 0001411 del 15 giugno 2021 emesso dal Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca – Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia con cui veniva decretata l'esclusione del ricorrente dalla procedura concorsuale di cui al D.D. 29 aprile 2020, n. 510.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione;
Vista la memoria del 5 giugno 2025, con la quale parte ricorrente dichiara di non aver più interesse al ricorso;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 6 giugno 2025 il dott. Federico Giuseppe Russo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Premesso che:
- con il ricorso in epigrafe, notificato il 13 settembre 2021 e corredato da istanza cautelare, il sig. GU GU chiedeva a questo Tribunale Amministrativo Regionale di disporre l’annullamento del decreto n. 0001411 del 15 giugno 2021, emesso dal Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca – Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia - con cui veniva decretata l'esclusione del ricorrente dalla procedura concorsuale di cui al D.D. 29.04.2020 n. 510;
- resisteva in giudizio l’Amministrazione statale intimata, deducendo l’integrale infondatezza del gravame;
- questo Tribunale, all’esito della camera di consiglio del 2 novembre 2021, con ordinanza n. 1175 del 2021 respingeva la domanda cautelare per insussistenza del requisito del fumus boni iuris;
Rilevato che:
- in prossimità del merito, con memoria del 5 giugno 2025, il ricorrente chiedeva a questo T.A.R. di dichiarare l’improcedibilità del gravame per sopravvenuta carenza d’interesse, con compensazione delle spese di lite; la resistente, dal canto suo, chiedeva il passaggio in decisione sugli scritti;
- giunta, infine, l’udienza straordinaria del 6 giugno 2025, all’esito della discussione tra le parti costituite, la causa è passata in decisione;
Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse;
Osservato, invero, che la dichiarazione di improcedibilità della domanda per sopravvenuta carenza d’interesse presuppone il verificarsi di una situazione di fatto o di diritto, del tutto nuova rispetto a quella esistente al momento della proposizione del ricorso, tale da comportare l'inutilità della sentenza, per avere fatto venire meno per il ricorrente l'utilità della pronuncia del giudice (cfr. tra le molte, Cons. Stato, sez. IV, 9 settembre 2009, n. 5402; id. 11 ottobre 2007, n. 5355);
Rilevato, a tal proposito, che con la memoria del 3 giugno 2025 il ricorrente ha dichiarato al Collegio di non avere “ più interesse alla definizione del presente giudizio ”, con compensazione delle spese di lite;
Considerato, dunque, che la suddetta inequivoca volontà della parte ricorrente di non ritenere utile la pronunzia di questo T.A.R. sulla propria domanda annullatoria integra i presupposti per la declaratoria in rito di sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c) del cod.proc.amm.;
Ritenuto, in definitiva, che, alla luce di tutto quanto sopra esposto, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse;
l’esito meramente processuale della complessiva impugnativa giustifica la compensazione delle spese del giudizio tra le parti costituite;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 6 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Daniele Dongiovanni, Presidente
Fabio Di Lorenzo, Primo Referendario
Federico Giuseppe Russo, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Federico Giuseppe Russo | Daniele Dongiovanni |
IL SEGRETARIO