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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 30/10/2025, n. 2376 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 2376 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
Tribunale di Verona
In Nome del Popolo Italiano il giudice dott.ssa Stefania Caparello ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 6336/2022 tra le parti:
ATTORE cf Parte_1 C.F._1
- difesa: avv. DAL ZOTTO OTELLO, cf C.F._2
avv. VIERO FEDERICO ( ; C.F._3
- domicilio: presso il difensore
CONVENUTO
cf Controparte_1 P.IVA_1
- difesa: avv. D'AMELIO ANTONELLA, cf C.F._4
avv. OTTAVIANI NICOLA ( C.F._5
- domicilio: presso il difensore
NE UD,
CONTUMACE
Controparte_2
CONTUMACE OGGETTO: lesione personale
Decisa a Verona sulle seguenti conclusioni:
Attore: Nel merito
1. Accertato e dichiarato il grado di responsabilità in capo al sig. Controparte_3 conducente della vettura BMW 320 D, di proprietà della sig.ra DE RN, nel provocare il sinistro del 22.07.2018 ed accertata e dichiarata l'operatività della polizza n. D/5310/780271/030468284”, condannarsi l' CP_2 [...]
per le causali di cui in atti ed ai sensi dell'art. 144 d. l.vo n. Controparte_1
209/05, a corrispondere al sig. la somma che risulterà dovuta e/o Parte_2 ritenuta di giustizia all'esito dell'espletanda istruttoria, a titolo di risarcimento dei danni, con gli interessi di legge e la rivalutazione monetaria dalla data dell'incidente (22.07.2018) al saldo effettivo.
2. Spese e compensi di causa integralmente rifusi, compresi quelli relativi alla negoziazione assistita, con distrazione a favore dei sottoscritti avvocati, che hanno anticipato le prime e non percepito i secondi.
In via istruttoria
Si insiste per l'ammissione delle istanze istruttorie articolate in atti e, in particolare:
- della CTU tecnico - cinematica al fine di ricostruire la dinamica del sinistro del 22.07.2018 e le relative responsabilità in capo ai conducenti dei due veicoli coinvolti;
- della CTU medico-legale atta ad accertare natura e gravità delle lesioni riportate nel sinistro di cui è causa dal sig. durata della malattia che ne è derivata, eventuali postumi permanenti che incidano Parte_2 sulla sfera psicofisica del soggetto e sulla capacità lavorativa specifica, congruità delle spese assistenziali e mediche sostenute;
- dei capitoli di prova articolati nella nostra prima memoria ex art. 183 c.p.c. sin qui non ammessi dal Giudice e, in particolare, di quelli sub 9), 10) ed 11) al fine di provare il danno c.d. esistenziale patito dal sig. Pt_2
[...]
Convenuto: Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione, deduzione,
NEL MERITO: dato atto che il sinistro per cui è causa si è verificato per responsabilità esclusiva del sig. respingere le domande proposte nel presente giudizio in quanto infondate in Pt_2 fatto ed in diritto.
Con vittoria di spese e compensi di lite.
IN VIA ISTRUTTORIA: per la denegata ipotesi che codesto Ill.no Tribunale adito ritenesse di istruire ulteriormente la causa in punto an
e/o quantum:
- rilevata l'ammissibilità del teste sig. in quanto privo di interesse attuale e concreto all'esito Controparte_3 del giudizio non avendo riportato danni di natura personale e patrimoniale, disporne l'escussione sui capitoli Cont 1, 2 e 3, già dedotti da ella memoria ex art. 183, comma 6, n. 2) c.p.c., ammessi da codesto Tribunale con ordinanza del 22.02.2024 e richiamati nel precedente foglio di precisazione delle conclusioni del
20.1.2025, con delega per l'assunzione della prova all'Autorità competente in ragione della residenza del teste a Vohringen, Illerzeller Strasse, 53, Germania, ai sensi Regolamento (UE) 2020/1783 del 25 novembre
2020;
- ammettersi CTU medico legale, volta ad accertare il danno biologico temporaneo a permanente subito dal sig. in conseguenza del sinistro per cui è causa, nonché le spese mediche documentate e congrue. Solo in Pt_2 via di subordine e sempre in ipotesi di istruzione della causa in punto quantum, per la denegata ipotesi in cui Cont l'ill.mo Tribunale adito lo ritenesse rilevante ai fini dell'accertamento del danno, chiede che al CTU medico legale sia richiesto di pronunciarsi anche in merito alla inabilità lavorativa temporanea e alla eventuale riduzione della capacità lavorativa specifica subita dal sig. in conseguenza del sinistro per Pt_2 cui è causa (fermo restando che agli atti non risulta quale sarebbe l'attività lavorativa svolta dall'attore né risulta allegato alcun danno da lucro cessante dallo stesso subito a seguito del sinistro).
