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Sentenza 24 giugno 2025
Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 24/06/2025, n. 671 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 671 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. LAV. n. 875/2025
TRIBUNALE DI CATANZARO
- Sezione Prima Civile -
Settore Lavoro e Previdenza Sociale
R.G. LAV. n. 875/2025
VERBALE DI UDIENZA TELEMATICO
UDIENZA DEL 24/06/2025
Dinanzi al Giudice, Dott. Paolo Pirruccio, sono presenti:
- gli Avv.ti Ballistreri Federica e Ballistreri Gandolfo Maurizio nell'interesse del ricorrente, , presente personalmente;
CP_1
- l'Avv. Marco Craia, per delega dell'Avv. Fiorillo, nell'intesse della resistente per la quale presenzia il Procuratore Controparte_2 speciale Dott. Controparte_3
Gli Avv.ti Ballistreri si riportano al Preverbale depositato telematicamente in data 23/06/2025, oltre che al ricorso introduttivo, insistendo nell'integrale accoglimento dello stesso, anche in ordine alle richieste istruttorie.
L'Avv. Craia chiede, preliminarmente, l'espunzione del Preverbale e, comunque, termine per poter replicare. Si riporta alla memoria di costituzione, insistendo nell'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate e nelle richieste istruttorie pure ivi formulate.
Dopo ampia discussione, avendo i Procuratori delle parti esposto oralmente le proprie deduzioni difensive
Il Giudice del Lavoro si riserva di decidere all'esito della camera di consiglio.
Il Giudice del Lavoro Dott. Paolo PIRRUCCIO (firmato digitalmente)
Il Giudice del Lavoro all'esito della camera di consiglio, assenti le parti, ha pronunciato la seguente sentenza, con motivazione contestuale.
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R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
- Sezione Prima Civile -
Settore Lavoro e Previdenza Sociale
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catanzaro, nella persona del Dott. Paolo Pirruccio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nella causa iscritta al R.G. Lavoro n. 875/2025 promossa
DA
(C.F. ) CP_1 CodiceFiscale_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Prof. Gandolfo Maurizio Ballistreri e dall'Avv. Federica Carlotta Ballistreri
- RICORRENTE -
CONTRO
C.F. ), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_1 ra
rappresentata e difesa dall'Avv. Prof. Luigi Fiorillo
- RESISTENTE -
avente ad oggetto: licenziamento per giusta causa.
Conclusioni delle parti: come da atti di causa.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso depositato in data 03/04/2025, ha CP_1 convenuto in giudizio impugnando il licenziamento Controparte_2 per giusta causa intimatogli con lettera del 13/12/2024 (doc. n. 1 allegato al ricorso).
Pag. 2 di 15 R.G. LAV. n. 875/2025
1.1. Il ricorrente, premesso di essere stato assunto a tempo indeterminato da in data 06/08/1996, con la Controparte_4 qualifica di “Area operativa”, espone che in data 12/11/2024, come si rileva dallo stesso provvedimento recessivo, gli veniva notificata una contestazione di addebiti, per fatti risalenti al 17/11/2023, in cui si asseriva che l'odierno ricorrente “risulta responsabile per: 1) Aver utilizzato illegittimamente la carta postepay evolution del sig.
[...]
per effettuare un'operazione di pagamento… 2) Aver P_ sottratto illecitamente dalla cassa € 10,00 per sua stessa ammissione
(somma precedentemente prelevata per pagare i caffè) e quindi doveva ripianare l'ammanco. 3) Aver rilasciato una dichiarazione contraddittoria…” (doc. n. 4 allegato al ricorso).
1.2. Il ricorrente evidenzia che, nel periodo dei fatti contestati, viveva un momento drammatico della propria vita, in considerazione della situazione di stress psicologico e di forte disagio emotivo, con pesanti conseguenze psico-fisiche anche sul lavoro, aggravato dall'avvio della causa di separazione con la moglie.
1.3. Il ricorrente ha quindi dedotto, a supporto dell'impugnativa, i seguenti motivi:
A) Nullità del licenziamento, in quanto discriminatorio.
Si sostiene, in particolare, che per identiche fattispecie, ad altri dipendenti di pure coinvolti nella vicenda che ci Controparte_2 occupa, non è stata comminata la sanzione espulsiva.
B) Nullità del licenziamento in quanto intimato dopo più di sei mesi dalla conoscenza del fatto.
C) Nullità della sanzione per mancata esposizione del Codice disciplinare.
D) Insussistenza del fatto materiale contestato con conseguente obbligo di reintegrazione.
E) Sentenza della Corte Costituzionale n. 129 del 16/07/2024: se il fatto non è sanzionabile in forza della contrattazione collettiva con il licenziamento, vige l'obbligo di reintegra.
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F) Carenza di proporzionalità tra asserita infrazione e sanzione.
1.4. Il ricorrente ha quindi concluso chiedendo che il Tribunale voglia dichiarare l'impugnato licenziamento nullo e/o inefficace e/o illegittimo nonché condannare la resistente al risarcimento del danno morale e di immagine, quale “danno non patrimoniale”, da liquidarsi in via equitativa.
2. Si è costituita che ha concluso per il rigetto Controparte_2 dell'avverso ricorso.
3. Il ricorso è infondato e deve essere, pertanto, rigettato.
4. Il fatto storico è stato descritto, con estrema precisione, dalla resistente, la quale ha evidenziato:
- che con messaggio di posta elettronica del 17 novembre 2023, la collaboratrice dell'Ufficio Postale di Soverato, , segnalava alla ER
Struttura interna Fraud Management e Security Intelligence (in breve, Pa solo ) il furto in ambito “front end” della carta prepagata Postepay
Evolution n. 5333171132561974;
- che, in particolare, la riferiva che: “il signor ER P_
, titolare della PP in oggetto si recava il giorno 14/11/2023,
[...] precisamente alle ore 19:04, presso la farmacia sita a Soverato in via
Amirante per effettuare un acquisto per euro 18,00 pagando con la predetta carta;
quindi, faceva ritorno nella sua residenza dimenticando la carta in farmacia.
