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Sentenza 30 dicembre 2024
Sentenza 30 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 30/12/2024, n. 850 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 850 |
| Data del deposito : | 30 dicembre 2024 |
Testo completo
N.R.G. 956/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di LODI
Sezione civile
Il Tribunale riunito in camera di conIGlio nella persona dei seguenti magistrati dott.ssa Elena Giuppi Presidente dott.ssa Giulia Isadora Loi Giudice dott.ssa Carla Venditti Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 956/2024 promossa da:
(C.F.: ) con il patrocinio dell'avv. Barbara Pozzoli e Parte_1 C.F._1 dell'avv. Valeria Soffientini RICORRENTE
contro
(C.F.: ) con il patrocinio dell'avv. Marina Motta e Controparte_1 C.F._2 dell'avv. Chiara Maria Invernizzi
RESISTENTE
E con l'intervento del PM
Conclusioni:
Conclusioni per Parte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, reietta ogni contraria istanza ed eccezione e ad integrale modifica e revoca delle condizioni di affidamento delle figlie minori (C.F. Persona_1
) nata il [...] in [...], (C.F. C.F._3 Persona_2
, nata il [...] in [...] e (C.F. C.F._4 Parte_2
) nata il [...] in [...] cui al provvedimento 20/4/2021 RG C.F._5
n. 336/2021, così giudicare: In via provvisoria ed urgente:
1 - Collocare le figlie minori , e presso l'abitazione paterna, Per_1 Per_2 Parte_2 evidenziando con riferimento a l'urgente necessità di essere accudita e seguita per tutte le Pt_2 ragioni esposte in narrativa;
- Autorizzare il IG. a procedere in maniera autonoma presenziando e sottoscrivendo Parte_1 tutta la necessaria documentazione presso l'UONPIA di Lodi nel superiore interesse della figlia minore Parte_2
In via principale e di merito:
- Accertata e dichiarata l'attuale inidoneità genitoriale della IG.ra previo Controparte_1 espletamento delle necessarie indagini psico-sociali sulle capacità genitoriali del papà e della mamma, sentiti anche i Servizi Sociali, disporre, a modifica delle condizioni di cui al provvedimento emesso in data 20/4/2021 Rg n. 336/2021 e delle condizioni congiuntamente concordate in detto procedimento dalle parti, l'affidamento esclusivo delle minori e Persona_1 Persona_2 al padre con collocamento prevalente presso di lui;
Parte_2 Parte_1 disporre il diritto di visita alle minori da parte della mamma sulla base di una ponderata valutazione delle sue condizioni psicofisiche, sentiti anche i Servizi Sociali sull'opportunità e/o necessità che gli incontri fra la madre e le figlie avvengano in uno spazio neutro;
- porre a carico della mamma l'obbligo di corrispondere, a titolo di contributo al mantenimento delle figlie, la somma di € 450,00 mensili, annualmente rivalutabili secondo gli indici ISTAT, da versarsi entro il 10 di ogni mese;
nonché di contribuire, nella misura del 50%, alle spese mediche e scolastiche straordinarie.
- con vittoria delle spese di lite”.
Conclusioni per Controparte_1
“Voglia il Tribunale in composizione Collegiale, previa audizione delle minori e Per_1 Per_2
[...]
In via principale: Modificare quanto disposto nel decreto del 22/05/204 dal Giudice Relatore, disponendo l'affido esclusivo delle minori con collocazione prevalente presso l'abitazione della IGnora . CP_1
In subordine;
- Ove il Collegio lo ritenesse si chiede che venga disposto l'affido congiunto ad entrambi i genitori con collocamento presso l'abitazione materna, con fissazione delle modalità di visita tra il padre e le figlie.
- Per quanto attiene l'UONPIA, la IGnora dichiara di attivarsi immediatamente (lo ha già CP_1 fatto) affinché venga fissata la visita e il percorso da attuarsi a favore di , con impegno a Pt_2 relazionare il Giudice Relatore su quanto effettuato.
- Ci si oppone alla richiesta di affidamento esclusivo delle minori al padre in quanto la IGnora
è persona assolutamente attendibile e lo ha dimostrato in tutti questi anni di affidamento CP_1 esclusivo delle minori a lei.
Si chiede inoltre che i Servizi Sociali prendano in carico i due nuclei famigliari, disponendo delle indagini psicosociali sulle capacità genitoriali di entrambi i genitori. Con le spese, competenze ed onorari di giudizio”.
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e ai verbali di causa.
1. Con ricorso ex artt. 337 quinquies c.c. e 473 bis.29 c.p.c., depositato in data 12/05/2024, Pt_1
ha adito l'intestato Tribunale domandando, a modifica del decreto del 20/04/2021 del Tribunale
[...]
2 di Lodi emesso nel procedimento n. RG 336/21, l'affidamento esclusivo delle tre figlie minori e la regolamentazione del diritto di visita alle minori da parte della Per_1 Per_2 Parte_2 madre delle stesse, l'adozione dell'obbligo a carico della madre delle minori di corrispondere, a titolo di contributo al mantenimento, la somma di Euro 450,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie e, in via provvisoria ed urgente, il collocamento delle minori presso l'abitazione paterna nonché
l'autorizzazione a procedere in maniera autonoma, presenziando e sottoscrivendo tutta la necessaria documentazione presso l'UONPIA di Lodi nell'interesse della figlia minore Parte_2
A fondamento delle proprie domande parte ricorrente ha dedotto le seguenti circostanze:
- e intrattenevano una relazione more uxorio dal 2007 al giugno Parte_1 Controparte_1
2015;
- dalla predetta unione nascevano le tre figlie: nata il [...], Persona_1 Persona_2
nata il [...] e nata il [...]; Parte_2
- terminata la relazione sentimentale fra il IG. e la IG.ra , l'affidamento e il Pt_2 CP_1
mantenimento delle bambine venivano regolamentati con provvedimento emesso dal
Tribunale di Lodi in data 18/07/2016 RG. 983/2016, che disponeva l'affidamento condiviso delle minori;
- successivamente i genitori ricorrevano congiuntamente al Tribunale di Lodi per ottenere la modifica delle condizioni di cui al predetto provvedimento, chiedendo che venisse disposto l'affidamento esclusivo delle minori alla mamma con collocazione prevalente presso quest'ultima, stante la prolungata permanenza all'estero del padre per motivi di lavoro, nonché
l'obbligo a carico del padre di contribuire al mantenimento delle minori mediante il versamento di € 450,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie e il Tribunale, in data
