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Sentenza 30 gennaio 2025
Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 30/01/2025, n. 7 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 7 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. PU 161-1/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Ancona
Sezione II Civile riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Giuliana Filippello Presidente
Dott.ssa Maria Letizia Mantovani Giudice rel.
Dott. Andrea Marani Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per la liquidazione giudiziale N.R.G. PU 161-1/2024 promosso da
-c.f. nata il [...] a [...] e residente a Parte_1 CodiceFiscale_1
Fermignano in via G. Reni, n. 2 (Pu); , -c.f. Controparte_1 CodiceFiscale_2 nata il [...] a San Felice a [...] e residente a [...] (Pu); nata il [...] in [...] e Parte_2 CodiceFiscale_3 residente in [...] a Urbino (Pu) rappresentate e difese giusta procura in calce al presente atto dall'Avv. Antonella Lionetti; nonché da Controparte_2
con sede in Ascoli Piceno, Contrada Monticelli snc, Cod. Fisc./P.Iva
[...]
con l'Avv. Francesca Baleani P.IVA_1
nei confronti di
(P.i./C.F.: ), società in Controparte_3 P.IVA_2 nome collettivo, in persona dei legali rappresentanti e soci amministratori e CP
, con sede legale a OSIMO in VIA A. VOLTA n. 23 (AN) -60027, iscritta dal Controparte_4
02/01/2002 nella sezione ordinaria del Registro delle Imprese delle Marche – distinta da numero Rea AN - 160433– letto il ricorso per dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
esaminati gli atti ed i documenti e viste le risultanze delle informative acquisite;
sentito il Giudice Relatore in camera di consiglio;
verificata la rituale notifica di ricorso e decreto di fissazione d'udienza;
Pagina 1 ritenuta la competenza del Tribunale adito, atteso che parte resistente ha la sede nel circondario del medesimo Ufficio.
Il debitore è soggetto alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 121 CCI, atteso il superamento dei limiti di cui all'articolo all'art. 2, comma 1, lett. d), CCII desumibili per presunzione dalla mancata specifica difesa sul punto da parte della debitrice che ha dunque omesso di fornire la dimostrazione del possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lett. d), CCII;
La società versa, peraltro, in stato di insolvenza, non essendo più in grado di adempiere regolarmente le obbligazioni assunte. Ciò si desume, in primo luogo, dall'inadempimento nei confronti dei ricorrenti dell'obbligo di pagamento di somme per € 11.435,72 a titolo di retribuzione per attività di lavoro dipendente, come desumibile dal provvedimento monitorio reso dal Tribunale di Urbino e dal pedissequo precetto;
nonché delle ulteriori somme pari ad € 90.209,68 a titolo di fatture non pagate, giusta provvedimento monitorio emesso dal Tribunale di Ascoli Piceno e dal pedissequo precetto.
Come si evince dalle certificazioni ex art. 41, comma 6 e 367, comma 6, CCII, inoltre, nei confronti della debitrice risulta una consistente esposizione debitoria verso INPS, dal che deriva come l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria superi abbondantemente la soglia di cui all'art. 49, comma 5, CCII. ritenuto pertanto che ricorrano i presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
tenuto conto nella nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCI;
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCI, dichiara
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di Controparte_3
(P.i./C.F.: ), società in nome collettivo, in persona dei
[...] P.IVA_2 legali rappresentanti e soci amministratori e , con sede CP Controparte_4 legale a OSIMO in VIA A. VOLTA n. 23 (AN) -60027, iscritta dal 02/01/2002 nella sezione ordinaria del Registro delle Imprese delle Marche – distinta da numero Rea AN - 160433–
Nonché nei confronti dei soci amministratori illimitatamente responsabili: CP
(c.f ) nato a [...] il [...] e ivi residente in [...] C.F._4
(Pu) e (c.f.: ) nata a [...] il [...] e ivi Controparte_4 C.F._5 residente in [...] (Pu) 61032
NOMINA giudice delegato per la procedura di liquidazione giudiziale la Dott.ssa
Mantovani Maria Letizia
NOMINA curatore il Dott. il cui nominativo è stato individuato attingendo Persona_1 dall'Albo nazionale istituito dal Ministero della Giustizia e all'esito della verifica della
Pagina 2 sussistenza dei requisiti di cui all'art. 358 CCII, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
ORDINA al debitore, sopra meglio generalizzato, il deposito entro tre giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215-bis del codice civile, dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'articolo 39 del CCII;
AUTORIZZA il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155- sexies disp. att. c.p.c.:
1. ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2. ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3. ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4. ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5. ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
AUTORIZZA il curatore all'apertura di un conto corrente di cui sia consentita la gestione da remoto (funzionalità c.d. “home banking”);
FISSA per il giorno, 13/05/2025, ore 10:30 l'udienza in cui si procederà all'esame dello stato passivo che avrà luogo innanzi al giudice delegato;
ASSEGNA ai creditori ed ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore termine sino a trenta giorni prima della suddetta udienza per la presentazione in cancelleria delle domande di insinuazione, unitamente alla documentazione allegata, con le modalità di cui all'art. 201 CCI mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
AVVISA i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica
Pagina 3 certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3,
CCI;
SEGNALA al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese
l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso del debitore assoggettato a liquidazione giudiziale;
DISPONE che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore, al Pubblico Ministero e ai richiedenti la liquidazione giudiziale dell'impresa qualora presenti;
ORDINA la pubblicazione per estratto della presente sentenza, a cura della cancelleria, nel Registro delle Imprese, ai sensi degli artt. 45 e 49 comma 4 CCII;
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del 21/01/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Maria Letizia Mantovani dott.ssa Giuliana Filippello
Pagina 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Ancona
Sezione II Civile riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Giuliana Filippello Presidente
Dott.ssa Maria Letizia Mantovani Giudice rel.
