Decreto cautelare 25 marzo 2020
Ordinanza cautelare 22 aprile 2020
Sentenza 30 novembre 2023
Decreto presidenziale 14 dicembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 30/11/2023, n. 17963 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 17963 |
| Data del deposito : | 30 novembre 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 30/11/2023
N. 17963/2023 REG.PROV.COLL.
N. 01634/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1634 del 2020, proposto da OC PI TD, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Giorgia Romitelli, Danilo Quattrocchi, Agostino Papa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Agostino Papa in Roma, via dei Due Macelli 66;
contro
Commissione Nazionale per Le Società e La Borsa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Paolo Palmisano, Emanuela Garzia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento:
- della delibera n. 21171 del 5.12.2019, notificata in data 10.12.2019, con cui CONSOB ha comminato “il provvedimento cautelare ai sensi dell’art. 7-quater, comma 4, del decreto legislativo n. 58/1998, nei confronti della HOCH PI ltd, impresa di investimento di diritto cipriota autorizzata ad operare in Italia in libera prestazione dei servizi”;
- di ogni altro atto e/ provvedimento presupposto e/o connesso e/o consequenziale ancorché non noto negli estremi e nel contenuto;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Commissione Nazionale per Le Società e La Borsa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 31 ottobre 2023 il dott. Vincenzo Sciascia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
1. Con ricorso tempestivamente notificato e depositato in data 21.02.2020, la società ricorrente impugnava la delibera della CO.N.SO.B. n. 21171 del 05.12.2019, notificata in data 10.12.2019, con cui si comminava il provvedimento cautelare di cui all’art. 7 quater, co. 4, D. lgs. n. 58/1998, e chiedeva il risarcimento dei danni per un ammontare che si riservava di quantificare in corso di causa.
A sostegno delle proprie domande allegava i seguenti motivi di ricorso.
1.1. “Violazione e falsa applicazione dell’art. 7 – quater, comma 4, del TUF. Eccesso di potere per travisamento dei fatti e dei presupposti e per carenza di istruttoria, carenza di motivazione e irragionevolezza manifesta”.
Lamentava la ricorrente che il provvedimento era caratterizzato da un difetto di istruttoria, essendo fondato esclusivamente sugli esposti pervenuti alla Consob da parte degli investitori.
Argomentava in particolare che le perdite di capitale da essi subiti erano state determinate dal rischio intrinseco degli investimenti, con la conseguenza che non poteva essere ravvisata alcuna colpa in capo alla società ricorrente.
Rilevava inoltre di avere proceduto – dopo i suddetti esposti – a porre in essere procedure interne (quali licenziamenti, sanzioni disciplinari, formazione di personale, etc.) finalizzate proprio a porre rimedio alle criticità evidenziate.
1.2. “Violazione e falsa applicazione dell’art. 97. Violazione e falsa applicazione dell’art. 41 Cost.. Violazione del principio di proporzionalità e adeguatezza. Violazione del principio della gradualità delle sanzioni. Violazione delle regole procedimentali, del principio di legalità, imparzialità, non discriminazione e parità di trattamento. Sviamento di potere”.
La ricorrente denunciava la violazione del principio di proporzionalità, sostenendo che, in relazione all’entità dei fatti contestatile, sarebbe dovuta essere applicata una misura meno grave rispetto al divieto, contenuto nel provvedimento impugnato, di prestare servizi in Italia, sollecitare ed acquisire nuova clientela in Italia nonché proseguire i rapporti con i clienti italiani.
Censurava inoltre la violazione del principio del contraddittorio (riconducibile anche alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali) consistente nella circostanza che la Consob, pur irrogando una misura di carattere sostanzialmente “penale”, aveva omesso di instaurare un preventivo contraddittorio con la ricorrente.
1.3. Allegava – a sostegno della domanda risarcitoria – di stare subendo enormi perdite dovute alla chiusura della propria attività in Italia ed al conseguente venir meno degli investimenti e delle risorse impiegate per affermarsi sul mercato di riferimento italiano; allegava altresì che ingenti danni si sarebbero verificati anche in futuro, in quanto, anche in caso di accoglimento del ricorso, la società sarebbe stata costretta ad avviare ex novo la propria attività, con tutte le difficoltà connesse anche al grave danno reputazionale derivato dal provvedimento impugnato.
