CA
Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 31/03/2025, n. 1974 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1974 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
R.G.N. 4235/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
sez. V civile, composta da:
dott.ssa Marianna D'Avino Presidente rel./est.
dott.ssa Maria Grazia Serafin Consigliere
dott.ssa Fiorella Gozzer Consigliere
ha pronunciato la seguente: SENTENZA
Nella causa civile avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Tivoli
N. 118/2024, pubblicata il 24.01.2024, proposto da:
(C.F. n. , rappresentata e difesa, Parte_1 C.F._1
dagli avv.ti Davide Mensa (Cod. Fisc. N. ) e Cristiana Marchini C.F._2
(Cod. Fisc. N. ), come da procura alle liti in atti. C.F._3
Appellante
Contro
Controparte_1
già in persona del legale
[...] Controparte_2
rappresentante pro tempore, con sede in Milano alla Via Marco Ulpio Traiano, 18 (C.F.
n. , Partita Iva ). P.IVA_1 P.IVA_2
Appellata-contumace
1 All'udienza del 27.03.2025 l'appellante ha discusso la causa riportandosi ai suoi scritti difensivi, la Corte, all'esito, ha riservato il deposito della sentenza ai sensi degli artt. 281-
sexies, 275-bis c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
§1-Il giudizio in esame è stato instaurato in primo grado dall'odierna appellante, che ha citato innanzi al Tribunale di Tivoli la Controparte_1
(di seguito, in breve, anche solo o
[...] Controparte_1
compagnia assicurativa), affinché fossero accolte nei suoi confronti le seguenti richieste:
“accertare e dichiarare, in virtù di quanto argomentato in fatto, in considerato ed in
diritto nel corpo del presente atto, l'inadempimento della
[...]
verso la Sig.ra Controparte_1 Parte_1
e, per l'effetto, condannare la stessa, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento in suo favore della somma di Euro11.347,00, a titolo di indennizzo
dei danni esterni alla propria abitazione, sita in Arcinazzo Romano (RM) alla Via dei
Monti Simbruini,1,ovvero della maggiore/minore somma che sarà accertata di diritto nel
corso del giudizio, oltre rivalutazione e interessi legali a decorrere dal dì dalla domanda;
Sempre nel merito: accertare e dichiarare, in virtù di quanto argomentato in fatto, in
considerato ed in diritto nel corpo del presente atto, l'inadempimento della
[...]
verso la Sig.ra Controparte_1 [...]
, e, per l'effetto, condannare la stessa, in persona del suo legale Parte_1
rappresentante pro tempore, al pagamento in suo favore della somma di Euro 454,00,a
titolo di indennizzo dei danni interni alla propria abitazione, sita in Arcinazzo Romano
(RM) alla Via dei Monti Simbruini,1, ovvero della maggiore/minore somma che sarà
accertata di diritto nel corso del giudizio, oltre rivalutazione e interessi legali a decorrere
dal dì dalla domanda”.
2 1.1-Nella contumacia della convenuta, il tribunale, sulla scorta della documentazione allegata in atti, ha ritenuto infondata la domanda e l'ha rigettata.
1.2-Tale decisione è stata qui impugnata dall'attrice soccombente, , Parte_2
con atto di appello alla cui integrale lettura si rinvia quale parte espressa e necessaria della presente decisione, sulla scorta di un unico articolato motivo, rubricato:
SULL'ERRONEA VALUTAZIONE E/O QUALIFICAZIONE DA PARTE DEL
TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI – SEZIONE I CIVILE DEGLI ELEMENTI
DI PROVA PRODOTTI IN GIUDIZIO E/O SUL C.D. TRAVISAMENTO DEL
CONTENUTO OGGETTIVO DELLA PROVA FORNITA DALLA SIG.RA
. VIOLAZIONE DELL' ART. 116 C.P.C. IN COMBINATO DISPOSTO Parte_1
CON GLI ARTT. 2702 C.C. E 215 C.P.C..
SEGUE: SULL'ERRONEA VALUTAZIONE DA PARTE DEL TRIBUNALE
ORDINARIO DI TIVOLI – SEZIONE I CIVILE DEGLI ARGOMENTI DI PROVA
PRODOTTI IN GIUDIZIO. VIOLAZIONE DELL' ART. 116, COMMA 2, C.P.C.
