Sentenza 23 luglio 2014
Massime • 1
L'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, teso ad accertare il fondamento della pretesa fatta valere e non se l'ingiunzione sia stata legittimamente emessa in relazione alle condizioni previste dalla legge. Pertanto l'eventuale carenza dei requisiti probatori per la concessione del provvedimento monitorio può rilevare solo ai fini del regolamento delle spese processuali e la sentenza non può essere impugnata solo per accertare la sussistenza o meno delle originarie condizioni di emissione del decreto, se non sia accompagnata da una censura in tema di spese processuali.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 23/07/2014, n. 16767 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16767 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SALMÈ Giuseppe - Presidente -
Dott. PETTI Giovanni Battista - Consigliere -
Dott. VIVALDI Roberta - Consigliere -
Dott. ARMANO Uliana - Consigliere -
Dott. SESTINI Danilo - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 19120-2008 proposto da:
HEMMER ITALIA SRL 01629421205 in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione Rag. MARASCO Roberto, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CARRACCI 1, presso lo studio dell'avvocato DI SIMONE GIUSEPPE, rappresentato e difeso dall'avvocato CILIEGI SERGIO giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
LOCAT RENT SPA;
- intimata -
avverso la sentenza n. 2028/2007 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 10/07/2007, R.G.N. 2727/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/03/2014 dal Consigliere Dott. DANILO SESTINI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RUSSO Rosario Giovanni che ha concluso per l'accoglimento dei primi tre motivi di ricorso assorbiti gli altri.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nel febbraio 2002, la ER Italia s.r.l. stipulava con la CA NT s.p.a. un contratto di locazione - avente ad oggetto due autovetture - che prevedeva la possibilità di risoluzione anticipata a seguito di espresso consenso di entrambe le parti e con "adeguamento del canone in considerazione dello scostamento tra durata o chilometraggio originariamente previsti e durata o chilometraggio consuntivabili alla chiusura del contratto". A seguito di richiesta avanzata dalla ER, la CA comunicava la propria disponibilità ad addivenire alla risoluzione anticipata, alle condizioni specificamente indicate nella missiva del 10.3.2003;
a tale comunicazione faceva seguito la richiesta della ER di conoscere "il percorso logico-matematico per giungere ai valori finali richiesti"; al tempo stesso, la locataria dichiarava che le vetture erano a disposizione della CA, ma che non erano state restituite in quanto non era stato indicato il luogo della riconsegna e poiché le stesse non potevano circolare a causa del mancato rinnovo della copertura assicurativa da parte della locatrice. A ciò faceva seguito l'emissione, da parte del Tribunale di Milano, di un decreto ingiuntivo - richiesto dalla CA per l'importo di Euro 11.219,10 - avverso il quale la ER proponeva opposizione. Il decreto veniva dichiarato provvisoriamente esecutivo ex art. 648 c.p.c., e, quindi, confermato con sentenza n. 9326/2005.
Il gravame proposto dalla ER veniva respinto dalla Corte di Appello di Milano con sentenza n. 2028/2007, avverso la quale ricorre per cassazione la predetta ER Italia s.r.l., affidandosi a cinque articolati motivi;
l'intimata non svolge attività difensiva. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è soggetto al regime dei quesiti (ex art. 366 bis c.p.c.) in quanto la sentenza è stata depositata il 10.7.2007.
2. Col primo motivo, la ricorrente deduce "erronea o falsa applicazione degli artt. 633 e 634 c.p.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4" e si duole del fatto che il contratto prodotto in sede monitoria sia stato ritenuto idonea prova scritta anche "per importi non espressamente indicati o ricompresi nel contratto" e che il decreto ingiuntivo non sia stato dichiarato nullo e revocato a seguito del difetto dei presupposti per la sua emissione. Il motivo - scrutinabile solo sotto il profilo dell'error in procedendo, in quanto non è stato effettivamente dedotto alcun vizio di impostazione giuridica - è inammissibile poiché la ER non ha un concreto interesse a far valere l'eventuale insufficienza della prova nella fase monitoria, una volta che - all'esito del giudizio ordinario - il credito sia stato ritenuto provato (con il che, l'interesse a censurare l'apprezzamento sulla sufficienza della prova del credito si sposta dal decreto ingiuntivo alla sentenza che ha definito il giudizio di opposizione).
