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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 14/04/2025, n. 40 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 40 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. PU 26-1/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Ancona
Sezione II Civile riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Giuliana Filippello Presidente relatore
Dott.ssa Maria Letizia Mantovani Giudice
Dott. Andrea Marani Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per la liquidazione giudiziale N. R.G. PU 26-1/2025 promosso da
[...]
, con sede Parte_1 legale in Montecarotto (AN) alla Via Piandole 7/A (C.F. ), in persona del P.IVA_1
Commissario liquidatore dott. con l'avv. Giuseppe Ferrante;
Parte_2
nei confronti di
(C.F.: , in persona del suo legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, con sede legale in Atri (TE), Contrada Medoro 1, n. REA: TE –
205808; letto il ricorso per dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
esaminati gli atti ed i documenti e viste le risultanze delle informative acquisite;
sentito il Giudice Relatore in camera di consiglio;
verificata la rituale notifica di ricorso e decreto di fissazione d'udienza effettuata all'indirizzo di posta elettronica certificata del debitore per atti dell'Ufficio ai sensi dell'art. 40 comma 6 CCII in data 04/03/2025; ritenuta la competenza territoriale del Tribunale adito, atteso che la presunzione di coincidenza tra il centro degli interessi principali e quello della sede legale essere può essere vinta dalla prova del carattere meramente fittizio o formale della detta sede legale (cfr., ex multis, Cass. n. 22389 del 2021; Cass. nn. 20661, 16116 e 1145 del 2019; Cass.
n. 1489 del 2015);
Pagina 1 Nel caso di specie, il dato formale dell'iscrizione della società presso la Camera di
Commercio Industria Artigianato e Agricoltura del Gran Sasso d'Italia, sulla base della locazione della sede legale in Atri (TE), è superabile dalla intervenuta dimostrazione dell'effettivo centro di interessi dell'impresa in Comune ricompreso nel circondario di questo ufficio, ovvero in Montecarotto (AN).
Sul punto, infatti, si rileva che la società è newco costituita ed Controparte_1 interamente capitalizzata dal socio unico di cui ne è rimasta Parte_1 sempre soggetta alla direzione e al coordinamento stante il possesso, da parte di quest'ultima, della totalità della partecipazione nel capitale sociale.
E' dato inoltre atto che tutte le decisioni strategiche ed operative, nonché le direttive commerciali, sono sempre state adottate della controllante presso la propria Pt_1 sede o comunque nel circondario di competenza di questo tribunale. Anche le attività di natura amministrativa, di tenuta della contabilità, sono state svolte negli uffici amministrativi della controllante in Montecarotto (AN).
Il debitore è soggetto alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 121 CCI, atteso il superamento dei limiti di cui all'articolo all'art. 2, comma 1, lett. d), CCII tenuto conto che, dall'ultimo bilancio depositato dalla società inerente all'esercizio chiuso al
31/12/2022, emerge il superamento dei limiti dimensionali, e che, omettendo di costituirsi nel giudizio ritualmente instaurato, il resistente non si è difeso sul punto.
La società debitrice è assoggettabile alla disciplina che regola la liquidazione giudiziale, pur essendo qualificata come impresa agricola, in considerazione dell'ingente ammontare dei propri debiti, pari ad oltre4 milioni di euro, dunque superiore al requisito previsto dall'art. 2 lett. d) n. 3 CCII, nonché della effettiva prevalenza dell'attività commerciale su quella agricola, come si evince dalla documentazione contabile versata in atti che dimostra l'origine delle passività.
La società versa, peraltro, in stato di insolvenza, non essendo più in grado di adempiere regolarmente le obbligazioni assunte. Ciò si desume, in primo luogo, dall'inadempimento nei confronti del ricorrente dell'obbligo di pagamento di somme per € 1.146.080,00, a titolo di anticipazioni di pagamenti, finanziamenti e forniture.
Inoltre, come si evince dalle certificazioni ex art. 41, comma 6 e 367, comma 6, CCII, nei confronti della società debitrice risulta emesso un provvedimento monitorio da parte dell'intestato tribunale dell'importo di euro 41.811,88. Dal che deriva come l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria superi abbondantemente la soglia di cui all'art. 49, comma 5, CCII.
Infine, la circostanza che la società sia priva di autonomia Controparte_1 economico-finanziaria e decisionale, dipendendo dalla controllante Parte_1
, a sua volta assoggettata a procedura di liquidazione coatta amministrativa
[...]
