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Sentenza 6 aprile 2025
Sentenza 6 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 06/04/2025, n. 307 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 307 |
| Data del deposito : | 6 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 149/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI MILANO
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati
dott. Giovanni Picciau Presidente Rel.
dott. sa Susanna Mantovani Consigliere
dott. Giovanni Casella Consigliere nella pubblica udienza del 3 Aprile 2025 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello avverso la sentenza n. 608/2024 del Tribunale di
Monza ( Giudice dr.ssa Loiacono ) promossa con ricorso
DA
con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
CARPAGNANO SABINO e dell'avv. DE FINIS ALESSIA C.F._2
( , presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Barletta C.F._3
VIA Andria n. 52
APPELLANTE
CONTRO
; Controparte_1 P.IVA_1 [...] _ Controparte_2 Controparte_3
[...]
APPELLATO CONTUMACE
CONCLUSIONI
PER L'APPELLANTE
Come da ricorso depositato in data 12.2.2025
Fatto e diritto
Con sentenza n. 608/2024 il Tribunale di Monza pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti del , Parte_1 Controparte_1
l' Controparte_4
, ha così deciso : dichiara il diritto della ricorrente ad ottenere la “ Carta
[...]
elettronica “ per l'aggiornamento e la formazione del personale docente , di cui all'art. 1 della l. n. 107/2015 per gli a.s. 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 per l'importo di euro 500,00 e , per l'effetto, condanna i resistenti in solido a mettere a disposizione della stessa , tramite l'attivazione della suddetta carta per tali annualità la somma di euro 1500,00 ; condanna i resistenti in solido a rifondere alla ricorrente le spese processuali, liquidate in euro 600,00 per compensi , oltre al rimborso forfettario delle spese generali ex art. 2 D.M. 55/2014 , CPA e IVA , con distrazione in favore del procuratore antistatario”
Ha proposto appello chiedendo la riforma della sentenza in punto di spese . Pt_1
Parte appellata non si è costituita ed è stata dichiarata contumace.
All'udienza del 3 Aprile 2025 la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo in calce.
°°°°°°°°
L'appello è fondato .
Con un unico articolato motivo di appello , censura la sentenza in punto di Pt_1 spese .
L'appellante assume la violazione e falsa applicazione dell'art. 4 , comma 1 del D.M.
n. 55/2014 , come modificato dal D.M. n. 37/2018 e dal d.m. 147/2022 ; evidenzia il divieto di ridurre le tariffe medie oltre il 50% ; assume in conseguenza il diritto a percepire la somma ulteriore di euro 430,00 al netto di quanto già liquidato con la sentenza appellata a titolo di spese e competenze relative al primo grado del giudizio .
Il motivo di gravame coglie nel segno .
In punto di diritto , parte appellante rileva correttamente che la Corte di Cassazione ha affermato : “ Come ha argomentato la giurisprudenza di legittimità più recente
(cfr. Cass. 9815/2023, 9818/2023, 25847/2023), nella liquidazione del compenso il giudice è chiamato dall'art. 4 co. 1 d.m. 55/2014 a tenere conto dei valori medi determinati dalle tabelle allegate al decreto. Essi possono essere aumentati fino al
50% ovvero diminuiti in ogni caso non oltre il 50% e sono soggetti ad aggiornamento biennale ex art. 13 co. 6 L. 247/2012. Rileva in particolare la previsione che i parametri medi non possono essere diminuiti oltre il 50%, senza eccezione ("in ogni caso"). Tale inderogabilità dei parametri minimi è stata espressamente introdotta con una modifica apportata dal d.m. 37/2018. Anteriormente si prevedeva che nella liquidazione non si potesse scendere di regola al di sotto del 50% nella diminuzione rispetto ai parametri medi. Su questa base testuale si argomentava che la quantificazione giudiziale del compenso e delle spese fosse espressione di un potere discrezionale. Se contenuta entro i valori tabellari minimi e massimi, la liquidazione non richiedeva un'apposita motivazione e non era sottoposta al controllo di legittimità, mentre il giudice era tenuto a motivare la decisione di aumentare o diminuire gli importi da riconoscere, ulteriormente rispetto ai massimi ovvero ai minimi. L'unico limite rigido, ma a sua volta determinato attraverso concetti elastici, era dettato dall'obbligo di non ledere il decoro professionale con l'attribuire una somma scarsissima (meramente simbolica). Così, tra le altre, Cass. 28325/2022.