Va ribadito, infatti, che "l'opposizione a decreto ingiuntivo da luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, inteso ad accertare la pretesa fatta valere e non se l'ingiunzione fu legittimamente emessa in relazione alle condizioni previste dalla legge;
pertanto in sede di opposizione l'eventuale carenza dei requisiti probatori può rilevare soltanto ai fini del regolamento delle spese processuali, ditalché l'impugnazione della sentenza non può essere dedotta solo per far accertare la sussistenza o meno delle originarie condizioni di emissione del decreto, se non sia accompagnata da una censura in tema di spese processuali" (Cass. n. 15037/2005).
3. Col secondo motivo ("omessa o insufficiente o solo apparente motivazione in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 5, circa un fatto controverso e decisivo del giudizio"), la ricorrente si duole del fatto che la Corte non abbia esaminato "voce per voce la fondatezza di ciascuna delle richieste poste a base del ricorso per decreto ingiuntivo" e, in particolare, i criteri in base ai quali è stato calcolato "il valore di adeguamento di Euro 1.178,66".
3.1. Al riguardo, deve preliminarmente rilevarsi che - per quanto emerge dalla clausola n. 9 del contratto (trascritta nel ricorso) - un "adeguamento del corrispettivo" era previsto non soltanto in caso di "chiusura anticipata del contratto", ma anche "alla scadenza del contratto, originaria o derivante da proroga"; dal che consegue che il ricorso difetta di autosufficienza laddove non fornisce (ad es., trascrivendo la fattura e l'atto processuale cui pure fa riferimento a pag. 8) elementi che consentano di comprendere a quale titolo sia stato ingiunto il pagamento della somma di Euro 573,95 per "adeguamento contrattuale": se, cioè, l'importo (che si assume derivante "per differenza dall'importo di Euro 1.178,66") sia correlato (come prospettato dalla ER) alla risoluzione anticipata contestata dalla CA ed esclusa dai giudici di merito o ad altro titolo comportante comunque la necessità dell'adeguamento del corrispettivo.
3.2. Ciò premesso, va rilevato - più specificamente - che il motivo attiene, per quanto emerge dal "quesito di fatto", alla mancata "indicazione da parte del creditore dei parametri matematici utilizzati" per quantificare il credito per adeguamento. Sul punto, la Corte territoriale ha rilevato - fra l'altro - che "sta di fatto che la CA NT ha tempestivamente prodotto tutte quelle fatture che descrivono dettagliatamente voce per voce l'importo dovuto per l'adeguamento contrattuale".
Pare evidente che, a fronte di tale affermazione, la società ricorrente non avrebbe potuto limitarsi a contestare la mancata indicazione dei criteri di calcolo senza trascrivere, in ossequio al criterio dell'autosufficienza, le fatture che la Corte di Appello ha ritenuto idonee a fornire la prova dettagliata degli importi dovuti per adeguamento contrattuale: ne deriva, anche sotto questo profilo, l'inammissibilità del motivo.
4. Col terzo motivo, vengono dedotte "erronea o falsa applicazione degli artt. 1325, 1246, 1418 e 1419 c.c. in relazione all'art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4 ed omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo per la controversia in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 5":
si censura la Corte per non aver ritenuto la nullità (ex art. 1346 c.c.) della clausola n.
9.1 delle condizioni di contratto -relativa allo adeguamento del corrispettivo - pur a fronte della mancata indicazione delle "modalità attraverso le quali l'integrazione dovrebbe essere effettuata ai fini del ricalcolo del corrispettivo". Il quesito formulato non è idoneo in relazione ai vizi ex nn. 3 e 4, giacché non prospetta un vizio di impostazione giuridica o un error in procedendo (indicando - come necessario - la regula iuris applicata dalla sentenza impugnata e quella - diversa - di cui si chiede l'affermazione), ma si limita a interpellare questa Corte sul fatto che sia o meno "congruamente motivata" la sentenza che respinga l'eccezione di nullità.
Al tempo stesso, detto quesito non costituisce adeguato "momento di sintesi" poiché non contiene la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa. Sussiste, per di più, un evidente difetto di autosufficienza per il fatto che la trascrizione della clausola n. 9 del contratto non è completata da quella delle "condizioni particolari" dalla stessa richiamate.
Anche in questo caso, il motivo risulta pertanto inammissibile.
5. Il quarto motivo deduce "erronea o falsa applicazione dell'art. 1326 c.c. e dell'art. 1362, dell'art. 1363 e segg. in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3, e insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per la controversia in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 5", il tutto in riferimento all'individuazione delle condizioni necessarie a ritenere integrato l'accordo risolutivo.
