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Sentenza 19 maggio 2025
Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 19/05/2025, n. 939 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 939 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Firenze
Sezione II civile così composta:
Ludovico Delle Vergini Presidente rel.est.
Fabrizio Nicoletti Consigliere
Nicola Mario Condemi Consigliere ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta a ruolo il 4.7.2023 al n. 1370 del Ruolo Affari Civili Contenziosi dell'anno 2023 avente ad oggetto: Contratti bancari promossa da:
corrente in Roma, Parte_1 elettivamente domiciliata in Macerata, presso e nello studio dell'avv. Alessandro Mingarelli, che la rappresenta e difende come da mandato allegato all'atto di citazione in appello,
APPELLANTE contro
corrente in Controparte_1
elettivamente domiciliata in Pistoia, presso e CP_1 nello studio dell'avv. Fabio Nannotti, che la rappresenta e difende come da mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta in appello,
APPELLATA
elettivamente domiciliato in Controparte_2
Firenze, presso e nello studio dell'avv. Leonardo
Lascialfari, che lo rappresenta e difende, come da mandato allegato alla memoria di costituzione ed atto di appello incidentale in appello,
APPELLATO E APPELLANTE INCIDENTALE
1 all'esito dell'ordinanza del 15.1.2025, celebrata l'udienza dell'11.12.2024 secondo il modello di trattazione scritta e previa concessione dei termini di cui all'art. 352 c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per : Parte_1
“Piaccia alla Corte d'Appello adita, ogni contraria domanda ed eccezione disattesa, - accogliere l'appello per i motivi dedotti in narrativa e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 466/2023 resa dal Tribunale di
Siena, Giudice Dott.ssa Giulia Capannoli, nell'ambito della causa n. 2693/2021 RG, depositata in data 31/5/2023
e notificata il 5/6/2023, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano:
“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, ogni contraria domanda ed eccezione disattesa:
- in via principale, per i fatti ed i motivi esposti in narrativa, accertare e dichiarare la responsabilità contrattuale della Controparte_1 nei confronti della società attrice;
- in via subordinata, per i fatti ed i motivi esposti in narrativa, accertare e dichiarare la responsabilità extracontrattuale della Controparte_1
nei confronti della società attrice, eventualmente
[...] anche nella forma del concorso con la responsabilità del sig. ; Controparte_2
- in ogni caso, per effetto dell'accoglimento delle superiori domande, condannare la Controparte_1 al risarcimento del danno per cd “danno
[...] emergente” in favore della da Parte_1 liquidarsi nella misura complessiva di € 802.676,75, ovvero nella diversa somma ritenuta di giustizia, oltre
2 rivalutazione monetaria e/o interessi legali sino al saldo;
condannare altresì la Controparte_1 al risarcimento del danno per cd “lucro
[...] cessante” in favore della da Parte_1 liquidarsi nella misura complessiva di € 100.000,00 ovvero nella diversa somma ritenuta di giustizia o da liquidarsi in via equitativa in ogni caso entro il limite di € 100.000,00, oltre agli interessi legali sino al saldo;
condannare la Controparte_1 al risarcimento del danno all'immagine e alla reputazione commerciale in favore della danno da Parte_1 liquidarsi in via equitativa in ogni caso entro il limite di € 50.000,00, oltre interessi legali sino al saldo.
Con vittoria di compensi e spese di lite”.
- rigettare l'appello incidentale proposto dal convenuto in quanto infondato in fatto Controparte_2 ed indiritto. Con vittoria di compensi e spese di lite anche del primo grado”.
Per : Controparte_1
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione reietta:
I) In via principale, rigettare integralmente sia
l'appello e le domande tutte proposte dalla società con atto di citazione notificato alla Parte_1 in data 04/07/2023, Controparte_1 perché del tutto inammissibili, anche nel rito, ed infondati nel merito, in fatto ed in diritto, che i motivi di appello incidentale di cui ai paragrafi II e
III della comparsa di costituzione e risposta con appello incidentale depositata dal Sig. in data Controparte_2
08/11/2023, per le eccezioni ed i motivi tutti proposti dalla con Controparte_1 conseguente conferma integrale della sentenza n.
466/2023, emessa e depositata il 31/05/2023 dal Tribunale
3 di Siena, in composizione monocratica, in persona del
Giudice Istruttore Dott.ssa Giulia Capannoli, e notificata via pec il 05/06/2023.
II) In subordine, in denegata ipotesi di accoglimento, in tutto od in parte, delle azioni e delle domande proposte dalla Società con Parte_1 atto di citazione notificato alla Controparte_1 in data 04/07/2023, accertare e dichiarare
[...] il Sig. tenuto a rilevare indenne la Controparte_2 dalle suddette azioni Controparte_1
e domande e, conseguentemente, condannarlo a pagare immediatamente alla Controparte_1 tutto quanto questa dovesse essere condannata a corrispondere alla Società e nella Parte_1 misura che sarà giudizialmente accertata, per le eccezioni ed i motivi tutti proposti dalla medesima CP_1 appellata, con conseguente integrale rigetto delle domande tutte proposte, con comparsa di costituzione e risposta con appello incidentale depositata in data
08/11/2023, dal Sig. nel merito, in via Controparte_2 subordinata e in via ulteriormente subordinata.
III) In via istruttoria:
A) confermare il rigetto delle richieste istruttorie riproposte dall'appellante nel presente grado;
B) in denegata ipotesi di ammissione della prova testimoniale richiesta dalla società Parte_1 con la memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 cpc e dalla stessa reiterata con la citazione in appello notificata alla in data 04/07/2023, Controparte_1 ammettere la a controprova sui capitoli di prova e CP_1 con i testi, rispettivamente, richiesti ed indicati dalla
nella propria memoria autorizzata ex art. 183 co. 6 CP_1
n. 3 cpc.
4 IV) In ogni caso, con vittoria di spese e compensi difensivi anche del presente grado di giudizio”.
La difesa della Controparte_1 dichiara inoltre di non accettare il contraddittorio su domande, conclusioni, anche in via istruttoria, eccezioni
e deduzioni nuove eventualmente formulate dalla società appellante e dall'appellato nelle Controparte_2 proprie note di trattazione scritta”.
Per : Controparte_2
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa e respinta:
• In via preliminare, accertare che l'impugnazione avanzata da è manifestamente Parte_1 infondata e, per l'effetto, disporre la fissazione della discussione orale ex art. 351-bis c.p.c.;
• sempre in via preliminare, accogliere l'appello incidentale promosso dal Sig. e, per l'effetto, CP_2 riformare la sentenza n. 466/2023 del Tribunale di Siena nella parte in cui ha rigettato l'istanza di estromissione da questi avanzata, accertando il difetto di legittimazione passiva del Sig. e CP_2 disponendone l'estromissione dal presente giudizio;
• in via preliminare subordinata, accogliere
l'appello incidentale promosso dal Sig. e, per CP_2
l'effetto, in riforma della sentenza n. 466/2023 del
Tribunale di Siena, disporre la sospensione del presente procedimento civile ex art. 75 c.p.p. sino all'emanazione di sentenza passata in giudicato in sede penale;
• nel merito, in via principale, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, rigettare
l'appello principale avanzato da e, Parte_1 per l'effetto, confermare la sentenza n. 466/2023 del
Tribunale di Siena;
5 • nel merito, in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui Codesto Ecc.mo Giudice dovesse riconoscere delle responsabilità ascrivibili a Controparte_1
rigettare la domanda di manleva da
[...] quest'ultima avanzata in quanto infondata in fatto ed in diritto, accertando l'assenza di qualsivoglia responsabilità in capo al Sig. Controparte_2
• nel merito, in via ulteriormente subordinata, nella denegata ipotesi in cui fosse riconosciuto un concorso di responsabilità tra ed il Sig. Controparte_1
accertare la quota di responsabilità Controparte_2 ascrivibile a e Controparte_1 condannare quest'ultima a corrispondere a Parte_1 le eventuali somme dovute, rilevando indenne il Sig.
; Controparte_2
• in via istruttoria, rigettare le istanze istruttorie reiterate da Parte_1
• in via riconvenzionale, accogliere l'appello incidentale promosso dal Sig. e, per l'effetto, CP_2 riformare la sentenza n. 466/2023 del Tribunale di Siena nella parte in cui ha disposto la compensazione integrale delle spese tra ed il Controparte_1
Sig. condannando la parte Parte_2 soccombente al pagamento delle spese legali a favore del
Sig. . Controparte_2
Con vittoria di spese e compensi professionali, anche con riferimento al primo grado di giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Sulle conclusioni delle parti, come riportate in epigrafe, la causa di appello, iscritta al n.r.g.
1370/2023 di questa Corte (avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Siena n. 466 del
31.5.2023; parti: c. Parte_1 [...]
e , esperiti Controparte_1 Controparte_2
6 gli adempimenti ex artt. 350 c.p.c. e sulle produzioni documentali delle parti, è stata trattenuta in decisione all'esito dell'ordinanza del 15.1.2025, celebrata l'udienza dell'11.12.2024 secondo il modello di trattazione scritta e previa concessione dei termini di cui all'art. 352 c.p.c.
