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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 28/05/2025, n. 1115 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1115 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE SEZIONE LAVORO Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro e in composizione monocratica nella persona del giudice dott.ssa Fabiana Iorio, all'esito della trattazione ex art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 1755/2022 R.G. TRA
, nato il [...] a [...] e ivi residente a[...], Parte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Raffaella Iannone, giusta procura in atti, con cui elettivamente domicilia in Casapesenna (Ce) alla via Alcide De Gasperi n. 19
RICORRENTE E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. N. Di Ronza, CP_1 come in atti, elettivamente domiciliato in Caserta alla via Arena Loc. san Benedetto E
persona Controparte_2 del l.r.p.t., in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso, in virtù di procura notarile, dall'avv. Ferrante, elettivamente domiciliato presso Avvocatura di Caserta, via Ferrarecce, CP_2
P.le Maiorana NONCHE' già Controparte_3 Controparte_4
in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa come in atti dall'avv.to V.
[...]
Caturano, con il quale elett.te domicilia come in atti RESISTENTI MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 8.3.2022, l'epigrafata parte ricorrente, impugnava l'intimazione di pagamento n. 028 2021 90062749 40/000 notificata il 28.1.2022 emessa da Controparte_4
, in virtù di un presunto debito complessivo di €. 83.554,35 inerente anche,
[...] tra l'altro, i seguenti atti esecutivi relativi a:
- crediti derivanti dall'omesso pagamento del Modello DM/10 per le annualità 1986, CP_1
1987, 1989 e 1990 portati dalle cartelle n. 02820010142028024000 e n. 02820020003512991000, notificate rispettivamente in data 1.12.2001 e 30.4.2002;
- crediti regolazioni premio per le annualità 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 e CP_2
2015, portati dalle cartelle n. 02820110057686542000, n. 02820130006546919000, n.
1 02820140001479008000, n. 02820140025437323000, n. 02820150021278784000 e n. 02820150038425964000, asseritamente notificate rispettivamente in data 17.1.2012, 25.11.2013, 26.2.2014, 6.12.2014, 26.9.2015 e 12.3.2016. Deduceva parte opponente, tra gli altri motivi, la prescrizione anche successiva ex art. 615 c.p.c. dei crediti portati nelle cartelle impugnate. Concludeva domandando l'annullamento dell'atto impugnato;
con vittoria di spese e attribuzione. Instauratosi il contraddittorio, si costituivano le parti convenute chiedendo il rigetto delle domande in quanto fondate in fatto e in diritto. Nelle more del giudizio, all'udienza del 16.5.2023 (cfr. verbale d'udienza) parte ricorrente rinunciava all'azione rispetto alle cartelle nn. 02820140001479008000- 0128201400025437323000, 02820150021278784000, 02820150038425964000, avendo aderito alla definizione agevolata. Acquisita la documentazione prodotta, concesso termine per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c., lette le note, la causa viene decisa all'esito della trattazione scritta mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
***** In via preliminare, va dato atto che parte ricorrente all'udienza del 16.5.2023 rinunciava all'azione con riferimento alle cartelle nn. 02820140001479008000, 0128201400025437323000, 02820150021278784000, 02820150038425964000, avendo aderito alla definizione agevolata, come ribadito nelle note scritte del 29.4.2024 e 16.5.2025 (cfr. verbale d'udienza del 16.5.2023 e note scritte in fasc. inform.). La dichiarazione di adesione del ricorrente alla “definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione” (c.d. rottamazione) assume rilevanza ai fini del presente giudizio per la dichiarazione di parziale cessata materia del contendere per rinuncia all'azione. Quanto alla rinuncia all'azione, vale quanto segue. La rinuncia all'azione che incide sul diritto sostanziale preclude ogni ulteriore tutela. Secondo un autorevole orientamento della S.C. la rinuncia all'azione, a differenza della rinuncia agli atti del giudizio che, per avere efficacia, deve essere accettata nei modi prescritti dal codice di rito (art. 306), preclude ogni attività giurisdizionale indipendentemente dall'accettazione dell'altra parte, perché, estinguendo l'azione stessa, assume l'efficacia di una pronuncia di rigetto, nel merito, della domanda e fa, quindi, venir meno l'interesse delle controparti alla prosecuzione del giudizio, al fine di ottenere una pronuncia negativa sull'azione proposta (e rinunciata). Ne consegue che la pronuncia di cessazione della materia del contendere, per intervenuta rinuncia all'azione, si raccorda a quest'ultima sulla base di un tipico rapporto causa-effetto (Cass. n.1112/1982, n.808/1993; n.5286/1993; n. 18255 /2004; n.21685/2005). La Suprema Corte (cfr. Cass. S.U. 28.9.2000 n. 1048) ha precisato che la cessazione della materia del contendere del giudizio civile costituisce un'ipotesi di estinzione del processo da
2 pronunciarsi con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogni qualvolta viene meno l'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio. È noto che l'interesse ad agire consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, la verifica della cui esistenza si risolve nel quesito se l'istante possa conseguire attraverso il processo il risultato che si è ripromesso, a prescindere dall'esame del merito della controversia e della stessa ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili (cfr. Cass. civ. 20.1.98 n. 486).
