Sentenza 1 luglio 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. II, sentenza 01/07/2022, n. 1126 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1126 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 01/07/2022
N. 01126/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00226/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 226 del 2022, proposto da
MI DE CC e RO IT, rappresentati e difesi da sé stessi ex art. 86 c.p.c., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliataria ex lege in Lecce, via Rubichi n. 39;
per l’ottemperanza
della sentenza n. 668/19 resa dal Tribunale di Taranto – Sez. Lavoro – il 14/2/2019, notificata in copia conforme all’Avvocatura Distrettuale dello Stato (procuratore giudiziale del primo grado di giudizio) il 19/2/2019, munita di formula di passaggio in giudicato del 2/4/2019, munita di formula esecutiva il 28/2/2019 e notificata al Ministero convenuto il 12/3/2019, confermata dalla sentenza n. 794/2021 resa dalla Corte di Appello di Lecce il 2/7/2021, munita di formula esecutiva il 6/9/2021, notificata il 7/9/2021, munita di attestazione del passaggio in giudicato del 12/11/2021.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Visto l’art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 giugno 2022 il dott. Nino DElo Preite e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, gli avvocati MI DE CC e RO IT agiscono per l’ottemperanza della sentenza n. 794/2021, pubblicata il 16.8.2021, pronunciata dalla Corte di Appello di Lecce - Sez. Lavoro, nella parte in cui è disposta la condanna del Ministero intimato al pagamento delle spese di lite, distratte in loro favore, quali difensori anticipatari.
1.1. In particolare, i ricorrenti chiedono che sia ordinato all’Amministrazione di conformarsi, per quanto di loro interesse, al giudicato di cui alla predetta sentenza, con nomina di un commissario ad acta in caso di perdurante renitenza, oltre spese e competenze del presente giudizio.
1.2. Il Ministero della Difesa si è costituito in giudizio con atto del 3 marzo 2022, senza sviluppare difese nel prosieguo.
1.3. Alla camera di consiglio del 15 giugno 2022, la causa è stata trattenuta in decisione.
2. Il ricorso merita accoglimento.
2.1. La sentenza dell’A.G.O., di cui i ricorrenti chiedono l’esecuzione, statuisce, per quel che qui interessa, la condanna del Ministero della Difesa al pagamento delle spese del grado d’appello “liquidate in € 5434.00, ex D.M. n. 55/14, oltre accessori e rimborso spese forfetarie come per legge, con distrazione in favore degli Avv.ti MI DE CC e RO IT...” .
2.2. Non essendo stata proposta impugnazione nei termini di legge, la prefata sentenza è passata in giudicato, come da certificazione del 12.11.2021, rilasciata dal competente funzionario giudiziario della Corte di Appello di Lecce.
2.3. In data 7.9.2021 detta pronuncia, munita della formula esecutiva rilasciata in favore dei ricorrenti in data 6.9.2021, veniva notificata via PEC, in detta forma, nel domicilio digitale dell’Amministrazione all’indirizzo persociv@postacert.difesa.it, estratto da REGINDE.
2.4. A far data dal perfezionamento della predetta notifica, è iniziato a decorrere il termine previsto dall’art. 14 comma 1 D.L. 669/1996, convertito in L. 30/1997 (art. 14 cit.: “1. Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l ’ ente Agenzia delle Entrate - Riscossione completano le procedure per l ’ esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l ’ obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto” ), applicabile anche al giudizio di ottemperanza promosso dinanzi al Giudice Amministrativo, in virtù del quale l’esecuzione forzata del credito nei confronti della P.A. non può essere iniziata prima che siano trascorsi 120 giorni dalla notifica del titolo all’amministrazione; con dies a quo da individuarsi nella data di notifica del provvedimento presso la sede effettiva della P.A. debitrice (TAR Abruzzo, L’Aquila, I, 20 marzo 2017 n. 132; TAR Lazio, Roma, I, 31 maggio 2016 n. 6373; TAR Sicilia, Palermo, II, 1 aprile 2016 n. 837; TAR Puglia, Lecce, I, 6 maggio 2014 n. 1144).
2.5. Scaduto il suddetto termine dilatorio, i creditori, non avendo conseguito il pagamento delle somme ad essi spettanti in virtù del titolo sopra indicato, hanno proposto il ricorso introduttivo della presente causa, notificato in data 28.2.2022.
2.6. Ricorrono, dunque, tutti i presupposti di legge per l’accoglimento dell’azione di ottemperanza in relazione alla statuizione, sopra richiamata, contenuta nella sentenza per cui vi è causa.
3. Ritiene il Collegio, per tutto quanto precede:
- che debba essere sancito l’obbligo del Ministero della Difesa di dare piena e completa esecuzione alla sentenza della Corte di Appello di Lecce n. 794/2021, oggetto della presente causa, provvedendo all’integrale pagamento, in favore dei ricorrenti, delle prestazioni ivi liquidate in loro favore, quali procuratori distrattari, se e nella misura in cui siano ancora dovute, anche mediante emissione di ordinativo di pagamento in conto sospeso ai sensi dell’art. 14, comma 2, D. L. n. 669/96 ( “ 2. Nell ’ ambito delle amministrazioni dello Stato, nei casi previsti dal comma 1, il dirigente responsabile della spesa, in assenza di disponibilità finanziarie nel pertinente capitolo, dispone il pagamento mediante emissione di uno speciale ordine di pagamento rivolto all ’ istituto tesoriere, da regolare in conto sospeso […] ” );
- di assegnare alla P.A. resistente, ai fini dell’ottemperanza, il termine di novanta giorni, decorrenti dalla notificazione/comunicazione della presente sentenza;
- di nominare, quale commissario ad acta , qualora il Ministero della Difesa non provveda nel termine indicato, il Direttore Generale della Direzione Generale per il Personale Civile presso lo stesso Ministero, con facoltà di delega, il quale dovrà provvedere a porre in essere gli atti sostitutivi entro l’ulteriore termine di novanta giorni, senza maturare alcun diritto al compenso;
- di doversi condannare il Ministero della Difesa alla refusione delle spese processuali afferenti al presente giudizio, come liquidate in dispositivo, in virtù del criterio della soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Lecce, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto, ordina al Ministero della Difesa di provvedere al pagamento, in favore dei ricorrenti, delle somme indicate nella parte motiva, se e in quanto ancora dovute, anche mediante emissione di ordinativo di pagamento in conto sospeso, entro il termine di novanta giorni dalla notificazione/comunicazione della presente sentenza.
In difetto di adempimento, nomina, quale Commissario ad acta , il Direttore Generale della Direzione Generale per il Personale Civile presso il Ministero della Difesa, con facoltà di delega, affinché provveda, nei successivi novanta giorni, a dare esecuzione al giudicato, senza maturare alcun diritto al compenso.
Condanna l’Amministrazione resistente al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese di lite, liquidate in euro 500,00 (cinquecento/00), oltre accessori come per legge, con distrazione.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 15 giugno 2022 con l’intervento dei magistrati:
Antonella Mangia, Presidente
Andrea Vitucci, Primo Referendario
Nino DElo Preite, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Nino DElo Preite | Antonella Mangia |
IL SEGRETARIO