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Sentenza 5 aprile 2025
Sentenza 5 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trento, sez. distaccata di Bolzano, sentenza 05/04/2025, n. 42 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trento |
| Numero : | 42 |
| Data del deposito : | 5 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Trento
Sezione Distaccata di Bolzano
Sezione civile riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori
Magistrati:
dott.ssa Isabella Martin Presidente
dott. Federico Paciolla Consigliere
dott.ssa Monica Callegari Consigliere estensore Oggetto: responsabilità ha pronunciato seguente extracontrattuale
SENTENZA
nella causa civile di II grado iscritta sub n. 149/2023 R.G.
promossa
da
c.f. , Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avv. MIOTTO GIAMPAOLO giusta delega in atti
- appellante -
contro
Controparte_1
, c.f. , rappresentata e difesa
[...] P.IVA_2
dagli avv.ti ROILO ALEXANDRA, GIANESELLO PATRIZIA,
SEGNA JUTTA, , giusta CP_2 Controparte_3
delega in atti
1 - appellata -
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 583/2023 del
Tribunale di Bolzano di data 27.07.2023.
Causa rimessa al collegio per la decisione ex art. 352 c.p.c.
all'udienza del 20.11.2024 sulle seguenti
CONCLUSIONI
del procuratore di parte appellante:
nel merito: ogni contraria o diversa istanza reietta, in totale riforma dell'appellata sentenza n. 583/2023 del Tribunale di
Bolzano (Giudice: Dott. Werner Mussner), pubblicata il
27.7.2023, voglia l'Ill.ma Corte d'appello di Trento – Sezione
Distaccata di Bolzano
- nel merito: accertata e dichiarata la responsabilità della per l'incidente Controparte_4
stradale verificatosi il giorno 09.06.2018, alle ore 00:15 circa,
lungo la strada provinciale S.S. 49 in direzione di marcia
Austria, al km 68+400, in località San CA, nel quale rimase danneggiata l'autocarro Ford Transit targato FE910HH
di proprietà del signor condannarsi la medesima Parte_2
a risarcire i danni che ne sono conseguiti Controparte_1
in favore di assicuratrice del Parte_1
danneggiato surrogatasi nei diritti di questi ex art. 1916 c.c.,
nella misura di € 9.686,49 o di quella, maggiore o minore, che verrà ritenuta di giustizia, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali dal dì del sinistro al saldo;
2 con vittoria delle spese di lite;
- in via istruttoria: si chiede che codesta Corte Ecc.ma voglia:
a) ammettere prova testimoniale diretta sui seguenti capitoli:
1) vero che il giorno 09.06.2018, alle ore 00:15, il signor Pt_2
alla guida del proprio autocarro Ford Transit targato
[...]
FE910HH, stava percorrendo la S.S. 49, in località Versciaco di
San CA (BZ), con direzione Dobbiaco-Austria, con a bordo,
quale trasportata, la signora Persona_1
2) vero che, giunto alla chilometrica 68+400 della S.S. 49, da
dietro la pensilina dell'autobus, sbucava un cervo che
attraversava di corsa la carreggiata;
3) vero che il cervo era fuoriuscito dall'area boschiva posta a
destra della carreggiata percorsa dal signor Parte_2
4) vero che a causa della repentinità dell'attraversamento posto
in essere dall'animale, quest'ultimo andava a collidere con la
parte anteriore destra dell'autocarro Ford Transit targato
FE910HH, di proprietà e condotto dal signor Parte_2
5) vero che, a seguito dell'urto, il cervo rimaneva ferito alla
gamba posteriore sinistra, e si accasciava sul prato a bordo
strada;
6) vero che, alle ore 1:00, interveniva il Guardiacaccia di San
CA, che provvedeva all'abbattimento del CP_5
cervo;
7) vero che si trattava di un cervo adulto;
8) vero che sul posto interveniva una pattuglia dei Carabinieri
3 della Stazione di Sesto Pusteria;
9) dica il teste se e quanti incidenti stradali con animali selvatici
si sono verificati nel tratto della S.S. n. 49 compreso fra San
CA e il confine di Stato dal 2010 alla data dell'incidente per
cui è causa (9.6.2018).
Si indicano come testimoni:
- nato a [...] il [...] e residente a Parte_2
AN (TN), via Ischia n. 24, sui capitoli da 1 a 8;
- nata a [...] il [...] e residente a Persona_1
AN (TN), via Ischia n. 24, sui capitoli da 1 a 8;
- presidente della riserva di caccia di San Testimone_1
CA, residente a [...],
sul capitolo 9;
- guardacaccia, residente a [...], località Testimone_2
Braies di Dentro, n. 34, sul capitolo 9;
- guardacaccia, residente a [...]
