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Sentenza 13 agosto 2025
Sentenza 13 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 13/08/2025, n. 1677 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 1677 |
| Data del deposito : | 13 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI PRIMA SEZIONE CIVILE in persona del Giudice dott. CA ER ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3172 R.G.A.C. dell'anno 2020 promossa da
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. ANTONIO Parte_1 C.F._1
BUBICI;
- Attore - contro
C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. DUILIO Controparte_1 C.F._2
RICCI;
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. LUCA Controparte_2 C.F._3
CONSALVI;
- Convenuti -
OGGETTO: Altri istituti relativi alle successioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. ha convenuto in giudizio i fratelli e chiedendo: Parte_1 CP_1 CP_2
«in via pregiudiziale nel merito,
1) accertare e dichiarare la nullità del contratto di comodato intercorso tra CP_1
e il 24.4.2014 ad oggetto appartamento in Grottaferrata Via San
[...] Controparte_2
Bartolomeo, 9, per difetto di rappresentanza del comodante, con condanna di CP_1
a pagare l'indennità di occupazione dell'appartamento nella misura di € 700,00
[...] mensili o diversa somma ritenuta di giustizia dalla data di apertura della successione alla restituzione del bene;
2) accertare e dichiarare l'illegittimità/nullità di detto contratto di comodato in quanto trattasi di atto simulato volto ad aggirare il divieto di apposizione di “pesi” a carico dell'eredità nonché di atto sottoscritto da soggetti portatori di interessi inconciliabili a danno dell'attore quale legittimario, con condanna di a pagare l'indennità di Controparte_1 occupazione dell'appartamento nella misura di € 700,00 mensili o diversa somma ritenuta
Pag. 1 di 15 di giustizia dalla data di apertura della successione alla restituzione del bene;
3) in via subordinata alle domande precedenti, nella denegata e non creduta ipotesi di rigetto delle eccezioni di cui sopra, ritenere l'uso gratuito dell'appartamento vita natural durante della comodataria come avvenuta costituzione del diritto reale di abitazione dell'immobile a favore della convenuta , come un beneficio di notevole entità e CP_1 come tale, valutare il valore soggetto alla collazione;
4) in via ulteriormente subordinata e gradata rispetto alla precedente, nella denegata e non creduta ipotesi di rigetto delle eccezioni precedenti, dichiarare la risoluzione del contratto di comodato ex art. 4 contr. cit. con condanna della sorella al rilascio del bene stante l'urgenza ed il diritto potestativo dell'istante di procedere allo scioglimento della comunione con ripresa del bene;
e comunque nel merito
5) disporre lo scioglimento della comunione ereditaria a seguito della morte di Persona_1
e , genitori delle parti in causa, nel senso e con le modalità di seguito CP_3 descritte: - nominare un consulente tecnico d'ufficio per la formazione della massa ereditaria che dovrà essere divisa in tre quote di uguale valore;
- ordinare la formazione dei lotti con attribuzione ai singoli partecipanti della quota ad ognuno spettante;
- disporre la collazione dell'asse ereditario delle donazioni di denaro ai convenuti direttamente dai genitori oppure per esercizio dei conti da parte dei cointestatari, con obbligo quindi per i convenuti di conferire nella massa ereditaria tutte quelle somme prevenienti dal patrimonio del de cujus anche quando questi erano in vita ed acquisite in via esclusiva dagli stessi;
- computare nell'asse ereditario il valore dei diritti reali che eventualmente dovessero essere riconosciuti in titolarità ai condividenti così come l'indennità di occupazione dei beni da parte di per l'appartamento di Grottaferrata Via San Bartolomeo, 9, int. Controparte_1
1, oltre interessi;
- porre le spese di divisione a carico dei condividenti e in caso di opposizione condannare
l'opponente alle spese di lite».
A sostegno della domanda ha esposto che il padre deceduto il 3 novembre Persona_1
2014, e la madre , deceduta il 17 dicembre 2014, erano proprietari di alcuni CP_3 beni immobili in Grottaferrata, via San Bartolomeo 9, nonché titolari di alcuni conti correnti e libretti di risparmio;
che successivamente alla morte dei genitori la sorella ha CP_1 continuato ad abitare nell'appartamento di via San Bartolomeo;
che il 24 aprile 2014 il fratello , in qualità di procuratore generale del padre , ha concesso CP_2 Per_1
Pag. 2 di 15 l'appartamento in comodato alla sorella a durata perpetua, nonostante CP_1 Per_1 fosse incapace di intendere e di volere;
che detiene in via esclusiva
[...] CP_1 anche la cantina e la soffitta, anche se queste non sono comprese nel comodato;
che ha incassato la somma di 50.000 € quale corrispettivo di una cessione di Controparte_2 cubatura da lui effettuata in nome e per conto del padre, senza riversare la somma a quest'ultimo; che ha omesso di corrispondere al padre la somma di Controparte_1
4.000 € a titolo di cessione dell'autovettura targata DL292XC e ha ricevuto, nel 2018, un bonifico dell'importo di 120.000 €; che tali somme costituiscono oggetto di donazione e sono quindi soggette a collazione.
2. non si è opposta alla domanda di divisione e per il resto ha Controparte_1 contestato la fondatezza della domanda chiedendo:
«In via preliminare accertare e dichiarare la piena validità ed efficacia del contratto di comodato d'uso gratuito stipulato in favore della comparente in data 24 aprile 2014 nonché la piena proprietà della stessa di quanto storicamente depositato sui c/c cointestati.
Nel merito disporre lo scioglimento della comunione ereditaria a seguito della morte di
e , genitori delle parti dell'odierno procedimento, tenendo Persona_1 CP_3 conto di quanto segue:
1) determinare la massa ereditaria scomputando dalla stessa:
- la somma di € 363.577,00 per le spese sostenute dal 2003 al 2013 per le esigenze quotidiane nonché per le spese mediche dei genitori;
- la somma di € 47.600,00 sostenute per la degenza dei genitori nella Casa di Riposo “Villa
Maria s.r.l.”;
- la somma di € 9.800,00 per le spese afferenti la quotidianità dei genitori durante il periodo di degenza nella Casa di Riposo;
2) disporre la collazione nell'asse ereditario del valore dei gioielli in oro entrati nella disponibilità dell'attore quantificato in € 20.000,00, nonché la somma dallo stesso percepita come affitto, dal 1985 al 1989, dell'immobile caduto in successione e quantificabile in € 42.000,00.
3) Riconoscere, e dichiarare, quali debito gravante sulla massa ereditaria ed in favore della comparente, respinta la domanda attorea afferente la collazione di € 120.000,00 per il bonifico effettuato dai genitori, la differenza tra detta somma e quanto dovutole per l'attività di badante svolta in favore dei genitori ammontante a € 60.180,13; in via subordinata a tale riguardo, qualora non venga accolta la domanda che precede, riconoscere, e dichiarare,
Pag. 3 di 15 quali debito gravante sulla massa ereditaria ed in favore della comparente, la somma di €
180.180,13, alla stessa dovuta a titolo di retribuzione per l'attività di badante svolta in favore dei genitori.
4) Riconoscere, e dichiarare, quale debito gravante sulla massa ereditaria, ed in favore della convenuta, della somma di € 20.000,00 relativa alla liquidazione della polizza assicurativa della comparente e versata sul c/c intestato ai propri genitori.
5) Riconoscere, e dichiarare, quale debito gravante sulla massa ereditaria, ed in favore della convenuta, la somma di € 42.650,63 dalla stessa versati sul c/c nella disponibilità dell'attore ed utilizzata per le necessità dei genitori così come evidenziato al n. 1) delle premesse in fatto.
6) susseguentemente all'accertamento dell'attivo e del passivo, come sopra determinato, del relictum ordinare la formazione dei lotti con l'attribuzione a ciascuna delle parti la quota ad ognuno di essi spettante.
7) Porre le spese di divisione a carico dei condividendi e in caso di opposizione condannare
l'opponente alle spese di lite, nonché condannare parte attrice alla rifusione delle spese legali – oltre agli oneri di legge – secondo le regole della soccombenza in ordine alle altre domande formulate».
3. a sua volta, ha chiesto «disporre lo scioglimento della comunione Controparte_2 ereditaria a seguito della morte dei genitori delle parti del presente giudizio, Sig.ri Per_1
e , determinando – quale debiti a carico dell'eredità – il compenso
[...] CP_3 dovuto ai sensi dell'art. 1709 c.c. al Sig. per l'opera svolta in forza della Controparte_2
Procura generale notarile agli atti e le spese ereditarie sostenute dallo stesso così come allegate;
- rigettare tutte le altre domande proposte dall'Attore, Sig. Parte_1
Porre le spese di divisione a carico dei condividendi e in caso di opposizione condannare
l'opponente alle spese di lite, nonché condannare parte attrice alla rifusione delle spese legali – oltre agli oneri di legge – secondo le regole della soccombenza in ordine alle altre domande formulate».
4. Concessi i termini di cui all'art. 183 c.p.c., con ordinanza del 1° dicembre 2021
l'istruttore ha respinto le istanze istruttorie delle parti e ha ritenuto opportuno risolvere le questioni concernenti l'individuazione della massa ereditaria, prima di disporre eventuale consulenza tecnica d'ufficio per la formazione dei lotti. All'udienza del 07/05/2025 la causa, istruita documentalmente, è stata quindi trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Pag. 4 di 15 5. Preliminarmente, è opportuno evidenziare che ai sensi dell'art. 189 c.p.c. la rimessione in decisione investe il giudicante di tutta la causa, anche quando è avvenuta per la definizione di questioni preliminari o pregiudiziali. In questa sede devono quindi essere affrontate tutte le questioni che non necessitano di ulteriore istruzione.
