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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Oristano, sentenza 13/02/2025, n. 69 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Oristano |
| Numero : | 69 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
Repubblica italiana
In nome del popolo italiano
Sentenza
Tribunale di Oristano Sezione civile
Giudice: Nicolò Sesta
Indicazione delle parti
c.f. ), re- Parte_1 P.IVA_1 sidente in VIA SAVOIA 78 00198 ROMA Difeso dall'avv. PIGLIARU LUISA (c.f. C.F._1 [...]
( ) VIA CUGIA N. 14 CA- Parte_2 C.F._2
GLIARI; con studio in VIA G. DONIZETTI N° 39 09100 CAGLIARI
– Parte principale –
Controparte_1
(c.f. ), residente in
[...] P.IVA_2 [...]
Controparte_2
Contumace
– Controparte –
Ruolo: n. 1022/2023 r.g.c.c.
Conclusioni delle parti
Parte_1
1) preliminarmente, per i gravi motivi anche di nullità esposti in narrativa, sospendere l'efficacia della delibera assembleare del 15 aprile 2023;
2) nel merito, per tutti i motivi esposti in narrativa, accertare e
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Tribunale di Oristano
Sezione civile
dichiarare nulla e/o annullabile la delibera dell'assemblea del 15 aprile
2023 adottata dal Controparte_3
[...]
3) condannare il convenuto al pagamento delle CP_1 spese e compensi del presente giudizio, oltre spese generali e accessori di legge.
Ragioni della decisione
I fatti di causa.
La causa in questione è di natura condominiale: l'impugnazione di una delibera assembleare. Il condominio è il nell'omonima Controparte_1 zona situata a Di questo condominio fa parte un residence, Le CP_1
Ginestre, di proprietà di Pt_1 Parte_1 Il 15 aprile 2023 l'assemblea di questo condominio ha approvato varie deliberazioni. Ha approvato il consuntivo 2021/2022 e il preven- tivo 2022/2023. Ha confermato l'amministratore in carica, CP_4
, e i suoi compensi. Ha confermato la volontà di proseguire i
[...] propri contenziosi con Ha preso atto che Pt_3 Parte_1 non ha mai pagato i contributi condominiali dal 2013 a oggi e ha quindi confermato la volontà di proseguire i contenziosi in essere. Ha appro- vato l'ottenimento di un finanziamento gratuito di 80.000 € da parte dei condomini in regola per far fronte alle mancate entrate di quelli morosi, da restituire entro la fine dell'esercizio. Ha approvato l'incarico all'am- ministratore di intervenire per porre rimedio alle esalazioni di un depu- ratore.
La ha impugnato la deliberazione per i motivi di seguito Pt_1 illustrati.
1. Il vizio della volontà dell'assemblea.
Con un primo motivo, la deduce l'errore in cui Parte_1 è incorsa l'assemblea nel deliberare di dare mandato all'amministratore di promuovere azioni legali contro la stessa;
sostiene Parte_1
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Tribunale di Oristano
Sezione civile
che l'amministratore abbia falsamente imputato morosità alla società condomina, che questa falsa rappresentazione abbia viziato la volontà dei condomini e che quindi la deliberazione sia annullabile. Sostiene, inoltre, che sarebbe annullabile la parte di deliberazione relativa al ri- parto delle spese, perché l'amministratore avrebbe omesso di informare i condomini sull'esito di una causa contro all'esito della quale Pt_3 gli importi dovuti sono stati sensibilmente ridotti. Il motivo è in parte inammissibile e in parte infondato. Quand'anche si volesse ammettere che una deliberazione assem- bleare sia annullabile per vizi della volontà dei singoli condomini, ap- plicando le norme contrattuali in base all'art. 1324 c.c., non ci si po- trebbe esimere dall'applicarle tutte per intero. In particolare, l'art. 1441 comma 1 c.c. stabilisce che l'annullamento può essere chiesto solo dalla parte nel cui interesse è stabilito, e per giurisprudenza costante l'annul- labilità per vizio della volontà è stabilita nell'interesse della parte in- corsa nel detto vizio. Ciò significa che solo i condomini caduti nel vizio della volontà possono invocarlo, non la , che in detto Parte_1 vizio non è caduta, trattandosi, la sua morosità, di questione in cui è direttamente coinvolta.
