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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 10/03/2025, n. 391 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 391 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3445/2020
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In Nome Del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI SIRACUSA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Nella persona del Giudice dott. Alfredo Spitaleri, in funzione di Giudice Unico, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. r.g. 3445/2020
PROMOSSA DA
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
Francesco Nigroli, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti;
OPPONENTE
CONTRO
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1 C.F._2
Silvana Mirabile, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti;
OPPOSTO
CONCLUSIONI
Precisate le conclusioni come da verbale in atti, la causa è stata posta in decisione all'udienza del 02.10.2024, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Pag. 1 di 7 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Oggetto di lite è l'opposizione proposta a norma dell'art. 645 c.p.c. da Pt_1
avverso il decreto ingiuntivo n. 505/2020 emesso dal Tribunale di Siracusa in
[...]
data 31.03.2020, pubblicato in data 09.04.2020, nel procedimento iscritto al n. 182/2020
r.g., in virtù del quale gli è stato ingiunto di pagare, in favore del fratello CP_1
la somma complessiva di € 12.771,54, oltre interessi, spese e compensi del
[...]
monitorio.
2. - Radicatosi il contraddittorio, si è costituito in giudizio chiedendo Controparte_1 il rigetto dell'opposizione avversaria, poiché infondata in fatto e in diritto.
3. - Concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, assegnati alle parti i termini di cui all'art. 183, co. 6, c.p.c. ed omessa ogni attività istruttoria, la causa
è stata posta in decisione all'udienza del 02.10.2024, sulle conclusioni precisate come da verbale in atti, previa autorizzazione dell'opponente al deposito dei provvedimenti resi dalla Corte di Appello di CA e dalla Corte di Cassazione a definizione del già citato giudizio di rendiconto e di petizione ereditaria, nonché previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
4. - Ciò posto, va ora osservato che, con il deposito del ricorso monitorio, CP_1
ha agito per ottenere la condanna del fratello al pagamento della
[...] Pt_1 somma complessiva di € 12.771,54, a titolo di mancato rimborso pro quota hereditatis dei debiti ereditari in morte della madre e di mancato pagamento Persona_1
delle somme portate dalla sentenza del Tribunale di Siracusa n. 656/2015 e dal verbale di accordo di mediazione del 16.02.2018.
4.1. - In particolare, stando ai calcoli effettuati dall'opposto, i debiti ereditari ammonterebbero ad € 19.290,59, come da ricevute di spesa versate agli atti del monitorio.
Tali spese andrebbero decurtate dalla giacenza di € 36.195,43 del conto corrente BAPR intestato alla de cuius, nell'attuale ed esclusiva disponibilità di con Controparte_1 una differenza a credito di € 16.904,84, da ripartire tra i due fratelli pro quota hereditatis (2/3 a favore di e 1/3 a favore di ). CP_1 Pt_1
, dunque, sarebbe creditore del fratello di una somma Parte_1 CP_1
Pag. 2 di 7 corrispondente ad un terzo di € 16.904,84, pari a € 5.634,94.
Tuttavia, poiché era già debitore verso la de cuius della somma di € Parte_1
28.000,00 in virtù della citata sentenza del Tribunale di Siracusa n. 656/2015, il predetto dovrebbe pagare a la somma di € 18.666,67, pari appunto ai due terzi Controparte_1 di € 28.000,00.
Effettuando gli opportuni conguagli, dunque, dovrebbe pagare a la Pt_1 CP_1 soma di € 13.031,73, pari alla differenza tra € 18.666,67 (a debito di e a credito Pt_1 di , ed € 5.634,94 (a debito di e a credito di ). CP_1 CP_1 Pt_1
A tale somma, infine, andrebbe aggiunta quella di € 800,00 di cui è debitore Pt_1
verso per il funerale della madre, come espressamente previsto dal verbale di CP_1
mediazione positiva del 16.02.2018.
Si giungerebbe, in tal modo, alla somma finale a debito di per complessivi € Pt_1
13.831,73.