Schiessstandweg, n. 27, sul capitolo 9.
b) nel solo caso lo ritenga necessario, disporre consulenza tecnica d'ufficio sul seguente quesito:
• “Letti gli atti di causa ed acquisita ogni utile informazione,
ricostruisca il C.T.U. la dinamica dell'incidente stradale per cui è
causa avvenuto il 9.6.2018 alle ore 00:15 al signor Parte_2
proprietario e conducente autocarro Ford Transit, targato
FE910HH, mentre si trovava a percorrere la S.S. 49 in località
Versciaco di San CA (BZ), precisamente alla chilometrica
4 68+400, con direzione Dobbiaco-Austria”;
c) ordinare alla Provincia Autonoma convenuta, ex art. 210 e
213 c.p.c., di esibire la documentazione relativa agli incidenti stradali con animali selvatici avvenuti lungo la S.S. n. 49 nel tratto compreso fra San CA ed il Confine di Stato dal
1.1.2010 al 9.6.2018 ovvero di trasmettere dettagliate informazioni scritte in merito a quanto risulta in proposito dagli atti e dalla documentazione in suo possesso.
Dei procuratori di parte appellata:
“Voglia codesta Corte d'Appello, ogni contraria domanda, istanza
ed eccezione disattesa e reietta, respingere le avversarie
domande, perché infondate sia in fatto che in diritto, con ogni
altra conseguenziale pronunzia di legge, anche sulle spese
d'avvocato nonché 15% di spese generali, oltre agli oneri sociali
riflessi (art. 1, comma 208, l. n. 266/2005) nella misura del
23,84% (23,80% 0,04% ). CP_6 CP_7
Salvo ogni altro diritto.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
(di seguito anche solo Parte_1
conveniva in giudizio avanti al Tribunale di Bolzano Parte_1
la , deducendo di aver dovuto Controparte_1
indennizzare la somma di € 8.800,49 (al netto della franchigia contrattuale), al proprio assicurato signor per i Parte_2
danni riportati dal suo autocarro in conseguenza di un incidente avvenuto nella notte del 09.06.2018, quando stava
5 percorrendo la S.S. 49, in località Versciaco di San CA
(BZ), in direzione Dobbiaco-Austria e un cervo usciva improvvisamente dal bosco correndo sulla strada.
Le deduzioni delle parti e le vicende processuali relative al giudizio di primo grado e si trovano chiaramente esposte in esordio di motivazione nella sentenza impugnata.
La vertenza è stata poi definita dal Tribunale con sentenza n. 583/2023 del 27.07.2023, che ha rigettato le domande di parte attrice e compensato integralmente le spese di lite.
Avverso la citata sentenza ha proposto appello Parte_1
dolendosi in primo luogo, per il rigetto della propria domanda di responsabilità per danno causato da animale ex art. 2052 c.c. a suo dire erroneamente basato sulla negazione della circostanza per cui la fauna selvatica sia oggetto di diritto di “proprietà
pubblica” (ex artt. 42 Cost., 826 e 832 c.c.) allo scopo di ritenerla sottratta alla sfera di applicabilità dell'art. 2052 c.c..
Con il secondo motivo d'impugnazione l'appellante lamenta anche l'errato rigetto della propria domanda proposta in via subordinata, di responsabilità per fatto illecito ex art. 2043 c.c..
Infine, l'appellante ripropone le istanze istruttorie non ammesse dal giudice nel corso del primo grado.
Si è costituita in giudizio la Controparte_1
chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della
[...]
6 sentenza impugnata ritenuta corretta.
All'udienza del 20.11.2024, tenutasi in trattazione scritta ai sensi dell'art. 1 D.L. 19/2020 conv. in legge n.35/2020 e succ. mod., con il consenso delle parti, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Quanto al primo motivo d'appello va rilevato che in materia di danno da fauna selvatica, negli ultimi anni la giurisprudenza di Cassazione è profondamente mutata.
L' art. 2052 c.c. prevede che: “Il proprietario di un animale
o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso, è responsabile
dei danni cagionati dall'animale, sia che fosse sotto la sua
custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso
fortuito”.
