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Sentenza 3 marzo 2025
Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 03/03/2025, n. 1331 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1331 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
Tribunale di Catania
Quarta CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA
Oggi 3.3.2025, innanzi al dott. Mariano Sciacca, sono comparsi:
Per l'attore\opponente l'avv. DOMINA SILVANO, oggi sostituito dall'avv. BENITO RANDAZZO;
Per il convenuto\opposto l'avv. TRAGNO VINCENZO ERNESTO;
I procuratori delle parti precisano le conclusioni.
Il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.
Si comunichi alle parti costituite a cura della cancelleria.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Catania
Quarta CIVILE Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Mariano Sciacca ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 5960/2023 R.G. promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
DOMINA SILVANO, , con elezione di domicilio in Via Dei Greci, 57/A 94100 Enna Italia presso l'avv. DOMINA SILVANO, giusta procura in atti;
ATTORE contro
, Controparte_1
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TRAGNO VINCENZO ERNESTO e , P.IVA_1 con elezione di domicilio in VIA F. CORSO, 12 CATANIA, presso l'avv. TRAGNO
pagina 1 di 3 VINCENZO ERNESTO, giusta procura in atti;
CONVENUTO CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza ex art. 281 sexies c.p.c. del 3.3.2025 che qui si intendono richiamate.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLA MOTIVAZIONE IN FATTO E DIRITTO
Con atto notificato il 3/5/2023 la IG.ra ha proposto opposizione Parte_1 avverso il decreto ingiuntivo n.1157/23 richiesto da con ricorso depositato in CP_1 data 5/12/2022, emesso in data 21/2/2023 e notificato in data 20/3/2023, nei suoi confronti quale coobbligata unitamente al IG. Persona_1
A fondamento della opposizione ha dedotto:
-a) l'incompetenza territoriale, invocando nella fattispecie l'applicazione del c.d. foro del consumatore;
-b) la violazione del principio di buona fede contrattuale;
-c) l'inesistenza del vincolo fidejussorio. Si è costituita l'opposta chiedendo il rigetto dell'opposizione. Concessa la provvisoria esecuzione all'opposto decreto ed esperita, sebbene con esito negativo, la mediazione le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza ex art. 281 sexies c.p.c. del 3.3.2025 che qui si intendono richiamate.
*************
La opponente deduce la incompetenza territoriale del Tribunale di Catania e invoca l'applicazione nella fattispecie del c.d. foro del consumatore. Per come controeccepito – fondatamente - dall'opposta la deduzione non è CP_1 fondata, in quanto nel caso concreto il finanziamento, è stato erogato ai sensi della L. Reg. 32/2000, art.52 co.1 lett.b, in materia di credito artigiano e quindi l'opponente non può essere qualificato come consumatore, né dirsi come tale (cfr. doc.1). In tal senso la richiesta di finanziamento, che costituisce la fonte contrattuale del rapporto, evidenzia che l'importo è stato richiesto ed erogato in forza della normativa regionale prevista in materia di credito artigiano. Del tutto evidente che se il Codice del Consumo all'art.3 definisce il consumatore come
“la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta”, ogni volta che si agisce per scopi connessi con l'attività professionale non si è consumatori. Nella fattispecie la opponente ha sottoscritto (cfr. doc.1, pag.4), quale coobbligata, una richiesta di finanziamento agevolato riservato dalla L. Reg. 32/2000', art.52 co.1 lett.b agli artigiani, risulta quindi indubbio che la stessa avendo richiesto ed usufruito di un prestito agevolato riservato agli artigiani, non poteva (ne può) rivestire la figura di consumatore
