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Sentenza 9 gennaio 2026
Sentenza 9 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. XV, sentenza 09/01/2026, n. 107 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 107 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 107/2026
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 15, riunita in udienza il 24/11/2025 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
CACCIATO NUNZIO, Presidente e Relatore PULEIO FRANCESCO, Giudice RESTA ANTONELLA, Giudice
in data 24/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6676/2023 depositato il 26/10/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 Difensore E Ricorrente - CF_Ricorrente_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - Riscossione - Catania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320230008302450 IVA-ALTRO 2020 proposto da Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
Difeso da Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 Difensore E Ricorrente -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
Email_3 elettivamente domiciliato presso
Ag.entrate - Riscossione - Catania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- RUOLO n. 2023/550049 IVA-ALTRO 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso, notificato il 14.6.2023, depositato il 26.10.2023 presso la Corte di Giustizia
Tributaria di 1° Grado di Catania, il dott. Ricorrente_1, che si difende da sé, ha impugnato la cartella di pagamento n. 29320230008302450 e il ruolo in essa contenuto, notificata in data 20.4.2023 con la quale è stato richiesto il pagamento della complessiva somma di €. 6.067,39 per IVA non versata, a seguito di controllo automatizzato effettuato ai sensi dell'art. 54 bis del DPR n. 633 del 1972 sulle comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA (c.d. LIPE), anno d'imposta 2020, eccependo la nullità della cartella per: 1) difetto di notifica in violazione dell'art. 26 del dpr 602/73 eseguita da un indirizzo “pec” sconosciuto;
2) inesistenza giuridica del ruolo per difetto e/o invalidità della sua sottoscrizione;
3) omessa notificazione della comunicazione di irregolarità (c.d. avviso bonario) e omessa attivazione dell'obbligatorio contraddittorio preventivo e/o endoprocedimentale;
4) difetto di motivazione (apparente motivazione) (calcolo degli interessi contestare nella motivazione).. Ha chiesto, pertanto, l'annullamento dell'atto impugnato.
L'Agenzia delle Entrate – Direzione Prov.le di Catania – e l'Agenzia delle Entrate
Riscossione, costituiti in giudizio, hanno contestato le eccezioni di parte ricorrente e chiesto il rigetto del ricorso.
All'udienza del 24 novembre 2025 la causa è stata decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I motivi di impugnazione sono infondati.
Quanto al primo motivo di impugnazione, la Corte di cassazione con la sentenza n. 982 del 16 gennaio 2023 in relazione alla quaestio iuris inerente il tema della notifica effettuata per mezzo di un indirizzo Pec non risultante nei pubblici registri, ha affermato che “in tema di notificazione a mezzo PEC, la notifica del ricorso per cassazione effettuata dalla
Procura Generale della Corte dei Conti, utilizzando un indirizzo di posta elettronica istituzionale, rinvenibile sul proprio sito "Internet", ma non risultante nei pubblici elenchi, non è nulla, ove la stessa abbia consentito, comunque, al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all'oggetto [….] in ogni caso, una maggiore rigidità formale in tema di notifiche digitali è richiesta per l'individuazione dell'indirizzo del destinatario, cioè del soggetto passivo a cui
è associato un onere di tenuta diligente del proprio casellario, ma non anche del mittente: Cass. n. 15979 del 2022)”. Nel caso de quo, il ricorrente non ha lamentato una specifica lesione al diritto di difesa dipeso dall'aver ricevuto la notifica della cartella di pagamento non dall'indirizzo telematico corrispondente al domicilio digitale dell'Agenzia, come presente nei pubblici registri, ma da uno diverso, relativamente al quale però è evidente la provenienza dall'Agenzia delle Entrate- Riscossione. Infine, va detto che le Sezioni Unite civili della Suprema Corte (cfr. Cass. N. 7665 del 2016 pubblicata in data 18.4.2016), hanno espressamente affrontato il tema della notifica di atti a mezzo PEC, evidenziando che anche per tale tipo di notifica è applicabile il principio sancito dall'art. 156 c.p.c. secondo il quale non può essere mai pronunciata la nullità se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato, ed in particolare se, malgrado l'irritualità della sua notificazione, l'atto sia giunto a conoscenza del destinatario, come è avvenuto nel caso de quo, tanto è vero che
è la cartella è stata impugnata.
Miglior sorte non ha l'eccezione di omessa sottoscrizione del ruolo, il quale è un atto interno dell'Amministrazione e la mancata sottoscrizione non determina automaticamente l'invalidità dell'iscrizione a ruolo. Tale sanzione, infatti, non è stata prevista dal legislatore per cui opera la presunzione generale di riferibilità dell'atto amministrativo all'organo da cui promana (cfr S.C. ordinanza n. 19761 del 3 ottobre 2016). Il ricorrente, pertanto, avrebbe dovuto provare il contrario. Tale prova non è agli atti.
