Articolo 1283 del Codice della navigazione
Articolo 1303Articolo 1305
Versione
21 aprile 1942
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Versione
29 maggio 2006
Art. 1283.
(Norme fiscali relative all'immatricolazione del personale).

Le domande, i documenti e tutti gli atti relativi alla iscrizione del personale marittimo, del personale della navigazione interna e della ((personale aeronautico)) sono esenti da qualsiasi tassa.
Entrata in vigore il 29 maggio 2006
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