Articolo 1 della Legge 31 dicembre 1931, n. 1822
Versione
23 febbraio 1932
Art. 1.
VITTORIO EMANUELE III


PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE


RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 17 luglio 1931, n. 1090 , concernente un nuovo ordinamento dei servizi dell'assicurazione obbligatoria per le malattie e per l'assistenza sociale della gente del mare e dell'aria.
Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 31 dicembre 1931 - Anno X

VITTORIO EMANUELE


Mussolini - Bottai - Rocco -

Mosconi - Ciano - Balbo.
Visto, il Guardasigilli: Rocco.

Entrata in vigore il 23 febbraio 1932