Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 21/05/2025, n. 5013 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5013 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
N. 30174/2022 R.G.A.C.
Tribunale di Napoli
XIV SEZIONE CIVILE
Verbale redatto ai sensi dell'art. 127 ter cpc e contestuale sentenza ex art. 281 sexies cpc
Il Giudice, dott.ssa Laura Martano rilevato che con provvedimento, regolarmente comunicato alle parti costituite, è stata disposta la trattazione scritta dell'udienza, ai sensi dell'art 127 ter cpc mediante il deposito telematico di sintetiche note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni da denominarsi “note di trattazione scritta” redatti nel rispetto dei principi di sinteticità e chiarezza;
preso atto del deposito di note scritte ai fini di udienza da parte del procuratore dell'appellante e Parte_1 dell'appellato Controparte_1
ritenuto di decidere la causa, come già calendarizzato nella precedente udienza, sulla base delle conclusioni rassegnate nelle note di trattazione scritta, ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., mediante deposito del seguente dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione di seguito redatti. Autorizza sin da ora la
Cancelleria a prelevare l'originale così formato per destinarlo alla raccolta di cui all'art. 35 disp. att. c.p.c. previa estrazione di copia autentica da inserire nel fascicolo di ufficio.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
S E N T E N Z A ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. nella causa iscritta al n. 30174/2022
r.g.a.c.
TRA
, Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Rossella Veber, , C.F._1 che la rappresenta e difende, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Portici alla Via G. Poli n. 33/35;
APPELLANTE
E
, rapp.to e difeso Controparte_1 C.F._2 dall'avv. Pierluigi Aprea, , ed elettivamente C.F._3 domiciliato presso il suo studio in Napoli, Centro Direzionale, Isola G/8
APPELLATO
E
, in persona del l.r. pro Controparte_2 P.IVA_2 tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli (C.F. , presso cui ope legis domicilia, in via C.F._4
Armando Diaz 11
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso sentenza Giudice di Pace
CONCLUSIONI: come in atti e come da note di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in appello, regolarmente notificato alle parti appellate, l' impugnava la sentenza Parte_1 n. 33123/2022 resa dal Giudice di Pace di Napoli il 26.11.2022 e non notificata, con la quale veniva accolta l'opposizione proposta da
[...] avverso l'estratto di ruolo e la cartella esattoriale n.ro Controparte_1
0712013011254405500, condannando l'odierna appellante alla refusione delle spese di lite in favore dell'opponente.
L'appellante impugnava la predetta sentenza per l'erronea valutazione del Giudice di Pace riguardo l'ammissibilità dell'opposizione in quanto proposta avverso estratto di ruolo, nonché per il proprio difetto di legittimazione passiva.
Per questi motivi
, in riforma della sentenza gravata e previa istanza di sospensione cautelare, chiedeva di accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'opposizione proposta in primo grado, con vittoria di spese processuali del doppio grado di giudizio.
Si costituiva l'appellato che preliminarmente Controparte_1 eccepiva l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c.; nel merito, inoltre, contestava la domanda attorea chiedendone il rigetto con vittoria di spese, da attribuirsi al procuratore antistatario.
Si costituiva l'appellata insistendo per Controparte_2
l'accoglimento dell'appello con la condanna dell'opponente alla refusione delle spese di lite in proprio favore. In subordine, in caso di rigetto dell'appello, chiedeva la condanna della sola appellante alla Pt_1 refusione delle spese processuali.
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L'appello è fondato e va accolto per le motivazioni di seguito esposte.
Preliminarmente deve riscontrarsi l'ammissibilità del gravame così come proposto. Ed infatti i motivi di impugnazione non collidono con le prescrizioni dell'art. 342 c.p.c., dal momento che, sia pure in una forma discorsiva, consentono una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa a confutazione degli argomenti posti dal primo giudice a sostegno della decisione.
Tra i motivi esposti, carattere preliminare ed assorbente assume quello dell'interesse ad impugnare un mero estratto di ruolo.
La questione è stata a lungo dibattuta, facendo registrare posizioni contrastanti in giurisprudenza.
Al riguardo è, però, intervenuto il legislatore che, con l'art. 3 bis del d.l.
21 ottobre 2021 n. 146, convertito dalla l. 17 dicembre 2021, n. 215, ha introdotto il comma 4 bis all'art. 12 del d.P.R. 29 settembre 1973, n.
602.
La norma in questione è così formulata: l'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione.
La disposizione, come detto, è stata inserita quale nuovo capoverso dell'articolo 12, rubricato "Formazione e contenuto dei ruoli", del D.P.R.
n. 602 del 1973, il quale a sua volta riguarda specificamente le
“Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito”. Potrebbe, dunque, ritenersi che le nuove regole in merito alla c.d. impugnazione dell'estratto di ruolo valgano solo quando esso abbia ad oggetto tale tipologia di crediti.
Sul punto, tuttavia, sono intervenute le Sezioni Unite della Corte di
Cassazione (v. Cass. S.U., n. 26283/2022, in particolare al par. 13.1) precisando che la norma riguarda in realtà la riscossione di tutte le entrate pubbliche, anche extratributarie.
Ciò discende dal combinato disposto degli artt. 17 e 18 del D.Lgs. n.
46/1999 per i crediti contributivi e previdenziali, dall'art. 27 della L. n.