Il giorno successivo il titolare della farmacia consegna in posta ad un operatore, la carta in questione tenuta in custodia dallo stesso senza informare nessuno in ufficio, come da normativa vigente, né tantomeno il titolare. Al momento del ritiro della carta CU viene informato che la stessa è smarrita dall'ufficio e mostra attraverso l'APP
PP, che ci sono pagamenti effettuati già a partire dallo stesso pomeriggio del 15/11 con un pagamento a sportello, precisamente PDL
5 di euro 8,65 alle ore 16:54 e nella giornata del 16 altri pagamenti per un totale di euro 145,81 che disconosce in quanto non in P_ possesso della carta”;
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- che in coerenza con le procedure organizzative in tema di eventi Pa illeciti - o sospetti tali - il Funzionario di incaricato, CP_6
avviava le conseguenti verifiche al fine di accertare la dinamica
[...] degli eventi oggetto di segnalazione;
Pa
- che nel suddetto contesto il Funzionario di chiedeva, quindi, alla Responsabile di Gestione Operativa della Filiale di Catanzaro,
, la correlata documentazione acquisita agli atti;
Persona_2
- che, così, dalla conseguente documentazione trasmessa, il Pa Funzionario di accertava:
- che il titolare della carta, , aveva Controparte_5 dimenticato il suddetto dispositivo elettronico di pagamento presso la farmacia di Soverato, sita in via Amirante, in data 14 novembre 2023, in occasione di un acquisto di euro 18,00;
- che il giorno successivo, il titolare della sopra indicata farmacia consegnava la carta in questione ad un operatore dell'Ufficio Postale di Soverato;
- che il 20 novembre 2023 lo , recatosi presso l'Ufficio P_ postale di Soverato, prendeva atto che la carta non era presente e contestualmente rilevava tramite l'APP Postepay che dal 14 novembre 2023 risultavano effettuate, a sua insaputa, [n. 7,
n.d.e.] operazioni di pagamento per un totale complessivo di euro 127,83;
- che, in tale contesto, lo aveva sottoscritto il modulo P_ di contestazione di addebito, unitamente alla lettera di reclamo per i Servizi Postepay e al modulo di richiesta di sostituzione della carta Postepay Evolution;
Pa
- che il Funzionario di acquisiva, altresì, la denuncia sporta il
20 novembre 2023 dall'operatore di sportello dell'Ufficio postale di
Soverato, nella quale quest'ultimo riferiva Testimone_1 all'Autorità che: “In data 14.11.2023 il proprietario della Sanitaria sita in Soverato in via C. Amirante mi portava una carta Postepay avente numero 5333171132561974 di un signore che l'aveva dimenticata
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presso la predetta sanitaria. Provvedevo a conservare la carta
Postepay nel cassetto dell'ufficio Postale lasciandola in consegna al collega che prendeva il turno dopo di me. L'indomani mattina nell'andare a riprendere la carta mi rendevo conto che non era più nel cassetto e chiedendo ai colleghi nessuno sapeva fornirmi ulteriori informazioni. Per tale motivo, per regole interne alle Poste, devo provvedere personalmente ad effettuare la denuncia di smarrimento della carta Postepay in questione”;
- che, preso atto di quanto dichiarato dal nella suddetta Tes_1
Pa denuncia, il Funzionario di acquisiva, quindi, il giornale di fondo [i.e. un estratto contabile delle operatività di cassa eseguite da un operatore di sportello di durante il turno di lavoro presso una CP_2 univoca postazione (PDL – postazione di lavoro)] della postazione di lavoro n. 5 (PDL 5) del 15 novembre 2023, attraverso cui accertava che il dipendente che era subentrato, a cambio turno, al era Tes_1
(con Userid univocamente assegnata “ ); CP_1 Per_3
Pa
- che, contestualmente, il Funzionario di accertava che la carta smarrita era stata - indebitamente - utilizzata nella data sopra indicata presso la PDL N.
5 - presieduta nella circostanza dal - in CP_1 occasione dell'operazione di pagamento della raccomandata internazionale n. RC286959101IT spedita dalla cliente sig.ra PE
;
[...]
Pa
- che il nel confermare al Funzionario di quanto Tes_1 denunciato il 20 novembre 2023, precisava: “…durante la mattinata (si riferisce al 15/11/2023 nds) è venuto al mio sportello il titolare della
che ha sede in via Amirante e mi ha consegnato la carta Pt_2
PostePay Evolution nr. 5333171132561974 precisando che un cliente
l'aveva dimenticata presso la Farmacia.
Ho quindi preso la carta e l'ho depositata all'interno del cassetto della mia postazione di lavoro in attesa della possibile restituzione al legittimo intestatario qualora si fosse presentato. Non ho ritenuto in quel momento di dare avviso al Direttore in quanto ho pensato che
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eventualmente avrebbe potuto gestire la questione il collega del turno successivo, sig. . CP_1
Ho quindi proseguito l'attività di sportello e a conclusione del mio turno di lavoro ho informato il collega circa la CP_1 presenza della carta in questione all'interno del cassetto.
Il giorno successivo non avendo visto la carta all'interno del cassetto ho pensato che la situazione si era risolta con la restituzione al legittimo proprietario.
Tuttavia, in data 20/11/2023 sono stato informato dalla Parte_3 della necessità di sporgere denuncia di smarrimento all'interno
[...] dell'UP della carta PostePay Evolution nr. 5333171132561974.
A quel punto mi sono recato dai Carabinieri per effettuare la denuncia. Non ho chiesto al collega spiegazioni circa lo CP_1 smarrimento di questa carta...”;
- che a fronte di quanto riferito e precisato dal il Tes_1
Pa Funzionario di acquisiva la conseguente dichiarazione del CP_1 che, dopo aver preso visione del giornale di fondo della postazione di lavoro n. 5 ove era applicato il 15 novembre 2023, riferiva che: “In merito allo smarrimento della carta Postepay Evolution nr.
5333171132561974 dichiaro di essere venuto a conoscenza solo a seguito della convocazione dei Carabinieri di Soverato.
A questo proposito dichiaro che in data 15/11/2023 non ho avuto in consegna la suddetta carta da parte di alcun collega.
In merito all'operazione di pagamento "accettazione corrispondenza" di € 8,65 risultante eseguita alla PDL 5 da me presieduta in data
15/11/2023 dichiaro che probabilmente ho erroneamente utilizzato la richiamata carta convinto che stessi utilizzando la mia.
Ho effettuato il pagamento convinto che fosse la mia carta allo scopo di ripianare la cassa in quanto precedentemente avevo prelevato 10 € allo scopo di pagare i caffè. Probabilmente anche nei giorni successivi ho utilizzato la carta in questione convinto che fosse la mia e senza rendermene conto.
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Successivamente non mi sono più ritrovato questa carta”;
- che all'esito delle suddette attività di indagine, il Funzionario di Pa
notiziava, nell'agosto 2024, le competenti Funzioni aziendali, osservando come attraverso l'analisi dei riscontri documentali acquisiti e delle dichiarazioni ricevute dal personale informato sui fatti, le indagini esperite hanno consentito di rilevare l'indebito utilizzo della carta Postepay Evolution n. 5333171132561974 da parte del dipendente , che si era giustificato asserendo di averla CP_1 utilizzata erroneamente dopo averla scambiata per la propria carta prepagata personale;
- che, inoltre, il , contrariamente a quanto dichiarato dal CP_1
aveva disconosciuto di aver avuto in consegna la carta in Tes_1 questione dal nominato dipendente;
lo stesso, tuttavia, ha dapprima confermato di avere utilizzato - seppur “erroneamente” - la richiamata carta e poi di averla a sua volta smarrita senza, tuttavia, sporgere alcuna denuncia;
- che il , infatti, aveva dichiarato: “…Probabilmente anche CP_1 nei giorni successivi ho utilizzato la carta in questione convinto che fosse la mia e senza rendermene conto. Successivamente non mi sono più ritrovato questa carta…”; Pa
- che il Funzionario di evidenziava le modalità di utilizzo improprio della carta Postepay Evolution n. 5333171132561974, la quale, a seguito dello smarrimento da parte del cliente P_
, era stata utilizzata dal soltanto in occasione di (n. 7)
[...] CP_1 operazioni di pagamento “contactless” che non necessitano la digitazione del PIN segreto (a questo proposito, si rammenta che la funzionalità “contactless” permette di pagare fino a 50,00 euro senza digitare il PIN, semplicemente avvicinando la carta Postepay Evolution ai lettori abilitati).