In passato, condividendo le argomentazioni svolte dal
Tribunale nella sentenza impugnata, la giurisprudenza ha ritenuto che il danno cagionato dalla fauna selvatica non fosse risarcibile ai sensi del succitato art. 2052 c.c., ma soltanto in base ai principi generali sanciti dall'art. 2043 c.c.. Pertanto,
sotto il profilo probatorio il danneggiato, che agiva in giudizio al fine di ottenere il ristoro del pregiudizio patito, doveva dimostrare, oltre al danno e al nesso eziologico, un concreto comportamento colposo ascrivibile all'ente pubblico.
Tale interpretazione è stata abbandonata dall'orientamento più recente che ammette la possibilità di
7 invocare l'art. 2052 c.c. anche nell'ipotesi di danno cagionato da fauna selvatica.
È stato rilevato, infatti, che l'esegesi precedente si pone in contrasto con la lettera della norma che non opera alcun distinguo tra animali domestici e selvatici, ma menziona unicamente gli animali di proprietà o utilizzati dall'uomo.
Inoltre, la disposizione non postula necessariamente una situazione di custodia, atteso che fa espresso riferimento anche alla circostanza in cui l'animale sia smarrito o fuggito.
Secondo i giudici di legittimità: “il riferimento, dunque, alla
proprietà e all'utilizzazione [...] ha la funzione di individuare un
criterio oggettivo di allocazione della responsabilità in forza del
quale, dei danni causati dall'animale, deve rispondere il soggetto
che dallo stesso trae un beneficio, in sostanziale applicazione del
principio “ubi commoda ibi et incommoda”, con l'unica salvezza
del caso fortuito” (Cass. 13848/2020).
In proposito, va osservato che in ogni caso, la Provincia
Autonoma di Bolzano “utilizza” la fauna selvatica per le finalità
di natura pubblica che ne giustificano l'attribuzione al proprio patrimonio indisponibile (quale peraltro normativamente prevista dall'art. 1 della l. n 157/1992) tra le quali la tutela dell'ecosistema e anche la gestione dell'attività venatoria regolata nelle riserve di caccia. Da ciò discende, quindi la responsabilità ex art. 2052 c.c. a carico dell'ente pubblico.
La funzionalizzazione di tutela dell'ambiente e
8 dell'ecosistema della fauna selvatica ha infatti, finalità di interesse pubblico e secondo la Suprema Corte dà luogo ad
“una situazione che è equiparabile (nell'ambito del diritto
pubblico) a quella della "utilizzazione" degli animali da parte di
un soggetto diverso dal loro proprietario, ai fini dell'art. 2052 c.c.:
la funzione di tutela, gestione e controllo del patrimonio faunistico
appartenente alle specie protette operata dalle Regioni costituisce
nella sostanza una "utilizzazione", in senso pubblicistico, di tale
patrimonio, di cui è formalmente titolare lo Stato, al fine di trarne
una utilità collettiva pubblica per l'ambiente e l'ecosistema”
(Cass. 7969/2020)
D'altra parte, l'“uso” cui fa riferimento la norma citata non deve necessariamente consistere in uno “sfruttamento economico” dell'animale. Per unanime giurisprudenza, infatti,
ciò che rileva a tal fine non è la finalità di profitto, e quindi di natura “economica”, perseguita dall'utilizzatore, ma l'effettivo potere di fatto che questi eserciti sull'animale.
Ciò premesso, non può nemmeno negarsi che la CP_1
può trarre anche un profitto economico dalla gestione delle riserve di caccia.
2. Una volta chiarito che l'art. 2052 c.c. è applicabile anche agli animali selvatici, occorre verificare in primo luogo se il danneggiato abbia allegato e dimostrato che il danno, nel suo caso è stato causato dal cervo.
Premesso che è incontestato che l'animale investito era
9 un cervo appartenente a una delle specie oggetto della tutela di cui alla L. n. 157 del 1992 rientranti nel patrimonio indisponibile dello Stato, vanno esaminati gli elementi forniti sulla dinamica del sinistro al fine di verificare la sussistenza del nesso causale tra la condotta dell'animale e l'evento dannoso.
È pure incontestato che l'incidente avveniva per l'attraversamento della strada da parte di un cervo che usciva dal bosco posto a destra della strada a distanza di pochi metri dal veicolo.
La dinamica è confermata dalla “annotazione di P.G.”
redatta dai Carabinieri intervenuti.
Inoltre, si perviene alla stessa conclusione anche esaminando la collocazione del danno, infatti, il cervo risultava ferito sul lato sinistro e la vettura danneggiata frontalmente.
