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Sentenza 2 gennaio 2025
Sentenza 2 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 02/01/2025, n. 8 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 8 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce - Sezione seconda Civile - composto dai magistrati:
1) Dott.ssa Cinzia MONDATORE - Presidente est.
2) Dott. Gianluca FIORELLA - Giudice
3) Dott.ssa Agnese DI BATTISTA - Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 4247 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2024,
T R A
(c.f.: ), rappresentato e difeso dall'avv. Gabriele Parte_1 CodiceFiscale_1
Greco, come da mandato in atti;
- RICORRENTE -
E
(c.f.: , contumace;
Controparte_1 CodiceFiscale_2
- CONVENUTA -
OGGETTO: divorzio contenzioso – cessazione effetti civili.
All'udienza del 4 novembre 2024 la parte ricorrente ha precisato le proprie conclusioni come da relativo verbale, il cui contenuto deve intendersi qui integralmente richiamato e trascritto. Il P.M., a cui gli atti sono stati ritualmente trasmessi per il suo intervento, nulla ha osservato.
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RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 20.6.2024, ha esposto: di aver contratto Parte_1 matrimonio secondo il rito concordatario con il 16.8.2000 in Cannole (LE), in regime Controparte_1 economico di separazione dei beni;
che dalla loro unione era nato il figlio il 18.8.2001; che la Per_1 comunione materiale e spirituale tra i coniugi era venuta gradatamente meno, tanto che con decreto del
Tribunale di Ancona depositato il 3.5.2014 era stata omologata la separazione personale, alle condizioni specificate in ricorso;
che i coniugi avevano sempre, da allora, vissuto separati e che non vi era alcuna possibilità di riconciliazione;
che era cambiata la situazione esistente all'epoca della separazione, in quanto il figlio aveva cominciato a lavorare come aiuto cuoco, raggiungendo una sufficiente autonomia Per_1 ed indipendenza economica, e aveva abbandonato la casa coniugale per trasferirsi in altra abitazione sita in Serrano;
che la sua situazione economica, viceversa, per i motivi esposti in ricorso, era peggiorata dall'epoca della separazione, mentre la convenuta lavorava presso un negozio di articoli casalinghi e si era trasferita in altra abitazione sita in Calimera insieme al nuovo compagno, sicché non vi erano i presupposti per il riconoscimento di un assegno divorzile in suo favore. Tanto premesso, ha chiesto che fosse dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio suindicato, senza alcuna ulteriore statuizione.
pur ritualmente citata per l'udienza di comparizione delle parti del 4.11.2024, Controparte_1
è rimasta contumace.
All'udienza del 4.11.2024, quindi, il difensore della parte ricorrente, autorizzato alla discussione orale su sua richiesta, ha precisato le proprie conclusioni, riportandosi alle richieste formulate in ricorso e chiedendo, altresì, ammettersi le prove richieste;
la Presidente relatrice, quindi, dando atto che il tentativo di conciliazione aveva avuto esito negativo per l'assenza della parte convenuta e ritenuta superflua l'attività istruttoria richiesta, ha autorizzato, in via provvisoria e urgente, i coniugi a continuare a vivere separatamente con la revoca delle statuizioni della separazione relativamente al figlio , Per_1 tenuto conto della documentazione prodotta in atti, e ha trattenuto la causa per la decisione, riservando di riferire al Collegio.
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Rileva il Tribunale, anche alla luce della documentazione prodotta in atti, che il ricorso in esame merita accoglimento.
E' integrata, infatti, nel caso in esame, l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della l. 898/1970 (nel testo modificato dalla legge n. 55/2015), poiché alla data di proposizione del ricorso in esame era stata omologata la separazione consensuale ed era ampiamente decorso il termine di legge dalla data di comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione;
è rimasta, poi, incontestata la circostanza, espressamente dedotta in ricorso, che i coniugi non si siano mai riconciliati ovvero che abbiano comunque ripreso la convivenza. Inoltre, il disinteresse per le sorti del matrimonio manifestato dalla convenuta, neppure costituitasi nel presente giudizio, e il tempo trascorso dal giudizio di separazione consentono di ritenere accertato che la comunione di vita materiale e spirituale tra gli stessi sia venuta meno definitivamente e non possa più essere ricostituita.
Nulla va disposto in ordine alla regolamentazione dei rapporti tra le parti, così come espressamente richiesto da parte ricorrente, in assenza di prole minorenne e di domande da parte convenuta.
La natura necessitata del giudizio ai fini della pronuncia sullo status e la non opposizione della convenuta alla pronuncia richiesta giustificano la compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, definitivamente pronunciando nel giudizio introdotto con ricorso depositato il 20.6.2024 da nei confronti di con l'intervento del Pubblico Ministero, così Parte_1 Controparte_1 provvede: a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Cannole (LE) il 16.8.2000 tra e trascritto nei registri di matrimonio di quel Comune al Parte_1 Controparte_1
n. 7 Parte II Serie A anno 2000;
b) dichiara compensate tra le parti le spese processuali;
c) manda all'Ufficiale di stato civile territorialmente competente per gli adempimenti previsti dall'art. 69
D.P.R. 396/2000.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 9.12.2024.
La Presidente est.
dott.ssa Cinzia Mondatore