Sempre in via preliminare, deve essere disattesa l'istanza di riunione con il procedimento n.
6739/2016 R.G. (di cui peraltro si ignorano le sorti) formulata dalla convenuta CP_1
in quanto le due cause hanno ad oggetto comunioni derivanti da diverso titolo.
[...]
6. L'attore ha contestato la validità del contratto stipulato il 24 aprile 2014 da CP_2 in nome e per conto del padre , con cui l'appartamento oggi ricadente in
[...] Per_1 comunione è stato concesso in comodato ad Turchi vita natural durante, CP_1 deducendo:
(i) che la procura generale conferita a il 2 novembre 2006 era stata Controparte_2 revocata e comunque era divenuta inefficace per la sopravvenuta incapacità di intendere e di volere del mandante, ai sensi dell'art. 1728 c.c.;
(ii) che il contratto è nullo perché concepito come «peso a carico dell'eredità» ad opera di soggetti portatori di interessi inconciliabili, e in particolare «per inconciliabilità degli interessi tra comodante e comodatario nonché tra il ruolo di comodataria e erede proprietaria del bene»;
(iii) che comunque esso dissimula un contratto reale di abitazione, che costituirebbe donazione soggetta a collazione;
(iv) che esso sarebbe in ogni caso risolvibile ai sensi dell'art. 4, in quanto l'attore, in qualità di comodante, ha necessità urgente di procedere allo scioglimento della comunione.
6.1. Non vi è traccia, in atti, di revoca della procura generale conferita dal de cuius Per_2 al figlio .
[...] CP_2
Quanto all'incapacità del mandante, dal certificato della dott.ssa del 2013 Persona_3
(all. 4 all'atto di citazione) risulta in effetti, per quanto è dato comprendere dal manoscritto, che era affetto da «Encefalopatia vascolare con deficit cogniti... [inc.]»; Persona_1 tuttavia, nell'allegato «modulo di approvazione preventiva – ammissione in una casa di riposo» la stessa dott.ssa ha dato atto che il suo paziente era «solo occasionalmente Per_3 disorientato nel tempo e nello spazio».
Dal certificato rilasciato dal dott. il 18 luglio 2014 (e dunque in epoca successiva Per_4 alla conclusione del contratto: doc. 3 allegato alla seconda memoria ex art. 183) risulta che a quella data presentava «condizioni generali scadute e neurologiche Persona_1
Pag. 5 di 15 compromesse in relazione alle quali non può se non in maniera difficoltosa apporre firma adeguata [...]». Le difficoltà così evidenziate, quindi, attengono unicamente alla capacità motoria di apporre una sottoscrizione leggibile, ma non anche alle capacità mentali del paziente.
Alcun ulteriore documento di carattere sanitario relativo alle facoltà mentali del de cuius è stato prodotto, sicché nemmeno è possibile disporre una consulenza tecnica d'ufficio sul punto. La prova testimoniale dedotta al riguardo («Vero che al momento dell'ingresso dei genitori nella casa di riposo era affetto da malattie neurologiche che lo Persona_1 rendevano incapace di intendere e di volere») è del resto palesemente inammissibile in quanto non verte su circostanze di fatto ma su valutazioni di carattere medico - sanitario.
L'encefalopatia vascolare può portare, in effetti, a una compromissione della funzione cognitiva che include la capacità di intendere e di volere, ma ciò avviene soprattutto in fasi avanzate della malattia e il relativo accertamento richiede che siano acquisiti i necessari esami diagnostici.
Non vi è quindi prova sufficiente che alla data di stipula del contratto di comodato (24 aprile
2014) il mandante fosse divenuto incapace di intendere e di volere, in quanto non risulta che le sue capacità mentali erano perturbate al punto da impedirgli una seria valutazione del contenuto e degli effetti di un negozio giuridico e quindi, il formarsi di una volontà cosciente.
6.2. Secondo la giurisprudenza di legittimità, «È configurabile il comodato di una casa per consentire al comodatario di alloggiarvi per tutta la vita senza che perciò debba ravvisarsi un contratto costitutivo di un diritto di abitazione, con conseguente necessità di forma scritta ad substantiam» (Cass. Sez. 3, 06/10/1998, n. 9909, Rv. 519483 - 01); «La concessione in comodato di un immobile per tutta la vita del comodatario è un contratto a termine di natura obbligatoria, di cui è certo l'an ed incerto il quando, con la conseguenza che, con riferimento ad esso, gli eredi del comodante sono tenuti a rispettare il termine di durata del contratto in pendenza del quale si sia verificata la morte del comodante» (Cass. Sez. 3, 03/04/2008, n.
8548, Rv. 602509 - 01).
Il contratto così posto in essere, peraltro, non costituisce un “peso” sull'eredità, dal momento che è stato posto in essere inter vivos, e non come atto di ultima volontà e per effetto dell'apertura della successione. L'attore non ha del resto specificato per quale motivo gli interessi di comodante e comodatario dovrebbero essere ritenuti «inconciliabili», né per quale motivo da ciò dovrebbe derivare la nullità o anche solo l'annullabilità del contratto stesso. Non vi è, poi, alcuna «inconciliabilità» tra la veste di comodataria e quella di chiamata all'eredità, dal momento che il contratto conferisce alla convenuta un diritto personale di godimento perfettamente compatibile con il fatto che essa è successivamente divenuta
Pag. 6 di 15 comproprietaria, unitamente ai fratelli, dell'immobile stesso.
6.3. Del pari è infondata la tesi secondo cui il comodato sarebbe simulato e dissimulerebbe un contratto costitutivo del diritto di abitazione.
La prova della simulazione avrebbe dovuto essere data mediante produzione della relativa controdichiarazione, dal momento che l'erede – quale è l'attore – subentra nella stessa posizione del de cuius, che era parte del contratto. Ma alcuna controdichiarazione è stata prodotta.
6.4. Il comodato con termine di durata può essere risolto per «urgente e impreveduto bisogno» del comodante, ai sensi dell'art. 1809, secondo comma, c.c. e dell'art. 4 del contratto stesso (all. 8 all'atto di citazione), che sostanzialmente riproduce il testo della norma.
Secondo la Corte di cassazione, «Il bisogno urgente e impreveduto che, ai sensi dell'art. 1809 c.c., consente al comodante di ottenere l'immediata restituzione della cosa non implica necessariamente la destinazione della stessa all'uso diretto da parte del comodante medesimo, potendo anche coincidere con la finalità di un impiego più redditizio del bene, che serva a rimediare ad un imprevisto e urgente deterioramento della sua situazione patrimoniale» (Cass. Sez. 3, 27/06/2023, n. 18334, Rv. 668457 - 01).
Ciò posto, la necessità di procedere allo scioglimento della comunione – in ordine alla quale nulla di più specifico l'attore ha dedotto – non integra le caratteristiche richieste, dal momento che la divisione non è in alcun modo preclusa dall'esistenza del contratto di comodato e dalla sua opponibilità ai coeredi.
7. In materia di giudizio di scioglimento della comunione la giurisprudenza di legittimità
(Cass. Sez. 6, 02/03/2023, n. 6228) ha affermato i principi secondo cui:
- «la prova della comproprietà dei beni dividendi non è quella rigorosa richiesta in caso di azione di rivendicazione o di accertamento positivo della proprietà, atteso che la divisione, oltre a non operare alcun trasferimento di diritti dall'uno all'altro condividente, è volta a far accertare un diritto comune a tutte le parti in causa e non la proprietà dell'attore con negazione di quella dei convenuti, sicché, in caso di non contestazione sull'appartenenza dei beni, non può disconoscersi la possibilità di una prova indiziaria, né la rilevanza delle verifiche compiute dal consulente tecnico, siccome ridondanti a vantaggio della collettività dei condividenti»;
- «la produzione dei certificati relativi alle trascrizioni e iscrizioni sull'immobile da dividere, imposta dall'art. 567 c.p.c. per la vendita del bene pignorato, non costituisce un adempimento previsto a pena di inammissibilità o improcedibilità della domanda, neppure
Pag. 7 di 15 quando debba procedersi alla vendita dell'immobile comune, atteso che questa, a differenza di quanto accade nel processo di espropriazione, non avviene ai danni di qualcuno, ma nell'interesse di tutti, sicché il richiamo alle norme del processo di espropriazione è limitato alle sole modalità esecutive della vendita e ai relativi rimedi»;
- «il dovere del giudice di ordinare, in presenza di trascrizioni o iscrizioni contro i singoli compartecipi, la chiamata in giudizio dei creditori e degli aventi causa ai sensi degli artt. 784
c.p.c. e 1113 c.c., rispondendo alla sola esigenza di consentire loro di vigilare sul corretto svolgimento del procedimento divisionale in ragione degli effetti riflessi da esso derivanti su garanzie patrimoniali ed effettiva realizzazione del proprio acquisto, non giustifica l'implicita imposizione, a carico dei compartecipi, di documentare, sotto pena di inammissibilità della domanda, la presenza o l'assenza di trascrizioni e iscrizioni sulla quota indivisa dei singoli, configurandosi la chiamata dei creditori iscritti e degli aventi causa dei compartecipi come onere da assolvere affinché la decisione faccia stato nei loro confronti, senza costituire condizione di validità della divisione».
7.1. Tanto premesso, in atto di citazione l'attore ha chiesto la divisione dell'intero asse ereditario del padre e della madre allegando che in esso sono compresi i seguenti beni, salvo altri eventualmente rinvenuti:
- appartamento in Grottaferrata, Via San Bartolomeo n. 9, primo piano, interno 3, in catasto al foglio 7, particella 154, subalterno 503;
- terreno in Grottaferrata in catasto terreni foglio 7, particella 3278;
- conto corrente cointestato a e n. 78573656 acceso presso Persona_1 CP_3
; CP_4
- conto di deposito a risparmio postale cointestato a e Persona_1 CP_3
n. 5592/000042526992, che assume essere stato alimentato in Controparte_1 via esclusiva con risorse dei genitori.
