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Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 14/01/2025, n. 15 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 15 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAOLA
Il giudice del lavoro del Tribunale di Paola, dottor Antonio Dinatolo, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato a seguito del deposito di note scritte, ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1057/2022 R.G. promossa da
, rappresentato e difeso dagli avvocati Giuseppe Porco e Achille Parte_1
Consarino
-RICORRENTE-
contro
Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...] rappresentato e difeso dall'avvocato Ilario Antonio Sorace
-RESISTENTE-
oggetto: infortunio sul lavoro - indennizzo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso del 31.05.2022, il ricorrente in epigrafe, premettendo di aver subito in data
03.10.2018 un infortunio sul lavoro dal quale aveva riportato postumi invalidanti che erano stati erroneamente valutati dall' in sede amministrativa pari al 41%, CP_1 rivendica dall'Istituto assicurativo le provvidenze corrispondenti al maggior grado di invalidità da cui si dice afflitto, pari al 80% e comunque superiore alla percentuale riconosciutagli.
1 Nella resistenza dell' , che ha contestato la sussistenza di postumi invalidanti nella CP_1
misura indicata da parte ricorrente, la causa è stata istruita mediante l'acquisizione dei documenti allegati dalle parti e l'espletamento di consulenza medico-legale.
Ritenuta matura per la decisione, la causa viene decisa a seguito del deposito di note scritte, ex art. 127 ter c.p.c.., in conformità al decreto, ritualmente comunicato alle parti costituite, che ha disposto la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni.
2. La domanda merita accoglimento per quanto di ragione.
Il fatto costitutivo del diritto alla rendita, ovvero l'infortunio sul lavoro del 03.10.2018, risulta non contestato da parte dell' . CP_1
Essendo contestata la misura dei postumi invalidanti, è stata disposta CTU medico-legale.
In particolare, con procedimento logico immune da vizi che questo giudice condivide – tenuto conto anche dei precisi e puntuali chiarimenti resi in sede di risposta alle osservazioni avanzate dal consulente dell' (a- quanto all'arto inferiore sinistro, il CP_1 nominato CTU ha avuto modo di precisare che “Si evidenzia amputazione dell'arto inferiore sinistro a livello del terzo medio inferiore della coscia, con moncone lievemente dolente e parestetico, cicatrice ben epitelizzata, ipotrofia muscolare ed ectasie venose.
Zoppia alla deambulazione, cambi posturali effettuati con difficoltà. Quanto detto dimostra che non è un moncone ideale quello del periziato, che invece dovrebbe avere un buon trofismo muscolare e una efficiente circolazione sanguigna, inoltre non dovrebbe dare dolore al paziente. Purtroppo, non sempre queste caratteristiche ideali sono presenti nei monconi dei pazienti.
Per questi motivi
, si è ritenuto opportuno riconoscere al periziato una valutazione del 50% del codice 270.”; b- quanto alla patologia psichiatrica il consulente dell'ufficio ha chiarito che “La patologia psichiatrica è verosimilmente iniziata dopo che il ha subito il trauma dell'amputazione della Pt_1
gamba. Ciò è confermato dalla visita psichiatrica che ha effettuato in ospedale in data
09/10/2018 (che si allega). […] Questo CTU fà decorrere l'accertata menomazione dell'integrità psico fisica del periziato dalla data in cui l' ha dichiarato il paziente CP_1 guarito, e quindi dal 04/7/2019.” Cfr. “note di chiarimenti alla C.T.U.” allegate dal consulente all'elaborato peritale) – il dottor ha concluso che Persona_1
“Dall'esame della documentazione sanitaria agli atti, dall'anamnesi si evince che il sig.
, in seguito all'infortunio sul lavoro del 03/10/2018 è affetto fa Parte_1
2 “Amputazione di coscia sinistra al terzo medio distale per grave trauma da schiacciamento della gamba. Gonalgia destra da lesione del menisco laterale e da lesione parziale del LCA. Disturbo post traumatico da stress cronico”.
Per concludere, considerando l'amputazione di gamba sinistra, la limitazione funzionale del ginocchio destro, l'esito cicatriziale, il disturbo d'ansia, avuto riguardo dell'età del periziato e delle sue soggettive potenzialità, previo riferimento ai correnti baremes codici
ritengo opportuno stimare, per i postumi esitati all'evento lesivo del 03/10/2018 CP_1 sulla persona di , una lesione permanente all'integrità psico-fisica del Parte_1
64%.” (cfr. pag. 6 elaborato peritale dottor . Persona_1
Ne consegue che l' deve essere condannato a rideterminare in tale Controparte_2
misura (64%) la rendita, che a decorrere dal 04.07.2019, è già accordata al ricorrente nella misura del 41% e, quanto ai ratei già corrisposti da tale data, ad elargire al ricorrente la maggior differenza del 23%, maggiorata dei soli interessi legali, ex art. 16, c.6, L.
412/1991.
3. Le spese di lite sono compensate per 1/4, considerato che la rendita è stata riconosciuta nella misura minore del 64% in luogo dell'80% richiesto in via principale, e per il resto seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, nel rispetto dei parametri minimi fissati dal d.m. 55/2014, come aggiornati dal d.m. 147/2022, tenuto conto della materia (causa di previdenza sociale), del valore della controversia (indeterminabile- complessità bassa), con distrazione in favore dei procuratori di parte ricorrente. Le spese di CTU, liquidate separatamente, sono poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
1) Accoglie il ricorso per quanto di ragione e per l'effetto condanna l' , in persona CP_1
del legale rappresentante pro tempore, a rideterminare nella misura del 64% la rendita, che a decorrere dal 04.07.2019, è già accordata al ricorrente nella misura del 41% e, quanto ai ratei già corrisposti da tale data, ad elargire al ricorrente la maggior differenza del 23%, maggiorata dei soli interessi legali, ex art. 16, c.6, L. 412/1991;
2) Compensa per 1/4 le spese di lite e condanna l' a corrispondere la restante parte CP_1 al ricorrente, che si liquidano in € 43,00 per esborsi, € 3.478,50 per compensi, oltre
3 spese generali, IVA e CPA come per legge, con attribuzione ai procuratori antistatari del ricorrente;
3) Pone a carico dell' le spese di Consulenza Tecnica d'Ufficio. CP_1
Si comunichi.
Paola, 14.01.2025.
Il Giudice
Antonio Dinatolo
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