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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 22/05/2025, n. 322 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 322 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Lagonegro
SEZIONE CIVILE
TRATTAZIONE CARTOLARE IN SOSTITUZIONE DI UDIENZA
Il Giudice, dott.ssa Antonella Tedesco, all'esito della trattazione cartolare del 20 maggio 2025 rilevato che l'udienza era fissata per la discussione ex art. 281 sexies c.p.c.; rilevato che il decreto con cui la stessa è stata sostituita con lo scambio di note scritte è stato comunicato alle parti che non si sono opposte a tale modalità di trattazione;
rilevato che ai sensi dell'art 127 ter c.p.c. co 3 “Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note”, ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c.co 3 “Al termine della discussione orale il giudice, se non provvede ai sensi del primo comma, deposita la sentenza nei successivi trenta giorni”, ai sensi delle disposizioni transitorie del dlgs n.164 del 2024, art. 7 “In deroga all'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 10 ottobre
2022, n. 149, le disposizioni di cui agli articoli 183-ter e 183-quater e quelle di cui all'articolo 281-sexies del codice di procedura civile, come modificato dal decreto legislativo n. 149 del 2022 e dal presente decreto, si applicano anche ai procedimenti già pendenti alla data del 28 febbraio 2023”; lette le note di trattazione scritta depositate nell'interesse di tutte le parti;
letti gli atti e le conclusioni rassegnate
P.Q.M.
Pronuncia sentenza ex artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c. che viene allegata al presente provvedimento.
Si comunichi,
Lagonegro, 22 maggio 2025
Il Giudice, dott.ssa Antonella Tedesco REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LAGONEGRO
SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, in persona del giudice Dott.ssa Antonella Tedesco, ha pronunciato ex artt.127 ter e 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1245 dell'anno 2020 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi, vertente tra
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
( C.F. ) rappresentati e difesi, giusta procura
[...] C.F._2
in atti, dall'avv. Beninato Rosario ed elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore in Bari (BA), alla via G. Zanardelli n 6
OPPONENTE
E
n persona del legale rappresentante Controparte_1
pro tempore, nella qualità di procuratrice speciale della che agisce a sua CP_2
volta in qualità di procuratrice della con sede legale in San Controparte_3
Donato Milanese, rappresentata e difesa giusta procura in atti, dall' avv. Marco Pesenti
e Francesco Concio ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Enzo
Faggella in Potenza (PO), alla via Pretoria n 12
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n 291/2020 del Tribunale di Lagonegro
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente decisione è adottata ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. e, quindi, è possibile prescindere dalle indicazioni contenute nell'art. 132 c.p.c. Infatti, l'art. 281-sexies c.p.c., consente al giudice di pronunciare la sentenza in udienza al termine della discussione dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, senza dover premettere le indicazioni richieste dal secondo comma dell'art. 132 c.p.c.. Pertanto, non è affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga le indicazioni riguardanti il giudice e le parti, le eventuali conclusioni del
P.M. e la concisa esposizione dei fatti e dei motivi della decisione (Cass. civ., Sez. III,
19 ottobre 2006, n° 22409).
Con atto di citazione ritualmente notificato i Sig.ri e Parte_1 Parte_2
proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 291/2020 del
[...]
31/07/2020 emesso dal Tribunale di Lagonegro in data 31.07.2020 con il quale era stato ingiunto di pagare in solido tra loro la somma di € 66.239,58 oltre interessi convenzionali dal 15/06/2016 a titolo di saldo del contratto di conto corrente FIL.07494 rap.000000843 intestato all'impresa individuale e acceso in data Parte_1
12.10.2005 presso la filiale di Lauria della Controparte_4
In via preliminare, gli opponenti eccepivano la nullità integrale del decreto ingiuntivo impugnato per mancanza di legittimazione attiva e di ius postulandi della società per non aver comprovato la titolarità del credito nonché per la Controparte_5
mancata produzione del contratto di cessione.
Eccepivano la nullità assoluta della procura conferita da a Controparte_3
e della procura speciale 12.03.2019 conferita a CP_2 [...]
er estrema genericità ed indeterminatezza dell'oggetto. Controparte_1
Eccepivano la nullità del decreto ingiuntivo in considerazione del difetto di recesso da parte della banca dal rapporto di C/C e di appostazione a sofferenza della posizione.
Eccepivano l'assoluta nullità del decreto ingiuntivo in quanto ottenuto in difetto dei necessari requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità del preteso credito azionato ex artt. 633 e ss. c.p.c. sulla scorta di una documentazione incompleta in evidente violazione degli oneri probatori gravanti sulla banca ex art. 2697 c.c..
Eccepivano la nullità del contratto di conto corrente per l'assoluta insussistenza di clausole contenenti la specifica indicazione numerica del tasso di interesse debitore, con la conseguenza che tutti gli addebiti di interessi, capitalizzati trimestralmente risultavano assolutamente illegittimi e privi di causa ove si considerava il difetto di pattuizione per iscritto.
Eccepivano la nullità della capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori in violazione dell'art. 1283 c.c., dell'art 120 del T.U.B. da intendersi in vigore sin dal
1.01. 2014 e della delibera C.I.C.R. DEL 2000.
Eccepivano inoltre l'illegittimità delle Commissioni di massimo scoperto applicate nel contratto di conto corrente ordinario per estrema indeterminatezza e genericità quindi in violazione degli artt. 1418 c.c., 1325 c.c. e 1346 c.c..
Eccepivano la nullità delle Commissioni per la messa a disposizione dei fondi addebitate dalla per violazione della legge n 2/2009. CP_4
Inoltre, gli opponenti formulavano espressamente, sin dall'atto di citazione, quale eccezione riconvenzionale, la nullità della fideiussione sottoscritta da sé stessi per violazione della normativa sulla concorrenza.
Infine, sostenevano una condotta negligente da parte della ai sensi dell'art 1227 CP_4
c.c. nonché la violazione dei doveri di buona fede e correttezza.
Da ultimo i sig. ri e si opponevano all'eventuale Parte_1 Parte_2
richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo in considerazione delle ragioni già esposte.
Tutto ciò premesso, l'opponente concludeva chiedendo all'adito Tribunale di accogliere le seguenti richieste:
“- in via preliminare accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva e di ius postulandi delle in considerazione del difetto di prova di Controparte_3
titolarità del preteso credito azionato in via monitoria;
- sempre in via preliminare, accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva e di ius postulandi delle mandatarie e CP_2 Controparte_1
, attesa la nullità assoluta per estrema genericità ed indeterminatezza delle procure
[...]
speciali 31.08.2018 e 12.03.2019;
- accertare e dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo n 291/2020, emesso dal
Tribunale di Lagonegro in data 31.07.2020 e notificato in data 07.09.2020, per difetto di prova, insussistenza ed indeterminatezza del credito azionato, per tutti i motivi ampiamente esposti in narrativa;
- revocare, in ogni caso, l'opposto decreto ingiuntivo, risultando inammissibile il prescelto procedimento monitorio in relazione al preteso credito azionato, nel difetto dei requisiti prescritti dagli artt. 633,634 e 638 c.p.c.;
- dichiarare la nullità del rapporto di c/c ordinario da cui promana l'opposta ingiunzione di pagamento per violazione del divieto di anatocismo ed applicazione di interessi ultralegali, spese, competenze, c.m.s. etc., per tutti i motivi e le causali diffusamente illustrate nella narrativa del presente atto e nel contempo la insussistenza di ogni e qualsiasi credito e relativi interessi in favore della banca opposta;
- accertare e dichiarare la nullità, illegittimità e/o inefficacia della fideiussione
07.12.2005 prestata dai garanti, per tutti i motivi e causali innanzi esposti.
Con ogni connessa statuizione in ordine a spese e competenze di giudizio, da distrarsi in favore del deducente difensore che se ne dichiara antistatario ex art. 93 c.p.c..
Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva in giudizio l'opposta CP_2
in nome e per conto di e per essa
[...] Controparte_3 [...]
ontestando le avverse eccezioni, poiché infondate in fatto e Controparte_1
in diritto ed insistendo per il loro integrale rigetto.
In particolare, l'opposta deduceva:
- di essere cessionaria, a titolo oneroso e pro soluto, ai sensi di un contratto di cessione di crediti intercorso con la società cedente, del credito vantato nei confronti dell'opponente a seguito di una operazione di cartolarizzazione ex artt. 1 e 4 della l. n.
130/1999 e art. 58 TUB, i cui obblighi pubblicitari erano stati ritualmente assolti con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, con la conseguente produzione degli effetti indicati all'art. 1264 cc nei confronti dei debitori ceduti;
- che in entrambe le procure veniva fatto espresso riferimento alla circostanza per cui tutti i crediti ceduti erano quelli del contratto di cessione pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 23/12/2017, addirittura la procura speciale del 12/03/2019 individuava precisamente a quali contratti di cessione riferirsi;
- che tramite la lettera di messa in mora e di revoca dagli affidamenti, la aveva CP_4
prontamente avvisato i debitori che “trascorso il termine perentorio dei 10 giorni lavorativi, la si riserva di mettere in atto tutte le azioni anche di tipo legale, CP_4
ritenute opportune per il recupero del proprio credito, con la conseguente segnalazione della debitoria alla categoria sofferenze della Centrale dei Rischi gestita dalla Banca d'Italia”;
- che nessuna violazione degli oneri probatori ex art 2697 c.c. potesse essere eccepito in quanto aveva provveduto a depositare non solo la copia integrale del contratto di conto corrente de quo e la certificazione ex art. 50 t.u.b., ma altresì tutti gli estratti conto relativi al contratto di causa;
- che contrariamente a quanto sostenuto da controparte, le clausole contenevano le determinazioni degli interessi, tassi e spese applicate, espressamente pattuite e approvate dal correntista;
- che la aveva pattuito con il correntista la medesima periodicità degli interessi CP_4
in ossequio alla delibera CICR del 9/02/2000;
- che le Commissioni di massimo scoperto erano espressamente pattuite e contenevano l'aliquota, la base del calcolo e l'importo della commissione anche se successivamente all'entrata in vigore della legge L. 2/2009 le Banche avevano sostituito le commissioni di massimo scoperto con la “Commissione di istruttoria veloce”;
- che per le commissioni di massimo scoperto per la messa a disposizione dei fondi non era necessario alcun patto fra le parti;
- che all'eccepita nullità della fideiussione in quanto lesiva della libertà di concorrenza, gli opponenti avrebbero dovuto dimostrare l'effettiva esistenza di un comportamento collusivo antitrust e che ai sensi dell'articolo 1419 c.c. non avrebbero concluso il contratto senza quella parte colpita da nullità.
