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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 20/05/2025, n. 18 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 18 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale di Messina, Seconda sezione civile, riunito in composizione collegiale in persona dei Magistrati: dott. Ugo Scavuzzo Presidente dott. Daniele Carlo Madia Giudice relatore dott.ssa Maria Carmela D'Angelo Giudice
nel procedimento n. 87/2024 R.P.U. ha pronunciato la seguente
SENTENZA avente ad oggetto l'apertura della liquidazione controllata promossa in proprio da
, nata a [...] il [...] (cod. fisc.: Parte_1
); C.F._1
letto il ricorso presentato in data 22.11.2024 con il quale ha Parte_1
chiesto che venga aperta la propria liquidazione controllata;
vista la documentazione prodotta;
ritenuto che sussistono tutti i presupposti per l'apertura della liquidazione controllata, in quanto:
A) sussiste la competenza di questo Tribunale dal momento che l'istante ha il centro degli interessi principali, ai sensi dell'art. 27, co. 2 e 3, CCI in un Comune ricompreso nella competenza territoriale del Tribunale di Messina;
B) sussiste la legittimazione dell'istante, ai sensi degli artt. 2, co. 1, lett c) e
269 CCI, in quanto il debitore non risulta assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;
C) al ricorso è stata allegata una relazione, redatta dall'OCC, che espone una valutazione sulla completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e che illustra la situazione economico - patrimoniale e finanziaria del debitore;
1 D) al ricorso è altresì allegata l'attestazione di cui all'art. 268, comma 3 quarto periodo, CC.II. (come novellato dal d.lgs. n. 136/2024);
E) sussiste il requisito il requisito di cui all'art. 270, co. 1, CCI, non essendo state avanzate domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV;
F) ricorre una situazione di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 2, co. 1, lett c), CCI, desumibile dalla relazione dell'OCC. considerato inoltre:
- che possa essere nominato quale liquidatore lo stesso gestore nominato dall'OCC
(avv. Gaetano Fatato), ai sensi dell'art. 270, co. 2, lett. B, CCII;
- che, in considerazione delle spese necessarie per il mantenimento personale e familiare della ricorrente e di quelle occorrenti per il pagamento del canone di locazione successivamente alla vendita dell'immobile abitato dalla , verificate dal Pt_1
gestore della crisi, possano essere sottratti dalla liquidazione i redditi della ricorrente da rapporto di lavoro dipendente sino all'importo di euro 1.500,00 mensili, ovvero sino all'importo di euro 1.700,00 mensili successivamente alla vendita dell'immobile sito nel Comune di Messina, via Salita Tremonti n. 32 cpl, Città Giardino, identificato al
NCU al foglio 100, part. 1372, Sub. 3, piano 1°, Cat. A/2, Classe 11, vani 7,00, con obbligo della ricorrente di versare al liquidatore il reddito eccedente tale limite nonché ogni ulteriore entrata che dovesse a qualsiasi titolo sopraggiungere durante la pendenza della procedura;
- che, in considerazione delle esigenze di spostamento rappresentate dalla ricorrente, anche al fine di soddisfare le ordinarie necessità delle figlie con la stessa conviventi, il debitore vada autorizzato a utilizzare l'autovettura Toyota Yaris 1.0 VVT-
I Active MY18, immatricolata il 30.08.2019, tg. FX142YY, essendo l'unico mezzo a disposizione della famiglia.
