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Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 01/10/2025, n. 13456 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 13456 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
Nr. 64627/2020 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Sezione XIII Civile
in persona del giudice monocratico, dott.ssa Fabiana Corbo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al nr. 73461 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2022 promossa da
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Roma, alla via Quinto Aurelio Simmaco, n. 7, presso lo studio dell'Avv. Giovanni Neri
(C.F. ), che la rappresenta e difende giusta procura posta a C.F._2 margine dell'atto di citazione di primo grado G.d.P. Roma R.G. 27356/2019,
(PEC Email_1
- appellante nei confronti di
Controparte_1
[...]
(Cod. Fisc. e Part. IVA ), con sede legale in
[...] P.IVA_1
Milano al Corso Sempione n. 39, in persona del procuratore Avv. Daniela Gambadori giusta procura per atto Notaio in Milano del 2 marzo 2016, Rep. 408.288 Persona_1
– Racc. 29.862, registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Milano 6 in data 25 marzo
2016 al n. 11400 serie 1T conferita dal Presidente del Consiglio di Amministrazione dell' Dott. (in forza dei poteri al medesimo conferiti in virtù di CP_1 Persona_2
Delibera del Consiglio di Amministrazione del 14 maggio 2013), rappresentato e difeso, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta depositata nel primo grado di giudizio, dall'Avv. Andrea Stabile (Cod. Fisc. ) del CodiceFiscale_3
Foro di Roma, ed elettivamente domiciliato presso lo Studio di quest'ultimo in Roma alla Via Lisbona n. 18, (PEC: ); Email_2
- Appellata -
e di
, contumace Controparte_2
- Appellata -
***
Oggetto: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Roma n. 7797/2022 emessa in data 18.3.2022, depositata il 29.4.2022;
Conclusioni: all'udienza del 15.5.2024 le parti hanno precisato le conclusioni come da verbale in pari data ed il giudice ha trattenuto la causa in decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione in appello ritualmente notificato, conveniva in Parte_1 giudizio, innanzi all'intestato Tribunale, l' e Controparte_1 CP_2
[...]
Esponeva l'appellante che:
- con atto di citazione regolarmente e ritualmente notificato, aveva Parte_1 convenuto in giudizio, innanzi all'Ufficio del Giudice di Pace di Roma, l' in CP_1 persona del legale rappresentante pro tempore e per ivi sentir Controparte_2 accogliere la propria domanda giudiziale di risarcimento dei danni materiali subiti dal suo veicolo in conseguenza del sinistro occorso in data 01.04.2018, in Roma, all'intersezione tra Viale di Castel NO e Via WO AR;
- la agiva quale proprietaria del veicolo SS Note con targa DN937VV, Pt_1 condotto nell'occasione da , nei confronti dell' in quanto l'altro Controparte_3 CP_1 veicolo coinvolto nel sinistro de quo (PE OR targata DJ24GOG) era risultato essere di nazionalità rumena ed assicurato con compagnia estera;
- si era costituito l' contestando la domanda attorea, mentre era rimasta contumace CP_1 la CP_2
pag. 2/13 - parte attrice, odierna appellante, stante la dinamica del sinistro per come emersa dal verbale delle autorità, chiedeva il riconoscimento di una responsabilità concorsuale nella causazione dell'evento tra il veicolo SS Note e l'PE OR, stante che i due conducenti si trovavano ad attraversare l'incrocio tra Via WO AR e Viale di Castel
NO; in particolare, il conducente del veicolo attoreo, dopo essersi fermato nel rispetto del segnale di stop, non sopraggiungendo alcun veicolo, impegnava l'intersezione stradale, quando entrava in collisione con il veicolo PE OR;
- sul luogo del fatto intervenivano le Autorità che redigevano apposito verbale;
- era ammessa la prova orale con il teste indicato dalla convenuta teste al quale CP_1 poi lo stesso Ufficio era costretto a rinunciare e, nonostante la richiesta di CTU tecnica cinematica ed estimativa avanzata da parte attrice, il Giudice adito, ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava la causa all'udienza del 14.12.2021 per la precisazione delle conclusioni, con autorizzazione al deposito contestuale delle note conclusive;
- con sentenza n. 7797/2022, emessa in data 18.03.2022 e depositata in data 29.04.2022, non notificata, il Giudice di prime cure respingeva integralmente la domanda attorea e condannava parte attrice al pagamento delle spese di giudizio;
- intendeva pertanto proporre appello avverso la predetta sentenza n. Parte_1
7797/2022, resa dal Giudice di Pace di Roma, Dott.ssa Vitale Sez. V Civile, il
18.03.2022 e depositata in data 29.04.2022, non notificata, a definizione del giudizio contraddistinto con R.G. 27356/2019, chiedendone la riforma integrale, contestando la parte motiva in fatto ed in diritto della sentenza de qua, laddove il Giudice di prime cure aveva ritenuto che “l'evento dannoso sia riconducibile ragionevolmente in via esclusiva al conducente del veicolo attoreo” (cfr. pag. 4 sentenza gravata) e per violazione del combinato disposto dell'art. 2054 c.c. e dell'art. 145 C.d.S.;
- ed invero, nel caso de quo, la dinamica del sinistro avvenuto in data 01.04.2018 risultava essere del tutto differente rispetto a come ricostruita dal Giudice di primo grado, il quale fondava il proprio decisum su un'errata valutazione della relazione degli
Agenti intervenuti ed anche sulla presunzione che le sanzioni comminate ad entrambi i conducenti fossero di “diversa entità”;
- inoltre, il Giudice di primo grado interpretava erroneamente anche le dichiarazioni rese dalla teste oculare che, regolarmente intimata, non si presentava in udienza Tes_1
pag. 3/13 per confermare e/o smentire quanto da lei dichiarato, senza di fatto concedere la possibilità di verificare cosa avesse davvero visto;
- contrariamente a quanto esposto nella sentenza gravata, il sinistro de quo si verificava per prevalente responsabilitàex art. 2054 c.c. del conducente del veicolo PE OR (di proprietà della e condotto, nell'occasione, dal ) che, per come si evince CP_2 Per_3 dal verbale delle autorità, veniva sanzionato per essersi sottratto all'esame tossicologico con la logica conseguenza che lo stesso, quindi, stava guidando sotto effetto di stupefacenti;