La questione per cui la causa è stata rimessa in decisione, pertanto, nulla ha a che vedere con quella – diversa – concernente l'ammissibilità di una domanda di divisione parziale, ma attiene alla esatta individuazione dei beni relitti nonché dei crediti e dei debiti ereditari o comunque facenti capo alla massa.
Circa il fatto che i beni sopra indicati ricadano nell'asse ereditario i convenuti nulla hanno eccepito, sicché la circostanza deve essere considerata come pacifica. Altrettanto pacifico è che nell'asse erano compresi anche una soffitta ubicata nello stabile di via San Bartolomeo, che i coeredi hanno già venduto con atto pubblico del 7 gennaio 2021, e un conto corrente acceso presso la banca TE NP, che è stato chiuso dai coeredi e sul quale non residuano contestazioni.
Pag. 8 di 15 7.2. ha altresì allegato che siano compresi nell'asse il 50% del saldo del Controparte_1 conto corrente TE NP n. 1000/00005306 cointestato a lei e alla madre CP_3
nonché «circa 300 grammi di gioielli in oro» e i quadri e i mobili acquistati nel tempo
[...] dai genitori.
7.2.1. Quanto ai conti e depositi cointestati, per giurisprudenza costante «La cointestazione di un conto corrente tra più persone (nella specie, tra padre e figlio) attribuisce a ciascuna di esse, nei rapporti interni, ai sensi dell'art. 1298, comma 2, c.c., la qualità di creditori o debitori solidali dei saldi del conto medesimo, che si dividono in quote eguali solo se non risulti diversamente (potendo a tal fine anche farsi ricorso a presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti). Ne consegue che, ove il saldo attivo discenda dal versamento di somme di pertinenza di uno solo dei correntisti, deve escludersi che l'altro possa, nei rapporti interni, avanzare diritti su di esso» (Cass. Sez. 2, 21/10/2021, n. 29324, Rv.
662563 - 01).
Parte attrice ha dedotto che i conti cointestati con la figlia fossero in realtà CP_1 alimentati unicamente con denaro di pertinenza dei genitori.
Quanto al deposito di risparmio postale n. 5592/000042526992, la lista movimenti prodotta dall'attore (all. 13 all'atto di citazione) mostra che gli accrediti avvenivano unicamente a titolo di «accredito stipendio/pensione», e la stessa NG ha CP_1 allegato di non aver potuto svolgere attività lavorativa (se non in misura del tutto limitata e residuale) in quanto impegnata nell'attività di cura dei propri genitori;
non è poi contestato che essa fosse a sua volta titolare di conti correnti personali, e la stessa convenuta non ha rivendicato la provenienza degli accrediti effettuati su quel conto, limitandosi, viceversa, ad allegare la propria qualità di cointestataria. Deve quindi ritenersi sufficientemente provato che effettivamente il denaro depositato fosse di esclusiva pertinenza dei genitori delle parti.
Non sono stati viceversa prodotti estratti conto relativi al conto corrente TE NP n.
1000/00005306, sicché al riguardo deve operare la presunzione di contitolarità dell'eventuale saldo attivo.
Ricadono quindi nell'asse ereditario il saldo del conto corrente postale n. 78573656 e quello del conto di deposito a risparmio postale n. 5592/000042526992 alla data della morte di , nonché la quota di 1/2 del saldo del conto corrente TE CP_3
NP n. 1000/00005306 alla data della morte di . CP_3
7.2.2. Le allegazioni della convenuta relative agli altri beni mobili sono inammissibilmente generiche, nulla essendo stato più specificamente indicato circa natura, consistenza e qualità dei beni.
Pag. 9 di 15 8. L'attore ha poi chiesto che i convenuti siano dichiarati tenuti a conferire in collazione:
(i) il fratello , la somma di 50.000 € incassata tramite assegno circolare a lui CP_2 intestato in occasione dell'atto di cessione di cubatura del 22 luglio 2010, al quale intervenne in qualità di procuratore del padre (all. 15 all'atto di citazione); Per_1
(ii) la sorella , la somma di 4.000 € da lei dovuta al padre a titolo di CP_1 corrispettivo per l'acquisto dell'autovettura targata DL292XC, effettuato il 10 settembre
2013, e la somma di 120.000 € a lei trasferita dai genitori con bonifico del 27 ottobre 2008.
8.1. ha ammesso di aver incassato l'importo di 50.000 € deducendo di Controparte_2 avere impiegato quel denaro nell'interesse esclusivo del padre. Egli non ha tuttavia specificamente indicato come, quando e a quale titolo abbia speso la somma di cui si discute, né ha fornito alcun principio di prova al riguardo.
Non risulta, comunque, che intendesse beneficiare il figlio di tale Persona_1 CP_2 somma di denaro;
deve quindi ritenersi che si sia trattato di un mero inadempimento dell'obbligo del mandatario di rimettere al mandante quanto da lui ricevuto in esecuzione del mandato, ai sensi dell'art. 1713 c.c.
La somma di 50.000 € entra quindi nell'asse ereditario quale credito del de cuius nei confronti del figlio (sul quale non sono dovuti interessi, in assenza di specifica CP_2 domanda in tal senso).
8.2.1. È pacifico che il 10 settembre 2013 il padre ha venduto alla figlia CP_1
l'autovettura Fiat targata DL292XC per il prezzo di 4.000 € (v. la visura PRA all. 16 all'atto di citazione).
Al riguardo la convenuta ha dedotto che l'auto era stata ab origine acquistata da lei con il denaro proveniente dalla vendita di altri veicoli di sua proprietà, era stata intestata al padre solo per beneficiare di agevolazioni fiscali e il successivo trasferimento in suo favore ebbe il solo scopo «di ricondurre a realtà giuridica una situazione di fatto».
Anche in questo caso, alcuna prova la convenuta ha fornito dell'assunto, ma nemmeno vi è prova del fatto che il padre intendesse effettivamente donare l'automezzo alla figlia. Si tratta pertanto, nuovamente, di un credito del de cuius nei confronti della convenuta, rimasta inadempiente all'obbligo di versare il corrispettivo della compravendita. Anche in questo caso non sono dovuti interessi, in mancanza di specifica domanda.
8.2.2. A giustificazione del bonifico di 120.000 € effettuato in suo favore il 27 ottobre 2008 senza alcuna indicazione in ordine alla causale (all. 17 all'atto di citazione), la convenuta ha dedotto che il pagamento sarebbe avvenuto a titolo di «parziale ristoro da parte dei genitori
Pag. 10 di 15 alla convenuta a fronte dell'attività lavorativa svolta dalla stessa in loro favore concretizzando uno schema a prestazioni corrispettive (assistenza versus retribuzione)», il che escluderebbe l'animus donandi. Al riguardo ha prodotto una lettera della madre, datata
2011, nella quale questa chiede ai fratelli, in occasione della futura divisione dei beni ereditari, di «cedere alla sorella ... una parte in più perché ha provveduto a noi in CP_5 casa specialmente di notte» e non avrebbe avuto una pensione, perché «quel poco che ha lavorato» era «in nero (perciò senza contributi)»; di qui la paura della madre che «un domani si trovasse a non avere di che vivere» (all. 11 alla comparsa di costituzione e risposta).
Lo stesso tenore della lettera induce ad escludere che il pagamento sia avvenuto a titolo di corrispettivo per i servizi resi in loro favore;
del resto, se effettivamente i genitori avessero inteso retribuire la figlia avrebbero verosimilmente disposto in suo favore dei pagamenti periodici e stipulato un regolare contratto di lavoro, garantendole così la possibilità di versare dei contributi a fini pensionistici.
Tuttavia, la giurisprudenza di legittimità opera una distinzione tra la donazione remuneratoria e il generico atto di liberalità per servizi resi, affermando che «La donazione remuneratoria, la quale consiste nella liberalità fatta per riconoscenza o in considerazione dei meriti del donatario ovvero per speciale remunerazione, è una donazione vera e propria, perciò assoggettata alla disciplina della reintegrazione di quanto spetta ai legittimari ed all'azione di riduzione;
al contrario, affinché si realizzi una liberalità in occasione di servizi resi, non implicante gli effetti normali della donazione, occorre, da un lato, che l'attribuzione venga effettuata in funzione di corrispettivo o in adempimento di un'obbligazione derivante dalla legge ovvero in osservanza di un dovere nascente dalle comuni norme morali e sociali e, dall'altro, che sussista una qual certa equivalenza economica fra il suo valore e quello dei servizi ricevuti dal disponente. Allorché l'elargizione da parte del donante sia diretta anche al soddisfacimento di prestazioni ricevute, infine, l'intero rapporto è regolato in base al criterio della prevalenza, ricercando quale dei due cennati intenti si sia voluto principalmente perseguire». (Cass. Sez. 2, 24/12/2021, n. 41480, Rv. 663490 - 01).
Nel caso in esame risulta dalla lettera sopra citata che i genitori avvertivano, effettivamente, un debito quanto meno di natura morale nei confronti della figlia per l'attività di cura da questa prestata nei loro confronti. Dai conteggi prodotti dalla stessa convenuta, del resto, risulta che il corrispettivo che essa avrebbe avuto diritto a percepire per un rapporto di lavoro avente caratteristiche corrispondenti sarebbe ammontato complessivamente a circa
180.000 €.
Tutto ciò induce a ritenere che il pagamento debba essere qualificato come liberalità in occasione di servizi resi, come tale sottratta al regime della donazione.
Pag. 11 di 15 9. ha chiesto il riconoscimento di una serie di crediti da lei vantati nei Controparte_6 confronti dell'eredità o dell'attore, come dettagliatamente indicato nelle conclusioni riportate al precedente paragrafo 2, che di seguito vengono partitamente esaminati.
