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Sentenza 4 agosto 2025
Sentenza 4 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 04/08/2025, n. 1286 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1286 |
| Data del deposito : | 4 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giorgio Latti ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3332/2020 promossa da:
(C.F. P.I. con il patrocinio dell'avv. MARROCU Parte_1 C.F._1
GIANLUCA elettivamente domiciliato in VIA DELLA PINETA 09126 CAGLIARI
PARTE ATTRICE
e
(C.F. P.I. ) con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
TRIBULATO GIANCLAUDIO elettivamente domiciliato in VIA VINCENZO GIUFFRIDA 53
CATANIA
PARTE CONVENUTA
e
(C.F. P.I. ) con il patrocinio dell'avv. DE Controparte_2 P.IVA_2
TONI ENRICO elettivamente domiciliato in VIA ROMA 17 IGLESIAS
TERZO CHIAMATO
Oggetto: risarcimento del danno da responsabilità extra contrattuale ex artt. 2043 e ss. c.c.
Pag. 1 a 12 CONCLUSIONI
Nell'interesse della parte attrice: come precisate con note in sostituzione d'udienza in data 1.03.2024:
“Voglia l'ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis 1. Accertare e dichiarare che il sinistro per cui è causa si è verificato per esclusiva responsabilità della (P.I. ), Controparte_1 P.IVA_1
in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in Sant'Agata Li Battiati (CT), Via
Lorenzo Gemellaro 19 2. Condannare la convenuta in persona del legale rapp.nte pt, al risarcimento del danno non patrimoniale in favore della IG.ra in conseguenza del sinistro per cui Parte_1
è causa, nella misura (calcolata secondo le Tabelle Milano 2022- 2023) di euro € 6.351,98 per danno biologico permanente (6%), euro 2.285,56 per danno biologico temporaneo (ITP al 75% 30 gg, al
50% 30 gg, al 25% 30 gg) euro 1.295,00 per danno morale (15%), euro 767,00 per spese mediche
(riconosciute dal CTU), ovvero nella misura maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali di mora dal dì del dovuto all'effettivo soddisfo 3.
Condannare la convenuta, in persona del legale rapp.nte pt, al pagamento di euro 2.896,00 per spese legali e di assistenza tecnica stragiudiziale (valori medi tabelle DM 147/2022) svolta dal sottoscritto procuratore 4. Con vittoria di spese, comprese quelle sostenute per la consulenza tecnica espletata pari ad euro 1000,00 e competenze professionali del giudizio, come da separata nota spese, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario, che dichiara di aver anticipato le spese
e non riscosso gli onorari”;
Nell'interesse della parte convenuta:
come precisate nell'atto di chiamata in causa del terzo (richiamato nelle note in sostituzione d'udienza
1.03.2024):
“Che l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria eccezione e deduzione reietta, voglia - In via preliminare, ex artt. 106 e 269 c.p.c., autorizzare la convenuta Impresa a chiamare in garanzia, al fine di esserne manlevata in caso non temuto di soccombenza, la , in Controparte_2
persona del legale rappresentante pro tempore, partita iva , con sede in Bologna, via P.IVA_2
Stalingrado 45, e quindi spostare la prima udienza allo scopo di consentire la citazione del predetto
Pag. 2 a 12 terzo nel rispetto dei termini dell'articolo 163 bis cpc. - Nel merito 1) ritenere e dichiarare che nessuna responsabilità può essere imputata all' in ordine alla caduta della Controparte_1
sig.ra e successiva frattura per cui è causa 2) ritenere e dichiarare, in ogni caso, infondate le Pt_1
richieste risarcitorie avanzate da parte attrice e per l'effetto rigettarle 3) in via subordinata, nel caso di accoglimento, anche parziale, della domanda attrice, ritenere e dichiarare che la
[...]
