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Sentenza 26 settembre 2025
Sentenza 26 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 26/09/2025, n. 13229 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 13229 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Roma, XVIII Sezione Civile, in persona del Giudice unico dott. Marco Giuliano Agozzino, decorso il termine perentorio assegnato alle parti ai sensi dell'art. 127 ter cod. proc. civ., ha pronunciato la presente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 47022/2024 del Ruolo Generale e promossa da
, nata in [...] il [...], e Parte_1
, nata in [...] il [...], Parte_2
elettivamente domiciliate in Reggio Calabria, Via Guglielmo Pepe n. 43,
presso lo studio dell'Avv. Claudio Antonino Laganà, che le rappresenta e difende;
- ricorrenti –
nei confronti di
(C.F. in persona del Ministro Controparte_1 P.IVA_1
in carica pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura
Generale dello Stato;
- resistente -
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO;
conclusioni delle parti
Per parte ricorrente:
'…voglia l'Ill.mo Tribunale Civile di Roma disattesa ogni contraria istanza,
ritenuta la propria competenza, rilevato che per il giudizio de quo ricorrono
i presupposti di cui al primo comma dell'art. 281-decies c.p.c., accertare e
dichiarare il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis le
pagina 1 sig.re e come Parte_1 Parte_2
sopra rappresentate, difese e domiciliate per trasmissione ininterrotta dello
status civitatis dai propri ascendenti, con condanna del Convenuto, ovvero
il (C.F. ) in persona del Ministro pro Controparte_1 P.IVA_2
tempore, elettivamente domiciliato in via Dei Portoghesi,12 - Roma (RM),
presso gli Uffici dell' Avvocatura Generale dello Stato di Roma (C.F.
) che ex lege lo rappresenta e difende, procedere alle P.IVA_3
trascrizioni, iscrizioni ed annotazioni di legge della cittadinanza italiana dei
ricorrenti presso i registri di stato civile e, conseguentemente, al
pagamento dei diritti e degli onorari del presente giudizio oltre ad IVA e
CPA come per legge';
Per parte resistente:
'…[si] chiede che l'Ill.mo Tribunale adito 1) dichiari
l'inammissibilità\infondatezza della domanda 2) nel merito, in caso di
riconoscimento della cittadinanza ricorrendone i presupposti, voglia
compensare le spese di lite';
fatto e diritto
Con la presente azione, le ricorrenti chiedono che venga dichiarato il loro
status di cittadine italiane iure sanguinis in virtù della comune discendenza da cittadina italiana nata l'[...] a [...], Persona_1
successivamente emigrata in Brasile ed ivi deceduta senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana.
Resiste in giudizio il chiedendo, in via preliminare, la Controparte_1
declaratoria di inammissibilità/infondatezza della domanda e, nel merito,
nel caso di accoglimento del ricorso, la compensazione delle spese di lite.
pagina 2 ***
Deve anzi tutto essere respinta l'eccezione di inammissibilità/infondatezza della domanda sollevata dal costituito per violazione dell'art. 281 CP_1
duodecies, comma quarto, cod. proc. civ.. Ed invero, contrariamente a quanto eccepito dalla parte resistente, tutta la documentazione probatoria utile ai fini della decisione risulta prodotta dalle ricorrenti unitamente all'atto introduttivo del giudizio.
Ciò posto, in via preliminare deve evidenziarsi che l'eventuale pendenza del procedimento amministrativo non è circostanza idonea ad escludere in radice la sussistenza dell'interesse ad agire degli odierni ricorrenti. Ed
invero, il disposto dell'art. 3 del d.p.r. 18 aprile 1994 n. 362 secondo cui
'...per quanto previsto dagli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241,
il termine per la definizione dei procedimenti [amministrativi di acquisto della cittadinanza italiana] è di settecentotrenta giorni dalla data di
presentazione della domanda' non costituisce, in difetto di un'inequivoca previsione normativa, una condizione di ammissibilità, proponibilità e/o procedibilità del ricorso in sede giurisdizionale.
Sempre con riferimento alla pendenza del procedimento amministrativo,
deve altresì osservarsi che i tempi necessari all'esame delle domande di riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis da parte del consolato generale di San Paolo, circostanza che costituisce ormai fatto notorio,
comportano una lesione del diritto sotteso alla domanda e giustificano l'interesse al ricorso giurisdizionale.
Ciò posto e venendo al merito, la domanda delle istanti è fondata e deve pertanto trovare accoglimento.
pagina 3 Deve anzi tutto premettersi, in punto di diritto, per quello che qui interessa,
che ai sensi dell'art. 1 della legge 5 febbraio 1992 n. 91, '...è cittadino per
nascita [...] il figlio di padre o di madre cittadini'.
Come agevolmente desumibile dalla lettura della norma in esame, lo
status di cittadino italiano per discendenza è dunque determinato dalla ricorrenza di due fatti costitutivi, ovvero la titolarità della cittadinanza in capo all'avo ed il rapporto di discendenza in linea retta da quest'ultimo.
