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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 21/03/2025, n. 59 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 59 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
Sezione III civile e procedure concorsuali
Composto da:
Dott. Riccardo Di Pasquale Presidente
Dott. Carlo Bianconi Giudice
Dott.ssa Camilla Ovi Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per l'apertura della liquidazione giudiziale n. 38/2025 r.g. P.U. – SUB 1 promosso da I.C.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI S.P.A. (c.f. 02478610583, P.Iva
01062951007), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Enrico
Bocchino e Marco Di Vita ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo, sito in La
Spezia, Via P.A. Conti, n. 13; nei confronti di
MAGGI CASE S.R.L. IN LIQUIDAZIONE (C.F./P.IVA 02459820367), in persona del legale rappresentante p.t., con sede legale in Modena, Viale Corassori, n. 54, non costituita.
Con ricorso del 11/2/2025 è stata proposta da I.C.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI S.P.A. domanda di apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di MAGGI CASE S.R.L. IN
LIQUIDAZIONE, lamentando la mancata corresponsione dell'importo di complessivi € 35.813,00 dovuti in forza: degli avvisi di accertamento N.959/2015 (IMU 2015); N.588/2016 (IMU 2016),
N.252/2017 (IMU 2017), non opposti, e divenuti titoli esecutivi ai sensi e per gli effetti della L.
160/2019.
Il procedimento si è svolto regolarmente ed all'udienza del 19/3/2025, rilevata preliminarmente la regolarità della notifica, perfezionatasi mediante PEC inviata a cura della Cancelleria in data
1 12/2/2025, il ricorrente ha insistito nella propria domanda, mentre la resistente, pur regolarmente citata, non si è costituita.
Ciò posto, si deve considerare che la resistente ha sede legale nella circoscrizione di questo Tribunale
(che è quindi competente ai sensi dell'art. 27 co.2 e 3 lett.c) CCII e che i documenti e la visura camerale prodotta ne comprovano la qualità di imprenditore commerciale.
Tanto premesso, esaminati gli atti ed i documenti e viste le risultanze delle informative acquisite:
- ritenuto che ai fini del giudizio di carattere incidentale richiesto in questa sede per verificare la legittimazione dell'istante, il credito vantato possa ritenersi sufficientemente provato in forza degli avvisi di accertamento N.959/2015 (IMU 2015); N.588/2016 (IMU 2016), N.252/017 (IMU 2017) non opposti, e divenuti titoli esecutivi ai sensi e per gli effetti della L. 160/2019, in forza dei quali è stata altresì iscritta ipoteca della riscossione ex art. 77 DPR 602/1973 (doc. 7).
È, infatti, ormai pacifico nella giurisprudenza formatasi sotto la vigenza della legge fallimentare che non ha motivo di essere disattesa, in ragione dell'uguale tenore delle norme che (Cass., Sez. Un., n.
1521 del 23/1/2013) “in tema di iniziativa per la dichiarazione di fallimento, l'art. 6 della legge fall., laddove stabilisce che il fallimento è dichiarato, fra l'altro, su istanza di uno o più creditori, non presuppone un definitivo accertamento del credito in sede giudiziale, né l'esecutività del titolo, essendo viceversa a tal fine sufficiente un accertamento incidentale da parte del giudice, all'esclusivo scopo di verificare la legittimazione dell'istante” (in termini, da ultimo, Cass. ord. n. 30827 del
28/11/2018);
- ritenuto che, non essendosi costituito nel presente giudizio, il debitore non abbia assolto l'onere della prova circa il mancato superamento dei requisiti di cui agli artt. 121 e 2, comma 1, lett. d) CCII.
