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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 15/10/2025, n. 3207 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3207 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
III Sezione lavoro e previdenza composta dai signori magistrati: dott. VI RA NE Presidente dott. IC FR ED Consigliere relatore dott. Maria Giulia Cosentino Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 15 ottobre
2025 la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2577/2024 del Ruolo Generale Sezione Lavoro, vertente
TRA con l'avv. Carla Fina Parte_1
APPELLANTE
E
con l'avv. Alessandro Giardetti Controparte_1
APPELLATO
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 136/2024 del Tribunale del lavoro di Roma
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con ricorso depositato in data 31 agosto 2022 a adito il Tribunale di Roma Parte_1 in funzione di giudice del lavoro esponendo che l'avv. in qualità di Controparte_1 difensore antistatario di aveva intrapreso nella data dell'11 dicembre 2020 CP_2 un'azione esecutiva nei confronti della società tramite pignoramento presso terzi per ottenere il pagamento della somma di € 8.090,82 in forza della sentenza n. 938/2020 emessa da questa stessa Corte di appello;
ha ricordato che tale sentenza aveva dichiarato l'illegittimità del licenziamento intimato al e la risoluzione del relativo rapporto CP_2 di lavoro;
essendo sottoposta a procedura di concordato con istanza risalente al 17
Pag. 1 di 7 settembre 2017, ha dedotto di avere proposto opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. e contestuale istanza di sospensione eccependo che il credito vantato dall'avv. non poteva essere iscritto nel piano concordatario in quanto, pur avendo come CP_1 titolo una sentenza successiva all'istanza di concordato, trovava causa in fatti antecedenti all'istanza stessa;
che, infatti, la citata sentenza della Corte di appello “traeva origine – contrariamente a quanto asserito da controparte – non dal licenziamento comminato da al sig. ma dai fatti che sono alla base di detta sanzione disciplinare e che Pt_1 CP_2 sono relativi alla produzione, in data 31.05.2015, di certificati medici falsi al fine di giustificare la richiesta di congedo dal lavoro”; che il giudice dell'esecuzione aveva nondimeno respinto l'istanza cautelare presentata dalla società assegnando alle parti termine perentorio fino al 10 settembre 2022 per l'introduzione del giudizio di merito, senza considerare “la già rappresentata circostanza secondo cui la causa dalla quale trae origine il titolo esecutivo da cui deriva il credito azionato è anteriore all'istanza di concordato e che pertanto il suddetto credito non può che ricadere nella massa concordataria”, ciò che aveva indotto all'attivazione della fase di merito. Pt_1
Ha dunque ricordato che l'istanza di concordato preventivo senza soluzione di continuità era stata omologata con decreto del Tribunale di Roma datato 25 giugno 2019; ha sostenuto che il credito in questione, scaturente da fatti antecedenti alla domanda di concordato, ricadeva nella massa patrimoniale posta a garanzia dei creditori, non aggredibile;
ha affermato che l'inesigibilità della pretesa concerneva, infatti, non soltanto i crediti aventi titolo anteriore, ma anche quelli aventi causa anteriore, dovendosi intendere per “causa” ogni fatto generatore, anche non immediato, del credito, al fine di riservare, come è intendimento del legislatore, a tutti coloro che traggano le loro ragioni creditorie da data precedente alla proposta, il trattamento promesso dal debitore, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità.
Atteso che il credito di cui si discute era “sorto ben prima dell'istanza di concordato, la condizione di nullità, o, in subordine, la condizione d'improcedibilità, era pienamente operante ed inficiava la pretesa avanzata dal creditore”, con la conseguenza
• che “non aveva adempiuto, e non poteva adempiere al pagamento Pt_1 suddetto, al fine di non ledere la par condicio creditorum, in ossequio a quanto previsto dall'art. 168 L.F. e nel rispetto del piano concordatario volto – per
l'appunto – a tutelare tale par condicio”
Pag. 2 di 7 • che il credito dell'avv. “puntualmente iscritto nell'apposito elenco CP_1 creditori sarebbe stato soddisfatto secondo le priorità e i tempi declinati nel piano concordatario e non prima”
• che il pignoramento da questi notificato avrebbe dovuto essere dichiarato nullo e improcedibile dal giudice dell'esecuzione, non sussistendo “alcun interesse concreto ad agire in capo all'odierno resistente non potendo modificare in Pt_1 alcun modo la tempistica del Piano Concordatario”.