, in persona del legale rappresentante p.t., è tenuta a manlevare la società Controparte_2 [...]
da quanto quest'ultima dovesse essere condannata a pagare;
condannare CP_1
conseguentemente la terza chiamata in causa, in sostituzione della convenuta chiamante in causa, al pagamento delle somme riconosciute a favore di parte attrice a titolo di risarcimento del danno, nonché alle spese tutte del giudizio e comunque ritenere e dichiarare il diritto dell'assicurata ad ottenere il rimborso dalla predetta compagnia assicurativa di tutte le somme che dovesse essere costretta a pagare all'attrice, ivi comprese le spese legali, in caso di soccombenza. 4) con vittoria di spese e compensi di causa”;
Nell'interesse della parte chiamata in causa: come precisate nelle note in sostituzione dell'udienza 1.3.2024:
“ l'Ill.mo Tribunale voglia: – in via principale: rigettare la domanda proposta
contro
CP_1
e in quanto manifestamente infondata in fatto e in diritto, e
[...] Controparte_2
condannare l'attrice alle spese del giudizio;
– In subordine: ridurre la pretesa attorea nei confronti delle società convenute secondo quanto riterrà di giustizia, applicando la franchigia nei rapporti interni alle stesse;
– in ogni caso, con vittoria di compensi e spese”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione del 10.06.2020, ha convenuto in giudizio l' Parte_1 Controparte_1
[...
al fine di chiederne la condanna al risarcimento dei danni non patrimoniali e patrimoniali subiti in conseguenza del sinistro in data 26.03.2018.
Pag. 3 a 12 L'attrice ha esposto, a sostegno della domanda:
-il giorno 26.03.2018, alle ore 10,30 circa, mentre percorreva a piedi la Via Piero della Francesca,
(Cagliari), dopo avere iniziato l'attraversamento pedonale temporaneo realizzato dall'impresa
(che in quel periodo si stava occupando dei lavori di rifacimento della segnaletica e Controparte_1
del manto stradale) cadeva rovinosamente a terra, a causa dello spostamento e oscillazione di una delle tavole, sbattendo violentemente spalla e braccio destro;
-in seguito alla caduta, riportava una “frattura scomposta del profilo infero-anteriore del cercine glenoideo”, con postumi da danno biologico permanente pari al 6% ed un danno biologico temporaneo di 30 giorni d'invalidità al 75%, 30 giorni al 50% ed ulteriori 30 giorni al 25%. Sosteneva inoltre spese mediche e legali (per la fase stragiudiziale).
L'attrice invocava le norme in materia di responsabilità extra contrattuale, allegando in particolare l'esistenza di una insidia (rappresentata dalla tavola, non fissata al suolo e comunque non segnalata) nell'attraversamento pedonale realizzato dall'impresa convenuta e, pertanto, chiedeva la condanna della società convenuta al risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, come quantificati nelle conclusioni in epigrafe riportate.
Con comparsa in data 27/10/2020, si costituiva in giudizio l'impresa chiedendo il Controparte_1
rigetto di tutte le avverse domande e l'autorizzazione alla chiamata in garanzia della compagnia assicuratrice , per esserne in caso di condanna del tutto manlevata. Controparte_2
A sostegno delle proprie domande, la convenuta ha eccepito:
-l'insussistenza del nesso di causalità tra la caduta della e i lavori eseguiti, con conseguente Pt_1
mancanza di alcuna responsabilità in capo a sè, avendo adottato tutte le necessarie misure affinché il cantiere ed il passaggio ivi realizzato fossero ben segnalati, delimitati ed assolutamente in regola sotto ogni profilo e, nello specifico, sotto il profilo della prevenzione degli infortuni per quanto concerne sia i lavoratori sia i terzi avventori. -l'area di cantiere era ben segnalata attraverso idonei segnali stradali e reti di recinzione di color arancione ed era ben segnalato l'attraversamento pedonale in
Pag. 4 a 12 questione delimitato anch'esso dalla rete arancione su entrambi i lati;
-la presenza di una tavola in legno posizionata in maniera approssimativa e superficiale;
-il cantiere era presente da oltre cinque mesi, in quanto i lavori erano iniziati nel mese di ottobre 2017, ed i luoghi erano ben conosciuti dalla sig.ra – residente in zona – che, dunque, avrebbe dovuto Pt_1
adottare massima prudenza nell'attraversamento ed avrebbe dovuto tenere un comportamento improntato a particolare prudenza e attenzione;
-il cantiere dei lavori era sempre stato messo in massima sicurezza ed i relativi controlli erano stati sempre positivi (come risultava dai verbali di verifica effettuati dal Coordinatore per la Sicurezza,
Ing. in data 06.03.2018 e 15.3.2018); Persona_1
in sede stragiudiziale, aveva confessato di essere caduta in modo del tutto accidentale;
Per_2
La convenuta ha eccepito l'esistenza del caso fortuito (costituito dalla condotta imprudente del danneggiato) e ha contestato specificamente l'esistenza dei danni e, comunque, ha chiesto di essere autorizzata a chiamare in causa la propria compagnia assicuratrice, per esserne manlevata.
