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Sentenza 5 settembre 2025
Sentenza 5 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 05/09/2025, n. 1312 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 1312 |
| Data del deposito : | 5 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4261/2018
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SIRACUSA SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Domenico Stilo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 4261/2018 promossa da:
, nato a [...] il [...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. NASSI GIAMPIERO, presso il cui studio, a Siracusa in via Senatore Di Giovanni n. 57, è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti.
Opponente contro
(C.F. , in persona del legale rappresentante pro- Controparte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentato e difeso dall'avv. PESENTI MARCO, elettivamente domiciliato in Siracusa, Viale Scala Greca n. 406/B, presso lo studio dell'avv. CERBINO ALESSANDRA, giusta procura in atti.
Opposta
E CONTRO
, nato a [...] il [...] (C.F. ) Controparte_2 C.F._2
Opposto contumace
pagina 1 di 5 CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni, svoltasi in modalità cartolare, le parti hanno concluso come da note d'udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato , ha proposto la Parte_1 presente opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 958/2018 del 26.04.2018 emesso dal Tribunale di Siracusa e iscritto al n. 912/2018 del ruolo generale, con il quale gli era stato ingiunto il pagamento, in favore della della Controparte_1 somma complessiva di euro 20.442,47, oltre interessi, spese e compensi, dovuta in virtù della garanzia da lui prestata in favore di e relativa al Controparte_2 contratto di finanziamento n. 12138634 stipulato con la s.p.a. Santander Consumer Bank e ceduto all'odierna convenuta opposta.
L'opponente nei propri scritti difensivi ha negato di aver sottoscritto il contratto di finanziamento de quo che ha inteso disconoscere, ha eccepito l'infondatezza della pretesa creditoria vantata da controparte, rilevando, infine la usurarietà dei tassi di interesse effettivi globali applicati, istando per l'espletamento di una ctu grafologica volta all'accertamento della non autenticità di ogni eventuale segno grafico riportato sull'originale del contratto di finanziamento per cui è causa.
Si è costituita in giudizio la che ha rilevato la tardività della Controparte_1 proposta opposizione, l'incoerenza del disconoscimento delle documentazione contrattuale operato da controparte rispetto alle difese adottate, nonché la strumentalità dello stesso e la genericità delle contestazioni sollevate in ordine alla infondatezza della pretesa creditoria.
Parte opposta, infine, ha istato per il rigetto delle avverse eccezioni e per la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
L'opposto non si è costituito in giudizio, sebbene ritualmente Controparte_2 convenuto, con conseguente dichiarazione di contumacia.
Con ordinanza del 7.05.2022 l'eccezione di tardività dell'opposizione a decreto ingiuntivo sollevata dall'istituto di credito opposto veniva rigettata e il decreto dichiarato provvisoriamente esecutivo ex art. 648 del codice di rito civile con assegnazione dei termini per l'esperimento del procedimento di mediazione delegata.
A seguito dell'esito negativo del tentativo di mediazione, erano concessi i termini di cui all'art. 183, comma sesto, c.p.c. e stante il rigetto dell'istante istruttorie pagina 2 di 5 avanzate da parte opponente, la causa, ritenuta matura per la decisione, era rinviata per la precisazione delle conclusioni a mezzo di note scritte all'udienza del 16.01.2025, conclusa la quale la causa era trattenuta in decisione con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 del codice di rito civile.
La controversia trae origine da un credito vantato dall'odierna opposta di complessivi euro 20.442,47 nei confronti di a fronte della Parte_1 garanzia dallo stesso prestata in favore di in ordine al Controparte_2 contratto di finanziamento n. 12138634 stipulato in data del 31.03.2010.
Ciò posto, parte opponente con le proprie doglianze ha disconosciuto la documentazione contrattuale versata in atti da parte avversaria, eccependo la infondatezza del credito vantato e lamentando, infine, la usurarietà dei tassi effettivi globali applicati.
Dapprima, è da rilevarsi che con la proposizione dell'opposizione al decreto ingiuntivo le parti si pongono nella posizione che avrebbero ricoperto ove il giudizio fosse stato intentato nelle forme ordinarie. Ne consegue che devono trovare applicazione i principi generali in tema di onere della prova secondo i quali il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento, deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo, modificativo o impeditivo dell'altrui pretesa (Cass. Sez. Un. n. 13533/2001; Cass. n. 826/2015).