689/1981 e dall'art. 206 del D.Lgs. n. 285/1992 per le somme dovute a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, la riscossione dei quali è espressamente disciplinata con richiamo alle norme dettate per l'esazione delle imposte dirette.
Pertanto, il comma 4-bis dell'art. 12 del d.P.R. n. 602/1973 deve essere ritenuto una disposizione di carattere generale, riguardante tutti i crediti pubblici recuperabili attraverso la procedura di riscossione esattoriale, ivi compresi quelli relativi a sanzioni amministrative pecuniarie per violazione del C.d.S.
La medesima pronuncia si è altresì soffermata sull'applicabilità della nuova norma ai procedimenti pendenti alla data della sua entrata in vigore.
Ebbene, le Sezioni Unite (escludendo la fondatezza dei dubbi di costituzionalità sollevati) hanno espressamente affermato che “si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo,
l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata”. Detta disposizione, infatti, individua i casi specifici nei quali, consentendosi l'impugnazione
"diretta" del ruolo o della cartella dei quali si assuma l'omessa o invalida notificazione, è ritenuto sussistente un effettivo interesse ad agire per la tutela immediata dell'attore, a prescindere dalla notificazione di atti impositivi successivi. Essa, pertanto, nel conformare una condizione di ammissibilità dell'azione, individua le ipotesi tassative nella quali è ravvisata. Quest'ultima, come tale, deve sussistere al momento della decisione (v. Cass. S.U., n. 26283 cit., par. 17) e può e deve essere dimostrata anche nell'ambito dei giudizi in corso. L'accertamento va svolto anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo, e ben può
l'inesistenza di un interesse ad agire essere rilevata in sede di appello, per fondare il rigetto del gravame (v. Cass., Sez. II, n. 11284/10;
14177/11).
Sebbene la disposizione faccia riferimento all'impugnazione “diretta” del ruolo e della cartella di pagamento “invalidamente notificata” si ritiene che, in realtà, il suo ambito applicativo vada esteso anche alle ipotesi di
“impugnazione” (che potremmo definire “indiretta”) mediante cui si intende contestare la prescrizione del credito, anche solo per il decorso del termine di prescrizione tra la data di presunta notifica della cartella e la data di proposizione della domanda (azione che viene introdotta solitamente quale opposizione ex art. 615 c.p.c. od accertamento negativo).
A prescindere da questioni “qualificatorie”, si osserva come le Sezioni
Unite, sul presupposto che la novella “asseconda non soltanto l'esigenza di contrastare la prassi di azioni giudiziarie proposte anche a distanza di tempo assai rilevate dall'emissione delle cartelle .. ma anche quella di pervenire a una riduzione del contenzioso” - pur riferendosi, come detto, all'ipotesi di omessa o invalidità della notificazione della cartella o dell'intimazione (ciò anche perché la controversia nasceva in sede tributaria ove non sussiste l'azione di accertamento negativo) -, hanno ricordato (par. 24.1) che nei giudizi non tributari il debitore può impugnare l'iscrizione ipotecaria o il fermo di beni mobili registrati, o il relativo preavviso, anche per accertare l'insussistenza della pretesa;
può proporre opposizione all'esecuzione, qualora contesti il diritto di procedere in executivis, purché ci sia almeno la minaccia di procedere all'esecuzione forzata mediante atto equipollente alla cartella di pagamento o comunque prodromico all'esecuzione; può proporre opposizione agli atti esecutivi quando intenda far valere l'omessa notificazione dell'atto presupposto come ragione di invalidità (derivata) dell'atto successivo.
Tali rilievi, che ancorano la reazione del contribuente ad una attività
“qualificata” da parte dell'esattore (iscrizione ipotecaria, fermo, atto prodromico all'esecuzione), lasciano concludere nel senso che l'accertamento dell'insussistenza della pretesa può essere richiesto soltanto quando vi sia una concreta ragione di pregiudizio.
Nel caso di specie, l'attore, assumendo l'omessa o invalida notificazione degli atti ovvero il semplice decorso del termine di prescrizione, non ha provato – né, invero, allegato – il pregiudizio derivantegli dall'iscrizione del proprio nominativo nel ruolo esattoriale;
pertanto, l'opposizione risulta inammissibile.
Ricorrono le condizioni per l'integrale compensazione delle spese del doppio grado di giudizio, in considerazione della novità della questione
(applicazione del d.l. 126/2021) e del conseguente mutamento di giurisprudenza. In particolare, si evidenzia che, anche successivamente alle Sezioni Unite n. 19704/2015 (che hanno ammesso l'impugnazione dell'estratto di ruolo solo nel caso di cartella non validamente notificata), si registravano contrasti nelle decisioni dei giudici di merito in ordine alla autonoma impugnabilità dell'estratto di ruolo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, sezione XIV, in persona del Giudice dott.ssa
Laura Martano definitivamente pronunziando sull'appello iscritto al n.
R.G. 30174/2022, ogni altra domanda, eccezione e/o deduzione disattesa, così provvede:
1. Accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, dichiara inammissibile l'opposizione proposta da [...] avverso l'estratto di ruolo e la cartella esattoriale Controparte_1
n. 0712013011254405500
2. Compensa le spese tra le parti per entrambi i gradi di giudizio.
Napoli, 21.05.2025 Il Giudice
dott.ssa Laura Martano