Ribadita l'erroneità dell'affermazione del giudice dell'esecuzione secondo la quale
“poiché il titolo del credito azionato è costituito dalla sentenza che ha statuito sulle spese legali dovute all'intestatario, odierno creditore, la causa di tale statuizione sarebbe da ricondursi al licenziamento e non ai fatti che hanno dato luogo al licenziamento stesso”, ha concluso nei seguenti termini: “1) Preliminarmente revocare l'ordinanza emessa dal giudice dell'esecuzione dott.ssa Carmen Caiulo e accogliendo le argomentazioni del ricorso in riassunzione dichiarare la legittimità dell'iscrizione la somma richiesta dall'odierno creditore nella massa concordataria. 2) Con vittoria di spese competenze ed onorari. 3) In subordine nella denegata ipotesi di conferma di quanto esposto nell'ordinanza emessa dal giudice dell'esecuzione, compensare interamente le spese anche della fase di esecuzione in virtù di contrastante giurisprudenza”.
Instaurato il contraddittorio, si è costituito l'avv. richiedendo il rigetto del CP_1 ricorso. In particolare, ha evidenziato che il licenziamento del Proietti era stato intimato il 4 giugno 2018 e che la Corte di appello, con la sentenza n. 938/2020 – pubblicata il 13 marzo 2020 - ne aveva dichiarato l'illegittimità, anche condannando alla rifusione Pt_1 delle spese processuali, liquidate in € 2.000,00 per il primo grado e in € 3.320,00 per il secondo grado, oltre accessori di legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario;
che la società aveva richiamato in maniera strumentale e parziale la normativa fallimentare;
che in caso del tutto analogo la giurisprudenza aveva “certificato la bontà della condotta esecutiva”; che infatti l'art. 168 l.f. vietava azioni esecutive solo in ordine al periodo anteriore alla data di pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese, ciò che non rilevava nel caso di specie atteso che il suo titolo esecutivo era costituito dalla sentenza n. 938/2020 e che la “causa” del suo credito professionale non poteva essere fatta risalire al merito della causa, o al più al licenziamento dichiarato illegittimo, datato
4 giugno 2018, in disparte il rilievo che la sua attività difensiva aveva preso le mosse dal
Pag. 3 di 7 deposito del ricorso, risalente al 13 febbraio 2019, tutti fatti successivi al deposito del ricorso per il concordato preventivo;
che l'art. 184 l.f. disponeva che il concordato era obbligatorio per i soli creditori anteriori alla pubblicazione del relativo ricorso nel registro delle imprese dunque non trovava applicazione alcun divieto nel caso di specie, trattandosi di fatti successivi a tale data;
che il doc. n. 3 prodotto da e definito Pt_1
“estratto dell'elenco dei creditori” non era valutabile in quanto, come già rilevato dal giudice dell'esecuzione, non era riconducibile alla procedura fallimentare, comunque sostenendone l'erroneità alla luce di quanto in precedenza osservato;
che era del tutto destituita di fondamento anche la richiesta di compensazione delle spese, stante la palese infondatezza del ricorso.
Istruita in forma documentale, la causa è stata quindi decisa con la sentenza n. 1936/2024, depositata il 9 marzo 2024, che ha respinto il ricorso affermando la correttezza del provvedimento del giudice dell'esecuzione, così confermandola e condannando la società al pagamento delle spese processuali.
Con atto depositato presso questa Corte il 17 settembre 2024 ha impugnato la Pt_1 pronuncia in forza di un unico, articolato, motivo, riepilogato a seguire.