Per quanto concerne la questione mancando agli atti il Pt_3 rendiconto, non è possibile valutare la fondatezza nel merito della cen- sura fatta valere.
2. La violazione del criterio di riparto delle spese.
Con un secondo motivo, la deduce la viola- Parte_1 zione del criterio di riparto delle spese. Sostiene infatti che le spese deb- bano essere ripartite in base a deliberazione del 3 agosto 2007, la quale stabilisce che a condomini proprietari di immobili inutilizzati, come Le Ginestre, debbano farsi carico solo del 30% delle spese condominiali di cui ordinariamente dovrebbero farsi carico i condomini ordinari. Eb- bene, in violazione di questa deliberazione, la Parte_1 avrebbe subito un riparto che le impone di pagare integralmente le spese di propria spettanza. Il motivo è infondato.
La deliberazione del 3 agosto 2007 è agli atti. Al punto 3 si legge
«Il sig. chiede l'applicazione della riduzione dei costi dei ser- Pt_4 vizi per le abitazioni inutilizzate. L'assemblea delibera all'unanimità di
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Sezione civile
addebitare il 30% dei costi per i servizi ai proprietari di unità immobi- liari inutilizzate». La deliberazione è contenuta in un contesto più am- pio, in cui si discute dell'approvazione del nuovo regolamento;
nel testo del verbale si legge però che l'approvazione del nuovo regolamento è stata rinviata, in quanto non distribuito tempestivamente ai condomini prima dell'assemblea. Ciò significa che la deliberazione sopra riportata non ha modificato il regolamento, ma ha introdotto una deroga tempo- ranea. Non sussiste quindi alcun contrasto tra la deliberazione impu- gnata e il regolamento, sulle cui sorti nulla è dato sapere, in base ai fatti allegati.
3. Le omissioni nel rendiconto.
Con un terzo motivo, la deduce la mancanza Parte_1 nel rendiconto di tutti i dati inerenti la reale situazione patrimoniale del
, dei rapporti in corso e delle questioni pendenti. CP_1
Il motivo è infondato.
Il rendiconto, che stando al verbale dell'assemblea dovrebbe es- sere a esso allegato, non è agli atti, quindi non c'è modo di valutare la fondatezza o meno delle censure fatte valere.
4. La conferma dell'amministratore del CP_1
Con un quarto motivo, la deduce la mancanza Parte_1 della specificazione analitica delle voci del compenso deliberato in fa- vore dell'amministratore di condominio. Il motivo è infondato. L'art. 1129 comma 14 c.c. così dispone: «L'amministratore, all'atto dell'accettazione della nomina e del suo rinnovo, deve specifi- care analiticamente, a pena di nullità della nomina stessa, l'importo dovuto a titolo di compenso per l'attività svolta». Ebbene, è evidente dalla lettura della norma che la specificazione deve avvenire nell'atto di accettazione, non nell'atto di nomina o rinnovo. La deliberazione non contiene la detta accettazione, quindi ben può essere che l'amministra- tore abbia accettato la nomina con atto separato, indicando le voci del compenso. In mancanza di detta produzione da parte di Parte_5
, a cui essa era tenuta in adempimento dell'onore della prova, non
[...]
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è possibile valutare nel merito la censura.
Le spese del processo.
Non vi è luogo alla liquidazione delle spese, stante la contumacia del tuttavia non si può non rilevare che l'iniziativa ha un CP_1 chiaro intento emulativo e si inserisce in un contesto di liti giudiziarie continue tra la e il . Qualora il Condomi- Parte_1 CP_1 nio si fosse costituito, il giudice non avrebbe potuto esimersi dal pro- nunciare le condanne previste dall'art. 96 commi 3 e 4 c.p.c.
Dispositivo
Il Tribunale:
1. rigetta l'impugnazione
2. nulla sulle spese
Si comunichi.
13 febbraio 2025
Il giudice
Nicolò Sesta
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