Articolo 49 della Legge 19 maggio 1975, n. 151
Articolo 48Articolo 50
Versione
20 settembre 1975
Art. 49.
L' articolo 167 del codice civile e' sostituito dal seguente:
" Art. 167 - Costituzione del fondo patrimoniale. - Ciascuno o ambedue i coniugi, per atto pubblico, o un terzo, anche per testamento, possono costituire un fondo patrimoniale, destinando determinati beni, immobili o mobili iscritti in pubblici registri, o titoli di credito, a far fronte ai bisogni della famiglia.
La costituzione del fondo patrimoniale per atto tra vivi, effettuata dal terzo, si perfeziona con l'accettazione dei coniugi.
L'accettazione puo' essere fatta con atto pubblico posteriore.
La costituzione puo' essere fatta anche durante il matrimonio.
I titoli di credito devono essere vincolati rendendoli nominativi con annotazione del vincolo o in altro modo idoneo".
Entrata in vigore il 20 settembre 1975
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente