Ordinanza cautelare 7 ottobre 2024
Sentenza 30 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 30/03/2026, n. 625 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 625 |
| Data del deposito : | 30 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00625/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01493/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1493 del 2024, proposto dalla:
Provincia di Vibo Valentia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Antonello Sdanganelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Calabria, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Paolo Falduto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento:
della nota Regione Calabria, Dipartimento Protezione Civile, prot. 411270 del 21 giugno 2024, con la quale si richiede alla Provincia di Vibo Valentia la restituzione di somme;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Calabria;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatrice nell'udienza pubblica del giorno 28 gennaio 2026 la dott.ssa IA MI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso, notificato alla Regione Calabria in data 10 settembre 2024 e depositato il successivo 19 settembre 2024, la Provincia di Vibo Valentia ha impugnato il provvedimento del 21 giugno 2024, con il quale l’Amministrazione regionale ha intimato la restituzione della somma di euro 1.599.239,02, assumendone la spettanza a causa dell’inesatta esecuzione delle convenzioni aventi ad oggetto “ interventi urgenti di protezione civile, diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli eccezionali eventi atmosferici che hanno interessato il territorio della Provincia di Vibo Valentia in data 3 luglio 2006 ”.
A sostegno del gravame la ricorrente ha eccepito, in via preliminare, l’intervenuta prescrizione del diritto alla ripetizione delle somme richieste, mentre nel merito ha dedotto la violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 1, della legge n. 241 del 1990, nonché l’eccesso di potere per difetto di istruttoria, illogicità manifesta, contraddittorietà rispetto a precedenti determinazioni dell’Amministrazione e sviamento, evidenziando come la pretesa restitutoria risulti incompatibile con altra convenzione sottoscritta in data 3 maggio 2022, avente ad oggetto l’intervento denominato “ Ripristino dell’officiosità idraulica del Fosso Calzone (Rio Bravo) […] al fine di mitigare le condizioni di rischio idraulico per l’abitato di Vibo Marina ”, in forza della quale la Regione Calabria sarebbe tenuta a corrispondere alla ricorrente la somma di euro 1.736.321,42, di importo superiore a quello oggetto della richiesta di restituzione.
Con ulteriore motivo, la ricorrente ha lamentato la violazione dell’art. 3 della legge n. 241 del 1990, nonché l’eccesso di potere per motivazione incongrua e incompleta, difetto di istruttoria e sviamento, deducendo la carenza di un’adeguata giustificazione contabile in ordine al debito contestato e, conseguentemente, l’insufficienza dell’apparato motivazionale del provvedimento impugnato.
2. Si è costituita in giudizio la Regione Calabria, la quale ha preliminarmente contestato l’eccezione di prescrizione e, nel merito, ha chiesto il rigetto del ricorso, evidenziando che le somme relative all’intervento di ripristino dell’officiosità idraulica del Fosso Calzone – Rio Bravo risultano imputate a una distinta linea di finanziamento, con conseguente impossibilità di procedere ad alcuna operazione contabile di compensazione, ribadendo inoltre di aver puntualmente rappresentato le incongruenze poste a fondamento della richiesta restitutoria.
3. Con ordinanza del 4 ottobre 2024 il Collegio ha respinto la domanda cautelare per assenza del periculum in mora .
4. All’udienza pubblica del 28 gennaio 2026, quindi, la causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.
5. Ritenuta la propria giurisdizione esclusiva trattandosi di accordi tra pubbliche amministrazioni, occorre preliminarmente ricostruire, seppur sinteticamente, la vicenda che ha dato luogo alla richiesta restitutoria oggi avversata.
A seguito degli eccezionali eventi atmosferici verificatisi nel territorio della Provincia di Vibo Valentia il 3 luglio 2006, con Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3531 del 7 luglio 2006, è stato dichiarato lo stato di emergenza ed è stato nominato il Presidente della Giunta regionale pro tempore quale Commissario delegato per il superamento dell’emergenza e, con successivo provvedimento da questi sottoscritto il 14 luglio 2006, il Presidente della Provincia di Vibo Valentia è stato individuato quale Soggetto attuatore per gli interventi di competenza provinciale.