- il conducente del veicolo attoreo, aveva diligentemente rallentato fino a CP_3 fermarsi al segnale di stop insistente sull'incrocio ed aveva impegnato l'incrocio solo nel momento in cui era certo che lo stesso fosse sgombro e potesse pertanto passare liberamente e ciò risultava evidente e palese dal punto d'urto, poiché il veicolo attoreo veniva colpito nella parte laterale posteriore a riprova del fatto che, invero, aveva praticamente completato l'intersezione;
- pertanto, il percorrendo Via WO AR, si immetteva nell'intersezione CP_3 con Viale di Castel NO, soltanto dopo aver rallentato fino a fermarsi ed aver constatato che nessun veicolo transitava;
- il aveva già completato l'intersezione stradale e superato quasi CP_3 completamente l'intersezione, come emergente sia dal verbale delle Autorità che dalla relazione tecnica di parte attrice redatta dal perito ed allegata la Persona_4 fascicolo di primo grado;
- il veicolo SS subiva danneggiamenti sulla parte laterale posteriore a riprova del fatto che lo stesso avesse già non solo impegnato l'incrocio ma praticamente terminato il passaggio, quando veniva colpito dal veicolo PE OR;
- a seguito del violento urto, il veicolo SS andava a sbattere contro un albero, a riprova e conferma dell'elevata velocità del veicolo PE OR e del fatto che il conducente stesse guidando senza la dovuta diligenza e probabilmente sotto effetto di stupefacenti (ragione per cui evitava il test tossicologico e veniva sanzionato);
- la dichiarazione rilasciata dalla testimone non presentatasi in udienza, era di Tes_1 fatto priva di valore, poiché come lei stessa aveva affermato, si trovava a percorrere
Via GA RI e poi ad impegnare Viale di Castel NO;
sarebbe stato, quindi, pag. 4/13 importante capire in che momento la stessa impegnava il detto tratto di strada e come avveniva l'evento, chiarimenti che non erano stati forniti, ragione per cui la testimonianza della non poteva né doveva essere presa a fondamento di alcuna Tes_1 decisione;
- ancora, contrariamente a quanto affermato dal Giudice di primo grado, non costituiva esimente la circostanza che controparte avesse diritto di precedenza, poiché il veicolo attoreo aveva oramai completato l'intersezione ed, inoltre, poiché, come noto, l'art. 145, comma 1, del Codice della Strada - nel prevedere che i conducenti, approssimandosi ad una intersezione, devono usare la massima prudenza al fine di evitare incidenti - si rivolge a tutti i conducenti, anche al conducente favorito;
- e poi, erroneamente il Giudice di primo grado aveva ascritto la responsabilità del sinistro al solo conducente del veicolo dell'appellante in quanto, come noto, l'art. 2054
c.c., recita al primo comma, che “Il conducente di un veicolo senza rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno”; nonché, al secondo comma, che “Nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli”;
- nel caso di specie, all'esito dell'istruttoria, non era emerso che il conducente del veicolo antagonista avesse fatto tutto il possibile per evitare il sinistro, per come prescritto dal primo comma dell'art. 2054 c.c. e fornito la prova ai fini del superamento della presunzione di pari responsabilità per come prescritto dal secondo comma dell'art. 2054 c.c.;
- in ordine al quantum debeatur, rilevava come la domanda giudiziale risultasse essere stata quantificata in € 2.062,50 quale 50% del totale stante la corresponsabilità nella causazione dell'evento e il detto importo scaturiva da € 4.500,00 a titolo di valutazione commerciale del veicolo poi rottamato + € 108,00 a titolo di spese per la rottamazione +
€ 500,00 per la nuova immatricolazione di altro veicolo + € 17,00 per il ritiro del verbale.
Così concludeva parte appellante:
“Voglia l'On.le Tribunale adito, disattesa e respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, per i motivi esposti in narrativa, da intendersi anche qui trascritti e riportati, pag. 5/13 accogliere il presente appello e, per l'effetto, in integrale riforma della sentenza impugnata: a) accertare e dichiarare la responsabilità concorsuale ex art. 2054, comma 2, c.c. del conducente del veicolo Operl OR targato DJ24GOG di proprietà della Sig.ra nella determinazione del sinistro de quo;
b) per Controparte_2
l'effetto, condannare l' in persona del legale rappresentante pro tempore, al CP_1 pagamento in favore della Sig.ra della complessiva della somma di € Parte_1
2.062,20, per come in narrativa meglio specificato e pari al 50% del quantum dovuto su base concorsuale ovvero, condannarla al pagamento della diversa somma, maggiore o minore, che sarà accertata in corso di causa e/o ritenuta di giustizia;
in ogni caso, il tutto oltre alla rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dì del dovuto al soddisfo
c) ordinare ad di provvedere alla restituzione in favore di parte appellante delle CP_1 somme percepite e/o percepiendi a titolo di spese legali del primo grado;
d) in ogni caso, condannare le convenute, solidalmente, alla refusione delle spese, competenze ed onorari di lite, oltre accessori di legge, per entrambi i gradi di giudizio, come da valori medi del vigente decreto ministeriale”.
Si costituiva l' , resistendo alle avverse richieste, ritenute Controparte_1 destituite di qualsivoglia fondamento, eccependo, preliminarmente, come la domanda avanzata dalla nel primo grado di giudizio fosse finalizzata al riconoscimento Pt_1 di una responsabilità al 50% del veicolo estero nella causazione del sinistro e che la richiesta di accertamento di una responsabilità “prevalente”, che compare nell'atto di appello e che già era stata illegittimamente inserita dall'attrice nelle note conclusionali del primo grado di giudizio, risultasse chiaramente inammissibile poiché costituiva una modificazione tardiva della domanda avanzata con l'atto introduttivo del giudizio di primo grado.