Fatto e processo
Con atto di citazione notificato, il sig. – sul presupposto per cui, il Parte_3
22.07.2018 alle ore 19,30 circa, mentre percorreva Via San Cristoforo, in località Magugnano, con direzione Malcesine – Torri del Benaco, nel comune di Brenzone sul Garda, alla guida del proprio motoveicolo Harley Davidson tg. EC06898, sul quale trasportava quale passeggera la sig.ra , superando, senza oltrepassare la linea di mezzeria, alcuni Persona_1 veicoli che procedevano molto lentamente in colonna, veniva a collidere con la vettura BMW
320 D, targata NUCR271, di proprietà della sig.ra DE RN (che viaggiava sulla stessa quale trasportata) e condotta dal sig. – ha convenuto in giudizio Controparte_3 avanti al Tribunale di Verona la sig.ra DE RN, la
[...]
Contr e l' chiedendo accertarsi il grado di responsabilità in Controparte_4 capo al sig. e accertata l'operatività della polizza “ Controparte_3 Controparte_5 D/5310/780271/030468284”, condannarsi l' Controparte_6 per le causali di cui in narrativa ed ai sensi dell'art. 144 d.l.vo n. 209/05, a
[...] corrispondergli la somma che sarebbe risultata ritenuta di giustizia, a titolo di risarcimento dei danni, con gli interessi di legge e la rivalutazione monetaria dalla data dell'incidente
(22.07.2018) al saldo effettivo.
Si è costituito , Controparte_7 chiedendo di darsi atto che il sinistro per cui è causa si sarebbe verificato per responsabilità esclusiva del sig. e, quindi, respingere le domande proposte nel presente giudizio in Pt_2 quanto infondate in fatto ed in diritto.
In particolare, il convenuto ha dichiarato che:
- dal verbale redatto dai Carabinieri della Stazione di Malcesine era emerso che l'attore, proveniente da Nord e, quindi, dalla stessa direzione dell'autovettura, senza rispettare il divieto di sorpasso imposto dalla segnaletica e dell'art. 148 c. 13 e c. 16 del Codice della strada e alla guida del vicolo in stato di ebbrezza alcolica, aveva cercato di oltrepassare l'auto dei convenuti che stava già svoltando a sinistra, impattandoci
contro
;
- i Carabinieri avevano sanzionato, pertanto, il sig. per violazione dell'art. 186, Pt_2 comma 2bis, c.d.s. e dell'art. 148, per mancato rispetto della segnaletica e del comma
13 e comma 16, c.d.s.;
- lo stato di ebbrezza alcolica del sig. era stato accertato in sede ospedaliera (a Pt_2 distanza di ore dal sinistro) ed era pari a 0,74 g/l;
- il teste oculare sig. aveva confermato che, mentre la BMW stava Testimone_1 svoltando sulla sinistra per parcheggiare nei parcheggi del Bar Pina's con la freccia di direzione sinistra inserita, all'improvviso una moto con due persone a bordo aveva sorpassato e impattato sul veicolo che stava svoltando.
Pur ritualmente evocati in giudizio, la sig.ra DE RN e
[...]
non si sono costituiti e, all'esito dell'udienza Controparte_2 del 23/3/23, con ordinanza del 25/3/25, ne è stata dichiarata la contumacia.
Concessi i termini 183 VI cpc, la causa è stata istruita per testi.
