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Sentenza 3 ottobre 2025
Sentenza 3 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 03/10/2025, n. 3659 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 3659 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD Sezione Lavoro
❖➢ in persona del giudice, dott. Marco Bottino all'esito dello scambio di note di trattazione scritta ex art 127ter cpc sostitutive dell'udienza del 3.10.25, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A ex art. 429, 1° comma c.p.c., nella causa civile iscritta al R G. N. 6609 del Ruolo
Generale Affari Contenziosi dell'anno 2025, vertente
T R A
, rappresentata e difesa in virtù di mandato a margine del ricorso Parte_1 introduttivo dall'avv. D'Onofrio Lisetta
RICORRENTE
in persona del legale rappresentante pro tempore, difesa come in atti CP_1
RESISTENTE
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 14.5.25 parte ricorrente ha chiesto accertarsi l'irripetibilità della somma di euro € 2317,77 oggetto di comunicazione del 24.9.24 riguardante la richiesta di recupero della somma liquidata relativa ai periodi dal 01.01.2013 al 31.12.2013 relativa alla pensione cat. inv. Civ. n. 07782056 avente la seguente motivazione: Sono stati accertati redditi personali e/o del coniuge di importo superiore ai limiti stabiliti dalla legge, che hanno determinato la perdita del diritto alle quote d'integrazione al minimo della pensione- E' stata percepita indebitamente la maggiorazione sociale non spettante a causa dell'accertamento di redditi di importo superiore ai limiti stabiliti dalla legge”
1 A fondamento della domanda parte ricorrente ha dedotto che tale richiesta era ingiustificata in quanto la ricorrente non possiede redditi ostativi al riconoscimento della prestazione assistenziale, essendo titolare soltanto della pensione sociale.
L costituitosi in giudizio, ha chiesto il rigetto della domanda. CP_1
L'azione proposta va qualificata come azione di accertamento negativo del diritto del convenuto ente previdenziale a ripetere la somma di € 2.317,77 oggetto di comunicazione del
20.10.2021.
Va osservato in generale che, relativamente all'onere della prova gravante sul ricorrente, la
Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha chiarito che in tema di indebito, anche previdenziale,
“nel giudizio instaurato, in qualità d'attore, dal pensionato che miri ad ottenere l'accertamento negativo del suo obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale abbia ritenuto indebitamente percepito, l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto, è a suo esclusivo carico”
Nel giudizio promosso per l'accertamento dell'illegittimità della ripetizione dell'indebito pretesa dall'ente previdenziale, poiché l'irripetibilità costituisce un limite "esterno" dell'altrui diritto, colui che tale irripetibilità eccepisce ha, per l'art. 2697 secondo comma, c.c., l'onere di provare la sussistenza dei presupposti (nella specie condizioni reddituali) normativamente previsti per la percezione della prestazione nella misura rivendicata.
Inoltre, va data applicazione al principio della Suprema Corte secondo cui “In tema di indebito assistenziale, in luogo della generale ed incondizionata regola civilistica della ripetibilità, trova applicazione, in armonia con l'art. 38 Cost., quella propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione, quando vi sia una situazione idonea a generare affidamento del percettore e la erogazione indebita non gli sia addebitabile.
Ne consegue che l'indebito assistenziale, per carenza dei requisiti reddituali, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento di accertamento del venir meno dei presupposti, salvo che il percipiente non versi in dolo, situazione comunque non configurabile in base alla mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l'istituto previdenziale già conosce o ha l'onere di conoscere” (cfr, Cass. Ordinanza n. 13223 del 30/06/2020). Ne
2 consegue che, in accoglimento del ricorso, va dichiarata non ripetibile la somma € 2.317,77 oggetto di comunicazione del 24.9.24 e disposta la conseguenziale condanna l' alla CP_1 restituzione di quanto eventualmente già recuperato per il medesimo titolo sulla prestazione in godimento. Sussistono eccezionali ragioni per compensare le spese di lite tra le parti in ragione della documentata omissione nell'invio delle comunicazioni reddituali da parte della ricorrente
P Q M
Il Tribunale ordinario di Napoli Nord, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando e disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, così provvede:
- dichiara non ripetibile la somma di € 2.317,77 oggetto di comunicazione del 24.9.2024 e condanna l' alla restituzione di quanto eventualmente già recuperato per il medesimo CP_1
titolo sulla prestazione in godimento;
- spese compensate.
Aversa, 3.10.25
Il giudice del lavoro
Dott. Marco Bottino
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