4.2. - A supporto dell'odierna opposizione, ha dedotto di non essere Parte_1 debitore del fratello all'uopo contestando le ricevute dei pagamenti prodotte CP_1 dall'opposto in sede monitoria, nonché i conteggi da quest'ultimo effettuati per la quantificazione delle spese ereditarie;
e deducendo la pendenza di un giudizio inter partes concernente l'azione di rendiconto e di petizione ereditaria proposta in relazione alle somme indebitamente prelevate dal conto corrente materno, vivente la de cuius, da in qualità di delegato della madre. Controparte_1
4.3. - Risulta dagli atti di causa che il suddetto giudizio è stato definito con sentenza della Corte di Appello di CA n. 2126/2022, pubblicata il 15.11.2022, in virtù della quale è stato condannato al pagamento, in favore del fratello Controparte_1
, della somma di € 5.000,00, oltre rivalutazione, interessi e spese del doppio Pt_1 grado di giudizio, con statuizione passata in giudicato a seguito dell'estinzione del giudizio di cassazione promosso da (cfr. doc. 1 allegato alla Controparte_1
comparsa conclusionale di ). Parte_1
In particolare, con la suddetta sentenza, la Corte di Appello di CA ha rilevato che
“le operazioni di prelievo dal conto della [BAPR] analiticamente indicate nell'atto di citazione di primo grado, nei limiti in cui è possibile per l'appellante richiedere
Pag. 3 di 7 all'appellato il rendimento dei conti (cioè per il periodo 17/2/2012 - 15/08/2016), sono state, in effetti, eseguite da come procuratore della madre” (pag. 21); Controparte_1
quindi, tenuto conto degli stretti legami parentali tra la de cuius e il figlio CP_1
delegato ad operare sul conto corrente materno, la Corte ha ritenuto astrattamente giustificabili prelevamenti nella misura di € 81.000,00 per il pagamento “della retta mensile della casa di riposo, in cui pacificamente la madre delle parti ha abitato per
l'intero periodo di riferimento nel caso di specie (17/2/2012 - 15/08/2016), nonché alle spese di acquisto dei farmaci e a quelle altre presumibilmente riconducibili, alla stregua di un criterio di normalità, alle ordinarie esigenze di vita di una persona anziana residente in una casa di riposo” (pag. 22); ha, infine, detratto da tale somma l'importo di € 15.000,00 per prelevamenti non giustificati, “con la conseguenza che il rendiconto può ritenersi reso da parte dell'appellato nei limiti della differenza e cioè per € 65.040,00, mentre rimane non giustificato il residuo importo delle operazioni contestate pari a € 14.630,00 (€ 79.670,00 - 65.040,00), arrotondato a € 15.000,00”
(cfr. pag. 22).
4.4. - Sulla scorta delle indicazioni desumibili dalla suddetta sentenza, va anzitutto escluso che le spese in questa sede reclamate da nei confronti del Controparte_1
fratello possano ritenersi già ricomprese tra quelle considerate nel giudizio di Pt_1
rendiconto (ovvero, come erroneamente ritenuto dall'opponente, pagate con le somme sottratte dal conto della de cuius), tenuto conto che, come in precedenza evidenziato,
l'esame della Corte di Appello in ordine agli indebiti prelevamenti è stato limitato al
“periodo 17/2/2012 - 15/08/2016”, mentre le spese oggetto del presente giudizio risultano tutte sostenute - sia pur nei limiti di cui si dirà a breve - in date successive al
15.08.2016.
4.5. - Vertendosi, dunque, in tema di oneri ereditari, gli stessi vanno sopportati dagli eredi della de cuius in proporzione alle relative quote ereditarie.
4.6. - Tuttavia, non può riconoscersi all'opposto il rimborso integrale delle spese indicate in sede monitoria e meglio precisate nella nota del 23.03.2020, per un ammontare complessivo di € 19.290,59.
