Articolo 1845 del Codice civile
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19 aprile 1942
Art. 1845.

(Recesso dal contratto).

Salvo patto contrario, la banca non puo' recedere dal contratto prima della scadenza del termine, se non per giusta causa.

Il recesso sospende immediatamente l'utilizzazione del credito, ma la banca deve concedere un termine di almeno quindici giorni per la restituzione delle somme utilizzate e dei relativi accessori.

Se l'apertura di credito e' a tempo indeterminato, ciascuna delle parti puo' recedere dal contratto, mediante preavviso nel termine stabilito dal contratto, dagli usi o, in mancanza, in quello di quindici giorni.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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