2. Con memoria depositata in data 06.03.2020, si costituiva in giudizio la Consob, chiedendo – sulla base di varie argomentazioni – il rigetto del ricorso.
3. In data 06.10.2023, i difensori della società ricorrente – avv.ti Giorgia Romitelli, Danilo Quattrocchi e Agostino Papa – in vista dell’udienza pubblica del 31.10.2023, dichiaravano di rinunciare al mandato difensivo, e rilevavano che, dalle informazioni pubblicate sul sito della “Cyprus Securities and Exchange Commission”, risultava avvenuta (in data 15.04.2022) la rinuncia volontaria della “licenza CIF” da parte della società ricorrente.
Rilevavano inoltre di essersi attivati per concordare le modalità di prosecuzione del presente giudizio, ma di non aver ricevuto, nonostante i numerosi tentativi, alcuna risposta dalla società ricorrente, rimasta irreperibile.
4. Con memoria depositata in data 13.10.2023, la Consob rilevava – anche per le valutazioni del Tribunale in merito all’attualità dell’interesse della società ricorrente ad una decisione del merito del ricorso – che la suddetta Autorità cipriota (CySEC), in data 01.06.2020, aveva adottato un provvedimento di sospensione dell’autorizzazione della OC PI TD alla prestazione dei servizi di investimento, e che, in data 28.03.2022, la stessa Autorità aveva ha revocato l’autorizzazione della società ricorrente, a seguito di espressa rinuncia da parte della medesima (cfr. doc. 4, nella produzione di parte resistente).
5. In occasione della pubblica udienza del 31.10.2023, la causa è stata trattenuta in decisione.
6. Il ricorso, relativamente alla domanda di annullamento del provvedimento impugnato, è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
La direttiva 2014/65/UE (tenuta in considerazione dall’amministrazione resistente nell’adottare il provvedimento impugnato), infatti, riconosce alle imprese di investimento UE, autorizzate alla prestazione dei servizi di investimento nei loro paesi d’origine dalle competenti autorità di vigilanza, il diritto a svolgere i medesimi servizi nei confronti degli investitori di altri Paesi membri in regime di libera prestazione di servizi.
Non essendo contestato, ed essendo anzi allegato da entrambe le parti che l’autorizzazione alla prestazione dei servizi di investimento fu dapprima sospesa e poi revocata dalla competente autorità cipriota, si deve ritenere che la società ricorrente non sia più autorizzata a prestare tali servizi nel proprio paese d’origine, con la conseguenza che essa, ad oggi, non è più titolare del diritto a svolgere i medesimi servizi nei confronti degli investitori di altri Paesi membri, e quindi neppure nei confronti degli investitori italiani.
Ne consegue la necessità – anche in considerazione dell’atteggiamento della parte ricorrente, divenuta irreperibile per i suoi stessi difensori – di ritenere che sia sopravvenuto il suo difetto di interesse ad ottenere l’annullamento della delibera 21171 del 05.12.2019, con cui si comminava il provvedimento cautelare di cui all’art. 7 quater, co. 4, D. lgs. n. 58/1998.
Pertanto, ai sensi dell’art. 35, co. 1, lett. c), c.p.a., il ricorso deve essere dichiarato improcedibile.
7. Quanto alla domanda risarcitoria, il Collegio osserva che essa appare del tutto generica, e riferita peraltro a danni futuri che la parte ricorrente ha omesso di specificare nel corso del giudizio.
Quanto ai danni asseritamente già verificatisi, si deve rilevare che la ricorrente non ha fornito alcuna precisazione circa le “enormi perdite dovute alla chiusura della propria attività in Italia ed al conseguente venir meno degli investimenti e delle risorse impiegate per affermarsi sul mercato di riferimento italiano”.
In mancanza anche della semplice allegazione delle specifiche conseguenze dannose che sarebbero derivate dal provvedimento impugnato, la domanda risarcitoria non può che essere rigettata.
8. Sussistono i presupposti per l’integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
- dichiara il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse;
- rigetta la domanda risarcitoria;
- compensa integralmente le spese processuali.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 31 ottobre 2023, con l'intervento dei magistrati:
Donatella Scala, Presidente
Francesca Santoro Cayro, Referendario
Vincenzo Sciascia, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Vincenzo Sciascia | Donatella Scala |
IL SEGRETARIO