Non coglie nel segno neppure l'eccezione omesso invio della comunicazione di irregolarità in quanto controllo formale sulla dichiarazione ex art. 36 bis del DP.R. 600/73 prevede che, quando all'esito dello stesso emergono omessi versamenti di imposte, com'è avvenuto nel caso de quo, l'ufficio provvede semplicemente e legittimamente all'iscrizione a ruolo dell'imposte non versate, in quanto si tratta di importi dichiarati dal contribuente e non versati o versati in ritardo o in misura insufficiente. Ciò rende inapplicabile il disposto di cui l'art. 6, c. 5, giacché non vi è alcuna incertezza né sull'ammontare della somma richiesta, né sul fatto che questa è dovuta essendo stata dichiarata dallo stesso contribuente. Tale incertezza non viene ravvisata dalla Corte neppure a seguito dell'impugnazione proposta, stante che sul punto nulla viene detto.
Infine, diversamente da quanto lamentato, la cartella di pagamento è adeguatamente e sufficientemente motivata in quanto in essa sono indicati le ragioni giuridiche ed i motivi di fatto sui quali si fonda la pretesa tributaria (Comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA presentata ai sensi dell'art. 21-bis del D.L. n.78/2010 per il III trimestre
2020. Somme dovute a seguito del controllo automatizzato effettuato ai sensi dell'art.54 bis del DPR n.633 del 1972.………. ). Inoltre, sono indicate le imposte dovute,
l'ammontare delle stesse e degli interessi e sanzioni, nonché l'anno di riferimento. Quanto alla misura degli interessi e delle sanzioni, questi sono fissate per legge e a pag. 6 della cartella impugnata sono state indicate le leggi che le disciplinano. Tanto basta al destinatario dell'atto, considerato che la pretesa impositiva scaturisce direttamente dalla liquidazione della dichiarazione presentata dal contribuente il quale, pertanto, conosce i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa fiscale
La Corte, pertanto, rigetta il ricorso e conferma l'atto impugnato, con condanna al pagamento delle spese di giudizio, poste a carico del ricorrente, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1° Grado di Catania, sez. XV, rigetta il ricorso e, per l'effetto, conferma la cartella impugnata.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio liquidate in complessivi €.
500,00 oltre oneri come per legge, se dovuti, a favore di ognuno dei resistenti. Così deciso, in Camera di Consiglio, in Catania il 24 novembre 2024.
Presidente est.
(UN CI)
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 15, riunita in udienza il 24/11/2025 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
CACCIATO NUNZIO, Presidente e Relatore PULEIO FRANCESCO, Giudice RESTA ANTONELLA, Giudice
in data 24/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6676/2023 depositato il 26/10/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 Difensore E Ricorrente - CF_Ricorrente_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - Riscossione - Catania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320230008302450 IVA-ALTRO 2020 proposto da Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
Difeso da Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 Difensore E Ricorrente -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
Email_3 elettivamente domiciliato presso
Ag.entrate - Riscossione - Catania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- RUOLO n. 2023/550049 IVA-ALTRO 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso, notificato il 14.6.2023, depositato il 26.10.2023 presso la Corte di Giustizia
Tributaria di 1° Grado di Catania, il dott. Ricorrente_1, che si difende da sé, ha impugnato la cartella di pagamento n. 29320230008302450 e il ruolo in essa contenuto, notificata in data 20.4.2023 con la quale è stato richiesto il pagamento della complessiva somma di €. 6.067,39 per IVA non versata, a seguito di controllo automatizzato effettuato ai sensi dell'art. 54 bis del DPR n. 633 del 1972 sulle comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA (c.d. LIPE), anno d'imposta 2020, eccependo la nullità della cartella per: 1) difetto di notifica in violazione dell'art. 26 del dpr 602/73 eseguita da un indirizzo “pec” sconosciuto;
2) inesistenza giuridica del ruolo per difetto e/o invalidità della sua sottoscrizione;
3) omessa notificazione della comunicazione di irregolarità (c.d. avviso bonario) e omessa attivazione dell'obbligatorio contraddittorio preventivo e/o endoprocedimentale;
4) difetto di motivazione (apparente motivazione) (calcolo degli interessi contestare nella motivazione).. Ha chiesto, pertanto, l'annullamento dell'atto impugnato.
L'Agenzia delle Entrate – Direzione Prov.le di Catania – e l'Agenzia delle Entrate
Riscossione, costituiti in giudizio, hanno contestato le eccezioni di parte ricorrente e chiesto il rigetto del ricorso.
All'udienza del 24 novembre 2025 la causa è stata decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I motivi di impugnazione sono infondati.