E' stata disposta l'escussione a mezzo di testimonianza scritta del sig. Testimone_1 Con ordinanza del 31/1/25, il giudice procedente ha proposto ex art. 185 bis cpc, la definizione del giudizio, mediante rinuncia agli atti del presente giudizio a spese integralmente compensate.
Tenuto conto che l' ha dichiarato di accettare la proposta conciliativa Controparte_1 ex art. 185 bis c.p.c., di cui all'ordinanza del 03/02/2025 mentre l'attore ha insistito nella richiesta di ammissione delle sue residue istanze istruttorie, il giudice ha fissato udienza di discussione ex art. 281 sexies cpc.
All'udienza del 21/10/25, le parti hanno discusso la causa. La scrivente ha fatto precisare alle parti le rispettive conclusioni ex art. 190 cpc e le stesse, dopo aver dato seguito all'incombente, hanno rinunciato alle memorie e repliche conclusionali.
Il giudice ha quindi trattenuto la causa in decisione senza i termini 190 cpc.
Motivi della decisione
Vanno preliminarmente rigettate le istanze istruttorie riproposte in sede di precisazione delle conclusioni, in quanto irrilevanti e superflue alla luce della documentazione prodotta.
La domanda è infondata e va rigettata.
Come noto, l'art. 2054 II c.c. prevede una presunzione di responsabilità di entrambi i conducenti dei veicoli coinvolti in un incidente.
La norma ha, tuttavia, carattere sussidiario, operando solo quando non sia possibile accertare in concreto le cause ed il grado delle colpe incidenti nella produzione dell'evento dannoso.
Va evidenziato che la giurisprudenza ha delineato un orientamento genericamente restrittivo in ordine alla citata norma affermando che, per escludere l'applicazione della presunzione di corresponsabilità, il danneggiato coinvolto in uno scontro tra veicoli deve provare non solo che il conducente dell'auto investitrice sia in colpa, ma altresì che egli si sia uniformato alle norme di circolazione ed a quelle di comune prudenza, ed abbia fatto tutto il possibile per evitare l'incidente (cfr.Cass. Civ. Sezione III, 18631/15; Cass. Civ. 3543/13; Cass. Civ.
Sezione III, 4639/2002).
Quindi, la “prova liberatoria” di cui all'art. 2054 comma 2 c.c. deve ritenersi fornita solo laddove il danneggiato dimostri che il comportamento illegittimo della controparte assorba in sé l'intero profilo causale del sinistro.
Ora, detta prova non risulta efficacemente svolta da parte attrice, posto che dalla dinamica dell'incidente, per come ricostruita sulla base degli elementi documentali raccolti in giudizio (verbale redatto dai Carabinieri della Stazione di Malcesine) e dalle prove testimoniali escusse, è emerso quanto segue.
In primo luogo, i Carabinieri hanno sanzionato il sig. per violazione dell'art. 186, Pt_2 comma 2bis, c.d.s. (per guida in stato di ebbrezza alcolica) e dell'art. 148, comma 13 e comma 16, c.d.s. (per mancato rispetto della segnaletica indicata nella normativa richiamata).
In altre parole, il sig. si trovava in stato di ebbrezza alcolica al volante del proprio Pt_2 veicolo e ha sorpassato il veicolo condotto dal sig. in violazione della Controparte_3 segnaletica ex art. 148, comma 13 e comma 16, c.d.s.
Né a diverso argomentare può giungersi per il tramite della sentenza n. 804/2020, con la quale il Giudice di Pace di Verona ha annullato (parzialmente) la sanzione comminata a carico del sig. nella parte in cui lo sanzionava per guida in stato di ebrezza, posto Parte_4 che dalla pronuncia in esame si desume solo che non vi fossero prove sufficienti a ritenere che l'incidente fosse stato provocato in stato di ebbrezza, ma tale giudizio ha avuto ad oggetto la validità della sanzione amministrativa emessa a carico dell'odierno attore e non può valere nel presente giudizio (che attiene a questione del tutto diversa ovvero il risarcimento dei danni patiti dal sig. al fine di escludere tale stato psico fisico. Parte_4
Del resto, l'odierna convenuta non è neppure stata parte di quel giudizio.