Pagina 2 con D.M. delle Imprese e del Made in Italy n. 151/2024 del 25 ottobre 2024, contribuisce a corroborare lo stato di insolvenza della resistente.
Ritenuto pertanto che ricorrano i presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
tenuto conto nella nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCII;
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCII, dichiara
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di Controparte_1
(C.F.: , in persona del suo legale rappresentante pro tempore,
[...] P.IVA_2 con sede legale in Atri (TE), Contrada Medoro 1, n. REA: TE – 205808;
NOMINA giudice delegato per la procedura di liquidazione giudiziale la Dott.ssa Filippello
Giuliana;
NOMINA curatore l'avv. LUCA CORTELLUCCI il cui nominativo è stato individuato attingendo dall'Albo nazionale istituito dal Ministero della Giustizia e all'esito della verifica della sussistenza dei requisiti di cui all'art. 358 CCII, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
ORDINA al debitore, sopra meglio generalizzato, il deposito entro tre giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215-bis del codice civile, dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'articolo 39 del CCII;
AUTORIZZA il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155- sexies disp. att. c.p.c.:
1. ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2. ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3. ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4. ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5. ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
Pagina 3 AUTORIZZA il curatore all'apertura di un conto corrente di cui sia consentita la gestione da remoto (funzionalità c.d. “home banking”);
FISSA per il giorno 18/09/2025, ore 10:30 l'udienza in cui si procederà all'esame dello stato passivo che avrà luogo innanzi al giudice delegato;
ASSEGNA ai creditori ed ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore termine sino a trenta giorni prima della suddetta udienza per la presentazione in cancelleria delle domande di insinuazione, unitamente alla documentazione allegata, con le modalità di cui all'art. 201 CCII mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
AVVISA i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3,
CCI;
SEGNALA al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese
l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso del debitore assoggettato a liquidazione giudiziale;
DISPONE che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore, al Pubblico Ministero e ai richiedenti la liquidazione giudiziale dell'impresa qualora presenti;
ORDINA la pubblicazione per estratto della presente sentenza, a cura della cancelleria, nel Registro delle Imprese, ai sensi degli artt. 45 e 49 comma 4 CCII;
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del 10 aprile 2025.
Il Presidente estensore Dott.ssa Giuliana Filippello
Pagina 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Ancona
Sezione II Civile riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Giuliana Filippello Presidente relatore
Dott.ssa Maria Letizia Mantovani Giudice
Dott. Andrea Marani Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per la liquidazione giudiziale N. R.G. PU 26-1/2025 promosso da
[...]
, con sede Parte_1 legale in Montecarotto (AN) alla Via Piandole 7/A (C.F. ), in persona del P.IVA_1
Commissario liquidatore dott. con l'avv. Giuseppe Ferrante;
Parte_2
nei confronti di
(C.F.: , in persona del suo legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, con sede legale in Atri (TE), Contrada Medoro 1, n. REA: TE –
205808; letto il ricorso per dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
esaminati gli atti ed i documenti e viste le risultanze delle informative acquisite;
sentito il Giudice Relatore in camera di consiglio;
verificata la rituale notifica di ricorso e decreto di fissazione d'udienza effettuata all'indirizzo di posta elettronica certificata del debitore per atti dell'Ufficio ai sensi dell'art. 40 comma 6 CCII in data 04/03/2025; ritenuta la competenza territoriale del Tribunale adito, atteso che la presunzione di coincidenza tra il centro degli interessi principali e quello della sede legale essere può essere vinta dalla prova del carattere meramente fittizio o formale della detta sede legale (cfr., ex multis, Cass. n. 22389 del 2021; Cass. nn. 20661, 16116 e 1145 del 2019; Cass.
n. 1489 del 2015);
Pagina 1 Nel caso di specie, il dato formale dell'iscrizione della società presso la Camera di
Commercio Industria Artigianato e Agricoltura del Gran Sasso d'Italia, sulla base della locazione della sede legale in Atri (TE), è superabile dalla intervenuta dimostrazione dell'effettivo centro di interessi dell'impresa in Comune ricompreso nel circondario di questo ufficio, ovvero in Montecarotto (AN).
Sul punto, infatti, si rileva che la società è newco costituita ed Controparte_1 interamente capitalizzata dal socio unico di cui ne è rimasta Parte_1 sempre soggetta alla direzione e al coordinamento stante il possesso, da parte di quest'ultima, della totalità della partecipazione nel capitale sociale.