20/04/2021, all'esito del procedimento n. 336/21, decideva in conformità alle condizioni concordate dai genitori (cfr. doc. 3 parte ricorrente);
- la IG.ra nel corso dell'ultimo anno ha però tenuto ripetutamente nei confronti delle CP_1
tre minori comportamenti che hanno allarmato il ricorrente il quale si è accorto di una generale e sempre maggiore trascuratezza delle bambine e in particolare della figlia più piccola,
, che si recava a scuola sporca e disordinata, mentre e apparivano Pt_2 Per_1 Per_2
sempre più abbandonate a loro stesse,
- il ricorrente è venuto a conoscenza, da una serie di segnalazioni della scuola e di persone vicine alla resistente, oltre che dalla stessa, di una recrudescenza dalla malattia di cui la IG.ra
è affetta (bipolarismo) e di una condotta di vita sempre più disordinata da parte della CP_1
madre delle minori;
- in particolare il ricorrente nel settembre del 2023 ha rinvenuto sui social alcuni video
3 preoccupanti nei quali la figlia allora di 12 anni, fumava e simulava uso di droga Per_1 mettendo in evidenza anche il suo numero di telefono con la scritta “cercatemi” e successivamente video analoghi venivano pubblicati con il telefono e l'account della madre;
ha rinvenuto inoltre sul cellulare della figlia un messaggio indirizzato al compagno della mamma, nel quale la minore intimava all'uomo di non permettersi più di maltrattare Per_3
la mamma e altri messaggi indirizzati alla IG.ra nei quali la rimproverava CP_1 Per_1
pesantemente per non essere presente con lei e le sorelle;
- il 26 marzo 2024 il ricorrente veniva a sapere che le figlie e erano assenti da Per_1 Per_2
scuola e, sentita la scuola che non riusciva a rintracciare la madre, ha iniziato a chiamare insistentemente la IG.ra senza ottenere risposta, allarmandosi al punto tale da dove CP_1 chiedere l'intervento dei Carabinieri, i quali, recatisi nei pressi dell'abitazione delle minori, le vedevano rincasare da sole e poco più tardi rientrava anche la madre;
- la figlia è stata segnalata dalla scuola per le numerose assenze e per un sospetto Pt_2
disturbo dell'apprendimento e per i suoi comportamenti anomali con i compagni e la dirigente scolastica, già all'inizio del 2023, aveva segnalato l'urgente necessità di rivolgersi all'UONPIA per una valutazione e presa in carico della minore;
nonostante i ripetuti solleciti da parte del padre e delle stesse insegnanti, la IG.ra ha continuato a rimandare con CP_1
le più svariate scuse la visita di che il padre scopriva essere anche priva di pediatra;
Pt_2
- le minori inoltre sono spesso lasciate sole in casa sia di giorno che di sera, a pochi Per_1
giorni dal termine per le iscrizioni alle superiori non risultava iscritta in nessuna scuola, più volte nello zaino di scuola di il ricorrente ha rinvenuto vestiti sporchi e stropicciati, Pt_2
ha riferito ad un'amica di famiglia che il compagno della madre urla e spacca tutto e Pt_2
lei ha paura;
più volte la IG.ra ha chiesto aiuti economici al ricorrente, che non è in CP_1
grado di riferire se la stessa stia continuando a seguire la propria piccola impresa per la fornitura e manutenzione estintori denominata IVET.
Con memoria depositata il 06/06/2024 si è costituita , la quale ha chiesto il rigetto Controparte_1
del ricorso e, in subordine, in caso di affido congiunto, ha domandato il collocamento presso di sé delle minori con regolamentazione delle visite del padre alle figlie, dichiarando di attivarsi immediatamente per l'effettuazione della visita di all'UONPIA, allegando che il Pt_2
procedimento per la revisione delle condizioni di affido e mantenimento delle minori era scaturito dall'elevata conflittualità tra i genitori, dal fatto che il padre ometteva il versamento delle spese straordinarie, non teneva mai con sé le figlie e denigrava la IG.ra davanti alle minori. Pur CP_1
non negando di star attraversando un periodo di difficoltà dal dicembre 2023, a causa della depressione che l'ha portata a sospendere la terapia psichiatrica e di aver iniziato, per questo motivo,
4 a trascurare se stessa e le figlie, ha aggiunto che da qualche settimana ha ripreso la terapia, rendendosi disponibile ad ogni verifica, che è stata lasciata sola nell'accudimento delle figlie, che il IG. Pt_2
ben avrebbe potuto controllare e bloccare da solo le attività che le minori compiono tramite cellulare, che si è occupata di portare dalla psicologa e dalla neuro-psicomotricista a proprie spese e Pt_2 di aver trascurato questo aspetto soltanto nell'ultimo periodo, che in ogni caso era già andata all'UONPIA nel marzo 2024 per un primo colloquio.
2. Con provvedimento del 22/05/2024 il Giudice relatore a ciò delegato ha disposto, ai sensi dell'art. 473 bis.15 c.p.c., l'immediato collocamento delle minori e presso Per_1 Per_2 Parte_2
l'abitazione paterna e ha autorizzato il ricorrente a procedere, in autonomia e senza la collaborazione della madre della minore, ai fini della presa in carico di presso l'UONPIA per il percorso che sarà Pt_2
ritenuto per la medesima più opportuno, relazionandosi con il Servizio, prestando i necessari consensi e sottoscrivendo la relativa documentazione.
2.1 Entrambe le parti sono state sentite dal giudice relatore a ciò delegato all'udienza del 07/06/2024.
In tale occasione il ricorrente ha dichiarato di aver provato in tanti modi ad aiutare la IG.ra , di CP_1 aver cominciato ad allarmarsi quando lo scorso anno l'ex fidanzato della IG.ra , CP_1 [...]
si era rivolto a lui riferendo di un quadro preoccupante a casa della madre delle minori, di Persona_4 aver concordato sull'affido esclusivo in un momento in cui vedeva le bambine curate e seguite ed era a disposizione una tata per 24 ore al giorno, che in questo periodo invece anche le minori appaiono spaventate.
ha dichiarato che le figlie sono gelose della madre e vogliono che si allontani dal suo Controparte_1 nuovo compagno, il quale non ha mai rotto alcun oggetto né l'ha mai picchiata;
di aver passato un periodo di difficoltà; di aver assunto sostanze stupefacenti in passato ma non nell'ultimo anno e di essere disponibile ad effettuare l'esame del capello. In ordine alle segnalazioni circa le condizioni di Pt_2
riscontrate dalla scuola (scarsa igiene personale, mancata disponibilità del materiale) la IG.ra ha CP_1
affermato che la figlia si sporca continuamente e ha negato che la minore indossi vestiti troppo Pt_2 piccoli.