Va poi considerata la posizione di quiete della vettura incidentata che è stata facilmente arrestata in prossimità del luogo di impatto e la posizione sul prato a bordo strada, in cui è
rimasto accasciato l'animale ferito.
Lo stato dei luoghi è raffigurato nelle fotografie prodotte da parte attrice in primo grado (doc. 5), nelle quali si nota che l'attraversamento del cervo è avvenuto su un tratto di strada in prossimità dalla cortina boschiva e di una pensilina, che può
aver ridotto a sua volta la visibilità dell'animale fuoriuscito proprio dal bosco a ridosso della strada.
3. Va tenuto conto anche dell'operatività della
10 presunzione prevista dall'art. 2054 c.c., comma 1, a carico del conducente di veicolo senza guida di rotaie per danni prodotti a persone o cose, compresi anche gli animali.
Pertanto, l'attore che chieda il risarcimento per danni che sostenga causati da un animale selvatico in occasione di un sinistro stradale, ha l'onere di dimostrare non solo la precisa dinamica dell'incidente, ma anche di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.
Nel caso del signor considerata la scarsa visibilità Pt_2
dovuta all'ora notturna e alla pensilina posta in prossimità del bosco dal quale è uscito il cervo, oltre che della brevissima distanza tra il bosco e la strada, è in primo luogo appurato che il conducente non poteva avvedersi con anticipo dell'animale corso sulla carreggiata.
Quanto alla condotta di guida e quindi anche al fine di valutare la velocità di marcia, va fatto riferimento a tutti gli elementi forniti sulla dinamica dell'incidente, sopra elencati.
Inoltre, va osservato che i danni causati dall'impatto sono risultati modesti, che sia il conducente che la passeggera non hanno subito alcun danno e che i Carabinieri intervenuti non hanno contestato alcuna violazione al signor e hanno Pt_2
verificato che le persone coinvolte non mostravano alcun segno di alterazione psichica.
Risulta quindi accertato che il conducente non poteva fare nulla per evitare l'investimento del cervo, il cui
11 attraversamento della strada è avvenuto in maniera per lui imprevedibile nonostante i segnali apposti lungo la carreggiata.
4. La non ha, però fornito la prova liberatoria, CP_1
con riferimento alla sua responsabilità per i danni causati dal cervo (oggettiva prevista dall'art. 2052), del caso fortuito.
All'interno di una riserva, è infatti prevedibile per l'ente pubblico che un cervo attraversi la strada, tanto che sono stati apposti i segnali di pericolo, che però nel caso oggetto della presente causa non sono stati sufficienti per scongiurare l'incidente.
5. La , è quindi tenuta a risarcire i danni che ne CP_1
sono conseguiti, in favore di assicuratrice del Parte_1
danneggiato surrogatasi nei diritti di questi ex art. 1916 c.c.,
nella misura della somma a questi corrisposta di € 8.800,49,
oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi legali dalla data del sinistro alla data della sentenza e successivamente agli interessi legali fino al saldo.
Per quanto riguarda gli onorari per l'assistenza legale stragiudiziale e le ulteriori spese asseritamente sostenute per l'accertamento del sinistro e del danno, si ricorda che tali voci di danno sono dovute se assistite da valida documentazione.
Nel caso in esame, i documenti dimessi sono semplici avvisi che non provano l'effettivo esborso dell'importo di cui si chiede la rifusione, pertanto non è possibile liquidare il danno emergente come richiesto.
12 6. Quanto alle spese del giudizio, in considerazione del contrasto giurisprudenziale, si ritiene corretta una integrale compensazione delle stesse tra le parti.
PQM
La Corte d'Appello di Trento, Sezione distaccata di
, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da CP_1
nei confronti della provincia Parte_1
di avverso la sentenza n. 583/2023 del CP_1 CP_1
27.07.2023, del Tribunale di Bolzano, nel contraddittorio delle parti, in parziale accoglimento dell'appello, così provvede:
1. condanna la a versare a Controparte_1
a titolo di risarcimento del Parte_1
danno, la somma di € 8.800,49, oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi legali dalla data del sinistro alla data della sentenza e successivamente agli interessi legali fino al saldo;
2. compensa integralmente tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio.
La Corte dispone, per l'ipotesi di diffusione del presente provvedimento, l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 del d.lgs. n. 196/2003.