Ed invero, dalla disamina delle ricevute prodotte dall'opposto (cfr. docc. da 1 a 10, allegati alla nota del 23.03.2020), emerge la sussistenza di pagamenti documentati per
Pag. 4 di 7 complessivi € 11.335,65, dovendosi invece escludere: a) le somme di cui al doc. 4 per spese relative alla presentazione della dichiarazione di successione e al pagamento dei servizi comunali per il funerale, per un importo complessivo di € 850,28, tenuto conto che la ricevuta di € 72,51 non consente di comprendere a quali “volture” si faccia riferimento;
che la ricevuta di € 177,77, fatta eccezione per quanto riguarda un'aggiunta a penna, non contiene alcuna causale;
e mancando per il resto qualsiasi prova di esborsi, risultando prive di qualsiasi valore dimostrativo le annotazioni a mano dell'opposto; deve pertanto, riconoscersi solo l'esborso per AP (€ 34,50), in quanto supportato da apposita ricevuta recante il codice fiscale della de cuius; b) le somme di cui al doc.
8. per complessivi € 1.434,09, trattandosi di ricevute non fiscali, sottoscritte da un soggetto non meglio identificato, per causali incomprensibili e, comunque, non univocamente riconducibili alla vendita degli immobili in comunione;
c) le somme di cui al doc. 9 per complessivi € 2.490,00, trattandosi di meri appunti manoscritti privi di qualsiasi prova di pagamenti e relative causali.
Ne consegue che la quota a carico di ammonta a un terzo di € Parte_1
11.335,65, cioè € 3.778,55.
4.7. - A tale somma deve aggiungersi l'importo di € 800,00 che si è Parte_1
impegnato a rimborsare al fratello in sede di mediazione. CP_1
4.8. - Va poi considerato che, vivente la de cuius, con sentenza del Tribunale di Siracusa
n. 656/2015, l'odierno opponente è stato condannato al pagamento, in favore della madre, di una indennità per l'occupazione di un immobile pari ad € 3.000,00 annui, dal mese di ottobre 2007 e sino al rilascio, in specie pacificamente avvenuto nel mese di marzo 2013, come indicato a pagina 7 dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo.
Ne consegue che doveva alla de cuius la somma complessiva di € Parte_1
16.500,00 (pari ad € 250,00 mensili moltiplicato per i 66 mesi intercorsi tra ottobre
2007 e marzo 2013), oltre spese legali per € 3.355,25 (incluse spese generali e accessori fiscali e previdenziali), per un totale complessivo di € 19.855,25.
A seguito del decesso della de cuius, dunque, deve al fratello Parte_1 una somma pari ai due terzi di € 19.855,25, ossia € 13.236,83. CP_1
4.9. - Complessivamente, dunque, è debitore verso della somma di € Pt_1 CP_1
Pag. 5 di 7 17.815,38 (cioè € 3.778,55 + € 800,00 + € 13.236,83 = € 17.815,38).
4.10. - Passando a considerare i crediti di verso il fratello va Parte_1 CP_1 premesso che, com'è pacifico inter partes, alla morte di Persona_1 CP_1
è rimasto nell'esclusiva disponibilità della giacenza del conto corrente BPAR
[...]
n. 390-037171, pari ad € 36.195,43.
A RE TA, dunque, spetta un terzo di tale somma, per complessivi €
12.065,14.
4.11. - Come disposto dalla Corte di Appello di CA con la citata sentenza n.
2126/2022, inoltre, a spetta l'ulteriore importo di € 5.000,00, oltre Parte_1
rivalutazione e interessi legali dalla domanda (25.10.2018) al soddisfo sulla somma via via rivalutata.
Tale importo si quantifica agevolmente in complessivi € 6.471,19, pari ad € 5.000,00 per sorte capitale, € 905,00 per rivalutazione monetaria dal 25.10.2018 e sino al
31.01.2025 (data ultimo indice FOI disponibile alla data della presente decisione), ed €
566,19 per interessi legali sulla somma tempo per tempo rivalutata, per lo stesso periodo di tempo.
4.12. - A tali importi vanno sommati € 6.514,85 per spese del doppio grado di giudizio liquidate dalla Corte di Appello di CA (ivi incluse spese esenti, rimborso forfettario spese e accessori fiscali e previdenziali), ed € 1.805,03 a titolo di spese del giudizio di cassazione (ivi incluse spese esenti, rimborso forfettario spese e accessori fiscali e previdenziali), così per un totale complessivo di € 8.319,88.
4.13. - Il credito totale di verso il fratello ascende, quindi, a Parte_1 CP_1 complessivi € 26.856,21 (pari a € 12.065,14 + € 6.471,19 + € 8.319,88 = € 26.856,21).