Infine, sul presunto concorso di colpa del creditore, parte opposta sosteneva che la aveva sempre agito in modo corretto sia all'atto di stipulazione del contratto sia CP_4
nel corso del rapporto, ricorrendo al Tribunale al solo fine di tutelare il proprio diritto di credito.
Da ultimo, sulla richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, l'opposta sosteneva che l'opposizione non era fondata né su prova scritta né di pronta soluzione.
Sulla base di tali argomentazioni, la convenuta chiedeva all'adito Tribunale:
“in via preliminare: concedere termine per avviare la procedura di mediazione, ai sensi dell'art. 5 del dlgs. 28/2010;
concedere per tutte le ragioni esposte nella presenta comparsa di costituzione e risposta, la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n 291/2020 rubricato sub
R.G. n. 920/2020 emesso dal Tribunale di Lagonegro in favore di Controparte_3
e per essa quale mandataria, e per essa
[...] CP_2 [...]
non essendo l'opposizione proposta fondata su prova scritta Controparte_1
o di pronta soluzione, così come previsto dall'art. 648 c.p.c..
Nel merito, in via principale: respingere ogni domanda ed eccezione avversaria, in quanto infondata in fatto ed in diritto, per tutte le motivazioni esposte nel presente atto
e per l'effetto, confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto;
in via subordinata nella denegata e non creduta ipotesi di revoca, per qualsiasi ragione, del decreto ingiuntivo opposto, condannare comunque i sig.ri. Parte_1
e , al pagamento, in favore di società che Parte_2 CP_2
agisce ai fini del presente atto non in proprio ma esclusivamente in nome e per conto di e per essa Controparte_3 Controparte_1
dell'importo di € 66.239,58, oltre interessi convenzionali dal dovuto al saldo, ovvero della diversa somma che sarà accertata nel corso del presente giudizio. Il tutto con vittoria di spese di lite, diritti ed onorari, oltre accessori di legge così come previsti dal D.M. 55/2014”.
Con ordinanza del 19.04.2021, il Giudice concedeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ai sensi dell'art. 648 c.p.c. e rinviava all'udienza del 24.01.
2022 per la verifica dell'esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione.
All'udienza del 24.01.2022, il Giudice assegnava alle parti i termini di cui all'art. 183,
6 comma, c.p.c.
Mutata persona fisica del giudicante, il Giudice rigettata la richiesta di Ctu contabile formulata da parte opponente perché superflua e ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava all'udienza del 11.07.2023 per la discussione ex art. 281 sexies
c.p.c., concedendo alle parti termine per note conclusive fino a quindici giorni prima dell'udienza, a cui seguivano ulteriori rinvii per esigenze di ruolo.
Orbene, quanto al difetto di legittimazione attiva, occorre chiarire che la Corte di
Cassazione con ordinanza n 25863 del 16/11/2020 ha precisato che “ In tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi del D.Lgs. n. 385 del
1993, art. 58 è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante
l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorchè gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione“.
Piu in particolare è stato sostenuto che “ qualora il contenuto pubblicato nella Gazzetta indichi, senza lasciare incertezze od ombre di sorta (in relazione, prima di ogni altra cosa, al necessario rispetto del principio di determinatezza dell'oggetto e contenuto contrattuali ex art 1346 cod. civ.), sui crediti inclusi/esclusi dall'ambito della cessione
– detto contenuto potrebbe anche risultare in concreto idoneo, secondo il << prudente apprezzamento>> del giudice del merito, a mostrare la legittimazione attiva del soggetto che assume, quale cessionario, la titolarità di un credito” (Cass.n
5617/2020). D'altronde, richiedere la produzione del singolo documento di cessione azzererebbe la portata innovativa dell'art.58 T.U.B., il quale, disciplinando le cessioni di rapporti giuridici in blocco, volutamente introduce una disciplina derogatoria rispetto a quella prevista dagli art. 1264 e ss. del Codice civile.
Occorre inoltre tener conto che “ la notificazione della cessione del credito al debitore ceduto, prevista dall'art 1264 c.c. , costituisce atto a foma libera , purchè idoneo a porre il debitore nella consapevolezza della mutata titolarità attiva del rapporto obbligatorio e pertanto può essere effettuata sia mediante ricorso al decreto ingiuntivo sia mediante comunicazione operata nel corso del successivo giudizio di opposizione ex art 645 c.p.c. ( Cass civ, sez III, N. 1770/2024).
Nel caso di specie si osserva come dall'avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.
151 Parte seconda del 23 dicembre 2017 si evincono esattamente sia il cedente “ CP_3
sia il cessionario “ “ , nonché i criteri di
[...] Controparte_6
identificazione dei debiti ceduti.
A ciò si aggiunge la dichiarazione di avvenuta cessione del rapporto giuridico oggetto di opposizione (“posizione intestata a … con passaggio a sofferenza in Parte_1
data 08.04.2016”) sottoscritto dal responsabile della banca cedente con le caratteristiche elencate in Gazzetta (all.3 parte opposta).
Da ciò si evince chiaramente la dimostrazione della prova della cessione del credito senza necessità di ulteriori specificazioni.
A tal proposito va ricordato che il contratto di cessione ha forma libera e che pertanto la prova della sussistenza può essere fornita con ogni mezzo e che - si ribadisce - secondo la giurisprudenza di legittimità è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale (cfr. ex multis Cass n 31188/2017 e Cass. n 15884/2019, Cass. n 33528/2022, da ultimo Cass. n 4277/2023).
Inoltre, in relazione alla mancata iscrizione dell'avvenuta cessione nel Registro delle imprese, la giurisprudenza e la dottrina maggioritaria ritengono che la pubblicità della cessione prescritta dall'art. 58 T.U.B. abbia natura dichiarativa e non già costitutiva, con funzioni di notificazioni (cfr. Cass. n 4453/2018; Cass. n 13548/2017; ancora Cass.
n 20914/2010 e Cass. n 13954/2006 per cui essa sostituisce la notificazione e Cass n
5997/ 2006 che parla di presupposto di efficacia e non di validità), la quale in uno alla finalità agevolativa delle operazioni di cessione impone di ritenere sufficiente nell'ambito delle cessioni nel settore bancario, la sola pubblicazione dell'avviso di cessione in Gazzetta Ufficiale, dovendosi escludere la necessità nel Registro delle
Imprese, prevista dal legislatore del 2004 ( dlgs. n 37/2004).
Quanto all'eccezione di carenza di un idoneo ius postulandi in capo alle mandatarie e di la stessa è infondata CP_2 Controparte_1
tenuto conto che in atti sono prodotte la procura rilasciata per la gestione dei crediti da a e la procura speciale del 12.03.2019 conferita Controparte_3 CP_2
da a (doc 2 fascicolo CP_2 Controparte_1
monitorio).
Quanto all'eccezione della nullità delle procure per assoluta indeterminatezza dell'oggetto, nel caso di specie la procura rilasciata da a Controparte_3 CP_2
recita testualmente, per la parte qui di interesse “affinché il Procuratore provvede
[...]
a compiere in nome e per conto della Società ogni attività, adempimento e formalità ritenuti necessari e/ o utili e/o opportuni allo svolgimento dell'attività di amministrazione, gestione, incasso e recupero dei crediti dei quali la società è o sarà titolare (i crediti) come di seguito meglio specificato” (doc 1 fascicolo monitorio).
L'espressione utilizzata fa dunque riferimento in modo lineare ai crediti di cui la società è o sarà titolare, senza specificazione alcuna. Tale espressione, proprio nella sua linearità, assume carattere di sufficiente determinabilità dell'oggetto della procura, in quanto fa riferimento a tutti i crediti di cui la mandante era già titolare al momento del conferimento o di cui sarebbe divenuta titolare in un momento successivo.
Nello stesso senso anche la procura rilasciata da a CP_2 [...]
: “la società intende conferire idonea procura alle infra Controparte_1
indicate società mandatarie al fine di consentire alle stesse di porre in essere, in, tutti gli atti, adempimenti e formalità ritenuti necessari, utili od opportuni allo svolgimento dell'attività di amministrazione, gestione, incasso e recupero dei Crediti e/o diritti ad essi collegati conferendo mandato alle infra indicate società mandatarie disgiuntamente nelle persone dei loro legali rappresentanti tempo per tempo in carica
e dei procuratori e mandatari da questi tempo per tempo designati al fine di recuperare, riscuotere e gestire i Crediti e i diritti ad essi associati (inclusi, a puro titolo esemplificativo, i pagamenti da fideiussori o i pagamenti da assicuratori degli immobili ipotecati a garanzia di uno dei Crediti)…” ( doc. 2 fascicolo monitorio).
Le espressioni utilizzate fanno dunque riferimento in modo lineare ai crediti di cui la società è o sarà titolare, o ai crediti collegati alle società senza specificazione alcuna.
Tali espressioni nonché la specificazione che tutti i crediti ceduti sono oggetto del contratto di cessione (“nel contesto di un'operazione di cartolarizzazione ….
[...]
è divenuta titolare di un portafoglio di crediti pecuniari”… ) sono Controparte_3
criteri sufficienti per la determinabilità dell'oggetto.
Quanto all'assunto degli opponenti inerente la mancanza del prescritto recesso da parte della dal contratto di c/c e di passaggio a sofferenza, va osservato, che il recesso CP_4
dal contratto di apertura di credito costituisce una facoltà riconosciuta dall'art. 1845
c.c., che prevede “la facoltà di recesso della prima della scadenza del termine CP_4
per giusta causa, in applicazione dell'art. 1186 c.c., salvo patto contrario”, oltre che, in via convenzionale, attraverso la clausola, di cui all'art. 13 del contratto di conto corrente allegato al ricorso monitorio ( doc. 7 ) esercitabile in qualsiasi momento e con preavviso non inferiore a due giorni.
