Art. 1.
VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
Articolo unico.
E' convertito in legge il R. decreto-legge 17 luglio 1931, n. 1090 , concernente un nuovo ordinamento dei servizi dell'assicurazione obbligatoria per le malattie e per l'assistenza sociale della gente del mare e dell'aria.
Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 31 dicembre 1931 - Anno X
VITTORIO EMANUELE
Mussolini - Bottai - Rocco -
Mosconi - Ciano - Balbo.
Visto, il Guardasigilli: Rocco.
VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
Articolo unico.
E' convertito in legge il R. decreto-legge 17 luglio 1931, n. 1090 , concernente un nuovo ordinamento dei servizi dell'assicurazione obbligatoria per le malattie e per l'assistenza sociale della gente del mare e dell'aria.
Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 31 dicembre 1931 - Anno X
VITTORIO EMANUELE
Mussolini - Bottai - Rocco -
Mosconi - Ciano - Balbo.
Visto, il Guardasigilli: Rocco.