5. Ora, alla luce delle difese del ricorrente, si deve ritenere che il fatto storico, nella sua materialità (utilizzo della carta di debito smarrita dal cliente e affidata in custodia temporanea a ), sia CP_2
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sostanzialmente incontestato e, quindi, provato.
Il ricorrente, infatti, a fronte degli incontrovertibili accertamenti compiuti in fase di indagini interne, lamenta, nella sostanza, l'assenza di intenzionalità del suo comportamento ovvero del “dolo”, ritenendo che si sia trattato di un “comportamento isolato (e non sistematico)” sicché esso deve “considerarsi come mero errore dovuto ad un periodo di forte stress, sia esistenziale che dipendente dalla separazione avviata dalla moglie per quanto attiene l'erronea utilizzazione della postapay” (così, testualmente, a pag. 9 del ricorso).
6. Sotto tale profilo si deve però escludere, con ragionevole certezza, che il ricorrente versasse in una situazione di mero “errore”.
6.1. In primo luogo, lo stesso ricorrente, al fine di giustificare il primo utilizzo della carta, sostiene nella lettera di giustificazioni del
15/11/2024 (doc. n. 5 allegato al ricorso), di averla scambiata, quel pomeriggio, presso la postazione di lavoro, con quella di sua proprietà che avrebbe le “medesime fattezze” di quella smarrita dallo . P_
Per giustificare lo scambio, il lavoratore sostiene, nella medesima lettera, che avrebbe preso “in prestito” dalla cassa dell'Ufficio la somma di € 10,00 per pagare le consumazioni offerte ai colleghi, poiché quel giorno era privo di contanti (avendo a sua disposizione solo “alcuni spiccioli”).
6.2. Già tale comportamento - si badi, illecito - integra di per sé la fattispecie per la quale il CCNL del 23 luglio 2024, all'art. 54, comma
VI, lett. a) (doc. n. 17 allegato alla memoria di costituzione di
[...]
), prevede la sanzione del licenziamento senza preavviso: CP_2
«Si applica la sanzione disciplinare del licenziamento senza preavviso per una delle seguenti mancanze:
a) per illecito uso, manomissione, distrazione o sottrazione di somme, o beni di spettanza o di pertinenza della Società o ad essa affidati, o infine per connivente tolleranza di abusi commessi da dipendenti o da terzi».
Si tratta, cioè, dell'illecito contestato al punto 2) della lettera di
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contestazione del 12/11/2024 che sarebbe, già da solo, sufficiente a supportare il provvedimento espulsivo (non rilevando la esiguità della somma sottratta “in prestito” dalla cassa e neppure che vi fosse intenzione di restituirla, rilevando unicamente l'attività di “distrazione” dalla cassa, seppur temporanea, della somma).
In sostanza, per giustificare un comportamento illecito, lo stesso ricorrente è costretto ad addurre un comportamento a sua volta illecito e di pari rilevanza disciplinare.
6.3. Sostiene, poi, il ricorrente, nella lettera di giustificazione, che procedeva pertanto ad estrarre la sua carta dal portafoglio, al fine di provvedere al ripianamento della cassa, “senza potervi riuscire a causa dell'afflusso della clientela” e che “per evitare confusione, mettevo da parte la mia carta”. Soggiungeva poi che: “Dalla ricostruzione effettuata successivamente ritengo che lo sbaglio si sia potuto venire
a creare proprio in quel momento”.
Ed, invero – prosegue il ricorrente nelle sue giustificazioni – “a distanza di tempo, profittando del pagamento in contanti di una raccomandata, di ammontare quasi equivalente alla somma anticipata dalla cassa, recuperavo la carta (è qui che avviene lo scambio della carta) per pagare con la stessa il costo della raccomandata, trattenendo i relativi contanti consegnati dal cliente, al fine di detto ripianamento. Aggiungevo le poche monete in mio possesso per raggiungere esattamente la somma presa in prestito e rimettendo il tutto nella cassa”.
6.4. Orbene, tale versione dei fatti appare del tutto inverosimile alla luce delle seguenti considerazioni:
- in primo luogo, se effettivamente il ricorrente avesse estratto, il giorno 15/11/2023, la sua carta postepay per ripianare l'addebito
(ovvero restituire i 10 euro presi a prestito), ma senza poi provvedervi a causa dell'afflusso della clientela, è di tutta evidenza che, laddove avesse “messo da parte” la sua carta, la avrebbe di nuovo ricollocata nel portafoglio o in una tasca del suo abbigliamento, al fine di poterla
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prontamente reperire al momento opportuno;
- il ricorrente non indica, però, dove avrebbe collocato la sua carta;
- è quindi evidente che lo scambio sarebbe potuto avvenire solo se il ricorrente avesse collocato la sua carta nel cassetto della postazione di lavoro, dove il collega di lavoro aveva, a sua volta, Tes_1 collocato, in attesa della restituzione al legittimo titolare, la carta postepay smarrita dallo;
P_
- se però così avesse fatto, il ricorrente, o al momento della collocazione della sua carta in detto cassetto (comportamento, comunque, davvero difficile da ipotizzare) o al momento del suo ritiro, avrebbe inevitabilmente constatato e rilevato la presenza di due carte postepay evolution (la sua e quella smarrita dal cliente);
- il ricorrente descrive, invece, molto genericamente lo “scambio” di carte che - si ripete - sarebbe potuto avvenire solo in ipotesi di collocazione della propria carta in detto cassetto della postazione
(ipotesi, tuttavia, da escludere con certezza pressoché assoluta, considerando, altresì, che non vi è ragione di dubitare sul fatto che il collega che aveva terminato il turno di lavoro prima di lui, lo Tes_1 avesse informato della presenza della carta postepay in detto cassetto ove egli la aveva collocata per la restituzione al legittimo titolare);
- inoltre, tutte le operazioni di pagamento compiute dal ricorrente sono state pacificamente effettuate nella modalità “contactless” ovvero senza utilizzo del PIN segreto che solo il titolare poteva conoscere;
- si tratta, quindi, di piccole operazioni di pagamento (di valore variabile da € 8,65 ad € 22,85) proprio al fine di evitare la digitazione del PIN (che era evidentemente sconosciuto al ricorrente), tutte concentrate sostanzialmente in un giorno (se si esclude, infatti, il pagamento della raccomandata in data 15/11/2023, le restanti sei operazioni di pagamento sono tutte state eseguite il successivo
16/11/2023).
6.5. Ma ciò che elide ogni dubbio sulla mancanza di buona fede del ricorrente è che egli stesso ha dichiarato, in sede di audizione del
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24/07/2024, di non essersi “più ritrovato” detta carta e di averla, quindi, sostanzialmente smarrita, senza procedere neppure a denunciare lo smarrimento.
È di tutta evidenza, invece, che appare del tutto logico e ragionevole ritenere che il ricorrente, dopo aver utilizzato (consapevolmente) la carta smarrita dallo Sculco per effettuare piccoli acquisti (e per una somma complessivamente esigua al fine evidente di evitare sforamenti del credito prepagato disponibile sulla carta), se ne sia volutamente disfatto, atteso che, se avesse poi ritrovato la sua carta postepay (di cui neppure si precisano i tempi e le modalità del rinvenimento, laddove vi fosse stato effettivamente uno “scambio” fortuito), avrebbe immediatamente rilevato l'errore commesso, poiché si sarebbe ritrovato ad avere la disponibilità (contemporanea) di due carte prepagate e non avrebbe, seguendo la logica del ricorrente, utilizzato quella smarrita dallo . P_
Il ricorrente ha infatti dichiarato, in sede di audizione del
24/07/2024, di essere venuto a conoscenza dello smarrimento (da parte di un cliente) della citata postepay “solo a seguito della convocazione dei Carabinieri di Soverato”.
Il ricorrente, però, non ha neppure spiegato - come anticipato - le modalità con cui, dopo lo scambio delle carte asseritamente erroneo, sia poi ritornato in possesso della sua carta di debito, essendo la sua ricostruzione, come detto, molto generica sul punto e, comunque, del tutto inverosimile e contraddittoria.
6.6. E, d'altronde, il ricorrente non ha neppure dedotto di aver dichiarato lo smarrimento della sua carta postepay evolution (oltre a quella smarrita dal cliente ), sicché si deve ritenere che egli ne P_ abbia sempre conservato il possesso.
6.7. Quanto sopra rilevato consente, oltre di ritenere incontestato l'indebito prelievo della somma di € 10,00 dalla cassa dell'Ufficio, di ritenere, altresì, provato che l'utilizzo indebito della carta postepay smarrita da altro titolare non sia avvenuto in buona fede e per mero
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errore, sicché il fatto storico si deve ritenere provato non solo sotto il profilo oggettivo, ma anche sotto il profilo soggettivo (ovvero della volontarietà e della consapevolezza della condotta illecita).
7. Ciò premesso, si deve innanzitutto escludere che il licenziamento sia avvenuto con modalità discriminatorie (motivo sub A del ricorso).
Non è dato comprendere, infatti, per quale ragione si sarebbe dovuta comminare una sanzione (espulsiva) alla dipendente (che ER diligentemente effettuava la segnalazione del sospetto furto della carta postepay alla struttura interna preposta) o al collega , Testimone_1 atteso che nessuno dei due, al contrario del ricorrente, ha mai fatto utilizzo della citata postepay.
8. Per quanto attiene, poi, alla mancata esposizione del Codice disciplinare (motivo sub C), si rileva che la Suprema Corte ha chiarito che «Ai fini della validità del licenziamento intimato per ragioni disciplinari non è necessaria la previa affissione del codice disciplinare, in presenza della violazione di norme di legge e comunque di doveri fondamentali del lavoratore, riconoscibili come tali senza necessità di specifica previsione. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto irrilevante la mancata affissione del codice disciplinare nel caso di utilizzo di un congedo familiare per lo svolgimento di altra attività lavorativa, in violazione dell'art. 4 l. n. 53 del 2000 oltre che dei fondamentali doveri di lealtà e fedeltà del lavoratore)» (Cass. n. 6893/2018).
Nel caso di specie, è di tutta evidenza che gli illeciti compiuti dal ricorrente (utilizzo indebito di una carta prepagata altrui e prelievo di una somma “in prestito” dalla cassa per pagare le consumazioni offerte ai colleghi di lavoro) sono di gravità di immediata percezione, ragion per cui qualsiasi lavoratore di media diligenza è in grado di apprezzarne il radicale disvalore senza che esso debba essere consacrato nel Codice disciplinare esposto nel luogo di lavoro.
9. Per le ragioni sopra ampiamente illustrate, non si può ritenere fondato neppure il motivo (sub D) vertente sulla insussistenza
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materiale del fatto contestato, la cui prova positiva è invece incontrovertibile.
10. Non è fondato anche il motivo sub lett. E (fatto asseritamente non sanzionato con il licenziamento dalla contrattazione collettiva), atteso che, come si è visto, entrambe le condotte descritte ai punti 1)
e 2) della lettera di contestazione degli addebiti del 12/11/2024 sono perfettamente inquadrabili nell'art. 54, comma VI, lett. a) del CCNL del
23/07/2024, nonché nella lett. k), laddove si contempla il licenziamento senza preavviso “in genere per fatti o atti dolosi, anche nei confronti di terzi, compiuti in connessione con il rapporto di lavoro di gravità tale da non consentire la prosecuzione del rapporto di lavoro”
(qual è certamente l'utilizzo di una carta postepay smarrita da altro titolare e provvisoriamente custodita in ufficio postale al solo fine della sua restituzione).
11. Da ciò consegue anche l'infondatezza del motivo di ricorso sub lett. F (carenza di proporzionalità tra infrazione e sanzione disciplinare) atteso che la sanzione espulsiva, per i comportamenti oggetto di causa,
è espressamente contemplata dal CCNL di settore (art. 54, comma VI cit.).
12. È, infine, infondato anche il motivo sub lett. B) attinente alla violazione del principio di tempestività della contestazione disciplinare.
12.1. Come anticipato, ritiene questo Giudice che sia sufficiente a supportare e giustificare il licenziamento senza preavviso la sola condotta contestata al punto 2) della lettera del 12/11/2024, che di seguito si riporta:
2) Aver sottratto illecitamente dalla cassa € 10,00 per sua stessa ammissione (somma precedentemente prelevata per pagare i caffè) e quindi doveva ripianare l'ammanco.
12.2. Orbene, rispetto a tale illecito, si deve rilevare che la Società datrice di lavoro ne ha avuto conoscenza, per la prima volta, solo in data 24/07/2024 (doc. n. 11 allegato alla memoria di costituzione di
), allorquando lo stesso ricorrente, sentito dai funzionari CP_2
Pag. 14 di 15 R.G. LAV. n. 875/2025
preposti, dichiarava spontaneamente che aveva effettuato il pagamento di una raccomandata con la carta postepay evolution
(smarrita dallo Sculco), convinto che si trattasse della sua carta, “allo scopo di ripianare la cassa in quanto precedentemente avevo prelevato
10 € allo scopo di ripagare i caffè”.
12.3. Orbene, rispetto a tale dichiarazione auto-accusatoria (del
24/07/2024), la contestazione del 12/11/2024 (intervenuta a distanza di soli tre mesi e mezzo) è tutt'altro che intempestiva.
E poiché già tale condotta illecita, da sola, è sufficiente a supportare il licenziamento senza preavviso intimato dalla resistente, risulta del tutto superfluo ed ininfluente verificare la tempestività della contestazione rispetto alla condotta illecita contestata al punto n. 1)
(attinente all'utilizzo della carta postepay smarrita dallo ). P_
13. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe indicata, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- rigetta il ricorso;
- condanna il ricorrente al pagamento delle CP_1 spese di lite in favore di che si liquidano Controparte_2 nella somma di € 3.500,00 per soli compensi professionali di avvocato, oltre rimborso spese forfettarie (15% ex art. 2 d.m.
n. 55/2014), C.P.A. ed I.V.A. (se dovuta), come per legge.