Dott. Andrea Marani Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per la liquidazione giudiziale N.R.G. PU 161-1/2024 promosso da
-c.f. nata il [...] a [...] e residente a Parte_1 CodiceFiscale_1
Fermignano in via G. Reni, n. 2 (Pu); , -c.f. Controparte_1 CodiceFiscale_2 nata il [...] a San Felice a [...] e residente a [...] (Pu); nata il [...] in [...] e Parte_2 CodiceFiscale_3 residente in [...] a Urbino (Pu) rappresentate e difese giusta procura in calce al presente atto dall'Avv. Antonella Lionetti; nonché da Controparte_2
con sede in Ascoli Piceno, Contrada Monticelli snc, Cod. Fisc./P.Iva
[...]
con l'Avv. Francesca Baleani P.IVA_1
nei confronti di
(P.i./C.F.: ), società in Controparte_3 P.IVA_2 nome collettivo, in persona dei legali rappresentanti e soci amministratori e CP
, con sede legale a OSIMO in VIA A. VOLTA n. 23 (AN) -60027, iscritta dal Controparte_4
02/01/2002 nella sezione ordinaria del Registro delle Imprese delle Marche – distinta da numero Rea AN - 160433– letto il ricorso per dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
esaminati gli atti ed i documenti e viste le risultanze delle informative acquisite;
sentito il Giudice Relatore in camera di consiglio;
verificata la rituale notifica di ricorso e decreto di fissazione d'udienza;
Pagina 1 ritenuta la competenza del Tribunale adito, atteso che parte resistente ha la sede nel circondario del medesimo Ufficio.
Il debitore è soggetto alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 121 CCI, atteso il superamento dei limiti di cui all'articolo all'art. 2, comma 1, lett. d), CCII desumibili per presunzione dalla mancata specifica difesa sul punto da parte della debitrice che ha dunque omesso di fornire la dimostrazione del possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lett. d), CCII;
La società versa, peraltro, in stato di insolvenza, non essendo più in grado di adempiere regolarmente le obbligazioni assunte. Ciò si desume, in primo luogo, dall'inadempimento nei confronti dei ricorrenti dell'obbligo di pagamento di somme per € 11.435,72 a titolo di retribuzione per attività di lavoro dipendente, come desumibile dal provvedimento monitorio reso dal Tribunale di Urbino e dal pedissequo precetto;
nonché delle ulteriori somme pari ad € 90.209,68 a titolo di fatture non pagate, giusta provvedimento monitorio emesso dal Tribunale di Ascoli Piceno e dal pedissequo precetto.
Come si evince dalle certificazioni ex art. 41, comma 6 e 367, comma 6, CCII, inoltre, nei confronti della debitrice risulta una consistente esposizione debitoria verso INPS, dal che deriva come l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria superi abbondantemente la soglia di cui all'art. 49, comma 5, CCII. ritenuto pertanto che ricorrano i presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
tenuto conto nella nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCI;
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCI, dichiara
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di Controparte_3
(P.i./C.F.: ), società in nome collettivo, in persona dei
[...] P.IVA_2 legali rappresentanti e soci amministratori e , con sede CP Controparte_4 legale a OSIMO in VIA A. VOLTA n. 23 (AN) -60027, iscritta dal 02/01/2002 nella sezione ordinaria del Registro delle Imprese delle Marche – distinta da numero Rea AN - 160433–
Nonché nei confronti dei soci amministratori illimitatamente responsabili: CP
(c.f ) nato a [...] il [...] e ivi residente in [...] C.F._4
(Pu) e (c.f.: ) nata a [...] il [...] e ivi Controparte_4 C.F._5 residente in [...] (Pu) 61032
NOMINA giudice delegato per la procedura di liquidazione giudiziale la Dott.ssa
Mantovani Maria Letizia
NOMINA curatore il Dott. il cui nominativo è stato individuato attingendo Persona_1 dall'Albo nazionale istituito dal Ministero della Giustizia e all'esito della verifica della
Pagina 2 sussistenza dei requisiti di cui all'art. 358 CCII, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
ORDINA al debitore, sopra meglio generalizzato, il deposito entro tre giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215-bis del codice civile, dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'articolo 39 del CCII;
AUTORIZZA il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155- sexies disp. att. c.p.c.:
1. ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2. ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3. ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4. ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5. ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
AUTORIZZA il curatore all'apertura di un conto corrente di cui sia consentita la gestione da remoto (funzionalità c.d. “home banking”);
FISSA per il giorno, 13/05/2025, ore 10:30 l'udienza in cui si procederà all'esame dello stato passivo che avrà luogo innanzi al giudice delegato;
ASSEGNA ai creditori ed ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore termine sino a trenta giorni prima della suddetta udienza per la presentazione in cancelleria delle domande di insinuazione, unitamente alla documentazione allegata, con le modalità di cui all'art. 201 CCI mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
AVVISA i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica
Pagina 3 certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3,
CCI;
SEGNALA al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese
l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso del debitore assoggettato a liquidazione giudiziale;
DISPONE che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore, al Pubblico Ministero e ai richiedenti la liquidazione giudiziale dell'impresa qualora presenti;
ORDINA la pubblicazione per estratto della presente sentenza, a cura della cancelleria, nel Registro delle Imprese, ai sensi degli artt. 45 e 49 comma 4 CCII;
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del 21/01/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Maria Letizia Mantovani dott.ssa Giuliana Filippello
Pagina 4