Articolo 98 della Legge 1 aprile 1981, n. 121
Articolo 97Articolo 99
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25 aprile 1981
Art. 98. (Banda musicale)

Il Governo e' delegato ad emanare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, un decreto avente valore di legge ordinaria per adeguare l'ordinamento della banda musicale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza al nuovo ordinamento della Polizia di Stato, apportando le necessarie modificazioni per qualificare adeguatamente le capacita', i titoli professionali del personale nonche' il valore artistico del complesso.
Entrata in vigore il 25 aprile 1981