Ciò premesso, la ha provato sia la propria titolarità attiva nel Controparte_1 rapporto di credito dedotto in giudizio, allegando il contratto di cessione del 25.03.2017 dal quale si evince che la stessa ha acquistato in blocco dei crediti, tra cui quelli di spettanza della Santander Consumer Bank s.p.a.; sia il proprio credito, producendo il contratto di finanziamento e i relativi estratti conto, la garanzia fideiussoria e lettera di notifica della cessione del credito e messa in mora e regolarmente notificata al debitore principale e all'opponente.
Di contro, l'opponente, ha formulato censure astratte e non adeguatamente circostanziate, difatti, il disconoscimento dallo stesso operato in ordine alla documentazione versata in atti dall'opposta, è da ritenersi generico a fronte dell'ormai consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui il disconoscimento della propria sottoscrizione, ai sensi dell'art. 214 c.p.c., deve avvenire in modo formale ed inequivoco essendo, a tal fine, inidonea una contestazione generica oppure implicita, perché frammista ad altre difese o meramente sottintesa in una diversa versione dei fatti;
inoltre, la relativa pagina 3 di 5 eccezione deve contenere specifico riferimento al documento e al profilo di esso che viene contestato, sicché non vale, ove venga dedotta preventivamente, a fini solo esplorativi e senza riferimento circoscritto al determinato documento, ma con riguardo ad ogni eventuale produzione in copia che sia stata o possa essere effettuata da controparte. (Cass. Ord. n. 17313 del 17 giugno 2021)
Tornando al caso che ci occupa, il disconoscimento effettuato da parte opponente in seno all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, non integra i caratteri di specificità di cui all'orientamento sopra menzionato che nega qualsivoglia valora il riconoscimento “de quo” siccome del tutto carente riguardo ai necessari requisiti della chiarezza, specificità ed inequivocità della negazione afferente alla genuinità della documentazione offerta in atti dalla banca.
Conseguentemente va riconosciuto pieno valore probatorio alla documentazione allegata in atti dall'istituto di credito, specie il contratto di finanziamento sotteso al credito per cui è stato chiesto ed ottenuto il decreto ingiuntivo opposto.
Infine, va disattesa, l'eccezione mediante la quale ha lamentato Parte_1
l'usurarietà del tasso effettivo globale applicato dall'istituto di credito, stante la genericità della contestazione sollevata.
Nell'atto di citazione in opposizione, difatti, non risulta indicato alcun elemento idoneo a stabilire in che percentuale è stato eccepito lo sconfinamento rispetto ai tassi soglia, dovendosi rilevare, pertanto, una mera riproposizione non circostanziata di clausole stilistiche che mal si confanno al soddisfacimento dell'onere probatorio gravante sugli opponenti nei termini posti dalla Suprema Corte, ossia: il cliente che eccepisca il superamento dei tassi soglia non può limitarsi ad una generica contestazione circa lo sconfinamento dal richiamato parametro, dovendo invece indicare, in modo specifico, in che termini sarebbe avvenuto tale superamento, deducendo in particolare i trimestri di riferimento, la percentuale di sconfinamento rispetto al tasso soglia e le singole poste ritenute indebite, oltre che documentare tali fatti tramite la produzione dei Decreti Ministeriali recanti il tasso soglia previsto negli specifici periodi contestati. (Sent. Cass. Sez. Un. n. 9941/2009; Sent. Cass. n. 7374/2016)
L'opponente, difatti, si è limitato a una generica contestazione dei tassi contrattualmente applicati non ottemperando all'onere probatorio che su di esso gravava nei termini posti dal consolidato orientamento giurisprudenziale sopra richiamato.
Per tali motivi, deve rigettarsi la presente opposizione e, per l'effetto, confermarsi il decreto ingiuntivo n. 958/2018 del 26.04.2018 emesso dal pagina 4 di 5 Tribunale di Siracusa e iscritto al n. 912/2018 del ruolo generale.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto del valore della controversia ed applicate le tariffe di cui al d.m. 55/2014, nei valori medi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, nei valori minimi per la fase istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siracusa, definitivamente pronunciando, rigettata ed assorbita ogni ulteriore domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
- Dichiara la contumacia di Controparte_2
- Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 958/2018 del 26.04.2018 emesso dal Tribunale di Siracusa, dichiarandolo definitivamente esecutivo;
- Condanna alla refusione delle spese processuali in favore Parte_1 di parte opposta che liquida in euro 4.237,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, ed oltre IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Siracusa, il 5 settembre 2025
Il GIUDICE dott. Domenico Stilo
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SIRACUSA SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Domenico Stilo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 4261/2018 promossa da:
, nato a [...] il [...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. NASSI GIAMPIERO, presso il cui studio, a Siracusa in via Senatore Di Giovanni n. 57, è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti.