9.1. Essa non ha fornito alcuna prova di aver sostenuto con denaro proprio le spese di
363.577 € per le esigenze quotidiane e le spese mediche dei genitori per il periodo dal
2003 al 2013, di 47.600 € per le rette della casa di riposo e di 9.800 € per «la quotidianità dei genitori» nel periodo di degenza nella casa di riposo: non è stata prodotta alcuna prova di pagamenti da lei eseguiti (quietanza, fattura, ricevuta di pagamento, disposizione di bonifico, assegno, e così via) e le ricevute rilasciate dalla casa di riposo, intestate ai genitori, non recano alcuna indicazione circa le modalità di pagamento. e , Persona_1 CP_3 del resto, erano titolari di più trattamenti pensionistici e, come si è detto, di svariati conti correnti, sicché è ragionevole ritenere che le spese per le loro necessità siano state sostenute direttamente con denaro di loro pertinenza. La stessa convenuta, del resto, in comparsa di costituzione e risposta ha dato atto di aver eseguito i pagamenti «attingendo al c/c dei Sigg.ri e » (pag. 11, lett. c); la pretesa di vedersi Persona_1 CP_3 riconosciuto un credito di corrispondente importo è quindi dichiaratamente infondata.
Allo stesso modo, non vi è alcuna prova che i pagamenti effettuati a nome di Persona_1 in favore dell' a titolo di ripetizione di indebito siano stati compiuti con provvista della CP_7 convenuta, ma anzi dagli stessi documenti da questa prodotti risulta che il bollettino del 28 maggio 2013 è stato effettuato con addebito su conto corrente intestato all'attore Parte_1
(all. 15 alla comparsa di costituzione e risposta). Anche in questo, caso, quindi, la
[...] pretesa è manifestamente infondata.
9.2. Dei gioielli in oro si è già detto al precedente paragrafo 7.2.2.
Alcuna prova è stata data circa il fatto che l'appartamento oggetto di comunione ereditaria sia stato locato a terzi dal 1985 al 1989 e che il canone sia stato «incamerato» dall'attore.
9.3. La stessa convenuta ha allegato che alcun rapporto di lavoro si è mai instaurato tra lei e i genitori, sicché l'assistenza da lei per sua libera scelta prestata nei loro confronti nel corso degli anni ha costituito adempimento di un dovere morale fondato sulla solidarietà familiare, in conseguenza del quale essa ha peraltro percepito la liberalità di cui si è detto al paragrafo
8.2.2.
Essa non ha pertanto diritto alla differenza tra l'importo di 120.000 € già percepito e quanto avrebbe avuto diritto a percepire a titolo di retribuzione e TFR.
9.4. Dai documenti prodotti come allegato 19 alla comparsa di costituzione e risposta risulta che era titolare di una polizza vita stipulata il 1° aprile 1988 e avente Controparte_1
Pag. 12 di 15 scadenza al 1° aprile 2008 per un capitale di 22.452.300 lire rivalutabile annualmente, e che il 31 ottobre 2008 sul conto corrente postale intestato ai genitori fu accreditata, tramite bonifico, la somma di 20.000 € con causale «XXX». Non vi è alcun elemento di prova da cui desumere che tale importo corrispondesse al capitale rivalutato della polizza;
al contrario, il fatto che il bonifico fosse privo di causale induce ad escludere categoricamente che il pagamento sia stato effettuato dalla compagnia assicuratrice, dal momento che in questo caso la causale sarebbe stata certamente indicata.
9.5. Non vi è alcuna prova che per lavori di ristrutturazione dell'immobile dei genitori e per il pagamento di un avviso di liquidazione emesso nei confronti del padre sia stata utilizzata la somma di 42.650,63 € di pertinenza della convenuta: anche in questo caso non sono state prodotte ricevute, quietanze o disposizioni di pagamento, e la c.d. “Tabella Excel” (all. 6 alla comparsa di costituzione e risposta) è un mero rendiconto anonimo di non meglio precisati rapporti di dare e avere e specificamente contestato dall'attore, per cui da esso non possono essere tratti nemmeno meri argomenti di prova.
9.6. Il solo credito in relazione al quale la convenuta ha fornito prova è rappresentato dalle spese funerarie sostenute per le esequie dei genitori per l'importo di 1.600 € ciascuno, come da fatture a lei intestate (all. 18).
La convenuta ha quindi un credito di 3.200 € nei confronti della massa.
10. ha a sua volta chiesto il riconoscimento del compenso a lui spettante Controparte_2 ai sensi dell'art. 1709 c.c. per l'opera svolta in qualità di procuratore generale del padre dal
2 novembre 2006 (data di rilascio della procura) alla data della sua morte, nonché il rimborso delle spese da lui sostenute per i loculi dei genitori.
10.1. L'art. 1709 c.c. prevede che il mandato si presume oneroso;
secondo la giurisprudenza di legittimità, «La presunzione di onerosità del mandato, stabilita iuris tantum dall'art. 1709 cod. civ., può essere superata dalla prova della sua gratuità, desumibile anche dalle circostanze del rapporto, come la qualità del mandatario, le relazioni che intercedono fra questi e il mandante, il contegno delle parti, anteriore e successivo allo svolgimento delle prestazioni» (Cass. Sez. 2, 27/06/2014, n. 14682, Rv. 631208 – 01; nello stesso senso
Cass. Sez. 2, n. 17384 del 03/07/2018, la quale ha confermato la decisione impugnata, che aveva ritenuto superata la detta presunzione alla luce delle relazioni di parentela intercorrenti fra le parti).
Nel caso in esame la procura – che nulla prevede al riguardo – è stata conferita dall'anziano padre al figlio;
lo stesso convenuto, inoltre, nulla ha specificamente allegato circa la consistenza dell'attività svolta, e i soli atti che egli risulta aver posto in essere in
Pag. 13 di 15 adempimento del mandato ricevuto sono costituiti dall'atto di cessione della cubatura e dal contratto di comodato di cui si è discusso. Il convenuto, ancora, nulla ha allegato circa il tenore degli accordi intervenuti con il padre e l'entità del compenso eventualmente pattuito, né ha dedotto di aver mai richiesto al padre, nel corso degli otto anni di vigenza del mandato, di corrispondergli un compenso o che il padre gli abbia mai formulato offerte in questo senso.
Alla luce dello stretto rapporto di parentela tra mandante e mandatario, del comportamento tenuto dalle parti in corso di mandato e del contenuto dell'attività concretamente svolta, pertanto, deve ritenersi che il mandato sia stato conferito a titolo gratuito.
La domanda deve quindi essere respinta.
10.2. I documenti prodotti provano che ha versato al Comune di Controparte_2
Grottaferrata la somma di 1.905,04 € a titolo di concessione loculo e diritti di tumulazione e trasporto (all. 6 alla comparsa di costituzione e risposta) e ha quindi diritto di ripetere tale importo dalla massa.
11. Alla luce di quanto sin qui esposto, e visti gli artt. 724, secondo comma, e 725 c.c., deve darsi atto che è debitore nei confronti del de cuius della somma di 50.000 Controparte_2
€ e creditore nei confronti della massa di 1.905, 04 €, e quindi residua un debito di
48.094,96 €. , a sua volta, è debitrice della somma di 4.000 € e creditrice di CP_1
3.200 €; residua, pertanto, un debito a suo carico di 800 €.
Operate le compensazioni, quindi, la massa ha un credito di 48.894,96 €; Parte_1 ha diritto di prelevare l'importo complessivo di 16.298,32 € (1/3 di 48.894,96);
[...] deve imputare alla propria quota 800 € e ha quindi diritto di prelevare l'importo CP_1 di 15.498,32 € (16.298,32 – 800); deve imputare alla propria quota la Controparte_2 somma di 31.796,64 € (16.298,32 - 48.094,96).
12. La causa deve a questo punto essere rimessa sul ruolo per procedere alle operazioni divisionali in relazione ai beni immobili e ai saldi attivi dei conti indicati, come da separata ordinanza. Le spese di lite saranno regolate alla definizione della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara aperta la successione di nato a [...] il [...] e deceduto Persona_1
a Rocca di Papa il 03/11/2014, e di , nata a [...] il [...] e CP_3 deceduta a Rocca di Papa il 17/12/2014;
2) dichiara che e sono loro eredi per Parte_1 Controparte_1 Controparte_2 una quota di 1/3 ciascuno;
Pag. 14 di 15 3) dichiara che i beni compresi nell'asse ereditario sono i seguenti:
a. la piena proprietà dell'appartamento in Grottaferrata, Via San Bartolomeo n. 9, primo piano, interno 3, in catasto al foglio 7, particella 154, subalterno 503;
b. la piena proprietà del terreno in Grottaferrata, in catasto terreni foglio 7, particella
3278;
c. il saldo del conto corrente postale n. 78573656 e del conto di deposito a risparmio postale n. 5592/000042526992 alla data della morte di;
CP_3
d. la quota di 1/2 del saldo del conto corrente TE NP n. 1000/00005306 alla data della morte di;
CP_3
4) dichiara che ha diritto di prelevare dalla massa ereditaria la somma di Parte_1
16.298,32 €;
5) dichiara che ha diritto di prelevare dalla massa ereditaria la somma Controparte_1 di 15.498,32 €;
6) dichiara che deve imputare alla propria quota la somma di 31.796,64 Controparte_2
€;
7) dispone procedersi alla divisione dell'asse così ricostruito, operati i prelevamenti e le imputazioni;
8) rigetta nel resto le domande delle parti;
9) dispone la rimessione della causa sul ruolo come da separata ordinanza;
10) spese al definitivo.