Così deciso in Catanzaro, in data 24 giugno 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Paolo PIRRUCCIO
(firmato digitalmente)
Pag. 15 di 15
TRIBUNALE DI CATANZARO
- Sezione Prima Civile -
Settore Lavoro e Previdenza Sociale
R.G. LAV. n. 875/2025
VERBALE DI UDIENZA TELEMATICO
UDIENZA DEL 24/06/2025
Dinanzi al Giudice, Dott. Paolo Pirruccio, sono presenti:
- gli Avv.ti Ballistreri Federica e Ballistreri Gandolfo Maurizio nell'interesse del ricorrente, , presente personalmente;
CP_1
- l'Avv. Marco Craia, per delega dell'Avv. Fiorillo, nell'intesse della resistente per la quale presenzia il Procuratore Controparte_2 speciale Dott. Controparte_3
Gli Avv.ti Ballistreri si riportano al Preverbale depositato telematicamente in data 23/06/2025, oltre che al ricorso introduttivo, insistendo nell'integrale accoglimento dello stesso, anche in ordine alle richieste istruttorie.
L'Avv. Craia chiede, preliminarmente, l'espunzione del Preverbale e, comunque, termine per poter replicare. Si riporta alla memoria di costituzione, insistendo nell'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate e nelle richieste istruttorie pure ivi formulate.
Dopo ampia discussione, avendo i Procuratori delle parti esposto oralmente le proprie deduzioni difensive
Il Giudice del Lavoro si riserva di decidere all'esito della camera di consiglio.
Il Giudice del Lavoro Dott. Paolo PIRRUCCIO (firmato digitalmente)
Il Giudice del Lavoro all'esito della camera di consiglio, assenti le parti, ha pronunciato la seguente sentenza, con motivazione contestuale.
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R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
- Sezione Prima Civile -
Settore Lavoro e Previdenza Sociale
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catanzaro, nella persona del Dott. Paolo Pirruccio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nella causa iscritta al R.G. Lavoro n. 875/2025 promossa
DA
(C.F. ) CP_1 CodiceFiscale_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Prof. Gandolfo Maurizio Ballistreri e dall'Avv. Federica Carlotta Ballistreri
- RICORRENTE -
CONTRO
C.F. ), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_1 ra
rappresentata e difesa dall'Avv. Prof. Luigi Fiorillo
- RESISTENTE -
avente ad oggetto: licenziamento per giusta causa.
Conclusioni delle parti: come da atti di causa.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso depositato in data 03/04/2025, ha CP_1 convenuto in giudizio impugnando il licenziamento Controparte_2 per giusta causa intimatogli con lettera del 13/12/2024 (doc. n. 1 allegato al ricorso).
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1.1. Il ricorrente, premesso di essere stato assunto a tempo indeterminato da in data 06/08/1996, con la Controparte_4 qualifica di “Area operativa”, espone che in data 12/11/2024, come si rileva dallo stesso provvedimento recessivo, gli veniva notificata una contestazione di addebiti, per fatti risalenti al 17/11/2023, in cui si asseriva che l'odierno ricorrente “risulta responsabile per: 1) Aver utilizzato illegittimamente la carta postepay evolution del sig.
[...]
per effettuare un'operazione di pagamento… 2) Aver P_ sottratto illecitamente dalla cassa € 10,00 per sua stessa ammissione
(somma precedentemente prelevata per pagare i caffè) e quindi doveva ripianare l'ammanco. 3) Aver rilasciato una dichiarazione contraddittoria…” (doc. n. 4 allegato al ricorso).
1.2. Il ricorrente evidenzia che, nel periodo dei fatti contestati, viveva un momento drammatico della propria vita, in considerazione della situazione di stress psicologico e di forte disagio emotivo, con pesanti conseguenze psico-fisiche anche sul lavoro, aggravato dall'avvio della causa di separazione con la moglie.
1.3. Il ricorrente ha quindi dedotto, a supporto dell'impugnativa, i seguenti motivi:
A) Nullità del licenziamento, in quanto discriminatorio.
Si sostiene, in particolare, che per identiche fattispecie, ad altri dipendenti di pure coinvolti nella vicenda che ci Controparte_2 occupa, non è stata comminata la sanzione espulsiva.
B) Nullità del licenziamento in quanto intimato dopo più di sei mesi dalla conoscenza del fatto.
C) Nullità della sanzione per mancata esposizione del Codice disciplinare.
D) Insussistenza del fatto materiale contestato con conseguente obbligo di reintegrazione.
E) Sentenza della Corte Costituzionale n. 129 del 16/07/2024: se il fatto non è sanzionabile in forza della contrattazione collettiva con il licenziamento, vige l'obbligo di reintegra.
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F) Carenza di proporzionalità tra asserita infrazione e sanzione.
1.4. Il ricorrente ha quindi concluso chiedendo che il Tribunale voglia dichiarare l'impugnato licenziamento nullo e/o inefficace e/o illegittimo nonché condannare la resistente al risarcimento del danno morale e di immagine, quale “danno non patrimoniale”, da liquidarsi in via equitativa.
2. Si è costituita che ha concluso per il rigetto Controparte_2 dell'avverso ricorso.
3. Il ricorso è infondato e deve essere, pertanto, rigettato.
4. Il fatto storico è stato descritto, con estrema precisione, dalla resistente, la quale ha evidenziato:
- che con messaggio di posta elettronica del 17 novembre 2023, la collaboratrice dell'Ufficio Postale di Soverato, , segnalava alla ER
Struttura interna Fraud Management e Security Intelligence (in breve, Pa solo ) il furto in ambito “front end” della carta prepagata Postepay
Evolution n. 5333171132561974;
- che, in particolare, la riferiva che: “il signor ER P_
, titolare della PP in oggetto si recava il giorno 14/11/2023,
[...] precisamente alle ore 19:04, presso la farmacia sita a Soverato in via
Amirante per effettuare un acquisto per euro 18,00 pagando con la predetta carta;
quindi, faceva ritorno nella sua residenza dimenticando la carta in farmacia.