Così deciso in Bolzano, il 15 gennaio 2025
La Presidente Dott.ssa Isabella Martin
La Consigliere estensore Dott.ssa Monica Callegari
Il Funzionario Giudiziario
13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Trento
Sezione Distaccata di Bolzano
Sezione civile riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori
Magistrati:
dott.ssa Isabella Martin Presidente
dott. Federico Paciolla Consigliere
dott.ssa Monica Callegari Consigliere estensore Oggetto: responsabilità ha pronunciato seguente extracontrattuale
SENTENZA
nella causa civile di II grado iscritta sub n. 149/2023 R.G.
promossa
da
c.f. , Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avv. MIOTTO GIAMPAOLO giusta delega in atti
- appellante -
contro
Controparte_1
, c.f. , rappresentata e difesa
[...] P.IVA_2
dagli avv.ti ROILO ALEXANDRA, GIANESELLO PATRIZIA,
SEGNA JUTTA, , giusta CP_2 Controparte_3
delega in atti
1 - appellata -
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 583/2023 del
Tribunale di Bolzano di data 27.07.2023.
Causa rimessa al collegio per la decisione ex art. 352 c.p.c.
all'udienza del 20.11.2024 sulle seguenti
CONCLUSIONI
del procuratore di parte appellante:
nel merito: ogni contraria o diversa istanza reietta, in totale riforma dell'appellata sentenza n. 583/2023 del Tribunale di
Bolzano (Giudice: Dott. Werner Mussner), pubblicata il
27.7.2023, voglia l'Ill.ma Corte d'appello di Trento – Sezione
Distaccata di Bolzano
- nel merito: accertata e dichiarata la responsabilità della per l'incidente Controparte_4
stradale verificatosi il giorno 09.06.2018, alle ore 00:15 circa,
lungo la strada provinciale S.S. 49 in direzione di marcia
Austria, al km 68+400, in località San CA, nel quale rimase danneggiata l'autocarro Ford Transit targato FE910HH
di proprietà del signor condannarsi la medesima Parte_2
a risarcire i danni che ne sono conseguiti Controparte_1
in favore di assicuratrice del Parte_1
danneggiato surrogatasi nei diritti di questi ex art. 1916 c.c.,
nella misura di € 9.686,49 o di quella, maggiore o minore, che verrà ritenuta di giustizia, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali dal dì del sinistro al saldo;
2 con vittoria delle spese di lite;
- in via istruttoria: si chiede che codesta Corte Ecc.ma voglia:
a) ammettere prova testimoniale diretta sui seguenti capitoli:
1) vero che il giorno 09.06.2018, alle ore 00:15, il signor Pt_2
alla guida del proprio autocarro Ford Transit targato
[...]
FE910HH, stava percorrendo la S.S. 49, in località Versciaco di
San CA (BZ), con direzione Dobbiaco-Austria, con a bordo,
quale trasportata, la signora Persona_1
2) vero che, giunto alla chilometrica 68+400 della S.S. 49, da
dietro la pensilina dell'autobus, sbucava un cervo che
attraversava di corsa la carreggiata;
3) vero che il cervo era fuoriuscito dall'area boschiva posta a
destra della carreggiata percorsa dal signor Parte_2
4) vero che a causa della repentinità dell'attraversamento posto
in essere dall'animale, quest'ultimo andava a collidere con la
parte anteriore destra dell'autocarro Ford Transit targato
FE910HH, di proprietà e condotto dal signor Parte_2
5) vero che, a seguito dell'urto, il cervo rimaneva ferito alla
gamba posteriore sinistra, e si accasciava sul prato a bordo
strada;
6) vero che, alle ore 1:00, interveniva il Guardiacaccia di San
CA, che provvedeva all'abbattimento del CP_5
cervo;
7) vero che si trattava di un cervo adulto;
8) vero che sul posto interveniva una pattuglia dei Carabinieri
3 della Stazione di Sesto Pusteria;
9) dica il teste se e quanti incidenti stradali con animali selvatici
si sono verificati nel tratto della S.S. n. 49 compreso fra San
CA e il confine di Stato dal 2010 alla data dell'incidente per
cui è causa (9.6.2018).
Si indicano come testimoni:
- nato a [...] il [...] e residente a Parte_2
AN (TN), via Ischia n. 24, sui capitoli da 1 a 8;
- nata a [...] il [...] e residente a Persona_1
AN (TN), via Ischia n. 24, sui capitoli da 1 a 8;
- presidente della riserva di caccia di San Testimone_1
CA, residente a [...],
sul capitolo 9;
- guardacaccia, residente a [...], località Testimone_2
Braies di Dentro, n. 34, sul capitolo 9;
- guardacaccia, residente a [...]