Quanto al primo motivo di impugnazione, la Corte di cassazione con la sentenza n. 982 del 16 gennaio 2023 in relazione alla quaestio iuris inerente il tema della notifica effettuata per mezzo di un indirizzo Pec non risultante nei pubblici registri, ha affermato che “in tema di notificazione a mezzo PEC, la notifica del ricorso per cassazione effettuata dalla
Procura Generale della Corte dei Conti, utilizzando un indirizzo di posta elettronica istituzionale, rinvenibile sul proprio sito "Internet", ma non risultante nei pubblici elenchi, non è nulla, ove la stessa abbia consentito, comunque, al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all'oggetto [….] in ogni caso, una maggiore rigidità formale in tema di notifiche digitali è richiesta per l'individuazione dell'indirizzo del destinatario, cioè del soggetto passivo a cui
è associato un onere di tenuta diligente del proprio casellario, ma non anche del mittente: Cass. n. 15979 del 2022)”. Nel caso de quo, il ricorrente non ha lamentato una specifica lesione al diritto di difesa dipeso dall'aver ricevuto la notifica della cartella di pagamento non dall'indirizzo telematico corrispondente al domicilio digitale dell'Agenzia, come presente nei pubblici registri, ma da uno diverso, relativamente al quale però è evidente la provenienza dall'Agenzia delle Entrate- Riscossione. Infine, va detto che le Sezioni Unite civili della Suprema Corte (cfr. Cass. N. 7665 del 2016 pubblicata in data 18.4.2016), hanno espressamente affrontato il tema della notifica di atti a mezzo PEC, evidenziando che anche per tale tipo di notifica è applicabile il principio sancito dall'art. 156 c.p.c. secondo il quale non può essere mai pronunciata la nullità se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato, ed in particolare se, malgrado l'irritualità della sua notificazione, l'atto sia giunto a conoscenza del destinatario, come è avvenuto nel caso de quo, tanto è vero che
è la cartella è stata impugnata.
Miglior sorte non ha l'eccezione di omessa sottoscrizione del ruolo, il quale è un atto interno dell'Amministrazione e la mancata sottoscrizione non determina automaticamente l'invalidità dell'iscrizione a ruolo. Tale sanzione, infatti, non è stata prevista dal legislatore per cui opera la presunzione generale di riferibilità dell'atto amministrativo all'organo da cui promana (cfr S.C. ordinanza n. 19761 del 3 ottobre 2016). Il ricorrente, pertanto, avrebbe dovuto provare il contrario. Tale prova non è agli atti.
Non coglie nel segno neppure l'eccezione omesso invio della comunicazione di irregolarità in quanto controllo formale sulla dichiarazione ex art. 36 bis del DP.R. 600/73 prevede che, quando all'esito dello stesso emergono omessi versamenti di imposte, com'è avvenuto nel caso de quo, l'ufficio provvede semplicemente e legittimamente all'iscrizione a ruolo dell'imposte non versate, in quanto si tratta di importi dichiarati dal contribuente e non versati o versati in ritardo o in misura insufficiente. Ciò rende inapplicabile il disposto di cui l'art. 6, c. 5, giacché non vi è alcuna incertezza né sull'ammontare della somma richiesta, né sul fatto che questa è dovuta essendo stata dichiarata dallo stesso contribuente. Tale incertezza non viene ravvisata dalla Corte neppure a seguito dell'impugnazione proposta, stante che sul punto nulla viene detto.
Infine, diversamente da quanto lamentato, la cartella di pagamento è adeguatamente e sufficientemente motivata in quanto in essa sono indicati le ragioni giuridiche ed i motivi di fatto sui quali si fonda la pretesa tributaria (Comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA presentata ai sensi dell'art. 21-bis del D.L. n.78/2010 per il III trimestre
2020. Somme dovute a seguito del controllo automatizzato effettuato ai sensi dell'art.54 bis del DPR n.633 del 1972.………. ). Inoltre, sono indicate le imposte dovute,
l'ammontare delle stesse e degli interessi e sanzioni, nonché l'anno di riferimento. Quanto alla misura degli interessi e delle sanzioni, questi sono fissate per legge e a pag. 6 della cartella impugnata sono state indicate le leggi che le disciplinano. Tanto basta al destinatario dell'atto, considerato che la pretesa impositiva scaturisce direttamente dalla liquidazione della dichiarazione presentata dal contribuente il quale, pertanto, conosce i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa fiscale
La Corte, pertanto, rigetta il ricorso e conferma l'atto impugnato, con condanna al pagamento delle spese di giudizio, poste a carico del ricorrente, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1° Grado di Catania, sez. XV, rigetta il ricorso e, per l'effetto, conferma la cartella impugnata.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio liquidate in complessivi €.
500,00 oltre oneri come per legge, se dovuti, a favore di ognuno dei resistenti. Così deciso, in Camera di Consiglio, in Catania il 24 novembre 2024.
Presidente est.
(UN CI)