Nel caso di cui si tratta l'opposta ha depositato già nel fascicolo la lettera di messa in mora e di revoca degli avvertimenti(doc 9 fascicolo monitorio) laddove la CP_4
avverte i debitori che “ trascorso il perentorio termine dei 10 giorni, la si CP_4
riserva di mettere in atto tutte le azioni anche di tipo legale, ritenute opportune per il recupero del proprio credito, con la conseguente segnalazione della debitoria della categoria sofferenze della Centrale dei Rischi gestita dalla Banca d'Italia”.
Tale eccezione risulta pertanto infondata. Quanto alle eccezioni in ordine alla prova del credito, occorre premettere che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non ha ad oggetto la verifica della sussistenza dei requisiti necessari e sufficienti per l'emissione dell'ingiunzione di pagamento, ma costituisce vero e proprio giudizio a cognizione piena e autonoma, nel quale si disquisisce in ordine alla prova dell'esistenza del diritto di credito azionato in via monitoria, laddove in quest'ultima sede è stato oggetto di una cognizione più limitata e sommaria.
In tema di onere della prova il creditore che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte: sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento” (in tal senso sent. Cass. civi. Sez. unite n. 13533/2001).
Presupposto comune per ognuna delle tre azioni, di adempimento, risolutoria e risarcitoria, è quindi la sola dimostrazione della sussistenza del credito, con la mera allegazione dell'altrui inadempimento, spettando alla parte debitrice la prova dell'asserita estinzione dello stesso, ossia del proprio adempimento.
Tale principio non soffre deroga nell'ipotesi di eccezione a decreto ingiuntivo, ove si consideri che la citazione in opposizione si configura come atto introduttivo di un giudizio ordinario di cognizione, nel quale va anzitutto accertata la sussistenza della pretesa fatta valere dall'ingiungente opposto ( che ha posizione sostanziale di attore) e, una volta raggiunta tale prova, deve valutarsi la fondatezza delle eccezioni e delle difese fatte valere dall'opponente ( che assume posizione sostanziale di convenuto).
Ciò comporta che sia onere del creditore opposto fornire la prova dell'esistenza del proprio credito, ovvero del titolo su cui detto credito si fonda e del preciso ammontare del credito medesimo;
e che sia onere del debitore opponente fornire prova dell'adempimento o di fatti estintivi -impeditivi-modificativi del credito azionato.
In applicazione dei principi suesposti, il Tribunale osserva che la ha provato CP_4
l'esistenza del rapporto negoziale depositando il contratto di conto corrente e le condizioni generali del contratto (doc 5 del fascicolo monitorio), la certificazione ex art 50 TUB (doc. 7 del fascicolo monitorio) nonché tutti gli estratti conti del relativo conto corrente (doc. 6 del fascicolo monitorio) che consentono di costruire l'andamento del rapporto dall'apertura fino al passaggio in sofferenza.
Circa il valore probatorio degli estratti conto, la Corte di Cassazione con orientamento costante ed uniforme ha affermato che l'estratto di saldaconto (già previsto dall'art. 102 della abrogata legge bancaria e ora dall' art. 50 del D.Lgs. n. 385 del 1993), quale dichiarazione unilaterale del funzionario della banca creditrice accompagnata dalla certificazione della sua conformità alle scritture contabili e da una attestazione di verità
e liquidità del credito, costituisce concetto ben distinto dall'ordinario estratto conto, destinato a certificare le movimentazioni debitorie e creditorie intervenute dall'ultimo saldo, con le condizioni attive e passive praticate dalla banca. Mentre in particolare il saldaconto riveste efficacia probatoria nel solo procedimento monitorio, l'estratto conto, trascorso il necessario periodo di tempo dalla sua comunicazione al correntista, assume carattere di incontestabilità ed è, conseguentemente, idoneo a fungere da prova anche nel successivo giudizio contenzioso instaurato dal cliente (cfr. Cass. 19.3.2009
n. 6705; Cass. 12.4.2005 n. 7549; Cass. 16.3.2004 n. 5316; Cass. 25.9.2003 n. 14234;
Cass. 20.8.2003 n. 12233).
Inoltre, tale efficacia probatoria introduce una presunzione iuris tantum vincibile con la prova contraria, con la conseguenza che le risultanze degli estratti conto possono essere disattese solo in presenza di circostanziate contestazioni (Cass. 15.7.2003 n.
11073; Cass. 21.7.2000 n. 9604; Cass. 12169/00).
Ebbene nel caso in esame, avendo la prodotto gli estratti conto e non solo il CP_4
certificato ex art 50 t.u.b., la ha dimostrato l'esistenza e l'entità del credito in CP_4
quanto gli estratti conto permettono di ricostruire in maniera analitica l'andamento dei rapporti.
Pertanto, il decreto ingiuntivo è stato correttamente emesso sulla base della documentazione allegata. Quanto all'eccezione riguardante la mancata indicazione numerica dei tassi di interesse nelle clausole del contratto di conto corrente, si ritiene infondata in quanto nel contratto di conto corrente sono contenute le determinazioni degli interessi, tassi e spese (doc. 5 fascicolo monitorio).
Quanto al dedotto anatocismo, va chiarito che con l'espressione capitalizzazione degli interessi si intende far riferimento alla prassi frequentemente attuata dagli istituti di credito per effetto della quale gli interessi, quali frutti del capitale, si sommano a quest'ultimo, producendo, quindi, a loro volta, ulteriori interessi: tali “interessi su interessi” sono definiti anatocistici dall'art. 1283 c.c., il quale li assoggetta ad una disciplina fortemente limitativa dell'autonomia privata.
La norma richiamata, infatti, nel prevedere che “in mancanza di usi contrari, gli interessi scaduti possono produrre interessi solo dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza, e sempre che si tratti di interessi dovuti per almeno sei mesi” impone il rispetto di una serie di principi di ordine pubblico economico, la cui inosservanza determina, pertanto, la nullità della pattuizione negoziale derogativa degli stessi. La risalente e a lungo dibattuta questione della legittimità della frequentissima prassi bancaria di predisporre nell'ambito dei rapporti intrattenuti con la clientela clausole che prevedano la capitalizzazione degli interessi, di solito, passivi, ovvero a carico del cliente, per la sua discussa conformità col disposto normativo richiamato, è stata ormai definitivamente risolta dalle Sezioni
Unite della Suprema Corte di cassazione con la sentenza n 21094 del 2004.
Alla luce dei principi espressi dalla Suprema Corte deve ritenersi che la capitalizzazione trimestrale degli interessi dovuti dai clienti non risponde al contenuto di alcun uso normativo sicché è vietata dall'art. 1283 il quale subordina al requisito della sussistenza di un uso – secondo la Corte di Cassazione, normativo, non negoziale
– la deroga al regime legale della capitalizzazione dell'interesse, fondato sul presupposto di una convenzione successiva alla scadenza degli interessi e di una maturazione degli interessi, della cui capitalizzazione si tratta, per un periodo di almeno sei mesi. La nullità della clausola anatocistica trimestrale deriva, ai sensi dell'art. 1418 c.c., dalla contrarietà ad una norma imperativa, qual è quella dell'art. 1283 c.c. e comporta, ovviamente, l'integrale inefficacia della capitalizzazione operata dalla banca nel tempo, senza alcun margine per riconoscere alla banca un titolo per trattenere una parte di quegli interessi, in forza di una residua applicazione del meccanismo anatocistico. Tale conseguenza vale certamente per il periodo antecedente al
9.02.2000: dunque, qualora all'esito dell'istruzione della causa risulti provata l'applicazione di interessi anatocistici per il periodo in discorso, la relativa clausola andrà dichiarata nulla, con conseguente diritto del correntista alla ripetizione degli interessi illegittimamente corrisposti all'istituto di credito, senza alcuna capitalizzazione (Cass., Sezioni Unite, Sentenza n. 24418 del 2.12.2010). A seguito dell'entrata in vigore della deliberazione CICR del 9 febbraio 2000 deve essere considerata valida la pattuizione di capitalizzazione di interessi purché l'addebito e l'accredito avvengano a tassi e con periodicità contrattualmente stabiliti e sempre che nell'ambito dello stesso conto corrente sia prevista la stessa periodicità nel conteggio degli interessi creditori e debitori.
Nel caso di specie risulta contrattualmente stabilita la capitalizzazione trimestrale degli interessi attivi e passivi in condizione di parità, in conformità con la delibera C.I.C.R. del 9.2.2000.
Va, inoltre, chiarito che nel caso in esame, come già osservato, risulta del tutto mancante, nella narrativa dell'opponente una disamina delle voci illegittimamente applicate con ciò, di fatto, delegandosi al giudice di operare in via totalmente vicaria, rispetto alle carenze allegatorie: posto che né in citazione, né in memoria ex art. 183, co. 6, n. 1 c.p.c. sono precisate, in concreto le condizioni illecite cui la azione si riferisce, nella dinamica del rapporto;
né è detto quale risulterebbe, secondo la ricostruzione attorea, il quantum delle debenze non dovute in assenza di una consulenza di parte.
Con riferimento all'illegittima applicazione delle commissioni di massimo scoperto, va rilevato che essa rappresenta “la remunerazione accordata alla banca per la messa a disposizione dei fondi a favore del correntista indipendentemente dall'effettivo prelevamento della somma” ( Cass. Civ. N 870/2006).
Di recente, il Giudice di Legittimità ha precisato che “ deve considerarsi nulla per indeterminatezza dell'oggetto la clausola che prevede la commissione di massimo scoperto indicandone semplicemente la misura percentuale, senza specificare le modalità di calcolo e di quantificazione della stessa, posto che in tal caso il correntista non è, invero, in grado di conoscere quando e come sorgerà l'obbligo di dover corrispondere la suddetta commissione alla banca. Non è perciò legittima una clausola negoziale nella commissione di massimo scoperto viene indicata unicamente mediante una determinata percentuale, senza alcun riferimento al valore sul quale dovesse essere calcolata su tale percentuale” ( Cass. civ, ord. N 19825/2022). Con riguardo alla sua natura questo Giudice aderisce all'orientamento secondo cui la pattuizione della commissione di massimo scoperto alla stregua della disciplina antecedente la riforma della legge n 2/2009, non può certo dirsi nulla per difetto di causa, considerato che si tratta di remunerazione accordata dalla banca per la messa a disposizione dei fondi a favore del correntista indipendentemente dall'effettivo prelevamento della somma ( Trib Milano Sez VI, 04-08- 2014, Trib. Genova SEZ VI, 21- 01- 2016).