Si riportano, per comodità di esposizione, motivazione e dispositivo della sentenza impugnata:
“RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con atto di citazione ritualmente notificato la società ha convenuto in giudizio Parte_1 Controparte_1 per sentirla condannare al risarcimento del
[...] danno da danno emergente pari ad € 802.676,75 e da lucro cessante pari ad € 150.000,00. A fondamento delle domande ha dedotto la responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale della convenuta per avere illecitamente autorizzato l'addebito di tre bonifici bancari del 28.10.2015 sul proprio conto corrente n. 633137,96 in essere presso la Filiale di Colle Val D'Elsa, per complessivi
€ 802.676,75, su disposizione di soggetto Controparte_2 delegato ad adoperare su detto conto, che aveva disposto delle somme a proprio favore, accreditandole su un conto corrente al medesimo intestato, pur in assenza di autorizzazione della società. In particolare, parte attrice ha invocato la responsabilità contrattuale della banca avendo ella violato i canoni di diligenza professionale ex art. 1176, co. 2 c.c. ed i doveri di bona fede, correttezza e diligenza gravanti sull'intermediario bancario, in quanto la convenuta non avrebbe dovuto limitarsi a controllare l'esistenza della delega ma avrebbe dovuto operare un controllo maggiormente incisivo, sulla legittimità delle operazioni, tenuto anche conto dell'entità delle somme. Ha, altresì, invocato la responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c. stante la violazione del precetto generale del neminem laedere nell'ambito della culpa in omittendo, per avere la banca omesso di osservare gli obblighi di comunicazione ed informazione ed omesso di prestare le dovute cautele richieste dalla specifica diligenza qualificata. Sempre a titolo di responsabilità aquiliana ha, infine, invocato altresì la cooperazione colposa del terzo (la banca) con la condotta dell'agente volta a sottrarre CP_2 abusivamente il patrimonio sociale della stessa società attrice. Si è costituita la convenuta eccependo la carenza di legittimazione attiva della controparte nonché la propria carenza di legittimazione passiva, evidenziando che la delega bancaria su conto corrente è una procura che permette al terzo delegato di operare in rappresentanza del titolare del conto corrente potendo effettuare tutte le operazioni previste dal contratto di conto corrente o solo la parte di esse indicate
7 nella procura. Ha evidenziato che nella procura in oggetto è prevista l'inopponibilità alla banca della revoca e della rinuncia alla delega, fino alla ricezione della relativa comunicazione con lettera raccomandata ed al trascorso del tempo ragionevolmente necessario per provvedere, nonché l'esonero della banca da ogni responsabilità contrattuale ed extracontrattuale per gli atti compiuti dal delegato previsti ed autorizzati nella procura. Nel merito ha contestato la fondatezza delle avverse domande, sia nell'an che nel quantum. In relazione all'an ha negato ogni responsabilità contrattuale non essendo tenuta la banca ad effettuare alcuna verifica sulla legittimità delle operazioni disposte dal delegato in virtù di idonea procura ad operare sul conto;
ha eccepito l'intervenuta prescrizione della eventuale responsabilità extracontrattuale risalendo i fatti al 2015 e non essendo stati compiuti validi atti interruttivi della prescrizione. In ordine al quantum, circa il danno emergente ha precisato che le somme bonificate erano relative a fatture emesse dal in qualità di titolare di un'impresa CP_2 individuale nei confronti della che non Parte_1 le aveva contestate nel merito, se non quella relativa al pagamento di € 4.103,75 a titolo di acconto su una fattura del 2015 (i bonifici di € 441.109,25 con causale “pagamento fatture n. 64-66 del 2011” e di € 357.463,75 con causale
“pagamento fattura n. 26 del 2015” non erano invece stati contestati). Sul punto ha richiamato anche l'accertamento operato dal giudice penale nel procedimento nei confronti del
, all'esito del quale è stato condannato per il reato CP_2 di cui all'art. 392 c.p. e condannato al pagamento di una pena pecuniaria di € 400,00 oltre ad € 3.000,00 per danno morale, non avendo ritenuto il giudice penale dimostrata la sussistenza di un ulteriore danno patrimoniale. Quanto al lucro cessante ha eccepito l'assenza di ogni prova ed ha, pertanto, chiesto il rigetto delle avverse domande o, per il caso di loro accoglimento, ha chiesto di essere tenuta indenne di quanto condannata a corrispondere da
di cui ha chiesto la chiamata in causa che è Controparte_2 stata autorizzata. Quest'ultimo si è costituito domandando in via preliminare disporsi la sospensione del giudizio ai sensi dell'art. 75 c.p.p. in attesa della definizione del giudizio penale, avendo egli proposto appello avverso la sentenza di primo grado. Nel merito ha contestato la fondatezza della domanda di manleva svolta dalla convenuta evidenziando la sua totale estraneità rispetto alla violazione del dovere gravante sulla banca quale soggetto qualificato ed ha, in ogni caso, chiesto, in ipotesi di accoglimento delle avverse domande, di ritenere la maggiore responsabilità della convenuta. Istruita mediante sole produzioni documentali, le parti per l'udienza del 9.2.2023 tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. hanno precisato le conclusioni come in epigrafe con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. con decorrenza dalla comunicazione del provvedimento fuori udienza, avvenuta in data 10.2.2023.
8 In limine deve essere dichiarata la tardività dell'eccezione formulata dal terzo chiamato solo in sede di comparsa conclusionale relativa all'improcedibilità delle domande avanzate dalla convenuta nei suoi confronti per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione. Come noto, infatti, il mancato esperimento della mediazione obbligatoria deve essere eccepito, a pena di decadenza, o rilevato d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza a pena di decadenza. Nella presente fattispecie il terzo chiamato non ha sollevato alcuna eccezione tempestivamente, né in sede di precisazione delle conclusioni ha concluso per la declaratoria di improcedibilità della domanda, onde l'eccezione deve essere dichiarata inammissibile perchè tardiva. Deve, altresì, essere dichiarata l'inammissibilità della produzione documentale effettuata da parte attrice unitamente alla comparsa conclusionale. La comparsa conclusionale ha la sola funzione di illustrare le domande e le eccezioni già ritualmente proposte e non è ammissibile in tale sede la produzione di nuova documentazione sulla quale le controparti non hanno potuto esercitare il diritto al contraddittorio. Tuttavia, qualora la parte alleghi nella comparsa conclusionale una pronuncia giurisprudenziale, detta allegazione deve ritenersi ammissibile nonostante il maturare delle preclusioni istruttorie, essendo stata allegata quale precedente giurisprudenziale, a sostegno di argomentazioni giuridiche e non essendo equiparabile alla produzione in giudizio di un documento al fine di provare una circostanza ritenuta rilevante per la decisione, che è, invece, attività soggetta ai termini delle preclusioni istruttorie di cui all'art. 183, co. 6 c.p.c.. Nella presente fattispecie, tuttavia, il deposito del solo dispositivo di una pronuncia, in assenza della relativa motivazione dalla quale risulta l'iter argomentativo che ha portato a quel dispositivo, non può definirsi precedente giurisprudenziale e, pertanto, il relativo deposito in sede di comparsa conclusionale deve dichiararsi inammissibile. Ancora, la domanda del terzo chiamato di sospensione ex art. 75 c.p.p. del presente giudizio in attesa della definizione di quello penale nei suoi confronti deve essere rigettata richiamandosi, in argomento, quanto già dedotto nell'ordinanza del 12.7.2022 (“ritenuto altresì che non si possa disporre la sospensione del presente giudizio ai sensi dell'art. 75 c.p.p. in quanto da un lato l'odierna convenuta non è parte del giudizio penale e, dall'altro l'odierno terzo chiamato non è stato chiamato nel presente giudizio da parte attrice in forza di azione civile promossa contro quest'ultimo ma da parte convenuta in forza della distinta domanda di manleva formulata dalla banca”). Nel merito le domande di parte attrice non sono fondate e non possono trovare accoglimento. In generale si osserva che la delega bancaria rientra nel genus della procura mediante la quale il titolare del conto corrente autorizza un terzo ad operare sul conto corrente in sua rappresentanza.
9 Il delegato, pertanto, può effettuare in nome e per conto del delegante tutte le operazioni che gli sono state delegate nei limiti della delega. Infatti, per giurisprudenza costante “l'accordo tra il cliente e la banca in base al quale anche altro soggetto (cosiddetto delegato) è autorizzato a compiere operazioni sul conto corrente spiega unicamente l'effetto di vincolare la banca, per le operazioni e nei limiti di importo stabiliti, a considerare alla stessa stregua di quella del delegante la firma del delegato, e non comporta anche il conferimento a quest'ultimo di un potere generale di agire in rappresentanza del delegante per il compimento di qualsiasi tipo di atto” (Cass. 13906/05, cfr. Cass. 11866/07, cfr. Cass. 859/20). La banca, pertanto, è vincolata a ritenere valida ed efficace l'operazione compiuta dal delegato nei limiti della delega e non ha alcuna possibilità di sindacare il merito dell'operazione da questi posta in essere. Nella presente fattispecie la procura rilasciata dalla società attrice al contiene un'elencazione specifica CP_2 e tassativa dei poteri conferiti al delegato, tra i quali è compreso anche quello di emettere bonifici, e “senza Vostro obbligo di darmi/darci notizia delle operazioni come sopra eseguite”. (doc. 6 fasc. attrice) Le parti hanno altresì previsto che “Le revoche e le modifiche alle facoltà concesse alla persona autorizzata /alle persone autorizzate con la presente, nonché le rinunce da parte della medesima /delle medesime non saranno a Voi opponibili finché non abbiate ricevuto la relativa comunicazione a mezzo lettera raccomandata e non sia trascorso il tempo ragionevolmente necessario per provvedere;
ciò anche quando dette revoche, modifiche e rinunce, siano state depositate e pubblicate ai sensi di legge e comunque rese di pubblica ragione”. Il delegante ha, altresì, espressamente dichiarato “di riconoscere sin d'ora la validità delle operazioni di cui alla presente delega, restando io stesso/noi stessi pienamente responsabile/responsabili e direttamente obbligato/obbligati nei Vostri confronti dell'operato del suddetto mio/nostro incaricato/dei suddetti miei/nostri incaricati”. Inequivoca, pertanto, l'assenza di responsabilità della banca che non avrebbe mai potuto bloccare le operazioni poste in essere dal avendo egli la delega ad operare sul CP_2 conto, e ciò nonostante le diffide del legale rappresentante della società attrice, peraltro compiute il giorno successivo all'effettuazione dei bonifici. Peraltro, il (legale rappresentante della CP_3
, nonostante l'opposizione manifestata Parte_1 alla titolare della filiale della banca, nemmeno dopo l'episodio in questione ha provveduto a revocare la delega al
, né nell'immediatezza dei fatti ma nemmeno a distanza CP_2 di tempo, come risulta dalle dichiarazioni rese dal CP_2 all'udienza del 6.6.2018 al giudice penale: “Rispetto alla delega, ovviamente mi è arrivata un'applicazione del CP_1 dove ho diversi conti, è spuntato fuori questo conto,
[...] non sapevo quale conto fosse ed è un conto della Pt_1
, tra i tanti conti che ancora posso amministrare, mi è
[...]
10 apparso ancora questo, quindi significa che questa delega non è stata ritirata”. Inconferenti, quindi, appaiono le deduzioni della società attrice che imputa alla banca di non aver tenuto in debito conto il conflitto di interessi in capo al delegato, l'entità delle somme bonificate e l'eccezionalità delle operazioni rispetto ai movimenti del conto corrente che erano stati praticamente assenti sin dal secondo trimestre del 2014. Infatti, lo si ribadisce, a fronte della procura valida ed efficace rilasciata dalla società delegante al la CP_2 banca non aveva alcuna facoltà di sindacare le operazioni poste in essere dal delegato. Peraltro, anche se ai fini della presente decisione ciò non assume valore decisivo, nel processo penale la teste
, direttrice della filiale della a domanda del Tes_1 CP_1 P.M. sulla valutazione della liceità dell'operazione (P.M.
“Oppure le causali per le quali venivano disposto questi bonifici, erano tali da poterla indurre a dubitare sulla legalità delle operazioni?” ha risposto: “Avrei dovuto dubitare sulle fatture, le fatture avevano quell'importo, ma come mi fu risposto dall'ufficio legale, noi peraltro abbiamo, ricordo bene, con il gestore che peraltro era il mio vicedirettore, verificammo il bilancio della Parte_1
, era l'unico fornitore di servizi
[...] Parte_3 della quindi quelle fatture di Parte_1 quell'importo ci stavano, ora non le saprei ridire… perché questo ho dimenticato di riapprofondirlo, quanto era il bilancio della eccetera, però l'importo Parte_1 delle fatture era giustificato, intanto dal fatto che la fosse l'unico fornitore di servizi della Parte_3
poi se le fatture fossero… Questo non Parte_1 avevo motivo di dubitare, vista la documentazione di bilancio della francamente”. Parte_1 Ancora, la teste ha confermato, circostanza peraltro documentale, la piena operatività della delega: “E che è stato oggetto della risposta che la direzione generale ha dato all'amministratore della era proprio Parte_1 questa, perché infatti ce l'ho qui, è proprio che ci possono essere naturalmente diversi tipi di deleghe e la delega conferita era proprio una delega piena, completa. PUBBLICO MINISTERO – Prevedeva anche questo tipo di operazione che era stata fatta. ES PE R. – Sì, certo, l'unica cosa che il delegato non avrebbe potuto fare, una banalità, chiudere il conto della ma per il resto era Parte_1 ampiamente… Sì. PUBBLICO MINISTERO – È seguita alcuna operazione di revoca, annullamento di quello che era stato fatto? Che lei sappia? Proprio sulle richieste del Signor . CP_3 ES PE R. – La revoca dei bonifici non era più possibile perché naturalmente i bonifici erano, da noi si dice, partiti, quindi autorizzati il giorno stesso e quindi il giorno dopo… infatti il Signor questo voleva, CP_3 revocare i bonifici e questa cosa non era più possibile perché la sua richiesta arrivò il giorno dopo”.