Le figlie minori e sono state sentite all'udienza del 19/06/2024 davanti al Giudice Per_2 Per_1 relatore delegato per l'incombente. ha riferito di serene relazioni con entrambi i genitori e anche con il nuovo compagno della Persona_2 madre e, pur rappresentando che la madre non era stata molto bene e si era allontanata un po', ha dichiarato che la resistente si sta ora impegnando per essere più presente. In merito ai litigi tra la madre e il nuovo compagno, ha riferito trattarsi di normali liti talvolta con urla ma senza la rottura di oggetti. Ha riportato peraltro che la sorella si arrabbiava con la madre perché voleva che stesse più tempo in casa. Per_1
ha dichiarato di non aver sempre avuto un buon rapporto con il padre, che la madre ha avuto Persona_1
un momento difficile ma che non aveva notato alcun cambiamento nei confronti suoi e delle sorelle, salvo
5 che, nel periodo ottobre-novembre 2023, in cui la madre era un po' meno presente in casa;
di avere un buon rapporto con il nuovo compagno della madre, sebbene abbia riferito che talvolta questi si Per_3 sia messo ad urlare nei confronti della madre. Ha aggiunto, peraltro, dopo la lettura di alcuni dei messaggi in atti, che in un certo periodo la madre rientrava più tardi dal lavoro e di aver visto una volta Per_3
tirare uno schiaffo sul braccio della madre e in un'altra occasione di averlo sentire minacciare la madre con la frase “ti ammazzo”. Ha riferito inoltre che il padre è molto critico e che la sorella inventa Pt_2
alcune circostanze.
All'esito dell'udienza, il Giudice relatore incaricava i Servizi sociali territorialmente competenti di monitorare il nucleo familiare e appurare, previa visita domiciliare presso le abitazioni materna e paterna,
le condizioni abitative e di vita delle minori, e invitava la IG.ra a sottoporsi ad esame CP_1
tossicologico del capello.
Con relazione del 16/09/2024 il Servizio sociale di Lodi riferiva che dalle visite domiciliari effettuate era emerso, quanto al ricorrente, che lo stesso ospita le figlie a casa della nonna paterna perché nella propria, che condivide con l'attuale moglie, non ha una seconda camera a disposizione ed è inoltre presente la figlia della moglie che ha avuto importanti problemi di salute. La casa della nonna paterna, pur curata e pulita, non ha spazi adeguati per ospitare stabilmente le tre minori. Il IG. ha manifestato l'intenzione Pt_2 di voler sostenere l'ex compagna per permetterle di riprendere le funzioni genitoriali. Egli è apparso disponibile e collaborativo con il servizio e ha proposto di accogliere presso l'abitazione della nonna paterna le due figlie più grandi e presso la propria casa la più piccola.
Quanto alla IG.ra , il Servizio ha rilevato come le condizioni igieniche dell'abitazione erano CP_1 molto scarse anche per la presenza di animali domestici e appariva la necessità di manutenzione perché
l'immobile, pur trovandosi in un bel contesto condominiale e con ampi spazi adeguati alle ragazze, presentava porte, mobilia e lampadari danneggiati. Solo al termine dell'incontro la resistente informava il servizio che era presente anche il suo nuovo compagno che era rimasto in camera perché malato. È stato inoltre fornito alla IG.ra il contatto dell'ambulatorio per la prenotazione dell'esame del capello CP_1
e la donna è stata invitata a non ospitare più il nuovo compagno. La resistente è parsa in evidente difficoltà, capace solo in minima parte di leggere criticamente la propria situazione e il rischio per le minori.
Dal colloquio con le minori è emerso un forte legame con la madre, dalla quale non vogliono separarsi, anche per l'assenza di un saldo legame con il padre.
Nel corso dell'estate le ragazze hanno passato più tempo con il padre nella casa al mare di questi. La IG.ra ha beneficiato dell'allontanamento delle figlie e dichiarato di non essere stata in grado CP_1 nell'ultimo periodo di gestire il proprio malessere. Il IG. ha provveduto a pagare alcune bollette Pt_2 arretrate all'ex compagna, segnalando anche l'assenza di fornitura del gas, e ha continuato a versare quanto disposto dal Tribunale alla donna. È stato attivato, grazie all'impegno del padre che garantisce l'accompagnamento della minore, il percorso di valutazione presso l'UONPIA per CE ed è in corso l'approfondimento neuropsicologico e degli aspetti emotivi che paiono disorganizzati. 6 Comunicava infine il Servizio che il 03/09/2024 le minori avevano fatto rientro presso la casa della madre che nell'occasione è apparsa più ordinata e in condizioni migliori. Evidente è risultata inoltre la conflittualità ancora esistente nella coppia e la fatica delle minori ad assistere alle accese discussioni tra i genitori.
Alla luce del fatto che il padre necessita di tempo per organizzarsi nel reperire una nuova soluzione abitativa adeguata alle eIGenze delle minori per implementare il rapporto con le stesse e che la madre abbisogna di cure sanitarie in relazione al disturbo bipolare di cui soffre e di una valutazione relativa all'utilizzo di sostanze stupefacenti, il Servizio ha proposto di affidare le minori all'Ente, di proseguire la valutazione di presso l'UONPIA, di attivare uno spazio psicologico per e Parte_2 Per_1 Per_2 Cont CP_
di verificare la presa in carico della madre da parte del e del di procedere ad un
[...]
approfondimento psicodiagnostico e sulle capacità genitoriali del padre, proseguendo la presa in carico psicologica dello stesso e di procedere con la conoscenza dei reciproci compagni.
Alle udienze del 24/09/2024 e del 08/10/2024 nessuno compariva per la resistente e il ricorrente precisava che la casa familiare non è più nella disponibilità delle parti in quanto la IG.ra ha lasciato CP_1
l'appartamento da tempo andando a vivere nella attuale casa di sua proprietà. Il ricorrente dichiarava inoltre che le minori vivono attualmente presso la nonna paterna e talvolta incontrano la mamma, di aver trovato un'abitazione in locazione a Lodi con consegna prevista tra circa un mese, di aver avuto difficoltà nel suo lavoro di libero professionista in campo pubblicitario e di comunicazione avendo dovuto rinunciare ad alcune commesse per seguire maggiormente le figlie, di non percepire l'assegno unico, di essere a conoscenza che la IG.ra ha di recente venduto una casa della propria madre, di CP_1 continuare il percorso di presso l'UONPIA e di dover ancora iniziare il supporto psicologico per Pt_2 le altre due minori.
3. Tutto ciò considerato, ritiene il Collegio che deve essere disposto l'affido super esclusivo delle minori al padre con collocamento prevalente presso lo stesso.
3.1 Come noto, in materia di affidamento dei figli minori in situazioni di crisi familiare, il modello di affidamento che meglio garantisce al minore il diritto alla cd. bigenitorialità è quello dell'affido condiviso che, pertanto, costituisce, ai sensi dell'art. 337 co. 2 c.c., la regola generale di affidamento, che il giudice è tenuto ad adottare, salvo la sussistenza di condizioni oggettive da cui emerga che l'affidamento condiviso risulterebbe pregiudizievole per la prole.