Tale interesse deve sussistere al momento in cui il giudice pronuncia la decisione e il suo difetto è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, in quanto esso costituisce un requisito per la trattazione del merito della domanda (cfr. Cass. civ., sez. lav.
7.6.99 n. 5593; Cass. civ., sez. lav.
6.4.83 n. 24069).
La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 7.12.95, n. 12614; Cass., 7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664; Cass. SU 128.9.2000 n. 1048), deve assumere la forma di sentenza, perché solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass., 8.8.90, n. 8000; Cass., 2.5.87, n. 4126). Va dunque dichiarata parzialmente cessata la materia del contendere con riferimento alle cartelle nn. 02820140001479008000, 0128201400025437323000, 02820150021278784000, 02820150038425964000. Tanto premesso, parte ricorrente impugna l'intimazione di pagamento n. 028 2021 90062749 40/000, nella sola parte in cui si riferisce agli atti indicati in epigrafe aventi ad oggetto crediti di natura previdenziale di titolarità dell' e (cfr. pag. 1 ricorso introduttivo). CP_1 CP_2
Così delimitato il thema decidendum, non vi sono questioni di giurisdizione, né di competenza. Il Supremo Collegio, in materia tributaria, ha avuto modo di chiarire che spetta al contribuente impugnare il solo avviso di mora o l'intimazione di pagamento, facendo valere l'omessa notifica della cartella esattoriale ovvero impugnare cumulativamente l'atto presupposto non notificato, facendo valere i vizi di quest'ultimo per contestare radicalmente la pretesa tributaria (S.U.16412/2007). Orbene, la mancata notifica della cartella esattoriale non può privare il destinatario del rimedio previsto dalla legge ed il momento di garanzia deve essere recuperato nei confronti del primo atto idoneo a porre il soggetto in grado di esercitare validamente il suo diritto di difesa (tesi già adottata dalla giurisprudenza di legittimità per ammettere l'opposizione ex art. 22 della legge n. 689 del 1981 nei confronti dell'avviso di mora, quando non risulta la notifica dell'ordinanza ingiunzione e/o della cartella esattoriale: cfr. Cass. n. 2214 del 2007; Cass. n. 3127 del 2002 e ribadita anche in materia tributaria da Sez..Un., 25.7.2007, n. 16412, secondo cui spetta al contribuente la scelta di impugnare solo l'avviso di mora, facendo valere l'omessa notifica della cartella esattoriale, ovvero impugnare cumulativamente anche l'atto presupposto non notificato, facendo valere i vizi di quest'ultimo per contestare radicalmente la pretesa tributaria).
3 Alla funzione recuperatoria dell'opposizione va riconosciuta una sorta di forza attrattiva nei confronti della relativa disciplina impugnatoria, da cui l'esigenza di conformare la disciplina applicabile a quella dettata per l'azione recuperata (Cass. n. 17312 del 2007; Cass. n. 3035 del 2007; entrambe in materia di opposizione ex lege n. 689 del 1981). Tuttavia, pur tenuto conto di ciò, va rimarcato che l'art. 29, co. 2, del d.l.vo n. 46/99, lascia espressamente salva l'operatività delle opposizioni esecutive nell'ambito delle procedure di riscossione delle entrate non tributarie, sancendo che “le opposizioni all'esecuzione ed agli atti esecutivi si propongono nelle forme ordinarie”. Il contribuente, dunque, può proporre opposizione all'esecuzione, secondo il combinato disposto degli artt. 615 e 618 bis cpc, “quando si contesta il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata”. Il giudizio investe l'an dell'esecuzione, cioè il diritto di procedere ad esecuzione forzata per difetto originario o sopravvenuto, totale o parziale, del titolo esecutivo o della pignorabilità dei beni. Il difetto originario può ravvisarsi “allorché si contesti la legittimità dell'iscrizione a ruolo per la mancanza di un titolo legittimante l'iscrizione stessa” (Cass. n. 6119 del 2004; n. 18207 del 2003). Il difetto sopravvenuto si riscontra allorché “si adducano fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo” (Cass. n. 6119 del 2004; n. 18207 del 2003), come il pagamento. Tale opposizione non è soggetta ad alcun termine, se non quello rappresentato dal compimento dell'esecuzione (Cass. n. 8061 del 2007). Allorché si contesti la ritualità formale della cartella esattoriale o si adducano vizi di forma del procedimento esattoriale, compresi i vizi strettamente attinenti alla notificazione della cartella e quelli riguardanti i singoli atti dell'esecuzione, l'opposizione è disciplinata dagli artt. 617 e 618 bis cpc. Inoltre, la Suprema Corte ha più volte precisato che le doglianze avverso vizi puramente formali dell'intimazione o al quomodo executionis devono essere avanzate nelle forme e soprattutto nei termini dell'opposizione agli atti esecutivi;
la Suprema Corte ha infatti chiarito che “nella disciplina della riscossione mediante iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali, di cui al d.lgs. n. 46 del 1999, l'opposizione agli atti esecutivi - con la quale si fanno valere i vizi di forma del titolo esecutivo, ivi compresa la carenza di motivazione dell'atto - è prevista dall'art. 29, secondo comma, che per la relativa regolamentazione rinvia alle "forme ordinarie", e non dall'art. 24 dello stesso d.lgs., che si riferisce, invece, all'opposizione sul merito della pretesa di riscossione. Ne consegue che l'opposizione agli atti esecutivi prima dell'inizio dell'esecuzione deve proporsi entro cinque giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, che, ai sensi dell'art. 49 del d.P.R. n. 602 del 1973, si identifica nella cartella esattoriale, non assumendo alcuna rilevanza, invece, l'assenza di accertamenti e delle relative contestazioni, trattandosi di adempimenti previsti per l'irrogazione delle sanzioni amministrative e non per l'esazione di contributi e somme aggiuntive” (Cass. 2008, n.18691; così pure Cass. 2004 n.21863). Non vi è dubbio che la censura con cui l'opponente deduce l'invalidità derivata di uno o più atti della procedura di riscossione, sull'assunto della irrituale notifica della cartella esattoriale, introduce un'opposizione agli atti esecutivi: l'alterazione della sequenza procedimentale prevista
4 dalla legge, infatti, costituisce un vizio del quomodo dell'attività esecutiva del concessionario e si traduce nella nullità dell'atto successivo impugnato per omessa notifica dell'atto presupposto. Non vi è dubbio che parte ricorrente chiede dichiararsi nulla l'intimazione di pagamento sulla base anche di doglianze formali e procedurali: l'omessa notifica della cartella /atto presupposto. Il vizio dedotto dall'opponente, invero, attiene anche all'omessa notifica della cartella, qualificabile in termini di opposizione all'esecuzione ex art.615, 1° comma cpc. avendo essa come oggetto il primo atto successivo alla contestata notifica, di cui l'opponente risulta essere venuto a conoscenza. Ebbene, il presente ricorso in opposizione, depositato in data 8.3.2022 è tardivo ai sensi dell'art. 617 c.p.c. in quanto proposto oltre il ventesimo giorno dalla notifica dell'intimazione di pagamento avvenuta in data 28.1.2022 ma tempestivo ex d.lgs. 46/99. Individuata la natura del presente giudizio, va, in primis, chiarita la sussistenza della legittimazione passiva anche di . CP_4
Come precisato dalla Corte di Cassazione, ove siano sollevate questioni formali concernenti la cartella o la sua notifica, il contraddittorio va necessariamente instaurato anche con la società esattrice, che ha emesso l'atto opposto ed è pertanto unica titolare della procedura esecutiva, avendo perciò interesse a resistere, anche in ragione dell'incidenza che un'eventuale pronuncia di annullamento della cartella può avere sul rapporto esattoriale (ex multis, Cass. n. 594/2016; Cass. ord. n.12385/2013¸ Cass. n. 18522/2011). Ne consegue, dunque, la piena legittimazione ad causam di ora Controparte_4 [...]