Evidenizva poi l'appellata che:
le sanzioni irrogate ai conducenti dei veicoli coinvolti non possono avere lo stesso peso poichè la sanzione di mancata concessione della precedenza a carico del veicolo attoreo attiene ad un comportamento di guida che ha avuto efficienza causale nell'incidente
(risultando, perctanto, assurdo dedurre che, poiché il conducente del veicolo estero non ha inteso sottoporsi al test tossicologico, lo stesso fosse sotto l'effetto di stupefacenti) non essendovi, invece, prova di alcun comportamento colposo del conducente estero;
pag. 6/13 la dinamica era stata ricostruita dagli agenti di polizia “sulla base dei rilievi esperiti, concernenti principalmente la posizione e l'orientamento dei veicoli nella fase statica, la natura e la localizzazione dei danni occorsi ”; la perdita di controllo del mezzo da parte del conducente del veicolo attoreo fosse indice dell'elevata velocità di quest'ultimo, circostanza posta in luce correttamente anche dal giudice di prime cure quando affermava che “Dopotutto, anche il fatto che il mezzo attoreo subiva dopo l'impatto una roteazione, finendo a ridosso di un albero posto al margine della carreggiata, induce ad ipotizzare ragionevolmente che l'andatura tenuta dal conducente del veicolo di parte istante non fosse consona allo stato dei luoghi, cioè non fosse adeguata per l'attraversamento di un'area di incrocio” (cfr. pag. 5 della sentenza di primo grado);
l'assunto secondo cui la testimonianza di che non si era presentata in Testimone_2 udienza per essere escussa, sarebbe irrilevante in quanto generica (evidenziando come la stessa non aveva potuto rendere la testimonianza nel giudizio di primo grado poiché, Contr intimata a comparire dalla difesa era risultata “Cancellata per irreperibilità accertata” presso l'anagrafe del Comune di Roma e rilevando, in ogni caso, come la sua testimonianza, estremamente circostanziata e precisa, era stata comunque resa alle
Autorità di Polizia e verbalizzata dagli agenti in qualità di pubblici ufficiali nel rapporto di incidente stradale in atti;
risultava corretta la sentenza in merito all'assenza di efficacia probatoria della perizia di parte, avendo il giudice di prime cure precisato che “le considerazioni del perito di parte istante svolte nella perizia versata in atti non sembrano essere convincenti, e non sembrano potere in alcun modo superare la descrizione dei fatti effettuata dalla pubblica Autorità nel verbale di sinistro stradale, nonché quella fornita dalla teste oculare allegata al verbale stesso”; in merito al superamento della presunzione di concorso paritario di colpa prevista dall'art. 2054, II c., c.c., la stessa trova applicazione soltanto nell'ipotesi in cui le risultanze probatorie non consentano di accertare in modo concreto in quale misura la condotta dei due conducenti abbia cagionato l'evento dannoso, svolgendo, pertanto, una funzione sussidiaria, operando solo ed esclusivamente nel caso in cui non possano attribuirsi le effettive responsabilità del sinistro, consentendo nel caso di specie le pag. 7/13 risultanze probatorie di accertare, (i) da un lato, il comportamento negligente e imprudente del conducente del veicolo attoreo e, (ii) dall'altro, la conformità della condotta di guida del conducente del veicolo estero alle disposizioni del Codice della
Strada (richiamando il rapporto dell'autorità ed i rilievi ivi contenuti: “[...] Sulla base dei rilievi esperiti, concernenti principalmente la posizione e l'orientamento dei veicoli nella fase statica, la natura e localizzazione dei danni occorsi, dichiarazioni acquisite e complessiva morfologia dei luoghi, si ritiene fondato dedurre la seguente dinamica dell'incidente: il veicolo A [SS Note] con provenienza via C. Colombo, percorreva via E. W. AR e giunto all'intersezione con viale di Castel NO, nel proseguire dritto (in direzione via Dobbiaco) entrava in collisione con il veicolo B [PE OR] proveniente dalla sua sinistra con direzione via Canale della Lingua, subendo impatto frontale-laterale sinistro. [...] Da quanto sopra esposto è emerso che il conducente del veicolo 'A' [SS Note] non si era attenuto a quanto disposto dall'art. 145/5 comma del Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285 (Codice della Strada) – impegnava
l'intersezione omettendo di osservare l'obbligo di arrestarsi e dare la precedenza regolarmente segnalato (STOP). Alla parte veniva pertanto contestata la relativa infrazione [...]”); emergeva dalla detta relazione di incidente stradale, in primo luogo, la responsabilità esclusiva del veicolo attoreo -che, pur in presenza del segnale di arresto “Stop”, ometteva di concedere la dovuta precedenza al veicolo estero, venendo conseguentemente sanzionato per la propria condotta- e che unico teste Testimone_2 oculare risultante dal verbale di incidente stradale, aveva fornito la seguente dichiarazione verbalizzata dagli agenti di polizia “[...] Ero alla guida del veicolo
Toyota Yaris targato BS381CD (ero sola) ed uscita da v. GA RI impegnavo v. di Castel NO diretta a v. Canale di Lingua. Percorsi non più di cinquanta metri vedevo un veicolo di colore verde [PE OR] che mi precedeva a distanza che alla intersezione con v. AN WO AR proseguiva diritto: durante tale manovra, sopraggiungeva, alla dx del veicolo verde [PE OR], un veicolo di colore grigio
[SS Note] che impegnava l'area di incrocio senza fermarsi né rallentare, subendo un violento impatto nella sua fiancata sx per poi urtare un pino [...]”:
pag. 8/13 da tale dichiarazione, resa nell'immediatezza, risultava che il veicolo attoreo non arrestava la marcia in presenza del segnale di “Stop” e non rallentava nemmeno l'andatura, di fatto invadendo improvvisamente la corsia di marcia percorsa dal veicolo estero, mentre, né dalle risultanze del verbale incidente stradale, né dalla dichiarazione della era rilevato un comportamento anomalo o imprudente da parte del Tes_1 conducente del veicolo estero;
conseguentemente poteva ricavarsi che il veicolo attoreo SS Note non arrestava la marcia in corrispondenza del segnale di “Stop”, né rallentava la propria andatura, e che il veicolo estero, che percorreva regolarmente Viale di Castel NO (con diritto di precedenza), si vedeva improvvisamente tagliare la strada dal veicolo attoreo e non poteva porre in essere alcuna manovra di emergenza al fine di evitare la collisione, la responsabilità del sinistro era da addebitare in via esclusiva in capo al veicolo attoreo, con conseguente superamento della presunzione di colpa dettata dall'art. 2054, II c., c.c.
L'appellata contestava infine anche il quantum della pretesa attorea, così concludendo:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis:
- nel merito, in via principale: rigettare integralmente tutte le domande di riforma della sentenza di primo grado proposte dalla Sig.ra in quanto inammissibili Parte_1 ed infondate in fatto ed in diritto, per tutti i motivi esposti nella narrativa del presente atto, confermando per l'effetto integralmente la sentenza n. 7797/2022 del Giudice di
Pace Civile di Roma;
- nel merito, in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento
(anche solo parziale) di tutte o solo alcune delle domande di riforma della sentenza di primo grado azionate dalla Sig.ra quantificare gli importi Parte_1 eventualmente dovuti all'appellante nella minore misura che sarà ritenuta di giustizia, alla luce delle risultanze probatorie e dei più recenti orientamenti della Suprema Corte di Cassazione in tema di risarcimento del danno, nonché per tutte le motivazioni indicate nella narrativa del presente atto ed in tutti gli scritti difensivi del precedente grado di giudizio.
In ogni caso: con vittoria di spese e compensi legali del presente giudizio.
Salvis iuribus”.
pag. 9/13 La causa, documentalmente istruita, acquisito il fascicolo di I grado, era rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 15.5.2024 e in detta udienza trattenuta in decisione, con concessione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c..
***
L'appello è infondato e va pertanto rigettato.
Il giudice di prime cure ha invero correttamente esaminato e valutato il materiale probatorio acquisito in atti, giungendo a ritenere, condivisibilmente, non sussistente la concorrente responsabilità dei conducenti nell'occorso e ravvisando, invece, nella condotta del conducente della vettura attorea, la responsabilità esclusiva dell'evento.
In particolare, ha rilevato il Giudice di primo grado che nel giudizio sottoposto al suo vaglio era da sciogliere il nodo della “… configurabilità o meno di un concorso di colpa paritario in capo ai due conducenti …”, come prospettato dalla difesa attorea.