L'appellante si duole dell'omessa adeguata considerazione da parte del giudice di prime cure del sostanzioso corredo probatorio offerto a fondamento della domanda, avendo lo stesso completamente trascurato documenti importanti, quale quello contrassegnato dal n. 19, costituito dalla missiva con cui la compagnia assicurativa, a seguito della tempestiva denuncia dell'infortunio per cui è causa, ha espressamente dichiarato:
“Nonostante la tardiva denuncia, il sopralluogo è stato regolarmente effettuato e sulla
scorta degli accertamenti eseguiti, il danno riscontrabile è imputabile alla neve
depositatasi sui balconi che, stazionando per circa una ventina di giorni ha gelato la
pavimentazione, la guaina ed il massetto fino a farli spaccare in più punti consentendo,
così, all'acqua proveniente dallo scioglimento della neve di infiltrarsi attraverso le
lesioni venutasi a creare”. E, nel trascurare siffatta fondamentale prova, il tribunale ha in
3 un sol tempo violato tutte le disposizioni normative di cui in premessa si è detto ovvero gli artt. 116 e 215 c.p.c., nonché l'art. 2702 c.c..
L'appellante ha quindi rassegnato le seguenti conclusioni: “in accoglimento del presente gravame, rilevata la violazione dell'art. 116 c.p.c. in combinato disposto con gli artt. 2702
c.c. e 215 c.p.c., riformare parzialmente la sentenza impugnata in parte qua e,
definitivamente pronunciando, condannare, per l'effetto, la
[...]
o, in forma abbreviata, Controparte_1 [...]
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento Controparte_1
in favore della Sig.ra della somma di € 8.174,00, oltre interessi a Parte_1
decorrere dal dì del dovuto e fino all'effettivo soddisfo, ovvero dell'eventuale minor somma che sarà ritenuta di giustizia”. In ogni caso, vinte le spese di lite.
1.3-Anche in appello è rimasta contumace la compagnia appellata.
1.4-La corte, verificata la regolare instaurazione del contraddittorio, ha rinviato la causa per discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c., come richiamato dall'art. 350-bis c.p.c. e,
all'udienza in epigrafe, all'esito della discussione stessa, ha riservato il deposito della sentenza.
§2-L'appellante ha dedotto a fondamento delle richieste che ci occupano, di avere sottoscritto, in data 07.12.2012, con la ora confluita per Controparte_2
incorporazione nella Controparte_1
la polizza n. 1 005 006038367, stipulata relativamente alla propria abitazione, sita
[...]
in Arcinazzo Romano (RM) alla Via dei Monti Simbruini n.1, avente ad oggetto l'assicurazione del predetto fabbricato e degli effetti domestici posti nello stesso, per i
danni derivanti da bagnatura, verificatisi all'interno del fabbricato purché causati
direttamente da precipitazioni atmosferiche e da sovraccarico di neve sui tetti; e che, in seguito all'eccezionale evento meteorologico avvenuto nel febbraio 2012 in tutto il centro
4 Italia, tra cui il territorio del Comune di Arcinazzo Romano, ove si trova l'immobile, ella aveva provveduto, con comunicazione e-mail del 15.03.2012, a denunciare il sinistro occorso alla propria abitazione, ma ingiustamente la compagnia assicurativa aveva rifiutato di indennizzarlo, assumendo un contegno contraddittorio e non corretto,
arrivando a negarne la riconducibilità all'oggetto della dedotta polizza.
§2.1-Questo collegio deve anzitutto segnalare quanto correttamente posto in evidenza nella parte motiva della decisione impugnata e, in particolare, che i danni conseguenti all'evento avverso di cui innanzi sono stati descritti dalla medesima attrice, nell'atto di citazione, nei seguenti termini: crollo di parte della staccionata (c.a. 12 metri lineari) sita
all'interno del terreno/giardino di pertinenza dell'Immobile assicurato che, in quanto di
proprietà esclusiva dell'attrice, escluso dalla garanzia condominiale (v. nn. 4 e 5 delle
Premesse); b) cedimento parziale (dovuto al sovraccarico della neve) di due terrazzi che
fungono da copertura e protezione della sottostante porzione dell'Immobile, con
conseguente formazione anche di spaccature della pavimentazione, della guaina e del
massetto; c) danneggiamento ed ammaloramento delle tinteggiature dei soffitti
sottostanti ai due balconi, a causa delle infiltrazioni di acqua verificatesi a seguito del
cedimento di cui alla precedente lettera b).
