Articolo 159 della Legge 27 aprile 1978, n. 143
Articolo 158Articolo 160
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14 maggio 1978
Art. 159.

La composizione della razione viveri in natura, ai militari che ne hanno il godimento, nonche' le integrazioni di vitto e i generi di conforto da attribuire ai militari in speciali condizioni di servizio, sono stabilite, a norma del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 1950, n. 807 , in conformita' delle tabelle annesse allo stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anno finanziario 1978 (Elenco n. 3).
Entrata in vigore il 14 maggio 1978