Ha dunque lamentato la violazione dell'art. 168 l.f. in combinato disposto con l'art. 184
l.f. sostenendo che il credito vantato dall'avv. scaturiva da fatti antecedenti alla CP_1 domanda di concordato e che pertanto ricadesse necessariamente nella massa patrimoniale posta a garanzia dei creditori, come tale non aggredibile se non nelle modalità di cui allo stesso concordato;
ha richiamato i concetti di “titolo” e di “causa” dei crediti stigmatizzando la contraddittorietà della sentenza impugnata che da una parte sosteneva “soltanto i crediti che trovino titolo o causa nel periodo di cui al predetto punto
1 (periodo anteriore alla data di pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese) – periodo di salvaguardia – sono soggetti al divieto di azioni esecutive” e, dall'altra parte, afferma[va] erroneamente che il credito dell'avv. non rientrerebbe nel periodo CP_1 anteriore alla data di pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese (cfr. pag 2 ultimi due capoversi sent. impugnata), anche se la causa, appunto, è riconducibile ai fatti che hanno condotto al licenziamento del dipendente difeso dall'Avv. ; ha Pt_1 CP_1 ribadito che il credito fatto valere dall'avv. scaturiva “da una fattispecie CP_1
(produzione di falsa certificazione del dipendente di ) – che rappresenta quindi Pt_1 la causa del credito – risalente ad un momento anteriore a quello dell'instaurazione della
Pag. 4 di 7 procedura concordataria da parte dell' e, pertanto, le spese de quibus non Parte_1 costituiscono un credito differente rispetto al credito fatto valere con la domanda principale o costituente oggetto del relativo giudizio (licenziamento per produzione di falsa certificazione), stante il rapporto di interdipendenza esistente tra l'uno e l'altro credito in base al principio della soccombenza ex art. 91 c.p.c. ed in ragione della risalenza del fatto costitutivo, generatore dell'obbligazione principale, ad un periodo anteriore a quello dell'avvio della procedura di concordato preventivo”; ha sostenuto che il Tribunale era incorso in un duplice equivoco “sia in relazione alla causa del credito dell'Avv. come sin qui dedotto e argomentato, sia in relazione alla corretta CP_1 applicazione dell'art 168 L.F., norma che il Giudice a quo dimentica di leggere in combinato disposto con l'art. 184 L.F.” atteso che “Il divieto di avviare azioni esecutive fondate su crediti sorti anteriormente alla data di presentazione dell'istanza di concordato, vale anche per la fase di concreta esecuzione del concordato ovvero per la fase della procedura compresa fra la pubblicazione del decreto di omologa e il completamento del piano concordatario (31.12.2023)”, con la conseguenza che nemmeno dopo l'omologazione i creditori potevano agire in executivis, posto che il patrimonio del debitore era ormai vincolato al piano e destinato a garantire collettivamente tutti i creditori.
Sulla base di tanto ha concluso richiedendo la riforma della sentenza gravata e di “
1. accogliere le argomentazioni di cui al presente ricorso in appello, dichiarando
l'illegittimità della sentenza, non notificata, resa dal Tribunale di Roma, sez. Lavoro, n.
136/2024 del 9.03.2024 in violazione dell'art. 168 co. 1 L.F. e in combinato disposto con
l'art. 184 L.F. e per l'effetto riformare in toto la sentenza stessa;
2. disporre la restituzione delle somme eventualmente pagate in eccedenza (che si riserva di quantificare in corso di causa) da all'Avv. nelle more del presente Parte_1 CP_1 giudizio e a seguito del pignoramento presso terzi notificato in data 11.07.2024. Con vittoria di spese competenze ed onorari anche delle precedenti fasi e gradi di giudizio”.
Nuovamente radicato il contraddittorio, si è costituito l'avv. eccependo in via CP_1 preliminare l'inammissibilità dell'impugnativa ai sensi dell'art. 327 c.p.c. Infatti, la sentenza di primo grado era stata pubblicata il 9 marzo 2024, mentre l'appello era stato depositato solo il 17 settembre 2024 a termine semestrale ormai scaduto, non trovando applicazione alle controversie in materia di lavoro la sospensione dei termini processuali.
Pag. 5 di 7 Nel merito, ha ripercorso le vicende processuali ribadendo la correttezza del provvedimento del giudice dell'esecuzione e della sentenza gravata e deducendo l'infondatezza dell'impugnazione, della quale ha comunque richiesto il rigetto, con vittoria di spese e loro distrazione.
All'esito della discussione orale – ove la parte appellante ha inteso rinunciare agli atti del giudizio senza trovare l'accettazione della parte appellata – e della camera di consiglio, la causa è stata decisa ai sensi dell'art. 436-bis c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello va dichiarato inammissibile.