Ora, è vero che in questo secondo grado l'appellante ha espunto dalle sue richieste quelle specificamente riferibili al danneggiamento della staccionata, degli alberi e in genere alle parti esterne del fabbricato assicurato, ma comunque deve rilevarsi che neppure i danni derivanti dal cedimento dei balconi a causa della neve rientrano nell'oggetto della dedotta polizza. E, infatti, l'“Oggetto dell'assicurazione” è specificato dall'art. 1.1-, lett. p) delle
C.G.A.: “Assicurazione del fabbricato e/o degli effetti domestici – La società risponde dei danni diretti e materiali derivanti da: sovraccarico di neve sui tetti, compresi i danni
che si verificassero all'interno del fabbricato a seguito di crollo parziale o totale del tetto
5 dovuto al sovraccarico dello stesso. Sono esclusi i danni da gelo, valanghe o slavine,
nonché quelli verificatisi in fabbricati in costruzione o in rifacimento o comunque non
conformi alle vigenti norme relative ai sovraccarichi da neve nonché i danni a lucernari,
vetrate e serramenti in genere”, per cui, con tutta evidenza, non possono essere ricompresi nel rischio assicurato “i danni ai balconi per sovraccarico da neve”; essendo univoco e specifico il riferimento al solo danneggiamento del tetto, provocato da sovraccarico di neve. Ciò indipendentemente dalla circostanza che il balcone funga da copertura, perché
è chiaro il solo riferimento al tetto. In più, deve sottolinearsi che ove pure, in ipotesi,
quelli danneggiati fossero stati balconi che fungono da copertura, in modo analogo al tetto, avrebbero dovuto essere tecnicamente descritti in altro modo (ad es. terrazzo di
copertura del fabbricato assicurato), con chiara specificazione delle modalità di esplicazione di tale funzione.
Ancora, mette conto osservare che dalle mail intercorse con la compagnia convenuta,
allegate in copia alla produzione dell'attrice, si evince che sin dall'inizio quest'ultima ha segnalato all'assicurata-istante la non indennizzabilità del dedotto sinistro, perché dalla relazione redatta dal perito incaricato della stima dei danni dalla medesima compagnia assicurativa era emerso che: “trattasi di danni connessi a carente stato di manutenzione dell'impermeabilizzazione dei terrazzi, evento non previsto dalla garanzia “Sovraccarico
di neve” prevista dalle C.G.A. di polizza” (cfr. comunicazione mail del 3.06.20214
allegata con il n. 6 alla produzione di primo grado dell'istante).
E in contrario non può certo valere l'assunto dell'appellante, che ha preteso contrastare tale valutazione con le censure di cui innanzi si è detto e, in particolare, evidenziando che:
“la all'esito dell'esame peritale dalla stessa svolto, ha Controparte_2
inequivocabilmente ricondotto i danni lamentati dalla Sig.ra al “sovraccarico Parte_1
di neve”. Siffatta prova, qualificabile quale c.d. “prova legale” e come tale coperta dalla
6 clausola di salvezza di cui all'art. 116 c.p.c., avrebbe dovuto vincolare il giudice di prime cure verso una decisione completamente divergente da quella assunta ed oggi impugnata”, poiché il dato qualificante l'oggetto della dedotta polizza non è soltanto l'evento di danno da sovraccarico di neve, bensì anche la considerazione della parte del fabbricato che si è danneggiata in ragione di tale evento e che, per quanto innanzi detto,
è da individuarsi nel tetto.
Ne consegue che la decisione resa in primo grado deve trovare integrale conferma,
essendo ogni considerazione e censura esposta nell'atto di appello del tutto inconferente rispetto alla dirimente constatazione della estraneità al rischio assicurato del dedotto evento-danno, per come allegato e provato dalla stessa assicurata istante.
Nulla per spese di lite del grado, stante la contumacia della compagnia assicurativa appellata.
PQM
Il Collegio -come sopra composto- definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza in oggetto indicata, così provvede:
1) dichiara la contumacia della compagnia assicurativa appellata.
2) Rigetta l'appello.
3) Nulla per le spese del grado.
4) Dà atto che sussistono i presupposti – ex art.13, comma 1 quater, DPR 115/02 – per il versamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art.13
comma 1 bis DPR cit..
Così deciso in Roma, il 27.03.2025
La Presidente est.