Tuttavia, la clausola risulta nulla in mancanza di elementi certi e predeterminati per la sua quantificazione (al pari della sua mancata previsione espressa) in quanto indebita integrazione del tasso di interesse applicato al contratto. Pertanto, nel caso in cui nei contratti di conto corrente e nelle relative richieste di concessione di credito non risulti in alcun modo indicata né la percentuale della commissione citata, né l'eventuale criterio di calcolo, la pattuizione è da ritenersi nulla per indeterminatezza dell'oggetto ex art. 1418, comma 2, c.c. (Trib.Monza 7.04. 2006, conf. Trib. Lecce 11.03.2005;
Trib. Milano 4.07.2002).
Alla luce dei principi appena richiamati, nel caso di specie, la commissione non si ritiene nulla perché contiene l'aliquota percentuale, la base di calcolo e l'importo della commissione come si evince dal contratto e dagli estratti conto allegati. Con riferimento alla nullità della fideiussione in quanto conforme allo schema Abi del
2003, il dato normativo da cui prendere le mosse è l'art. 2 c. 2 lett. a) della Legge
287/1990 che, in materia di intese restrittive della libertà di concorrenza, vieta “le intese tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza all'interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante, anche attraverso attività consistenti nel fissare direttamente o indirettamente i prezzi d'acquisto o di vendita ovvero altre condizioni contrattuali”.
Intese che, ai sensi dell'ultimo comma della citata disposizione, sono nulle ad ogni effetto.
Sulla scorta della richiamata Legge, la Banca d'Italia – con pronuncia n. 55 del 2005 - dichiara contrarie alla disciplina antitrust tre specifiche clausole (artt. 2, 6 e 8) contenute nello schema negoziale predisposto dall'Associazione Bancaria Italiana (c.d.
ABI) per il contratto di fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie (fideiussione omnibus), in quanto ritenute restrittive della concorrenza.
Trattasi, nel dettaglio, della clausola c.d. “di reviviscenza” di cui all'art. 2, in base alla quale il fideiussore deve rimborsare alla banca le somme che dalla banca stessa fossero state incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi, o per qualsiasi altro motivo;
della clausola di rinuncia ai termini di cui all'art. 1957 c.c. a mente della quale “i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i tempi previsti, a seconda dei casi, dall'art. 1957 c.c., che si intende derogato” (art. 6) e della clausola c.d. “di sopravvivenza” di cui all'art. 8, secondo la quale “qualora le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione garantisce comunque l'obbligo del debitore di restituire le somme allo stesso erogate”.
La censura mossa dagli opponenti pone inevitabilmente il problema delle sorti dei contratti a valle, stipulati tra banca e cliente, nei quali si cui inseriscono le predette clausole contrarie alla normativa antitrust e contenute a monte nello schema negoziale ABI, comportando la formazione di due diversi indirizzi giurisprudenziali: l'uno a sostegno della nullità totale del contratto di fideiussione a valle ed il secondo a sostegno della nullità parziale. Il contrasto interpretativo viene composto dalle Sezioni Unite
Civili della Suprema Corte, le quali aderendo alla tesi della nullità parziale, affermano che le clausole oggetto di censura non determinano automaticamente la nullità integrale del contratto di fideiussione, travolgendolo nella sua interezza, ma la sola nullità delle singole clausole ai sensi dell'art. 1419 c.c., dovendosi confinare la nullità dell'intero contratto alla sola ipotesi in cui risulta che i contraenti non lo avrebbero stipulato in assenza di quelle specifiche clausole.
In altri termini, il contratto di fideiussione riproducente le clausole frutto dell'intesa anticoncorrenziale e sanzionate sarebbe nullo limitatamente a siffatte clausole. In tal senso si sono espresse, come detto, le Sezioni Unite Civili della Suprema Corte affermando il seguente principio di diritto: “I contratti di fideiussione "a valle" di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della l. n. 287 del 1990 e 101 del TFUE, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge citata e dell'art. 1419
c.c., in relazione alle sole clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata - perché restrittive, in concreto, della libera concorrenza -, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti” (Cass. Sez. U, Sentenza n. 41994 del 30/12/2021).
Orbene, venendo all'esame della fattispecie concreta sottoposta al vaglio di questo
Tribunale, la nullità delle clausole, alla luce dei principi di diritto testè richiamati, non determina la nullità totale ma parziale del contratto perché gli opponenti deducono genericamente, ma non dimostrano come sarebbe stato loro onere, che in assenza delle clausole la relativa fideiussione non sarebbe stata contratta.
Gli stessi, infatti, deducono genericamente, ma non dimostrano, come sarebbe stato loro onere che in assenza delle clausole il contratto e la relativa fideiussione non sarebbero state contratte, né tanto meno allegano e provano come e in che modo tali clausole abbiano in concreto avuto effettiva incidenza in relazione all'intero contratto di fideiussione.
Gli opponenti in caso di ritenuta illegittimità parziale del contratto di fideiussione chiedono l'accertamento dell'illegittimità del relativo articolo 6 che contempla la deroga dei termini di cui all'art 1957 c.c.
Si osserva che, secondo quanto stabilito dall'art. 1957 c.c., il fideiussore rimane obbligato anche dopo la scadenza dell'obbligazione principale, purché il creditore entro sei mesi abbia proposto le sue istanze contro il debitore e le abbia con diligenza continuate, dove per “istanza” deve intendersi ogni iniziativa di carattere giudiziario assunta secondo le forme prescritte dal codice di rito in relazione al tipo di tutela domandato (cfr. Cass. 2532/2005; Cass. 7502/2004). Per di più, si precisa che l'art. 1957 c.c., imponendo al creditore di proporre la sua istanza contro il debitore entro sei mesi dalla scadenza per l'adempimento dell'obbligazione garantita dal fideiussore, a pena di decadenza dal suo diritto verso quest'ultimo, tende a far sì che il creditore stesso prenda sollecite e serie iniziative contro il debitore principale per recuperare il proprio credito, in modo che la posizione del garante non resti indefinitamente sospesa
(cfr. Cass. 6823/2001).
Orbene, si precisa che il contratto di fideiussione oggetto del presente procedimento stabilisce all'art. 7 la c.d. clausola di pagamento “a prima richiesta”. La presenza di tale clausola comporterebbe che, come stabilito dalla giurisprudenza della Suprema
Corte, “in una pattuizione contrattuale in cui la garanzia si stabilisce a prima richiesta
e, nel contempo, si prevede l'applicazione dell'art. 1957 c.c., comma 1 il criterio di esegesi di cui all'art. 1363 c.c. impone di leggere il rinvio a detta norma, tanto più se espresso, come nella specie, con un riferimento al termine di cui ad essa e non ad altro dei suoi contenuti, nel senso che il termine debba osservarsi con una mera richiesta stragiudiziale e non nel senso che si debba osservare con l'inizio dell'azione giurisdizionale, secondo la tradizionale esegesi della norma” (cfr. Cass. 26 settembre
2017, n. 22346). Ciò posto, si rileva che le istanze che il creditore deve proporre, entro il termine decadenziale di sei mesi ex art. 1957 c.c., non sarebbero necessariamente iniziative di carattere giudiziario ma sarebbe sufficiente una diffida stragiudiziale.
Nel caso di specie la documentazione versata in atti contiene missiva indirizzata alla parte opponente con richiesta di pagamento e avviso che in mancanza vi sarà il passaggio a sofferenza e la ricevuta relativa alla raccomandata spedita il 29.08.2016.
A seguito di tale comunicazione che ha determinato, trascorso il termine, il recesso con passaggio a sofferenza, non vi è, però, prova di alcuna ulteriore azione giudiziale e stragiudiziale nei confronti del fideiussore.
Sul punto, Cass. 9862/2020 ha stabilito che: “In materia di fideiussioni, la deroga alla disciplina dell'eccezione di decadenza prevista dall'articolo 1957 c.c. non può ritenersi implicitamente prevista per il semplice inserimento, nella garanzia, di una clausola che esprima il carattere solidale della obbligazione di garanzia, non essendo la clausola incompatibile con l'applicazione dell'articolo 1957 c.c. La possibilità di escludere il beneficium excussionis non interferisce invero con la previsione di cui all'articolo
1957 c.c., in base alla quale il fideiussore è liberato quando il creditore non abbia agito contro il debitore principale nel termine di sei mesi dalla scadenza della obbligazione”.
Va quindi revocato il decreto ingiuntivo “de quo” con riferimento all'intimazione resa nei confronti del fideiussore.
Quanto alla sussistenza del concorso colposo del creditore, l'art 1227 c.c., primo comma , c.c. stabilisce che “ se il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il danno, il risarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate”.
Orbene, non può ritenersi che la condotta della possa essere caratterizzata da CP_4
negligenza o imprudenza quindi colpa.
Tanto premesso, ne consegue che in applicazione dei suddetti principi il decreto ingiuntivo va quindi confermato, previo rigetto dell'opposizione del debitore principale, mentre va revocato nei confronti del fideiussore. Tali considerazioni consentono al Tribunale di ritenere assorbita ogni altra questione e domanda.
Le spese di lite, considerato l'esito della controversia, vengono interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
• Rigetta l'opposizione di e per l'effetto dichiara il decreto Parte_1
ingiuntivo n. 291/2020, reso dal Tribunale di Lagonegro definitivamente esecutivo nei suoi confronti;
• Accoglie l'opposizione con riferimento all'intimazione resa nei confronti del fideiussore e revoca nei suoi confronti il decreto Parte_2
ingiuntivo impugnato n. 291/2020, reso dal Tribunale di Lagonegro;
• Compensa le spese di lite.