Come ben emerge dalla disamina degli atti processuali, e come confermato anche nelle premesse dell'atto di appello, la sentenza di primo grado è stata pubblicata il 9 marzo
2024.
Da tale giorno decorreva dunque il termine di sei mesi per la proposizione dell'appello, previsto dal disposto dell'art. 327 c.p.c.
Tuttavia, è incontrovertibile la circostanza che abbia presentato la propria Pt_1 impugnazione solo a mezzo di deposito dell'atto presso questa Corte nella data del 17 settembre 2024, vale a dire a termine già decorso da oltre una settimana.
Giova al proposito rammentare che il termine indicato non è soggetto a sospensione feriale, in quanto le materie del lavoro e della previdenza ne risultano espressamente escluse ai sensi dell'art. 3 della legge n. 742/1969.
Ne consegue che il termine semestrale per l'impugnazione della sentenza in esame, si ripete, depositata il 9 marzo 2024 e non notificata, andava a scadere il giorno 9 settembre
2024, di guisa che l'appello proposto da nella data del 17 settembre 2024 va Pt_1 dichiarato inammissibile in quanto tardivamente proposto.
Resta solo da precisare che la pronuncia di inammissibilità risulta in ogni caso pregiudiziale rispetto ad ogni ulteriore questione, ivi compresa quella riguardante la rinuncia, peraltro non accettata.
Le spese del presente grado di giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
Si deve, infine, dare atto della sussistenza dei presupposti di cui al primo periodo dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002.
Pag. 6 di 7
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con ricorso Parte_1 depositato il 17 settembre 2024 avverso la sentenza del Tribunale del lavoro di Roma n.
136/2024, così provvede:
- dichiara inammissibile l'appello;
- condanna parte appellante al pagamento delle spese del presente grado del giudizio che liquida in complessivi € 2.000,00 oltre 15% per spese generali ed accessori di legge, con distrazione;
- dà atto che per l'appellante sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.
Roma, 15 ottobre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
IC FR ED VI RA NE
Pag. 7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
III Sezione lavoro e previdenza composta dai signori magistrati: dott. VI RA NE Presidente dott. IC FR ED Consigliere relatore dott. Maria Giulia Cosentino Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 15 ottobre
2025 la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2577/2024 del Ruolo Generale Sezione Lavoro, vertente
TRA con l'avv. Carla Fina Parte_1
APPELLANTE
E
con l'avv. Alessandro Giardetti Controparte_1
APPELLATO
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 136/2024 del Tribunale del lavoro di Roma
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con ricorso depositato in data 31 agosto 2022 a adito il Tribunale di Roma Parte_1 in funzione di giudice del lavoro esponendo che l'avv. in qualità di Controparte_1 difensore antistatario di aveva intrapreso nella data dell'11 dicembre 2020 CP_2 un'azione esecutiva nei confronti della società tramite pignoramento presso terzi per ottenere il pagamento della somma di € 8.090,82 in forza della sentenza n. 938/2020 emessa da questa stessa Corte di appello;
ha ricordato che tale sentenza aveva dichiarato l'illegittimità del licenziamento intimato al e la risoluzione del relativo rapporto CP_2 di lavoro;
essendo sottoposta a procedura di concordato con istanza risalente al 17
Pag. 1 di 7 settembre 2017, ha dedotto di avere proposto opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. e contestuale istanza di sospensione eccependo che il credito vantato dall'avv. non poteva essere iscritto nel piano concordatario in quanto, pur avendo come CP_1 titolo una sentenza successiva all'istanza di concordato, trovava causa in fatti antecedenti all'istanza stessa;
che, infatti, la citata sentenza della Corte di appello “traeva origine – contrariamente a quanto asserito da controparte – non dal licenziamento comminato da al sig. ma dai fatti che sono alla base di detta sanzione disciplinare e che Pt_1 CP_2 sono relativi alla produzione, in data 31.05.2015, di certificati medici falsi al fine di giustificare la richiesta di congedo dal lavoro”; che il giudice dell'esecuzione aveva nondimeno respinto l'istanza cautelare presentata dalla società assegnando alle parti termine perentorio fino al 10 settembre 2022 per l'introduzione del giudizio di merito, senza considerare “la già rappresentata circostanza secondo cui la causa dalla quale trae origine il titolo esecutivo da cui deriva il credito azionato è anteriore all'istanza di concordato e che pertanto il suddetto credito non può che ricadere nella massa concordataria”, ciò che aveva indotto all'attivazione della fase di merito. Pt_1
Ha dunque ricordato che l'istanza di concordato preventivo senza soluzione di continuità era stata omologata con decreto del Tribunale di Roma datato 25 giugno 2019; ha sostenuto che il credito in questione, scaturente da fatti antecedenti alla domanda di concordato, ricadeva nella massa patrimoniale posta a garanzia dei creditori, non aggredibile;
ha affermato che l'inesigibilità della pretesa concerneva, infatti, non soltanto i crediti aventi titolo anteriore, ma anche quelli aventi causa anteriore, dovendosi intendere per “causa” ogni fatto generatore, anche non immediato, del credito, al fine di riservare, come è intendimento del legislatore, a tutti coloro che traggano le loro ragioni creditorie da data precedente alla proposta, il trattamento promesso dal debitore, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità.