Come già chiarito dalla giurisprudenza formatasi sotto la vigenza della legge fallimentare e oggi espressamente previsto a livello normativo, “l'onere della prova del mancato superamento dei limiti di fallibilità previsti dall'art. 1, comma 2, l.fall., nella formulazione derivante dal d.lgs. n. 5 del 2006, applicabile "ratione temporis", grava sul debitore, atteso che la menzionata disposizione, anche prima delle ulteriori modifiche ad essa apportate dal d.lgs. n. 169 del 2007, già poneva come regola generale l'assoggettamento a fallimento degli imprenditori commerciali e, come eccezione, il mancato raggiungimento dei ricordati presupposti dimensionali. Né osta a tale conclusione la natura officiosa del procedimento prefallimentare, che impone al tribunale unicamente di attingere elementi di giudizio dagli atti e dagli elementi acquisiti, anche indipendentemente da una specifica allegazione della parte, senza che, peraltro, il giudice debba trasformarsi in autonomo organo di ricerca della
pag. 2 di 6 prova, tanto meno quando l'imprenditore non si sia costituito in giudizio e non abbia, quindi, depositato i bilanci dell'ultimo triennio, rilevanti ai fini in esame” (Cass, Sez. 1, Sentenza n. 625 del
15/01/2016). Si rileva, in ogni caso, che dall'ultimo bilancio acquisito dal Registro delle imprese relativo all'esercizio 2011, risultano superate le soglie di cui all'art. 2, comma 1, lett. d), sia con riferimento all'attivo (pari a € 1.484.765), che ai ricavi (€ 222.497);
- ritenuto che sussista altresì il requisito di cui all'art. 49, co. 5, CCII, poiché il credito vantato dal ricorrente ammonta ad € 35.813,00 e dall'istruttoria sono emersi ulteriori debiti scaduti pari ad €
280.389,70 nei confronti di Agenzia delle Entrate Riscossione, già cartellati;
- ritenuto che l'insolvenza, che si manifesta in base alla definizione fornita dall'art. 2, co. 1 lett b),
CCII in inadempimenti o altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni, risulti provata. Si rammenta che la giurisprudenza formatasi sotto la vigenza della legge fallimentare in cui era prevista una identica definizione di insolvenza (art. 6), aveva avuto modo di chiarire che “quando la società è in liquidazione, la valutazione del giudice, ai fini dell'applicazione dell'art. 5 legge fall, deve essere diretta unicamente ad accertare se gli elementi attivi del patrimonio sociale consentano di assicurare l'eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali, e ciò in quanto - non proponendosi l'impresa in liquidazione di restare sul mercato, ma avendo come esclusivo obiettivo quello di provvedere al soddisfacimento dei creditori previa realizzazione delle attività, ed alla distribuzione dell'eventuale residuo tra i soci - non è più richiesto che essa disponga, come invece la società in piena attività, di credito e di risorse, e quindi di liquidità, necessari per soddisfare le obbligazioni contratte” (Cass.
n. 13644/2013), con la conseguenza che “anche tale dimensione di equilibrio o eccedenza ricade nell'onere di allegazione e prova a carico del debitore, che deve perciò indicare compiutamente
l'attivo costituente gli assets liquidabili del proprio patrimonio, esponendo in modo realistico i possibili valori di realizzo e i loro tempi, in raffronto con identica esatta rappresentazione del passivo
e dei meccanismi di incremento temporale dello stesso” (cfr. Cass. n. 25167/2016; in termini Cass.
n. 18137/2018).
Segnatamente, dalla complessiva esposizione debitoria, sopra descritta, emergono debiti scaduti per oltre 316.202,70 euro. A ciò si aggiunga che:
a) la resistente non depositata bilanci a far data, ormai, dall'anno 2011 (cfr. visura camerale);
pag. 3 di 6 b) la resistente ha già subito un'esecuzione immobiliare, come si evince dall'informativa trasmessa dall'Agenzia delle Entrate con riferimento all'elenco degli atti sottoposti all'imposta di registro;
c) la resistente è già stata destinataria di un PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO (doc.
4), di un avviso di intimazione (doc. 5) e della COMUNICAZIONE PREVENTIVA DI
ISCRIZIONE IPOTECARIA EX ART. 77 DPR (doc. 6), ciò nonostante non ha adempiuto alle proprie obbligazioni;
d) la resistente ha mostrato completo disinteresse rispetto alla presente procedura (alcuno essendo comparso alla udienza innanzi al G.R.).