Al tal fine, il giudicante ha posto a base della decisione oggi appellata le risultanze del rapporto dell'autorità giunta sul luogo del sinistro a distanza di circa 25 minuti dal fatto e le dichiarazioni rese dalla testimone oculare ascoltata dagli agenti Testimone_2 nell'immediatezza del fatto, della cui attendibilità, pertanto, correttamente, il giudice di prime cure non ha avuto motivi di dubitare.
Chiariva il giudicante che, “ … in forza dei rilievi effettuati in loco, in forza della posizione e dell'orientamento assunto dai veicoli nella fase statica, in considerazione dell'entità, della natura e della localizzazione dei danni, nonché in considerazione delle dichiarazioni degli stessi protagonisti della vicenda, il conducente del veicolo A (cioè, dell'autovettura attorea), giunto all'intersezione fra via E.W. AR e via Castel
NO, non si atteneva a quanto disposto dall'art. 145/5 del C.d.S., impegnando la summenzionata intersezione, ed omettendo, così, di osservare l'obbligo di arrestarsi e dare la precedenza regolarmente segnalato dallo stop ivi presente …”.
La circostanza dell'omesso rispetto del segnale di stop da parte del conducente del veicolo attoreo (con conseguente comminatoria, al conducente medesimo, della relativa sanzione per violazione dell'art. 145/5 del C.d.S.) non è contestato dalla difesa attorea, che lamenta, tuttavia, una non adeguata valutazione del contegno assunto dal conducente della vettura antagonista, da parte del giudice di primo grado che, per tale pag. 10/13 motivo, avrebbe conseguenzialmente omesso di riconoscere a questi un grado concorrente di responsabilità.
Sul punto, il giudice di prime cure, ha invece richiamato le dichiarazioni rese dalla testimone oculare agli agenti intervenuti, attribuendone valenza Testimone_2 probatoria.
La teste riferiva, testualmente agli agenti che “ … Ero alla guida del veicolo Toyota
Yaris targato BS381CD (ero sola) ed uscita da v. GA RI impegnavo v. di
Castel NO diretta a v. Canale di Lingua. Percorsi non più di cinquanta metri vedevo un veicolo di colore verde (PE OR) che mi precedeva a distanza che alla intersezione con v. AN WO AR proseguiva diritto: durante tale manovra, sopraggiungeva, alla dx del veicolo verde (PE OR), un veicolo di colore grigio
(SS Note) che impegnava l'area di incrocio senza fermarsi né rallentare, subendo un violento impatto nella sua fiancata sx per poi urtare un pino …”.
La circostanza della mancata escussione della detta teste in udienza, stante l'impossibilità di reperirla nell'indirizzo risultante dal rapporto dell'autorità, non è tale da togliere valenza alle dichiarazioni rese nell'immediatezza, della cui attendibilità e genuinità non vi è ragione alcuna di dubitare, essendo le stesse risultate precise e circostanziate, tali da consentire la ricostruzione delle condotte assunte dai conducenti nell'immediatezza dell'evento, trovandosi la testimone in posizione privilegiata rispetto all'evento, svoltosi davanti a lei.
Ha evidenziato il giudice di prime cure, condivisibilmente, che le omissioni, poste dal conducente del veicolo attoreo, “… (non arrestarsi allo stop e non rallentare), inducono a ritenere non ipotizzabile l'invocato concorso di colpa del conducente del veicolo PE OR nella causazione dell'evento dannoso, ma anzi inducono a ritenere che il sinistro stradale sia riconducibile solo alla condotta di guida di quest'ultimo, che affrontava l'incrocio in modo troppo spedito, incurante del segnale di stop, e scarsamente prudenziale, omettendo di adottare a dovuta cautela richiesta quando si è in prossimità di un'intersezione dove è collegato un segnale di stop …”.
Ha evidenziato, altresì, che la circostanza che il mezzo attoreo finisse a ridosso di un albero posto al margine della carreggiata, dopo aver effettuato una rotazione, fosse pag. 11/13 indice di una condotta non prudente, tale da acquisire efficienza causale esclusiva nella causazione dell'evento.
Contesta parte appellante l'efficacia probatoria delle dichiarazioni rese dalla teste, senza tuttavia indicare i motivi per i quali le dichiarazioni in questione dovrebbero ritenersi non attendibili (tale non potendo ritenersi, evidentemente, la circostanza della mancata escussione del teste in udienza, dovuta a motivi oggettivi, vale a dire il mancato reperimento del teste stesso).
Ancora, assume parte appellante la rilevanza della circostanza che il conducente del veicolo straniero si sarebbe rifiutato di sottoporsi al controllo tossicologico
(dimostrando così di essere, al momento dell'evento, sotto effetto di stupefacenti) e rileva che il punto d'urto fra i due mezzi dimostrerebbe che il conducente del veicolo di parte attrice aveva già completato l'incrocio al momento dell'urto.
Il primo assunto non riveste alcun pregio, atteso che, da un lato, il fatto di sottrarsi all'esame non prova che al momento del fatto il conducente guidasse sotto effetto di sostanze, dall'altro, a seguito degli accertamenti effettuati, non è emerso alcun elemento utile a far ritenere che anche il conducente del mezzo appellato abbia concorso alla causazione dell'evento.
Quanto alla seconda circostanza, il punto d'urto, di per sè, non indica in alcun modo che il conducente di parte appellata avesse guadagnato, affrontando l'incrocio senza nemmeno rallentare malgrado la segnaletica di stop, la precedenza di fatto sul veicolo invece favorito dalla precedenza di diritto.
E' infatti pacifico in giurisprudenza (cfr. ad es. Cass 11823/2024) che la precedenza di fatto sussiste solo nei casi in cui il veicolo si presenti all'incrocio con tale anticipo da consentirgli di effettuarne l'attraversamento senza che si verifichi la collisione e senza che il conducente, cui spetta la precedenza di diritto, sia costretto ad effettuare manovre di emergenza o a rallentare, oltre i limiti richiesti dalla presenza del crocevia o, addirittura a fermarsi.
Sul punto è chiarissima la testimonianza resa dal testimone ascoltato dagli agenti, come sopra richiamata, nonché la ricostruzione degli agenti, che non confortano l'assunto attoreo.
pag. 12/13 Deve pertanto confermarsi integralmente la sentenza di primo grado appellata, priva di vizi ed omissioni con la conseguenza che l'appello, come proposto, deve essere rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sull'appello di cui in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta l'appello proposto da nei confronti dell' Parte_1 Controparte_1
e di e conferma la sentenza appellata n. 7797/2022 del
[...] Controparte_2
Giudice di Pace di Roma;
- condanna la parte appellante alla rifusione delle spese di lite in favore della appellata costituita, che liquida in 3.400,00 per compensi professionali, oltre iva, c.p.a. e rimb. forf. come per legge.