11 In ogni caso, la reale situazione di debito/credito tra la società attrice ed il non rileva in questa sede, CP_2 non avendo la banca alcuna discrezionalità per poter impedire, bloccare o annullare i bonifici in questione stante la validità e l'efficacia della delega conferita al al CP_2 momento delle operazioni. Peraltro, ancora ad abundantiam si osserva che delle fatture pagate a mezzo dei bonifici in questione, solo quella in acconto risulta essere stata contestata, per l'importo, per quanto qui di interesse, pari ad € 4.103,75. Esclusa, quindi la sussistenza di un'ipotesi di responsabilità contrattuale in capo alla convenuta, quest'ultima non può essere ritenuta responsabile nemmeno in via extracontrattuale. Infatti, anche a voler prescindere dall'intervenuta prescrizione quinquennale, la convenuta non ha compiuto alcun fatto doloso o colposo che abbia provocato un danno “ingiusto” alla società attrice, e comunque difetta il nesso causale tra condotta ed evento. Il rigetto delle domande attoree determina l'assorbimento delle domande svolte in subordine dalla convenuta e dal terzo chiamato. Le spese di lite, liquidate in dispositivo ai sensi DM 147/22 con applicazione dei parametri medi per le tutte le fasi, seguono la soccombenza e sono, pertanto, poste a carico di parte attrice nei confronti di parte convenuta mentre sono integralmente compensate tra la parte convenuta e il terzo chiamato.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunziando nella causa in epigrafe, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così provvede: rigetta le domande avanzate da nei Parte_1 confronti di;
Controparte_1 condanna a rifondere a Parte_1 [...] le spese di lite che liquida in € Controparte_1 29.193,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie, IVA e CAP se per legge;
dichiara integralmente compensate le spese di lite tra
e Controparte_1 Controparte_4 Dispone, ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 art. 52, co. 5, che, in caso di riproduzione per la diffusione della presente decisione, le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei soggetti menzionati siano omessi“.
Avverso la suddetta sentenza ha interposto appello chiedendo, in accoglimento della Parte_1 proposta impugnazione e in riforma dell'appellata sentenza, di sentire accogliere le seguenti conclusioni rassegnate nel giudizio di primo grado:
“in via principale, per i fatti ed i motivi esposti in narrativa, accertare e dichiarare la responsabilità
12 contrattuale della Controparte_1 nei confronti della società attrice;
- in via subordinata, per i fatti ed i motivi esposti in narrativa, accertare e dichiarare la responsabilità extracontrattuale della Controparte_1
nei confronti della società attrice, eventualmente
[...] anche nella forma del concorso con la responsabilità del sig. ; Controparte_2
- in ogni caso, per effetto dell'accoglimento delle superiori domande, condannare la Controparte_1 al risarcimento del danno per cd “danno
[...] emergente” in favore della da Parte_1 liquidarsi nella misura complessiva di € 802.676,75, ovvero nella diversa somma ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria e/o interessi legali sino al saldo;
condannare altresì la Controparte_1 al risarcimento del danno per cd “lucro
[...] cessante” in favore della da Parte_1 liquidarsi nella misura complessiva di € 100.000,00 ovvero nella diversa somma ritenuta di giustizia o da liquidarsi in via equitativa in ogni caso entro il limite di € 100.000,00, oltre agli interessi legali sino al saldo;
condannare la Controparte_1 al risarcimento del danno all'immagine e alla reputazione commerciale in favore della danno da Parte_1 liquidarsi in via equitativa in ogni caso entro il limite di € 50.000,00, oltre interessi legali sino al saldo”; il tutto con vittoria delle spese di lite di entrambi di giudizio e previa ammissione dei mezzi istruttori richiesti in primo grado.
Si è costituita, resistendo all'avversario appello,
, a sua volta così Controparte_1 concludendo:
13 “I) In via principale, rigettare integralmente l'appello e le domande tutte proposte dalla società con atto di citazione notificato alla Parte_1 in data 04/07/2023, Controparte_1 perché del tutto inammissibili, anche nel rito, ed infondati nel merito, in fatto ed in diritto, per le eccezioni ed i motivi tutti proposti dalla
[...]
con conseguente conferma Controparte_1 integrale della sentenza n. 466/2023, emessa e depositata il 31/05/2023 dal Tribunale di Siena, in composizione monocratica, in persona del Giudice Istruttore Dott.ssa
Giulia Capannoli, e notificata via pec il 05/06/2023.
II) In subordine, in denegata ipotesi di accoglimento, in tutto od in parte, delle azioni e delle domande proposte dalla Società con Parte_1 atto di citazione notificato alla Controparte_1 in data 04/07/2023, accertare e dichiarare
[...] il Sig. tenuto a rilevare indenne la Controparte_2 dalle suddette azioni Controparte_1
e domande e, conseguentemente, condannarlo a pagare immediatamente alla Controparte_1 tutto quanto questa dovesse essere condannata a corrispondere alla Società e nella Parte_1 misura che sarà giudizialmente accertata, per le eccezioni ed i motivi tutti proposti dalla medesima CP_1 appellata.
III) In via istruttoria:
A) confermare il rigetto delle richieste istruttorie riproposte dall'appellante nel presente grado;
B) in denegata ipotesi di ammissione della prova testimoniale richiesta dalla società Parte_1 con la memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 cpc e dalla stessa reiterata con la citazione in appello notificata alla in data 04/07/2023, Controparte_1
14 ammettere la a controprova sui capitoli di prova e CP_1 con i testi, rispettivamente, richiesti ed indicati dalla nella propria memoria autorizzata ex art. 183 co. 6 CP_1
n. 3 cpc.
IV) In ogni caso, con vittoria di spese e compensi difensivi anche del presente grado di giudizio”.
Si è pure costituito, proponendo altresì appello incidentale, a sua volta così Controparte_2 concludendo:
“In via preliminare, accertare che l'impugnazione avanzata da è manifestamente Parte_1 infondata e, per l'effetto, disporre la fissazione della discussione orale ex art. 351-bis c.p.c.;
• sempre in via preliminare, accogliere l'appello incidentale promosso dal Sig. e, per l'effetto, CP_2 riformare la sentenza n. 466/2023 del Tribunale di Siena nella parte in cui ha rigettato l'istanza di estromissione da questi avanzata, accertando il difetto di legittimazione passiva del Sig. e CP_2 disponendone l'estromissione dal presente giudizio;
• in via preliminare subordinata, accogliere l'appello incidentale promosso dal Sig. e, per CP_2
l'effetto, in riforma della sentenza n. 466/2023 del
Tribunale di Siena, disporre la sospensione del presente procedimento civile ex art. 75 c.p.p. sino all'emanazione di sentenza passata in giudicato in sede penale;
• nel merito, in via principale, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, rigettare l'appello principale avanzato da e, Parte_1 per l'effetto, confermare la sentenza n. 466/2023 del
Tribunale di Siena;
• nel merito, in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui Codesto Ecc.mo Giudice dovesse riconoscere delle responsabilità ascrivibili a Controparte_1
15 rigettare la domanda di manleva da CP_1 quest'ultima avanzata in quanto infondata in fatto ed in diritto, accertando l'assenza di qualsivoglia responsabilità in capo al Sig. Controparte_2
• nel merito, in via ulteriormente subordinata, nella denegata ipotesi in cui fosse riconosciuto un concorso di responsabilità tra ed il Sig. Controparte_1
accertare la quota di responsabilità Controparte_2 ascrivibile a e Controparte_1 condannare quest'ultima a corrispondere a Parte_1 le eventuali somme dovute, rilevando indenne il Sig.
; Controparte_2
• in via istruttoria, rigettare le istanze istruttorie reiterate da Parte_1
• in via riconvenzionale, accogliere l'appello incidentale promosso dal Sig. e, per l'effetto, CP_2 riformare la sentenza n. 466/2023 del Tribunale di Siena nella parte in cui ha disposto la compensazione integrale delle spese tra ed il Controparte_1
Sig. condannando la parte Parte_2 soccombente al pagamento delle spese legali a favore del
Sig. . Controparte_2
Con vittoria di spese e compensi professionali, anche con riferimento al primo grado di giudizio”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo dell'appello principale vengono denunciati omessa considerazione e valutazione degli elementi di fatto e di diritto posti a fondamento della domanda dell'attrice, difetto di motivazione e violazione degli artt. 1176, 1375, 1710 e 1711 c.c., in particolare ed in sintesi in relazione al fatto che il legale rappresentante di essa società correntista non sia stato informato, già nei giorni precedenti a quello in cui vennero compiute le operazioni di bonifico in questione,
16 dell'intenzione del di procedere, quale CP_2 procuratore sul conto di essa correntista, ad operazioni in suo stesso favore.
Con il terzo motivo dell'appello principale vengono denunciati illogicità e contraddittorietà della sentenza di primo grado nelle parti in cui questa ha escluso che la potesse bloccare le operazioni di bonifico per CP_1 cui è causa, travisamento ed errata valutazione degli elementi di fatto posti a fondamento della domanda attorea, errata valutazione degli elementi di prova, carenza di motivazione e violazione degli artt. 115 e 116
c.p.c. ed in particolare in quanto la non avrebbe CP_1 proceduto, come pur poteva, alla revoca dei bonifici in questione e non avrebbe ravvisato la sussistenza del conflitto di interessi in capo al CP_2
I motivi devono essere esaminati congiuntamente in ragione della loro connessione.
Deve incidentalmente e preliminarmente rilevarsi come non sia stata depositata la motivazione della sentenza di questa Corte, Seconda Sezione Penale, del 13.3.2023
(R.G.APP 3214/2019) che ha qualificato la condotta del come di appropriazione indebita anziché, come CP_2 ritenuto in primo grado dal Tribunale di Siena (sentenza n. 1137/2018, NRG 382/2017 R.Dib., NRGNR 5013/2015), di esercizio arbitrario delle proprie ragioni.
Prescindendo dal rilievo penale della condotta del deve comunque osservarsi come la procura CP_2 conferita a quest'ultimo ad operare sul conto della società correntista era sicuramente coerente con il pacifico rapporto di collaborazione che si era instaurato tra detti due soggetti.
La procura era formalmente silente su operazioni, come quelle in questione, effettuate in situazione di conflitto di interesse, ma non per ciò le escludeva.
17 La (vd. deposizione resa da CP_1 Testimone_2 allora direttore della filiale della in sede CP_1 penale dibattimentale) si pose in concreto il problema ed ebbe infatti ad interpellare il proprio ufficio legale.
Dalla iniziale soluzione, proposta dal di CP_2 emissione di assegni circolari in proprio favore, si optò poi per le operazioni di bonifico, in quanto queste ultime andavano supportate da causale che avrebbe consentito una più opportuna verifica, sia preliminare che successiva, circa loro natura e giustificazione.
La procura ad operare sul conto, in quanto funzionale ad un sottostante pacifico rapporto di collaborazione fra la società conferente e il procuratore delegato, poteva a tutti gli effetti considerarsi come conferita in rem propriam. Ciò era avvalorato dall'ulteriore circostanza che alla procura si aggiungeva anche la domiciliazione del conto presso il procuratore.
In tale contesto, laddove a ciascun bonifico fosse stata data esecuzione ed ove pure il conto di destinazione del trasferimento dei fondi fosse stato ubicato (come nel caso di specie era effettivamente ubicato) presso lo stesso sportello bancario, non sarebbe stato concesso alla di operare ad libitum un CP_1 ritrasferimento verso il conto originario, perché detta condotta avrebbe potuto configurare un concorso nell'inadempimento del disponente.
Nei fatti è accaduto che i bonifici in questione, anche per la loro consistenza quanto a numerario, sono stati effettuati mediante operazione di sportello, nell'orario di apertura di questo (verosimilmente in mattinata) ed autorizzati dalla direzione di sportello nel pomeriggio (vd. deposizione testimoniale in Tes_1 sede penale).