Così deciso in Velletri il 13/08/2025
Il Giudice
CA ER
Pag. 15 di 15
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI PRIMA SEZIONE CIVILE in persona del Giudice dott. CA ER ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3172 R.G.A.C. dell'anno 2020 promossa da
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. ANTONIO Parte_1 C.F._1
BUBICI;
- Attore - contro
C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. DUILIO Controparte_1 C.F._2
RICCI;
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. LUCA Controparte_2 C.F._3
CONSALVI;
- Convenuti -
OGGETTO: Altri istituti relativi alle successioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. ha convenuto in giudizio i fratelli e chiedendo: Parte_1 CP_1 CP_2
«in via pregiudiziale nel merito,
1) accertare e dichiarare la nullità del contratto di comodato intercorso tra CP_1
e il 24.4.2014 ad oggetto appartamento in Grottaferrata Via San
[...] Controparte_2
Bartolomeo, 9, per difetto di rappresentanza del comodante, con condanna di CP_1
a pagare l'indennità di occupazione dell'appartamento nella misura di € 700,00
[...] mensili o diversa somma ritenuta di giustizia dalla data di apertura della successione alla restituzione del bene;
2) accertare e dichiarare l'illegittimità/nullità di detto contratto di comodato in quanto trattasi di atto simulato volto ad aggirare il divieto di apposizione di “pesi” a carico dell'eredità nonché di atto sottoscritto da soggetti portatori di interessi inconciliabili a danno dell'attore quale legittimario, con condanna di a pagare l'indennità di Controparte_1 occupazione dell'appartamento nella misura di € 700,00 mensili o diversa somma ritenuta
Pag. 1 di 15 di giustizia dalla data di apertura della successione alla restituzione del bene;
3) in via subordinata alle domande precedenti, nella denegata e non creduta ipotesi di rigetto delle eccezioni di cui sopra, ritenere l'uso gratuito dell'appartamento vita natural durante della comodataria come avvenuta costituzione del diritto reale di abitazione dell'immobile a favore della convenuta , come un beneficio di notevole entità e CP_1 come tale, valutare il valore soggetto alla collazione;
4) in via ulteriormente subordinata e gradata rispetto alla precedente, nella denegata e non creduta ipotesi di rigetto delle eccezioni precedenti, dichiarare la risoluzione del contratto di comodato ex art. 4 contr. cit. con condanna della sorella al rilascio del bene stante l'urgenza ed il diritto potestativo dell'istante di procedere allo scioglimento della comunione con ripresa del bene;
e comunque nel merito
5) disporre lo scioglimento della comunione ereditaria a seguito della morte di Persona_1
e , genitori delle parti in causa, nel senso e con le modalità di seguito CP_3 descritte: - nominare un consulente tecnico d'ufficio per la formazione della massa ereditaria che dovrà essere divisa in tre quote di uguale valore;
- ordinare la formazione dei lotti con attribuzione ai singoli partecipanti della quota ad ognuno spettante;
- disporre la collazione dell'asse ereditario delle donazioni di denaro ai convenuti direttamente dai genitori oppure per esercizio dei conti da parte dei cointestatari, con obbligo quindi per i convenuti di conferire nella massa ereditaria tutte quelle somme prevenienti dal patrimonio del de cujus anche quando questi erano in vita ed acquisite in via esclusiva dagli stessi;
- computare nell'asse ereditario il valore dei diritti reali che eventualmente dovessero essere riconosciuti in titolarità ai condividenti così come l'indennità di occupazione dei beni da parte di per l'appartamento di Grottaferrata Via San Bartolomeo, 9, int. Controparte_1
1, oltre interessi;
- porre le spese di divisione a carico dei condividenti e in caso di opposizione condannare
l'opponente alle spese di lite».
A sostegno della domanda ha esposto che il padre deceduto il 3 novembre Persona_1
2014, e la madre , deceduta il 17 dicembre 2014, erano proprietari di alcuni CP_3 beni immobili in Grottaferrata, via San Bartolomeo 9, nonché titolari di alcuni conti correnti e libretti di risparmio;
che successivamente alla morte dei genitori la sorella ha CP_1 continuato ad abitare nell'appartamento di via San Bartolomeo;
che il 24 aprile 2014 il fratello , in qualità di procuratore generale del padre , ha concesso CP_2 Per_1
Pag. 2 di 15 l'appartamento in comodato alla sorella a durata perpetua, nonostante CP_1 Per_1 fosse incapace di intendere e di volere;
che detiene in via esclusiva
[...] CP_1 anche la cantina e la soffitta, anche se queste non sono comprese nel comodato;
che ha incassato la somma di 50.000 € quale corrispettivo di una cessione di Controparte_2 cubatura da lui effettuata in nome e per conto del padre, senza riversare la somma a quest'ultimo; che ha omesso di corrispondere al padre la somma di Controparte_1
4.000 € a titolo di cessione dell'autovettura targata DL292XC e ha ricevuto, nel 2018, un bonifico dell'importo di 120.000 €; che tali somme costituiscono oggetto di donazione e sono quindi soggette a collazione.
2. non si è opposta alla domanda di divisione e per il resto ha Controparte_1 contestato la fondatezza della domanda chiedendo:
«In via preliminare accertare e dichiarare la piena validità ed efficacia del contratto di comodato d'uso gratuito stipulato in favore della comparente in data 24 aprile 2014 nonché la piena proprietà della stessa di quanto storicamente depositato sui c/c cointestati.
Nel merito disporre lo scioglimento della comunione ereditaria a seguito della morte di
e , genitori delle parti dell'odierno procedimento, tenendo Persona_1 CP_3 conto di quanto segue:
1) determinare la massa ereditaria scomputando dalla stessa:
- la somma di € 363.577,00 per le spese sostenute dal 2003 al 2013 per le esigenze quotidiane nonché per le spese mediche dei genitori;
- la somma di € 47.600,00 sostenute per la degenza dei genitori nella Casa di Riposo “Villa
Maria s.r.l.”;
- la somma di € 9.800,00 per le spese afferenti la quotidianità dei genitori durante il periodo di degenza nella Casa di Riposo;
2) disporre la collazione nell'asse ereditario del valore dei gioielli in oro entrati nella disponibilità dell'attore quantificato in € 20.000,00, nonché la somma dallo stesso percepita come affitto, dal 1985 al 1989, dell'immobile caduto in successione e quantificabile in € 42.000,00.
3) Riconoscere, e dichiarare, quali debito gravante sulla massa ereditaria ed in favore della comparente, respinta la domanda attorea afferente la collazione di € 120.000,00 per il bonifico effettuato dai genitori, la differenza tra detta somma e quanto dovutole per l'attività di badante svolta in favore dei genitori ammontante a € 60.180,13; in via subordinata a tale riguardo, qualora non venga accolta la domanda che precede, riconoscere, e dichiarare,
Pag. 3 di 15 quali debito gravante sulla massa ereditaria ed in favore della comparente, la somma di €
180.180,13, alla stessa dovuta a titolo di retribuzione per l'attività di badante svolta in favore dei genitori.
4) Riconoscere, e dichiarare, quale debito gravante sulla massa ereditaria, ed in favore della convenuta, della somma di € 20.000,00 relativa alla liquidazione della polizza assicurativa della comparente e versata sul c/c intestato ai propri genitori.
5) Riconoscere, e dichiarare, quale debito gravante sulla massa ereditaria, ed in favore della convenuta, la somma di € 42.650,63 dalla stessa versati sul c/c nella disponibilità dell'attore ed utilizzata per le necessità dei genitori così come evidenziato al n. 1) delle premesse in fatto.
6) susseguentemente all'accertamento dell'attivo e del passivo, come sopra determinato, del relictum ordinare la formazione dei lotti con l'attribuzione a ciascuna delle parti la quota ad ognuno di essi spettante.
7) Porre le spese di divisione a carico dei condividendi e in caso di opposizione condannare
l'opponente alle spese di lite, nonché condannare parte attrice alla rifusione delle spese legali – oltre agli oneri di legge – secondo le regole della soccombenza in ordine alle altre domande formulate».
3. a sua volta, ha chiesto «disporre lo scioglimento della comunione Controparte_2 ereditaria a seguito della morte dei genitori delle parti del presente giudizio, Sig.ri Per_1
e , determinando – quale debiti a carico dell'eredità – il compenso
[...] CP_3 dovuto ai sensi dell'art. 1709 c.c. al Sig. per l'opera svolta in forza della Controparte_2
Procura generale notarile agli atti e le spese ereditarie sostenute dallo stesso così come allegate;
- rigettare tutte le altre domande proposte dall'Attore, Sig. Parte_1
Porre le spese di divisione a carico dei condividendi e in caso di opposizione condannare
l'opponente alle spese di lite, nonché condannare parte attrice alla rifusione delle spese legali – oltre agli oneri di legge – secondo le regole della soccombenza in ordine alle altre domande formulate».
4. Concessi i termini di cui all'art. 183 c.p.c., con ordinanza del 1° dicembre 2021
l'istruttore ha respinto le istanze istruttorie delle parti e ha ritenuto opportuno risolvere le questioni concernenti l'individuazione della massa ereditaria, prima di disporre eventuale consulenza tecnica d'ufficio per la formazione dei lotti. All'udienza del 07/05/2025 la causa, istruita documentalmente, è stata quindi trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Pag. 4 di 15 5. Preliminarmente, è opportuno evidenziare che ai sensi dell'art. 189 c.p.c. la rimessione in decisione investe il giudicante di tutta la causa, anche quando è avvenuta per la definizione di questioni preliminari o pregiudiziali. In questa sede devono quindi essere affrontate tutte le questioni che non necessitano di ulteriore istruzione.
Sempre in via preliminare, deve essere disattesa l'istanza di riunione con il procedimento n.