P.Q.M.
visti gli artt. 2, 269 e 270 CC.II.;
DICHIARA
l'apertura della liquidazione controllata della debitrice Parte_1
, nata a [...] il [...] (cod. fisc.: )
[...] C.F._1
NOMINA
Giudice delegato il dott. Daniele Carlo Madia
NOMINA liquidatore l'avv. Gaetano Fatato, già gestore della Crisi nominato dall'O.C.C.;
2 - dispone che risulti escluso dalla liquidazione il reddito della ricorrente da lavoro dipendente sino alla concorrenza dell'importo di euro 1.500,00 mensili, ovvero sino all'importo di euro 1.700,00 mensili successivamente alla vendita dell'immobile sito nel Comune di Messina, via Salita Tremonti n. 32 cpl, Città Giardino, identificato al
NCU al foglio 100, part. 1372, Sub. 3, piano 1°, Cat. A/2, Classe 11, vani 7,00, con obbligo della ricorrente di versare al liquidatore il reddito eccedente tale limite nonché ogni ulteriore entrata che dovesse a qualsiasi titolo sopraggiungere durante la pendenza della procedura;
- ordina al debitore il deposito entro sette giorni dell'elenco dei creditori;
- assegna ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato un termine non superiore a novanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201; si applica l'articolo 10, comma 3;
- ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione. Il provvedimento è titolo esecutivo ed è posto in esecuzione a cura del liquidatore secondo le disposizioni di cui all'art. 216, comma 2, CC.II.;
- autorizza il debitore all'utilizzo dell'autovettura Toyota Yaris 1.0 VVT-I Active
MY18, immatricolata il 30.08.2019, tg. FX142YY;
- dispone, a cura del liquidatore, l'inserimento della sentenza nel sito internet del tribunale;
- ordina, a cura del liquidatore, la trascrizione della presente sentenza nel registro immobiliare presso il competente ufficio dell'Agenzia delle Entrate;
- ordina altresì al liquidatore: a) entro 2 giorni dalla comunicazione della nomina, il deposito in cancelleria di una dichiarazione attestante l'insussistenza delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 35, comma 4-bis, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 come previsto dall'art. 270, comma 3, CC.II.; b) di aggiornare l'elenco dei creditori entro trenta giorni dalla comunicazione della sentenza;
c) di completare, entro il termine di novanta giorni dall'apertura della liquidazione controllata, l'inventario dei beni del debitore e di redigere e depositare un programma in ordine ai tempi e alla modalità della liquidazione;
d) di presentare ogni sei mesi dall'apertura della liquidazione, una relazione sull'attività compiuta e da compiere, riferendo sull'esecuzione del programma di liquidazione e sull'andamento della procedura, unitamente al conto della gestione e copia degli estratti conto bancari aggiornati alla data della relazione;
e) di riferire, con apposita relazione da depositare due mesi prima della scadenza del triennio
3 dall'apertura della procedura, in merito alla ricorrenza delle condizioni di cui all'art. 280 e 282, comma 2, CC.II. ai fini dell'esdebitazione; f) di attenersi a tutti gli ulteriori adempimenti previsti in capo al liquidatore dagli artt. 270 e ss. CC.II.;
- dispone che, ai sensi dell'art. 150 CC.II., dal giorno della dichiarazione di apertura della presente liquidazione nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per i crediti maturati durante la liquidazione, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura;
- dichiara sospeso, ai sensi dell'art. 268 comma 5 CC.II., dal deposito della domanda di liquidazione controllata, ai soli effetti del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, salvo si tratti di crediti garantiti da ipoteca, pegno o privilegio, nei limiti di cui agli artt. 2749, 2788 e 2855, secondo e terzo comma, c.c.;
- dichiara sospesa l'esecuzione dei contratti ineseguiti o non compiutamente eseguiti nelle prestazioni principali da entrambe le parti al momento in cui è aperta la procedura di liquidazione controllata fino a quando il liquidatore, sentito il debitore, non manifesti la volontà di subentrarvi;
- dispone che a cura della cancelleria la presente sentenza sia notificata al debitore e comunicata al liquidatore e, a cura di quest'ultimo, sia notificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione indicando un indirizzo pec al quale inoltrare le domande.
Così deciso in Messina il 20.05.2025.
Il Giudice Estensore Il Presidente
dott. Daniele Carlo Madia dott. Ugo Scavuzzo
Alla redazione della presente sentenza ha collaborato il dott. Alfio Impellizzeri, magistrato ordinario in tirocinio.
Il Giudice affidatario dott. Daniele Carlo Madia
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