Così deciso in Roma in data 29 settembre 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Fabiana Corbo
pag. 13/13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Sezione XIII Civile
in persona del giudice monocratico, dott.ssa Fabiana Corbo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al nr. 73461 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2022 promossa da
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Roma, alla via Quinto Aurelio Simmaco, n. 7, presso lo studio dell'Avv. Giovanni Neri
(C.F. ), che la rappresenta e difende giusta procura posta a C.F._2 margine dell'atto di citazione di primo grado G.d.P. Roma R.G. 27356/2019,
(PEC Email_1
- appellante nei confronti di
Controparte_1
[...]
(Cod. Fisc. e Part. IVA ), con sede legale in
[...] P.IVA_1
Milano al Corso Sempione n. 39, in persona del procuratore Avv. Daniela Gambadori giusta procura per atto Notaio in Milano del 2 marzo 2016, Rep. 408.288 Persona_1
– Racc. 29.862, registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Milano 6 in data 25 marzo
2016 al n. 11400 serie 1T conferita dal Presidente del Consiglio di Amministrazione dell' Dott. (in forza dei poteri al medesimo conferiti in virtù di CP_1 Persona_2
Delibera del Consiglio di Amministrazione del 14 maggio 2013), rappresentato e difeso, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta depositata nel primo grado di giudizio, dall'Avv. Andrea Stabile (Cod. Fisc. ) del CodiceFiscale_3
Foro di Roma, ed elettivamente domiciliato presso lo Studio di quest'ultimo in Roma alla Via Lisbona n. 18, (PEC: ); Email_2
- Appellata -
e di
, contumace Controparte_2
- Appellata -
***
Oggetto: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Roma n. 7797/2022 emessa in data 18.3.2022, depositata il 29.4.2022;
Conclusioni: all'udienza del 15.5.2024 le parti hanno precisato le conclusioni come da verbale in pari data ed il giudice ha trattenuto la causa in decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione in appello ritualmente notificato, conveniva in Parte_1 giudizio, innanzi all'intestato Tribunale, l' e Controparte_1 CP_2
[...]
Esponeva l'appellante che:
- con atto di citazione regolarmente e ritualmente notificato, aveva Parte_1 convenuto in giudizio, innanzi all'Ufficio del Giudice di Pace di Roma, l' in CP_1 persona del legale rappresentante pro tempore e per ivi sentir Controparte_2 accogliere la propria domanda giudiziale di risarcimento dei danni materiali subiti dal suo veicolo in conseguenza del sinistro occorso in data 01.04.2018, in Roma, all'intersezione tra Viale di Castel NO e Via WO AR;
- la agiva quale proprietaria del veicolo SS Note con targa DN937VV, Pt_1 condotto nell'occasione da , nei confronti dell' in quanto l'altro Controparte_3 CP_1 veicolo coinvolto nel sinistro de quo (PE OR targata DJ24GOG) era risultato essere di nazionalità rumena ed assicurato con compagnia estera;
- si era costituito l' contestando la domanda attorea, mentre era rimasta contumace CP_1 la CP_2
pag. 2/13 - parte attrice, odierna appellante, stante la dinamica del sinistro per come emersa dal verbale delle autorità, chiedeva il riconoscimento di una responsabilità concorsuale nella causazione dell'evento tra il veicolo SS Note e l'PE OR, stante che i due conducenti si trovavano ad attraversare l'incrocio tra Via WO AR e Viale di Castel
NO; in particolare, il conducente del veicolo attoreo, dopo essersi fermato nel rispetto del segnale di stop, non sopraggiungendo alcun veicolo, impegnava l'intersezione stradale, quando entrava in collisione con il veicolo PE OR;
- sul luogo del fatto intervenivano le Autorità che redigevano apposito verbale;
- era ammessa la prova orale con il teste indicato dalla convenuta teste al quale CP_1 poi lo stesso Ufficio era costretto a rinunciare e, nonostante la richiesta di CTU tecnica cinematica ed estimativa avanzata da parte attrice, il Giudice adito, ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava la causa all'udienza del 14.12.2021 per la precisazione delle conclusioni, con autorizzazione al deposito contestuale delle note conclusive;
- con sentenza n. 7797/2022, emessa in data 18.03.2022 e depositata in data 29.04.2022, non notificata, il Giudice di prime cure respingeva integralmente la domanda attorea e condannava parte attrice al pagamento delle spese di giudizio;
- intendeva pertanto proporre appello avverso la predetta sentenza n. Parte_1
7797/2022, resa dal Giudice di Pace di Roma, Dott.ssa Vitale Sez. V Civile, il
18.03.2022 e depositata in data 29.04.2022, non notificata, a definizione del giudizio contraddistinto con R.G. 27356/2019, chiedendone la riforma integrale, contestando la parte motiva in fatto ed in diritto della sentenza de qua, laddove il Giudice di prime cure aveva ritenuto che “l'evento dannoso sia riconducibile ragionevolmente in via esclusiva al conducente del veicolo attoreo” (cfr. pag. 4 sentenza gravata) e per violazione del combinato disposto dell'art. 2054 c.c. e dell'art. 145 C.d.S.;
- ed invero, nel caso de quo, la dinamica del sinistro avvenuto in data 01.04.2018 risultava essere del tutto differente rispetto a come ricostruita dal Giudice di primo grado, il quale fondava il proprio decisum su un'errata valutazione della relazione degli
Agenti intervenuti ed anche sulla presunzione che le sanzioni comminate ad entrambi i conducenti fossero di “diversa entità”;
- inoltre, il Giudice di primo grado interpretava erroneamente anche le dichiarazioni rese dalla teste oculare che, regolarmente intimata, non si presentava in udienza Tes_1
pag. 3/13 per confermare e/o smentire quanto da lei dichiarato, senza di fatto concedere la possibilità di verificare cosa avesse davvero visto;
- contrariamente a quanto esposto nella sentenza gravata, il sinistro de quo si verificava per prevalente responsabilitàex art. 2054 c.c. del conducente del veicolo PE OR (di proprietà della e condotto, nell'occasione, dal ) che, per come si evince CP_2 Per_3 dal verbale delle autorità, veniva sanzionato per essersi sottratto all'esame tossicologico con la logica conseguenza che lo stesso, quindi, stava guidando sotto effetto di stupefacenti;