Con comparsa in data 31.3.2021 si è costituita la (di seguito , Controparte_2 CP_3
chiamata in garanzia dalla convenuta (giusta autorizzazione con decreto del 30.10.2020), chiedendo a sua volta il rigetto di tutte le domande avverse o, in subordine, la riduzione della pretesa di parte attrice tenuto conto della franchigia, contestando la dinamica del sinistro, la sussistenza del rapporto di causalità tra “insidia e danno”, an e quantum dei danni.
La Compagnia ha contestato, in particolare:
-era maggiormente plausibile che la non avesse utilizzato la dovuta diligenza nell'attraversare Pt_1
un'area di cantiere, che di per sé richiede un livello di attenzione adeguato, essendo per definizione un'area soggetta a trasformazione;
-tenuto conto della natura dei luoghi, del fatto che l'area era sufficientemente illuminata, e del normale livello di attenzione esigibili da un pedone che attraversa un'area di cantiere, l'insidia descritta
Pag. 5 a 12 dall'attrice non era tale da configurare oggettivamente un pericolo.
***
La causa, istruita con produzioni documentali, interrogatorio formale, prova per testi e consulenza tecnica d'ufficio medico legale, è stata tenuta a decisione sulle conclusioni sopra riportate.
***
La domanda di parte attrice è fondata e può essere accolta nei seguenti termini.
La fattispecie deve essere sussunta nell'art. 2043 c.c. e non, come prospettato da parte attrice, nell'art. 2051 c.c..
Infatti, tale ultima disposizione “nell'affermare la responsabilità del custode della cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione che prescinde da qualunque connotato di colpa, operando sul piano oggettivo dell'accertamento del rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso (Cass. 2477/2018). Non assume rilievo, a tal fine, la condotta del custode e l'osservanza degli obblighi di vigilanza: tale responsabilità è quindi esclusa solo dal caso fortuito, fattore che attiene non già ad un comportamento del responsabile, ma al profilo causale dell'evento (Cass.
15383/2006; Cass. 2563/2007)” (così, ex multis, Cass. civ., sez. II, 9 novembre 2020 n. 25018).
In questo meccanismo legislativo il rapporto di custodia opera come criterio di identificazione del responsabile e presuppone che il pregiudizio risarcibile sia comunque riconducibile al bene (ed il relativo onere probatorio grava sul danneggiato).
Come precisato dalla Suprema Corte “il criterio di imputazione collegato al rapporto di custodia reagisce sul rapporto di causalità, nel senso che "un rapporto causale concepito allo stato puro tende all'infinito. La responsabilità oggettiva non può essere pura assenza o irrilevanza dei criteri soggettivi di imputazione, bensì sostituzione di questi con altri di natura oggettiva, i quali svolgono nei confronti del rapporto di causalità, la medesima funzione che da sempre è propria dei criteri soggettivi di imputazione nei fatti illeciti. Tale criterio di imputazione nelle specifiche fattispecie di responsabilità oggettive è fissato dal legislatore con una qualificazione del soggetto, su cui viene fatto ricadere il costo del danno" (così, testualmente, Cass. 15383/2006). Non è dato, quindi, isolare, nell'ambito dell'accertamento del nesso causale riguardo alla fattispecie regolata dall'art. 2051 c.c., la prova del rapporto tra il bene in custodia ed il pregiudizio lamentato, dalla prova del nesso
Pag. 6 a 12 eziologico in senso proprio, essendo entrambi pertinenti alla derivazione del danno dalla cosa in custodia, la cui prova grava integralmente sul danneggiato (cfr. Cass. civ., sez. II, 9 novembre 2020
n. 25018).