Opponente contro
(C.F. , in persona del legale rappresentante pro- Controparte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentato e difeso dall'avv. PESENTI MARCO, elettivamente domiciliato in Siracusa, Viale Scala Greca n. 406/B, presso lo studio dell'avv. CERBINO ALESSANDRA, giusta procura in atti.
Opposta
E CONTRO
, nato a [...] il [...] (C.F. ) Controparte_2 C.F._2
Opposto contumace
pagina 1 di 5 CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni, svoltasi in modalità cartolare, le parti hanno concluso come da note d'udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato , ha proposto la Parte_1 presente opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 958/2018 del 26.04.2018 emesso dal Tribunale di Siracusa e iscritto al n. 912/2018 del ruolo generale, con il quale gli era stato ingiunto il pagamento, in favore della della Controparte_1 somma complessiva di euro 20.442,47, oltre interessi, spese e compensi, dovuta in virtù della garanzia da lui prestata in favore di e relativa al Controparte_2 contratto di finanziamento n. 12138634 stipulato con la s.p.a. Santander Consumer Bank e ceduto all'odierna convenuta opposta.
L'opponente nei propri scritti difensivi ha negato di aver sottoscritto il contratto di finanziamento de quo che ha inteso disconoscere, ha eccepito l'infondatezza della pretesa creditoria vantata da controparte, rilevando, infine la usurarietà dei tassi di interesse effettivi globali applicati, istando per l'espletamento di una ctu grafologica volta all'accertamento della non autenticità di ogni eventuale segno grafico riportato sull'originale del contratto di finanziamento per cui è causa.
Si è costituita in giudizio la che ha rilevato la tardività della Controparte_1 proposta opposizione, l'incoerenza del disconoscimento delle documentazione contrattuale operato da controparte rispetto alle difese adottate, nonché la strumentalità dello stesso e la genericità delle contestazioni sollevate in ordine alla infondatezza della pretesa creditoria.
Parte opposta, infine, ha istato per il rigetto delle avverse eccezioni e per la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
L'opposto non si è costituito in giudizio, sebbene ritualmente Controparte_2 convenuto, con conseguente dichiarazione di contumacia.
Con ordinanza del 7.05.2022 l'eccezione di tardività dell'opposizione a decreto ingiuntivo sollevata dall'istituto di credito opposto veniva rigettata e il decreto dichiarato provvisoriamente esecutivo ex art. 648 del codice di rito civile con assegnazione dei termini per l'esperimento del procedimento di mediazione delegata.
A seguito dell'esito negativo del tentativo di mediazione, erano concessi i termini di cui all'art. 183, comma sesto, c.p.c. e stante il rigetto dell'istante istruttorie pagina 2 di 5 avanzate da parte opponente, la causa, ritenuta matura per la decisione, era rinviata per la precisazione delle conclusioni a mezzo di note scritte all'udienza del 16.01.2025, conclusa la quale la causa era trattenuta in decisione con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 del codice di rito civile.
La controversia trae origine da un credito vantato dall'odierna opposta di complessivi euro 20.442,47 nei confronti di a fronte della Parte_1 garanzia dallo stesso prestata in favore di in ordine al Controparte_2 contratto di finanziamento n. 12138634 stipulato in data del 31.03.2010.
Ciò posto, parte opponente con le proprie doglianze ha disconosciuto la documentazione contrattuale versata in atti da parte avversaria, eccependo la infondatezza del credito vantato e lamentando, infine, la usurarietà dei tassi effettivi globali applicati.
Dapprima, è da rilevarsi che con la proposizione dell'opposizione al decreto ingiuntivo le parti si pongono nella posizione che avrebbero ricoperto ove il giudizio fosse stato intentato nelle forme ordinarie. Ne consegue che devono trovare applicazione i principi generali in tema di onere della prova secondo i quali il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento, deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo, modificativo o impeditivo dell'altrui pretesa (Cass. Sez. Un. n. 13533/2001; Cass. n. 826/2015).