- il conducente del veicolo attoreo, aveva diligentemente rallentato fino a CP_3 fermarsi al segnale di stop insistente sull'incrocio ed aveva impegnato l'incrocio solo nel momento in cui era certo che lo stesso fosse sgombro e potesse pertanto passare liberamente e ciò risultava evidente e palese dal punto d'urto, poiché il veicolo attoreo veniva colpito nella parte laterale posteriore a riprova del fatto che, invero, aveva praticamente completato l'intersezione;
- pertanto, il percorrendo Via WO AR, si immetteva nell'intersezione CP_3 con Viale di Castel NO, soltanto dopo aver rallentato fino a fermarsi ed aver constatato che nessun veicolo transitava;
- il aveva già completato l'intersezione stradale e superato quasi CP_3 completamente l'intersezione, come emergente sia dal verbale delle Autorità che dalla relazione tecnica di parte attrice redatta dal perito ed allegata la Persona_4 fascicolo di primo grado;
- il veicolo SS subiva danneggiamenti sulla parte laterale posteriore a riprova del fatto che lo stesso avesse già non solo impegnato l'incrocio ma praticamente terminato il passaggio, quando veniva colpito dal veicolo PE OR;
- a seguito del violento urto, il veicolo SS andava a sbattere contro un albero, a riprova e conferma dell'elevata velocità del veicolo PE OR e del fatto che il conducente stesse guidando senza la dovuta diligenza e probabilmente sotto effetto di stupefacenti (ragione per cui evitava il test tossicologico e veniva sanzionato);
- la dichiarazione rilasciata dalla testimone non presentatasi in udienza, era di Tes_1 fatto priva di valore, poiché come lei stessa aveva affermato, si trovava a percorrere
Via GA RI e poi ad impegnare Viale di Castel NO;
sarebbe stato, quindi, pag. 4/13 importante capire in che momento la stessa impegnava il detto tratto di strada e come avveniva l'evento, chiarimenti che non erano stati forniti, ragione per cui la testimonianza della non poteva né doveva essere presa a fondamento di alcuna Tes_1 decisione;
- ancora, contrariamente a quanto affermato dal Giudice di primo grado, non costituiva esimente la circostanza che controparte avesse diritto di precedenza, poiché il veicolo attoreo aveva oramai completato l'intersezione ed, inoltre, poiché, come noto, l'art. 145, comma 1, del Codice della Strada - nel prevedere che i conducenti, approssimandosi ad una intersezione, devono usare la massima prudenza al fine di evitare incidenti - si rivolge a tutti i conducenti, anche al conducente favorito;
- e poi, erroneamente il Giudice di primo grado aveva ascritto la responsabilità del sinistro al solo conducente del veicolo dell'appellante in quanto, come noto, l'art. 2054
c.c., recita al primo comma, che “Il conducente di un veicolo senza rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno”; nonché, al secondo comma, che “Nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli”;
- nel caso di specie, all'esito dell'istruttoria, non era emerso che il conducente del veicolo antagonista avesse fatto tutto il possibile per evitare il sinistro, per come prescritto dal primo comma dell'art. 2054 c.c. e fornito la prova ai fini del superamento della presunzione di pari responsabilità per come prescritto dal secondo comma dell'art. 2054 c.c.;
- in ordine al quantum debeatur, rilevava come la domanda giudiziale risultasse essere stata quantificata in € 2.062,50 quale 50% del totale stante la corresponsabilità nella causazione dell'evento e il detto importo scaturiva da € 4.500,00 a titolo di valutazione commerciale del veicolo poi rottamato + € 108,00 a titolo di spese per la rottamazione +
€ 500,00 per la nuova immatricolazione di altro veicolo + € 17,00 per il ritiro del verbale.
Così concludeva parte appellante:
“Voglia l'On.le Tribunale adito, disattesa e respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, per i motivi esposti in narrativa, da intendersi anche qui trascritti e riportati, pag. 5/13 accogliere il presente appello e, per l'effetto, in integrale riforma della sentenza impugnata: a) accertare e dichiarare la responsabilità concorsuale ex art. 2054, comma 2, c.c. del conducente del veicolo Operl OR targato DJ24GOG di proprietà della Sig.ra nella determinazione del sinistro de quo;
b) per Controparte_2
l'effetto, condannare l' in persona del legale rappresentante pro tempore, al CP_1 pagamento in favore della Sig.ra della complessiva della somma di € Parte_1
2.062,20, per come in narrativa meglio specificato e pari al 50% del quantum dovuto su base concorsuale ovvero, condannarla al pagamento della diversa somma, maggiore o minore, che sarà accertata in corso di causa e/o ritenuta di giustizia;
in ogni caso, il tutto oltre alla rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dì del dovuto al soddisfo
c) ordinare ad di provvedere alla restituzione in favore di parte appellante delle CP_1 somme percepite e/o percepiendi a titolo di spese legali del primo grado;
d) in ogni caso, condannare le convenute, solidalmente, alla refusione delle spese, competenze ed onorari di lite, oltre accessori di legge, per entrambi i gradi di giudizio, come da valori medi del vigente decreto ministeriale”.
Si costituiva l' , resistendo alle avverse richieste, ritenute Controparte_1 destituite di qualsivoglia fondamento, eccependo, preliminarmente, come la domanda avanzata dalla nel primo grado di giudizio fosse finalizzata al riconoscimento Pt_1 di una responsabilità al 50% del veicolo estero nella causazione del sinistro e che la richiesta di accertamento di una responsabilità “prevalente”, che compare nell'atto di appello e che già era stata illegittimamente inserita dall'attrice nelle note conclusionali del primo grado di giudizio, risultasse chiaramente inammissibile poiché costituiva una modificazione tardiva della domanda avanzata con l'atto introduttivo del giudizio di primo grado.