Schiessstandweg, n. 27, sul capitolo 9.
b) nel solo caso lo ritenga necessario, disporre consulenza tecnica d'ufficio sul seguente quesito:
• “Letti gli atti di causa ed acquisita ogni utile informazione,
ricostruisca il C.T.U. la dinamica dell'incidente stradale per cui è
causa avvenuto il 9.6.2018 alle ore 00:15 al signor Parte_2
proprietario e conducente autocarro Ford Transit, targato
FE910HH, mentre si trovava a percorrere la S.S. 49 in località
Versciaco di San CA (BZ), precisamente alla chilometrica
4 68+400, con direzione Dobbiaco-Austria”;
c) ordinare alla Provincia Autonoma convenuta, ex art. 210 e
213 c.p.c., di esibire la documentazione relativa agli incidenti stradali con animali selvatici avvenuti lungo la S.S. n. 49 nel tratto compreso fra San CA ed il Confine di Stato dal
1.1.2010 al 9.6.2018 ovvero di trasmettere dettagliate informazioni scritte in merito a quanto risulta in proposito dagli atti e dalla documentazione in suo possesso.
Dei procuratori di parte appellata:
“Voglia codesta Corte d'Appello, ogni contraria domanda, istanza
ed eccezione disattesa e reietta, respingere le avversarie
domande, perché infondate sia in fatto che in diritto, con ogni
altra conseguenziale pronunzia di legge, anche sulle spese
d'avvocato nonché 15% di spese generali, oltre agli oneri sociali
riflessi (art. 1, comma 208, l. n. 266/2005) nella misura del
23,84% (23,80% 0,04% ). CP_6 CP_7
Salvo ogni altro diritto.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
(di seguito anche solo Parte_1
conveniva in giudizio avanti al Tribunale di Bolzano Parte_1
la , deducendo di aver dovuto Controparte_1
indennizzare la somma di € 8.800,49 (al netto della franchigia contrattuale), al proprio assicurato signor per i Parte_2
danni riportati dal suo autocarro in conseguenza di un incidente avvenuto nella notte del 09.06.2018, quando stava
5 percorrendo la S.S. 49, in località Versciaco di San CA
(BZ), in direzione Dobbiaco-Austria e un cervo usciva improvvisamente dal bosco correndo sulla strada.
Le deduzioni delle parti e le vicende processuali relative al giudizio di primo grado e si trovano chiaramente esposte in esordio di motivazione nella sentenza impugnata.
La vertenza è stata poi definita dal Tribunale con sentenza n. 583/2023 del 27.07.2023, che ha rigettato le domande di parte attrice e compensato integralmente le spese di lite.
Avverso la citata sentenza ha proposto appello Parte_1
dolendosi in primo luogo, per il rigetto della propria domanda di responsabilità per danno causato da animale ex art. 2052 c.c. a suo dire erroneamente basato sulla negazione della circostanza per cui la fauna selvatica sia oggetto di diritto di “proprietà
pubblica” (ex artt. 42 Cost., 826 e 832 c.c.) allo scopo di ritenerla sottratta alla sfera di applicabilità dell'art. 2052 c.c..
Con il secondo motivo d'impugnazione l'appellante lamenta anche l'errato rigetto della propria domanda proposta in via subordinata, di responsabilità per fatto illecito ex art. 2043 c.c..
Infine, l'appellante ripropone le istanze istruttorie non ammesse dal giudice nel corso del primo grado.
Si è costituita in giudizio la Controparte_1
chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della
[...]
6 sentenza impugnata ritenuta corretta.
All'udienza del 20.11.2024, tenutasi in trattazione scritta ai sensi dell'art. 1 D.L. 19/2020 conv. in legge n.35/2020 e succ. mod., con il consenso delle parti, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Quanto al primo motivo d'appello va rilevato che in materia di danno da fauna selvatica, negli ultimi anni la giurisprudenza di Cassazione è profondamente mutata.
L' art. 2052 c.c. prevede che: “Il proprietario di un animale
o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso, è responsabile
dei danni cagionati dall'animale, sia che fosse sotto la sua
custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso
fortuito”.