Lagonegro,22 maggio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Antonella Tedesco
SEZIONE CIVILE
TRATTAZIONE CARTOLARE IN SOSTITUZIONE DI UDIENZA
Il Giudice, dott.ssa Antonella Tedesco, all'esito della trattazione cartolare del 20 maggio 2025 rilevato che l'udienza era fissata per la discussione ex art. 281 sexies c.p.c.; rilevato che il decreto con cui la stessa è stata sostituita con lo scambio di note scritte è stato comunicato alle parti che non si sono opposte a tale modalità di trattazione;
rilevato che ai sensi dell'art 127 ter c.p.c. co 3 “Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note”, ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c.co 3 “Al termine della discussione orale il giudice, se non provvede ai sensi del primo comma, deposita la sentenza nei successivi trenta giorni”, ai sensi delle disposizioni transitorie del dlgs n.164 del 2024, art. 7 “In deroga all'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 10 ottobre
2022, n. 149, le disposizioni di cui agli articoli 183-ter e 183-quater e quelle di cui all'articolo 281-sexies del codice di procedura civile, come modificato dal decreto legislativo n. 149 del 2022 e dal presente decreto, si applicano anche ai procedimenti già pendenti alla data del 28 febbraio 2023”; lette le note di trattazione scritta depositate nell'interesse di tutte le parti;
letti gli atti e le conclusioni rassegnate
P.Q.M.
Pronuncia sentenza ex artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c. che viene allegata al presente provvedimento.
Si comunichi,
Lagonegro, 22 maggio 2025
Il Giudice, dott.ssa Antonella Tedesco REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LAGONEGRO
SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, in persona del giudice Dott.ssa Antonella Tedesco, ha pronunciato ex artt.127 ter e 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1245 dell'anno 2020 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi, vertente tra
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
( C.F. ) rappresentati e difesi, giusta procura
[...] C.F._2
in atti, dall'avv. Beninato Rosario ed elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore in Bari (BA), alla via G. Zanardelli n 6
OPPONENTE
E
n persona del legale rappresentante Controparte_1
pro tempore, nella qualità di procuratrice speciale della che agisce a sua CP_2
volta in qualità di procuratrice della con sede legale in San Controparte_3
Donato Milanese, rappresentata e difesa giusta procura in atti, dall' avv. Marco Pesenti
e Francesco Concio ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Enzo
Faggella in Potenza (PO), alla via Pretoria n 12
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n 291/2020 del Tribunale di Lagonegro
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente decisione è adottata ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. e, quindi, è possibile prescindere dalle indicazioni contenute nell'art. 132 c.p.c. Infatti, l'art. 281-sexies c.p.c., consente al giudice di pronunciare la sentenza in udienza al termine della discussione dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, senza dover premettere le indicazioni richieste dal secondo comma dell'art. 132 c.p.c.. Pertanto, non è affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga le indicazioni riguardanti il giudice e le parti, le eventuali conclusioni del
P.M. e la concisa esposizione dei fatti e dei motivi della decisione (Cass. civ., Sez. III,
19 ottobre 2006, n° 22409).
Con atto di citazione ritualmente notificato i Sig.ri e Parte_1 Parte_2
proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 291/2020 del
[...]
31/07/2020 emesso dal Tribunale di Lagonegro in data 31.07.2020 con il quale era stato ingiunto di pagare in solido tra loro la somma di € 66.239,58 oltre interessi convenzionali dal 15/06/2016 a titolo di saldo del contratto di conto corrente FIL.07494 rap.000000843 intestato all'impresa individuale e acceso in data Parte_1
12.10.2005 presso la filiale di Lauria della Controparte_4
In via preliminare, gli opponenti eccepivano la nullità integrale del decreto ingiuntivo impugnato per mancanza di legittimazione attiva e di ius postulandi della società per non aver comprovato la titolarità del credito nonché per la Controparte_5
mancata produzione del contratto di cessione.
Eccepivano la nullità assoluta della procura conferita da a Controparte_3
e della procura speciale 12.03.2019 conferita a CP_2 [...]
er estrema genericità ed indeterminatezza dell'oggetto. Controparte_1
Eccepivano la nullità del decreto ingiuntivo in considerazione del difetto di recesso da parte della banca dal rapporto di C/C e di appostazione a sofferenza della posizione.
Eccepivano l'assoluta nullità del decreto ingiuntivo in quanto ottenuto in difetto dei necessari requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità del preteso credito azionato ex artt. 633 e ss. c.p.c. sulla scorta di una documentazione incompleta in evidente violazione degli oneri probatori gravanti sulla banca ex art. 2697 c.c..
Eccepivano la nullità del contratto di conto corrente per l'assoluta insussistenza di clausole contenenti la specifica indicazione numerica del tasso di interesse debitore, con la conseguenza che tutti gli addebiti di interessi, capitalizzati trimestralmente risultavano assolutamente illegittimi e privi di causa ove si considerava il difetto di pattuizione per iscritto.
Eccepivano la nullità della capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori in violazione dell'art. 1283 c.c., dell'art 120 del T.U.B. da intendersi in vigore sin dal
1.01. 2014 e della delibera C.I.C.R. DEL 2000.
Eccepivano inoltre l'illegittimità delle Commissioni di massimo scoperto applicate nel contratto di conto corrente ordinario per estrema indeterminatezza e genericità quindi in violazione degli artt. 1418 c.c., 1325 c.c. e 1346 c.c..
Eccepivano la nullità delle Commissioni per la messa a disposizione dei fondi addebitate dalla per violazione della legge n 2/2009. CP_4
Inoltre, gli opponenti formulavano espressamente, sin dall'atto di citazione, quale eccezione riconvenzionale, la nullità della fideiussione sottoscritta da sé stessi per violazione della normativa sulla concorrenza.
Infine, sostenevano una condotta negligente da parte della ai sensi dell'art 1227 CP_4
c.c. nonché la violazione dei doveri di buona fede e correttezza.
Da ultimo i sig. ri e si opponevano all'eventuale Parte_1 Parte_2
richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo in considerazione delle ragioni già esposte.
Tutto ciò premesso, l'opponente concludeva chiedendo all'adito Tribunale di accogliere le seguenti richieste:
“- in via preliminare accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva e di ius postulandi delle in considerazione del difetto di prova di Controparte_3
titolarità del preteso credito azionato in via monitoria;
- sempre in via preliminare, accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva e di ius postulandi delle mandatarie e CP_2 Controparte_1
, attesa la nullità assoluta per estrema genericità ed indeterminatezza delle procure
[...]
speciali 31.08.2018 e 12.03.2019;
- accertare e dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo n 291/2020, emesso dal
Tribunale di Lagonegro in data 31.07.2020 e notificato in data 07.09.2020, per difetto di prova, insussistenza ed indeterminatezza del credito azionato, per tutti i motivi ampiamente esposti in narrativa;
- revocare, in ogni caso, l'opposto decreto ingiuntivo, risultando inammissibile il prescelto procedimento monitorio in relazione al preteso credito azionato, nel difetto dei requisiti prescritti dagli artt. 633,634 e 638 c.p.c.;
- dichiarare la nullità del rapporto di c/c ordinario da cui promana l'opposta ingiunzione di pagamento per violazione del divieto di anatocismo ed applicazione di interessi ultralegali, spese, competenze, c.m.s. etc., per tutti i motivi e le causali diffusamente illustrate nella narrativa del presente atto e nel contempo la insussistenza di ogni e qualsiasi credito e relativi interessi in favore della banca opposta;
- accertare e dichiarare la nullità, illegittimità e/o inefficacia della fideiussione
07.12.2005 prestata dai garanti, per tutti i motivi e causali innanzi esposti.
Con ogni connessa statuizione in ordine a spese e competenze di giudizio, da distrarsi in favore del deducente difensore che se ne dichiara antistatario ex art. 93 c.p.c..
Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva in giudizio l'opposta CP_2
in nome e per conto di e per essa
[...] Controparte_3 [...]
ontestando le avverse eccezioni, poiché infondate in fatto e Controparte_1
in diritto ed insistendo per il loro integrale rigetto.
In particolare, l'opposta deduceva:
- di essere cessionaria, a titolo oneroso e pro soluto, ai sensi di un contratto di cessione di crediti intercorso con la società cedente, del credito vantato nei confronti dell'opponente a seguito di una operazione di cartolarizzazione ex artt. 1 e 4 della l. n.
130/1999 e art. 58 TUB, i cui obblighi pubblicitari erano stati ritualmente assolti con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, con la conseguente produzione degli effetti indicati all'art. 1264 cc nei confronti dei debitori ceduti;
- che in entrambe le procure veniva fatto espresso riferimento alla circostanza per cui tutti i crediti ceduti erano quelli del contratto di cessione pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 23/12/2017, addirittura la procura speciale del 12/03/2019 individuava precisamente a quali contratti di cessione riferirsi;
- che tramite la lettera di messa in mora e di revoca dagli affidamenti, la aveva CP_4
prontamente avvisato i debitori che “trascorso il termine perentorio dei 10 giorni lavorativi, la si riserva di mettere in atto tutte le azioni anche di tipo legale, CP_4
ritenute opportune per il recupero del proprio credito, con la conseguente segnalazione della debitoria alla categoria sofferenze della Centrale dei Rischi gestita dalla Banca d'Italia”;
- che nessuna violazione degli oneri probatori ex art 2697 c.c. potesse essere eccepito in quanto aveva provveduto a depositare non solo la copia integrale del contratto di conto corrente de quo e la certificazione ex art. 50 t.u.b., ma altresì tutti gli estratti conto relativi al contratto di causa;
- che contrariamente a quanto sostenuto da controparte, le clausole contenevano le determinazioni degli interessi, tassi e spese applicate, espressamente pattuite e approvate dal correntista;
- che la aveva pattuito con il correntista la medesima periodicità degli interessi CP_4
in ossequio alla delibera CICR del 9/02/2000;
- che le Commissioni di massimo scoperto erano espressamente pattuite e contenevano l'aliquota, la base del calcolo e l'importo della commissione anche se successivamente all'entrata in vigore della legge L. 2/2009 le Banche avevano sostituito le commissioni di massimo scoperto con la “Commissione di istruttoria veloce”;
- che per le commissioni di massimo scoperto per la messa a disposizione dei fondi non era necessario alcun patto fra le parti;
- che all'eccepita nullità della fideiussione in quanto lesiva della libertà di concorrenza, gli opponenti avrebbero dovuto dimostrare l'effettiva esistenza di un comportamento collusivo antitrust e che ai sensi dell'articolo 1419 c.c. non avrebbero concluso il contratto senza quella parte colpita da nullità.