Le circostanze che legittimano il giudice a derogare alla regola generale, adottando un modello di affidamento differente (nella specie quello super esclusivo), non possono consistere in una mera situazione di conflittualità tra i genitori, essendo, invece, necessario che emerga una condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa da parte di uno di essi, tale per cui appare preferibile,
7 nell'interesse del minore, concentrare l'affidamento in capo ad uno solo dei genitori (sul punto cfr.
Cass civ. 29 marzo 2012, n. 5108).
3.2 Nel caso in esame, alla luce di quanto sopra rilevato, deve ritenersi che non vi siano ragioni, allo stato, per disporre l'affido delle minori all'Ente, anche in virtù del percorso psicologico iniziato dal padre e del suo attivarsi prontamente per accompagnare la figlia più piccola all'UONPIA e per reperire un'abitazione idonea ad ospitare le minori. Deve quindi ritenersi che l'affidamento che meglio corrisponde all'interesse delle stesse, allo stato, è quello super esclusivo al padre.
L'attuale inadeguatezza della figura materna risulta confermata – oltre che dalle dichiarazioni delle parti stesse – anche dalla relazione dei Servizi sociali, che hanno dato atto delle difficoltà che la madre incontra rispetto alle eIGenze morali e materiali delle figlie, della sua scarsa riflessione critica circa
Cont la propria situazione e della necessità di presa in carico da parte del e di una valutazione presso
CP_ il Non risulta, peraltro, che, nonostante i plurimi inviti, la resistente si sia rivolta ai citati servizi territoriali, manifestando quindi inaffidabilità nell'affrontare le responsabilità che un affido condiviso comporta.
A ciò si aggiunga che, come segnalato anche dai Servizi sociali, appare ancora alta la conflittualità interna alla coppia di genitori.
Risulta quindi provata quella manifesta carenza o inidoneità genitoriale della madre che renderebbe in concreto pregiudizievole per le minori il loro affidamento condiviso ad entrambi i genitori.
Quanto alla figura paterna, occorre osservare di contro come il ricorrente si sia attenuto alle indicazioni fornite dai Servizi sociali, abbia concretamente sopperito ad alcune carenze materne anche aiutando economicamente la IG.ra , abbia provveduto ad attivare il percorso di valutazione CP_1 presso l'UONPIA per e continui a garantire l'effettuazione delle visite accompagnando la Pt_2 minore presso il centro. Da ultimo egli ha reperito un'abitazione maggiormente idonea per le figlie come suggerito dai Servizi sociali.
3.3 In definitiva, in accoglimento della domanda di parte ricorrente, deve ritenersi che il regime di affido che meglio corrisponde all'interesse della minore è quello dell'affido “super esclusivo” al padre, il quale – come visto – già assiste le minori quotidianamente, prendendosi cura di tutti i loro bisogni e necessità. Quest'ultimo pertanto potrà assumere, da solo, in conformità all'art. 337 quater
c.c. le decisioni di maggiore interesse per le figlie, relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, ai documenti per l'espatrio e alla scelta della residenza abituale (c.d. “affidamento super esclusivo”).
Ad ogni modo, tenuto conto delle criticità emerse nel corso del giudizio, il Collegio ritiene opportuno disporre il monitoraggio sull'intero nucleo famigliare da parte dei Servizi sociali.
Per quanto attiene al regime di frequentazioni tra le minori e la madre, si rileva che, allo stato, non sussistono i presupposti per una compiuta regolamentazione e pertanto si dispone che le visite
8 avverranno con le modalità e le tempistiche che saranno individuate dai competenti Servizi sociali anche sulla base dell'andamento del percorso di cura che eventualmente sarà intrapreso dalla resistente.
4. Conseguentemente deve essere accolta anche la domanda del ricorrente di porre a carico della madre un contributo al mantenimento delle figlie.
Sul punto, nulla è stato dedotto dalle parti circa l'eventuale mutamento delle condizioni economiche di ciascuna. All'udienza del 08/10/2024 il ricorrente si è limitato a riferire di aver dovuto rinunciare ad alcune commesse nell'ultimo periodo per seguire le figlie e di essere a conoscenza del fatto che la resistente ha maggiore disponibilità economica per aver di recente venduto un immobile che era di proprietà della propria madre.
In ragione del collocamento prevalente delle figlie presso il padre e del fatto che il mantenimento ordinario delle minori è interamente a carico del ricorrente, delle maggiori spese che egli dovrà affrontare per l'abitazione dove accoglierle e, di contro, del fatto che la resistente risulta avere un'attività lavorativa e abita da sola in una casa di proprietà, deve essere posto a carico della resistente un contributo minimo al mantenimento delle minori pari alla somma complessiva di Euro 450,00
(150,00 Euro per figlia), oltre al 50% delle spese straordinarie, individuate come da protocollo della
Corte d'Appello di Milano, in uso presso questo Tribunale, da ritenersi in questa sede interamente richiamato.
4.2 Quanto all'assegno unico, si osserva che per legge lo stesso spetta per intero al genitore affidatario nel caso di affido super esclusivo, previa domanda all'Ente erogante.
5. Le spese di lite, tenuto conto della natura della causa e della sostanziale mancata opposizione di parte resistente alle domande formulate da parte ricorrente, vengono integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, il Tribunale di Lodi, a modifica delle condizioni pronunciate dal Tribunale di Lodi con decreto n. 5344/21 del 20/04/2021, confermate nel resto le restanti statuizioni, così provvede:
1) affida le minori e in via super esclusiva al padre Persona_1 Persona_2 Parte_2
con collocamento prevalente presso lo stesso e con delega esclusiva a quest'ultimo di Parte_1
adottare, senza la necessità del consenso della madre, ogni decisione che riguarda le minori in materia d'istruzione, educazione, salute, residenza, rilascio di documenti anche per espatrio (cd. affido “super esclusivo);
2) pone a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento delle figlie Controparte_1 Per_1
e mediante il versamento, in favore di della somma
[...] Persona_2 Parte_2 Parte_1 mensile di € 450,00, somma da versarsi entro il giorno 10 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente
9 secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo, oltre al 50% delle spese straordinarie, individuate come da protocollo della Corte d'Appello di Milano;
3) incarica i Servizi sociali dei Comuni di San Martino in Strada e di Lodi di svolgere un'attenta attività di monitoraggio sul nucleo familiare e sulla situazione delle minori;
5) dispone che le frequentazioni tra la madre e le figlie minori possano avvenire con le modalità e le tempistiche determinate dai Servizi Sociali del Comune di San Martino in Strada, al quale la madre dovrà rivolgersi;
6) compensaintegralmente tra le parti le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento ai Servizi Sociali di Lodi
e di San Martino in Strada.
Lodi, così deciso in Camera di conIGlio in data 27 novembre 2024.