Da ciò se ne desume la sostanziale impossibilità della società debitrice di far fronte alla cospicua esposizione debitoria accumulata, in assenza di prova, il cui onere grava sul debitore, di elementi attivi sufficienti e prontamente liquidabili;
- ritenuto che le indicate circostanze comportino senz'altro la dichiarazione di apertura del procedimento di liquidazione giudiziale, con tutti i provvedimenti da essa derivanti secondo legge;
- rilevato che, tutto quanto precede, in uno con la possibile maturazione (ex art. 6 CCII) di ingenti debiti prededucibili, induce il Tribunale a statuire circa la cessazione dell'attività di impresa, ai sensi dell'art. 211 CCII (e fermo quando previsto dal comma III), essendo evidente il rischio di pregiudizio insito nella continuazione, peraltro non ipotizzabile;
tenuto conto nella nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCI;
P.Q.M.
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCII, dichiara
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di MAGGI CASE S.R.L. IN LIQUIDAZIONE
(C.F./P.IVA 02459820367), in persona del legale rappresentante p.t., con sede legale in Modena,
Viale Corassori, n. 54; nomina
Giudice delegato la Dott.ssa Camilla Ovi e quale Curatore l'avv. Alessandro Mondini iscritto all'elenco dei Gestori della crisi di impresa nonché all'Ordine degli Avvocati di Modena, che alla luce dell'organizzazione dello studio e sulla base delle risultanze dei rapporti riepilogativi depositati nell'ambito di procedure fallimentari risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCI, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
pag. 4 di 6 autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice,
ordina
al curatore di procedere immediatamente – utilizzando i più opportuni strumenti, anche fotografici – alla ricognizione informale dei beni esistenti nei locali di pertinenza della debitrice (sede principale, eventuali sedi secondarie ovvero locali e spazi a qualunque titolo utilizzati), anche senza la presenza del cancelliere e dello stimatore, depositando il verbale di ricognizione sommaria nei successivi dieci giorni;
ordina al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi,
IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;
stabilisce il giorno 12/6/2025 ad ore 11.45 per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice
Delegato; assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione pag. 5 di 6 allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCI mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal
Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3,
CCI; segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
dispone la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR 30.05.02 n.
115; dispone che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCI.
Così deciso in Modena nella camera di consiglio del 19/3/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Camilla Ovi Dott. Riccardo Di Pasquale
pag. 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
Sezione III civile e procedure concorsuali
Composto da:
Dott. Riccardo Di Pasquale Presidente
Dott. Carlo Bianconi Giudice
Dott.ssa Camilla Ovi Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per l'apertura della liquidazione giudiziale n. 38/2025 r.g. P.U. – SUB 1 promosso da I.C.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI S.P.A. (c.f. 02478610583, P.Iva
01062951007), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Enrico
Bocchino e Marco Di Vita ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo, sito in La
Spezia, Via P.A. Conti, n. 13; nei confronti di
MAGGI CASE S.R.L. IN LIQUIDAZIONE (C.F./P.IVA 02459820367), in persona del legale rappresentante p.t., con sede legale in Modena, Viale Corassori, n. 54, non costituita.
Con ricorso del 11/2/2025 è stata proposta da I.C.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI S.P.A. domanda di apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di MAGGI CASE S.R.L. IN
LIQUIDAZIONE, lamentando la mancata corresponsione dell'importo di complessivi € 35.813,00 dovuti in forza: degli avvisi di accertamento N.959/2015 (IMU 2015); N.588/2016 (IMU 2016),
N.252/2017 (IMU 2017), non opposti, e divenuti titoli esecutivi ai sensi e per gli effetti della L.
160/2019.
Il procedimento si è svolto regolarmente ed all'udienza del 19/3/2025, rilevata preliminarmente la regolarità della notifica, perfezionatasi mediante PEC inviata a cura della Cancelleria in data
1 12/2/2025, il ricorrente ha insistito nella propria domanda, mentre la resistente, pur regolarmente citata, non si è costituita.
Ciò posto, si deve considerare che la resistente ha sede legale nella circoscrizione di questo Tribunale
(che è quindi competente ai sensi dell'art. 27 co.2 e 3 lett.c) CCII e che i documenti e la visura camerale prodotta ne comprovano la qualità di imprenditore commerciale.