5.1. Il motivo è assistito dal seguente quesito: "qualora un testo contrattuale ricolleghi una determinata operazione (il ricalcolo dell'intero corrispettivo) solo al ricorrere della ipotesi di risoluzione anticipata del contratto è corretto che il Giudice ritenga ugualmente non risolto il contratto dando rilievo all'utilizzo di un solo termine (disponibilità), omettendo di valorizzare senza alcuna motivazione in sentenza l'utilizzo significativo di un altro termine (conguaglio) ed altri termini significativi (la richiesta di bonifico, l'emissione di una fattura)?
O è dovere del Giudice ritenere risolto il contratto sulla base della complessiva valutazione del contegno tenuto dalle parti?".
5.2. Anche in questo caso, il quesito non risulta adeguatamente formulato in relazione al vizio art. 360 c.p.c., ex n. 3 giacché non prospetta una violazione dei criteri ermeneutici in quanto tale, bensì una valutazione erronea - da parte della Corte territoriale - delle clausole contrattuali e del comportamento delle parti;
quello effettivamente dedotto è, dunque, un vizio di motivazione, in relazione al quale tuttavia (anche a voler ritenere adeguato momento di sintesi il quesito formulato) non sono stati prospettati specifici vizi motivazionali, ma è stata soltanto proposta una lettura dei fatti di segno opposto a quella effettuata dalla Corte. Il motivo risulta conseguentemente inammissibile in quanto volto - nel complesso - a sollecitare un' inammissibile rivalutazione del merito in sede di legittimità.
6. Il quinto motivo ("erronea o falsa applicazione dell'art. 1460 c.c. in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3, violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 4 e insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per la controversia in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 5") censura la sentenza per aver ritenuto infondata l'eccezione di inadempimento sollevata dalla ER per la mancata copertura assicurativa delle vetture da parte della CA.
6.1. Sul punto, la Corte milanese ha affermato che "per tutte e due le autovetture tempestivamente la CA NT s.p.a. provvide al rinnovo delle coperture assicurative", come "dimostrato dalla produzione documentale di parte locatrice", rilevando - altresì - che "la ER ... non ha posto a fondamento del mancato pagamento dei canoni ... la circostanza che la locatrice non avesse dimostrato di avere spedito i documenti che dimostravano il rinnovo dell'assicurazione, ma, appunto, l'inutilizzabilita delle autovetture perché sfornite di rinnovo assicurativo".
La ricorrente, per parte sua, ha evidenziato che "la CA ha sostenuto nel corso del giudizio, ma non ha provato, che i relativi tagliandi fossero stati spediti alla ER. Di talché la ER non ha potuto utilizzare i beni oggetto del contratto".
6.2. Viene formulato il seguente quesito: "qualora il debitore contesti l'inadempimento del creditore in relazione alla prestazione dedotta in obbligazione contrattuale sotto un profilo diverso e complementare da quello indicato nell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo, ma entro il termine di cui all'art. 183 c.p.c., comma 5, (nel testo vigente ante riforma ex L. n. 80 del 2005) è corretto che il Giudice ometta di prendere in considerazione tale profilo della decisione? O è dovere del Giudice tener conto di tutte le modifiche introdotte anteriormente al termine di cui all'art. 183 c.p.c., comma 5?".
6.3. Si tratta di un quesito idoneo esclusivamente in ordine all'error in procedendo, non prospettando alcun vizio di impostazione giuridica con riferimento all'art. 1460 c.c.. La violazione dell'art. 112 c.p.c., è stata dedotta in relazione al fatto che la Corte non ha esaminato la fondatezza dell'eccezione di inadempimento sotto il profilo - ulteriore rispetto a quello originario, che concerneva la mancanza di copertura assicurativa - del mancato invio dei contrassegni di assicurazione. Premesso che la questione dell'omessa pronuncia sull'eccezione cosi come modificata può assumere rilevanza a condizione che la modifica sia intervenuta tempestivamente (ossia entro il termine di cui all'art. 183 c.p.c., comma 5, nel testo previgente alla L. n. 80 del 2005), deve rilevarsi come il ricorso sia privo di autosufficienza in quanto non trascrive gli atti in cui sarebbe stata effettuata tempestivamente la modifica dell'eccezione (il ricorso riporta esclusivamente brani della comparsa conclusionale e della memoria di replica, ossia di atti successivi al momento in cui la modifica avrebbe potuto essere utilmente effettuata).
7. Dichiarata, pertanto, l'inammissibilità anche dell'ultimo motivo, non deve provvedersi in ordine alle spese di lite in quanto l'intimata non ha svolto attività difensiva.
P.Q.M.
la Corte dichiara l'inammissibilità del ricorso.
Così deciso in Roma, il 26 marzo 2014.
Depositato in Cancelleria il 23 luglio 2014