CA
Sentenza 4 ottobre 2025
Sentenza 4 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 04/10/2025, n. 871 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 871 |
| Data del deposito : | 4 ottobre 2025 |
Testo completo
Corte d'Appello
n. 232/2021
C O R T E D'A P P E L L O
DI GG AB
Sezione civile
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, composta dai magistrati:
dott. Natalino Sapone presidente relatore dott.ssa Federica Rende consigliera dott.ssa Bova Rosa Maria consigliera ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al n. 232/2021 Ruolo Generale Affari Contenziosi vertente tra
(C.F. ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
15/8/1968 nella qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale su
(c.f. ) nata a [...] in Persona_1 C.F._2
data 1/8/2008, e (c.f. ) nata a [...] CP_1 C.F._3
Calabria il 2/9/2000, rappresentate e difese dall'avv. Natalina Latorre, elettivamente domiciliate in Melito di Porto Salvo, via Andrea Costa n. 22
nei confronti di
(p. IVA ), con sede in Mogliano Veneto (TV) Controparte_2 P.IVA_1
Via Marrocchessa, 14 quale impresa designata per la gestione del F.G.V.S., in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Mazzitelli, elettivamente domiciliata in Reggio Calabria, via
G. Spagnolio 14/a
1 Corte d'Appello
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da atti e scritti difensivi.
***
La sentenza viene redatta in maniera sintetica, senza l'esposizione dello svolgimento del processo, in conformità alle seguenti norme:
a) art. 132 c.p.c., a norma del quale la sentenza deve contenere la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione;
b) art. 118 disp. att. c.p.c., a norma del quale la motivazione consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
- Procedimento di primo grado
, n.q. di genitore di e Parte_1 Persona_1 [...]
impugnano la sentenza n. 992/2020, pubblicata il 2/11/2020, non CP_1 notificata, pronunciata dal Tribunale di Reggio Calabria nell'ambito del procedimento n. 458/2016 R.G., nella parte in cui è stata rigettata la loro domanda di risarcimento dei danni subiti in ragione della morte di CP_3
, a causa di un incidente stradale occorso in data 14/11/2010.
[...]
Secondo il giudice di prime cure, essendo stato prodotto esclusivamente un certificato di famiglia, non è stato provato che e CP_1 Persona_1
siano sorelle, almeno unilaterali, del defunto.
[...]
- Domanda delle appellanti
Le appellanti contestano il rigetto della domanda di risarcimento danni nei loro confronti deducendo che le qualità di germane unilaterali, dichiarata dalla madre nel primo grado di giudizio, non è stata contestata dalla Controparte_2
e ciò è circostanza di per sé idonea a provare il rapporto parentale.
[...]
- Difese di Controparte_2
2 Corte d'Appello
La eccepisce l'infondatezza dell'appello, deducendo che Controparte_2 non è stata data prova del rapporto parentale né è stata richiesta l'ammissione dei mezzi istruttori per provarne l'esistenza.
***
1.- Sul rapporto di parentela con la vittima primaria
1. Le appellanti contestano il rigetto della domanda di risarcimento danni nei loro confronti deducendo che le qualità di germane unilaterali, dichiarata dalla madre nel primo grado di giudizio, non è stata contestata dalla Controparte_2
[...]
2. Il motivo è fondato.
È vero che il certificato di stato di famiglia prodotto nel corso del primo grado di giudizio non prova diretta del rapporto di parentela intercorrente tra lo
(vittima primaria) e e . CP_3 CP_1 Persona_1
Solo in appello sono stati prodotti i certificati di nascita di queste ultime e pertanto sono inutilizzabili.
Tuttavia, il certificato di stato di famiglia prodotto in primo grado può, nel caso di specie, può costituire prova presuntiva del rapporto di parentela intercorrente tra la vittima primaria e le appellanti, in considerazione della tenera età delle minori appellanti al momento del sinistro e in considerazione del fatto che la madre ( ) al momento del sinistro Parte_1
conviveva con entrambe (circostanza risultante dallo stato di famiglia).
In mancanza di prove di segno contrario, può presumersi quindi il rapporto di parentela tra le appellanti e la vittima primaria . CP_3
2.- Determinazione del danno
1. Appurato il rapporto di parentela tra le appellanti e la vittima primaria, il danno di e va liquidato applicando la CP_1 Persona_1
tabella di Milano sul danno da perdita del rapporto parentale aggiornate, che hanno adottato una quantificazione a punti conforme ai principi e criteri indicati dalla Corte di Cassazione.