18 Non è chiaro se il abbia prima dei fatti di CP_2 cui è causa in qualche altra occasione esercitato la procura conferitagli e se avesse compiuto operazioni dispositive da remoto (dall'istruttoria penale la risposta sembrerebbe negativa). Gli estratti conto prodotti annotano tuttavia numerose operazioni effettuate per via telematica ed appare difficile ipotizzare che il
, che aveva piena delega ad operare sul conto, CP_2 non vi avesse fatto ricorso.
Posto che negli estratti conto non risultano annotate operazioni, laddove ne è menzionato il destinatario, che abbiano come destinatario il posto altresì che CP_2 risultano annotate numerose disposizioni per via telematica senza menzione del destinatario e posto infine che il rapporto di collaborazione tra la società e il presupponeva che periodicamente a quest'ultimo CP_2 dalla prima dovessero essere versati degli emolumenti, è verosimile ritenere che non era la prima volta che si fosse ricorso al trasferimento di fondi, anche se per via telematica, in favore del . CP_2
Mai tuttavia, prima della data del 28.10.2015, sono annotate operazioni di bonifico della consistenza come quelle di cui è causa, che, oltre, come visto, ad essere state previste in sostituzione della emissione di assegni circolari (per i quali mai prima di allora risultano annotate consimili operazioni di addebito), sortivano l'effetto di azzerare la disponibilità sul conto.
Ne deriva l'ulteriore conferma che le operazioni in questione non furono il frutto di una decisione di chi aveva la procura ad operare sul conto adottata nel corso di una sola giornata, cui la dovette dare nello CP_1 stesso arco temporale una rapida e fattiva risposta ai fini della loro esecuzione.
19 Si pone a tale proposito il dubbio se la al di CP_1 là di quelli che erano i suoi obblighi formali, fosse tenuta, in ragione di un principio di esecuzione del rapporto secondo buona fede, ad avvertire anche il titolare del conto, il quale, senza coinvolgere la CP_1 in questioni attinenti al rapporto sostanziale tra delegante e delegato, avrebbe potuto dare specifiche istruzioni contrarie oppure anche adottare la risolutiva e radicale decisione di revocare la delega ad operare sul conto.
La risposta, secondo questa Corte, è positiva, soprattutto se, da quanto è dato desumere, anche l'emissione di assegni circolari avrebbe dovuto essere impartita con ordine scritto del titolare del conto o essere preceduta, sia pure in via tuzioristica, da assenso dello stesso titolare all'ordine in proposito conferito dal procuratore munito dei poteri.
Tuttavia non sussistono gli estremi per ritenere che la violazione del principio di buona fede sia da porsi in rapporto di causalità con il pregiudizio lamentato dall'odierna appellante.
Le operazioni in questione sono state impartite dal
, mediante ordini conferiti in presenza allo CP_2 sportello, nella mattinata del 28.10.2015.
Il legale rappresentante dell'odierna appellante inviava missiva pec alla alle ore 10,16 del giorno CP_1 successivo (vd. doc. 10 primo grado appellante), dopo averne avuto contezza alle ore 16,40 dello stesso 28.10: lo si evince dall'orario annotato (“ultimo accesso”) nello screenshot di cui al doc. 11 primo grado appellante, nonché dai docc.
3-5 di primo grado appellante, che sono stampe in formato .pdf delle singole operazioni e recano tutte la stessa ora di estrazione. Le suddette stampe delle singole operazioni indicano con
20 completezza la tipologia di operazione, il nominativo del destinatario e la causale.
In ragione di quanto disposto dalle condizioni generali relative ai servizi di pagamento (vd. clausola
7, comma 3) le operazioni avrebbero, nella stessa giornata del 28.10 e prima comunque dell'effettivo accredito sul conto del , potuto essere revocate CP_2 su mutuo consenso della società (quale “utilizzatore”) e della Banca. Al più la Banca, onde non incorrere in qualche ipotetica responsabilità, avrebbe potuto richiedere una qualche forma di manleva.
Si riproduce nell'integrità il testo della missiva
19.10.2015 ore 10,16 del legale rappresentante della correntista:
“Spett.le
Controparte_1 Filiale di Colle di Val d'Elsa (SI) RACCOMANDATA PEC Roma, 29 ottobre 2015 Oggetto: Ns. c/c [...]; Disposizioni di bonifico 28.10.2015 Ho appena preso visione di n. tre operazioni di bonifico
effettuate dal nostro CP_5 c/c in oggetto indicato e da me NON autorizzate. I numeri identificativi sono:
- 0000116529446 - cro a100821811201030 di €441.109,25
- 0000116530061 - cro a100821872201030 di € 4.103,75
- 0000116529716 - cro a100821837801030 di € 357.463,75 Esprimo sin d'ora il mio totale sconcerto e disappunto circa l'accaduto e nel riservarmi ogni azione a legittima tutela dei lesi diritti e interessi della società che rappresento, esigo a strettissimo giro le rispose alle seguenti domande:
• da chi sono stati autorizzati?
• in forza di quale titolo?
• per quale motivazione?
• perché non sono stato avvisato? In attesa di urgente riscontro, si porgono distinti saluti.
Controparte_6 IS IC . Parte_1
Il tenore della missiva non era certamente una richiesta di revoca dell'operazione, a dir vero ancora possibile e che il delegante, sia pur con tutte la
21 formalità di esonero da responsabilità che la CP_1 avrebbe a sua volta potuto rappresentare, avrebbe avuto pieno titolo ad inoltrare.
La missiva conteneva oltretutto dubbi palesemente infondati, in particolare circa “titolo” (da intendersi come potestà di compimento dell'atto), che traeva invece fondamento dalla vigenza della procura, e “motivazione”
(da intendersi come causale) dell'operazione, che le stampe delle singole operazioni chiaramente a loro volta invece indicavano.
Inoltre era più che ragionevole desumere che l'ordine fosse stato dato dal , che non solo ne era CP_2 beneficiario ma che con tutta probabilità aveva in precedenza beneficiato di analoghe operazioni sia pure mediante il canale telematico.
A ciò deve aggiungersi come il pregiudizio lamentato dall'odierna appellante non può farsi rientrare nella categoria del danno ingiusto.
L'appellante non solo nulla ha argomentato circa insussistenza e invalidità della causale riportata negli atti (quanto all'acconto di Euro 4.103,75 sulla “fattura
2015”, che in realtà è la fattura n. 33 del 19 giugno
2015 - oggetto, inter alia, per il residuo del D.I. n.
43/2016 del Trib. Siena, della conseguente sentenza pronunciata all'esito dell'opposizione n. 190 del
13.2.2019 e della sentenza, s.n., ma 1984, del 7.7-
14.9.2022 di questa Corte, che vedevano l'odierna appellante vittoriosa - non vi è stata richiesta di ripetizione, in via riconvenzionale, nei confronti del in quella che avrebbe dovuto essere sua sede CP_2 propria), ma nulla nemmeno ha dedotto circa pregiudizio di altro tipo che sarebbe stato patito: non quello legato alla carenza di disponibilità monetaria in suo favore, che non poteva certamente essere mantenuta a danno di
22 chi, fino a prova contraria, aveva una qualche pur legittima ragione di credito, bensì alla eventuale violazione di una qualche forma di prelazione in capo a terzi o della par condicio creditorum in senso lato, che avrebbero potuto determinare in altri creditori iniziative giudiziali, non esclusa quella fallimentare, di maggiore incisività.
I suddetti motivi, tra loro connessi, sono pertanto infondati.
Quanto sopra determina l'assorbimento dell'esame del secondo motivo di appello principale, afferente alla prescrizione eccepita in primo grado dalla con cui CP_1 sono stati denunciati dall'appellante difetto di motivazione, violazione ed errata applicazione degli artt. 2943 e 2947 c.c. e 116 c.p.c. in ordine alla presunta prescrizione quinquennale, omessa considerazione e valutazione degli elementi di fatto e di diritto posti a fondamento della domanda dell'attrice, difetto di motivazione e violazione dell'art. 2043 c.c.
Il quarto ed ultimo motivo dell'appello principale - con cui viene mossa censura avverso la mancata ammissione della richiesta di prova per testi, tendente ad ottenere la conferma dalla direttrice della filiale Tes_2
, delle dichiarazioni rese in sede dibattimentale
[...] nel processo penale a carico del e del Controparte_2 mancato accoglimento dell'istanza di ordine di esibizione ex art. 210 cpc nei confronti di Controparte_1 avente ad oggetto l'estratto del conto corrente
[...]
n. 631984.19 intestato a ed acceso Controparte_2 presso la filiale di Colle di Val D'Elsa di
[...] relativo al 4° trimestre del 2015, volta Controparte_1 ad accertare data dell'operazione e data di valuta di accredito delle somme di cui ai bonifici per cui è causa
23 – è, come tale ed alla luce di quanto sopra esposto, inammissibile per l'irrilevanza di quanto dedottovi.
L'appello principale deve essere pertanto rigettato e confermata sul punto l'appellata sentenza.
Con l'unico motivo di appello di appello incidentale muove censura all'impugnata decisione Controparte_2 nella parte in cui questa ha rigettato la sua richiesta di estromissione dal giudizio, ha rigettato la sua richiesta di sospensione del giudizio per la pendenza del giudizio penale ed ha disposto, invero senza supporto motivazionale, la compensazione delle spese fra la CP_1 chiamante in causa, ed esso chiamato in causa. CP_2
Sul punto il espone come le spese da lui CP_2 sopportate avrebbero dovuto essere poste a carico della società attrice ed odierna appellante principale, in ragione del nesso che legava la verso di lui proposta domanda in manleva e l'infondata domanda principale e stante altresì l'insussistenza di autonome ragioni di inammissibilità ed infondatezza della prima.
L'appello deve essere sul punto rigettato.
Non vi è stata, infatti, adesione delle altre parti alla richiesta di estromissione avanzata dal CP_2
Il processo penale pendente nei suoi confronti non vede, inoltre, quale parte in causa la CP_1
Non sono infine, per le ragioni sopra esposte, emersi profili di manifesta infondatezza della domanda dell'attrice ed inoltre tra le cause determinative della lite deve annoverarsi pure la condotta del sul CP_2 quale pure potevano configurarsi doveri di condotta secondo buona fede consistenti nel preavvertire la società delegante circa le operazioni che in qualità di delegato si accingeva a compiere.
Le spese seguono la soccombenza della società appellante nei confronti della e sono liquidate CP_1
24 come in dispositivo (valore superiore ad Euro 520.000,00, aliquote medie e con esclusione della fase istruttoria).
Le rimanenti spese del grado sono compensate, in particolare in quanto la difesa del non ha CP_2 aggravato l'attività difensiva delle altre parti.
Vi è sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, primo periodo, D.P.R. 115/2002 nei confronti di e di . Parte_1 Controparte_2
P.Q.M.
la Corte definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza od eccezione, sull'appello principale e sull'appello incidentale rispettivamente proposti da e avverso la Parte_1 Controparte_2 sentenza del Tribunale di Siena n. 466 del 31.5.2023,
1. rigetta i proposti appelli principale ed incidentale e conferma l'impugnata sentenza;
2. dichiara tenuta e condanna Parte_1 alla refusione in favore di Controparte_1 delle spese di lite da quest'ultima
[...] sopportate che vengono liquidate in Euro 18.511,00 per compensi di avvocato, oltre spese generali, CAP ed IVA come per legge;
3. dichiara per il resto compensate le spese del grado;
4. dichiara la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, primo periodo, D.P.R.
115/2002 nei confronti di e di Parte_1
. Controparte_2
Così deciso in Firenze il 15 maggio 2025.