Atteso che il credito di cui si discute era “sorto ben prima dell'istanza di concordato, la condizione di nullità, o, in subordine, la condizione d'improcedibilità, era pienamente operante ed inficiava la pretesa avanzata dal creditore”, con la conseguenza
• che “non aveva adempiuto, e non poteva adempiere al pagamento Pt_1 suddetto, al fine di non ledere la par condicio creditorum, in ossequio a quanto previsto dall'art. 168 L.F. e nel rispetto del piano concordatario volto – per
l'appunto – a tutelare tale par condicio”
Pag. 2 di 7 • che il credito dell'avv. “puntualmente iscritto nell'apposito elenco CP_1 creditori sarebbe stato soddisfatto secondo le priorità e i tempi declinati nel piano concordatario e non prima”
• che il pignoramento da questi notificato avrebbe dovuto essere dichiarato nullo e improcedibile dal giudice dell'esecuzione, non sussistendo “alcun interesse concreto ad agire in capo all'odierno resistente non potendo modificare in Pt_1 alcun modo la tempistica del Piano Concordatario”.
Ribadita l'erroneità dell'affermazione del giudice dell'esecuzione secondo la quale
“poiché il titolo del credito azionato è costituito dalla sentenza che ha statuito sulle spese legali dovute all'intestatario, odierno creditore, la causa di tale statuizione sarebbe da ricondursi al licenziamento e non ai fatti che hanno dato luogo al licenziamento stesso”, ha concluso nei seguenti termini: “1) Preliminarmente revocare l'ordinanza emessa dal giudice dell'esecuzione dott.ssa Carmen Caiulo e accogliendo le argomentazioni del ricorso in riassunzione dichiarare la legittimità dell'iscrizione la somma richiesta dall'odierno creditore nella massa concordataria. 2) Con vittoria di spese competenze ed onorari. 3) In subordine nella denegata ipotesi di conferma di quanto esposto nell'ordinanza emessa dal giudice dell'esecuzione, compensare interamente le spese anche della fase di esecuzione in virtù di contrastante giurisprudenza”.