Trattandosi di fatti costitutivi del diritto, il relativo onere probatorio, secondo quanto prescritto dall'art. 2697 cod. civ., grava interamente sulla parte che chiede l'accertamento del suo status di cittadino italiano.
In ossequio ai principi espressi dalla disposizione richiamata compete per contro al convenuto l'onere di dimostrare la sussistenza di atti CP_1
modificativi e/o estintivi (in tal senso, Cassazione Civile, Sezione I, 11
febbraio 2020 n. 3175; Cassazione Civile, Sezioni Unite, 24 agosto 2022 n.
25317) e ciò anche quando l'accertamento giudiziario, che ha sempre ad oggetto il rapporto sostanziale sottostante, sia stato provocato da un provvedimento avverso dell'autorità amministrativa o dal silenzio serbato da quest'ultima.
Ciò detto, rileva il Tribunale come la linea di discendenza riportata nel ricorso trovi esatto riscontro nella documentazione versata in atti,
debitamente tradotta ed apostillata. In tal senso debbono ritenersi comprovati i fatti costitutivi del diritto rivendicato. Non appaiono per contro dimostrate nel caso di specie vicende estintive dello status civitatis nel corso del tempo. Non risulta, in particolare, che l'avo italiano, o i suoi discendenti, abbiano rinunciato alla cittadinanza italiana né che sia pagina 4 occorsa la perdita di quest'ultima per effetto di naturalizzazione (cfr.
certificato negativo di naturalizzazione, doc. 10, fascicolo di parte ricorrente).
Alla luce di tutto quanto detto deve dunque dichiararsi la cittadinanza delle odierne parti istanti ed ordinata al l'adozione dei Controparte_1
conseguenti provvedimenti.
Poiché il ricorso all'autorità giurisdizionale si è reso necessario in ragione dell'elevato numero delle richieste amministrative, che oggettivamente non ne consente la tempestiva evasione, sussistono i presupposti di cui all'art. 92 cod. proc. civ. per la compensazione integrale delle spese di lite.
p.q.m.
Il Tribunale di Roma, XVIII Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulle domande delle parti, così dispone:
1. dichiara che le istanti sono cittadine italiane;
2. ordina al , e per esso all'ufficiale dello stato civile Controparte_1
competente, di procedere alle iscrizioni trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza delle persone indicate,
provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
3. compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Si comunichi.
Roma, 24 settembre 2025.
il Giudice
dott. Marco Giuliano Agozzino
pagina 5
Il Tribunale di Roma, XVIII Sezione Civile, in persona del Giudice unico dott. Marco Giuliano Agozzino, decorso il termine perentorio assegnato alle parti ai sensi dell'art. 127 ter cod. proc. civ., ha pronunciato la presente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 47022/2024 del Ruolo Generale e promossa da
, nata in [...] il [...], e Parte_1
, nata in [...] il [...], Parte_2
elettivamente domiciliate in Reggio Calabria, Via Guglielmo Pepe n. 43,
presso lo studio dell'Avv. Claudio Antonino Laganà, che le rappresenta e difende;
- ricorrenti –
nei confronti di
(C.F. in persona del Ministro Controparte_1 P.IVA_1
in carica pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura
Generale dello Stato;
- resistente -
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO;
conclusioni delle parti
Per parte ricorrente:
'…voglia l'Ill.mo Tribunale Civile di Roma disattesa ogni contraria istanza,
ritenuta la propria competenza, rilevato che per il giudizio de quo ricorrono
i presupposti di cui al primo comma dell'art. 281-decies c.p.c., accertare e
dichiarare il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis le
pagina 1 sig.re e come Parte_1 Parte_2
sopra rappresentate, difese e domiciliate per trasmissione ininterrotta dello
status civitatis dai propri ascendenti, con condanna del Convenuto, ovvero
il (C.F. ) in persona del Ministro pro Controparte_1 P.IVA_2
tempore, elettivamente domiciliato in via Dei Portoghesi,12 - Roma (RM),
presso gli Uffici dell' Avvocatura Generale dello Stato di Roma (C.F.
) che ex lege lo rappresenta e difende, procedere alle P.IVA_3
trascrizioni, iscrizioni ed annotazioni di legge della cittadinanza italiana dei
ricorrenti presso i registri di stato civile e, conseguentemente, al
pagamento dei diritti e degli onorari del presente giudizio oltre ad IVA e
CPA come per legge';
Per parte resistente:
'…[si] chiede che l'Ill.mo Tribunale adito 1) dichiari
l'inammissibilità\infondatezza della domanda 2) nel merito, in caso di
riconoscimento della cittadinanza ricorrendone i presupposti, voglia
compensare le spese di lite';
fatto e diritto
Con la presente azione, le ricorrenti chiedono che venga dichiarato il loro
status di cittadine italiane iure sanguinis in virtù della comune discendenza da cittadina italiana nata l'[...] a [...], Persona_1
successivamente emigrata in Brasile ed ivi deceduta senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana.
Resiste in giudizio il chiedendo, in via preliminare, la Controparte_1
declaratoria di inammissibilità/infondatezza della domanda e, nel merito,
nel caso di accoglimento del ricorso, la compensazione delle spese di lite.
pagina 2 ***
Deve anzi tutto essere respinta l'eccezione di inammissibilità/infondatezza della domanda sollevata dal costituito per violazione dell'art. 281 CP_1
duodecies, comma quarto, cod. proc. civ.. Ed invero, contrariamente a quanto eccepito dalla parte resistente, tutta la documentazione probatoria utile ai fini della decisione risulta prodotta dalle ricorrenti unitamente all'atto introduttivo del giudizio.
Ciò posto, in via preliminare deve evidenziarsi che l'eventuale pendenza del procedimento amministrativo non è circostanza idonea ad escludere in radice la sussistenza dell'interesse ad agire degli odierni ricorrenti. Ed
invero, il disposto dell'art. 3 del d.p.r. 18 aprile 1994 n. 362 secondo cui
'...per quanto previsto dagli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241,
il termine per la definizione dei procedimenti [amministrativi di acquisto della cittadinanza italiana] è di settecentotrenta giorni dalla data di
presentazione della domanda' non costituisce, in difetto di un'inequivoca previsione normativa, una condizione di ammissibilità, proponibilità e/o procedibilità del ricorso in sede giurisdizionale.
Sempre con riferimento alla pendenza del procedimento amministrativo,
deve altresì osservarsi che i tempi necessari all'esame delle domande di riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis da parte del consolato generale di San Paolo, circostanza che costituisce ormai fatto notorio,
comportano una lesione del diritto sotteso alla domanda e giustificano l'interesse al ricorso giurisdizionale.
Ciò posto e venendo al merito, la domanda delle istanti è fondata e deve pertanto trovare accoglimento.
pagina 3 Deve anzi tutto premettersi, in punto di diritto, per quello che qui interessa,
che ai sensi dell'art. 1 della legge 5 febbraio 1992 n. 91, '...è cittadino per
nascita [...] il figlio di padre o di madre cittadini'.
Come agevolmente desumibile dalla lettura della norma in esame, lo
status di cittadino italiano per discendenza è dunque determinato dalla ricorrenza di due fatti costitutivi, ovvero la titolarità della cittadinanza in capo all'avo ed il rapporto di discendenza in linea retta da quest'ultimo.
Trattandosi di fatti costitutivi del diritto, il relativo onere probatorio, secondo quanto prescritto dall'art. 2697 cod. civ., grava interamente sulla parte che chiede l'accertamento del suo status di cittadino italiano.
In ossequio ai principi espressi dalla disposizione richiamata compete per contro al convenuto l'onere di dimostrare la sussistenza di atti CP_1
modificativi e/o estintivi (in tal senso, Cassazione Civile, Sezione I, 11
febbraio 2020 n. 3175; Cassazione Civile, Sezioni Unite, 24 agosto 2022 n.
25317) e ciò anche quando l'accertamento giudiziario, che ha sempre ad oggetto il rapporto sostanziale sottostante, sia stato provocato da un provvedimento avverso dell'autorità amministrativa o dal silenzio serbato da quest'ultima.
Ciò detto, rileva il Tribunale come la linea di discendenza riportata nel ricorso trovi esatto riscontro nella documentazione versata in atti,
debitamente tradotta ed apostillata. In tal senso debbono ritenersi comprovati i fatti costitutivi del diritto rivendicato. Non appaiono per contro dimostrate nel caso di specie vicende estintive dello status civitatis nel corso del tempo. Non risulta, in particolare, che l'avo italiano, o i suoi discendenti, abbiano rinunciato alla cittadinanza italiana né che sia pagina 4 occorsa la perdita di quest'ultima per effetto di naturalizzazione (cfr.
certificato negativo di naturalizzazione, doc. 10, fascicolo di parte ricorrente).
Alla luce di tutto quanto detto deve dunque dichiararsi la cittadinanza delle odierne parti istanti ed ordinata al l'adozione dei Controparte_1
conseguenti provvedimenti.
Poiché il ricorso all'autorità giurisdizionale si è reso necessario in ragione dell'elevato numero delle richieste amministrative, che oggettivamente non ne consente la tempestiva evasione, sussistono i presupposti di cui all'art. 92 cod. proc. civ. per la compensazione integrale delle spese di lite.
p.q.m.
Il Tribunale di Roma, XVIII Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulle domande delle parti, così dispone:
1. dichiara che le istanti sono cittadine italiane;
2. ordina al , e per esso all'ufficiale dello stato civile Controparte_1
competente, di procedere alle iscrizioni trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza delle persone indicate,
provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
3. compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Si comunichi.
Roma, 24 settembre 2025.
il Giudice
dott. Marco Giuliano Agozzino
pagina 5