6739/2016 R.G. (di cui peraltro si ignorano le sorti) formulata dalla convenuta CP_1
in quanto le due cause hanno ad oggetto comunioni derivanti da diverso titolo.
[...]
6. L'attore ha contestato la validità del contratto stipulato il 24 aprile 2014 da CP_2 in nome e per conto del padre , con cui l'appartamento oggi ricadente in
[...] Per_1 comunione è stato concesso in comodato ad Turchi vita natural durante, CP_1 deducendo:
(i) che la procura generale conferita a il 2 novembre 2006 era stata Controparte_2 revocata e comunque era divenuta inefficace per la sopravvenuta incapacità di intendere e di volere del mandante, ai sensi dell'art. 1728 c.c.;
(ii) che il contratto è nullo perché concepito come «peso a carico dell'eredità» ad opera di soggetti portatori di interessi inconciliabili, e in particolare «per inconciliabilità degli interessi tra comodante e comodatario nonché tra il ruolo di comodataria e erede proprietaria del bene»;
(iii) che comunque esso dissimula un contratto reale di abitazione, che costituirebbe donazione soggetta a collazione;
(iv) che esso sarebbe in ogni caso risolvibile ai sensi dell'art. 4, in quanto l'attore, in qualità di comodante, ha necessità urgente di procedere allo scioglimento della comunione.
6.1. Non vi è traccia, in atti, di revoca della procura generale conferita dal de cuius Per_2 al figlio .
[...] CP_2
Quanto all'incapacità del mandante, dal certificato della dott.ssa del 2013 Persona_3
(all. 4 all'atto di citazione) risulta in effetti, per quanto è dato comprendere dal manoscritto, che era affetto da «Encefalopatia vascolare con deficit cogniti... [inc.]»; Persona_1 tuttavia, nell'allegato «modulo di approvazione preventiva – ammissione in una casa di riposo» la stessa dott.ssa ha dato atto che il suo paziente era «solo occasionalmente Per_3 disorientato nel tempo e nello spazio».
Dal certificato rilasciato dal dott. il 18 luglio 2014 (e dunque in epoca successiva Per_4 alla conclusione del contratto: doc. 3 allegato alla seconda memoria ex art. 183) risulta che a quella data presentava «condizioni generali scadute e neurologiche Persona_1
Pag. 5 di 15 compromesse in relazione alle quali non può se non in maniera difficoltosa apporre firma adeguata [...]». Le difficoltà così evidenziate, quindi, attengono unicamente alla capacità motoria di apporre una sottoscrizione leggibile, ma non anche alle capacità mentali del paziente.
Alcun ulteriore documento di carattere sanitario relativo alle facoltà mentali del de cuius è stato prodotto, sicché nemmeno è possibile disporre una consulenza tecnica d'ufficio sul punto. La prova testimoniale dedotta al riguardo («Vero che al momento dell'ingresso dei genitori nella casa di riposo era affetto da malattie neurologiche che lo Persona_1 rendevano incapace di intendere e di volere») è del resto palesemente inammissibile in quanto non verte su circostanze di fatto ma su valutazioni di carattere medico - sanitario.
L'encefalopatia vascolare può portare, in effetti, a una compromissione della funzione cognitiva che include la capacità di intendere e di volere, ma ciò avviene soprattutto in fasi avanzate della malattia e il relativo accertamento richiede che siano acquisiti i necessari esami diagnostici.
Non vi è quindi prova sufficiente che alla data di stipula del contratto di comodato (24 aprile
2014) il mandante fosse divenuto incapace di intendere e di volere, in quanto non risulta che le sue capacità mentali erano perturbate al punto da impedirgli una seria valutazione del contenuto e degli effetti di un negozio giuridico e quindi, il formarsi di una volontà cosciente.
6.2. Secondo la giurisprudenza di legittimità, «È configurabile il comodato di una casa per consentire al comodatario di alloggiarvi per tutta la vita senza che perciò debba ravvisarsi un contratto costitutivo di un diritto di abitazione, con conseguente necessità di forma scritta ad substantiam» (Cass. Sez. 3, 06/10/1998, n. 9909, Rv. 519483 - 01); «La concessione in comodato di un immobile per tutta la vita del comodatario è un contratto a termine di natura obbligatoria, di cui è certo l'an ed incerto il quando, con la conseguenza che, con riferimento ad esso, gli eredi del comodante sono tenuti a rispettare il termine di durata del contratto in pendenza del quale si sia verificata la morte del comodante» (Cass. Sez. 3, 03/04/2008, n.
8548, Rv. 602509 - 01).
Il contratto così posto in essere, peraltro, non costituisce un “peso” sull'eredità, dal momento che è stato posto in essere inter vivos, e non come atto di ultima volontà e per effetto dell'apertura della successione. L'attore non ha del resto specificato per quale motivo gli interessi di comodante e comodatario dovrebbero essere ritenuti «inconciliabili», né per quale motivo da ciò dovrebbe derivare la nullità o anche solo l'annullabilità del contratto stesso. Non vi è, poi, alcuna «inconciliabilità» tra la veste di comodataria e quella di chiamata all'eredità, dal momento che il contratto conferisce alla convenuta un diritto personale di godimento perfettamente compatibile con il fatto che essa è successivamente divenuta
Pag. 6 di 15 comproprietaria, unitamente ai fratelli, dell'immobile stesso.
6.3. Del pari è infondata la tesi secondo cui il comodato sarebbe simulato e dissimulerebbe un contratto costitutivo del diritto di abitazione.
La prova della simulazione avrebbe dovuto essere data mediante produzione della relativa controdichiarazione, dal momento che l'erede – quale è l'attore – subentra nella stessa posizione del de cuius, che era parte del contratto. Ma alcuna controdichiarazione è stata prodotta.
6.4. Il comodato con termine di durata può essere risolto per «urgente e impreveduto bisogno» del comodante, ai sensi dell'art. 1809, secondo comma, c.c. e dell'art. 4 del contratto stesso (all. 8 all'atto di citazione), che sostanzialmente riproduce il testo della norma.
Secondo la Corte di cassazione, «Il bisogno urgente e impreveduto che, ai sensi dell'art. 1809 c.c., consente al comodante di ottenere l'immediata restituzione della cosa non implica necessariamente la destinazione della stessa all'uso diretto da parte del comodante medesimo, potendo anche coincidere con la finalità di un impiego più redditizio del bene, che serva a rimediare ad un imprevisto e urgente deterioramento della sua situazione patrimoniale» (Cass. Sez. 3, 27/06/2023, n. 18334, Rv. 668457 - 01).
Ciò posto, la necessità di procedere allo scioglimento della comunione – in ordine alla quale nulla di più specifico l'attore ha dedotto – non integra le caratteristiche richieste, dal momento che la divisione non è in alcun modo preclusa dall'esistenza del contratto di comodato e dalla sua opponibilità ai coeredi.
7. In materia di giudizio di scioglimento della comunione la giurisprudenza di legittimità
(Cass. Sez. 6, 02/03/2023, n. 6228) ha affermato i principi secondo cui:
- «la prova della comproprietà dei beni dividendi non è quella rigorosa richiesta in caso di azione di rivendicazione o di accertamento positivo della proprietà, atteso che la divisione, oltre a non operare alcun trasferimento di diritti dall'uno all'altro condividente, è volta a far accertare un diritto comune a tutte le parti in causa e non la proprietà dell'attore con negazione di quella dei convenuti, sicché, in caso di non contestazione sull'appartenenza dei beni, non può disconoscersi la possibilità di una prova indiziaria, né la rilevanza delle verifiche compiute dal consulente tecnico, siccome ridondanti a vantaggio della collettività dei condividenti»;
- «la produzione dei certificati relativi alle trascrizioni e iscrizioni sull'immobile da dividere, imposta dall'art. 567 c.p.c. per la vendita del bene pignorato, non costituisce un adempimento previsto a pena di inammissibilità o improcedibilità della domanda, neppure
Pag. 7 di 15 quando debba procedersi alla vendita dell'immobile comune, atteso che questa, a differenza di quanto accade nel processo di espropriazione, non avviene ai danni di qualcuno, ma nell'interesse di tutti, sicché il richiamo alle norme del processo di espropriazione è limitato alle sole modalità esecutive della vendita e ai relativi rimedi»;
- «il dovere del giudice di ordinare, in presenza di trascrizioni o iscrizioni contro i singoli compartecipi, la chiamata in giudizio dei creditori e degli aventi causa ai sensi degli artt. 784
c.p.c. e 1113 c.c., rispondendo alla sola esigenza di consentire loro di vigilare sul corretto svolgimento del procedimento divisionale in ragione degli effetti riflessi da esso derivanti su garanzie patrimoniali ed effettiva realizzazione del proprio acquisto, non giustifica l'implicita imposizione, a carico dei compartecipi, di documentare, sotto pena di inammissibilità della domanda, la presenza o l'assenza di trascrizioni e iscrizioni sulla quota indivisa dei singoli, configurandosi la chiamata dei creditori iscritti e degli aventi causa dei compartecipi come onere da assolvere affinché la decisione faccia stato nei loro confronti, senza costituire condizione di validità della divisione».
7.1. Tanto premesso, in atto di citazione l'attore ha chiesto la divisione dell'intero asse ereditario del padre e della madre allegando che in esso sono compresi i seguenti beni, salvo altri eventualmente rinvenuti:
- appartamento in Grottaferrata, Via San Bartolomeo n. 9, primo piano, interno 3, in catasto al foglio 7, particella 154, subalterno 503;
- terreno in Grottaferrata in catasto terreni foglio 7, particella 3278;
- conto corrente cointestato a e n. 78573656 acceso presso Persona_1 CP_3
; CP_4
- conto di deposito a risparmio postale cointestato a e Persona_1 CP_3
n. 5592/000042526992, che assume essere stato alimentato in Controparte_1 via esclusiva con risorse dei genitori.