4.14. - Operando gli opportuni conguagli tra le parti, risulta un debito a carico di verso il fratello per € 9.040,83 (cioè € 26.856,21 che Controparte_1 Pt_1 deve a , meno € 17.815,38 che deve a € 26.856,21 CP_1 Pt_1 Pt_1 CP_1
- € 17.815,38 = € 9.040,83).
4.15. - In conclusione, non sussistendo alcun debito dell'opponente verso l'opposto, il decreto ingiuntivo va conclusivamente revocato.
5. - Le spese di lite, liquidate in dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. n.
Pag. 6 di 7 55/2014, aggiornati dal D.M. n. 147/2022, secondo il valore della causa dichiarato in domanda (cause di valore sino ad € 26.000,00), nonché alla luce della natura della controversia e delle difese spiegate dalle parti in relazione al concreto esito della lite, seguono la soccombenza e vanno, pertanto, poste a carico di ed in Controparte_1
favore di , per le fasi di studio, introduttiva, di trattazione e decisionale Parte_1
ai valori medi.
P. Q. M.
Il Tribunale di Siracusa, Sezione Seconda Civile, nella persona del G.U., Dott. Alfredo
Spitaleri, disattesa o assorbita ogni diversa domanda ed eccezione, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 3445/2020 r.g., così dispone:
1) In accoglimento dell'opposizione proposta a norma dell'art. 645 c.p.c. da avverso il decreto ingiuntivo n. 505/2020 emesso dal Tribunale Parte_1
di Siracusa in data 31.03.2020, pubblicato in data 09.04.2020, nel procedimento iscritto al n. 182/2020 r.g., revoca il suddetto decreto ingiuntivo.
2) Condanna alla rifusione delle spese di lite sostenute da Controparte_1
che si liquidano in complessivi € 145,50 a titolo di spese vive, Parte_1 ed € 5.077,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese al 15%, c.p.a. al 4%
e i.v.a. al 22%, se dovuta, come per legge.
Così deciso a Siracusa, in data 8 marzo 2025
IL GIUDICE dott. Alfredo Spitaleri
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011.
Pag. 7 di 7
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In Nome Del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI SIRACUSA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Nella persona del Giudice dott. Alfredo Spitaleri, in funzione di Giudice Unico, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. r.g. 3445/2020
PROMOSSA DA
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
Francesco Nigroli, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti;
OPPONENTE
CONTRO
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1 C.F._2
Silvana Mirabile, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti;
OPPOSTO
CONCLUSIONI
Precisate le conclusioni come da verbale in atti, la causa è stata posta in decisione all'udienza del 02.10.2024, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Pag. 1 di 7 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Oggetto di lite è l'opposizione proposta a norma dell'art. 645 c.p.c. da Pt_1
avverso il decreto ingiuntivo n. 505/2020 emesso dal Tribunale di Siracusa in
[...]
data 31.03.2020, pubblicato in data 09.04.2020, nel procedimento iscritto al n. 182/2020
r.g., in virtù del quale gli è stato ingiunto di pagare, in favore del fratello CP_1
la somma complessiva di € 12.771,54, oltre interessi, spese e compensi del
[...]
monitorio.
2. - Radicatosi il contraddittorio, si è costituito in giudizio chiedendo Controparte_1 il rigetto dell'opposizione avversaria, poiché infondata in fatto e in diritto.
3. - Concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, assegnati alle parti i termini di cui all'art. 183, co. 6, c.p.c. ed omessa ogni attività istruttoria, la causa
è stata posta in decisione all'udienza del 02.10.2024, sulle conclusioni precisate come da verbale in atti, previa autorizzazione dell'opponente al deposito dei provvedimenti resi dalla Corte di Appello di CA e dalla Corte di Cassazione a definizione del già citato giudizio di rendiconto e di petizione ereditaria, nonché previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
4. - Ciò posto, va ora osservato che, con il deposito del ricorso monitorio, CP_1
ha agito per ottenere la condanna del fratello al pagamento della
[...] Pt_1 somma complessiva di € 12.771,54, a titolo di mancato rimborso pro quota hereditatis dei debiti ereditari in morte della madre e di mancato pagamento Persona_1
delle somme portate dalla sentenza del Tribunale di Siracusa n. 656/2015 e dal verbale di accordo di mediazione del 16.02.2018.