Il giorno successivo il titolare della farmacia consegna in posta ad un operatore, la carta in questione tenuta in custodia dallo stesso senza informare nessuno in ufficio, come da normativa vigente, né tantomeno il titolare. Al momento del ritiro della carta CU viene informato che la stessa è smarrita dall'ufficio e mostra attraverso l'APP
PP, che ci sono pagamenti effettuati già a partire dallo stesso pomeriggio del 15/11 con un pagamento a sportello, precisamente PDL
5 di euro 8,65 alle ore 16:54 e nella giornata del 16 altri pagamenti per un totale di euro 145,81 che disconosce in quanto non in P_ possesso della carta”;
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- che in coerenza con le procedure organizzative in tema di eventi Pa illeciti - o sospetti tali - il Funzionario di incaricato, CP_6
avviava le conseguenti verifiche al fine di accertare la dinamica
[...] degli eventi oggetto di segnalazione;
Pa
- che nel suddetto contesto il Funzionario di chiedeva, quindi, alla Responsabile di Gestione Operativa della Filiale di Catanzaro,
, la correlata documentazione acquisita agli atti;
Persona_2
- che, così, dalla conseguente documentazione trasmessa, il Pa Funzionario di accertava:
- che il titolare della carta, , aveva Controparte_5 dimenticato il suddetto dispositivo elettronico di pagamento presso la farmacia di Soverato, sita in via Amirante, in data 14 novembre 2023, in occasione di un acquisto di euro 18,00;
- che il giorno successivo, il titolare della sopra indicata farmacia consegnava la carta in questione ad un operatore dell'Ufficio Postale di Soverato;
- che il 20 novembre 2023 lo , recatosi presso l'Ufficio P_ postale di Soverato, prendeva atto che la carta non era presente e contestualmente rilevava tramite l'APP Postepay che dal 14 novembre 2023 risultavano effettuate, a sua insaputa, [n. 7,
n.d.e.] operazioni di pagamento per un totale complessivo di euro 127,83;
- che, in tale contesto, lo aveva sottoscritto il modulo P_ di contestazione di addebito, unitamente alla lettera di reclamo per i Servizi Postepay e al modulo di richiesta di sostituzione della carta Postepay Evolution;
Pa
- che il Funzionario di acquisiva, altresì, la denuncia sporta il
20 novembre 2023 dall'operatore di sportello dell'Ufficio postale di
Soverato, nella quale quest'ultimo riferiva Testimone_1 all'Autorità che: “In data 14.11.2023 il proprietario della Sanitaria sita in Soverato in via C. Amirante mi portava una carta Postepay avente numero 5333171132561974 di un signore che l'aveva dimenticata
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presso la predetta sanitaria. Provvedevo a conservare la carta
Postepay nel cassetto dell'ufficio Postale lasciandola in consegna al collega che prendeva il turno dopo di me. L'indomani mattina nell'andare a riprendere la carta mi rendevo conto che non era più nel cassetto e chiedendo ai colleghi nessuno sapeva fornirmi ulteriori informazioni. Per tale motivo, per regole interne alle Poste, devo provvedere personalmente ad effettuare la denuncia di smarrimento della carta Postepay in questione”;
- che, preso atto di quanto dichiarato dal nella suddetta Tes_1
Pa denuncia, il Funzionario di acquisiva, quindi, il giornale di fondo [i.e. un estratto contabile delle operatività di cassa eseguite da un operatore di sportello di durante il turno di lavoro presso una CP_2 univoca postazione (PDL – postazione di lavoro)] della postazione di lavoro n. 5 (PDL 5) del 15 novembre 2023, attraverso cui accertava che il dipendente che era subentrato, a cambio turno, al era Tes_1
(con Userid univocamente assegnata “ ); CP_1 Per_3
Pa
- che, contestualmente, il Funzionario di accertava che la carta smarrita era stata - indebitamente - utilizzata nella data sopra indicata presso la PDL N.
5 - presieduta nella circostanza dal - in CP_1 occasione dell'operazione di pagamento della raccomandata internazionale n. RC286959101IT spedita dalla cliente sig.ra PE
;
[...]
Pa
- che il nel confermare al Funzionario di quanto Tes_1 denunciato il 20 novembre 2023, precisava: “…durante la mattinata (si riferisce al 15/11/2023 nds) è venuto al mio sportello il titolare della
che ha sede in via Amirante e mi ha consegnato la carta Pt_2
PostePay Evolution nr. 5333171132561974 precisando che un cliente
l'aveva dimenticata presso la Farmacia.
Ho quindi preso la carta e l'ho depositata all'interno del cassetto della mia postazione di lavoro in attesa della possibile restituzione al legittimo intestatario qualora si fosse presentato. Non ho ritenuto in quel momento di dare avviso al Direttore in quanto ho pensato che
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eventualmente avrebbe potuto gestire la questione il collega del turno successivo, sig. . CP_1
Ho quindi proseguito l'attività di sportello e a conclusione del mio turno di lavoro ho informato il collega circa la CP_1 presenza della carta in questione all'interno del cassetto.
Il giorno successivo non avendo visto la carta all'interno del cassetto ho pensato che la situazione si era risolta con la restituzione al legittimo proprietario.
Tuttavia, in data 20/11/2023 sono stato informato dalla Parte_3 della necessità di sporgere denuncia di smarrimento all'interno
[...] dell'UP della carta PostePay Evolution nr. 5333171132561974.
A quel punto mi sono recato dai Carabinieri per effettuare la denuncia. Non ho chiesto al collega spiegazioni circa lo CP_1 smarrimento di questa carta...”;
- che a fronte di quanto riferito e precisato dal il Tes_1
Pa Funzionario di acquisiva la conseguente dichiarazione del CP_1 che, dopo aver preso visione del giornale di fondo della postazione di lavoro n. 5 ove era applicato il 15 novembre 2023, riferiva che: “In merito allo smarrimento della carta Postepay Evolution nr.
5333171132561974 dichiaro di essere venuto a conoscenza solo a seguito della convocazione dei Carabinieri di Soverato.
A questo proposito dichiaro che in data 15/11/2023 non ho avuto in consegna la suddetta carta da parte di alcun collega.
In merito all'operazione di pagamento "accettazione corrispondenza" di € 8,65 risultante eseguita alla PDL 5 da me presieduta in data
15/11/2023 dichiaro che probabilmente ho erroneamente utilizzato la richiamata carta convinto che stessi utilizzando la mia.
Ho effettuato il pagamento convinto che fosse la mia carta allo scopo di ripianare la cassa in quanto precedentemente avevo prelevato 10 € allo scopo di pagare i caffè. Probabilmente anche nei giorni successivi ho utilizzato la carta in questione convinto che fosse la mia e senza rendermene conto.
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Successivamente non mi sono più ritrovato questa carta”;
- che all'esito delle suddette attività di indagine, il Funzionario di Pa
notiziava, nell'agosto 2024, le competenti Funzioni aziendali, osservando come attraverso l'analisi dei riscontri documentali acquisiti e delle dichiarazioni ricevute dal personale informato sui fatti, le indagini esperite hanno consentito di rilevare l'indebito utilizzo della carta Postepay Evolution n. 5333171132561974 da parte del dipendente , che si era giustificato asserendo di averla CP_1 utilizzata erroneamente dopo averla scambiata per la propria carta prepagata personale;
- che, inoltre, il , contrariamente a quanto dichiarato dal CP_1
aveva disconosciuto di aver avuto in consegna la carta in Tes_1 questione dal nominato dipendente;
lo stesso, tuttavia, ha dapprima confermato di avere utilizzato - seppur “erroneamente” - la richiamata carta e poi di averla a sua volta smarrita senza, tuttavia, sporgere alcuna denuncia;
- che il , infatti, aveva dichiarato: “…Probabilmente anche CP_1 nei giorni successivi ho utilizzato la carta in questione convinto che fosse la mia e senza rendermene conto. Successivamente non mi sono più ritrovato questa carta…”; Pa
- che il Funzionario di evidenziava le modalità di utilizzo improprio della carta Postepay Evolution n. 5333171132561974, la quale, a seguito dello smarrimento da parte del cliente P_
, era stata utilizzata dal soltanto in occasione di (n. 7)
[...] CP_1 operazioni di pagamento “contactless” che non necessitano la digitazione del PIN segreto (a questo proposito, si rammenta che la funzionalità “contactless” permette di pagare fino a 50,00 euro senza digitare il PIN, semplicemente avvicinando la carta Postepay Evolution ai lettori abilitati).