In passato, condividendo le argomentazioni svolte dal
Tribunale nella sentenza impugnata, la giurisprudenza ha ritenuto che il danno cagionato dalla fauna selvatica non fosse risarcibile ai sensi del succitato art. 2052 c.c., ma soltanto in base ai principi generali sanciti dall'art. 2043 c.c.. Pertanto,
sotto il profilo probatorio il danneggiato, che agiva in giudizio al fine di ottenere il ristoro del pregiudizio patito, doveva dimostrare, oltre al danno e al nesso eziologico, un concreto comportamento colposo ascrivibile all'ente pubblico.
Tale interpretazione è stata abbandonata dall'orientamento più recente che ammette la possibilità di
7 invocare l'art. 2052 c.c. anche nell'ipotesi di danno cagionato da fauna selvatica.
È stato rilevato, infatti, che l'esegesi precedente si pone in contrasto con la lettera della norma che non opera alcun distinguo tra animali domestici e selvatici, ma menziona unicamente gli animali di proprietà o utilizzati dall'uomo.
Inoltre, la disposizione non postula necessariamente una situazione di custodia, atteso che fa espresso riferimento anche alla circostanza in cui l'animale sia smarrito o fuggito.
Secondo i giudici di legittimità: “il riferimento, dunque, alla
proprietà e all'utilizzazione [...] ha la funzione di individuare un
criterio oggettivo di allocazione della responsabilità in forza del
quale, dei danni causati dall'animale, deve rispondere il soggetto
che dallo stesso trae un beneficio, in sostanziale applicazione del
principio “ubi commoda ibi et incommoda”, con l'unica salvezza
del caso fortuito” (Cass. 13848/2020).
In proposito, va osservato che in ogni caso, la Provincia
Autonoma di Bolzano “utilizza” la fauna selvatica per le finalità
di natura pubblica che ne giustificano l'attribuzione al proprio patrimonio indisponibile (quale peraltro normativamente prevista dall'art. 1 della l. n 157/1992) tra le quali la tutela dell'ecosistema e anche la gestione dell'attività venatoria regolata nelle riserve di caccia. Da ciò discende, quindi la responsabilità ex art. 2052 c.c. a carico dell'ente pubblico.
La funzionalizzazione di tutela dell'ambiente e
8 dell'ecosistema della fauna selvatica ha infatti, finalità di interesse pubblico e secondo la Suprema Corte dà luogo ad
“una situazione che è equiparabile (nell'ambito del diritto
pubblico) a quella della "utilizzazione" degli animali da parte di
un soggetto diverso dal loro proprietario, ai fini dell'art. 2052 c.c.:
la funzione di tutela, gestione e controllo del patrimonio faunistico
appartenente alle specie protette operata dalle Regioni costituisce
nella sostanza una "utilizzazione", in senso pubblicistico, di tale
patrimonio, di cui è formalmente titolare lo Stato, al fine di trarne
una utilità collettiva pubblica per l'ambiente e l'ecosistema”
(Cass. 7969/2020)
D'altra parte, l'“uso” cui fa riferimento la norma citata non deve necessariamente consistere in uno “sfruttamento economico” dell'animale. Per unanime giurisprudenza, infatti,
ciò che rileva a tal fine non è la finalità di profitto, e quindi di natura “economica”, perseguita dall'utilizzatore, ma l'effettivo potere di fatto che questi eserciti sull'animale.
Ciò premesso, non può nemmeno negarsi che la CP_1
può trarre anche un profitto economico dalla gestione delle riserve di caccia.
2. Una volta chiarito che l'art. 2052 c.c. è applicabile anche agli animali selvatici, occorre verificare in primo luogo se il danneggiato abbia allegato e dimostrato che il danno, nel suo caso è stato causato dal cervo.
Premesso che è incontestato che l'animale investito era
9 un cervo appartenente a una delle specie oggetto della tutela di cui alla L. n. 157 del 1992 rientranti nel patrimonio indisponibile dello Stato, vanno esaminati gli elementi forniti sulla dinamica del sinistro al fine di verificare la sussistenza del nesso causale tra la condotta dell'animale e l'evento dannoso.
È pure incontestato che l'incidente avveniva per l'attraversamento della strada da parte di un cervo che usciva dal bosco posto a destra della strada a distanza di pochi metri dal veicolo.
La dinamica è confermata dalla “annotazione di P.G.”
redatta dai Carabinieri intervenuti.
Inoltre, si perviene alla stessa conclusione anche esaminando la collocazione del danno, infatti, il cervo risultava ferito sul lato sinistro e la vettura danneggiata frontalmente.