Marianna D'Avino
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
sez. V civile, composta da:
dott.ssa Marianna D'Avino Presidente rel./est.
dott.ssa Maria Grazia Serafin Consigliere
dott.ssa Fiorella Gozzer Consigliere
ha pronunciato la seguente: SENTENZA
Nella causa civile avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Tivoli
N. 118/2024, pubblicata il 24.01.2024, proposto da:
(C.F. n. , rappresentata e difesa, Parte_1 C.F._1
dagli avv.ti Davide Mensa (Cod. Fisc. N. ) e Cristiana Marchini C.F._2
(Cod. Fisc. N. ), come da procura alle liti in atti. C.F._3
Appellante
Contro
Controparte_1
già in persona del legale
[...] Controparte_2
rappresentante pro tempore, con sede in Milano alla Via Marco Ulpio Traiano, 18 (C.F.
n. , Partita Iva ). P.IVA_1 P.IVA_2
Appellata-contumace
1 All'udienza del 27.03.2025 l'appellante ha discusso la causa riportandosi ai suoi scritti difensivi, la Corte, all'esito, ha riservato il deposito della sentenza ai sensi degli artt. 281-
sexies, 275-bis c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
§1-Il giudizio in esame è stato instaurato in primo grado dall'odierna appellante, che ha citato innanzi al Tribunale di Tivoli la Controparte_1
(di seguito, in breve, anche solo o
[...] Controparte_1
compagnia assicurativa), affinché fossero accolte nei suoi confronti le seguenti richieste:
“accertare e dichiarare, in virtù di quanto argomentato in fatto, in considerato ed in
diritto nel corpo del presente atto, l'inadempimento della
[...]
verso la Sig.ra Controparte_1 Parte_1
e, per l'effetto, condannare la stessa, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento in suo favore della somma di Euro11.347,00, a titolo di indennizzo
dei danni esterni alla propria abitazione, sita in Arcinazzo Romano (RM) alla Via dei
Monti Simbruini,1,ovvero della maggiore/minore somma che sarà accertata di diritto nel
corso del giudizio, oltre rivalutazione e interessi legali a decorrere dal dì dalla domanda;
Sempre nel merito: accertare e dichiarare, in virtù di quanto argomentato in fatto, in
considerato ed in diritto nel corpo del presente atto, l'inadempimento della
[...]
verso la Sig.ra Controparte_1 [...]
, e, per l'effetto, condannare la stessa, in persona del suo legale Parte_1
rappresentante pro tempore, al pagamento in suo favore della somma di Euro 454,00,a
titolo di indennizzo dei danni interni alla propria abitazione, sita in Arcinazzo Romano
(RM) alla Via dei Monti Simbruini,1, ovvero della maggiore/minore somma che sarà
accertata di diritto nel corso del giudizio, oltre rivalutazione e interessi legali a decorrere
dal dì dalla domanda”.
2 1.1-Nella contumacia della convenuta, il tribunale, sulla scorta della documentazione allegata in atti, ha ritenuto infondata la domanda e l'ha rigettata.
1.2-Tale decisione è stata qui impugnata dall'attrice soccombente, , Parte_2
con atto di appello alla cui integrale lettura si rinvia quale parte espressa e necessaria della presente decisione, sulla scorta di un unico articolato motivo, rubricato:
SULL'ERRONEA VALUTAZIONE E/O QUALIFICAZIONE DA PARTE DEL
TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI – SEZIONE I CIVILE DEGLI ELEMENTI
DI PROVA PRODOTTI IN GIUDIZIO E/O SUL C.D. TRAVISAMENTO DEL
CONTENUTO OGGETTIVO DELLA PROVA FORNITA DALLA SIG.RA
. VIOLAZIONE DELL' ART. 116 C.P.C. IN COMBINATO DISPOSTO Parte_1
CON GLI ARTT. 2702 C.C. E 215 C.P.C..
SEGUE: SULL'ERRONEA VALUTAZIONE DA PARTE DEL TRIBUNALE
ORDINARIO DI TIVOLI – SEZIONE I CIVILE DEGLI ARGOMENTI DI PROVA
PRODOTTI IN GIUDIZIO. VIOLAZIONE DELL' ART. 116, COMMA 2, C.P.C.
