Art. 1.
Il comune di Campo Calabro, aggregato prima a quello di Reggio Calabria con regio decreto 7 luglio 1927, n. 119 , e successivamente a quello di Villa San Giovanni con regio decreto 29 dicembre 1932, n. 1711 , e' ricostituito con la circoscrizione preesistente all'entrata in vigore del predetto decreto.
Il Prefetto di Reggio Calabria, sentite le Amministrazioni interessate e la Giunta provinciale amministrativa, provvedera' al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari tra i Comuni interessati.
Il comune di Campo Calabro, aggregato prima a quello di Reggio Calabria con regio decreto 7 luglio 1927, n. 119 , e successivamente a quello di Villa San Giovanni con regio decreto 29 dicembre 1932, n. 1711 , e' ricostituito con la circoscrizione preesistente all'entrata in vigore del predetto decreto.
Il Prefetto di Reggio Calabria, sentite le Amministrazioni interessate e la Giunta provinciale amministrativa, provvedera' al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari tra i Comuni interessati.