Instaurato il contraddittorio, si è costituito l'avv. richiedendo il rigetto del CP_1 ricorso. In particolare, ha evidenziato che il licenziamento del Proietti era stato intimato il 4 giugno 2018 e che la Corte di appello, con la sentenza n. 938/2020 – pubblicata il 13 marzo 2020 - ne aveva dichiarato l'illegittimità, anche condannando alla rifusione Pt_1 delle spese processuali, liquidate in € 2.000,00 per il primo grado e in € 3.320,00 per il secondo grado, oltre accessori di legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario;
che la società aveva richiamato in maniera strumentale e parziale la normativa fallimentare;
che in caso del tutto analogo la giurisprudenza aveva “certificato la bontà della condotta esecutiva”; che infatti l'art. 168 l.f. vietava azioni esecutive solo in ordine al periodo anteriore alla data di pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese, ciò che non rilevava nel caso di specie atteso che il suo titolo esecutivo era costituito dalla sentenza n. 938/2020 e che la “causa” del suo credito professionale non poteva essere fatta risalire al merito della causa, o al più al licenziamento dichiarato illegittimo, datato
4 giugno 2018, in disparte il rilievo che la sua attività difensiva aveva preso le mosse dal
Pag. 3 di 7 deposito del ricorso, risalente al 13 febbraio 2019, tutti fatti successivi al deposito del ricorso per il concordato preventivo;
che l'art. 184 l.f. disponeva che il concordato era obbligatorio per i soli creditori anteriori alla pubblicazione del relativo ricorso nel registro delle imprese dunque non trovava applicazione alcun divieto nel caso di specie, trattandosi di fatti successivi a tale data;
che il doc. n. 3 prodotto da e definito Pt_1
“estratto dell'elenco dei creditori” non era valutabile in quanto, come già rilevato dal giudice dell'esecuzione, non era riconducibile alla procedura fallimentare, comunque sostenendone l'erroneità alla luce di quanto in precedenza osservato;
che era del tutto destituita di fondamento anche la richiesta di compensazione delle spese, stante la palese infondatezza del ricorso.
Istruita in forma documentale, la causa è stata quindi decisa con la sentenza n. 1936/2024, depositata il 9 marzo 2024, che ha respinto il ricorso affermando la correttezza del provvedimento del giudice dell'esecuzione, così confermandola e condannando la società al pagamento delle spese processuali.
Con atto depositato presso questa Corte il 17 settembre 2024 ha impugnato la Pt_1 pronuncia in forza di un unico, articolato, motivo, riepilogato a seguire.
Ha dunque lamentato la violazione dell'art. 168 l.f. in combinato disposto con l'art. 184
l.f. sostenendo che il credito vantato dall'avv. scaturiva da fatti antecedenti alla CP_1 domanda di concordato e che pertanto ricadesse necessariamente nella massa patrimoniale posta a garanzia dei creditori, come tale non aggredibile se non nelle modalità di cui allo stesso concordato;
ha richiamato i concetti di “titolo” e di “causa” dei crediti stigmatizzando la contraddittorietà della sentenza impugnata che da una parte sosteneva “soltanto i crediti che trovino titolo o causa nel periodo di cui al predetto punto
1 (periodo anteriore alla data di pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese) – periodo di salvaguardia – sono soggetti al divieto di azioni esecutive” e, dall'altra parte, afferma[va] erroneamente che il credito dell'avv. non rientrerebbe nel periodo CP_1 anteriore alla data di pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese (cfr. pag 2 ultimi due capoversi sent. impugnata), anche se la causa, appunto, è riconducibile ai fatti che hanno condotto al licenziamento del dipendente difeso dall'Avv. ; ha Pt_1 CP_1 ribadito che il credito fatto valere dall'avv. scaturiva “da una fattispecie CP_1
(produzione di falsa certificazione del dipendente di ) – che rappresenta quindi Pt_1 la causa del credito – risalente ad un momento anteriore a quello dell'instaurazione della
Pag. 4 di 7 procedura concordataria da parte dell' e, pertanto, le spese de quibus non Parte_1 costituiscono un credito differente rispetto al credito fatto valere con la domanda principale o costituente oggetto del relativo giudizio (licenziamento per produzione di falsa certificazione), stante il rapporto di interdipendenza esistente tra l'uno e l'altro credito in base al principio della soccombenza ex art. 91 c.p.c. ed in ragione della risalenza del fatto costitutivo, generatore dell'obbligazione principale, ad un periodo anteriore a quello dell'avvio della procedura di concordato preventivo”; ha sostenuto che il Tribunale era incorso in un duplice equivoco “sia in relazione alla causa del credito dell'Avv. come sin qui dedotto e argomentato, sia in relazione alla corretta CP_1 applicazione dell'art 168 L.F., norma che il Giudice a quo dimentica di leggere in combinato disposto con l'art. 184 L.F.” atteso che “Il divieto di avviare azioni esecutive fondate su crediti sorti anteriormente alla data di presentazione dell'istanza di concordato, vale anche per la fase di concreta esecuzione del concordato ovvero per la fase della procedura compresa fra la pubblicazione del decreto di omologa e il completamento del piano concordatario (31.12.2023)”, con la conseguenza che nemmeno dopo l'omologazione i creditori potevano agire in executivis, posto che il patrimonio del debitore era ormai vincolato al piano e destinato a garantire collettivamente tutti i creditori.