E' dato inoltre atto che tutte le decisioni strategiche ed operative, nonché le direttive commerciali, sono sempre state adottate della controllante presso la propria Pt_1 sede o comunque nel circondario di competenza di questo tribunale. Anche le attività di natura amministrativa, di tenuta della contabilità, sono state svolte negli uffici amministrativi della controllante in Montecarotto (AN).
Il debitore è soggetto alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 121 CCI, atteso il superamento dei limiti di cui all'articolo all'art. 2, comma 1, lett. d), CCII tenuto conto che, dall'ultimo bilancio depositato dalla società inerente all'esercizio chiuso al
31/12/2022, emerge il superamento dei limiti dimensionali, e che, omettendo di costituirsi nel giudizio ritualmente instaurato, il resistente non si è difeso sul punto.
La società debitrice è assoggettabile alla disciplina che regola la liquidazione giudiziale, pur essendo qualificata come impresa agricola, in considerazione dell'ingente ammontare dei propri debiti, pari ad oltre4 milioni di euro, dunque superiore al requisito previsto dall'art. 2 lett. d) n. 3 CCII, nonché della effettiva prevalenza dell'attività commerciale su quella agricola, come si evince dalla documentazione contabile versata in atti che dimostra l'origine delle passività.
La società versa, peraltro, in stato di insolvenza, non essendo più in grado di adempiere regolarmente le obbligazioni assunte. Ciò si desume, in primo luogo, dall'inadempimento nei confronti del ricorrente dell'obbligo di pagamento di somme per € 1.146.080,00, a titolo di anticipazioni di pagamenti, finanziamenti e forniture.
Inoltre, come si evince dalle certificazioni ex art. 41, comma 6 e 367, comma 6, CCII, nei confronti della società debitrice risulta emesso un provvedimento monitorio da parte dell'intestato tribunale dell'importo di euro 41.811,88. Dal che deriva come l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria superi abbondantemente la soglia di cui all'art. 49, comma 5, CCII.
Infine, la circostanza che la società sia priva di autonomia Controparte_1 economico-finanziaria e decisionale, dipendendo dalla controllante Parte_1
, a sua volta assoggettata a procedura di liquidazione coatta amministrativa
[...]
Pagina 2 con D.M. delle Imprese e del Made in Italy n. 151/2024 del 25 ottobre 2024, contribuisce a corroborare lo stato di insolvenza della resistente.
Ritenuto pertanto che ricorrano i presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
tenuto conto nella nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCII;
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCII, dichiara
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di Controparte_1
(C.F.: , in persona del suo legale rappresentante pro tempore,
[...] P.IVA_2 con sede legale in Atri (TE), Contrada Medoro 1, n. REA: TE – 205808;
NOMINA giudice delegato per la procedura di liquidazione giudiziale la Dott.ssa Filippello
Giuliana;
NOMINA curatore l'avv. LUCA CORTELLUCCI il cui nominativo è stato individuato attingendo dall'Albo nazionale istituito dal Ministero della Giustizia e all'esito della verifica della sussistenza dei requisiti di cui all'art. 358 CCII, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
ORDINA al debitore, sopra meglio generalizzato, il deposito entro tre giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215-bis del codice civile, dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'articolo 39 del CCII;
AUTORIZZA il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155- sexies disp. att. c.p.c.:
1. ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2. ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3. ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4. ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5. ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
Pagina 3 AUTORIZZA il curatore all'apertura di un conto corrente di cui sia consentita la gestione da remoto (funzionalità c.d. “home banking”);
FISSA per il giorno 18/09/2025, ore 10:30 l'udienza in cui si procederà all'esame dello stato passivo che avrà luogo innanzi al giudice delegato;
ASSEGNA ai creditori ed ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore termine sino a trenta giorni prima della suddetta udienza per la presentazione in cancelleria delle domande di insinuazione, unitamente alla documentazione allegata, con le modalità di cui all'art. 201 CCII mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
AVVISA i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3,
CCI;
SEGNALA al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese
l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso del debitore assoggettato a liquidazione giudiziale;
DISPONE che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore, al Pubblico Ministero e ai richiedenti la liquidazione giudiziale dell'impresa qualora presenti;
ORDINA la pubblicazione per estratto della presente sentenza, a cura della cancelleria, nel Registro delle Imprese, ai sensi degli artt. 45 e 49 comma 4 CCII;
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del 10 aprile 2025.
Il Presidente estensore Dott.ssa Giuliana Filippello
Pagina 4