Il 24 ottobre 2007 è stato approvato il II Atto integrativo dell’Accordo di Programma Quadro (APQ) “ Sviluppo Locale – Programma Emergenza Vibo Valentia ”, sottoscritto dalla Regione Calabria e dal Ministero dello Sviluppo Economico, che ha previsto interventi articolati nelle Linee A1, A2 e A3, nonché, a seguito di riprogrammazione delle economie, ulteriori interventi ricadenti nella Linea A6. A seguito di ciò la Provincia di Vibo Valentia è stata individuata quale soggetto attuatore di dieci interventi afferenti alle Linee A3 e A6, per un importo complessivo finanziato pari a euro 9.819.000,00.
Con riferimento alla Linea A3 è stata sottoscritta apposita convenzione, in data 27 ottobre 2008, mentre per gli interventi programmati rispetto alla Linea A6, la convenzione è stata sottoscritta il 19 giugno 2012, con durata prevista di dodici mesi. Senonché alcuni interventi sono stati completati oltre i termini stabiliti (A3), mentre altri sono stati interrotti a metà (A6.1 e A6.2) o mai iniziati (A6.3).
Le irregolarità amministrative e contabili relative alla mancanza di collaudi, sono state successivamente sanate con Determinazione del Segretario Generale della Provincia n. 476 del 29 marzo 2023.
Nel corso delle attività di monitoraggio, previste dall’Accordo di Programma Quadro, già nel 2012, la Regione ha rilevato il mancato rispetto del limite massimo del 15% per le spese tecniche previsto dalle convenzioni. A fronte della richiesta di deroga avanzata dalla Provincia, la Regione ha ribadito l’impossibilità di superare tale limite e la necessità che ciascun intervento costituisse un autonomo stralcio funzionale.
A seguito della delibera di Giunta regionale n. 51 del 2021, la Regione ha avviato una ricognizione complessiva delle attività svolte dalla Provincia, richiedendo la trasmissione delle relazioni tecnico-amministrative e delle rendicontazioni di spesa. Con determinazione n. 476/2023, la Provincia ha dichiarato concluso il procedimento di rendicontazione, attestando che sette interventi risultavano conclusi e collaudati, uno parzialmente eseguito, uno appaltato ma non avviato e uno ancora da completare, esponendo una spesa complessiva quietanzata pari a euro 6.350.888,39 de economie per euro 3.468.111,61, di cui euro 969.758,21 ancora disponibili nelle casse provinciali.
All’esito della disamina della rendicontazione, la Regione ha rilevato ulteriori incongruenze, consistenti in: spese tecniche eccedenti il limite convenzionale, per euro 517.711,52; spese non riconoscibili per l’intervento A3.4, pari a euro 39.685,29; spese estranee all’oggetto del finanziamento per l’intervento A6.1, pari a euro 72.084,00. Conseguentemente, con nota del 21 giugno 2024, la Regione ha richiesto alla Provincia la restituzione della somma complessiva di euro 1.599.239,02, comprensiva sia delle economie non utilizzate sia delle spese ritenute non ammissibili.
6. Tanto premesso l’eccepita prescrizione su cui insiste parte ricorrente risulta in diritto infondata.
Va infatti rilevato che, nel caso di finanziamenti erogati in funzione di interventi urgenti di protezione civile, il dies a quo di decorrenza della prescrizione del diritto alla restituzione delle somme non coincide, come nel caso dell’azione restitutoria, con la dazione delle somme, né con la scadenza della convenzione, bensì con la conclusione del procedimento, all’esito della rendicontazione e controllo, cioè con il momento dell’accertamento dell’irregolarità delle spese o dell’inadempimento.
