Versione
19 aprile 1942
19 aprile 1942
Art. 1845.
(Recesso dal contratto).
Salvo patto contrario, la banca non puo' recedere dal contratto prima della scadenza del termine, se non per giusta causa.
Il recesso sospende immediatamente l'utilizzazione del credito, ma la banca deve concedere un termine di almeno quindici giorni per la restituzione delle somme utilizzate e dei relativi accessori.
Se l'apertura di credito e' a tempo indeterminato, ciascuna delle parti puo' recedere dal contratto, mediante preavviso nel termine stabilito dal contratto, dagli usi o, in mancanza, in quello di quindici giorni.
(Recesso dal contratto).
Salvo patto contrario, la banca non puo' recedere dal contratto prima della scadenza del termine, se non per giusta causa.
Il recesso sospende immediatamente l'utilizzazione del credito, ma la banca deve concedere un termine di almeno quindici giorni per la restituzione delle somme utilizzate e dei relativi accessori.
Se l'apertura di credito e' a tempo indeterminato, ciascuna delle parti puo' recedere dal contratto, mediante preavviso nel termine stabilito dal contratto, dagli usi o, in mancanza, in quello di quindici giorni.
Commentari • 102
- 1. Composizione Negoziata e revoca degli affidamenti bancariDiritto Bancario · https://www.dirittobancario.it/ · 21 maggio 2024 · 246.39912
[…] E quindi: il termine “revoca degli affidamenti” deve intendersi riferito ai rimedi del recesso e della risoluzione (delle aperture di credito e dei finanziamenti ove con il termine “affidamenti” si intenda ricomprendere anche quest'ultimi) e quindi al recesso ex articolo 1845 c.c. (a scadenza o per giusta causa) o alla risoluzione ex articolo 1453 c.c.; l'espressione “sospensione” degli affidamenti è ragionevolmente da riferirsi alla sospensione dell'adempimento di un contratto pendente (e quindi alla sospensione di utilizzo di un'apertura di credito o di un finanziamento) prevista all'articolo 1461 c.c.; […]
Leggi di più…
Giurisprudenza • +500
- 1. Trib. Avellino, sentenza 29/08/2025, n. 1249Provvedimento: […] 4756-0001-3635, con scadenza nel mese di novembre 2022; -tale contratto prevedeva un affidamento di € 6.500,00; -con nota del 13.12.2021, la convenuta comunicava il recesso, con effetti dal 16 febbraio 2022, dal contratto relativo alla carta CreditTim n. 5526-15360032-2897, con scadenza nel mese di novembre 2022; tale contratto prevedeva un affidamento di € 6.500,00; -le ragioni addotte dalla banca (assenza della tecnologia “chip&PIN”) erano inidonee ad integrare, in violazione dell'art. 1845 c.c., la giusta causa di recesso.Leggi di più...
- art. 1845 c.c.·
- mediazione obbligatoria·
- riattivazione carta di credito·
- preavviso recesso·
- tecnologia chip&PIN·
- recesso contratto bancario·
- giusta causa di recesso·
- buona fede nell'esecuzione del contratto·
- onere della prova