Il Presidente rel.est.
25 26
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Firenze
Sezione II civile così composta:
Ludovico Delle Vergini Presidente rel.est.
Fabrizio Nicoletti Consigliere
Nicola Mario Condemi Consigliere ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta a ruolo il 4.7.2023 al n. 1370 del Ruolo Affari Civili Contenziosi dell'anno 2023 avente ad oggetto: Contratti bancari promossa da:
corrente in Roma, Parte_1 elettivamente domiciliata in Macerata, presso e nello studio dell'avv. Alessandro Mingarelli, che la rappresenta e difende come da mandato allegato all'atto di citazione in appello,
APPELLANTE contro
corrente in Controparte_1
elettivamente domiciliata in Pistoia, presso e CP_1 nello studio dell'avv. Fabio Nannotti, che la rappresenta e difende come da mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta in appello,
APPELLATA
elettivamente domiciliato in Controparte_2
Firenze, presso e nello studio dell'avv. Leonardo
Lascialfari, che lo rappresenta e difende, come da mandato allegato alla memoria di costituzione ed atto di appello incidentale in appello,
APPELLATO E APPELLANTE INCIDENTALE
1 all'esito dell'ordinanza del 15.1.2025, celebrata l'udienza dell'11.12.2024 secondo il modello di trattazione scritta e previa concessione dei termini di cui all'art. 352 c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per : Parte_1
“Piaccia alla Corte d'Appello adita, ogni contraria domanda ed eccezione disattesa, - accogliere l'appello per i motivi dedotti in narrativa e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 466/2023 resa dal Tribunale di
Siena, Giudice Dott.ssa Giulia Capannoli, nell'ambito della causa n. 2693/2021 RG, depositata in data 31/5/2023
e notificata il 5/6/2023, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano:
“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, ogni contraria domanda ed eccezione disattesa:
- in via principale, per i fatti ed i motivi esposti in narrativa, accertare e dichiarare la responsabilità contrattuale della Controparte_1 nei confronti della società attrice;
- in via subordinata, per i fatti ed i motivi esposti in narrativa, accertare e dichiarare la responsabilità extracontrattuale della Controparte_1
nei confronti della società attrice, eventualmente
[...] anche nella forma del concorso con la responsabilità del sig. ; Controparte_2
- in ogni caso, per effetto dell'accoglimento delle superiori domande, condannare la Controparte_1 al risarcimento del danno per cd “danno
[...] emergente” in favore della da Parte_1 liquidarsi nella misura complessiva di € 802.676,75, ovvero nella diversa somma ritenuta di giustizia, oltre
2 rivalutazione monetaria e/o interessi legali sino al saldo;
condannare altresì la Controparte_1 al risarcimento del danno per cd “lucro
[...] cessante” in favore della da Parte_1 liquidarsi nella misura complessiva di € 100.000,00 ovvero nella diversa somma ritenuta di giustizia o da liquidarsi in via equitativa in ogni caso entro il limite di € 100.000,00, oltre agli interessi legali sino al saldo;
condannare la Controparte_1 al risarcimento del danno all'immagine e alla reputazione commerciale in favore della danno da Parte_1 liquidarsi in via equitativa in ogni caso entro il limite di € 50.000,00, oltre interessi legali sino al saldo.
Con vittoria di compensi e spese di lite”.
- rigettare l'appello incidentale proposto dal convenuto in quanto infondato in fatto Controparte_2 ed indiritto. Con vittoria di compensi e spese di lite anche del primo grado”.
Per : Controparte_1
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione reietta:
I) In via principale, rigettare integralmente sia
l'appello e le domande tutte proposte dalla società con atto di citazione notificato alla Parte_1 in data 04/07/2023, Controparte_1 perché del tutto inammissibili, anche nel rito, ed infondati nel merito, in fatto ed in diritto, che i motivi di appello incidentale di cui ai paragrafi II e
III della comparsa di costituzione e risposta con appello incidentale depositata dal Sig. in data Controparte_2
08/11/2023, per le eccezioni ed i motivi tutti proposti dalla con Controparte_1 conseguente conferma integrale della sentenza n.
466/2023, emessa e depositata il 31/05/2023 dal Tribunale
3 di Siena, in composizione monocratica, in persona del
Giudice Istruttore Dott.ssa Giulia Capannoli, e notificata via pec il 05/06/2023.
II) In subordine, in denegata ipotesi di accoglimento, in tutto od in parte, delle azioni e delle domande proposte dalla Società con Parte_1 atto di citazione notificato alla Controparte_1 in data 04/07/2023, accertare e dichiarare
[...] il Sig. tenuto a rilevare indenne la Controparte_2 dalle suddette azioni Controparte_1
e domande e, conseguentemente, condannarlo a pagare immediatamente alla Controparte_1 tutto quanto questa dovesse essere condannata a corrispondere alla Società e nella Parte_1 misura che sarà giudizialmente accertata, per le eccezioni ed i motivi tutti proposti dalla medesima CP_1 appellata, con conseguente integrale rigetto delle domande tutte proposte, con comparsa di costituzione e risposta con appello incidentale depositata in data
08/11/2023, dal Sig. nel merito, in via Controparte_2 subordinata e in via ulteriormente subordinata.
III) In via istruttoria:
A) confermare il rigetto delle richieste istruttorie riproposte dall'appellante nel presente grado;
B) in denegata ipotesi di ammissione della prova testimoniale richiesta dalla società Parte_1 con la memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 cpc e dalla stessa reiterata con la citazione in appello notificata alla in data 04/07/2023, Controparte_1 ammettere la a controprova sui capitoli di prova e CP_1 con i testi, rispettivamente, richiesti ed indicati dalla
nella propria memoria autorizzata ex art. 183 co. 6 CP_1
n. 3 cpc.
4 IV) In ogni caso, con vittoria di spese e compensi difensivi anche del presente grado di giudizio”.
La difesa della Controparte_1 dichiara inoltre di non accettare il contraddittorio su domande, conclusioni, anche in via istruttoria, eccezioni
e deduzioni nuove eventualmente formulate dalla società appellante e dall'appellato nelle Controparte_2 proprie note di trattazione scritta”.
Per : Controparte_2
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa e respinta:
• In via preliminare, accertare che l'impugnazione avanzata da è manifestamente Parte_1 infondata e, per l'effetto, disporre la fissazione della discussione orale ex art. 351-bis c.p.c.;
• sempre in via preliminare, accogliere l'appello incidentale promosso dal Sig. e, per l'effetto, CP_2 riformare la sentenza n. 466/2023 del Tribunale di Siena nella parte in cui ha rigettato l'istanza di estromissione da questi avanzata, accertando il difetto di legittimazione passiva del Sig. e CP_2 disponendone l'estromissione dal presente giudizio;
• in via preliminare subordinata, accogliere
l'appello incidentale promosso dal Sig. e, per CP_2
l'effetto, in riforma della sentenza n. 466/2023 del
Tribunale di Siena, disporre la sospensione del presente procedimento civile ex art. 75 c.p.p. sino all'emanazione di sentenza passata in giudicato in sede penale;
• nel merito, in via principale, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, rigettare
l'appello principale avanzato da e, Parte_1 per l'effetto, confermare la sentenza n. 466/2023 del
Tribunale di Siena;
5 • nel merito, in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui Codesto Ecc.mo Giudice dovesse riconoscere delle responsabilità ascrivibili a Controparte_1
rigettare la domanda di manleva da
[...] quest'ultima avanzata in quanto infondata in fatto ed in diritto, accertando l'assenza di qualsivoglia responsabilità in capo al Sig. Controparte_2
• nel merito, in via ulteriormente subordinata, nella denegata ipotesi in cui fosse riconosciuto un concorso di responsabilità tra ed il Sig. Controparte_1
accertare la quota di responsabilità Controparte_2 ascrivibile a e Controparte_1 condannare quest'ultima a corrispondere a Parte_1 le eventuali somme dovute, rilevando indenne il Sig.
; Controparte_2
• in via istruttoria, rigettare le istanze istruttorie reiterate da Parte_1
• in via riconvenzionale, accogliere l'appello incidentale promosso dal Sig. e, per l'effetto, CP_2 riformare la sentenza n. 466/2023 del Tribunale di Siena nella parte in cui ha disposto la compensazione integrale delle spese tra ed il Controparte_1
Sig. condannando la parte Parte_2 soccombente al pagamento delle spese legali a favore del
Sig. . Controparte_2
Con vittoria di spese e compensi professionali, anche con riferimento al primo grado di giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Sulle conclusioni delle parti, come riportate in epigrafe, la causa di appello, iscritta al n.r.g.
1370/2023 di questa Corte (avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Siena n. 466 del
31.5.2023; parti: c. Parte_1 [...]
e , esperiti Controparte_1 Controparte_2
6 gli adempimenti ex artt. 350 c.p.c. e sulle produzioni documentali delle parti, è stata trattenuta in decisione all'esito dell'ordinanza del 15.1.2025, celebrata l'udienza dell'11.12.2024 secondo il modello di trattazione scritta e previa concessione dei termini di cui all'art. 352 c.p.c.
Si riportano, per comodità di esposizione, motivazione e dispositivo della sentenza impugnata:
“RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con atto di citazione ritualmente notificato la società ha convenuto in giudizio Parte_1 Controparte_1 per sentirla condannare al risarcimento del
[...] danno da danno emergente pari ad € 802.676,75 e da lucro cessante pari ad € 150.000,00. A fondamento delle domande ha dedotto la responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale della convenuta per avere illecitamente autorizzato l'addebito di tre bonifici bancari del 28.10.2015 sul proprio conto corrente n. 633137,96 in essere presso la Filiale di Colle Val D'Elsa, per complessivi
€ 802.676,75, su disposizione di soggetto Controparte_2 delegato ad adoperare su detto conto, che aveva disposto delle somme a proprio favore, accreditandole su un conto corrente al medesimo intestato, pur in assenza di autorizzazione della società. In particolare, parte attrice ha invocato la responsabilità contrattuale della banca avendo ella violato i canoni di diligenza professionale ex art. 1176, co. 2 c.c. ed i doveri di bona fede, correttezza e diligenza gravanti sull'intermediario bancario, in quanto la convenuta non avrebbe dovuto limitarsi a controllare l'esistenza della delega ma avrebbe dovuto operare un controllo maggiormente incisivo, sulla legittimità delle operazioni, tenuto anche conto dell'entità delle somme. Ha, altresì, invocato la responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c. stante la violazione del precetto generale del neminem laedere nell'ambito della culpa in omittendo, per avere la banca omesso di osservare gli obblighi di comunicazione ed informazione ed omesso di prestare le dovute cautele richieste dalla specifica diligenza qualificata. Sempre a titolo di responsabilità aquiliana ha, infine, invocato altresì la cooperazione colposa del terzo (la banca) con la condotta dell'agente volta a sottrarre CP_2 abusivamente il patrimonio sociale della stessa società attrice. Si è costituita la convenuta eccependo la carenza di legittimazione attiva della controparte nonché la propria carenza di legittimazione passiva, evidenziando che la delega bancaria su conto corrente è una procura che permette al terzo delegato di operare in rappresentanza del titolare del conto corrente potendo effettuare tutte le operazioni previste dal contratto di conto corrente o solo la parte di esse indicate
7 nella procura. Ha evidenziato che nella procura in oggetto è prevista l'inopponibilità alla banca della revoca e della rinuncia alla delega, fino alla ricezione della relativa comunicazione con lettera raccomandata ed al trascorso del tempo ragionevolmente necessario per provvedere, nonché l'esonero della banca da ogni responsabilità contrattuale ed extracontrattuale per gli atti compiuti dal delegato previsti ed autorizzati nella procura. Nel merito ha contestato la fondatezza delle avverse domande, sia nell'an che nel quantum. In relazione all'an ha negato ogni responsabilità contrattuale non essendo tenuta la banca ad effettuare alcuna verifica sulla legittimità delle operazioni disposte dal delegato in virtù di idonea procura ad operare sul conto;
ha eccepito l'intervenuta prescrizione della eventuale responsabilità extracontrattuale risalendo i fatti al 2015 e non essendo stati compiuti validi atti interruttivi della prescrizione. In ordine al quantum, circa il danno emergente ha precisato che le somme bonificate erano relative a fatture emesse dal in qualità di titolare di un'impresa CP_2 individuale nei confronti della che non Parte_1 le aveva contestate nel merito, se non quella relativa al pagamento di € 4.103,75 a titolo di acconto su una fattura del 2015 (i bonifici di € 441.109,25 con causale “pagamento fatture n. 64-66 del 2011” e di € 357.463,75 con causale
“pagamento fattura n. 26 del 2015” non erano invece stati contestati). Sul punto ha richiamato anche l'accertamento operato dal giudice penale nel procedimento nei confronti del
, all'esito del quale è stato condannato per il reato CP_2 di cui all'art. 392 c.p. e condannato al pagamento di una pena pecuniaria di € 400,00 oltre ad € 3.000,00 per danno morale, non avendo ritenuto il giudice penale dimostrata la sussistenza di un ulteriore danno patrimoniale. Quanto al lucro cessante ha eccepito l'assenza di ogni prova ed ha, pertanto, chiesto il rigetto delle avverse domande o, per il caso di loro accoglimento, ha chiesto di essere tenuta indenne di quanto condannata a corrispondere da
di cui ha chiesto la chiamata in causa che è Controparte_2 stata autorizzata. Quest'ultimo si è costituito domandando in via preliminare disporsi la sospensione del giudizio ai sensi dell'art. 75 c.p.p. in attesa della definizione del giudizio penale, avendo egli proposto appello avverso la sentenza di primo grado. Nel merito ha contestato la fondatezza della domanda di manleva svolta dalla convenuta evidenziando la sua totale estraneità rispetto alla violazione del dovere gravante sulla banca quale soggetto qualificato ed ha, in ogni caso, chiesto, in ipotesi di accoglimento delle avverse domande, di ritenere la maggiore responsabilità della convenuta. Istruita mediante sole produzioni documentali, le parti per l'udienza del 9.2.2023 tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. hanno precisato le conclusioni come in epigrafe con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. con decorrenza dalla comunicazione del provvedimento fuori udienza, avvenuta in data 10.2.2023.