Il Giudice estensore Il Presidente
dott.ssa Carla Venditti dott.ssa Elena Giuppi
10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di LODI
Sezione civile
Il Tribunale riunito in camera di conIGlio nella persona dei seguenti magistrati dott.ssa Elena Giuppi Presidente dott.ssa Giulia Isadora Loi Giudice dott.ssa Carla Venditti Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 956/2024 promossa da:
(C.F.: ) con il patrocinio dell'avv. Barbara Pozzoli e Parte_1 C.F._1 dell'avv. Valeria Soffientini RICORRENTE
contro
(C.F.: ) con il patrocinio dell'avv. Marina Motta e Controparte_1 C.F._2 dell'avv. Chiara Maria Invernizzi
RESISTENTE
E con l'intervento del PM
Conclusioni:
Conclusioni per Parte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, reietta ogni contraria istanza ed eccezione e ad integrale modifica e revoca delle condizioni di affidamento delle figlie minori (C.F. Persona_1
) nata il [...] in [...], (C.F. C.F._3 Persona_2
, nata il [...] in [...] e (C.F. C.F._4 Parte_2
) nata il [...] in [...] cui al provvedimento 20/4/2021 RG C.F._5
n. 336/2021, così giudicare: In via provvisoria ed urgente:
1 - Collocare le figlie minori , e presso l'abitazione paterna, Per_1 Per_2 Parte_2 evidenziando con riferimento a l'urgente necessità di essere accudita e seguita per tutte le Pt_2 ragioni esposte in narrativa;
- Autorizzare il IG. a procedere in maniera autonoma presenziando e sottoscrivendo Parte_1 tutta la necessaria documentazione presso l'UONPIA di Lodi nel superiore interesse della figlia minore Parte_2
In via principale e di merito:
- Accertata e dichiarata l'attuale inidoneità genitoriale della IG.ra previo Controparte_1 espletamento delle necessarie indagini psico-sociali sulle capacità genitoriali del papà e della mamma, sentiti anche i Servizi Sociali, disporre, a modifica delle condizioni di cui al provvedimento emesso in data 20/4/2021 Rg n. 336/2021 e delle condizioni congiuntamente concordate in detto procedimento dalle parti, l'affidamento esclusivo delle minori e Persona_1 Persona_2 al padre con collocamento prevalente presso di lui;
Parte_2 Parte_1 disporre il diritto di visita alle minori da parte della mamma sulla base di una ponderata valutazione delle sue condizioni psicofisiche, sentiti anche i Servizi Sociali sull'opportunità e/o necessità che gli incontri fra la madre e le figlie avvengano in uno spazio neutro;
- porre a carico della mamma l'obbligo di corrispondere, a titolo di contributo al mantenimento delle figlie, la somma di € 450,00 mensili, annualmente rivalutabili secondo gli indici ISTAT, da versarsi entro il 10 di ogni mese;
nonché di contribuire, nella misura del 50%, alle spese mediche e scolastiche straordinarie.
- con vittoria delle spese di lite”.
Conclusioni per Controparte_1
“Voglia il Tribunale in composizione Collegiale, previa audizione delle minori e Per_1 Per_2
[...]
In via principale: Modificare quanto disposto nel decreto del 22/05/204 dal Giudice Relatore, disponendo l'affido esclusivo delle minori con collocazione prevalente presso l'abitazione della IGnora . CP_1
In subordine;
- Ove il Collegio lo ritenesse si chiede che venga disposto l'affido congiunto ad entrambi i genitori con collocamento presso l'abitazione materna, con fissazione delle modalità di visita tra il padre e le figlie.
- Per quanto attiene l'UONPIA, la IGnora dichiara di attivarsi immediatamente (lo ha già CP_1 fatto) affinché venga fissata la visita e il percorso da attuarsi a favore di , con impegno a Pt_2 relazionare il Giudice Relatore su quanto effettuato.
- Ci si oppone alla richiesta di affidamento esclusivo delle minori al padre in quanto la IGnora
è persona assolutamente attendibile e lo ha dimostrato in tutti questi anni di affidamento CP_1 esclusivo delle minori a lei.
Si chiede inoltre che i Servizi Sociali prendano in carico i due nuclei famigliari, disponendo delle indagini psicosociali sulle capacità genitoriali di entrambi i genitori. Con le spese, competenze ed onorari di giudizio”.
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e ai verbali di causa.
1. Con ricorso ex artt. 337 quinquies c.c. e 473 bis.29 c.p.c., depositato in data 12/05/2024, Pt_1
ha adito l'intestato Tribunale domandando, a modifica del decreto del 20/04/2021 del Tribunale
[...]
2 di Lodi emesso nel procedimento n. RG 336/21, l'affidamento esclusivo delle tre figlie minori e la regolamentazione del diritto di visita alle minori da parte della Per_1 Per_2 Parte_2 madre delle stesse, l'adozione dell'obbligo a carico della madre delle minori di corrispondere, a titolo di contributo al mantenimento, la somma di Euro 450,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie e, in via provvisoria ed urgente, il collocamento delle minori presso l'abitazione paterna nonché
l'autorizzazione a procedere in maniera autonoma, presenziando e sottoscrivendo tutta la necessaria documentazione presso l'UONPIA di Lodi nell'interesse della figlia minore Parte_2
A fondamento delle proprie domande parte ricorrente ha dedotto le seguenti circostanze:
- e intrattenevano una relazione more uxorio dal 2007 al giugno Parte_1 Controparte_1
2015;
- dalla predetta unione nascevano le tre figlie: nata il [...], Persona_1 Persona_2
nata il [...] e nata il [...]; Parte_2
- terminata la relazione sentimentale fra il IG. e la IG.ra , l'affidamento e il Pt_2 CP_1
mantenimento delle bambine venivano regolamentati con provvedimento emesso dal
Tribunale di Lodi in data 18/07/2016 RG. 983/2016, che disponeva l'affidamento condiviso delle minori;
- successivamente i genitori ricorrevano congiuntamente al Tribunale di Lodi per ottenere la modifica delle condizioni di cui al predetto provvedimento, chiedendo che venisse disposto l'affidamento esclusivo delle minori alla mamma con collocazione prevalente presso quest'ultima, stante la prolungata permanenza all'estero del padre per motivi di lavoro, nonché
l'obbligo a carico del padre di contribuire al mantenimento delle minori mediante il versamento di € 450,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie e il Tribunale, in data
20/04/2021, all'esito del procedimento n. 336/21, decideva in conformità alle condizioni concordate dai genitori (cfr. doc. 3 parte ricorrente);