Tanto premesso, esaminati gli atti ed i documenti e viste le risultanze delle informative acquisite:
- ritenuto che ai fini del giudizio di carattere incidentale richiesto in questa sede per verificare la legittimazione dell'istante, il credito vantato possa ritenersi sufficientemente provato in forza degli avvisi di accertamento N.959/2015 (IMU 2015); N.588/2016 (IMU 2016), N.252/017 (IMU 2017) non opposti, e divenuti titoli esecutivi ai sensi e per gli effetti della L. 160/2019, in forza dei quali è stata altresì iscritta ipoteca della riscossione ex art. 77 DPR 602/1973 (doc. 7).
È, infatti, ormai pacifico nella giurisprudenza formatasi sotto la vigenza della legge fallimentare che non ha motivo di essere disattesa, in ragione dell'uguale tenore delle norme che (Cass., Sez. Un., n.
1521 del 23/1/2013) “in tema di iniziativa per la dichiarazione di fallimento, l'art. 6 della legge fall., laddove stabilisce che il fallimento è dichiarato, fra l'altro, su istanza di uno o più creditori, non presuppone un definitivo accertamento del credito in sede giudiziale, né l'esecutività del titolo, essendo viceversa a tal fine sufficiente un accertamento incidentale da parte del giudice, all'esclusivo scopo di verificare la legittimazione dell'istante” (in termini, da ultimo, Cass. ord. n. 30827 del
28/11/2018);
- ritenuto che, non essendosi costituito nel presente giudizio, il debitore non abbia assolto l'onere della prova circa il mancato superamento dei requisiti di cui agli artt. 121 e 2, comma 1, lett. d) CCII.
Come già chiarito dalla giurisprudenza formatasi sotto la vigenza della legge fallimentare e oggi espressamente previsto a livello normativo, “l'onere della prova del mancato superamento dei limiti di fallibilità previsti dall'art. 1, comma 2, l.fall., nella formulazione derivante dal d.lgs. n. 5 del 2006, applicabile "ratione temporis", grava sul debitore, atteso che la menzionata disposizione, anche prima delle ulteriori modifiche ad essa apportate dal d.lgs. n. 169 del 2007, già poneva come regola generale l'assoggettamento a fallimento degli imprenditori commerciali e, come eccezione, il mancato raggiungimento dei ricordati presupposti dimensionali. Né osta a tale conclusione la natura officiosa del procedimento prefallimentare, che impone al tribunale unicamente di attingere elementi di giudizio dagli atti e dagli elementi acquisiti, anche indipendentemente da una specifica allegazione della parte, senza che, peraltro, il giudice debba trasformarsi in autonomo organo di ricerca della
pag. 2 di 6 prova, tanto meno quando l'imprenditore non si sia costituito in giudizio e non abbia, quindi, depositato i bilanci dell'ultimo triennio, rilevanti ai fini in esame” (Cass, Sez. 1, Sentenza n. 625 del
15/01/2016). Si rileva, in ogni caso, che dall'ultimo bilancio acquisito dal Registro delle imprese relativo all'esercizio 2011, risultano superate le soglie di cui all'art. 2, comma 1, lett. d), sia con riferimento all'attivo (pari a € 1.484.765), che ai ricavi (€ 222.497);
- ritenuto che sussista altresì il requisito di cui all'art. 49, co. 5, CCII, poiché il credito vantato dal ricorrente ammonta ad € 35.813,00 e dall'istruttoria sono emersi ulteriori debiti scaduti pari ad €
280.389,70 nei confronti di Agenzia delle Entrate Riscossione, già cartellati;
- ritenuto che l'insolvenza, che si manifesta in base alla definizione fornita dall'art. 2, co. 1 lett b),
CCII in inadempimenti o altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni, risulti provata. Si rammenta che la giurisprudenza formatasi sotto la vigenza della legge fallimentare in cui era prevista una identica definizione di insolvenza (art. 6), aveva avuto modo di chiarire che “quando la società è in liquidazione, la valutazione del giudice, ai fini dell'applicazione dell'art. 5 legge fall, deve essere diretta unicamente ad accertare se gli elementi attivi del patrimonio sociale consentano di assicurare l'eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali, e ciò in quanto - non proponendosi l'impresa in liquidazione di restare sul mercato, ma avendo come esclusivo obiettivo quello di provvedere al soddisfacimento dei creditori previa realizzazione delle attività, ed alla distribuzione dell'eventuale residuo tra i soci - non è più richiesto che essa disponga, come invece la società in piena attività, di credito e di risorse, e quindi di liquidità, necessari per soddisfare le obbligazioni contratte” (Cass.