Evidenizva poi l'appellata che:
le sanzioni irrogate ai conducenti dei veicoli coinvolti non possono avere lo stesso peso poichè la sanzione di mancata concessione della precedenza a carico del veicolo attoreo attiene ad un comportamento di guida che ha avuto efficienza causale nell'incidente
(risultando, perctanto, assurdo dedurre che, poiché il conducente del veicolo estero non ha inteso sottoporsi al test tossicologico, lo stesso fosse sotto l'effetto di stupefacenti) non essendovi, invece, prova di alcun comportamento colposo del conducente estero;
pag. 6/13 la dinamica era stata ricostruita dagli agenti di polizia “sulla base dei rilievi esperiti, concernenti principalmente la posizione e l'orientamento dei veicoli nella fase statica, la natura e la localizzazione dei danni occorsi ”; la perdita di controllo del mezzo da parte del conducente del veicolo attoreo fosse indice dell'elevata velocità di quest'ultimo, circostanza posta in luce correttamente anche dal giudice di prime cure quando affermava che “Dopotutto, anche il fatto che il mezzo attoreo subiva dopo l'impatto una roteazione, finendo a ridosso di un albero posto al margine della carreggiata, induce ad ipotizzare ragionevolmente che l'andatura tenuta dal conducente del veicolo di parte istante non fosse consona allo stato dei luoghi, cioè non fosse adeguata per l'attraversamento di un'area di incrocio” (cfr. pag. 5 della sentenza di primo grado);
l'assunto secondo cui la testimonianza di che non si era presentata in Testimone_2 udienza per essere escussa, sarebbe irrilevante in quanto generica (evidenziando come la stessa non aveva potuto rendere la testimonianza nel giudizio di primo grado poiché, Contr intimata a comparire dalla difesa era risultata “Cancellata per irreperibilità accertata” presso l'anagrafe del Comune di Roma e rilevando, in ogni caso, come la sua testimonianza, estremamente circostanziata e precisa, era stata comunque resa alle
Autorità di Polizia e verbalizzata dagli agenti in qualità di pubblici ufficiali nel rapporto di incidente stradale in atti;
risultava corretta la sentenza in merito all'assenza di efficacia probatoria della perizia di parte, avendo il giudice di prime cure precisato che “le considerazioni del perito di parte istante svolte nella perizia versata in atti non sembrano essere convincenti, e non sembrano potere in alcun modo superare la descrizione dei fatti effettuata dalla pubblica Autorità nel verbale di sinistro stradale, nonché quella fornita dalla teste oculare allegata al verbale stesso”; in merito al superamento della presunzione di concorso paritario di colpa prevista dall'art. 2054, II c., c.c., la stessa trova applicazione soltanto nell'ipotesi in cui le risultanze probatorie non consentano di accertare in modo concreto in quale misura la condotta dei due conducenti abbia cagionato l'evento dannoso, svolgendo, pertanto, una funzione sussidiaria, operando solo ed esclusivamente nel caso in cui non possano attribuirsi le effettive responsabilità del sinistro, consentendo nel caso di specie le pag. 7/13 risultanze probatorie di accertare, (i) da un lato, il comportamento negligente e imprudente del conducente del veicolo attoreo e, (ii) dall'altro, la conformità della condotta di guida del conducente del veicolo estero alle disposizioni del Codice della
Strada (richiamando il rapporto dell'autorità ed i rilievi ivi contenuti: “[...] Sulla base dei rilievi esperiti, concernenti principalmente la posizione e l'orientamento dei veicoli nella fase statica, la natura e localizzazione dei danni occorsi, dichiarazioni acquisite e complessiva morfologia dei luoghi, si ritiene fondato dedurre la seguente dinamica dell'incidente: il veicolo A [SS Note] con provenienza via C. Colombo, percorreva via E. W. AR e giunto all'intersezione con viale di Castel NO, nel proseguire dritto (in direzione via Dobbiaco) entrava in collisione con il veicolo B [PE OR] proveniente dalla sua sinistra con direzione via Canale della Lingua, subendo impatto frontale-laterale sinistro. [...] Da quanto sopra esposto è emerso che il conducente del veicolo 'A' [SS Note] non si era attenuto a quanto disposto dall'art. 145/5 comma del Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285 (Codice della Strada) – impegnava
l'intersezione omettendo di osservare l'obbligo di arrestarsi e dare la precedenza regolarmente segnalato (STOP). Alla parte veniva pertanto contestata la relativa infrazione [...]”); emergeva dalla detta relazione di incidente stradale, in primo luogo, la responsabilità esclusiva del veicolo attoreo -che, pur in presenza del segnale di arresto “Stop”, ometteva di concedere la dovuta precedenza al veicolo estero, venendo conseguentemente sanzionato per la propria condotta- e che unico teste Testimone_2 oculare risultante dal verbale di incidente stradale, aveva fornito la seguente dichiarazione verbalizzata dagli agenti di polizia “[...] Ero alla guida del veicolo
Toyota Yaris targato BS381CD (ero sola) ed uscita da v. GA RI impegnavo v. di Castel NO diretta a v. Canale di Lingua. Percorsi non più di cinquanta metri vedevo un veicolo di colore verde [PE OR] che mi precedeva a distanza che alla intersezione con v. AN WO AR proseguiva diritto: durante tale manovra, sopraggiungeva, alla dx del veicolo verde [PE OR], un veicolo di colore grigio
[SS Note] che impegnava l'area di incrocio senza fermarsi né rallentare, subendo un violento impatto nella sua fiancata sx per poi urtare un pino [...]”:
pag. 8/13 da tale dichiarazione, resa nell'immediatezza, risultava che il veicolo attoreo non arrestava la marcia in presenza del segnale di “Stop” e non rallentava nemmeno l'andatura, di fatto invadendo improvvisamente la corsia di marcia percorsa dal veicolo estero, mentre, né dalle risultanze del verbale incidente stradale, né dalla dichiarazione della era rilevato un comportamento anomalo o imprudente da parte del Tes_1 conducente del veicolo estero;
conseguentemente poteva ricavarsi che il veicolo attoreo SS Note non arrestava la marcia in corrispondenza del segnale di “Stop”, né rallentava la propria andatura, e che il veicolo estero, che percorreva regolarmente Viale di Castel NO (con diritto di precedenza), si vedeva improvvisamente tagliare la strada dal veicolo attoreo e non poteva porre in essere alcuna manovra di emergenza al fine di evitare la collisione, la responsabilità del sinistro era da addebitare in via esclusiva in capo al veicolo attoreo, con conseguente superamento della presunzione di colpa dettata dall'art. 2054, II c., c.c.
L'appellata contestava infine anche il quantum della pretesa attorea, così concludendo:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis:
- nel merito, in via principale: rigettare integralmente tutte le domande di riforma della sentenza di primo grado proposte dalla Sig.ra in quanto inammissibili Parte_1 ed infondate in fatto ed in diritto, per tutti i motivi esposti nella narrativa del presente atto, confermando per l'effetto integralmente la sentenza n. 7797/2022 del Giudice di
Pace Civile di Roma;
- nel merito, in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento
(anche solo parziale) di tutte o solo alcune delle domande di riforma della sentenza di primo grado azionate dalla Sig.ra quantificare gli importi Parte_1 eventualmente dovuti all'appellante nella minore misura che sarà ritenuta di giustizia, alla luce delle risultanze probatorie e dei più recenti orientamenti della Suprema Corte di Cassazione in tema di risarcimento del danno, nonché per tutte le motivazioni indicate nella narrativa del presente atto ed in tutti gli scritti difensivi del precedente grado di giudizio.
In ogni caso: con vittoria di spese e compensi legali del presente giudizio.
Salvis iuribus”.
pag. 9/13 La causa, documentalmente istruita, acquisito il fascicolo di I grado, era rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 15.5.2024 e in detta udienza trattenuta in decisione, con concessione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c..
***
L'appello è infondato e va pertanto rigettato.
Il giudice di prime cure ha invero correttamente esaminato e valutato il materiale probatorio acquisito in atti, giungendo a ritenere, condivisibilmente, non sussistente la concorrente responsabilità dei conducenti nell'occorso e ravvisando, invece, nella condotta del conducente della vettura attorea, la responsabilità esclusiva dell'evento.
In particolare, ha rilevato il Giudice di primo grado che nel giudizio sottoposto al suo vaglio era da sciogliere il nodo della “… configurabilità o meno di un concorso di colpa paritario in capo ai due conducenti …”, come prospettato dalla difesa attorea.