- la IG.ra nel corso dell'ultimo anno ha però tenuto ripetutamente nei confronti delle CP_1
tre minori comportamenti che hanno allarmato il ricorrente il quale si è accorto di una generale e sempre maggiore trascuratezza delle bambine e in particolare della figlia più piccola,
, che si recava a scuola sporca e disordinata, mentre e apparivano Pt_2 Per_1 Per_2
sempre più abbandonate a loro stesse,
- il ricorrente è venuto a conoscenza, da una serie di segnalazioni della scuola e di persone vicine alla resistente, oltre che dalla stessa, di una recrudescenza dalla malattia di cui la IG.ra
è affetta (bipolarismo) e di una condotta di vita sempre più disordinata da parte della CP_1
madre delle minori;
- in particolare il ricorrente nel settembre del 2023 ha rinvenuto sui social alcuni video
3 preoccupanti nei quali la figlia allora di 12 anni, fumava e simulava uso di droga Per_1 mettendo in evidenza anche il suo numero di telefono con la scritta “cercatemi” e successivamente video analoghi venivano pubblicati con il telefono e l'account della madre;
ha rinvenuto inoltre sul cellulare della figlia un messaggio indirizzato al compagno della mamma, nel quale la minore intimava all'uomo di non permettersi più di maltrattare Per_3
la mamma e altri messaggi indirizzati alla IG.ra nei quali la rimproverava CP_1 Per_1
pesantemente per non essere presente con lei e le sorelle;
- il 26 marzo 2024 il ricorrente veniva a sapere che le figlie e erano assenti da Per_1 Per_2
scuola e, sentita la scuola che non riusciva a rintracciare la madre, ha iniziato a chiamare insistentemente la IG.ra senza ottenere risposta, allarmandosi al punto tale da dove CP_1 chiedere l'intervento dei Carabinieri, i quali, recatisi nei pressi dell'abitazione delle minori, le vedevano rincasare da sole e poco più tardi rientrava anche la madre;
- la figlia è stata segnalata dalla scuola per le numerose assenze e per un sospetto Pt_2
disturbo dell'apprendimento e per i suoi comportamenti anomali con i compagni e la dirigente scolastica, già all'inizio del 2023, aveva segnalato l'urgente necessità di rivolgersi all'UONPIA per una valutazione e presa in carico della minore;
nonostante i ripetuti solleciti da parte del padre e delle stesse insegnanti, la IG.ra ha continuato a rimandare con CP_1
le più svariate scuse la visita di che il padre scopriva essere anche priva di pediatra;
Pt_2
- le minori inoltre sono spesso lasciate sole in casa sia di giorno che di sera, a pochi Per_1
giorni dal termine per le iscrizioni alle superiori non risultava iscritta in nessuna scuola, più volte nello zaino di scuola di il ricorrente ha rinvenuto vestiti sporchi e stropicciati, Pt_2
ha riferito ad un'amica di famiglia che il compagno della madre urla e spacca tutto e Pt_2
lei ha paura;
più volte la IG.ra ha chiesto aiuti economici al ricorrente, che non è in CP_1
grado di riferire se la stessa stia continuando a seguire la propria piccola impresa per la fornitura e manutenzione estintori denominata IVET.
Con memoria depositata il 06/06/2024 si è costituita , la quale ha chiesto il rigetto Controparte_1
del ricorso e, in subordine, in caso di affido congiunto, ha domandato il collocamento presso di sé delle minori con regolamentazione delle visite del padre alle figlie, dichiarando di attivarsi immediatamente per l'effettuazione della visita di all'UONPIA, allegando che il Pt_2
procedimento per la revisione delle condizioni di affido e mantenimento delle minori era scaturito dall'elevata conflittualità tra i genitori, dal fatto che il padre ometteva il versamento delle spese straordinarie, non teneva mai con sé le figlie e denigrava la IG.ra davanti alle minori. Pur CP_1
non negando di star attraversando un periodo di difficoltà dal dicembre 2023, a causa della depressione che l'ha portata a sospendere la terapia psichiatrica e di aver iniziato, per questo motivo,
4 a trascurare se stessa e le figlie, ha aggiunto che da qualche settimana ha ripreso la terapia, rendendosi disponibile ad ogni verifica, che è stata lasciata sola nell'accudimento delle figlie, che il IG. Pt_2
ben avrebbe potuto controllare e bloccare da solo le attività che le minori compiono tramite cellulare, che si è occupata di portare dalla psicologa e dalla neuro-psicomotricista a proprie spese e Pt_2 di aver trascurato questo aspetto soltanto nell'ultimo periodo, che in ogni caso era già andata all'UONPIA nel marzo 2024 per un primo colloquio.
2. Con provvedimento del 22/05/2024 il Giudice relatore a ciò delegato ha disposto, ai sensi dell'art. 473 bis.15 c.p.c., l'immediato collocamento delle minori e presso Per_1 Per_2 Parte_2
l'abitazione paterna e ha autorizzato il ricorrente a procedere, in autonomia e senza la collaborazione della madre della minore, ai fini della presa in carico di presso l'UONPIA per il percorso che sarà Pt_2
ritenuto per la medesima più opportuno, relazionandosi con il Servizio, prestando i necessari consensi e sottoscrivendo la relativa documentazione.
2.1 Entrambe le parti sono state sentite dal giudice relatore a ciò delegato all'udienza del 07/06/2024.
In tale occasione il ricorrente ha dichiarato di aver provato in tanti modi ad aiutare la IG.ra , di CP_1 aver cominciato ad allarmarsi quando lo scorso anno l'ex fidanzato della IG.ra , CP_1 [...]
si era rivolto a lui riferendo di un quadro preoccupante a casa della madre delle minori, di Persona_4 aver concordato sull'affido esclusivo in un momento in cui vedeva le bambine curate e seguite ed era a disposizione una tata per 24 ore al giorno, che in questo periodo invece anche le minori appaiono spaventate.
ha dichiarato che le figlie sono gelose della madre e vogliono che si allontani dal suo Controparte_1 nuovo compagno, il quale non ha mai rotto alcun oggetto né l'ha mai picchiata;
di aver passato un periodo di difficoltà; di aver assunto sostanze stupefacenti in passato ma non nell'ultimo anno e di essere disponibile ad effettuare l'esame del capello. In ordine alle segnalazioni circa le condizioni di Pt_2
riscontrate dalla scuola (scarsa igiene personale, mancata disponibilità del materiale) la IG.ra ha CP_1
affermato che la figlia si sporca continuamente e ha negato che la minore indossi vestiti troppo Pt_2 piccoli.