L'appellante si duole dell'omessa adeguata considerazione da parte del giudice di prime cure del sostanzioso corredo probatorio offerto a fondamento della domanda, avendo lo stesso completamente trascurato documenti importanti, quale quello contrassegnato dal n. 19, costituito dalla missiva con cui la compagnia assicurativa, a seguito della tempestiva denuncia dell'infortunio per cui è causa, ha espressamente dichiarato:
“Nonostante la tardiva denuncia, il sopralluogo è stato regolarmente effettuato e sulla
scorta degli accertamenti eseguiti, il danno riscontrabile è imputabile alla neve
depositatasi sui balconi che, stazionando per circa una ventina di giorni ha gelato la
pavimentazione, la guaina ed il massetto fino a farli spaccare in più punti consentendo,
così, all'acqua proveniente dallo scioglimento della neve di infiltrarsi attraverso le
lesioni venutasi a creare”. E, nel trascurare siffatta fondamentale prova, il tribunale ha in
3 un sol tempo violato tutte le disposizioni normative di cui in premessa si è detto ovvero gli artt. 116 e 215 c.p.c., nonché l'art. 2702 c.c..
L'appellante ha quindi rassegnato le seguenti conclusioni: “in accoglimento del presente gravame, rilevata la violazione dell'art. 116 c.p.c. in combinato disposto con gli artt. 2702
c.c. e 215 c.p.c., riformare parzialmente la sentenza impugnata in parte qua e,
definitivamente pronunciando, condannare, per l'effetto, la
[...]
o, in forma abbreviata, Controparte_1 [...]
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento Controparte_1
in favore della Sig.ra della somma di € 8.174,00, oltre interessi a Parte_1
decorrere dal dì del dovuto e fino all'effettivo soddisfo, ovvero dell'eventuale minor somma che sarà ritenuta di giustizia”. In ogni caso, vinte le spese di lite.
1.3-Anche in appello è rimasta contumace la compagnia appellata.
1.4-La corte, verificata la regolare instaurazione del contraddittorio, ha rinviato la causa per discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c., come richiamato dall'art. 350-bis c.p.c. e,
all'udienza in epigrafe, all'esito della discussione stessa, ha riservato il deposito della sentenza.
§2-L'appellante ha dedotto a fondamento delle richieste che ci occupano, di avere sottoscritto, in data 07.12.2012, con la ora confluita per Controparte_2
incorporazione nella Controparte_1
la polizza n. 1 005 006038367, stipulata relativamente alla propria abitazione, sita
[...]
in Arcinazzo Romano (RM) alla Via dei Monti Simbruini n.1, avente ad oggetto l'assicurazione del predetto fabbricato e degli effetti domestici posti nello stesso, per i
danni derivanti da bagnatura, verificatisi all'interno del fabbricato purché causati
direttamente da precipitazioni atmosferiche e da sovraccarico di neve sui tetti; e che, in seguito all'eccezionale evento meteorologico avvenuto nel febbraio 2012 in tutto il centro
4 Italia, tra cui il territorio del Comune di Arcinazzo Romano, ove si trova l'immobile, ella aveva provveduto, con comunicazione e-mail del 15.03.2012, a denunciare il sinistro occorso alla propria abitazione, ma ingiustamente la compagnia assicurativa aveva rifiutato di indennizzarlo, assumendo un contegno contraddittorio e non corretto,
arrivando a negarne la riconducibilità all'oggetto della dedotta polizza.
§2.1-Questo collegio deve anzitutto segnalare quanto correttamente posto in evidenza nella parte motiva della decisione impugnata e, in particolare, che i danni conseguenti all'evento avverso di cui innanzi sono stati descritti dalla medesima attrice, nell'atto di citazione, nei seguenti termini: crollo di parte della staccionata (c.a. 12 metri lineari) sita
all'interno del terreno/giardino di pertinenza dell'Immobile assicurato che, in quanto di
proprietà esclusiva dell'attrice, escluso dalla garanzia condominiale (v. nn. 4 e 5 delle
Premesse); b) cedimento parziale (dovuto al sovraccarico della neve) di due terrazzi che
fungono da copertura e protezione della sottostante porzione dell'Immobile, con
conseguente formazione anche di spaccature della pavimentazione, della guaina e del
massetto; c) danneggiamento ed ammaloramento delle tinteggiature dei soffitti
sottostanti ai due balconi, a causa delle infiltrazioni di acqua verificatesi a seguito del
cedimento di cui alla precedente lettera b).