Infine, sul presunto concorso di colpa del creditore, parte opposta sosteneva che la aveva sempre agito in modo corretto sia all'atto di stipulazione del contratto sia CP_4
nel corso del rapporto, ricorrendo al Tribunale al solo fine di tutelare il proprio diritto di credito.
Da ultimo, sulla richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, l'opposta sosteneva che l'opposizione non era fondata né su prova scritta né di pronta soluzione.
Sulla base di tali argomentazioni, la convenuta chiedeva all'adito Tribunale:
“in via preliminare: concedere termine per avviare la procedura di mediazione, ai sensi dell'art. 5 del dlgs. 28/2010;
concedere per tutte le ragioni esposte nella presenta comparsa di costituzione e risposta, la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n 291/2020 rubricato sub
R.G. n. 920/2020 emesso dal Tribunale di Lagonegro in favore di Controparte_3
e per essa quale mandataria, e per essa
[...] CP_2 [...]
non essendo l'opposizione proposta fondata su prova scritta Controparte_1
o di pronta soluzione, così come previsto dall'art. 648 c.p.c..
Nel merito, in via principale: respingere ogni domanda ed eccezione avversaria, in quanto infondata in fatto ed in diritto, per tutte le motivazioni esposte nel presente atto
e per l'effetto, confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto;
in via subordinata nella denegata e non creduta ipotesi di revoca, per qualsiasi ragione, del decreto ingiuntivo opposto, condannare comunque i sig.ri. Parte_1
e , al pagamento, in favore di società che Parte_2 CP_2
agisce ai fini del presente atto non in proprio ma esclusivamente in nome e per conto di e per essa Controparte_3 Controparte_1
dell'importo di € 66.239,58, oltre interessi convenzionali dal dovuto al saldo, ovvero della diversa somma che sarà accertata nel corso del presente giudizio. Il tutto con vittoria di spese di lite, diritti ed onorari, oltre accessori di legge così come previsti dal D.M. 55/2014”.
Con ordinanza del 19.04.2021, il Giudice concedeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ai sensi dell'art. 648 c.p.c. e rinviava all'udienza del 24.01.
2022 per la verifica dell'esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione.
All'udienza del 24.01.2022, il Giudice assegnava alle parti i termini di cui all'art. 183,
6 comma, c.p.c.
Mutata persona fisica del giudicante, il Giudice rigettata la richiesta di Ctu contabile formulata da parte opponente perché superflua e ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava all'udienza del 11.07.2023 per la discussione ex art. 281 sexies
c.p.c., concedendo alle parti termine per note conclusive fino a quindici giorni prima dell'udienza, a cui seguivano ulteriori rinvii per esigenze di ruolo.
Orbene, quanto al difetto di legittimazione attiva, occorre chiarire che la Corte di
Cassazione con ordinanza n 25863 del 16/11/2020 ha precisato che “ In tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi del D.Lgs. n. 385 del
1993, art. 58 è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante
l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorchè gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione“.
Piu in particolare è stato sostenuto che “ qualora il contenuto pubblicato nella Gazzetta indichi, senza lasciare incertezze od ombre di sorta (in relazione, prima di ogni altra cosa, al necessario rispetto del principio di determinatezza dell'oggetto e contenuto contrattuali ex art 1346 cod. civ.), sui crediti inclusi/esclusi dall'ambito della cessione
– detto contenuto potrebbe anche risultare in concreto idoneo, secondo il << prudente apprezzamento>> del giudice del merito, a mostrare la legittimazione attiva del soggetto che assume, quale cessionario, la titolarità di un credito” (Cass.n
5617/2020). D'altronde, richiedere la produzione del singolo documento di cessione azzererebbe la portata innovativa dell'art.58 T.U.B., il quale, disciplinando le cessioni di rapporti giuridici in blocco, volutamente introduce una disciplina derogatoria rispetto a quella prevista dagli art. 1264 e ss. del Codice civile.
Occorre inoltre tener conto che “ la notificazione della cessione del credito al debitore ceduto, prevista dall'art 1264 c.c. , costituisce atto a foma libera , purchè idoneo a porre il debitore nella consapevolezza della mutata titolarità attiva del rapporto obbligatorio e pertanto può essere effettuata sia mediante ricorso al decreto ingiuntivo sia mediante comunicazione operata nel corso del successivo giudizio di opposizione ex art 645 c.p.c. ( Cass civ, sez III, N. 1770/2024).
Nel caso di specie si osserva come dall'avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.
151 Parte seconda del 23 dicembre 2017 si evincono esattamente sia il cedente “ CP_3
sia il cessionario “ “ , nonché i criteri di
[...] Controparte_6
identificazione dei debiti ceduti.
A ciò si aggiunge la dichiarazione di avvenuta cessione del rapporto giuridico oggetto di opposizione (“posizione intestata a … con passaggio a sofferenza in Parte_1
data 08.04.2016”) sottoscritto dal responsabile della banca cedente con le caratteristiche elencate in Gazzetta (all.3 parte opposta).
Da ciò si evince chiaramente la dimostrazione della prova della cessione del credito senza necessità di ulteriori specificazioni.
A tal proposito va ricordato che il contratto di cessione ha forma libera e che pertanto la prova della sussistenza può essere fornita con ogni mezzo e che - si ribadisce - secondo la giurisprudenza di legittimità è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale (cfr. ex multis Cass n 31188/2017 e Cass. n 15884/2019, Cass. n 33528/2022, da ultimo Cass. n 4277/2023).
Inoltre, in relazione alla mancata iscrizione dell'avvenuta cessione nel Registro delle imprese, la giurisprudenza e la dottrina maggioritaria ritengono che la pubblicità della cessione prescritta dall'art. 58 T.U.B. abbia natura dichiarativa e non già costitutiva, con funzioni di notificazioni (cfr. Cass. n 4453/2018; Cass. n 13548/2017; ancora Cass.
n 20914/2010 e Cass. n 13954/2006 per cui essa sostituisce la notificazione e Cass n
5997/ 2006 che parla di presupposto di efficacia e non di validità), la quale in uno alla finalità agevolativa delle operazioni di cessione impone di ritenere sufficiente nell'ambito delle cessioni nel settore bancario, la sola pubblicazione dell'avviso di cessione in Gazzetta Ufficiale, dovendosi escludere la necessità nel Registro delle
Imprese, prevista dal legislatore del 2004 ( dlgs. n 37/2004).
Quanto all'eccezione di carenza di un idoneo ius postulandi in capo alle mandatarie e di la stessa è infondata CP_2 Controparte_1
tenuto conto che in atti sono prodotte la procura rilasciata per la gestione dei crediti da a e la procura speciale del 12.03.2019 conferita Controparte_3 CP_2
da a (doc 2 fascicolo CP_2 Controparte_1
monitorio).
Quanto all'eccezione della nullità delle procure per assoluta indeterminatezza dell'oggetto, nel caso di specie la procura rilasciata da a Controparte_3 CP_2
recita testualmente, per la parte qui di interesse “affinché il Procuratore provvede
[...]
a compiere in nome e per conto della Società ogni attività, adempimento e formalità ritenuti necessari e/ o utili e/o opportuni allo svolgimento dell'attività di amministrazione, gestione, incasso e recupero dei crediti dei quali la società è o sarà titolare (i crediti) come di seguito meglio specificato” (doc 1 fascicolo monitorio).
L'espressione utilizzata fa dunque riferimento in modo lineare ai crediti di cui la società è o sarà titolare, senza specificazione alcuna. Tale espressione, proprio nella sua linearità, assume carattere di sufficiente determinabilità dell'oggetto della procura, in quanto fa riferimento a tutti i crediti di cui la mandante era già titolare al momento del conferimento o di cui sarebbe divenuta titolare in un momento successivo.
Nello stesso senso anche la procura rilasciata da a CP_2 [...]
: “la società intende conferire idonea procura alle infra Controparte_1
indicate società mandatarie al fine di consentire alle stesse di porre in essere, in, tutti gli atti, adempimenti e formalità ritenuti necessari, utili od opportuni allo svolgimento dell'attività di amministrazione, gestione, incasso e recupero dei Crediti e/o diritti ad essi collegati conferendo mandato alle infra indicate società mandatarie disgiuntamente nelle persone dei loro legali rappresentanti tempo per tempo in carica
e dei procuratori e mandatari da questi tempo per tempo designati al fine di recuperare, riscuotere e gestire i Crediti e i diritti ad essi associati (inclusi, a puro titolo esemplificativo, i pagamenti da fideiussori o i pagamenti da assicuratori degli immobili ipotecati a garanzia di uno dei Crediti)…” ( doc. 2 fascicolo monitorio).
Le espressioni utilizzate fanno dunque riferimento in modo lineare ai crediti di cui la società è o sarà titolare, o ai crediti collegati alle società senza specificazione alcuna.
Tali espressioni nonché la specificazione che tutti i crediti ceduti sono oggetto del contratto di cessione (“nel contesto di un'operazione di cartolarizzazione ….
[...]
è divenuta titolare di un portafoglio di crediti pecuniari”… ) sono Controparte_3
criteri sufficienti per la determinabilità dell'oggetto.
Quanto all'assunto degli opponenti inerente la mancanza del prescritto recesso da parte della dal contratto di c/c e di passaggio a sofferenza, va osservato, che il recesso CP_4
dal contratto di apertura di credito costituisce una facoltà riconosciuta dall'art. 1845
c.c., che prevede “la facoltà di recesso della prima della scadenza del termine CP_4
per giusta causa, in applicazione dell'art. 1186 c.c., salvo patto contrario”, oltre che, in via convenzionale, attraverso la clausola, di cui all'art. 13 del contratto di conto corrente allegato al ricorso monitorio ( doc. 7 ) esercitabile in qualsiasi momento e con preavviso non inferiore a due giorni.