Nell'applicazione della tabella di Milano va tenuto conto dell'età della vittima primaria al momento dell'incidente (17 anni), dell'età delle vittime secondarie
3 Corte d'Appello
al momento dell'incidente ( aveva 10 anni e aveva CP_1 Persona_1
2 anni), della loro convivenza con la vittima primaria. Circostanza, questa, evincibile dalla tenera età delle minori appellanti al momento del sinistro e dal fatto che la madre ( ) al momento del sinistro conviveva Parte_1
con entrambe (circostanza risultante dallo stato di famiglia) e conviveva con la vittima primaria . CP_3
Va considerata, ai fini del parametro D della tabella di Milano, la presenza di tre superstiti congiunti, ossia i genitori e l'altra sorella, con conseguente riconoscimento di 9 punti.
Non sono emerse circostanze peculiari ed eccezionali idonee a giustificare la personalizzazione del risarcimento (con l'applicazione del parametro E della tabella di Milano).
Dunque vanno complessivamente riconosciuti 69 punti.
Pertanto il danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale può essere determinato in misura pari ad € 117.162,00, in favore di ciascuna delle appellanti.
Pertanto l'appello va accolto parzialmente e per l'effetto la società appellata va condannata alla corresponsione in favore di ciascuna delle appellanti alla somma di € 117.162,00, oltre agli interessi legali sulla somma originaria annualmente rivalutata dal giorno del sinistro sino al soddisfo.
3.- Spese processuali
L'incertezza probatoria, determinata dalla mancata produzione in primo grado di documentazione, di pur agevole acquisizione, direttamente comprovante il rapporto di parentela tra le appellanti e la vittima primaria, e il divario tra l'importo chiesto in domanda e l'importo determinato, inducono a compensare interamente le spese processuali di entrambi i gradi di giudizio.
p.q.m.
La Corte di Appello di Reggio Calabria, sezione civile, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , nella qualità di genitore esercente la Parte_1
responsabilità genitoriale su e nei confronti di Persona_1 CP_1
così provvede: Controparte_2
4 Corte d'Appello
- accoglie parzialmente l'appello e per l'effetto, in riforma della sentenza appellata, condanna nella qualità di impresa designata Controparte_2
dal Fondo Vittime della Strada, a corrispondere in favore di ciascuna delle appellanti ( e ) la somma di € 117.162,00, Persona_1 CP_1
oltre agli interessi legali sulla somma originaria annualmente rivalutata dal giorno del sinistro sino al soddisfo;
- compensa interamente le spese processuali di entrambi i gradi del giudizio.
Reggio Calabria, 3.10.2025
Il presidente est.
dott. Natalino Sapone
5
n. 232/2021
C O R T E D'A P P E L L O
DI GG AB
Sezione civile
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, composta dai magistrati:
dott. Natalino Sapone presidente relatore dott.ssa Federica Rende consigliera dott.ssa Bova Rosa Maria consigliera ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al n. 232/2021 Ruolo Generale Affari Contenziosi vertente tra
(C.F. ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
15/8/1968 nella qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale su
(c.f. ) nata a [...] in Persona_1 C.F._2
data 1/8/2008, e (c.f. ) nata a [...] CP_1 C.F._3
Calabria il 2/9/2000, rappresentate e difese dall'avv. Natalina Latorre, elettivamente domiciliate in Melito di Porto Salvo, via Andrea Costa n. 22
nei confronti di
(p. IVA ), con sede in Mogliano Veneto (TV) Controparte_2 P.IVA_1
Via Marrocchessa, 14 quale impresa designata per la gestione del F.G.V.S., in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Mazzitelli, elettivamente domiciliata in Reggio Calabria, via
G. Spagnolio 14/a
1 Corte d'Appello
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da atti e scritti difensivi.
***
La sentenza viene redatta in maniera sintetica, senza l'esposizione dello svolgimento del processo, in conformità alle seguenti norme:
a) art. 132 c.p.c., a norma del quale la sentenza deve contenere la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione;
b) art. 118 disp. att. c.p.c., a norma del quale la motivazione consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
- Procedimento di primo grado
, n.q. di genitore di e Parte_1 Persona_1 [...]
impugnano la sentenza n. 992/2020, pubblicata il 2/11/2020, non CP_1 notificata, pronunciata dal Tribunale di Reggio Calabria nell'ambito del procedimento n. 458/2016 R.G., nella parte in cui è stata rigettata la loro domanda di risarcimento dei danni subiti in ragione della morte di CP_3
, a causa di un incidente stradale occorso in data 14/11/2010.
[...]
Secondo il giudice di prime cure, essendo stato prodotto esclusivamente un certificato di famiglia, non è stato provato che e CP_1 Persona_1
siano sorelle, almeno unilaterali, del defunto.
[...]