In definitiva, la responsabilità ex art. 2051 c.c. postula la sussistenza (e la prova) di un rapporto di custodia della cosa e di una relazione di fatto tra un soggetto e la cosa stessa, tale da consentire il potere di controllo. A tale proposito, si deve richiamare l'orientamento consolidato nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui la conclusione di un appalto di opere (o altro rapporto contrattuale intercorso tra il proprietario della strada e l'impresa incaricata dello svolgimento di opere sulla stessa) non comporta in alcun modo la perdita della custodia da parte del committente, non essendo ipotizzabile che la consegna dell'immobile, affinché vi siano eseguiti i lavori, equivalga a un corrispondente “trasferimento” del ruolo di custode verso i terzi, poiché una simile evenienza finirebbe con l'integrare una sorta di esonero contrattuale da responsabilità nei confronti di chi del negozio non è parte (così Corte di Cassazione, civile, Ordinanza 22 aprile 2022 n. 12909 e, in senso conforme, Cass. 17/03/2021, n. 7553; 11/06/2021 n. 16609; 04/11/2021, n. 31601; 18/12/2021, n.
41709).
In sintesi, la responsabilità oggettiva di cui all'articolo 2051 c.c. non può venir meno per la consegna dell'immobile all'appaltatore ai fini dell'esecuzione delle opere stesse, bensì trova un limite esclusivamente nel ricorso del caso fortuito;
il che naturalmente non esclude ulteriori responsabilità ex articolo 2043 c.c. del committente e/o dell'appaltatore (cfr. Corte di Cassazione, civile, Ordinanza
22 aprile 2022 n. 12909; Cassazione civile sez. III, 06/05/2025, n.11857).
Tanto premesso in diritto, l'attrice ha allegato di essere caduta “mentre percorreva a piedi la Via
Piero della Francesca, (Cagliari), dopo avere iniziato l'attraversamento pedonale temporaneo realizzato dall'impresa (che in quel periodo si stava occupando dei lavori di Controparte_1
rifacimento della segnaletica e del manto stradale)”
L'attrice ha meramente allegato, ma non ha provato il trasferimento del rapporto di custodia sul bene
(che pertanto è verosimilmente rimasto in capo alla committenza), mentre la convenuta ha contestato la sussistenza del rapporto di causalità e l'esistenza di profili di responsabilità a proprio carico.
Pag. 7 a 12 Richiamando i principi giurisprudenziali sopra ricordati, si deve escludere che il criterio di imputazione della responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. (con il relativo alleggerimento dell'onere probatorio) possa applicarsi alla fattispecie in esame, da inquadrare invece nello schema generale dell'art.2043 c.c..
Dall'istruttoria svolta si può ritenere raggiunta la prova degli elementi costitutivi di tale categoria di responsabilità.
E'infatti emerso che l'impresa convenuta stava eseguendo i lavori di rifacimento del manto stradale nel tratto in cui è avvenuto il sinistro (fatto pacifico, siccome non contestato e comunque documentato) e, allo scopo, era stato allestito il cantiere, con l'attraversamento pedonale di cui alle fotografie in atti (cfr. deposizioni dei testi e sentiti all'udienza del 21.10.2022). Tes_1 Tes_2
La dinamica del sinistro è stata accertata mediante prove testimoniali e, in particolare, i testi Tes_3
e , sentiti all'udienza del 21.10.2022, hanno dichiarato di aver visto la
[...] Testimone_4 Pt_1
mentre cadeva, perché si era “sollevata” o “ribaltata” la tavola di legno, che si trovava nel cantiere rappresentato nelle ridette fotografie (prodotte da parte convenuta con la memoria istruttoria); la circostanza è stata confermata anche dal teste . Testimone_5
Va precisato al riguardo che, a parte le diversità lessicali, tutte le deposizioni succitate convergono sul fatto che la tavola si sia mossa allorquando l'attrice vi ha posato il piede e che poi la stessa sia caduta, rovinando a terra.
La condotta che ha dato causa al sinistro è consistita nell'omissione delle cautele idonee ad impedire l'infortunio di terzi nel cantiere ed è imputabile, a titolo di colpa, alla medesima impresa convenuta;
l'elemento soggettivo, nella fattispecie, deve ritenersi provato mediante presunzioni semplici, in quanto gli elementi gravi, precisi e concordanti sono rappresentati dal movimento della tavola destinata al transito dei pedoni nell'area del cantiere, dalla circostanza che il cantiere e l'attraversamento fossero stati allestiti dall'impresa convenuta e che l'area non fosse interdetta ai pedoni, ma anzi aperta al transito (cfr. lettera 9.10.2018, prodotto sub 7 da parte convenuta, CP_3
fotografie di parte attrice sub 4, e deposizione dei testi e;
da tali elementi si desume Tes_1 Tes_2
che, al momento del sinistro, la stessa tavola non fosse adeguatamente fissata al suolo, con conseguente violazione, da parte dell'impresa, delle normali regole di prudenza e delle norme di
Pag. 8 a 12 sicurezza.