per le cartelle di pagamento e anche dell' e dell' in Controparte_5 CP_1 CP_2 quanto titolari del rapporto obbligatorio di natura previdenziale. Tanto premesso, la parte opponente ha contestato la prescrizione dei crediti, anche successiva. Trova applicazione l'art. 3 della l. 335 del 1995, secondo cui: “
9.Le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso dei termini di seguito indicati: a) dieci anni per le contribuzioni di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie, compreso il contributo di solidarietà previsto dall'articolo 9- bis , comma 2, del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991, n. 166, ed esclusa ogni aliquota di contribuzione aggiuntiva non devoluta alle gestioni pensionistiche. A decorrere dal 1° gennaio 1996 tale termine è ridotto a cinque anni salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti;
b) cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria. 10. I termini di prescrizione di cui al comma 9 si applicano anche alle contribuzioni relative a periodi precedenti la data di entrata in vigore della presente legge, fatta eccezione per i casi di atti interruttivi già compiuti o di procedure iniziate nel rispetto della normativa preesistente. Agli effetti del computo dei termini prescrizionali non si tiene conto della sospensione prevista dall'articolo 2, comma 19, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, fatti salvi gli atti interruttivi compiuti e le procedure in corso ...” Il termine di prescrizione è dunque quello quinquennale. Va infine evidenziato che la notifica della cartella di pagamento/avviso di addebito, così come la scadenza del termine per l'opposizione di cui all'art. 24, non determina la "conversione" del
5 termine di prescrizione breve in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c.. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l'avviso di addebito dell' che, dall'1 gennaio 2011, ha sostituito la cartella di pagamento per i crediti di natura CP_1 previdenziale di detto (art. 30 del d.l. n. 78 del 2010, conv., con modif., dalla 1 n. 122 del CP_2
2010)" (in tali termini, Cass. SSUU n. 23397 del 2016). Ciò posto, si rileva che costituendosi in giudizio, l' ha dato prova di aver notificato CP_6 regolarmente le cartelle n. 02820010142028024000 in data 1.12.2001; n. 02820020003512991000, il 30.4.2002; n. 02820110057686542000 il 17.1.2012 e n. 02820130006546919000 il 25.11.2013. ha poi depositato in giudizio, quali atti interruttivi, la comunicazione preventiva di CP_6 iscrizione ipotecaria 02876201500005353000 notificata il 10.6.2015 e l'intimazione di pagamento n. 028 2015 90237633 00/000 notificata il 15.12.2015 cui erano sottese anche le predette cartelle;
entrambi gli atti sono stati ritualmente notificati come risulta – a differenza di quanto ritenuto dal ricorrente nelle note di trattazione scritta – dalla relata di notifica e dalla cartolina di ricevimento A/R entrambe firmate da familiare convivenze- moglie rispetto alle quali non è avvenuto alcun disconoscimento (cfr.prod. ADER). L'intimazione di pagamento n. 028 2018 90064957 67/000 notificata l'1.3.2019 appare irrilevante in quanto non concerne le cartelle di cui sopra. Ebbene, quanto ai crediti portati dalle cartelle 02820010142028024000 e n. CP_1
02820020003512991000 essi risultano irrimediabilmente prescritti in quanto l'intimazione di pagamento del 2015 è stata notificata il 15.12.2015 ben oltre il termine di cinque anni dalla notifica delle cartelle avvenuta nel 2001 e 2002. E lo stesso deve dirsi con riferimento alle cartelle nn. 02820020003512991000 e n. CP_2
028201100576865420000, per le quali - pur tenuto conto dei termini di sospensione del decorso della prescrizione dei contributi previdenziali e di assistenza sociale obbligatoria introdotti durante il periodo pandemico da Covid19 dai decreti n. 18/2020 per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 per 129 giorni e n. 183/2020 Decreto “Cura Italia”, che hanno disposto la sospensione dei termini dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021 per 182 giorni, per un totale di 311 giorni da aggiungersi al termine della scadenza del termine di prescrizione – appare evidente che al momento notifica dell'intimazione n. n. 0282022 90023308 14/000 del 28.1.2022, il nuovo termine di prescrizione – decorrente dalla notifica dell'intimazione di pagamento n. 028 2015 90237633 00/000 notificata il 15.12.2015 - era ormai ancora maturato. Non sono dunque dovuti per intervenuta prescrizione i crediti portati dalle cartelle n. 02820010142028024000; n. 02820020003512991000; n. 02820110057686542000 e n. 02820130006546919000. Per l'effetto va dichiarata l'illegittimità della intimazione di pagamento n. 0282022 90023308 14/000 nella parte in cui si fonda sulle suddette cartelle.
6 Le spese di lite vanno compensate, tenuto conto dell'esito complessivo della lite in considerazione della rinuncia all'azione con riferimento a cartelle evidentemente non ancora prescritte, oltre la circostanza che parte opponente, pur non contestando il merito delle avverse pretese creditorie di cui alle cartelle di pagamento si avvantaggi delle conseguenze della maturata prescrizione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di Giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede: 1) dichiara cessata la materia del contendere con riferimento alle cartelle di pagamento n. 02820140001479008000, 0128201400025437323000, 02820150021278784000, 02820150038425964000; 2) dichiara non dovuti i crediti contributivi indicati nelle cartelle di pagamento n nn. 02820010142028024000 e n. 02820020003512991000, n. 02820110057686542000 e n. 02820130006546919000 per intervenuta prescrizione;
3) compensa le spese. Manda la cancelleria per la comunicazione della presente sentenza ai procuratori costituiti Il Giudice (dott. ssa Fabiana Iorio)
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, nato il [...] a [...] e ivi residente a[...], Parte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Raffaella Iannone, giusta procura in atti, con cui elettivamente domicilia in Casapesenna (Ce) alla via Alcide De Gasperi n. 19
RICORRENTE E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. N. Di Ronza, CP_1 come in atti, elettivamente domiciliato in Caserta alla via Arena Loc. san Benedetto E
persona Controparte_2 del l.r.p.t., in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso, in virtù di procura notarile, dall'avv. Ferrante, elettivamente domiciliato presso Avvocatura di Caserta, via Ferrarecce, CP_2
P.le Maiorana NONCHE' già Controparte_3 Controparte_4
in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa come in atti dall'avv.to V.