8 In limine deve essere dichiarata la tardività dell'eccezione formulata dal terzo chiamato solo in sede di comparsa conclusionale relativa all'improcedibilità delle domande avanzate dalla convenuta nei suoi confronti per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione. Come noto, infatti, il mancato esperimento della mediazione obbligatoria deve essere eccepito, a pena di decadenza, o rilevato d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza a pena di decadenza. Nella presente fattispecie il terzo chiamato non ha sollevato alcuna eccezione tempestivamente, né in sede di precisazione delle conclusioni ha concluso per la declaratoria di improcedibilità della domanda, onde l'eccezione deve essere dichiarata inammissibile perchè tardiva. Deve, altresì, essere dichiarata l'inammissibilità della produzione documentale effettuata da parte attrice unitamente alla comparsa conclusionale. La comparsa conclusionale ha la sola funzione di illustrare le domande e le eccezioni già ritualmente proposte e non è ammissibile in tale sede la produzione di nuova documentazione sulla quale le controparti non hanno potuto esercitare il diritto al contraddittorio. Tuttavia, qualora la parte alleghi nella comparsa conclusionale una pronuncia giurisprudenziale, detta allegazione deve ritenersi ammissibile nonostante il maturare delle preclusioni istruttorie, essendo stata allegata quale precedente giurisprudenziale, a sostegno di argomentazioni giuridiche e non essendo equiparabile alla produzione in giudizio di un documento al fine di provare una circostanza ritenuta rilevante per la decisione, che è, invece, attività soggetta ai termini delle preclusioni istruttorie di cui all'art. 183, co. 6 c.p.c.. Nella presente fattispecie, tuttavia, il deposito del solo dispositivo di una pronuncia, in assenza della relativa motivazione dalla quale risulta l'iter argomentativo che ha portato a quel dispositivo, non può definirsi precedente giurisprudenziale e, pertanto, il relativo deposito in sede di comparsa conclusionale deve dichiararsi inammissibile. Ancora, la domanda del terzo chiamato di sospensione ex art. 75 c.p.p. del presente giudizio in attesa della definizione di quello penale nei suoi confronti deve essere rigettata richiamandosi, in argomento, quanto già dedotto nell'ordinanza del 12.7.2022 (“ritenuto altresì che non si possa disporre la sospensione del presente giudizio ai sensi dell'art. 75 c.p.p. in quanto da un lato l'odierna convenuta non è parte del giudizio penale e, dall'altro l'odierno terzo chiamato non è stato chiamato nel presente giudizio da parte attrice in forza di azione civile promossa contro quest'ultimo ma da parte convenuta in forza della distinta domanda di manleva formulata dalla banca”). Nel merito le domande di parte attrice non sono fondate e non possono trovare accoglimento. In generale si osserva che la delega bancaria rientra nel genus della procura mediante la quale il titolare del conto corrente autorizza un terzo ad operare sul conto corrente in sua rappresentanza.
9 Il delegato, pertanto, può effettuare in nome e per conto del delegante tutte le operazioni che gli sono state delegate nei limiti della delega. Infatti, per giurisprudenza costante “l'accordo tra il cliente e la banca in base al quale anche altro soggetto (cosiddetto delegato) è autorizzato a compiere operazioni sul conto corrente spiega unicamente l'effetto di vincolare la banca, per le operazioni e nei limiti di importo stabiliti, a considerare alla stessa stregua di quella del delegante la firma del delegato, e non comporta anche il conferimento a quest'ultimo di un potere generale di agire in rappresentanza del delegante per il compimento di qualsiasi tipo di atto” (Cass. 13906/05, cfr. Cass. 11866/07, cfr. Cass. 859/20). La banca, pertanto, è vincolata a ritenere valida ed efficace l'operazione compiuta dal delegato nei limiti della delega e non ha alcuna possibilità di sindacare il merito dell'operazione da questi posta in essere. Nella presente fattispecie la procura rilasciata dalla società attrice al contiene un'elencazione specifica CP_2 e tassativa dei poteri conferiti al delegato, tra i quali è compreso anche quello di emettere bonifici, e “senza Vostro obbligo di darmi/darci notizia delle operazioni come sopra eseguite”. (doc. 6 fasc. attrice) Le parti hanno altresì previsto che “Le revoche e le modifiche alle facoltà concesse alla persona autorizzata /alle persone autorizzate con la presente, nonché le rinunce da parte della medesima /delle medesime non saranno a Voi opponibili finché non abbiate ricevuto la relativa comunicazione a mezzo lettera raccomandata e non sia trascorso il tempo ragionevolmente necessario per provvedere;
ciò anche quando dette revoche, modifiche e rinunce, siano state depositate e pubblicate ai sensi di legge e comunque rese di pubblica ragione”. Il delegante ha, altresì, espressamente dichiarato “di riconoscere sin d'ora la validità delle operazioni di cui alla presente delega, restando io stesso/noi stessi pienamente responsabile/responsabili e direttamente obbligato/obbligati nei Vostri confronti dell'operato del suddetto mio/nostro incaricato/dei suddetti miei/nostri incaricati”. Inequivoca, pertanto, l'assenza di responsabilità della banca che non avrebbe mai potuto bloccare le operazioni poste in essere dal avendo egli la delega ad operare sul CP_2 conto, e ciò nonostante le diffide del legale rappresentante della società attrice, peraltro compiute il giorno successivo all'effettuazione dei bonifici. Peraltro, il (legale rappresentante della CP_3
, nonostante l'opposizione manifestata Parte_1 alla titolare della filiale della banca, nemmeno dopo l'episodio in questione ha provveduto a revocare la delega al
, né nell'immediatezza dei fatti ma nemmeno a distanza CP_2 di tempo, come risulta dalle dichiarazioni rese dal CP_2 all'udienza del 6.6.2018 al giudice penale: “Rispetto alla delega, ovviamente mi è arrivata un'applicazione del CP_1 dove ho diversi conti, è spuntato fuori questo conto,
[...] non sapevo quale conto fosse ed è un conto della Pt_1
, tra i tanti conti che ancora posso amministrare, mi è
[...]
10 apparso ancora questo, quindi significa che questa delega non è stata ritirata”. Inconferenti, quindi, appaiono le deduzioni della società attrice che imputa alla banca di non aver tenuto in debito conto il conflitto di interessi in capo al delegato, l'entità delle somme bonificate e l'eccezionalità delle operazioni rispetto ai movimenti del conto corrente che erano stati praticamente assenti sin dal secondo trimestre del 2014. Infatti, lo si ribadisce, a fronte della procura valida ed efficace rilasciata dalla società delegante al la CP_2 banca non aveva alcuna facoltà di sindacare le operazioni poste in essere dal delegato. Peraltro, anche se ai fini della presente decisione ciò non assume valore decisivo, nel processo penale la teste
, direttrice della filiale della a domanda del Tes_1 CP_1 P.M. sulla valutazione della liceità dell'operazione (P.M.
“Oppure le causali per le quali venivano disposto questi bonifici, erano tali da poterla indurre a dubitare sulla legalità delle operazioni?” ha risposto: “Avrei dovuto dubitare sulle fatture, le fatture avevano quell'importo, ma come mi fu risposto dall'ufficio legale, noi peraltro abbiamo, ricordo bene, con il gestore che peraltro era il mio vicedirettore, verificammo il bilancio della Parte_1
, era l'unico fornitore di servizi
[...] Parte_3 della quindi quelle fatture di Parte_1 quell'importo ci stavano, ora non le saprei ridire… perché questo ho dimenticato di riapprofondirlo, quanto era il bilancio della eccetera, però l'importo Parte_1 delle fatture era giustificato, intanto dal fatto che la fosse l'unico fornitore di servizi della Parte_3
poi se le fatture fossero… Questo non Parte_1 avevo motivo di dubitare, vista la documentazione di bilancio della francamente”. Parte_1 Ancora, la teste ha confermato, circostanza peraltro documentale, la piena operatività della delega: “E che è stato oggetto della risposta che la direzione generale ha dato all'amministratore della era proprio Parte_1 questa, perché infatti ce l'ho qui, è proprio che ci possono essere naturalmente diversi tipi di deleghe e la delega conferita era proprio una delega piena, completa. PUBBLICO MINISTERO – Prevedeva anche questo tipo di operazione che era stata fatta. ES PE R. – Sì, certo, l'unica cosa che il delegato non avrebbe potuto fare, una banalità, chiudere il conto della ma per il resto era Parte_1 ampiamente… Sì. PUBBLICO MINISTERO – È seguita alcuna operazione di revoca, annullamento di quello che era stato fatto? Che lei sappia? Proprio sulle richieste del Signor . CP_3 ES PE R. – La revoca dei bonifici non era più possibile perché naturalmente i bonifici erano, da noi si dice, partiti, quindi autorizzati il giorno stesso e quindi il giorno dopo… infatti il Signor questo voleva, CP_3 revocare i bonifici e questa cosa non era più possibile perché la sua richiesta arrivò il giorno dopo”.