Nel caso di specie la Provincia ha ricevuto i fondi per effetto delle convenzioni del 27 ottobre 2008 e 19 giugno 2012 rispettivamente scadute il 19 dicembre 2012 e 19 giugno 2013. Con nota dell’8 aprile 2022 è stata chiesta dalla Regione la rendicontazione dei lavori cui seguita un riscontro dapprima a maggio del 2022 e, successivamente, con tre relazioni e rendicontazione aggiornata, il 6 ottobre 2022. Con successiva nota del 31 marzo 2023, poi, la Provincia ha trasmesso la rendicontazione dettagliata suddivisa per intervento.
È, quindi, con riferimento a tale data che deve essere computata la prescrizione in coerenza con l'invocato principio espresso dall'art. 2935 c.c. che ancora la decorrenza della prescrizione al " giorno in cui il diritto può essere fatto valere " che non può che essere individuato in quello della ricezione della Relazione finale di spesa.
In disparte l’individuazione del dies a quo dalla prima delle suddette note, piuttosto che dalla rendicontazione definitiva, è quindi evidente che alla data di formulazione della richiesta, del 2025, il termine prescrizionale decennale non risulta decorso.
7. Con ulteriore motivo di ricorso la Provincia eccepisce poi la contraddittorietà della pretesa regionale posto che la stessa è – a sua volta – debitrice per effetto di un’ulteriore convenzione sottoscritta il 3 maggio 2022 avente ad oggetto “ ripristino officiosità idraulica del Fosso Calzone (Rio Bravo) ”.
Il motivo è infondato.
Nel caso di specie infatti l’erogazione delle somme da parte della Regione, quale soggetto delegato, in favore del soggetto attuatore (nel caso di specie la Provincia di Vibo Valentia) rinviene il suo fondamento in diverse linee di intervento legate ad una specifica programmazione finanziaria, rispetto alla quale, quindi, la scadenza della convenzione e il mancato utilizzo di risorse determina l’inutilizzabilità delle stesse con conseguente obbligo restitutorio, senza poter invocare, a titolo di compensazione, esiti di linee di intervento e finanziamento diverse.
In questa logica, quindi, l’operato dell’amministrazione regionale non è censurabile sotto il profilo dell’illogicità e della contraddittorietà.
8. Del pari infondato è l’ulteriore motivo di ricorso con cui la Provincia ricorrente deduce la carenza di un’adeguata giustificazione contabile in ordine al debito contestato e, conseguentemente, l’insufficienza dell’apparato motivazionale del provvedimento impugnato.
Va infatti rilevato che la Regione Calabria, a fronte delle relazioni di rendicontazione dei tre interventi, nonché della determina del Segretario Generale n. 476 del 29 marzo 2023, ha dato atto che, a fronte delle somme disponibili nelle casse provinciali, pari ad € 969.758,21, risulta un maggior debito analiticamente indicato nell’ambito della nota avversata e rinveniente da un mero calcolo matematico relativo alla soglia delle spese tecniche ammissibili (nella misura del 15%) così come da prospetto presente a pagina 2. Nell’ambito del medesimo provvedimento, inoltre, la Regione Calabria ha contestato il mancato riconoscimento di una ulteriore spesa pari ad € 39.685,29 in relazione all’intervento A3.4, poiché superiore al finanziamento stanziato per quella specifica opera, nonché di una spesa di € 72.084,00 per l’intervento A6.1, poiché impiegata per causali estranee (“frana di Maierato”).
A fronte della compiuta, puntuale e analitica motivazione offerta dalla Regione, la ricorrente si è limitata a deduzioni meramente assertive in ordine alla pretesa carenza di adeguato supporto alle operazioni contabili, senza indicare specifici elementi di fatto o di diritto idonei a evidenziare, neppure alla luce del principio di ciclicità dell’onere della prova, l’effettiva sussistenza di un concreto vizio logico, motivazionale o istruttorio del provvedimento impugnato.
9. Il ricorso, pertanto, va respinto.
10. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la Provincia di Vibo Valentia al pagamento delle spese di lite in favore della Regione Calabria che liquida, trattandosi di vertenza tra pubbliche amministrazioni, in € 4.000,00, oltre spese e accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
RA AS, Presidente
Arturo Levato, Primo Referendario
IA MI, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IA MI | RA AS |
IL SEGRETARIO