[...]
Caturano, con il quale elett.te domicilia come in atti RESISTENTI MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 8.3.2022, l'epigrafata parte ricorrente, impugnava l'intimazione di pagamento n. 028 2021 90062749 40/000 notificata il 28.1.2022 emessa da Controparte_4
, in virtù di un presunto debito complessivo di €. 83.554,35 inerente anche,
[...] tra l'altro, i seguenti atti esecutivi relativi a:
- crediti derivanti dall'omesso pagamento del Modello DM/10 per le annualità 1986, CP_1
1987, 1989 e 1990 portati dalle cartelle n. 02820010142028024000 e n. 02820020003512991000, notificate rispettivamente in data 1.12.2001 e 30.4.2002;
- crediti regolazioni premio per le annualità 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 e CP_2
2015, portati dalle cartelle n. 02820110057686542000, n. 02820130006546919000, n.
1 02820140001479008000, n. 02820140025437323000, n. 02820150021278784000 e n. 02820150038425964000, asseritamente notificate rispettivamente in data 17.1.2012, 25.11.2013, 26.2.2014, 6.12.2014, 26.9.2015 e 12.3.2016. Deduceva parte opponente, tra gli altri motivi, la prescrizione anche successiva ex art. 615 c.p.c. dei crediti portati nelle cartelle impugnate. Concludeva domandando l'annullamento dell'atto impugnato;
con vittoria di spese e attribuzione. Instauratosi il contraddittorio, si costituivano le parti convenute chiedendo il rigetto delle domande in quanto fondate in fatto e in diritto. Nelle more del giudizio, all'udienza del 16.5.2023 (cfr. verbale d'udienza) parte ricorrente rinunciava all'azione rispetto alle cartelle nn. 02820140001479008000- 0128201400025437323000, 02820150021278784000, 02820150038425964000, avendo aderito alla definizione agevolata. Acquisita la documentazione prodotta, concesso termine per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c., lette le note, la causa viene decisa all'esito della trattazione scritta mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
***** In via preliminare, va dato atto che parte ricorrente all'udienza del 16.5.2023 rinunciava all'azione con riferimento alle cartelle nn. 02820140001479008000, 0128201400025437323000, 02820150021278784000, 02820150038425964000, avendo aderito alla definizione agevolata, come ribadito nelle note scritte del 29.4.2024 e 16.5.2025 (cfr. verbale d'udienza del 16.5.2023 e note scritte in fasc. inform.). La dichiarazione di adesione del ricorrente alla “definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione” (c.d. rottamazione) assume rilevanza ai fini del presente giudizio per la dichiarazione di parziale cessata materia del contendere per rinuncia all'azione. Quanto alla rinuncia all'azione, vale quanto segue. La rinuncia all'azione che incide sul diritto sostanziale preclude ogni ulteriore tutela. Secondo un autorevole orientamento della S.C. la rinuncia all'azione, a differenza della rinuncia agli atti del giudizio che, per avere efficacia, deve essere accettata nei modi prescritti dal codice di rito (art. 306), preclude ogni attività giurisdizionale indipendentemente dall'accettazione dell'altra parte, perché, estinguendo l'azione stessa, assume l'efficacia di una pronuncia di rigetto, nel merito, della domanda e fa, quindi, venir meno l'interesse delle controparti alla prosecuzione del giudizio, al fine di ottenere una pronuncia negativa sull'azione proposta (e rinunciata). Ne consegue che la pronuncia di cessazione della materia del contendere, per intervenuta rinuncia all'azione, si raccorda a quest'ultima sulla base di un tipico rapporto causa-effetto (Cass. n.1112/1982, n.808/1993; n.5286/1993; n. 18255 /2004; n.21685/2005). La Suprema Corte (cfr. Cass. S.U. 28.9.2000 n. 1048) ha precisato che la cessazione della materia del contendere del giudizio civile costituisce un'ipotesi di estinzione del processo da
2 pronunciarsi con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogni qualvolta viene meno l'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio. È noto che l'interesse ad agire consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, la verifica della cui esistenza si risolve nel quesito se l'istante possa conseguire attraverso il processo il risultato che si è ripromesso, a prescindere dall'esame del merito della controversia e della stessa ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili (cfr. Cass. civ. 20.1.98 n. 486).