- Domanda delle appellanti
Le appellanti contestano il rigetto della domanda di risarcimento danni nei loro confronti deducendo che le qualità di germane unilaterali, dichiarata dalla madre nel primo grado di giudizio, non è stata contestata dalla Controparte_2
e ciò è circostanza di per sé idonea a provare il rapporto parentale.
[...]
- Difese di Controparte_2
2 Corte d'Appello
La eccepisce l'infondatezza dell'appello, deducendo che Controparte_2 non è stata data prova del rapporto parentale né è stata richiesta l'ammissione dei mezzi istruttori per provarne l'esistenza.
***
1.- Sul rapporto di parentela con la vittima primaria
1. Le appellanti contestano il rigetto della domanda di risarcimento danni nei loro confronti deducendo che le qualità di germane unilaterali, dichiarata dalla madre nel primo grado di giudizio, non è stata contestata dalla Controparte_2
[...]
2. Il motivo è fondato.
È vero che il certificato di stato di famiglia prodotto nel corso del primo grado di giudizio non prova diretta del rapporto di parentela intercorrente tra lo
(vittima primaria) e e . CP_3 CP_1 Persona_1
Solo in appello sono stati prodotti i certificati di nascita di queste ultime e pertanto sono inutilizzabili.
Tuttavia, il certificato di stato di famiglia prodotto in primo grado può, nel caso di specie, può costituire prova presuntiva del rapporto di parentela intercorrente tra la vittima primaria e le appellanti, in considerazione della tenera età delle minori appellanti al momento del sinistro e in considerazione del fatto che la madre ( ) al momento del sinistro Parte_1
conviveva con entrambe (circostanza risultante dallo stato di famiglia).
In mancanza di prove di segno contrario, può presumersi quindi il rapporto di parentela tra le appellanti e la vittima primaria . CP_3
2.- Determinazione del danno
1. Appurato il rapporto di parentela tra le appellanti e la vittima primaria, il danno di e va liquidato applicando la CP_1 Persona_1
tabella di Milano sul danno da perdita del rapporto parentale aggiornate, che hanno adottato una quantificazione a punti conforme ai principi e criteri indicati dalla Corte di Cassazione.
Nell'applicazione della tabella di Milano va tenuto conto dell'età della vittima primaria al momento dell'incidente (17 anni), dell'età delle vittime secondarie
3 Corte d'Appello
al momento dell'incidente ( aveva 10 anni e aveva CP_1 Persona_1
2 anni), della loro convivenza con la vittima primaria. Circostanza, questa, evincibile dalla tenera età delle minori appellanti al momento del sinistro e dal fatto che la madre ( ) al momento del sinistro conviveva Parte_1
con entrambe (circostanza risultante dallo stato di famiglia) e conviveva con la vittima primaria . CP_3
Va considerata, ai fini del parametro D della tabella di Milano, la presenza di tre superstiti congiunti, ossia i genitori e l'altra sorella, con conseguente riconoscimento di 9 punti.
Non sono emerse circostanze peculiari ed eccezionali idonee a giustificare la personalizzazione del risarcimento (con l'applicazione del parametro E della tabella di Milano).
Dunque vanno complessivamente riconosciuti 69 punti.
Pertanto il danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale può essere determinato in misura pari ad € 117.162,00, in favore di ciascuna delle appellanti.
Pertanto l'appello va accolto parzialmente e per l'effetto la società appellata va condannata alla corresponsione in favore di ciascuna delle appellanti alla somma di € 117.162,00, oltre agli interessi legali sulla somma originaria annualmente rivalutata dal giorno del sinistro sino al soddisfo.
3.- Spese processuali
L'incertezza probatoria, determinata dalla mancata produzione in primo grado di documentazione, di pur agevole acquisizione, direttamente comprovante il rapporto di parentela tra le appellanti e la vittima primaria, e il divario tra l'importo chiesto in domanda e l'importo determinato, inducono a compensare interamente le spese processuali di entrambi i gradi di giudizio.
p.q.m.
La Corte di Appello di Reggio Calabria, sezione civile, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , nella qualità di genitore esercente la Parte_1
responsabilità genitoriale su e nei confronti di Persona_1 CP_1
così provvede: Controparte_2
4 Corte d'Appello
- accoglie parzialmente l'appello e per l'effetto, in riforma della sentenza appellata, condanna nella qualità di impresa designata Controparte_2
dal Fondo Vittime della Strada, a corrispondere in favore di ciascuna delle appellanti ( e ) la somma di € 117.162,00, Persona_1 CP_1
oltre agli interessi legali sulla somma originaria annualmente rivalutata dal giorno del sinistro sino al soddisfo;
- compensa interamente le spese processuali di entrambi i gradi del giudizio.
Reggio Calabria, 3.10.2025
Il presidente est.
dott. Natalino Sapone
5