Sentenza 14 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. V, sentenza 14/04/2025, n. 3101 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 3101 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03101/2025 REG.PROV.COLL.
N. 06113/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6113 del 2024, proposto da
Soteco S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Antonio Spallieri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Bellona, non costituito in giudizio;
per l'ottemperanza al giudicato dell’Autorità Giudiziaria Ordinaria derivante dal Decreto ingiuntivo n. 2207/2023 emesso il 28.10.2023 e depositato il 30.10.2023 dal Tribunale di Santa Maria C.V., notificato il 30.10.2023;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 aprile 2025 il dott. Fabio Maffei e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso all’esame, ritualmente notificato in data 21.11.2024 e depositato in data 29.11.2024, la ricorrente società ha domandato darsi esecuzione al giudicato formatosi sul decreto ingiuntivo n. 2207/2023 con cui il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha condannato il resistente Comune di Bellona al pagamento della somma di €. 15.750,04 oltre interessi come indicati negli artt. 8, 4 e 15 del capitolato speciale d’appalto sino al saldo, oltre spese di procedura liquidate in complessivi €. 712,50, di cui € 145,00 per esborsi ed €. 567,00 per compensi, oltre IVA e CPA e spese generali con distrazione a favore del procuratore antistatario.
Nel dettaglio deduceva che l’intimato Comune di Bellona, nonostante il titolo esecutivo fosse stato ritualmente notificato, non aveva soddisfatto i crediti oggetto del menzionato decreto.
Parte ricorrente, oltre a domandare l’ottemperanza al predetto titolo esecutivo, ha chiesto la nomina di un Commissario ad acta, affinché lo stesso provveda nel caso di ulteriore inadempienza da parte dell’istituto intimato.
Il Comune di Bellona non si è costituito in giudizio.
Alla camera di consiglio dell’8.04.2025 il ricorso è transitato in decisione.
Il ricorso è fondato.
Il Collegio rileva come nel caso di specie ricorrano tutti i presupposti necessari per l’accoglimento della domanda, essendo il decreto ottemperando divenuti definitivo, stante l’omessa proposizione delle previste impugnative, come da certificato in atti della competente cancelleria.
Invero, ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., è ammissibile il giudizio di ottemperanza per i decreti ingiuntivi non opposti o confermati in sede di opposizione (cfr., ex multis, Cons. Stato, sez. V, 20 aprile 2012 n. 2334).
Il decreto ingiuntivo non opposto/confermato in sede di opposizione, in quanto definisce la controversia al pari della sentenza passata in giudicato, essendo impugnabile solo con la revocazione o con l'opposizione di terzo nei limitati casi di cui all'articolo 656 c.p.c., ha valore di cosa giudicata (cfr. Cons. Stato, sez. III, 9 giugno 2014 n. 2894; sez. V, 8 settembre 2011 n. 5045 e 19 marzo 2007 n. 1301; sez. IV, 10 dicembre 2007 n. 6318 e 31 maggio 2003 n. 7840; nonché Cass., sez. III, 13 febbraio 2002 n. 2083; sez. I, 13 giugno 2000 n. 8026), anche ai fini della proposizione del ricorso per l'ottemperanza; condizione essenziale perché il ricorso possa essere proposto anche per l'ottemperanza al decreto ingiuntivo di cui agli articoli 633 e ss. c.p.c., è che lo stesso sia stato dichiarato esecutivo ai sensi dell'art. 647 c.p.c. (cfr. Cons. Stato, sez. V, 27 marzo 2015 n. 1609 e sez. IV, 3 aprile 2006, n. 1713).
Risultano, inoltre, espletati gli ulteriori adempimenti cui il legislatore subordina la proponibilità dell’azione di ottemperanza:
- il decreto ingiuntivo, munito di formula esecutiva, risulta notificato presso la sede della resistente amministrazione in data 30.10.2023;
- risulta altresì decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del D.L. 31 dicembre 1996 n. 669, convertito nella L. 28 febbraio 1997 n. 30 e s.m.i. secondo cui “Le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto”;
Non avendo l’intimato Comune validamente contestato la debenza delle somme reclamate, la domanda attorea deve essere accolta e, quindi, va ad essa ordinato di dare integrale esecuzione al decreto ingiuntivo in epigrafe attraverso il pagamento delle somme ivi indicate nei limiti precisati in ricorso, oltre i relativi interessi legali come ivi quantificati e secondo l’indicata decorrenza: pagamento che dovrà avere luogo nel termine ultimativo di 60 giorni dalla notifica o dalla comunicazione della presente sentenza.
Il Collegio nomina sin d'ora, quale commissario ad acta il Prefetto di Caserta, con facoltà di delega ad altro funzionario, il quale dovrà attivarsi per l'esecuzione del giudicato, dietro apposita istanza di parte, qualora alla scadenza del termine appena fissato per il pagamento dovuto l'Amministrazione non abbia ancora adempiuto.
Il medesimo commissario dovrà:
- adottare ogni misura idonea a consentire il dovuto pagamento al ricorrente degli importi indicati nel provvedimento in epigrafe, entro l'ulteriore termine di 60 giorni dalla presentazione dell'istanza di cui al periodo precedente;
- una volta espletato l'incarico, depositare una succinta relazione sull'attività svolta, con la richiesta di liquidazione del proprio compenso e relativa nota spese, nel rispetto del termine perentorio dettato dall'art. 71 del d.P.R. n. 115/2002.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo tenuto conto della natura, della linearità e della serialità della controversia, con clausola di distrazione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Napoli (Sezione Quinta), accoglie il ricorso nei termini indicati in motivazione e per l’effetto:
-) DICHIARA l’obbligo di dare esecuzione - entro sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notificazione della presente Sentenza - in favore della parte ricorrente al titolo esecutivo/ai titoli esecutivi di cui in epigrafe nei termini indicati in parte motiva;
-) nel caso di ulteriore inottemperanza, NOMINA Commissario ad acta il Prefetto di Caserta, con facoltà di delega ad altro funzionario;
-) CONDANNA l’amministrazione intimata al pagamento delle spese di giudizio che liquida in euro 1000,00 (mille/00) oltre agli accessori di legge e al contributo unificato, se ed in quanto effettivamente assolto, con attribuzione al procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario;
-) ORDINA che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 8 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Maria Abbruzzese, Presidente
Davide Soricelli, Consigliere
Fabio Maffei, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Fabio Maffei | Maria Abbruzzese |
IL SEGRETARIO