Tale interesse deve sussistere al momento in cui il giudice pronuncia la decisione e il suo difetto è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, in quanto esso costituisce un requisito per la trattazione del merito della domanda (cfr. Cass. civ., sez. lav.
7.6.99 n. 5593; Cass. civ., sez. lav.
6.4.83 n. 24069).
La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 7.12.95, n. 12614; Cass., 7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664; Cass. SU 128.9.2000 n. 1048), deve assumere la forma di sentenza, perché solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass., 8.8.90, n. 8000; Cass., 2.5.87, n. 4126). Va dunque dichiarata parzialmente cessata la materia del contendere con riferimento alle cartelle nn. 02820140001479008000, 0128201400025437323000, 02820150021278784000, 02820150038425964000. Tanto premesso, parte ricorrente impugna l'intimazione di pagamento n. 028 2021 90062749 40/000, nella sola parte in cui si riferisce agli atti indicati in epigrafe aventi ad oggetto crediti di natura previdenziale di titolarità dell' e (cfr. pag. 1 ricorso introduttivo). CP_1 CP_2
Così delimitato il thema decidendum, non vi sono questioni di giurisdizione, né di competenza. Il Supremo Collegio, in materia tributaria, ha avuto modo di chiarire che spetta al contribuente impugnare il solo avviso di mora o l'intimazione di pagamento, facendo valere l'omessa notifica della cartella esattoriale ovvero impugnare cumulativamente l'atto presupposto non notificato, facendo valere i vizi di quest'ultimo per contestare radicalmente la pretesa tributaria (S.U.16412/2007). Orbene, la mancata notifica della cartella esattoriale non può privare il destinatario del rimedio previsto dalla legge ed il momento di garanzia deve essere recuperato nei confronti del primo atto idoneo a porre il soggetto in grado di esercitare validamente il suo diritto di difesa (tesi già adottata dalla giurisprudenza di legittimità per ammettere l'opposizione ex art. 22 della legge n. 689 del 1981 nei confronti dell'avviso di mora, quando non risulta la notifica dell'ordinanza ingiunzione e/o della cartella esattoriale: cfr. Cass. n. 2214 del 2007; Cass. n. 3127 del 2002 e ribadita anche in materia tributaria da Sez..Un., 25.7.2007, n. 16412, secondo cui spetta al contribuente la scelta di impugnare solo l'avviso di mora, facendo valere l'omessa notifica della cartella esattoriale, ovvero impugnare cumulativamente anche l'atto presupposto non notificato, facendo valere i vizi di quest'ultimo per contestare radicalmente la pretesa tributaria).
3 Alla funzione recuperatoria dell'opposizione va riconosciuta una sorta di forza attrattiva nei confronti della relativa disciplina impugnatoria, da cui l'esigenza di conformare la disciplina applicabile a quella dettata per l'azione recuperata (Cass. n. 17312 del 2007; Cass. n. 3035 del 2007; entrambe in materia di opposizione ex lege n. 689 del 1981). Tuttavia, pur tenuto conto di ciò, va rimarcato che l'art. 29, co. 2, del d.l.vo n. 46/99, lascia espressamente salva l'operatività delle opposizioni esecutive nell'ambito delle procedure di riscossione delle entrate non tributarie, sancendo che “le opposizioni all'esecuzione ed agli atti esecutivi si propongono nelle forme ordinarie”. Il contribuente, dunque, può proporre opposizione all'esecuzione, secondo il combinato disposto degli artt. 615 e 618 bis cpc, “quando si contesta il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata”. Il giudizio investe l'an dell'esecuzione, cioè il diritto di procedere ad esecuzione forzata per difetto originario o sopravvenuto, totale o parziale, del titolo esecutivo o della pignorabilità dei beni. Il difetto originario può ravvisarsi “allorché si contesti la legittimità dell'iscrizione a ruolo per la mancanza di un titolo legittimante l'iscrizione stessa” (Cass. n. 6119 del 2004; n. 18207 del 2003). Il difetto sopravvenuto si riscontra allorché “si adducano fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo” (Cass. n. 6119 del 2004; n. 18207 del 2003), come il pagamento. Tale opposizione non è soggetta ad alcun termine, se non quello rappresentato dal compimento dell'esecuzione (Cass. n. 8061 del 2007). Allorché si contesti la ritualità formale della cartella esattoriale o si adducano vizi di forma del procedimento esattoriale, compresi i vizi strettamente attinenti alla notificazione della cartella e quelli riguardanti i singoli atti dell'esecuzione, l'opposizione è disciplinata dagli artt. 617 e 618 bis cpc. Inoltre, la Suprema Corte ha più volte precisato che le doglianze avverso vizi puramente formali dell'intimazione o al quomodo executionis devono essere avanzate nelle forme e soprattutto nei termini dell'opposizione agli atti esecutivi;
la Suprema Corte ha infatti chiarito che “nella disciplina della riscossione mediante iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali, di cui al d.lgs. n. 46 del 1999, l'opposizione agli atti esecutivi - con la quale si fanno valere i vizi di forma del titolo esecutivo, ivi compresa la carenza di motivazione dell'atto - è prevista dall'art. 29, secondo comma, che per la relativa regolamentazione rinvia alle "forme ordinarie", e non dall'art. 24 dello stesso d.lgs., che si riferisce, invece, all'opposizione sul merito della pretesa di riscossione. Ne consegue che l'opposizione agli atti esecutivi prima dell'inizio dell'esecuzione deve proporsi entro cinque giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, che, ai sensi dell'art. 49 del d.P.R. n. 602 del 1973, si identifica nella cartella esattoriale, non assumendo alcuna rilevanza, invece, l'assenza di accertamenti e delle relative contestazioni, trattandosi di adempimenti previsti per l'irrogazione delle sanzioni amministrative e non per l'esazione di contributi e somme aggiuntive” (Cass. 2008, n.18691; così pure Cass. 2004 n.21863). Non vi è dubbio che la censura con cui l'opponente deduce l'invalidità derivata di uno o più atti della procedura di riscossione, sull'assunto della irrituale notifica della cartella esattoriale, introduce un'opposizione agli atti esecutivi: l'alterazione della sequenza procedimentale prevista
4 dalla legge, infatti, costituisce un vizio del quomodo dell'attività esecutiva del concessionario e si traduce nella nullità dell'atto successivo impugnato per omessa notifica dell'atto presupposto. Non vi è dubbio che parte ricorrente chiede dichiararsi nulla l'intimazione di pagamento sulla base anche di doglianze formali e procedurali: l'omessa notifica della cartella /atto presupposto. Il vizio dedotto dall'opponente, invero, attiene anche all'omessa notifica della cartella, qualificabile in termini di opposizione all'esecuzione ex art.615, 1° comma cpc. avendo essa come oggetto il primo atto successivo alla contestata notifica, di cui l'opponente risulta essere venuto a conoscenza. Ebbene, il presente ricorso in opposizione, depositato in data 8.3.2022 è tardivo ai sensi dell'art. 617 c.p.c. in quanto proposto oltre il ventesimo giorno dalla notifica dell'intimazione di pagamento avvenuta in data 28.1.2022 ma tempestivo ex d.lgs. 46/99. Individuata la natura del presente giudizio, va, in primis, chiarita la sussistenza della legittimazione passiva anche di . CP_4
Come precisato dalla Corte di Cassazione, ove siano sollevate questioni formali concernenti la cartella o la sua notifica, il contraddittorio va necessariamente instaurato anche con la società esattrice, che ha emesso l'atto opposto ed è pertanto unica titolare della procedura esecutiva, avendo perciò interesse a resistere, anche in ragione dell'incidenza che un'eventuale pronuncia di annullamento della cartella può avere sul rapporto esattoriale (ex multis, Cass. n. 594/2016; Cass. ord. n.12385/2013¸ Cass. n. 18522/2011). Ne consegue, dunque, la piena legittimazione ad causam di ora Controparte_4 [...]