Le figlie minori e sono state sentite all'udienza del 19/06/2024 davanti al Giudice Per_2 Per_1 relatore delegato per l'incombente. ha riferito di serene relazioni con entrambi i genitori e anche con il nuovo compagno della Persona_2 madre e, pur rappresentando che la madre non era stata molto bene e si era allontanata un po', ha dichiarato che la resistente si sta ora impegnando per essere più presente. In merito ai litigi tra la madre e il nuovo compagno, ha riferito trattarsi di normali liti talvolta con urla ma senza la rottura di oggetti. Ha riportato peraltro che la sorella si arrabbiava con la madre perché voleva che stesse più tempo in casa. Per_1
ha dichiarato di non aver sempre avuto un buon rapporto con il padre, che la madre ha avuto Persona_1
un momento difficile ma che non aveva notato alcun cambiamento nei confronti suoi e delle sorelle, salvo
5 che, nel periodo ottobre-novembre 2023, in cui la madre era un po' meno presente in casa;
di avere un buon rapporto con il nuovo compagno della madre, sebbene abbia riferito che talvolta questi si Per_3 sia messo ad urlare nei confronti della madre. Ha aggiunto, peraltro, dopo la lettura di alcuni dei messaggi in atti, che in un certo periodo la madre rientrava più tardi dal lavoro e di aver visto una volta Per_3
tirare uno schiaffo sul braccio della madre e in un'altra occasione di averlo sentire minacciare la madre con la frase “ti ammazzo”. Ha riferito inoltre che il padre è molto critico e che la sorella inventa Pt_2
alcune circostanze.
All'esito dell'udienza, il Giudice relatore incaricava i Servizi sociali territorialmente competenti di monitorare il nucleo familiare e appurare, previa visita domiciliare presso le abitazioni materna e paterna,
le condizioni abitative e di vita delle minori, e invitava la IG.ra a sottoporsi ad esame CP_1
tossicologico del capello.
Con relazione del 16/09/2024 il Servizio sociale di Lodi riferiva che dalle visite domiciliari effettuate era emerso, quanto al ricorrente, che lo stesso ospita le figlie a casa della nonna paterna perché nella propria, che condivide con l'attuale moglie, non ha una seconda camera a disposizione ed è inoltre presente la figlia della moglie che ha avuto importanti problemi di salute. La casa della nonna paterna, pur curata e pulita, non ha spazi adeguati per ospitare stabilmente le tre minori. Il IG. ha manifestato l'intenzione Pt_2 di voler sostenere l'ex compagna per permetterle di riprendere le funzioni genitoriali. Egli è apparso disponibile e collaborativo con il servizio e ha proposto di accogliere presso l'abitazione della nonna paterna le due figlie più grandi e presso la propria casa la più piccola.
Quanto alla IG.ra , il Servizio ha rilevato come le condizioni igieniche dell'abitazione erano CP_1 molto scarse anche per la presenza di animali domestici e appariva la necessità di manutenzione perché
l'immobile, pur trovandosi in un bel contesto condominiale e con ampi spazi adeguati alle ragazze, presentava porte, mobilia e lampadari danneggiati. Solo al termine dell'incontro la resistente informava il servizio che era presente anche il suo nuovo compagno che era rimasto in camera perché malato. È stato inoltre fornito alla IG.ra il contatto dell'ambulatorio per la prenotazione dell'esame del capello CP_1
e la donna è stata invitata a non ospitare più il nuovo compagno. La resistente è parsa in evidente difficoltà, capace solo in minima parte di leggere criticamente la propria situazione e il rischio per le minori.
Dal colloquio con le minori è emerso un forte legame con la madre, dalla quale non vogliono separarsi, anche per l'assenza di un saldo legame con il padre.
Nel corso dell'estate le ragazze hanno passato più tempo con il padre nella casa al mare di questi. La IG.ra ha beneficiato dell'allontanamento delle figlie e dichiarato di non essere stata in grado CP_1 nell'ultimo periodo di gestire il proprio malessere. Il IG. ha provveduto a pagare alcune bollette Pt_2 arretrate all'ex compagna, segnalando anche l'assenza di fornitura del gas, e ha continuato a versare quanto disposto dal Tribunale alla donna. È stato attivato, grazie all'impegno del padre che garantisce l'accompagnamento della minore, il percorso di valutazione presso l'UONPIA per CE ed è in corso l'approfondimento neuropsicologico e degli aspetti emotivi che paiono disorganizzati. 6 Comunicava infine il Servizio che il 03/09/2024 le minori avevano fatto rientro presso la casa della madre che nell'occasione è apparsa più ordinata e in condizioni migliori. Evidente è risultata inoltre la conflittualità ancora esistente nella coppia e la fatica delle minori ad assistere alle accese discussioni tra i genitori.
Alla luce del fatto che il padre necessita di tempo per organizzarsi nel reperire una nuova soluzione abitativa adeguata alle eIGenze delle minori per implementare il rapporto con le stesse e che la madre abbisogna di cure sanitarie in relazione al disturbo bipolare di cui soffre e di una valutazione relativa all'utilizzo di sostanze stupefacenti, il Servizio ha proposto di affidare le minori all'Ente, di proseguire la valutazione di presso l'UONPIA, di attivare uno spazio psicologico per e Parte_2 Per_1 Per_2 Cont CP_
di verificare la presa in carico della madre da parte del e del di procedere ad un
[...]
approfondimento psicodiagnostico e sulle capacità genitoriali del padre, proseguendo la presa in carico psicologica dello stesso e di procedere con la conoscenza dei reciproci compagni.
Alle udienze del 24/09/2024 e del 08/10/2024 nessuno compariva per la resistente e il ricorrente precisava che la casa familiare non è più nella disponibilità delle parti in quanto la IG.ra ha lasciato CP_1
l'appartamento da tempo andando a vivere nella attuale casa di sua proprietà. Il ricorrente dichiarava inoltre che le minori vivono attualmente presso la nonna paterna e talvolta incontrano la mamma, di aver trovato un'abitazione in locazione a Lodi con consegna prevista tra circa un mese, di aver avuto difficoltà nel suo lavoro di libero professionista in campo pubblicitario e di comunicazione avendo dovuto rinunciare ad alcune commesse per seguire maggiormente le figlie, di non percepire l'assegno unico, di essere a conoscenza che la IG.ra ha di recente venduto una casa della propria madre, di CP_1 continuare il percorso di presso l'UONPIA e di dover ancora iniziare il supporto psicologico per Pt_2 le altre due minori.
3. Tutto ciò considerato, ritiene il Collegio che deve essere disposto l'affido super esclusivo delle minori al padre con collocamento prevalente presso lo stesso.
3.1 Come noto, in materia di affidamento dei figli minori in situazioni di crisi familiare, il modello di affidamento che meglio garantisce al minore il diritto alla cd. bigenitorialità è quello dell'affido condiviso che, pertanto, costituisce, ai sensi dell'art. 337 co. 2 c.c., la regola generale di affidamento, che il giudice è tenuto ad adottare, salvo la sussistenza di condizioni oggettive da cui emerga che l'affidamento condiviso risulterebbe pregiudizievole per la prole.
