Art. 8.
Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile, di concerto con i Ministri per il tesoro, per l'agricoltura e foreste e per i lavori pubblici, saranno emanate le norme di esecuzione della presente legge.
Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile, di concerto con i Ministri per il tesoro, per l'agricoltura e foreste e per i lavori pubblici, saranno emanate le norme di esecuzione della presente legge.