5. Ora, alla luce delle difese del ricorrente, si deve ritenere che il fatto storico, nella sua materialità (utilizzo della carta di debito smarrita dal cliente e affidata in custodia temporanea a ), sia CP_2
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sostanzialmente incontestato e, quindi, provato.
Il ricorrente, infatti, a fronte degli incontrovertibili accertamenti compiuti in fase di indagini interne, lamenta, nella sostanza, l'assenza di intenzionalità del suo comportamento ovvero del “dolo”, ritenendo che si sia trattato di un “comportamento isolato (e non sistematico)” sicché esso deve “considerarsi come mero errore dovuto ad un periodo di forte stress, sia esistenziale che dipendente dalla separazione avviata dalla moglie per quanto attiene l'erronea utilizzazione della postapay” (così, testualmente, a pag. 9 del ricorso).
6. Sotto tale profilo si deve però escludere, con ragionevole certezza, che il ricorrente versasse in una situazione di mero “errore”.
6.1. In primo luogo, lo stesso ricorrente, al fine di giustificare il primo utilizzo della carta, sostiene nella lettera di giustificazioni del
15/11/2024 (doc. n. 5 allegato al ricorso), di averla scambiata, quel pomeriggio, presso la postazione di lavoro, con quella di sua proprietà che avrebbe le “medesime fattezze” di quella smarrita dallo . P_
Per giustificare lo scambio, il lavoratore sostiene, nella medesima lettera, che avrebbe preso “in prestito” dalla cassa dell'Ufficio la somma di € 10,00 per pagare le consumazioni offerte ai colleghi, poiché quel giorno era privo di contanti (avendo a sua disposizione solo “alcuni spiccioli”).
6.2. Già tale comportamento - si badi, illecito - integra di per sé la fattispecie per la quale il CCNL del 23 luglio 2024, all'art. 54, comma
VI, lett. a) (doc. n. 17 allegato alla memoria di costituzione di
[...]
), prevede la sanzione del licenziamento senza preavviso: CP_2
«Si applica la sanzione disciplinare del licenziamento senza preavviso per una delle seguenti mancanze:
a) per illecito uso, manomissione, distrazione o sottrazione di somme, o beni di spettanza o di pertinenza della Società o ad essa affidati, o infine per connivente tolleranza di abusi commessi da dipendenti o da terzi».
Si tratta, cioè, dell'illecito contestato al punto 2) della lettera di
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contestazione del 12/11/2024 che sarebbe, già da solo, sufficiente a supportare il provvedimento espulsivo (non rilevando la esiguità della somma sottratta “in prestito” dalla cassa e neppure che vi fosse intenzione di restituirla, rilevando unicamente l'attività di “distrazione” dalla cassa, seppur temporanea, della somma).
In sostanza, per giustificare un comportamento illecito, lo stesso ricorrente è costretto ad addurre un comportamento a sua volta illecito e di pari rilevanza disciplinare.
6.3. Sostiene, poi, il ricorrente, nella lettera di giustificazione, che procedeva pertanto ad estrarre la sua carta dal portafoglio, al fine di provvedere al ripianamento della cassa, “senza potervi riuscire a causa dell'afflusso della clientela” e che “per evitare confusione, mettevo da parte la mia carta”. Soggiungeva poi che: “Dalla ricostruzione effettuata successivamente ritengo che lo sbaglio si sia potuto venire
a creare proprio in quel momento”.
Ed, invero – prosegue il ricorrente nelle sue giustificazioni – “a distanza di tempo, profittando del pagamento in contanti di una raccomandata, di ammontare quasi equivalente alla somma anticipata dalla cassa, recuperavo la carta (è qui che avviene lo scambio della carta) per pagare con la stessa il costo della raccomandata, trattenendo i relativi contanti consegnati dal cliente, al fine di detto ripianamento. Aggiungevo le poche monete in mio possesso per raggiungere esattamente la somma presa in prestito e rimettendo il tutto nella cassa”.
6.4. Orbene, tale versione dei fatti appare del tutto inverosimile alla luce delle seguenti considerazioni:
- in primo luogo, se effettivamente il ricorrente avesse estratto, il giorno 15/11/2023, la sua carta postepay per ripianare l'addebito
(ovvero restituire i 10 euro presi a prestito), ma senza poi provvedervi a causa dell'afflusso della clientela, è di tutta evidenza che, laddove avesse “messo da parte” la sua carta, la avrebbe di nuovo ricollocata nel portafoglio o in una tasca del suo abbigliamento, al fine di poterla
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prontamente reperire al momento opportuno;
- il ricorrente non indica, però, dove avrebbe collocato la sua carta;
- è quindi evidente che lo scambio sarebbe potuto avvenire solo se il ricorrente avesse collocato la sua carta nel cassetto della postazione di lavoro, dove il collega di lavoro aveva, a sua volta, Tes_1 collocato, in attesa della restituzione al legittimo titolare, la carta postepay smarrita dallo;
P_
- se però così avesse fatto, il ricorrente, o al momento della collocazione della sua carta in detto cassetto (comportamento, comunque, davvero difficile da ipotizzare) o al momento del suo ritiro, avrebbe inevitabilmente constatato e rilevato la presenza di due carte postepay evolution (la sua e quella smarrita dal cliente);
- il ricorrente descrive, invece, molto genericamente lo “scambio” di carte che - si ripete - sarebbe potuto avvenire solo in ipotesi di collocazione della propria carta in detto cassetto della postazione
(ipotesi, tuttavia, da escludere con certezza pressoché assoluta, considerando, altresì, che non vi è ragione di dubitare sul fatto che il collega che aveva terminato il turno di lavoro prima di lui, lo Tes_1 avesse informato della presenza della carta postepay in detto cassetto ove egli la aveva collocata per la restituzione al legittimo titolare);
- inoltre, tutte le operazioni di pagamento compiute dal ricorrente sono state pacificamente effettuate nella modalità “contactless” ovvero senza utilizzo del PIN segreto che solo il titolare poteva conoscere;
- si tratta, quindi, di piccole operazioni di pagamento (di valore variabile da € 8,65 ad € 22,85) proprio al fine di evitare la digitazione del PIN (che era evidentemente sconosciuto al ricorrente), tutte concentrate sostanzialmente in un giorno (se si esclude, infatti, il pagamento della raccomandata in data 15/11/2023, le restanti sei operazioni di pagamento sono tutte state eseguite il successivo
16/11/2023).
6.5. Ma ciò che elide ogni dubbio sulla mancanza di buona fede del ricorrente è che egli stesso ha dichiarato, in sede di audizione del
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24/07/2024, di non essersi “più ritrovato” detta carta e di averla, quindi, sostanzialmente smarrita, senza procedere neppure a denunciare lo smarrimento.