Ciò posto, dai documenti allegati agli atti (doc. 4 attore pagina 5) risulta che il sig. Parte_4 sia stato soccorso da personale medico alle ore 19:22 del 22/7/22 e, quindi, in
[...] prossimità con l'incidente che l'attore stesso dichiara essere avvenuto circa alle ore 19:30.
E, quindi, posto che è documentale che l'attore fosse risultato positivo alla presenza di alcool
(con tasso dello 0,74 g/L rilevato qualche ora dopo l'incidente), si deve ritenere che egli fosse in stato di ebbrezza alcolica con tasso ben più elevato al momento del sinistro.
Ciò anche in quanto, l'attore versava in condizioni di salute piuttosto gravi (dal doc. doc. 4 attore pagina 5 si evince addirittura che lo stesso avesse una parziale ostruzione delle vie aeree) e, pertanto, deve escludersi che abbia assunto alcool dopo l'incidente e prima dei soccorsi.
Ciò premesso, è chiaro che prima di svolgere un attraversamento diagonale l'utente della strada si debba accertare che non sopraggiungano altri veicoli e deve svolgere la manovra nel rispetto delle misure di cautela che lo stato dei luoghi impone. Tuttavia, nel caso di specie è chiaro che il sig. abbia ottemperato a tutte le misure CP_3 cautelative richieste, posto che ha messo l'indicatore di svolta a sinistra, rallentato la marcia, e svolto la manovra a sinistra.
Ed, infatti, il teste oculare ha dichiarato che il sig. aveva azionato per Testimone_1 CP_3 tempo l'indicatore di svolta a sinistra, tanto che il teste stesso aveva rallentato prima di essere superato.
Ora, il fatto che il teste , che conduceva la macchina dietro al abbia avuto Tes_1 CP_3 modo di rallentare prima di essere superato dal veicolo condotto dall'attore, dà conferma del fatto che quest'ultimo si sia palesato improvvisamente (e, quindi, verosimilmente dopo che il aveva controllato che non sopraggiungessero veicoli da tergo) sul luogo del sinistro, CP_3 senza peraltro curarsi del perché i veicoli dinanzi a sé procedessero a rilento.
In tal senso, le dichiarazioni che lo stesso ha rilasciato agli agenti Testimone_2
(doc. 1 attore) testimoniano che egli abbia superato l'auto che lo precedeva in quanto circolante a bassa velocità, confermando di non aver avuto cura dello stato dei luoghi.
In tal senso, la documentazione fotografica dà atto della esistenza di strisce pedonali in luogo prossimo al sinistro e di una zona abitata.
Il fatto che, poi, il sinistro sia avvenuto il 22.07.2018 alle ore 19,30 circa vale come ulteriore indice di prova, secondo l'id quod plerumque accidit, che vi fosse affluenza di traffico anche pedonale, con conseguente obbligo per i veicoli di prestare maggiore attenzione e procedere lentamente.
Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate, a carico dell'attore, nella misura di cui in dispositivo, sulla base del DM 10/03/2014, n. 55, come da ultimo modificato dal DM 08/03/2018, n. 37 e succ. mod., tenuto conto della natura della controversia e della sua complessità, con riferimento al valore della causa (scaglione di riferimento da 260.001,00 – 520.000,00 stante il fatto che in atto di citazione si fa riferimento a danni per euro 385.402,81), parametro minimo, per le fasi studio, introduttiva, istruttoria e decisionale (stante l'assenza del deposito delle note conclusive).
Ciò premesso, si stima congruo liquidare le stesse nella misura di € 11.229,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA.
Nulla va disposto per le spese di lite rispetto ai convenuti contumaci.
P. Q. M.
Il Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
RIGETTA la domanda attore;
CONDANNA l'attore a rifondere a le spese di lite che liquida Controparte_1 in euro 11.229,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA.
Nulla per le spese di lite tra DE RN e Parte_5 [...]
Controparte_2
Verona, 30/10/2025
Il giudice dott.ssa Stefania Caparello