Il danno evento (quale lesione del diritto alla salute) è eziologicamente ricollegabile a tale caduta, nel senso che è evidente che questa costituisca, alla stregua del criterio di regolarità causale, la conditio sine qua non dell'evento (tanto più in assenza di prospettazioni riguardanti fattori e decorsi causali alternativi); sotto il profilo del danno conseguenza, dalla consulenza tecnica medico-legale e dalla documentazione sanitaria in atti è emerso che la in esito alla caduta, ha riportato la frattura Pt_1
della glenoide spalla destra.
All'esito della consulenza tecnica d'ufficio -alle cui conclusioni si rimanda in quanto si ritengono del tutto logiche e ragionevoli e, pertanto, totalmente condivisibili- si evince inoltre la sussistenza del nesso causale tra il sinistro e la frattura scapolare in parola. “Non sussiste dubbio circa il soddisfacimento del preliminare criterio di possibilità scientifica, essendo tale frattura conseguente
a caduta diretta sull'arto superiore destro e conseguente forte impatto della testa omerale sul cercine scapolare;
criterio cronologico, in quanto la lesione fratturativa di spalla è contestuale alla caduta;
il criterio topografico è soddisfatto poiché i postumi attualmente obiettivati incidono sul medesimo distretto corporeo interessato dalle lesioni (spalla); il criterio di idoneità lesiva è soddisfatto in quanto la frattura bony Bankart riportata dalla è compatibile con il tipo di azione lesiva Pt_1
esercitata dalla caduta occorsoLE. Il criterio quantitativo è soddisfatto in quanto la gravità della frattura di spalla destra è proporzionale all'intensità dell'azione lesiva ed alla quantità di energia applicata sulla parte lesa (spalla destra); il criterio modale risulta soddisfatto in quanto le lesioni riportate dalla MACIS sono compatibili con il meccanismo che le ha prodotte, come riportato dai testi scientifici;
il criterio di continuità fenomenologica risulta soddisfatto poiché gli attuali postumi rappresentano in via esclusiva la naturale evoluzione delle lesioni iniziali (frattura della rima articolare antero-inferiore glenoidea) non essendo intervenuti fatti lesivi medio tempore;
infine, il criterio di esclusione di altre cause risulta soddisfatto poiché non sono emersi altri antecedenti lesivi che possono da soli aver cagionato la frattura della spalla destra. Applicando il principio della preponderanza dell'evidenza, che regola il procedimento logico- giuridico ai fini della ricostruzione del nesso causale, è più probabile che non che la frattura di spalla e gli attuali esiti permanenti siano stati cagionati causalmente dalla caduta accidentale occorsa alla mentre camminava su Pt_1
Pag. 9 a 12 un'asse di legno malposizionata in un cantiere stradale”.
In ordine all'entità dei danni, dalla CTU è emerso che:
“la ha riportato i seguenti postumi permanenti (danno biologico permanente) quantificabile Pt_1
nella misura del 6% (sei procento).
Inoltre, l'attrice ha sofferto un periodo di inabilità temporanea così suddivisibile: ITP
75%: giorni 30 (trenta)
ITP 50%: giorni 30 (trenta)
ITP 25%: giorni 30 (trenta).
In relazione al quesito finalizzato alla valutazione delle spese mediche, gli esiti fratturativi obiettivati nella MACIS non necessitano di ulteriori spese mediche, allo stato attuale.
Gli allegati 7 e 8 contengono gli estremi delle spese mediche sostenute: all.7: euro 45,00 (tutore di spalla);
euro 540,00 per le seguenti prestazioni: RM (euro 120,00), rieducazione funzionale, diatermica e
visita fisiatrica. Tali spese solo in parte risultano congrue in quanto la risonanza magnetica non risulta agli atti né è stata prodotta la sua richiesta da parte di uno specialista ortopedico o fisiatra,
pur essendo indicata nella diagnosi della frattura scapolare riportata dalla Euro 300,00 Pt_1
relativa alla parcella per relazione medico-legale di parte. L'ammontare complessivo delle spese sanitarie congrue è pari a euro 765,00.”