n. 13644/2013), con la conseguenza che “anche tale dimensione di equilibrio o eccedenza ricade nell'onere di allegazione e prova a carico del debitore, che deve perciò indicare compiutamente
l'attivo costituente gli assets liquidabili del proprio patrimonio, esponendo in modo realistico i possibili valori di realizzo e i loro tempi, in raffronto con identica esatta rappresentazione del passivo
e dei meccanismi di incremento temporale dello stesso” (cfr. Cass. n. 25167/2016; in termini Cass.
n. 18137/2018).
Segnatamente, dalla complessiva esposizione debitoria, sopra descritta, emergono debiti scaduti per oltre 316.202,70 euro. A ciò si aggiunga che:
a) la resistente non depositata bilanci a far data, ormai, dall'anno 2011 (cfr. visura camerale);
pag. 3 di 6 b) la resistente ha già subito un'esecuzione immobiliare, come si evince dall'informativa trasmessa dall'Agenzia delle Entrate con riferimento all'elenco degli atti sottoposti all'imposta di registro;
c) la resistente è già stata destinataria di un PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO (doc.
4), di un avviso di intimazione (doc. 5) e della COMUNICAZIONE PREVENTIVA DI
ISCRIZIONE IPOTECARIA EX ART. 77 DPR (doc. 6), ciò nonostante non ha adempiuto alle proprie obbligazioni;
d) la resistente ha mostrato completo disinteresse rispetto alla presente procedura (alcuno essendo comparso alla udienza innanzi al G.R.).
Da ciò se ne desume la sostanziale impossibilità della società debitrice di far fronte alla cospicua esposizione debitoria accumulata, in assenza di prova, il cui onere grava sul debitore, di elementi attivi sufficienti e prontamente liquidabili;
- ritenuto che le indicate circostanze comportino senz'altro la dichiarazione di apertura del procedimento di liquidazione giudiziale, con tutti i provvedimenti da essa derivanti secondo legge;
- rilevato che, tutto quanto precede, in uno con la possibile maturazione (ex art. 6 CCII) di ingenti debiti prededucibili, induce il Tribunale a statuire circa la cessazione dell'attività di impresa, ai sensi dell'art. 211 CCII (e fermo quando previsto dal comma III), essendo evidente il rischio di pregiudizio insito nella continuazione, peraltro non ipotizzabile;
tenuto conto nella nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCI;
P.Q.M.
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCII, dichiara
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di MAGGI CASE S.R.L. IN LIQUIDAZIONE
(C.F./P.IVA 02459820367), in persona del legale rappresentante p.t., con sede legale in Modena,
Viale Corassori, n. 54; nomina
Giudice delegato la Dott.ssa Camilla Ovi e quale Curatore l'avv. Alessandro Mondini iscritto all'elenco dei Gestori della crisi di impresa nonché all'Ordine degli Avvocati di Modena, che alla luce dell'organizzazione dello studio e sulla base delle risultanze dei rapporti riepilogativi depositati nell'ambito di procedure fallimentari risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCI, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
pag. 4 di 6 autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice,
ordina
al curatore di procedere immediatamente – utilizzando i più opportuni strumenti, anche fotografici – alla ricognizione informale dei beni esistenti nei locali di pertinenza della debitrice (sede principale, eventuali sedi secondarie ovvero locali e spazi a qualunque titolo utilizzati), anche senza la presenza del cancelliere e dello stimatore, depositando il verbale di ricognizione sommaria nei successivi dieci giorni;
ordina al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi,
IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;
stabilisce il giorno 12/6/2025 ad ore 11.45 per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice
Delegato; assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione pag. 5 di 6 allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCI mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal
Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3,
CCI; segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
dispone la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR 30.05.02 n.
115; dispone che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCI.
Così deciso in Modena nella camera di consiglio del 19/3/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Camilla Ovi Dott. Riccardo Di Pasquale
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