Ciò premesso, la ha provato sia la propria titolarità attiva nel Controparte_1 rapporto di credito dedotto in giudizio, allegando il contratto di cessione del 25.03.2017 dal quale si evince che la stessa ha acquistato in blocco dei crediti, tra cui quelli di spettanza della Santander Consumer Bank s.p.a.; sia il proprio credito, producendo il contratto di finanziamento e i relativi estratti conto, la garanzia fideiussoria e lettera di notifica della cessione del credito e messa in mora e regolarmente notificata al debitore principale e all'opponente.
Di contro, l'opponente, ha formulato censure astratte e non adeguatamente circostanziate, difatti, il disconoscimento dallo stesso operato in ordine alla documentazione versata in atti dall'opposta, è da ritenersi generico a fronte dell'ormai consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui il disconoscimento della propria sottoscrizione, ai sensi dell'art. 214 c.p.c., deve avvenire in modo formale ed inequivoco essendo, a tal fine, inidonea una contestazione generica oppure implicita, perché frammista ad altre difese o meramente sottintesa in una diversa versione dei fatti;
inoltre, la relativa pagina 3 di 5 eccezione deve contenere specifico riferimento al documento e al profilo di esso che viene contestato, sicché non vale, ove venga dedotta preventivamente, a fini solo esplorativi e senza riferimento circoscritto al determinato documento, ma con riguardo ad ogni eventuale produzione in copia che sia stata o possa essere effettuata da controparte. (Cass. Ord. n. 17313 del 17 giugno 2021)
Tornando al caso che ci occupa, il disconoscimento effettuato da parte opponente in seno all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, non integra i caratteri di specificità di cui all'orientamento sopra menzionato che nega qualsivoglia valora il riconoscimento “de quo” siccome del tutto carente riguardo ai necessari requisiti della chiarezza, specificità ed inequivocità della negazione afferente alla genuinità della documentazione offerta in atti dalla banca.
Conseguentemente va riconosciuto pieno valore probatorio alla documentazione allegata in atti dall'istituto di credito, specie il contratto di finanziamento sotteso al credito per cui è stato chiesto ed ottenuto il decreto ingiuntivo opposto.
Infine, va disattesa, l'eccezione mediante la quale ha lamentato Parte_1
l'usurarietà del tasso effettivo globale applicato dall'istituto di credito, stante la genericità della contestazione sollevata.
Nell'atto di citazione in opposizione, difatti, non risulta indicato alcun elemento idoneo a stabilire in che percentuale è stato eccepito lo sconfinamento rispetto ai tassi soglia, dovendosi rilevare, pertanto, una mera riproposizione non circostanziata di clausole stilistiche che mal si confanno al soddisfacimento dell'onere probatorio gravante sugli opponenti nei termini posti dalla Suprema Corte, ossia: il cliente che eccepisca il superamento dei tassi soglia non può limitarsi ad una generica contestazione circa lo sconfinamento dal richiamato parametro, dovendo invece indicare, in modo specifico, in che termini sarebbe avvenuto tale superamento, deducendo in particolare i trimestri di riferimento, la percentuale di sconfinamento rispetto al tasso soglia e le singole poste ritenute indebite, oltre che documentare tali fatti tramite la produzione dei Decreti Ministeriali recanti il tasso soglia previsto negli specifici periodi contestati. (Sent. Cass. Sez. Un. n. 9941/2009; Sent. Cass. n. 7374/2016)
L'opponente, difatti, si è limitato a una generica contestazione dei tassi contrattualmente applicati non ottemperando all'onere probatorio che su di esso gravava nei termini posti dal consolidato orientamento giurisprudenziale sopra richiamato.
Per tali motivi, deve rigettarsi la presente opposizione e, per l'effetto, confermarsi il decreto ingiuntivo n. 958/2018 del 26.04.2018 emesso dal pagina 4 di 5 Tribunale di Siracusa e iscritto al n. 912/2018 del ruolo generale.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto del valore della controversia ed applicate le tariffe di cui al d.m. 55/2014, nei valori medi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, nei valori minimi per la fase istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siracusa, definitivamente pronunciando, rigettata ed assorbita ogni ulteriore domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
- Dichiara la contumacia di Controparte_2
- Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 958/2018 del 26.04.2018 emesso dal Tribunale di Siracusa, dichiarandolo definitivamente esecutivo;
- Condanna alla refusione delle spese processuali in favore Parte_1 di parte opposta che liquida in euro 4.237,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, ed oltre IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Siracusa, il 5 settembre 2025
Il GIUDICE dott. Domenico Stilo
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