4.1. - In particolare, stando ai calcoli effettuati dall'opposto, i debiti ereditari ammonterebbero ad € 19.290,59, come da ricevute di spesa versate agli atti del monitorio.
Tali spese andrebbero decurtate dalla giacenza di € 36.195,43 del conto corrente BAPR intestato alla de cuius, nell'attuale ed esclusiva disponibilità di con Controparte_1 una differenza a credito di € 16.904,84, da ripartire tra i due fratelli pro quota hereditatis (2/3 a favore di e 1/3 a favore di ). CP_1 Pt_1
, dunque, sarebbe creditore del fratello di una somma Parte_1 CP_1
Pag. 2 di 7 corrispondente ad un terzo di € 16.904,84, pari a € 5.634,94.
Tuttavia, poiché era già debitore verso la de cuius della somma di € Parte_1
28.000,00 in virtù della citata sentenza del Tribunale di Siracusa n. 656/2015, il predetto dovrebbe pagare a la somma di € 18.666,67, pari appunto ai due terzi Controparte_1 di € 28.000,00.
Effettuando gli opportuni conguagli, dunque, dovrebbe pagare a la Pt_1 CP_1 soma di € 13.031,73, pari alla differenza tra € 18.666,67 (a debito di e a credito Pt_1 di , ed € 5.634,94 (a debito di e a credito di ). CP_1 CP_1 Pt_1
A tale somma, infine, andrebbe aggiunta quella di € 800,00 di cui è debitore Pt_1
verso per il funerale della madre, come espressamente previsto dal verbale di CP_1
mediazione positiva del 16.02.2018.
Si giungerebbe, in tal modo, alla somma finale a debito di per complessivi € Pt_1
13.831,73.
4.2. - A supporto dell'odierna opposizione, ha dedotto di non essere Parte_1 debitore del fratello all'uopo contestando le ricevute dei pagamenti prodotte CP_1 dall'opposto in sede monitoria, nonché i conteggi da quest'ultimo effettuati per la quantificazione delle spese ereditarie;
e deducendo la pendenza di un giudizio inter partes concernente l'azione di rendiconto e di petizione ereditaria proposta in relazione alle somme indebitamente prelevate dal conto corrente materno, vivente la de cuius, da in qualità di delegato della madre. Controparte_1
4.3. - Risulta dagli atti di causa che il suddetto giudizio è stato definito con sentenza della Corte di Appello di CA n. 2126/2022, pubblicata il 15.11.2022, in virtù della quale è stato condannato al pagamento, in favore del fratello Controparte_1
, della somma di € 5.000,00, oltre rivalutazione, interessi e spese del doppio Pt_1 grado di giudizio, con statuizione passata in giudicato a seguito dell'estinzione del giudizio di cassazione promosso da (cfr. doc. 1 allegato alla Controparte_1
comparsa conclusionale di ). Parte_1
In particolare, con la suddetta sentenza, la Corte di Appello di CA ha rilevato che
“le operazioni di prelievo dal conto della [BAPR] analiticamente indicate nell'atto di citazione di primo grado, nei limiti in cui è possibile per l'appellante richiedere
Pag. 3 di 7 all'appellato il rendimento dei conti (cioè per il periodo 17/2/2012 - 15/08/2016), sono state, in effetti, eseguite da come procuratore della madre” (pag. 21); Controparte_1
quindi, tenuto conto degli stretti legami parentali tra la de cuius e il figlio CP_1
delegato ad operare sul conto corrente materno, la Corte ha ritenuto astrattamente giustificabili prelevamenti nella misura di € 81.000,00 per il pagamento “della retta mensile della casa di riposo, in cui pacificamente la madre delle parti ha abitato per
l'intero periodo di riferimento nel caso di specie (17/2/2012 - 15/08/2016), nonché alle spese di acquisto dei farmaci e a quelle altre presumibilmente riconducibili, alla stregua di un criterio di normalità, alle ordinarie esigenze di vita di una persona anziana residente in una casa di riposo” (pag. 22); ha, infine, detratto da tale somma l'importo di € 15.000,00 per prelevamenti non giustificati, “con la conseguenza che il rendiconto può ritenersi reso da parte dell'appellato nei limiti della differenza e cioè per € 65.040,00, mentre rimane non giustificato il residuo importo delle operazioni contestate pari a € 14.630,00 (€ 79.670,00 - 65.040,00), arrotondato a € 15.000,00”
(cfr. pag. 22).