Nel caso di cui si tratta l'opposta ha depositato già nel fascicolo la lettera di messa in mora e di revoca degli avvertimenti(doc 9 fascicolo monitorio) laddove la CP_4
avverte i debitori che “ trascorso il perentorio termine dei 10 giorni, la si CP_4
riserva di mettere in atto tutte le azioni anche di tipo legale, ritenute opportune per il recupero del proprio credito, con la conseguente segnalazione della debitoria della categoria sofferenze della Centrale dei Rischi gestita dalla Banca d'Italia”.
Tale eccezione risulta pertanto infondata. Quanto alle eccezioni in ordine alla prova del credito, occorre premettere che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non ha ad oggetto la verifica della sussistenza dei requisiti necessari e sufficienti per l'emissione dell'ingiunzione di pagamento, ma costituisce vero e proprio giudizio a cognizione piena e autonoma, nel quale si disquisisce in ordine alla prova dell'esistenza del diritto di credito azionato in via monitoria, laddove in quest'ultima sede è stato oggetto di una cognizione più limitata e sommaria.
In tema di onere della prova il creditore che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte: sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento” (in tal senso sent. Cass. civi. Sez. unite n. 13533/2001).
Presupposto comune per ognuna delle tre azioni, di adempimento, risolutoria e risarcitoria, è quindi la sola dimostrazione della sussistenza del credito, con la mera allegazione dell'altrui inadempimento, spettando alla parte debitrice la prova dell'asserita estinzione dello stesso, ossia del proprio adempimento.
Tale principio non soffre deroga nell'ipotesi di eccezione a decreto ingiuntivo, ove si consideri che la citazione in opposizione si configura come atto introduttivo di un giudizio ordinario di cognizione, nel quale va anzitutto accertata la sussistenza della pretesa fatta valere dall'ingiungente opposto ( che ha posizione sostanziale di attore) e, una volta raggiunta tale prova, deve valutarsi la fondatezza delle eccezioni e delle difese fatte valere dall'opponente ( che assume posizione sostanziale di convenuto).
Ciò comporta che sia onere del creditore opposto fornire la prova dell'esistenza del proprio credito, ovvero del titolo su cui detto credito si fonda e del preciso ammontare del credito medesimo;
e che sia onere del debitore opponente fornire prova dell'adempimento o di fatti estintivi -impeditivi-modificativi del credito azionato.
In applicazione dei principi suesposti, il Tribunale osserva che la ha provato CP_4
l'esistenza del rapporto negoziale depositando il contratto di conto corrente e le condizioni generali del contratto (doc 5 del fascicolo monitorio), la certificazione ex art 50 TUB (doc. 7 del fascicolo monitorio) nonché tutti gli estratti conti del relativo conto corrente (doc. 6 del fascicolo monitorio) che consentono di costruire l'andamento del rapporto dall'apertura fino al passaggio in sofferenza.
Circa il valore probatorio degli estratti conto, la Corte di Cassazione con orientamento costante ed uniforme ha affermato che l'estratto di saldaconto (già previsto dall'art. 102 della abrogata legge bancaria e ora dall' art. 50 del D.Lgs. n. 385 del 1993), quale dichiarazione unilaterale del funzionario della banca creditrice accompagnata dalla certificazione della sua conformità alle scritture contabili e da una attestazione di verità
e liquidità del credito, costituisce concetto ben distinto dall'ordinario estratto conto, destinato a certificare le movimentazioni debitorie e creditorie intervenute dall'ultimo saldo, con le condizioni attive e passive praticate dalla banca. Mentre in particolare il saldaconto riveste efficacia probatoria nel solo procedimento monitorio, l'estratto conto, trascorso il necessario periodo di tempo dalla sua comunicazione al correntista, assume carattere di incontestabilità ed è, conseguentemente, idoneo a fungere da prova anche nel successivo giudizio contenzioso instaurato dal cliente (cfr. Cass. 19.3.2009
n. 6705; Cass. 12.4.2005 n. 7549; Cass. 16.3.2004 n. 5316; Cass. 25.9.2003 n. 14234;
Cass. 20.8.2003 n. 12233).
Inoltre, tale efficacia probatoria introduce una presunzione iuris tantum vincibile con la prova contraria, con la conseguenza che le risultanze degli estratti conto possono essere disattese solo in presenza di circostanziate contestazioni (Cass. 15.7.2003 n.
11073; Cass. 21.7.2000 n. 9604; Cass. 12169/00).
Ebbene nel caso in esame, avendo la prodotto gli estratti conto e non solo il CP_4
certificato ex art 50 t.u.b., la ha dimostrato l'esistenza e l'entità del credito in CP_4
quanto gli estratti conto permettono di ricostruire in maniera analitica l'andamento dei rapporti.
Pertanto, il decreto ingiuntivo è stato correttamente emesso sulla base della documentazione allegata. Quanto all'eccezione riguardante la mancata indicazione numerica dei tassi di interesse nelle clausole del contratto di conto corrente, si ritiene infondata in quanto nel contratto di conto corrente sono contenute le determinazioni degli interessi, tassi e spese (doc. 5 fascicolo monitorio).
Quanto al dedotto anatocismo, va chiarito che con l'espressione capitalizzazione degli interessi si intende far riferimento alla prassi frequentemente attuata dagli istituti di credito per effetto della quale gli interessi, quali frutti del capitale, si sommano a quest'ultimo, producendo, quindi, a loro volta, ulteriori interessi: tali “interessi su interessi” sono definiti anatocistici dall'art. 1283 c.c., il quale li assoggetta ad una disciplina fortemente limitativa dell'autonomia privata.
La norma richiamata, infatti, nel prevedere che “in mancanza di usi contrari, gli interessi scaduti possono produrre interessi solo dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza, e sempre che si tratti di interessi dovuti per almeno sei mesi” impone il rispetto di una serie di principi di ordine pubblico economico, la cui inosservanza determina, pertanto, la nullità della pattuizione negoziale derogativa degli stessi. La risalente e a lungo dibattuta questione della legittimità della frequentissima prassi bancaria di predisporre nell'ambito dei rapporti intrattenuti con la clientela clausole che prevedano la capitalizzazione degli interessi, di solito, passivi, ovvero a carico del cliente, per la sua discussa conformità col disposto normativo richiamato, è stata ormai definitivamente risolta dalle Sezioni
Unite della Suprema Corte di cassazione con la sentenza n 21094 del 2004.
Alla luce dei principi espressi dalla Suprema Corte deve ritenersi che la capitalizzazione trimestrale degli interessi dovuti dai clienti non risponde al contenuto di alcun uso normativo sicché è vietata dall'art. 1283 il quale subordina al requisito della sussistenza di un uso – secondo la Corte di Cassazione, normativo, non negoziale
– la deroga al regime legale della capitalizzazione dell'interesse, fondato sul presupposto di una convenzione successiva alla scadenza degli interessi e di una maturazione degli interessi, della cui capitalizzazione si tratta, per un periodo di almeno sei mesi. La nullità della clausola anatocistica trimestrale deriva, ai sensi dell'art. 1418 c.c., dalla contrarietà ad una norma imperativa, qual è quella dell'art. 1283 c.c. e comporta, ovviamente, l'integrale inefficacia della capitalizzazione operata dalla banca nel tempo, senza alcun margine per riconoscere alla banca un titolo per trattenere una parte di quegli interessi, in forza di una residua applicazione del meccanismo anatocistico. Tale conseguenza vale certamente per il periodo antecedente al
9.02.2000: dunque, qualora all'esito dell'istruzione della causa risulti provata l'applicazione di interessi anatocistici per il periodo in discorso, la relativa clausola andrà dichiarata nulla, con conseguente diritto del correntista alla ripetizione degli interessi illegittimamente corrisposti all'istituto di credito, senza alcuna capitalizzazione (Cass., Sezioni Unite, Sentenza n. 24418 del 2.12.2010). A seguito dell'entrata in vigore della deliberazione CICR del 9 febbraio 2000 deve essere considerata valida la pattuizione di capitalizzazione di interessi purché l'addebito e l'accredito avvengano a tassi e con periodicità contrattualmente stabiliti e sempre che nell'ambito dello stesso conto corrente sia prevista la stessa periodicità nel conteggio degli interessi creditori e debitori.
Nel caso di specie risulta contrattualmente stabilita la capitalizzazione trimestrale degli interessi attivi e passivi in condizione di parità, in conformità con la delibera C.I.C.R. del 9.2.2000.
Va, inoltre, chiarito che nel caso in esame, come già osservato, risulta del tutto mancante, nella narrativa dell'opponente una disamina delle voci illegittimamente applicate con ciò, di fatto, delegandosi al giudice di operare in via totalmente vicaria, rispetto alle carenze allegatorie: posto che né in citazione, né in memoria ex art. 183, co. 6, n. 1 c.p.c. sono precisate, in concreto le condizioni illecite cui la azione si riferisce, nella dinamica del rapporto;
né è detto quale risulterebbe, secondo la ricostruzione attorea, il quantum delle debenze non dovute in assenza di una consulenza di parte.
Con riferimento all'illegittima applicazione delle commissioni di massimo scoperto, va rilevato che essa rappresenta “la remunerazione accordata alla banca per la messa a disposizione dei fondi a favore del correntista indipendentemente dall'effettivo prelevamento della somma” ( Cass. Civ. N 870/2006).
Di recente, il Giudice di Legittimità ha precisato che “ deve considerarsi nulla per indeterminatezza dell'oggetto la clausola che prevede la commissione di massimo scoperto indicandone semplicemente la misura percentuale, senza specificare le modalità di calcolo e di quantificazione della stessa, posto che in tal caso il correntista non è, invero, in grado di conoscere quando e come sorgerà l'obbligo di dover corrispondere la suddetta commissione alla banca. Non è perciò legittima una clausola negoziale nella commissione di massimo scoperto viene indicata unicamente mediante una determinata percentuale, senza alcun riferimento al valore sul quale dovesse essere calcolata su tale percentuale” ( Cass. civ, ord. N 19825/2022). Con riguardo alla sua natura questo Giudice aderisce all'orientamento secondo cui la pattuizione della commissione di massimo scoperto alla stregua della disciplina antecedente la riforma della legge n 2/2009, non può certo dirsi nulla per difetto di causa, considerato che si tratta di remunerazione accordata dalla banca per la messa a disposizione dei fondi a favore del correntista indipendentemente dall'effettivo prelevamento della somma ( Trib Milano Sez VI, 04-08- 2014, Trib. Genova SEZ VI, 21- 01- 2016).