pagina 2 di 3 Quanto alla lamentata violazione del principio di buona fede contrattuale, la opponente afferma che la richiesta di finanziamento da essa sottoscritta, redatta in modulo prestampato, sarebbe inidonea a soddisfare gli obblighi informativi concernenti le condizioni minime legali ai fini della validità del negozio giuridico, assumendo che “la IG.ra sottoscriveva il contratto oggetto di causa del tutto inconsapevolmente, Pt_1 indotta dalle rappresentazioni false ed ingannevoli del coniuge debitore principale”. Orbene, va osservato che a pag.4 della richiesta di finanziamento (cfr. doc.1) la opponente ha dichiarato di accettare il finanziamento alle condizioni previste nella richiesta medesima, specificamente indicate ovvero: -a) contestualmente alla erogazione del finanziamento la provvederà a trattenere interessi, accreditando il CP_1 corrispondente netto ricavo sul conto corrente indicato dal beneficiario al punto A.2; -b) il rimborso del finanziamento dovrà avvenire a mezzo rate mensili (RID); -c) nel caso di ritardato pagamento di ciascuna rata il tasso di morosità previsto sarà pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di sei punti dalla scadenza all'effettivo soddisfo;
-d) ai sensi dell'art.1186 del c.c. il mancato puntuale ed integrale pagamento, anche di una sola rata, darà diritto alla ad esigere il rimborso immediato del residuo credito, CP_1 altre alle spese ed agli interessi. Clausole e previsioni oggettivamente comprensibili e di piana lettura, rispetto alle quali non si vede quale censura di difetto di buona fede in capo all'opposta possa muoversi.
Del tutto infondata è, infine, l'eccezione relativa alla pretesa inesistenza del vincolo fidejussorio, atteso che l'ingiunzione di pagamento è stata ad essa rivolta, quale coobbligata, e non quale fidejubente:
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita,
- rigetta l'opposizione;
- condanna, altresì, gli opponenti a rimborsare alla parte opposta le spese di lite, che si liquidano per compenso di avvocato in € 1900, 00, oltre IVA, CPA e rimborso forfetario. Sentenza resa ex Articolo 281 sexies cpc, pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale, per l'immediato deposito in cancelleria. Così deciso in data 3.3.2025 dal TRIBUNALE ORDINARIO di Catania. Il Presidente di sezione Dott. Mariano Sciacca pagina 3 di 3
Quarta CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA
Oggi 3.3.2025, innanzi al dott. Mariano Sciacca, sono comparsi:
Per l'attore\opponente l'avv. DOMINA SILVANO, oggi sostituito dall'avv. BENITO RANDAZZO;
Per il convenuto\opposto l'avv. TRAGNO VINCENZO ERNESTO;
I procuratori delle parti precisano le conclusioni.
Il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.
Si comunichi alle parti costituite a cura della cancelleria.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Catania
Quarta CIVILE Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Mariano Sciacca ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 5960/2023 R.G. promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
DOMINA SILVANO, , con elezione di domicilio in Via Dei Greci, 57/A 94100 Enna Italia presso l'avv. DOMINA SILVANO, giusta procura in atti;
ATTORE contro
, Controparte_1
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TRAGNO VINCENZO ERNESTO e , P.IVA_1 con elezione di domicilio in VIA F. CORSO, 12 CATANIA, presso l'avv. TRAGNO
pagina 1 di 3 VINCENZO ERNESTO, giusta procura in atti;
CONVENUTO CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza ex art. 281 sexies c.p.c. del 3.3.2025 che qui si intendono richiamate.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLA MOTIVAZIONE IN FATTO E DIRITTO
Con atto notificato il 3/5/2023 la IG.ra ha proposto opposizione Parte_1 avverso il decreto ingiuntivo n.1157/23 richiesto da con ricorso depositato in CP_1 data 5/12/2022, emesso in data 21/2/2023 e notificato in data 20/3/2023, nei suoi confronti quale coobbligata unitamente al IG. Persona_1
A fondamento della opposizione ha dedotto:
-a) l'incompetenza territoriale, invocando nella fattispecie l'applicazione del c.d. foro del consumatore;
-b) la violazione del principio di buona fede contrattuale;
-c) l'inesistenza del vincolo fidejussorio. Si è costituita l'opposta chiedendo il rigetto dell'opposizione. Concessa la provvisoria esecuzione all'opposto decreto ed esperita, sebbene con esito negativo, la mediazione le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza ex art. 281 sexies c.p.c. del 3.3.2025 che qui si intendono richiamate.