11 In ogni caso, la reale situazione di debito/credito tra la società attrice ed il non rileva in questa sede, CP_2 non avendo la banca alcuna discrezionalità per poter impedire, bloccare o annullare i bonifici in questione stante la validità e l'efficacia della delega conferita al al CP_2 momento delle operazioni. Peraltro, ancora ad abundantiam si osserva che delle fatture pagate a mezzo dei bonifici in questione, solo quella in acconto risulta essere stata contestata, per l'importo, per quanto qui di interesse, pari ad € 4.103,75. Esclusa, quindi la sussistenza di un'ipotesi di responsabilità contrattuale in capo alla convenuta, quest'ultima non può essere ritenuta responsabile nemmeno in via extracontrattuale. Infatti, anche a voler prescindere dall'intervenuta prescrizione quinquennale, la convenuta non ha compiuto alcun fatto doloso o colposo che abbia provocato un danno “ingiusto” alla società attrice, e comunque difetta il nesso causale tra condotta ed evento. Il rigetto delle domande attoree determina l'assorbimento delle domande svolte in subordine dalla convenuta e dal terzo chiamato. Le spese di lite, liquidate in dispositivo ai sensi DM 147/22 con applicazione dei parametri medi per le tutte le fasi, seguono la soccombenza e sono, pertanto, poste a carico di parte attrice nei confronti di parte convenuta mentre sono integralmente compensate tra la parte convenuta e il terzo chiamato.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunziando nella causa in epigrafe, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così provvede: rigetta le domande avanzate da nei Parte_1 confronti di;
Controparte_1 condanna a rifondere a Parte_1 [...] le spese di lite che liquida in € Controparte_1 29.193,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie, IVA e CAP se per legge;
dichiara integralmente compensate le spese di lite tra
e Controparte_1 Controparte_4 Dispone, ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 art. 52, co. 5, che, in caso di riproduzione per la diffusione della presente decisione, le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei soggetti menzionati siano omessi“.
Avverso la suddetta sentenza ha interposto appello chiedendo, in accoglimento della Parte_1 proposta impugnazione e in riforma dell'appellata sentenza, di sentire accogliere le seguenti conclusioni rassegnate nel giudizio di primo grado:
“in via principale, per i fatti ed i motivi esposti in narrativa, accertare e dichiarare la responsabilità
12 contrattuale della Controparte_1 nei confronti della società attrice;
- in via subordinata, per i fatti ed i motivi esposti in narrativa, accertare e dichiarare la responsabilità extracontrattuale della Controparte_1
nei confronti della società attrice, eventualmente
[...] anche nella forma del concorso con la responsabilità del sig. ; Controparte_2
- in ogni caso, per effetto dell'accoglimento delle superiori domande, condannare la Controparte_1 al risarcimento del danno per cd “danno
[...] emergente” in favore della da Parte_1 liquidarsi nella misura complessiva di € 802.676,75, ovvero nella diversa somma ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria e/o interessi legali sino al saldo;
condannare altresì la Controparte_1 al risarcimento del danno per cd “lucro
[...] cessante” in favore della da Parte_1 liquidarsi nella misura complessiva di € 100.000,00 ovvero nella diversa somma ritenuta di giustizia o da liquidarsi in via equitativa in ogni caso entro il limite di € 100.000,00, oltre agli interessi legali sino al saldo;
condannare la Controparte_1 al risarcimento del danno all'immagine e alla reputazione commerciale in favore della danno da Parte_1 liquidarsi in via equitativa in ogni caso entro il limite di € 50.000,00, oltre interessi legali sino al saldo”; il tutto con vittoria delle spese di lite di entrambi di giudizio e previa ammissione dei mezzi istruttori richiesti in primo grado.
Si è costituita, resistendo all'avversario appello,
, a sua volta così Controparte_1 concludendo:
13 “I) In via principale, rigettare integralmente l'appello e le domande tutte proposte dalla società con atto di citazione notificato alla Parte_1 in data 04/07/2023, Controparte_1 perché del tutto inammissibili, anche nel rito, ed infondati nel merito, in fatto ed in diritto, per le eccezioni ed i motivi tutti proposti dalla
[...]
con conseguente conferma Controparte_1 integrale della sentenza n. 466/2023, emessa e depositata il 31/05/2023 dal Tribunale di Siena, in composizione monocratica, in persona del Giudice Istruttore Dott.ssa
Giulia Capannoli, e notificata via pec il 05/06/2023.
II) In subordine, in denegata ipotesi di accoglimento, in tutto od in parte, delle azioni e delle domande proposte dalla Società con Parte_1 atto di citazione notificato alla Controparte_1 in data 04/07/2023, accertare e dichiarare
[...] il Sig. tenuto a rilevare indenne la Controparte_2 dalle suddette azioni Controparte_1
e domande e, conseguentemente, condannarlo a pagare immediatamente alla Controparte_1 tutto quanto questa dovesse essere condannata a corrispondere alla Società e nella Parte_1 misura che sarà giudizialmente accertata, per le eccezioni ed i motivi tutti proposti dalla medesima CP_1 appellata.
III) In via istruttoria:
A) confermare il rigetto delle richieste istruttorie riproposte dall'appellante nel presente grado;
B) in denegata ipotesi di ammissione della prova testimoniale richiesta dalla società Parte_1 con la memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 cpc e dalla stessa reiterata con la citazione in appello notificata alla in data 04/07/2023, Controparte_1
14 ammettere la a controprova sui capitoli di prova e CP_1 con i testi, rispettivamente, richiesti ed indicati dalla nella propria memoria autorizzata ex art. 183 co. 6 CP_1
n. 3 cpc.
IV) In ogni caso, con vittoria di spese e compensi difensivi anche del presente grado di giudizio”.
Si è pure costituito, proponendo altresì appello incidentale, a sua volta così Controparte_2 concludendo:
“In via preliminare, accertare che l'impugnazione avanzata da è manifestamente Parte_1 infondata e, per l'effetto, disporre la fissazione della discussione orale ex art. 351-bis c.p.c.;
• sempre in via preliminare, accogliere l'appello incidentale promosso dal Sig. e, per l'effetto, CP_2 riformare la sentenza n. 466/2023 del Tribunale di Siena nella parte in cui ha rigettato l'istanza di estromissione da questi avanzata, accertando il difetto di legittimazione passiva del Sig. e CP_2 disponendone l'estromissione dal presente giudizio;
• in via preliminare subordinata, accogliere l'appello incidentale promosso dal Sig. e, per CP_2
l'effetto, in riforma della sentenza n. 466/2023 del
Tribunale di Siena, disporre la sospensione del presente procedimento civile ex art. 75 c.p.p. sino all'emanazione di sentenza passata in giudicato in sede penale;
• nel merito, in via principale, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, rigettare l'appello principale avanzato da e, Parte_1 per l'effetto, confermare la sentenza n. 466/2023 del
Tribunale di Siena;
• nel merito, in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui Codesto Ecc.mo Giudice dovesse riconoscere delle responsabilità ascrivibili a Controparte_1
15 rigettare la domanda di manleva da CP_1 quest'ultima avanzata in quanto infondata in fatto ed in diritto, accertando l'assenza di qualsivoglia responsabilità in capo al Sig. Controparte_2
• nel merito, in via ulteriormente subordinata, nella denegata ipotesi in cui fosse riconosciuto un concorso di responsabilità tra ed il Sig. Controparte_1
accertare la quota di responsabilità Controparte_2 ascrivibile a e Controparte_1 condannare quest'ultima a corrispondere a Parte_1 le eventuali somme dovute, rilevando indenne il Sig.
; Controparte_2
• in via istruttoria, rigettare le istanze istruttorie reiterate da Parte_1
• in via riconvenzionale, accogliere l'appello incidentale promosso dal Sig. e, per l'effetto, CP_2 riformare la sentenza n. 466/2023 del Tribunale di Siena nella parte in cui ha disposto la compensazione integrale delle spese tra ed il Controparte_1
Sig. condannando la parte Parte_2 soccombente al pagamento delle spese legali a favore del
Sig. . Controparte_2
Con vittoria di spese e compensi professionali, anche con riferimento al primo grado di giudizio”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo dell'appello principale vengono denunciati omessa considerazione e valutazione degli elementi di fatto e di diritto posti a fondamento della domanda dell'attrice, difetto di motivazione e violazione degli artt. 1176, 1375, 1710 e 1711 c.c., in particolare ed in sintesi in relazione al fatto che il legale rappresentante di essa società correntista non sia stato informato, già nei giorni precedenti a quello in cui vennero compiute le operazioni di bonifico in questione,
16 dell'intenzione del di procedere, quale CP_2 procuratore sul conto di essa correntista, ad operazioni in suo stesso favore.
Con il terzo motivo dell'appello principale vengono denunciati illogicità e contraddittorietà della sentenza di primo grado nelle parti in cui questa ha escluso che la potesse bloccare le operazioni di bonifico per CP_1 cui è causa, travisamento ed errata valutazione degli elementi di fatto posti a fondamento della domanda attorea, errata valutazione degli elementi di prova, carenza di motivazione e violazione degli artt. 115 e 116
c.p.c. ed in particolare in quanto la non avrebbe CP_1 proceduto, come pur poteva, alla revoca dei bonifici in questione e non avrebbe ravvisato la sussistenza del conflitto di interessi in capo al CP_2
I motivi devono essere esaminati congiuntamente in ragione della loro connessione.
Deve incidentalmente e preliminarmente rilevarsi come non sia stata depositata la motivazione della sentenza di questa Corte, Seconda Sezione Penale, del 13.3.2023
(R.G.APP 3214/2019) che ha qualificato la condotta del come di appropriazione indebita anziché, come CP_2 ritenuto in primo grado dal Tribunale di Siena (sentenza n. 1137/2018, NRG 382/2017 R.Dib., NRGNR 5013/2015), di esercizio arbitrario delle proprie ragioni.
Prescindendo dal rilievo penale della condotta del deve comunque osservarsi come la procura CP_2 conferita a quest'ultimo ad operare sul conto della società correntista era sicuramente coerente con il pacifico rapporto di collaborazione che si era instaurato tra detti due soggetti.
La procura era formalmente silente su operazioni, come quelle in questione, effettuate in situazione di conflitto di interesse, ma non per ciò le escludeva.
17 La (vd. deposizione resa da CP_1 Testimone_2 allora direttore della filiale della in sede CP_1 penale dibattimentale) si pose in concreto il problema ed ebbe infatti ad interpellare il proprio ufficio legale.
Dalla iniziale soluzione, proposta dal di CP_2 emissione di assegni circolari in proprio favore, si optò poi per le operazioni di bonifico, in quanto queste ultime andavano supportate da causale che avrebbe consentito una più opportuna verifica, sia preliminare che successiva, circa loro natura e giustificazione.
La procura ad operare sul conto, in quanto funzionale ad un sottostante pacifico rapporto di collaborazione fra la società conferente e il procuratore delegato, poteva a tutti gli effetti considerarsi come conferita in rem propriam. Ciò era avvalorato dall'ulteriore circostanza che alla procura si aggiungeva anche la domiciliazione del conto presso il procuratore.
In tale contesto, laddove a ciascun bonifico fosse stata data esecuzione ed ove pure il conto di destinazione del trasferimento dei fondi fosse stato ubicato (come nel caso di specie era effettivamente ubicato) presso lo stesso sportello bancario, non sarebbe stato concesso alla di operare ad libitum un CP_1 ritrasferimento verso il conto originario, perché detta condotta avrebbe potuto configurare un concorso nell'inadempimento del disponente.
Nei fatti è accaduto che i bonifici in questione, anche per la loro consistenza quanto a numerario, sono stati effettuati mediante operazione di sportello, nell'orario di apertura di questo (verosimilmente in mattinata) ed autorizzati dalla direzione di sportello nel pomeriggio (vd. deposizione testimoniale in Tes_1 sede penale).