Tuttavia, la clausola risulta nulla in mancanza di elementi certi e predeterminati per la sua quantificazione (al pari della sua mancata previsione espressa) in quanto indebita integrazione del tasso di interesse applicato al contratto. Pertanto, nel caso in cui nei contratti di conto corrente e nelle relative richieste di concessione di credito non risulti in alcun modo indicata né la percentuale della commissione citata, né l'eventuale criterio di calcolo, la pattuizione è da ritenersi nulla per indeterminatezza dell'oggetto ex art. 1418, comma 2, c.c. (Trib.Monza 7.04. 2006, conf. Trib. Lecce 11.03.2005;
Trib. Milano 4.07.2002).
Alla luce dei principi appena richiamati, nel caso di specie, la commissione non si ritiene nulla perché contiene l'aliquota percentuale, la base di calcolo e l'importo della commissione come si evince dal contratto e dagli estratti conto allegati. Con riferimento alla nullità della fideiussione in quanto conforme allo schema Abi del
2003, il dato normativo da cui prendere le mosse è l'art. 2 c. 2 lett. a) della Legge
287/1990 che, in materia di intese restrittive della libertà di concorrenza, vieta “le intese tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza all'interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante, anche attraverso attività consistenti nel fissare direttamente o indirettamente i prezzi d'acquisto o di vendita ovvero altre condizioni contrattuali”.
Intese che, ai sensi dell'ultimo comma della citata disposizione, sono nulle ad ogni effetto.
Sulla scorta della richiamata Legge, la Banca d'Italia – con pronuncia n. 55 del 2005 - dichiara contrarie alla disciplina antitrust tre specifiche clausole (artt. 2, 6 e 8) contenute nello schema negoziale predisposto dall'Associazione Bancaria Italiana (c.d.
ABI) per il contratto di fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie (fideiussione omnibus), in quanto ritenute restrittive della concorrenza.
Trattasi, nel dettaglio, della clausola c.d. “di reviviscenza” di cui all'art. 2, in base alla quale il fideiussore deve rimborsare alla banca le somme che dalla banca stessa fossero state incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi, o per qualsiasi altro motivo;
della clausola di rinuncia ai termini di cui all'art. 1957 c.c. a mente della quale “i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i tempi previsti, a seconda dei casi, dall'art. 1957 c.c., che si intende derogato” (art. 6) e della clausola c.d. “di sopravvivenza” di cui all'art. 8, secondo la quale “qualora le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione garantisce comunque l'obbligo del debitore di restituire le somme allo stesso erogate”.
La censura mossa dagli opponenti pone inevitabilmente il problema delle sorti dei contratti a valle, stipulati tra banca e cliente, nei quali si cui inseriscono le predette clausole contrarie alla normativa antitrust e contenute a monte nello schema negoziale ABI, comportando la formazione di due diversi indirizzi giurisprudenziali: l'uno a sostegno della nullità totale del contratto di fideiussione a valle ed il secondo a sostegno della nullità parziale. Il contrasto interpretativo viene composto dalle Sezioni Unite
Civili della Suprema Corte, le quali aderendo alla tesi della nullità parziale, affermano che le clausole oggetto di censura non determinano automaticamente la nullità integrale del contratto di fideiussione, travolgendolo nella sua interezza, ma la sola nullità delle singole clausole ai sensi dell'art. 1419 c.c., dovendosi confinare la nullità dell'intero contratto alla sola ipotesi in cui risulta che i contraenti non lo avrebbero stipulato in assenza di quelle specifiche clausole.
In altri termini, il contratto di fideiussione riproducente le clausole frutto dell'intesa anticoncorrenziale e sanzionate sarebbe nullo limitatamente a siffatte clausole. In tal senso si sono espresse, come detto, le Sezioni Unite Civili della Suprema Corte affermando il seguente principio di diritto: “I contratti di fideiussione "a valle" di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della l. n. 287 del 1990 e 101 del TFUE, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge citata e dell'art. 1419
c.c., in relazione alle sole clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata - perché restrittive, in concreto, della libera concorrenza -, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti” (Cass. Sez. U, Sentenza n. 41994 del 30/12/2021).
Orbene, venendo all'esame della fattispecie concreta sottoposta al vaglio di questo
Tribunale, la nullità delle clausole, alla luce dei principi di diritto testè richiamati, non determina la nullità totale ma parziale del contratto perché gli opponenti deducono genericamente, ma non dimostrano come sarebbe stato loro onere, che in assenza delle clausole la relativa fideiussione non sarebbe stata contratta.
Gli stessi, infatti, deducono genericamente, ma non dimostrano, come sarebbe stato loro onere che in assenza delle clausole il contratto e la relativa fideiussione non sarebbero state contratte, né tanto meno allegano e provano come e in che modo tali clausole abbiano in concreto avuto effettiva incidenza in relazione all'intero contratto di fideiussione.
Gli opponenti in caso di ritenuta illegittimità parziale del contratto di fideiussione chiedono l'accertamento dell'illegittimità del relativo articolo 6 che contempla la deroga dei termini di cui all'art 1957 c.c.
Si osserva che, secondo quanto stabilito dall'art. 1957 c.c., il fideiussore rimane obbligato anche dopo la scadenza dell'obbligazione principale, purché il creditore entro sei mesi abbia proposto le sue istanze contro il debitore e le abbia con diligenza continuate, dove per “istanza” deve intendersi ogni iniziativa di carattere giudiziario assunta secondo le forme prescritte dal codice di rito in relazione al tipo di tutela domandato (cfr. Cass. 2532/2005; Cass. 7502/2004). Per di più, si precisa che l'art. 1957 c.c., imponendo al creditore di proporre la sua istanza contro il debitore entro sei mesi dalla scadenza per l'adempimento dell'obbligazione garantita dal fideiussore, a pena di decadenza dal suo diritto verso quest'ultimo, tende a far sì che il creditore stesso prenda sollecite e serie iniziative contro il debitore principale per recuperare il proprio credito, in modo che la posizione del garante non resti indefinitamente sospesa
(cfr. Cass. 6823/2001).
Orbene, si precisa che il contratto di fideiussione oggetto del presente procedimento stabilisce all'art. 7 la c.d. clausola di pagamento “a prima richiesta”. La presenza di tale clausola comporterebbe che, come stabilito dalla giurisprudenza della Suprema
Corte, “in una pattuizione contrattuale in cui la garanzia si stabilisce a prima richiesta
e, nel contempo, si prevede l'applicazione dell'art. 1957 c.c., comma 1 il criterio di esegesi di cui all'art. 1363 c.c. impone di leggere il rinvio a detta norma, tanto più se espresso, come nella specie, con un riferimento al termine di cui ad essa e non ad altro dei suoi contenuti, nel senso che il termine debba osservarsi con una mera richiesta stragiudiziale e non nel senso che si debba osservare con l'inizio dell'azione giurisdizionale, secondo la tradizionale esegesi della norma” (cfr. Cass. 26 settembre
2017, n. 22346). Ciò posto, si rileva che le istanze che il creditore deve proporre, entro il termine decadenziale di sei mesi ex art. 1957 c.c., non sarebbero necessariamente iniziative di carattere giudiziario ma sarebbe sufficiente una diffida stragiudiziale.
Nel caso di specie la documentazione versata in atti contiene missiva indirizzata alla parte opponente con richiesta di pagamento e avviso che in mancanza vi sarà il passaggio a sofferenza e la ricevuta relativa alla raccomandata spedita il 29.08.2016.
A seguito di tale comunicazione che ha determinato, trascorso il termine, il recesso con passaggio a sofferenza, non vi è, però, prova di alcuna ulteriore azione giudiziale e stragiudiziale nei confronti del fideiussore.
Sul punto, Cass. 9862/2020 ha stabilito che: “In materia di fideiussioni, la deroga alla disciplina dell'eccezione di decadenza prevista dall'articolo 1957 c.c. non può ritenersi implicitamente prevista per il semplice inserimento, nella garanzia, di una clausola che esprima il carattere solidale della obbligazione di garanzia, non essendo la clausola incompatibile con l'applicazione dell'articolo 1957 c.c. La possibilità di escludere il beneficium excussionis non interferisce invero con la previsione di cui all'articolo
1957 c.c., in base alla quale il fideiussore è liberato quando il creditore non abbia agito contro il debitore principale nel termine di sei mesi dalla scadenza della obbligazione”.
Va quindi revocato il decreto ingiuntivo “de quo” con riferimento all'intimazione resa nei confronti del fideiussore.
Quanto alla sussistenza del concorso colposo del creditore, l'art 1227 c.c., primo comma , c.c. stabilisce che “ se il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il danno, il risarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate”.
Orbene, non può ritenersi che la condotta della possa essere caratterizzata da CP_4
negligenza o imprudenza quindi colpa.
Tanto premesso, ne consegue che in applicazione dei suddetti principi il decreto ingiuntivo va quindi confermato, previo rigetto dell'opposizione del debitore principale, mentre va revocato nei confronti del fideiussore. Tali considerazioni consentono al Tribunale di ritenere assorbita ogni altra questione e domanda.
Le spese di lite, considerato l'esito della controversia, vengono interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
• Rigetta l'opposizione di e per l'effetto dichiara il decreto Parte_1
ingiuntivo n. 291/2020, reso dal Tribunale di Lagonegro definitivamente esecutivo nei suoi confronti;
• Accoglie l'opposizione con riferimento all'intimazione resa nei confronti del fideiussore e revoca nei suoi confronti il decreto Parte_2
ingiuntivo impugnato n. 291/2020, reso dal Tribunale di Lagonegro;
• Compensa le spese di lite.
Lagonegro,22 maggio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Antonella Tedesco