Il danno subito da deve pertanto essere quantificato, mediante l'applicazione delel Parte_1
Tabelle di Milano nei seguenti termini:
Tabella di riferimento: Tribunale di Milano 2024
Età del danneggiato alla data del sinistro 70 anni Percentuale di invalidità permanente 6% Punto danno biologico € 1.915,76 Incremento per sofferenza soggettiva (+ 25%) € 478,94 Punto danno non patrimoniale € 2.394,70
Punto base I.T.T. € 115,00 Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 30 Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 30
Pag. 10 a 12 Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 30
Danno biologico risarcibile € 7.529,00 Danno non patrimoniale risarcibile € 9.411,00 Invalidità temporanea parziale al 75% € 2.587,50 Invalidità temporanea parziale al 50% € 1.725,00 Invalidità temporanea parziale al 25% € 862,50 Totale danno biologico temporaneo € 5.175,00
Totale danno non patrimoniale: € 14.586,00
Spese mediche documentate € 765,00
Accertata la responsabilità della in persona del legale rappresentante pro- Controparte_1
tempore, con sede in Sant'Agata Li Battiati (CT), Via Lorenzo Gemellaro 19 nel sinistro per cui è
causa, condanna l' in persona del legale rappresentante pro-tempore, al Controparte_1
pagamento in favore di della somma di € 14.586,00 a titolo di risarcimento del danno Parte_1
non patrimoniale e di € 765,00 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale.
Il ritardo nell'adempimento dell'obbligazione risarcitoria si presume abbia cagionato alla danneggiata un ulteriore danno conseguente alla mancata disponibilità del relativo denaro oggetto della liquidazione per equivalente monetario;
pertanto, l' in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro-tempore, deve essere condannata al pagamento degli interessi legali sulla somma devalutata alla data dell'illecito (26.03.2018), poi via via annualmente rivalutata secondo indici Istat
da tale data alla pronuncia.
Deve essere accolta, inoltre, la domanda di manleva formulata dalla convenuta nei confronti della chiamata in causa, in quanto è documentato in atti ed è pacifico, anche ai sensi dell'art. 115 CP_3
c.p.c., che l'impresa avesse stipulato e pagato la polizza a copertura dei rischi relativi alla responsabilità civile verso terzi, per l'attività oggetto di causa.
Mentre è in atti la quietanza ed il documento di sintesi, non risulta prodotto il documento contrattuale nel suo complesso, cosicchè non può essere accolta –per difetto di prova- la domanda (della chiamata in causa) di riduzione della relativa condanna, avuto riguardo alla franchigia.
Pag. 11 a 12 Le spese di lite tra attrice e convenuta seguono la soccombenza, da distrarsi in favore del procuratore antistatario, che ha dichiarato di aver anticipato le spese e non riscosso gli onorari (valore sino a euro
26.000, compensi medi), oltre alle spese della CTU;
le spese di lite tra parte chiamata in causa e la convenuta devono essere compensate integralmente, tenuto conto anche della sostanziale identità delle relative difese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) dichiara che la responsabilità del sinistro per cui è causa è da attribuire all'impresa CP_1
e, per l'effetto, la condanna al pagamento, in favore di della somma di € 14.586,00 Parte_1
a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale e di € 765,00 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, oltre al pagamento degli interessi legali sulla somma devalutata alla data dell'illecito
(26.03.2018), poi via via annualmente rivalutata secondo indici Istat da tale data alla pronuncia;
2) condanna parte convenuta a rifondere all'attrice le spese di lite, che liquida in € 5.077,00 per compensi ed € 264,00 per spese vive, oltre spese generali, cpa ed iva, da distrarsi in favore del procuratore antistatario;
3) pone le spese della CTU a carico della parte attrice;
3. condanna la terza chiamata in causa a tenere indenne la società convenuta dalle somme che dovrà corrispondere in esecuzione della presente sentenza;
4.compensa integralmente le spese del giudizio tra la società convenuta e la terza chiamata in causa.
Cagliari, 4 agosto 2025
Il giudice
Giorgio Latti
Pag. 12 a 12