4.4. - Sulla scorta delle indicazioni desumibili dalla suddetta sentenza, va anzitutto escluso che le spese in questa sede reclamate da nei confronti del Controparte_1
fratello possano ritenersi già ricomprese tra quelle considerate nel giudizio di Pt_1
rendiconto (ovvero, come erroneamente ritenuto dall'opponente, pagate con le somme sottratte dal conto della de cuius), tenuto conto che, come in precedenza evidenziato,
l'esame della Corte di Appello in ordine agli indebiti prelevamenti è stato limitato al
“periodo 17/2/2012 - 15/08/2016”, mentre le spese oggetto del presente giudizio risultano tutte sostenute - sia pur nei limiti di cui si dirà a breve - in date successive al
15.08.2016.
4.5. - Vertendosi, dunque, in tema di oneri ereditari, gli stessi vanno sopportati dagli eredi della de cuius in proporzione alle relative quote ereditarie.
4.6. - Tuttavia, non può riconoscersi all'opposto il rimborso integrale delle spese indicate in sede monitoria e meglio precisate nella nota del 23.03.2020, per un ammontare complessivo di € 19.290,59.
Ed invero, dalla disamina delle ricevute prodotte dall'opposto (cfr. docc. da 1 a 10, allegati alla nota del 23.03.2020), emerge la sussistenza di pagamenti documentati per
Pag. 4 di 7 complessivi € 11.335,65, dovendosi invece escludere: a) le somme di cui al doc. 4 per spese relative alla presentazione della dichiarazione di successione e al pagamento dei servizi comunali per il funerale, per un importo complessivo di € 850,28, tenuto conto che la ricevuta di € 72,51 non consente di comprendere a quali “volture” si faccia riferimento;
che la ricevuta di € 177,77, fatta eccezione per quanto riguarda un'aggiunta a penna, non contiene alcuna causale;
e mancando per il resto qualsiasi prova di esborsi, risultando prive di qualsiasi valore dimostrativo le annotazioni a mano dell'opposto; deve pertanto, riconoscersi solo l'esborso per AP (€ 34,50), in quanto supportato da apposita ricevuta recante il codice fiscale della de cuius; b) le somme di cui al doc.
8. per complessivi € 1.434,09, trattandosi di ricevute non fiscali, sottoscritte da un soggetto non meglio identificato, per causali incomprensibili e, comunque, non univocamente riconducibili alla vendita degli immobili in comunione;
c) le somme di cui al doc. 9 per complessivi € 2.490,00, trattandosi di meri appunti manoscritti privi di qualsiasi prova di pagamenti e relative causali.
Ne consegue che la quota a carico di ammonta a un terzo di € Parte_1
11.335,65, cioè € 3.778,55.
4.7. - A tale somma deve aggiungersi l'importo di € 800,00 che si è Parte_1
impegnato a rimborsare al fratello in sede di mediazione. CP_1
4.8. - Va poi considerato che, vivente la de cuius, con sentenza del Tribunale di Siracusa
n. 656/2015, l'odierno opponente è stato condannato al pagamento, in favore della madre, di una indennità per l'occupazione di un immobile pari ad € 3.000,00 annui, dal mese di ottobre 2007 e sino al rilascio, in specie pacificamente avvenuto nel mese di marzo 2013, come indicato a pagina 7 dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo.
Ne consegue che doveva alla de cuius la somma complessiva di € Parte_1
16.500,00 (pari ad € 250,00 mensili moltiplicato per i 66 mesi intercorsi tra ottobre
2007 e marzo 2013), oltre spese legali per € 3.355,25 (incluse spese generali e accessori fiscali e previdenziali), per un totale complessivo di € 19.855,25.