*************
La opponente deduce la incompetenza territoriale del Tribunale di Catania e invoca l'applicazione nella fattispecie del c.d. foro del consumatore. Per come controeccepito – fondatamente - dall'opposta la deduzione non è CP_1 fondata, in quanto nel caso concreto il finanziamento, è stato erogato ai sensi della L. Reg. 32/2000, art.52 co.1 lett.b, in materia di credito artigiano e quindi l'opponente non può essere qualificato come consumatore, né dirsi come tale (cfr. doc.1). In tal senso la richiesta di finanziamento, che costituisce la fonte contrattuale del rapporto, evidenzia che l'importo è stato richiesto ed erogato in forza della normativa regionale prevista in materia di credito artigiano. Del tutto evidente che se il Codice del Consumo all'art.3 definisce il consumatore come
“la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta”, ogni volta che si agisce per scopi connessi con l'attività professionale non si è consumatori. Nella fattispecie la opponente ha sottoscritto (cfr. doc.1, pag.4), quale coobbligata, una richiesta di finanziamento agevolato riservato dalla L. Reg. 32/2000', art.52 co.1 lett.b agli artigiani, risulta quindi indubbio che la stessa avendo richiesto ed usufruito di un prestito agevolato riservato agli artigiani, non poteva (ne può) rivestire la figura di consumatore
pagina 2 di 3 Quanto alla lamentata violazione del principio di buona fede contrattuale, la opponente afferma che la richiesta di finanziamento da essa sottoscritta, redatta in modulo prestampato, sarebbe inidonea a soddisfare gli obblighi informativi concernenti le condizioni minime legali ai fini della validità del negozio giuridico, assumendo che “la IG.ra sottoscriveva il contratto oggetto di causa del tutto inconsapevolmente, Pt_1 indotta dalle rappresentazioni false ed ingannevoli del coniuge debitore principale”. Orbene, va osservato che a pag.4 della richiesta di finanziamento (cfr. doc.1) la opponente ha dichiarato di accettare il finanziamento alle condizioni previste nella richiesta medesima, specificamente indicate ovvero: -a) contestualmente alla erogazione del finanziamento la provvederà a trattenere interessi, accreditando il CP_1 corrispondente netto ricavo sul conto corrente indicato dal beneficiario al punto A.2; -b) il rimborso del finanziamento dovrà avvenire a mezzo rate mensili (RID); -c) nel caso di ritardato pagamento di ciascuna rata il tasso di morosità previsto sarà pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di sei punti dalla scadenza all'effettivo soddisfo;
-d) ai sensi dell'art.1186 del c.c. il mancato puntuale ed integrale pagamento, anche di una sola rata, darà diritto alla ad esigere il rimborso immediato del residuo credito, CP_1 altre alle spese ed agli interessi. Clausole e previsioni oggettivamente comprensibili e di piana lettura, rispetto alle quali non si vede quale censura di difetto di buona fede in capo all'opposta possa muoversi.
Del tutto infondata è, infine, l'eccezione relativa alla pretesa inesistenza del vincolo fidejussorio, atteso che l'ingiunzione di pagamento è stata ad essa rivolta, quale coobbligata, e non quale fidejubente:
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita,
- rigetta l'opposizione;
- condanna, altresì, gli opponenti a rimborsare alla parte opposta le spese di lite, che si liquidano per compenso di avvocato in € 1900, 00, oltre IVA, CPA e rimborso forfetario. Sentenza resa ex Articolo 281 sexies cpc, pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale, per l'immediato deposito in cancelleria. Così deciso in data 3.3.2025 dal TRIBUNALE ORDINARIO di Catania. Il Presidente di sezione Dott. Mariano Sciacca pagina 3 di 3