Va poi considerata la posizione di quiete della vettura incidentata che è stata facilmente arrestata in prossimità del luogo di impatto e la posizione sul prato a bordo strada, in cui è
rimasto accasciato l'animale ferito.
Lo stato dei luoghi è raffigurato nelle fotografie prodotte da parte attrice in primo grado (doc. 5), nelle quali si nota che l'attraversamento del cervo è avvenuto su un tratto di strada in prossimità dalla cortina boschiva e di una pensilina, che può
aver ridotto a sua volta la visibilità dell'animale fuoriuscito proprio dal bosco a ridosso della strada.
3. Va tenuto conto anche dell'operatività della
10 presunzione prevista dall'art. 2054 c.c., comma 1, a carico del conducente di veicolo senza guida di rotaie per danni prodotti a persone o cose, compresi anche gli animali.
Pertanto, l'attore che chieda il risarcimento per danni che sostenga causati da un animale selvatico in occasione di un sinistro stradale, ha l'onere di dimostrare non solo la precisa dinamica dell'incidente, ma anche di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.
Nel caso del signor considerata la scarsa visibilità Pt_2
dovuta all'ora notturna e alla pensilina posta in prossimità del bosco dal quale è uscito il cervo, oltre che della brevissima distanza tra il bosco e la strada, è in primo luogo appurato che il conducente non poteva avvedersi con anticipo dell'animale corso sulla carreggiata.
Quanto alla condotta di guida e quindi anche al fine di valutare la velocità di marcia, va fatto riferimento a tutti gli elementi forniti sulla dinamica dell'incidente, sopra elencati.
Inoltre, va osservato che i danni causati dall'impatto sono risultati modesti, che sia il conducente che la passeggera non hanno subito alcun danno e che i Carabinieri intervenuti non hanno contestato alcuna violazione al signor e hanno Pt_2
verificato che le persone coinvolte non mostravano alcun segno di alterazione psichica.
Risulta quindi accertato che il conducente non poteva fare nulla per evitare l'investimento del cervo, il cui
11 attraversamento della strada è avvenuto in maniera per lui imprevedibile nonostante i segnali apposti lungo la carreggiata.
4. La non ha, però fornito la prova liberatoria, CP_1
con riferimento alla sua responsabilità per i danni causati dal cervo (oggettiva prevista dall'art. 2052), del caso fortuito.
All'interno di una riserva, è infatti prevedibile per l'ente pubblico che un cervo attraversi la strada, tanto che sono stati apposti i segnali di pericolo, che però nel caso oggetto della presente causa non sono stati sufficienti per scongiurare l'incidente.
5. La , è quindi tenuta a risarcire i danni che ne CP_1
sono conseguiti, in favore di assicuratrice del Parte_1
danneggiato surrogatasi nei diritti di questi ex art. 1916 c.c.,
nella misura della somma a questi corrisposta di € 8.800,49,
oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi legali dalla data del sinistro alla data della sentenza e successivamente agli interessi legali fino al saldo.
Per quanto riguarda gli onorari per l'assistenza legale stragiudiziale e le ulteriori spese asseritamente sostenute per l'accertamento del sinistro e del danno, si ricorda che tali voci di danno sono dovute se assistite da valida documentazione.
Nel caso in esame, i documenti dimessi sono semplici avvisi che non provano l'effettivo esborso dell'importo di cui si chiede la rifusione, pertanto non è possibile liquidare il danno emergente come richiesto.
12 6. Quanto alle spese del giudizio, in considerazione del contrasto giurisprudenziale, si ritiene corretta una integrale compensazione delle stesse tra le parti.
PQM
La Corte d'Appello di Trento, Sezione distaccata di
, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da CP_1
nei confronti della provincia Parte_1
di avverso la sentenza n. 583/2023 del CP_1 CP_1
27.07.2023, del Tribunale di Bolzano, nel contraddittorio delle parti, in parziale accoglimento dell'appello, così provvede:
1. condanna la a versare a Controparte_1
a titolo di risarcimento del Parte_1
danno, la somma di € 8.800,49, oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi legali dalla data del sinistro alla data della sentenza e successivamente agli interessi legali fino al saldo;
2. compensa integralmente tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio.
La Corte dispone, per l'ipotesi di diffusione del presente provvedimento, l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 del d.lgs. n. 196/2003.
Così deciso in Bolzano, il 15 gennaio 2025
La Presidente Dott.ssa Isabella Martin
La Consigliere estensore Dott.ssa Monica Callegari
Il Funzionario Giudiziario
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