Al tal fine, il giudicante ha posto a base della decisione oggi appellata le risultanze del rapporto dell'autorità giunta sul luogo del sinistro a distanza di circa 25 minuti dal fatto e le dichiarazioni rese dalla testimone oculare ascoltata dagli agenti Testimone_2 nell'immediatezza del fatto, della cui attendibilità, pertanto, correttamente, il giudice di prime cure non ha avuto motivi di dubitare.
Chiariva il giudicante che, “ … in forza dei rilievi effettuati in loco, in forza della posizione e dell'orientamento assunto dai veicoli nella fase statica, in considerazione dell'entità, della natura e della localizzazione dei danni, nonché in considerazione delle dichiarazioni degli stessi protagonisti della vicenda, il conducente del veicolo A (cioè, dell'autovettura attorea), giunto all'intersezione fra via E.W. AR e via Castel
NO, non si atteneva a quanto disposto dall'art. 145/5 del C.d.S., impegnando la summenzionata intersezione, ed omettendo, così, di osservare l'obbligo di arrestarsi e dare la precedenza regolarmente segnalato dallo stop ivi presente …”.
La circostanza dell'omesso rispetto del segnale di stop da parte del conducente del veicolo attoreo (con conseguente comminatoria, al conducente medesimo, della relativa sanzione per violazione dell'art. 145/5 del C.d.S.) non è contestato dalla difesa attorea, che lamenta, tuttavia, una non adeguata valutazione del contegno assunto dal conducente della vettura antagonista, da parte del giudice di primo grado che, per tale pag. 10/13 motivo, avrebbe conseguenzialmente omesso di riconoscere a questi un grado concorrente di responsabilità.
Sul punto, il giudice di prime cure, ha invece richiamato le dichiarazioni rese dalla testimone oculare agli agenti intervenuti, attribuendone valenza Testimone_2 probatoria.
La teste riferiva, testualmente agli agenti che “ … Ero alla guida del veicolo Toyota
Yaris targato BS381CD (ero sola) ed uscita da v. GA RI impegnavo v. di
Castel NO diretta a v. Canale di Lingua. Percorsi non più di cinquanta metri vedevo un veicolo di colore verde (PE OR) che mi precedeva a distanza che alla intersezione con v. AN WO AR proseguiva diritto: durante tale manovra, sopraggiungeva, alla dx del veicolo verde (PE OR), un veicolo di colore grigio
(SS Note) che impegnava l'area di incrocio senza fermarsi né rallentare, subendo un violento impatto nella sua fiancata sx per poi urtare un pino …”.
La circostanza della mancata escussione della detta teste in udienza, stante l'impossibilità di reperirla nell'indirizzo risultante dal rapporto dell'autorità, non è tale da togliere valenza alle dichiarazioni rese nell'immediatezza, della cui attendibilità e genuinità non vi è ragione alcuna di dubitare, essendo le stesse risultate precise e circostanziate, tali da consentire la ricostruzione delle condotte assunte dai conducenti nell'immediatezza dell'evento, trovandosi la testimone in posizione privilegiata rispetto all'evento, svoltosi davanti a lei.
Ha evidenziato il giudice di prime cure, condivisibilmente, che le omissioni, poste dal conducente del veicolo attoreo, “… (non arrestarsi allo stop e non rallentare), inducono a ritenere non ipotizzabile l'invocato concorso di colpa del conducente del veicolo PE OR nella causazione dell'evento dannoso, ma anzi inducono a ritenere che il sinistro stradale sia riconducibile solo alla condotta di guida di quest'ultimo, che affrontava l'incrocio in modo troppo spedito, incurante del segnale di stop, e scarsamente prudenziale, omettendo di adottare a dovuta cautela richiesta quando si è in prossimità di un'intersezione dove è collegato un segnale di stop …”.
Ha evidenziato, altresì, che la circostanza che il mezzo attoreo finisse a ridosso di un albero posto al margine della carreggiata, dopo aver effettuato una rotazione, fosse pag. 11/13 indice di una condotta non prudente, tale da acquisire efficienza causale esclusiva nella causazione dell'evento.
Contesta parte appellante l'efficacia probatoria delle dichiarazioni rese dalla teste, senza tuttavia indicare i motivi per i quali le dichiarazioni in questione dovrebbero ritenersi non attendibili (tale non potendo ritenersi, evidentemente, la circostanza della mancata escussione del teste in udienza, dovuta a motivi oggettivi, vale a dire il mancato reperimento del teste stesso).
Ancora, assume parte appellante la rilevanza della circostanza che il conducente del veicolo straniero si sarebbe rifiutato di sottoporsi al controllo tossicologico
(dimostrando così di essere, al momento dell'evento, sotto effetto di stupefacenti) e rileva che il punto d'urto fra i due mezzi dimostrerebbe che il conducente del veicolo di parte attrice aveva già completato l'incrocio al momento dell'urto.
Il primo assunto non riveste alcun pregio, atteso che, da un lato, il fatto di sottrarsi all'esame non prova che al momento del fatto il conducente guidasse sotto effetto di sostanze, dall'altro, a seguito degli accertamenti effettuati, non è emerso alcun elemento utile a far ritenere che anche il conducente del mezzo appellato abbia concorso alla causazione dell'evento.
Quanto alla seconda circostanza, il punto d'urto, di per sè, non indica in alcun modo che il conducente di parte appellata avesse guadagnato, affrontando l'incrocio senza nemmeno rallentare malgrado la segnaletica di stop, la precedenza di fatto sul veicolo invece favorito dalla precedenza di diritto.
E' infatti pacifico in giurisprudenza (cfr. ad es. Cass 11823/2024) che la precedenza di fatto sussiste solo nei casi in cui il veicolo si presenti all'incrocio con tale anticipo da consentirgli di effettuarne l'attraversamento senza che si verifichi la collisione e senza che il conducente, cui spetta la precedenza di diritto, sia costretto ad effettuare manovre di emergenza o a rallentare, oltre i limiti richiesti dalla presenza del crocevia o, addirittura a fermarsi.
Sul punto è chiarissima la testimonianza resa dal testimone ascoltato dagli agenti, come sopra richiamata, nonché la ricostruzione degli agenti, che non confortano l'assunto attoreo.
pag. 12/13 Deve pertanto confermarsi integralmente la sentenza di primo grado appellata, priva di vizi ed omissioni con la conseguenza che l'appello, come proposto, deve essere rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sull'appello di cui in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta l'appello proposto da nei confronti dell' Parte_1 Controparte_1
e di e conferma la sentenza appellata n. 7797/2022 del
[...] Controparte_2
Giudice di Pace di Roma;
- condanna la parte appellante alla rifusione delle spese di lite in favore della appellata costituita, che liquida in 3.400,00 per compensi professionali, oltre iva, c.p.a. e rimb. forf. come per legge.
Così deciso in Roma in data 29 settembre 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Fabiana Corbo
pag. 13/13