Sulla base di tanto ha concluso richiedendo la riforma della sentenza gravata e di “
1. accogliere le argomentazioni di cui al presente ricorso in appello, dichiarando
l'illegittimità della sentenza, non notificata, resa dal Tribunale di Roma, sez. Lavoro, n.
136/2024 del 9.03.2024 in violazione dell'art. 168 co. 1 L.F. e in combinato disposto con
l'art. 184 L.F. e per l'effetto riformare in toto la sentenza stessa;
2. disporre la restituzione delle somme eventualmente pagate in eccedenza (che si riserva di quantificare in corso di causa) da all'Avv. nelle more del presente Parte_1 CP_1 giudizio e a seguito del pignoramento presso terzi notificato in data 11.07.2024. Con vittoria di spese competenze ed onorari anche delle precedenti fasi e gradi di giudizio”.
Nuovamente radicato il contraddittorio, si è costituito l'avv. eccependo in via CP_1 preliminare l'inammissibilità dell'impugnativa ai sensi dell'art. 327 c.p.c. Infatti, la sentenza di primo grado era stata pubblicata il 9 marzo 2024, mentre l'appello era stato depositato solo il 17 settembre 2024 a termine semestrale ormai scaduto, non trovando applicazione alle controversie in materia di lavoro la sospensione dei termini processuali.
Pag. 5 di 7 Nel merito, ha ripercorso le vicende processuali ribadendo la correttezza del provvedimento del giudice dell'esecuzione e della sentenza gravata e deducendo l'infondatezza dell'impugnazione, della quale ha comunque richiesto il rigetto, con vittoria di spese e loro distrazione.
All'esito della discussione orale – ove la parte appellante ha inteso rinunciare agli atti del giudizio senza trovare l'accettazione della parte appellata – e della camera di consiglio, la causa è stata decisa ai sensi dell'art. 436-bis c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello va dichiarato inammissibile.
Come ben emerge dalla disamina degli atti processuali, e come confermato anche nelle premesse dell'atto di appello, la sentenza di primo grado è stata pubblicata il 9 marzo
2024.
Da tale giorno decorreva dunque il termine di sei mesi per la proposizione dell'appello, previsto dal disposto dell'art. 327 c.p.c.
Tuttavia, è incontrovertibile la circostanza che abbia presentato la propria Pt_1 impugnazione solo a mezzo di deposito dell'atto presso questa Corte nella data del 17 settembre 2024, vale a dire a termine già decorso da oltre una settimana.
Giova al proposito rammentare che il termine indicato non è soggetto a sospensione feriale, in quanto le materie del lavoro e della previdenza ne risultano espressamente escluse ai sensi dell'art. 3 della legge n. 742/1969.
Ne consegue che il termine semestrale per l'impugnazione della sentenza in esame, si ripete, depositata il 9 marzo 2024 e non notificata, andava a scadere il giorno 9 settembre
2024, di guisa che l'appello proposto da nella data del 17 settembre 2024 va Pt_1 dichiarato inammissibile in quanto tardivamente proposto.
Resta solo da precisare che la pronuncia di inammissibilità risulta in ogni caso pregiudiziale rispetto ad ogni ulteriore questione, ivi compresa quella riguardante la rinuncia, peraltro non accettata.
Le spese del presente grado di giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
Si deve, infine, dare atto della sussistenza dei presupposti di cui al primo periodo dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002.
Pag. 6 di 7
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con ricorso Parte_1 depositato il 17 settembre 2024 avverso la sentenza del Tribunale del lavoro di Roma n.
136/2024, così provvede:
- dichiara inammissibile l'appello;
- condanna parte appellante al pagamento delle spese del presente grado del giudizio che liquida in complessivi € 2.000,00 oltre 15% per spese generali ed accessori di legge, con distrazione;
- dà atto che per l'appellante sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.
Roma, 15 ottobre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
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