La questione per cui la causa è stata rimessa in decisione, pertanto, nulla ha a che vedere con quella – diversa – concernente l'ammissibilità di una domanda di divisione parziale, ma attiene alla esatta individuazione dei beni relitti nonché dei crediti e dei debiti ereditari o comunque facenti capo alla massa.
Circa il fatto che i beni sopra indicati ricadano nell'asse ereditario i convenuti nulla hanno eccepito, sicché la circostanza deve essere considerata come pacifica. Altrettanto pacifico è che nell'asse erano compresi anche una soffitta ubicata nello stabile di via San Bartolomeo, che i coeredi hanno già venduto con atto pubblico del 7 gennaio 2021, e un conto corrente acceso presso la banca TE NP, che è stato chiuso dai coeredi e sul quale non residuano contestazioni.
Pag. 8 di 15 7.2. ha altresì allegato che siano compresi nell'asse il 50% del saldo del Controparte_1 conto corrente TE NP n. 1000/00005306 cointestato a lei e alla madre CP_3
nonché «circa 300 grammi di gioielli in oro» e i quadri e i mobili acquistati nel tempo
[...] dai genitori.
7.2.1. Quanto ai conti e depositi cointestati, per giurisprudenza costante «La cointestazione di un conto corrente tra più persone (nella specie, tra padre e figlio) attribuisce a ciascuna di esse, nei rapporti interni, ai sensi dell'art. 1298, comma 2, c.c., la qualità di creditori o debitori solidali dei saldi del conto medesimo, che si dividono in quote eguali solo se non risulti diversamente (potendo a tal fine anche farsi ricorso a presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti). Ne consegue che, ove il saldo attivo discenda dal versamento di somme di pertinenza di uno solo dei correntisti, deve escludersi che l'altro possa, nei rapporti interni, avanzare diritti su di esso» (Cass. Sez. 2, 21/10/2021, n. 29324, Rv.
662563 - 01).
Parte attrice ha dedotto che i conti cointestati con la figlia fossero in realtà CP_1 alimentati unicamente con denaro di pertinenza dei genitori.
Quanto al deposito di risparmio postale n. 5592/000042526992, la lista movimenti prodotta dall'attore (all. 13 all'atto di citazione) mostra che gli accrediti avvenivano unicamente a titolo di «accredito stipendio/pensione», e la stessa NG ha CP_1 allegato di non aver potuto svolgere attività lavorativa (se non in misura del tutto limitata e residuale) in quanto impegnata nell'attività di cura dei propri genitori;
non è poi contestato che essa fosse a sua volta titolare di conti correnti personali, e la stessa convenuta non ha rivendicato la provenienza degli accrediti effettuati su quel conto, limitandosi, viceversa, ad allegare la propria qualità di cointestataria. Deve quindi ritenersi sufficientemente provato che effettivamente il denaro depositato fosse di esclusiva pertinenza dei genitori delle parti.
Non sono stati viceversa prodotti estratti conto relativi al conto corrente TE NP n.
1000/00005306, sicché al riguardo deve operare la presunzione di contitolarità dell'eventuale saldo attivo.
Ricadono quindi nell'asse ereditario il saldo del conto corrente postale n. 78573656 e quello del conto di deposito a risparmio postale n. 5592/000042526992 alla data della morte di , nonché la quota di 1/2 del saldo del conto corrente TE CP_3
NP n. 1000/00005306 alla data della morte di . CP_3
7.2.2. Le allegazioni della convenuta relative agli altri beni mobili sono inammissibilmente generiche, nulla essendo stato più specificamente indicato circa natura, consistenza e qualità dei beni.
Pag. 9 di 15 8. L'attore ha poi chiesto che i convenuti siano dichiarati tenuti a conferire in collazione:
(i) il fratello , la somma di 50.000 € incassata tramite assegno circolare a lui CP_2 intestato in occasione dell'atto di cessione di cubatura del 22 luglio 2010, al quale intervenne in qualità di procuratore del padre (all. 15 all'atto di citazione); Per_1
(ii) la sorella , la somma di 4.000 € da lei dovuta al padre a titolo di CP_1 corrispettivo per l'acquisto dell'autovettura targata DL292XC, effettuato il 10 settembre
2013, e la somma di 120.000 € a lei trasferita dai genitori con bonifico del 27 ottobre 2008.
8.1. ha ammesso di aver incassato l'importo di 50.000 € deducendo di Controparte_2 avere impiegato quel denaro nell'interesse esclusivo del padre. Egli non ha tuttavia specificamente indicato come, quando e a quale titolo abbia speso la somma di cui si discute, né ha fornito alcun principio di prova al riguardo.
Non risulta, comunque, che intendesse beneficiare il figlio di tale Persona_1 CP_2 somma di denaro;
deve quindi ritenersi che si sia trattato di un mero inadempimento dell'obbligo del mandatario di rimettere al mandante quanto da lui ricevuto in esecuzione del mandato, ai sensi dell'art. 1713 c.c.
La somma di 50.000 € entra quindi nell'asse ereditario quale credito del de cuius nei confronti del figlio (sul quale non sono dovuti interessi, in assenza di specifica CP_2 domanda in tal senso).
8.2.1. È pacifico che il 10 settembre 2013 il padre ha venduto alla figlia CP_1
l'autovettura Fiat targata DL292XC per il prezzo di 4.000 € (v. la visura PRA all. 16 all'atto di citazione).
Al riguardo la convenuta ha dedotto che l'auto era stata ab origine acquistata da lei con il denaro proveniente dalla vendita di altri veicoli di sua proprietà, era stata intestata al padre solo per beneficiare di agevolazioni fiscali e il successivo trasferimento in suo favore ebbe il solo scopo «di ricondurre a realtà giuridica una situazione di fatto».
Anche in questo caso, alcuna prova la convenuta ha fornito dell'assunto, ma nemmeno vi è prova del fatto che il padre intendesse effettivamente donare l'automezzo alla figlia. Si tratta pertanto, nuovamente, di un credito del de cuius nei confronti della convenuta, rimasta inadempiente all'obbligo di versare il corrispettivo della compravendita. Anche in questo caso non sono dovuti interessi, in mancanza di specifica domanda.
8.2.2. A giustificazione del bonifico di 120.000 € effettuato in suo favore il 27 ottobre 2008 senza alcuna indicazione in ordine alla causale (all. 17 all'atto di citazione), la convenuta ha dedotto che il pagamento sarebbe avvenuto a titolo di «parziale ristoro da parte dei genitori
Pag. 10 di 15 alla convenuta a fronte dell'attività lavorativa svolta dalla stessa in loro favore concretizzando uno schema a prestazioni corrispettive (assistenza versus retribuzione)», il che escluderebbe l'animus donandi. Al riguardo ha prodotto una lettera della madre, datata
2011, nella quale questa chiede ai fratelli, in occasione della futura divisione dei beni ereditari, di «cedere alla sorella ... una parte in più perché ha provveduto a noi in CP_5 casa specialmente di notte» e non avrebbe avuto una pensione, perché «quel poco che ha lavorato» era «in nero (perciò senza contributi)»; di qui la paura della madre che «un domani si trovasse a non avere di che vivere» (all. 11 alla comparsa di costituzione e risposta).
Lo stesso tenore della lettera induce ad escludere che il pagamento sia avvenuto a titolo di corrispettivo per i servizi resi in loro favore;
del resto, se effettivamente i genitori avessero inteso retribuire la figlia avrebbero verosimilmente disposto in suo favore dei pagamenti periodici e stipulato un regolare contratto di lavoro, garantendole così la possibilità di versare dei contributi a fini pensionistici.
Tuttavia, la giurisprudenza di legittimità opera una distinzione tra la donazione remuneratoria e il generico atto di liberalità per servizi resi, affermando che «La donazione remuneratoria, la quale consiste nella liberalità fatta per riconoscenza o in considerazione dei meriti del donatario ovvero per speciale remunerazione, è una donazione vera e propria, perciò assoggettata alla disciplina della reintegrazione di quanto spetta ai legittimari ed all'azione di riduzione;
al contrario, affinché si realizzi una liberalità in occasione di servizi resi, non implicante gli effetti normali della donazione, occorre, da un lato, che l'attribuzione venga effettuata in funzione di corrispettivo o in adempimento di un'obbligazione derivante dalla legge ovvero in osservanza di un dovere nascente dalle comuni norme morali e sociali e, dall'altro, che sussista una qual certa equivalenza economica fra il suo valore e quello dei servizi ricevuti dal disponente. Allorché l'elargizione da parte del donante sia diretta anche al soddisfacimento di prestazioni ricevute, infine, l'intero rapporto è regolato in base al criterio della prevalenza, ricercando quale dei due cennati intenti si sia voluto principalmente perseguire». (Cass. Sez. 2, 24/12/2021, n. 41480, Rv. 663490 - 01).
Nel caso in esame risulta dalla lettera sopra citata che i genitori avvertivano, effettivamente, un debito quanto meno di natura morale nei confronti della figlia per l'attività di cura da questa prestata nei loro confronti. Dai conteggi prodotti dalla stessa convenuta, del resto, risulta che il corrispettivo che essa avrebbe avuto diritto a percepire per un rapporto di lavoro avente caratteristiche corrispondenti sarebbe ammontato complessivamente a circa
180.000 €.
Tutto ciò induce a ritenere che il pagamento debba essere qualificato come liberalità in occasione di servizi resi, come tale sottratta al regime della donazione.
Pag. 11 di 15 9. ha chiesto il riconoscimento di una serie di crediti da lei vantati nei Controparte_6 confronti dell'eredità o dell'attore, come dettagliatamente indicato nelle conclusioni riportate al precedente paragrafo 2, che di seguito vengono partitamente esaminati.
