Art. 57.
L' articolo 178 del codice civile e' sostituito dal seguente:
"Art. 178 - Beni destinati all'esercizio di impresa. - I beni destinati all'esercizio dell'impresa di uno dei coniugi costituita dopo il matrimonio e gli incrementi dell'impresa costituita anche precedentemente si considerano oggetto della comunione solo se sussistono al momento dello scioglimento di questa".
L' articolo 178 del codice civile e' sostituito dal seguente:
"Art. 178 - Beni destinati all'esercizio di impresa. - I beni destinati all'esercizio dell'impresa di uno dei coniugi costituita dopo il matrimonio e gli incrementi dell'impresa costituita anche precedentemente si considerano oggetto della comunione solo se sussistono al momento dello scioglimento di questa".