Sentenza 6 novembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4S, sentenza 06/11/2023, n. 16384 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 16384 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 06/11/2023
N. 16384/2023 REG.PROV.COLL.
N. 06130/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6130 del 2020, proposto da GI Marzo, rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanni Carlo Parente Zamparelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Emilia, 81;
contro
Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
della Determinazione n. 0160336 del 24.6.20, pubblicata il 26.6.20 con cui sono state apportate modifiche al bando di indizione del concorso pubblico per l'arruolamento per esami e titoli, di 930 allievi marescialli da immettere al 92° corso presso la Scuola Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di Finanza, per l'anno accademico 2020/2021
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Economia e delle Finanze;
Vista la memoria depositata il 20 ottobre 2023 con la quale parte ricorrente dichiara di non aver più interesse al ricorso;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 27 ottobre 2023 il dott. Fabio Belfiori e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Considerato che
con ricorso tempestivamente notificato e depositato, parte ricorrente ha impugnato l’atto in epigrafe,
si è costituita per resistere l’Amministrazione intimata;
il 20 ottobre 2023 parte ricorrente ha depositato memoria con cui ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse al ricorso;
all’udienza del 27 ottobre 2023, fissata per la trattazione di merito, la causa è stata trattenuta in decisione
Ritenuto che
“ la parte ricorrente, sino al momento in cui la causa viene trattenuta in decisione, ha la piena disponibilità dell'azione e può dichiarare di non avere interesse alla decisione, in tal modo provocando la presa d'atto del giudice, il quale, non avendo il potere di procedere di ufficio, né quello di sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell'interesse ad agire, non può che dichiarare l'improcedibilità del ricorso ”, (da ultimo, Consiglio di Stato, sez. IV, 6 luglio 2023, n. 6612);
va, dunque, dichiarata l’improcedibilità del ricorso ai sensi dell’art. 35 c. 1 lett. c) c.p.a.;
sussistono sufficienti ragioni per la compensazione delle spese,
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 ottobre 2023 con l'intervento dei magistrati:
Roberto Politi, Presidente
Angelo Fanizza, Consigliere
Fabio Belfiori, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Fabio Belfiori | Roberto Politi |
IL SEGRETARIO