A seguito del decesso della de cuius, dunque, deve al fratello Parte_1 una somma pari ai due terzi di € 19.855,25, ossia € 13.236,83. CP_1
4.9. - Complessivamente, dunque, è debitore verso della somma di € Pt_1 CP_1
Pag. 5 di 7 17.815,38 (cioè € 3.778,55 + € 800,00 + € 13.236,83 = € 17.815,38).
4.10. - Passando a considerare i crediti di verso il fratello va Parte_1 CP_1 premesso che, com'è pacifico inter partes, alla morte di Persona_1 CP_1
è rimasto nell'esclusiva disponibilità della giacenza del conto corrente BPAR
[...]
n. 390-037171, pari ad € 36.195,43.
A RE TA, dunque, spetta un terzo di tale somma, per complessivi €
12.065,14.
4.11. - Come disposto dalla Corte di Appello di CA con la citata sentenza n.
2126/2022, inoltre, a spetta l'ulteriore importo di € 5.000,00, oltre Parte_1
rivalutazione e interessi legali dalla domanda (25.10.2018) al soddisfo sulla somma via via rivalutata.
Tale importo si quantifica agevolmente in complessivi € 6.471,19, pari ad € 5.000,00 per sorte capitale, € 905,00 per rivalutazione monetaria dal 25.10.2018 e sino al
31.01.2025 (data ultimo indice FOI disponibile alla data della presente decisione), ed €
566,19 per interessi legali sulla somma tempo per tempo rivalutata, per lo stesso periodo di tempo.
4.12. - A tali importi vanno sommati € 6.514,85 per spese del doppio grado di giudizio liquidate dalla Corte di Appello di CA (ivi incluse spese esenti, rimborso forfettario spese e accessori fiscali e previdenziali), ed € 1.805,03 a titolo di spese del giudizio di cassazione (ivi incluse spese esenti, rimborso forfettario spese e accessori fiscali e previdenziali), così per un totale complessivo di € 8.319,88.
4.13. - Il credito totale di verso il fratello ascende, quindi, a Parte_1 CP_1 complessivi € 26.856,21 (pari a € 12.065,14 + € 6.471,19 + € 8.319,88 = € 26.856,21).
4.14. - Operando gli opportuni conguagli tra le parti, risulta un debito a carico di verso il fratello per € 9.040,83 (cioè € 26.856,21 che Controparte_1 Pt_1 deve a , meno € 17.815,38 che deve a € 26.856,21 CP_1 Pt_1 Pt_1 CP_1
- € 17.815,38 = € 9.040,83).
4.15. - In conclusione, non sussistendo alcun debito dell'opponente verso l'opposto, il decreto ingiuntivo va conclusivamente revocato.
5. - Le spese di lite, liquidate in dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. n.
Pag. 6 di 7 55/2014, aggiornati dal D.M. n. 147/2022, secondo il valore della causa dichiarato in domanda (cause di valore sino ad € 26.000,00), nonché alla luce della natura della controversia e delle difese spiegate dalle parti in relazione al concreto esito della lite, seguono la soccombenza e vanno, pertanto, poste a carico di ed in Controparte_1
favore di , per le fasi di studio, introduttiva, di trattazione e decisionale Parte_1
ai valori medi.
P. Q. M.
Il Tribunale di Siracusa, Sezione Seconda Civile, nella persona del G.U., Dott. Alfredo
Spitaleri, disattesa o assorbita ogni diversa domanda ed eccezione, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 3445/2020 r.g., così dispone:
1) In accoglimento dell'opposizione proposta a norma dell'art. 645 c.p.c. da avverso il decreto ingiuntivo n. 505/2020 emesso dal Tribunale Parte_1
di Siracusa in data 31.03.2020, pubblicato in data 09.04.2020, nel procedimento iscritto al n. 182/2020 r.g., revoca il suddetto decreto ingiuntivo.
2) Condanna alla rifusione delle spese di lite sostenute da Controparte_1
che si liquidano in complessivi € 145,50 a titolo di spese vive, Parte_1 ed € 5.077,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese al 15%, c.p.a. al 4%
e i.v.a. al 22%, se dovuta, come per legge.
Così deciso a Siracusa, in data 8 marzo 2025
IL GIUDICE dott. Alfredo Spitaleri
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011.
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