per le cartelle di pagamento e anche dell' e dell' in Controparte_5 CP_1 CP_2 quanto titolari del rapporto obbligatorio di natura previdenziale. Tanto premesso, la parte opponente ha contestato la prescrizione dei crediti, anche successiva. Trova applicazione l'art. 3 della l. 335 del 1995, secondo cui: “
9.Le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso dei termini di seguito indicati: a) dieci anni per le contribuzioni di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie, compreso il contributo di solidarietà previsto dall'articolo 9- bis , comma 2, del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991, n. 166, ed esclusa ogni aliquota di contribuzione aggiuntiva non devoluta alle gestioni pensionistiche. A decorrere dal 1° gennaio 1996 tale termine è ridotto a cinque anni salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti;
b) cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria. 10. I termini di prescrizione di cui al comma 9 si applicano anche alle contribuzioni relative a periodi precedenti la data di entrata in vigore della presente legge, fatta eccezione per i casi di atti interruttivi già compiuti o di procedure iniziate nel rispetto della normativa preesistente. Agli effetti del computo dei termini prescrizionali non si tiene conto della sospensione prevista dall'articolo 2, comma 19, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, fatti salvi gli atti interruttivi compiuti e le procedure in corso ...” Il termine di prescrizione è dunque quello quinquennale. Va infine evidenziato che la notifica della cartella di pagamento/avviso di addebito, così come la scadenza del termine per l'opposizione di cui all'art. 24, non determina la "conversione" del
5 termine di prescrizione breve in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c.. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l'avviso di addebito dell' che, dall'1 gennaio 2011, ha sostituito la cartella di pagamento per i crediti di natura CP_1 previdenziale di detto (art. 30 del d.l. n. 78 del 2010, conv., con modif., dalla 1 n. 122 del CP_2
2010)" (in tali termini, Cass. SSUU n. 23397 del 2016). Ciò posto, si rileva che costituendosi in giudizio, l' ha dato prova di aver notificato CP_6 regolarmente le cartelle n. 02820010142028024000 in data 1.12.2001; n. 02820020003512991000, il 30.4.2002; n. 02820110057686542000 il 17.1.2012 e n. 02820130006546919000 il 25.11.2013. ha poi depositato in giudizio, quali atti interruttivi, la comunicazione preventiva di CP_6 iscrizione ipotecaria 02876201500005353000 notificata il 10.6.2015 e l'intimazione di pagamento n. 028 2015 90237633 00/000 notificata il 15.12.2015 cui erano sottese anche le predette cartelle;
entrambi gli atti sono stati ritualmente notificati come risulta – a differenza di quanto ritenuto dal ricorrente nelle note di trattazione scritta – dalla relata di notifica e dalla cartolina di ricevimento A/R entrambe firmate da familiare convivenze- moglie rispetto alle quali non è avvenuto alcun disconoscimento (cfr.prod. ADER). L'intimazione di pagamento n. 028 2018 90064957 67/000 notificata l'1.3.2019 appare irrilevante in quanto non concerne le cartelle di cui sopra. Ebbene, quanto ai crediti portati dalle cartelle 02820010142028024000 e n. CP_1
02820020003512991000 essi risultano irrimediabilmente prescritti in quanto l'intimazione di pagamento del 2015 è stata notificata il 15.12.2015 ben oltre il termine di cinque anni dalla notifica delle cartelle avvenuta nel 2001 e 2002. E lo stesso deve dirsi con riferimento alle cartelle nn. 02820020003512991000 e n. CP_2
028201100576865420000, per le quali - pur tenuto conto dei termini di sospensione del decorso della prescrizione dei contributi previdenziali e di assistenza sociale obbligatoria introdotti durante il periodo pandemico da Covid19 dai decreti n. 18/2020 per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 per 129 giorni e n. 183/2020 Decreto “Cura Italia”, che hanno disposto la sospensione dei termini dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021 per 182 giorni, per un totale di 311 giorni da aggiungersi al termine della scadenza del termine di prescrizione – appare evidente che al momento notifica dell'intimazione n. n. 0282022 90023308 14/000 del 28.1.2022, il nuovo termine di prescrizione – decorrente dalla notifica dell'intimazione di pagamento n. 028 2015 90237633 00/000 notificata il 15.12.2015 - era ormai ancora maturato. Non sono dunque dovuti per intervenuta prescrizione i crediti portati dalle cartelle n. 02820010142028024000; n. 02820020003512991000; n. 02820110057686542000 e n. 02820130006546919000. Per l'effetto va dichiarata l'illegittimità della intimazione di pagamento n. 0282022 90023308 14/000 nella parte in cui si fonda sulle suddette cartelle.
6 Le spese di lite vanno compensate, tenuto conto dell'esito complessivo della lite in considerazione della rinuncia all'azione con riferimento a cartelle evidentemente non ancora prescritte, oltre la circostanza che parte opponente, pur non contestando il merito delle avverse pretese creditorie di cui alle cartelle di pagamento si avvantaggi delle conseguenze della maturata prescrizione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di Giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede: 1) dichiara cessata la materia del contendere con riferimento alle cartelle di pagamento n. 02820140001479008000, 0128201400025437323000, 02820150021278784000, 02820150038425964000; 2) dichiara non dovuti i crediti contributivi indicati nelle cartelle di pagamento n nn. 02820010142028024000 e n. 02820020003512991000, n. 02820110057686542000 e n. 02820130006546919000 per intervenuta prescrizione;
3) compensa le spese. Manda la cancelleria per la comunicazione della presente sentenza ai procuratori costituiti Il Giudice (dott. ssa Fabiana Iorio)
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