Le circostanze che legittimano il giudice a derogare alla regola generale, adottando un modello di affidamento differente (nella specie quello super esclusivo), non possono consistere in una mera situazione di conflittualità tra i genitori, essendo, invece, necessario che emerga una condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa da parte di uno di essi, tale per cui appare preferibile,
7 nell'interesse del minore, concentrare l'affidamento in capo ad uno solo dei genitori (sul punto cfr.
Cass civ. 29 marzo 2012, n. 5108).
3.2 Nel caso in esame, alla luce di quanto sopra rilevato, deve ritenersi che non vi siano ragioni, allo stato, per disporre l'affido delle minori all'Ente, anche in virtù del percorso psicologico iniziato dal padre e del suo attivarsi prontamente per accompagnare la figlia più piccola all'UONPIA e per reperire un'abitazione idonea ad ospitare le minori. Deve quindi ritenersi che l'affidamento che meglio corrisponde all'interesse delle stesse, allo stato, è quello super esclusivo al padre.
L'attuale inadeguatezza della figura materna risulta confermata – oltre che dalle dichiarazioni delle parti stesse – anche dalla relazione dei Servizi sociali, che hanno dato atto delle difficoltà che la madre incontra rispetto alle eIGenze morali e materiali delle figlie, della sua scarsa riflessione critica circa
Cont la propria situazione e della necessità di presa in carico da parte del e di una valutazione presso
CP_ il Non risulta, peraltro, che, nonostante i plurimi inviti, la resistente si sia rivolta ai citati servizi territoriali, manifestando quindi inaffidabilità nell'affrontare le responsabilità che un affido condiviso comporta.
A ciò si aggiunga che, come segnalato anche dai Servizi sociali, appare ancora alta la conflittualità interna alla coppia di genitori.
Risulta quindi provata quella manifesta carenza o inidoneità genitoriale della madre che renderebbe in concreto pregiudizievole per le minori il loro affidamento condiviso ad entrambi i genitori.
Quanto alla figura paterna, occorre osservare di contro come il ricorrente si sia attenuto alle indicazioni fornite dai Servizi sociali, abbia concretamente sopperito ad alcune carenze materne anche aiutando economicamente la IG.ra , abbia provveduto ad attivare il percorso di valutazione CP_1 presso l'UONPIA per e continui a garantire l'effettuazione delle visite accompagnando la Pt_2 minore presso il centro. Da ultimo egli ha reperito un'abitazione maggiormente idonea per le figlie come suggerito dai Servizi sociali.
3.3 In definitiva, in accoglimento della domanda di parte ricorrente, deve ritenersi che il regime di affido che meglio corrisponde all'interesse della minore è quello dell'affido “super esclusivo” al padre, il quale – come visto – già assiste le minori quotidianamente, prendendosi cura di tutti i loro bisogni e necessità. Quest'ultimo pertanto potrà assumere, da solo, in conformità all'art. 337 quater
c.c. le decisioni di maggiore interesse per le figlie, relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, ai documenti per l'espatrio e alla scelta della residenza abituale (c.d. “affidamento super esclusivo”).
Ad ogni modo, tenuto conto delle criticità emerse nel corso del giudizio, il Collegio ritiene opportuno disporre il monitoraggio sull'intero nucleo famigliare da parte dei Servizi sociali.
Per quanto attiene al regime di frequentazioni tra le minori e la madre, si rileva che, allo stato, non sussistono i presupposti per una compiuta regolamentazione e pertanto si dispone che le visite
8 avverranno con le modalità e le tempistiche che saranno individuate dai competenti Servizi sociali anche sulla base dell'andamento del percorso di cura che eventualmente sarà intrapreso dalla resistente.
4. Conseguentemente deve essere accolta anche la domanda del ricorrente di porre a carico della madre un contributo al mantenimento delle figlie.
Sul punto, nulla è stato dedotto dalle parti circa l'eventuale mutamento delle condizioni economiche di ciascuna. All'udienza del 08/10/2024 il ricorrente si è limitato a riferire di aver dovuto rinunciare ad alcune commesse nell'ultimo periodo per seguire le figlie e di essere a conoscenza del fatto che la resistente ha maggiore disponibilità economica per aver di recente venduto un immobile che era di proprietà della propria madre.
In ragione del collocamento prevalente delle figlie presso il padre e del fatto che il mantenimento ordinario delle minori è interamente a carico del ricorrente, delle maggiori spese che egli dovrà affrontare per l'abitazione dove accoglierle e, di contro, del fatto che la resistente risulta avere un'attività lavorativa e abita da sola in una casa di proprietà, deve essere posto a carico della resistente un contributo minimo al mantenimento delle minori pari alla somma complessiva di Euro 450,00
(150,00 Euro per figlia), oltre al 50% delle spese straordinarie, individuate come da protocollo della
Corte d'Appello di Milano, in uso presso questo Tribunale, da ritenersi in questa sede interamente richiamato.
4.2 Quanto all'assegno unico, si osserva che per legge lo stesso spetta per intero al genitore affidatario nel caso di affido super esclusivo, previa domanda all'Ente erogante.
5. Le spese di lite, tenuto conto della natura della causa e della sostanziale mancata opposizione di parte resistente alle domande formulate da parte ricorrente, vengono integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, il Tribunale di Lodi, a modifica delle condizioni pronunciate dal Tribunale di Lodi con decreto n. 5344/21 del 20/04/2021, confermate nel resto le restanti statuizioni, così provvede:
1) affida le minori e in via super esclusiva al padre Persona_1 Persona_2 Parte_2
con collocamento prevalente presso lo stesso e con delega esclusiva a quest'ultimo di Parte_1
adottare, senza la necessità del consenso della madre, ogni decisione che riguarda le minori in materia d'istruzione, educazione, salute, residenza, rilascio di documenti anche per espatrio (cd. affido “super esclusivo);
2) pone a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento delle figlie Controparte_1 Per_1
e mediante il versamento, in favore di della somma
[...] Persona_2 Parte_2 Parte_1 mensile di € 450,00, somma da versarsi entro il giorno 10 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente
9 secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo, oltre al 50% delle spese straordinarie, individuate come da protocollo della Corte d'Appello di Milano;
3) incarica i Servizi sociali dei Comuni di San Martino in Strada e di Lodi di svolgere un'attenta attività di monitoraggio sul nucleo familiare e sulla situazione delle minori;
5) dispone che le frequentazioni tra la madre e le figlie minori possano avvenire con le modalità e le tempistiche determinate dai Servizi Sociali del Comune di San Martino in Strada, al quale la madre dovrà rivolgersi;
6) compensaintegralmente tra le parti le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento ai Servizi Sociali di Lodi
e di San Martino in Strada.
Lodi, così deciso in Camera di conIGlio in data 27 novembre 2024.
Il Giudice estensore Il Presidente
dott.ssa Carla Venditti dott.ssa Elena Giuppi
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