18 Non è chiaro se il abbia prima dei fatti di CP_2 cui è causa in qualche altra occasione esercitato la procura conferitagli e se avesse compiuto operazioni dispositive da remoto (dall'istruttoria penale la risposta sembrerebbe negativa). Gli estratti conto prodotti annotano tuttavia numerose operazioni effettuate per via telematica ed appare difficile ipotizzare che il
, che aveva piena delega ad operare sul conto, CP_2 non vi avesse fatto ricorso.
Posto che negli estratti conto non risultano annotate operazioni, laddove ne è menzionato il destinatario, che abbiano come destinatario il posto altresì che CP_2 risultano annotate numerose disposizioni per via telematica senza menzione del destinatario e posto infine che il rapporto di collaborazione tra la società e il presupponeva che periodicamente a quest'ultimo CP_2 dalla prima dovessero essere versati degli emolumenti, è verosimile ritenere che non era la prima volta che si fosse ricorso al trasferimento di fondi, anche se per via telematica, in favore del . CP_2
Mai tuttavia, prima della data del 28.10.2015, sono annotate operazioni di bonifico della consistenza come quelle di cui è causa, che, oltre, come visto, ad essere state previste in sostituzione della emissione di assegni circolari (per i quali mai prima di allora risultano annotate consimili operazioni di addebito), sortivano l'effetto di azzerare la disponibilità sul conto.
Ne deriva l'ulteriore conferma che le operazioni in questione non furono il frutto di una decisione di chi aveva la procura ad operare sul conto adottata nel corso di una sola giornata, cui la dovette dare nello CP_1 stesso arco temporale una rapida e fattiva risposta ai fini della loro esecuzione.
19 Si pone a tale proposito il dubbio se la al di CP_1 là di quelli che erano i suoi obblighi formali, fosse tenuta, in ragione di un principio di esecuzione del rapporto secondo buona fede, ad avvertire anche il titolare del conto, il quale, senza coinvolgere la CP_1 in questioni attinenti al rapporto sostanziale tra delegante e delegato, avrebbe potuto dare specifiche istruzioni contrarie oppure anche adottare la risolutiva e radicale decisione di revocare la delega ad operare sul conto.
La risposta, secondo questa Corte, è positiva, soprattutto se, da quanto è dato desumere, anche l'emissione di assegni circolari avrebbe dovuto essere impartita con ordine scritto del titolare del conto o essere preceduta, sia pure in via tuzioristica, da assenso dello stesso titolare all'ordine in proposito conferito dal procuratore munito dei poteri.
Tuttavia non sussistono gli estremi per ritenere che la violazione del principio di buona fede sia da porsi in rapporto di causalità con il pregiudizio lamentato dall'odierna appellante.
Le operazioni in questione sono state impartite dal
, mediante ordini conferiti in presenza allo CP_2 sportello, nella mattinata del 28.10.2015.
Il legale rappresentante dell'odierna appellante inviava missiva pec alla alle ore 10,16 del giorno CP_1 successivo (vd. doc. 10 primo grado appellante), dopo averne avuto contezza alle ore 16,40 dello stesso 28.10: lo si evince dall'orario annotato (“ultimo accesso”) nello screenshot di cui al doc. 11 primo grado appellante, nonché dai docc.
3-5 di primo grado appellante, che sono stampe in formato .pdf delle singole operazioni e recano tutte la stessa ora di estrazione. Le suddette stampe delle singole operazioni indicano con
20 completezza la tipologia di operazione, il nominativo del destinatario e la causale.
In ragione di quanto disposto dalle condizioni generali relative ai servizi di pagamento (vd. clausola
7, comma 3) le operazioni avrebbero, nella stessa giornata del 28.10 e prima comunque dell'effettivo accredito sul conto del , potuto essere revocate CP_2 su mutuo consenso della società (quale “utilizzatore”) e della Banca. Al più la Banca, onde non incorrere in qualche ipotetica responsabilità, avrebbe potuto richiedere una qualche forma di manleva.
Si riproduce nell'integrità il testo della missiva
19.10.2015 ore 10,16 del legale rappresentante della correntista:
“Spett.le
Controparte_1 Filiale di Colle di Val d'Elsa (SI) RACCOMANDATA PEC Roma, 29 ottobre 2015 Oggetto: Ns. c/c [...]; Disposizioni di bonifico 28.10.2015 Ho appena preso visione di n. tre operazioni di bonifico
effettuate dal nostro CP_5 c/c in oggetto indicato e da me NON autorizzate. I numeri identificativi sono:
- 0000116529446 - cro a100821811201030 di €441.109,25
- 0000116530061 - cro a100821872201030 di € 4.103,75
- 0000116529716 - cro a100821837801030 di € 357.463,75 Esprimo sin d'ora il mio totale sconcerto e disappunto circa l'accaduto e nel riservarmi ogni azione a legittima tutela dei lesi diritti e interessi della società che rappresento, esigo a strettissimo giro le rispose alle seguenti domande:
• da chi sono stati autorizzati?
• in forza di quale titolo?
• per quale motivazione?
• perché non sono stato avvisato? In attesa di urgente riscontro, si porgono distinti saluti.
Controparte_6 IS IC . Parte_1
Il tenore della missiva non era certamente una richiesta di revoca dell'operazione, a dir vero ancora possibile e che il delegante, sia pur con tutte la
21 formalità di esonero da responsabilità che la CP_1 avrebbe a sua volta potuto rappresentare, avrebbe avuto pieno titolo ad inoltrare.
La missiva conteneva oltretutto dubbi palesemente infondati, in particolare circa “titolo” (da intendersi come potestà di compimento dell'atto), che traeva invece fondamento dalla vigenza della procura, e “motivazione”
(da intendersi come causale) dell'operazione, che le stampe delle singole operazioni chiaramente a loro volta invece indicavano.
Inoltre era più che ragionevole desumere che l'ordine fosse stato dato dal , che non solo ne era CP_2 beneficiario ma che con tutta probabilità aveva in precedenza beneficiato di analoghe operazioni sia pure mediante il canale telematico.
A ciò deve aggiungersi come il pregiudizio lamentato dall'odierna appellante non può farsi rientrare nella categoria del danno ingiusto.
L'appellante non solo nulla ha argomentato circa insussistenza e invalidità della causale riportata negli atti (quanto all'acconto di Euro 4.103,75 sulla “fattura
2015”, che in realtà è la fattura n. 33 del 19 giugno
2015 - oggetto, inter alia, per il residuo del D.I. n.
43/2016 del Trib. Siena, della conseguente sentenza pronunciata all'esito dell'opposizione n. 190 del
13.2.2019 e della sentenza, s.n., ma 1984, del 7.7-
14.9.2022 di questa Corte, che vedevano l'odierna appellante vittoriosa - non vi è stata richiesta di ripetizione, in via riconvenzionale, nei confronti del in quella che avrebbe dovuto essere sua sede CP_2 propria), ma nulla nemmeno ha dedotto circa pregiudizio di altro tipo che sarebbe stato patito: non quello legato alla carenza di disponibilità monetaria in suo favore, che non poteva certamente essere mantenuta a danno di
22 chi, fino a prova contraria, aveva una qualche pur legittima ragione di credito, bensì alla eventuale violazione di una qualche forma di prelazione in capo a terzi o della par condicio creditorum in senso lato, che avrebbero potuto determinare in altri creditori iniziative giudiziali, non esclusa quella fallimentare, di maggiore incisività.
I suddetti motivi, tra loro connessi, sono pertanto infondati.
Quanto sopra determina l'assorbimento dell'esame del secondo motivo di appello principale, afferente alla prescrizione eccepita in primo grado dalla con cui CP_1 sono stati denunciati dall'appellante difetto di motivazione, violazione ed errata applicazione degli artt. 2943 e 2947 c.c. e 116 c.p.c. in ordine alla presunta prescrizione quinquennale, omessa considerazione e valutazione degli elementi di fatto e di diritto posti a fondamento della domanda dell'attrice, difetto di motivazione e violazione dell'art. 2043 c.c.
Il quarto ed ultimo motivo dell'appello principale - con cui viene mossa censura avverso la mancata ammissione della richiesta di prova per testi, tendente ad ottenere la conferma dalla direttrice della filiale Tes_2
, delle dichiarazioni rese in sede dibattimentale
[...] nel processo penale a carico del e del Controparte_2 mancato accoglimento dell'istanza di ordine di esibizione ex art. 210 cpc nei confronti di Controparte_1 avente ad oggetto l'estratto del conto corrente
[...]
n. 631984.19 intestato a ed acceso Controparte_2 presso la filiale di Colle di Val D'Elsa di
[...] relativo al 4° trimestre del 2015, volta Controparte_1 ad accertare data dell'operazione e data di valuta di accredito delle somme di cui ai bonifici per cui è causa
23 – è, come tale ed alla luce di quanto sopra esposto, inammissibile per l'irrilevanza di quanto dedottovi.
L'appello principale deve essere pertanto rigettato e confermata sul punto l'appellata sentenza.
Con l'unico motivo di appello di appello incidentale muove censura all'impugnata decisione Controparte_2 nella parte in cui questa ha rigettato la sua richiesta di estromissione dal giudizio, ha rigettato la sua richiesta di sospensione del giudizio per la pendenza del giudizio penale ed ha disposto, invero senza supporto motivazionale, la compensazione delle spese fra la CP_1 chiamante in causa, ed esso chiamato in causa. CP_2
Sul punto il espone come le spese da lui CP_2 sopportate avrebbero dovuto essere poste a carico della società attrice ed odierna appellante principale, in ragione del nesso che legava la verso di lui proposta domanda in manleva e l'infondata domanda principale e stante altresì l'insussistenza di autonome ragioni di inammissibilità ed infondatezza della prima.
L'appello deve essere sul punto rigettato.
Non vi è stata, infatti, adesione delle altre parti alla richiesta di estromissione avanzata dal CP_2
Il processo penale pendente nei suoi confronti non vede, inoltre, quale parte in causa la CP_1
Non sono infine, per le ragioni sopra esposte, emersi profili di manifesta infondatezza della domanda dell'attrice ed inoltre tra le cause determinative della lite deve annoverarsi pure la condotta del sul CP_2 quale pure potevano configurarsi doveri di condotta secondo buona fede consistenti nel preavvertire la società delegante circa le operazioni che in qualità di delegato si accingeva a compiere.
Le spese seguono la soccombenza della società appellante nei confronti della e sono liquidate CP_1
24 come in dispositivo (valore superiore ad Euro 520.000,00, aliquote medie e con esclusione della fase istruttoria).
Le rimanenti spese del grado sono compensate, in particolare in quanto la difesa del non ha CP_2 aggravato l'attività difensiva delle altre parti.
Vi è sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, primo periodo, D.P.R. 115/2002 nei confronti di e di . Parte_1 Controparte_2
P.Q.M.
la Corte definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza od eccezione, sull'appello principale e sull'appello incidentale rispettivamente proposti da e avverso la Parte_1 Controparte_2 sentenza del Tribunale di Siena n. 466 del 31.5.2023,
1. rigetta i proposti appelli principale ed incidentale e conferma l'impugnata sentenza;
2. dichiara tenuta e condanna Parte_1 alla refusione in favore di Controparte_1 delle spese di lite da quest'ultima
[...] sopportate che vengono liquidate in Euro 18.511,00 per compensi di avvocato, oltre spese generali, CAP ed IVA come per legge;
3. dichiara per il resto compensate le spese del grado;
4. dichiara la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, primo periodo, D.P.R.
115/2002 nei confronti di e di Parte_1
. Controparte_2
Così deciso in Firenze il 15 maggio 2025.
Il Presidente rel.est.
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