È di tutta evidenza, invece, che appare del tutto logico e ragionevole ritenere che il ricorrente, dopo aver utilizzato (consapevolmente) la carta smarrita dallo Sculco per effettuare piccoli acquisti (e per una somma complessivamente esigua al fine evidente di evitare sforamenti del credito prepagato disponibile sulla carta), se ne sia volutamente disfatto, atteso che, se avesse poi ritrovato la sua carta postepay (di cui neppure si precisano i tempi e le modalità del rinvenimento, laddove vi fosse stato effettivamente uno “scambio” fortuito), avrebbe immediatamente rilevato l'errore commesso, poiché si sarebbe ritrovato ad avere la disponibilità (contemporanea) di due carte prepagate e non avrebbe, seguendo la logica del ricorrente, utilizzato quella smarrita dallo . P_
Il ricorrente ha infatti dichiarato, in sede di audizione del
24/07/2024, di essere venuto a conoscenza dello smarrimento (da parte di un cliente) della citata postepay “solo a seguito della convocazione dei Carabinieri di Soverato”.
Il ricorrente, però, non ha neppure spiegato - come anticipato - le modalità con cui, dopo lo scambio delle carte asseritamente erroneo, sia poi ritornato in possesso della sua carta di debito, essendo la sua ricostruzione, come detto, molto generica sul punto e, comunque, del tutto inverosimile e contraddittoria.
6.6. E, d'altronde, il ricorrente non ha neppure dedotto di aver dichiarato lo smarrimento della sua carta postepay evolution (oltre a quella smarrita dal cliente ), sicché si deve ritenere che egli ne P_ abbia sempre conservato il possesso.
6.7. Quanto sopra rilevato consente, oltre di ritenere incontestato l'indebito prelievo della somma di € 10,00 dalla cassa dell'Ufficio, di ritenere, altresì, provato che l'utilizzo indebito della carta postepay smarrita da altro titolare non sia avvenuto in buona fede e per mero
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errore, sicché il fatto storico si deve ritenere provato non solo sotto il profilo oggettivo, ma anche sotto il profilo soggettivo (ovvero della volontarietà e della consapevolezza della condotta illecita).
7. Ciò premesso, si deve innanzitutto escludere che il licenziamento sia avvenuto con modalità discriminatorie (motivo sub A del ricorso).
Non è dato comprendere, infatti, per quale ragione si sarebbe dovuta comminare una sanzione (espulsiva) alla dipendente (che ER diligentemente effettuava la segnalazione del sospetto furto della carta postepay alla struttura interna preposta) o al collega , Testimone_1 atteso che nessuno dei due, al contrario del ricorrente, ha mai fatto utilizzo della citata postepay.
8. Per quanto attiene, poi, alla mancata esposizione del Codice disciplinare (motivo sub C), si rileva che la Suprema Corte ha chiarito che «Ai fini della validità del licenziamento intimato per ragioni disciplinari non è necessaria la previa affissione del codice disciplinare, in presenza della violazione di norme di legge e comunque di doveri fondamentali del lavoratore, riconoscibili come tali senza necessità di specifica previsione. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto irrilevante la mancata affissione del codice disciplinare nel caso di utilizzo di un congedo familiare per lo svolgimento di altra attività lavorativa, in violazione dell'art. 4 l. n. 53 del 2000 oltre che dei fondamentali doveri di lealtà e fedeltà del lavoratore)» (Cass. n. 6893/2018).
Nel caso di specie, è di tutta evidenza che gli illeciti compiuti dal ricorrente (utilizzo indebito di una carta prepagata altrui e prelievo di una somma “in prestito” dalla cassa per pagare le consumazioni offerte ai colleghi di lavoro) sono di gravità di immediata percezione, ragion per cui qualsiasi lavoratore di media diligenza è in grado di apprezzarne il radicale disvalore senza che esso debba essere consacrato nel Codice disciplinare esposto nel luogo di lavoro.
9. Per le ragioni sopra ampiamente illustrate, non si può ritenere fondato neppure il motivo (sub D) vertente sulla insussistenza
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materiale del fatto contestato, la cui prova positiva è invece incontrovertibile.
10. Non è fondato anche il motivo sub lett. E (fatto asseritamente non sanzionato con il licenziamento dalla contrattazione collettiva), atteso che, come si è visto, entrambe le condotte descritte ai punti 1)
e 2) della lettera di contestazione degli addebiti del 12/11/2024 sono perfettamente inquadrabili nell'art. 54, comma VI, lett. a) del CCNL del
23/07/2024, nonché nella lett. k), laddove si contempla il licenziamento senza preavviso “in genere per fatti o atti dolosi, anche nei confronti di terzi, compiuti in connessione con il rapporto di lavoro di gravità tale da non consentire la prosecuzione del rapporto di lavoro”
(qual è certamente l'utilizzo di una carta postepay smarrita da altro titolare e provvisoriamente custodita in ufficio postale al solo fine della sua restituzione).
11. Da ciò consegue anche l'infondatezza del motivo di ricorso sub lett. F (carenza di proporzionalità tra infrazione e sanzione disciplinare) atteso che la sanzione espulsiva, per i comportamenti oggetto di causa,
è espressamente contemplata dal CCNL di settore (art. 54, comma VI cit.).
12. È, infine, infondato anche il motivo sub lett. B) attinente alla violazione del principio di tempestività della contestazione disciplinare.
12.1. Come anticipato, ritiene questo Giudice che sia sufficiente a supportare e giustificare il licenziamento senza preavviso la sola condotta contestata al punto 2) della lettera del 12/11/2024, che di seguito si riporta:
2) Aver sottratto illecitamente dalla cassa € 10,00 per sua stessa ammissione (somma precedentemente prelevata per pagare i caffè) e quindi doveva ripianare l'ammanco.
12.2. Orbene, rispetto a tale illecito, si deve rilevare che la Società datrice di lavoro ne ha avuto conoscenza, per la prima volta, solo in data 24/07/2024 (doc. n. 11 allegato alla memoria di costituzione di
), allorquando lo stesso ricorrente, sentito dai funzionari CP_2
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preposti, dichiarava spontaneamente che aveva effettuato il pagamento di una raccomandata con la carta postepay evolution
(smarrita dallo Sculco), convinto che si trattasse della sua carta, “allo scopo di ripianare la cassa in quanto precedentemente avevo prelevato
10 € allo scopo di ripagare i caffè”.
12.3. Orbene, rispetto a tale dichiarazione auto-accusatoria (del
24/07/2024), la contestazione del 12/11/2024 (intervenuta a distanza di soli tre mesi e mezzo) è tutt'altro che intempestiva.
E poiché già tale condotta illecita, da sola, è sufficiente a supportare il licenziamento senza preavviso intimato dalla resistente, risulta del tutto superfluo ed ininfluente verificare la tempestività della contestazione rispetto alla condotta illecita contestata al punto n. 1)
(attinente all'utilizzo della carta postepay smarrita dallo ). P_
13. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe indicata, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- rigetta il ricorso;
- condanna il ricorrente al pagamento delle CP_1 spese di lite in favore di che si liquidano Controparte_2 nella somma di € 3.500,00 per soli compensi professionali di avvocato, oltre rimborso spese forfettarie (15% ex art. 2 d.m.
n. 55/2014), C.P.A. ed I.V.A. (se dovuta), come per legge.
Così deciso in Catanzaro, in data 24 giugno 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Paolo PIRRUCCIO
(firmato digitalmente)
Pag. 15 di 15