9.1. Essa non ha fornito alcuna prova di aver sostenuto con denaro proprio le spese di
363.577 € per le esigenze quotidiane e le spese mediche dei genitori per il periodo dal
2003 al 2013, di 47.600 € per le rette della casa di riposo e di 9.800 € per «la quotidianità dei genitori» nel periodo di degenza nella casa di riposo: non è stata prodotta alcuna prova di pagamenti da lei eseguiti (quietanza, fattura, ricevuta di pagamento, disposizione di bonifico, assegno, e così via) e le ricevute rilasciate dalla casa di riposo, intestate ai genitori, non recano alcuna indicazione circa le modalità di pagamento. e , Persona_1 CP_3 del resto, erano titolari di più trattamenti pensionistici e, come si è detto, di svariati conti correnti, sicché è ragionevole ritenere che le spese per le loro necessità siano state sostenute direttamente con denaro di loro pertinenza. La stessa convenuta, del resto, in comparsa di costituzione e risposta ha dato atto di aver eseguito i pagamenti «attingendo al c/c dei Sigg.ri e » (pag. 11, lett. c); la pretesa di vedersi Persona_1 CP_3 riconosciuto un credito di corrispondente importo è quindi dichiaratamente infondata.
Allo stesso modo, non vi è alcuna prova che i pagamenti effettuati a nome di Persona_1 in favore dell' a titolo di ripetizione di indebito siano stati compiuti con provvista della CP_7 convenuta, ma anzi dagli stessi documenti da questa prodotti risulta che il bollettino del 28 maggio 2013 è stato effettuato con addebito su conto corrente intestato all'attore Parte_1
(all. 15 alla comparsa di costituzione e risposta). Anche in questo, caso, quindi, la
[...] pretesa è manifestamente infondata.
9.2. Dei gioielli in oro si è già detto al precedente paragrafo 7.2.2.
Alcuna prova è stata data circa il fatto che l'appartamento oggetto di comunione ereditaria sia stato locato a terzi dal 1985 al 1989 e che il canone sia stato «incamerato» dall'attore.
9.3. La stessa convenuta ha allegato che alcun rapporto di lavoro si è mai instaurato tra lei e i genitori, sicché l'assistenza da lei per sua libera scelta prestata nei loro confronti nel corso degli anni ha costituito adempimento di un dovere morale fondato sulla solidarietà familiare, in conseguenza del quale essa ha peraltro percepito la liberalità di cui si è detto al paragrafo
8.2.2.
Essa non ha pertanto diritto alla differenza tra l'importo di 120.000 € già percepito e quanto avrebbe avuto diritto a percepire a titolo di retribuzione e TFR.
9.4. Dai documenti prodotti come allegato 19 alla comparsa di costituzione e risposta risulta che era titolare di una polizza vita stipulata il 1° aprile 1988 e avente Controparte_1
Pag. 12 di 15 scadenza al 1° aprile 2008 per un capitale di 22.452.300 lire rivalutabile annualmente, e che il 31 ottobre 2008 sul conto corrente postale intestato ai genitori fu accreditata, tramite bonifico, la somma di 20.000 € con causale «XXX». Non vi è alcun elemento di prova da cui desumere che tale importo corrispondesse al capitale rivalutato della polizza;
al contrario, il fatto che il bonifico fosse privo di causale induce ad escludere categoricamente che il pagamento sia stato effettuato dalla compagnia assicuratrice, dal momento che in questo caso la causale sarebbe stata certamente indicata.
9.5. Non vi è alcuna prova che per lavori di ristrutturazione dell'immobile dei genitori e per il pagamento di un avviso di liquidazione emesso nei confronti del padre sia stata utilizzata la somma di 42.650,63 € di pertinenza della convenuta: anche in questo caso non sono state prodotte ricevute, quietanze o disposizioni di pagamento, e la c.d. “Tabella Excel” (all. 6 alla comparsa di costituzione e risposta) è un mero rendiconto anonimo di non meglio precisati rapporti di dare e avere e specificamente contestato dall'attore, per cui da esso non possono essere tratti nemmeno meri argomenti di prova.
9.6. Il solo credito in relazione al quale la convenuta ha fornito prova è rappresentato dalle spese funerarie sostenute per le esequie dei genitori per l'importo di 1.600 € ciascuno, come da fatture a lei intestate (all. 18).
La convenuta ha quindi un credito di 3.200 € nei confronti della massa.
10. ha a sua volta chiesto il riconoscimento del compenso a lui spettante Controparte_2 ai sensi dell'art. 1709 c.c. per l'opera svolta in qualità di procuratore generale del padre dal
2 novembre 2006 (data di rilascio della procura) alla data della sua morte, nonché il rimborso delle spese da lui sostenute per i loculi dei genitori.
10.1. L'art. 1709 c.c. prevede che il mandato si presume oneroso;
secondo la giurisprudenza di legittimità, «La presunzione di onerosità del mandato, stabilita iuris tantum dall'art. 1709 cod. civ., può essere superata dalla prova della sua gratuità, desumibile anche dalle circostanze del rapporto, come la qualità del mandatario, le relazioni che intercedono fra questi e il mandante, il contegno delle parti, anteriore e successivo allo svolgimento delle prestazioni» (Cass. Sez. 2, 27/06/2014, n. 14682, Rv. 631208 – 01; nello stesso senso
Cass. Sez. 2, n. 17384 del 03/07/2018, la quale ha confermato la decisione impugnata, che aveva ritenuto superata la detta presunzione alla luce delle relazioni di parentela intercorrenti fra le parti).
Nel caso in esame la procura – che nulla prevede al riguardo – è stata conferita dall'anziano padre al figlio;
lo stesso convenuto, inoltre, nulla ha specificamente allegato circa la consistenza dell'attività svolta, e i soli atti che egli risulta aver posto in essere in
Pag. 13 di 15 adempimento del mandato ricevuto sono costituiti dall'atto di cessione della cubatura e dal contratto di comodato di cui si è discusso. Il convenuto, ancora, nulla ha allegato circa il tenore degli accordi intervenuti con il padre e l'entità del compenso eventualmente pattuito, né ha dedotto di aver mai richiesto al padre, nel corso degli otto anni di vigenza del mandato, di corrispondergli un compenso o che il padre gli abbia mai formulato offerte in questo senso.
Alla luce dello stretto rapporto di parentela tra mandante e mandatario, del comportamento tenuto dalle parti in corso di mandato e del contenuto dell'attività concretamente svolta, pertanto, deve ritenersi che il mandato sia stato conferito a titolo gratuito.
La domanda deve quindi essere respinta.
10.2. I documenti prodotti provano che ha versato al Comune di Controparte_2
Grottaferrata la somma di 1.905,04 € a titolo di concessione loculo e diritti di tumulazione e trasporto (all. 6 alla comparsa di costituzione e risposta) e ha quindi diritto di ripetere tale importo dalla massa.
11. Alla luce di quanto sin qui esposto, e visti gli artt. 724, secondo comma, e 725 c.c., deve darsi atto che è debitore nei confronti del de cuius della somma di 50.000 Controparte_2
€ e creditore nei confronti della massa di 1.905, 04 €, e quindi residua un debito di
48.094,96 €. , a sua volta, è debitrice della somma di 4.000 € e creditrice di CP_1
3.200 €; residua, pertanto, un debito a suo carico di 800 €.
Operate le compensazioni, quindi, la massa ha un credito di 48.894,96 €; Parte_1 ha diritto di prelevare l'importo complessivo di 16.298,32 € (1/3 di 48.894,96);
[...] deve imputare alla propria quota 800 € e ha quindi diritto di prelevare l'importo CP_1 di 15.498,32 € (16.298,32 – 800); deve imputare alla propria quota la Controparte_2 somma di 31.796,64 € (16.298,32 - 48.094,96).
12. La causa deve a questo punto essere rimessa sul ruolo per procedere alle operazioni divisionali in relazione ai beni immobili e ai saldi attivi dei conti indicati, come da separata ordinanza. Le spese di lite saranno regolate alla definizione della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara aperta la successione di nato a [...] il [...] e deceduto Persona_1
a Rocca di Papa il 03/11/2014, e di , nata a [...] il [...] e CP_3 deceduta a Rocca di Papa il 17/12/2014;
2) dichiara che e sono loro eredi per Parte_1 Controparte_1 Controparte_2 una quota di 1/3 ciascuno;
Pag. 14 di 15 3) dichiara che i beni compresi nell'asse ereditario sono i seguenti:
a. la piena proprietà dell'appartamento in Grottaferrata, Via San Bartolomeo n. 9, primo piano, interno 3, in catasto al foglio 7, particella 154, subalterno 503;
b. la piena proprietà del terreno in Grottaferrata, in catasto terreni foglio 7, particella
3278;
c. il saldo del conto corrente postale n. 78573656 e del conto di deposito a risparmio postale n. 5592/000042526992 alla data della morte di;
CP_3
d. la quota di 1/2 del saldo del conto corrente TE NP n. 1000/00005306 alla data della morte di;
CP_3
4) dichiara che ha diritto di prelevare dalla massa ereditaria la somma di Parte_1
16.298,32 €;
5) dichiara che ha diritto di prelevare dalla massa ereditaria la somma Controparte_1 di 15.498,32 €;
6) dichiara che deve imputare alla propria quota la somma di 31.796,64 Controparte_2
€;
7) dispone procedersi alla divisione dell'asse così ricostruito, operati i prelevamenti e le imputazioni;
8) rigetta nel resto le domande delle parti;
9) dispone la rimessione della causa sul ruolo come da separata ordinanza;
10) spese al definitivo.
Così deciso in Velletri il 13/08/2025
Il Giudice
CA ER
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