Ora, è vero che in questo secondo grado l'appellante ha espunto dalle sue richieste quelle specificamente riferibili al danneggiamento della staccionata, degli alberi e in genere alle parti esterne del fabbricato assicurato, ma comunque deve rilevarsi che neppure i danni derivanti dal cedimento dei balconi a causa della neve rientrano nell'oggetto della dedotta polizza. E, infatti, l'“Oggetto dell'assicurazione” è specificato dall'art. 1.1-, lett. p) delle
C.G.A.: “Assicurazione del fabbricato e/o degli effetti domestici – La società risponde dei danni diretti e materiali derivanti da: sovraccarico di neve sui tetti, compresi i danni
che si verificassero all'interno del fabbricato a seguito di crollo parziale o totale del tetto
5 dovuto al sovraccarico dello stesso. Sono esclusi i danni da gelo, valanghe o slavine,
nonché quelli verificatisi in fabbricati in costruzione o in rifacimento o comunque non
conformi alle vigenti norme relative ai sovraccarichi da neve nonché i danni a lucernari,
vetrate e serramenti in genere”, per cui, con tutta evidenza, non possono essere ricompresi nel rischio assicurato “i danni ai balconi per sovraccarico da neve”; essendo univoco e specifico il riferimento al solo danneggiamento del tetto, provocato da sovraccarico di neve. Ciò indipendentemente dalla circostanza che il balcone funga da copertura, perché
è chiaro il solo riferimento al tetto. In più, deve sottolinearsi che ove pure, in ipotesi,
quelli danneggiati fossero stati balconi che fungono da copertura, in modo analogo al tetto, avrebbero dovuto essere tecnicamente descritti in altro modo (ad es. terrazzo di
copertura del fabbricato assicurato), con chiara specificazione delle modalità di esplicazione di tale funzione.
Ancora, mette conto osservare che dalle mail intercorse con la compagnia convenuta,
allegate in copia alla produzione dell'attrice, si evince che sin dall'inizio quest'ultima ha segnalato all'assicurata-istante la non indennizzabilità del dedotto sinistro, perché dalla relazione redatta dal perito incaricato della stima dei danni dalla medesima compagnia assicurativa era emerso che: “trattasi di danni connessi a carente stato di manutenzione dell'impermeabilizzazione dei terrazzi, evento non previsto dalla garanzia “Sovraccarico
di neve” prevista dalle C.G.A. di polizza” (cfr. comunicazione mail del 3.06.20214
allegata con il n. 6 alla produzione di primo grado dell'istante).
E in contrario non può certo valere l'assunto dell'appellante, che ha preteso contrastare tale valutazione con le censure di cui innanzi si è detto e, in particolare, evidenziando che:
“la all'esito dell'esame peritale dalla stessa svolto, ha Controparte_2
inequivocabilmente ricondotto i danni lamentati dalla Sig.ra al “sovraccarico Parte_1
di neve”. Siffatta prova, qualificabile quale c.d. “prova legale” e come tale coperta dalla
6 clausola di salvezza di cui all'art. 116 c.p.c., avrebbe dovuto vincolare il giudice di prime cure verso una decisione completamente divergente da quella assunta ed oggi impugnata”, poiché il dato qualificante l'oggetto della dedotta polizza non è soltanto l'evento di danno da sovraccarico di neve, bensì anche la considerazione della parte del fabbricato che si è danneggiata in ragione di tale evento e che, per quanto innanzi detto,
è da individuarsi nel tetto.
Ne consegue che la decisione resa in primo grado deve trovare integrale conferma,
essendo ogni considerazione e censura esposta nell'atto di appello del tutto inconferente rispetto alla dirimente constatazione della estraneità al rischio assicurato del dedotto evento-danno, per come allegato e provato dalla stessa assicurata istante.
Nulla per spese di lite del grado, stante la contumacia della compagnia assicurativa appellata.
PQM
Il Collegio -come sopra composto- definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza in oggetto indicata, così provvede:
1) dichiara la contumacia della compagnia assicurativa appellata.
2) Rigetta l'appello.
3) Nulla per le spese del grado.
4) Dà atto che sussistono i presupposti – ex art.13, comma 1 quater, DPR 115/02 – per il versamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art.13
comma 1 bis DPR cit..
Così deciso in Roma, il 27.03.2025
La Presidente est.
Marianna D'Avino
7