Tale orientamento è da disattendere con riferimento alle liquidazioni sottoposte al regime del d.m. 55/2014, così come modificato dal d.m. 37/2018. In forza della ricordata modifica, non è più consentita la liquidazione di importi risultanti da una riduzione superiore al 50% dei parametri medi. Il legislatore ha deciso di circoscrivere il potere del giudice di quantificare il compenso o le spese processuali e di garantire così (cioè, attraverso una limitazione della flessibilità dei parametri) l'uniformità e la prevedibilità delle liquidazioni a tutela del decoro della professione e del livello della prestazione professionale. “ ( così testualmente in motivazione Cass. 17613/2024 ). Tenuto conto di tali principi , il Collegio ritiene che parte appellante abbia correttamente osservato ( v. pag. 10 dell'atto di appello ) che nella fattispecie il
Tribunale - pur precisando di aver contenuto le spese nel minimo – ha liquidato un importo inferiore al minimo previsto dal d.m. citato ed individuato ( esclusa dallo stesso appellante la fase istruttoria ) in euro 1030,00 , con riferimento allo scaglione da euro 1000,01 ad euro 5200,00 .
La liquidazione di euro 600,00 effettuata dal Tribunale comporta pertanto una riduzione superiore al 50% dell'importo medio previsto.
In conclusione , in parziale riforma della sentenza n. 608/2024 del Tribunale di
Monza parte appellata va condannata al pagamento in favore di Parte_1 dell'ulteriore somma richiesta di euro 430,00, oltre spese generali ed
[...] oneri di legge a titolo di spese processuali per il primo grado;
con distrazione in favore dei procuratori antistatari;
con conferma nel resto della sentenza .
Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate - tenuto conto della somma oggetto della controversia in grado di appello e dell'assenza di attività istruttoria – ex d.m. 55/2014 , così come modificato dal d.m. 147/2022 , nella misura specificata in dispositivo.
PQM
In parziale riforma della sentenza n. 608/2024 del Tribunale di Monza condanna parte appellata al pagamento in favore di dell'ulteriore Parte_1 somma di euro 430,00, oltre spese generali ed oneri di legge a titolo di spese processuali per il primo grado;
con distrazione in favore dei procuratori antistatari;
conferma nel resto.
Condanna parte appellata al pagamento in favore dell'appellante delle spese del grado liquidate in complessivi euro 500,00, oltre spese generali ed oneri di legge;
con distrazione in favore del procuratori antistatari.
Milano 3 Aprile 2025
Il Presidente
Giovanni Picciau
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI MILANO
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati
dott. Giovanni Picciau Presidente Rel.
dott. sa Susanna Mantovani Consigliere
dott. Giovanni Casella Consigliere nella pubblica udienza del 3 Aprile 2025 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello avverso la sentenza n. 608/2024 del Tribunale di
Monza ( Giudice dr.ssa Loiacono ) promossa con ricorso
DA
con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
CARPAGNANO SABINO e dell'avv. DE FINIS ALESSIA C.F._2
( , presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Barletta C.F._3
VIA Andria n. 52
APPELLANTE
CONTRO
; Controparte_1 P.IVA_1 [...] _ Controparte_2 Controparte_3
[...]
APPELLATO CONTUMACE
CONCLUSIONI
PER L'APPELLANTE
Come da ricorso depositato in data 12.2.2025
Fatto e diritto
Con sentenza n. 608/2024 il Tribunale di Monza pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti del , Parte_1 Controparte_1
l' Controparte_4
, ha così deciso : dichiara il diritto della ricorrente ad ottenere la “ Carta
[...]
elettronica “ per l'aggiornamento e la formazione del personale docente , di cui all'art. 1 della l. n. 107/2015 per gli a.s. 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 per l'importo di euro 500,00 e , per l'effetto, condanna i resistenti in solido a mettere a disposizione della stessa , tramite l'attivazione della suddetta carta per tali annualità la somma di euro 1500,00 ; condanna i resistenti in solido a rifondere alla ricorrente le spese processuali, liquidate in euro 600,00 per compensi , oltre al rimborso forfettario delle spese generali ex art. 2 D.M. 55/2014 , CPA e IVA , con distrazione in favore del procuratore antistatario”
Ha proposto appello chiedendo la riforma della sentenza in punto di spese . Pt_1
Parte appellata non si è costituita ed è stata dichiarata contumace.
All'udienza del 3 Aprile 2025 la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo in calce.
°°°°°°°°
L'appello è fondato .
Con un unico articolato motivo di appello , censura la sentenza in punto di Pt_1 spese .
L'appellante assume la violazione e falsa applicazione dell'art. 4 , comma 1 del D.M.
n. 55/2014 , come modificato dal D.M. n. 37/2018 e dal d.m. 147/2022 ; evidenzia il divieto di ridurre le tariffe medie oltre il 50% ; assume in conseguenza il diritto a percepire la somma ulteriore di euro 430,00 al netto di quanto già liquidato con la sentenza appellata a titolo di spese e competenze relative al primo grado del giudizio .
Il motivo di gravame coglie nel segno .
In punto di diritto , parte appellante rileva correttamente che la Corte di Cassazione ha affermato : “ Come ha argomentato la giurisprudenza di legittimità più recente
(cfr. Cass. 9815/2023, 9818/2023, 25847/2023), nella liquidazione del compenso il giudice è chiamato dall'art. 4 co. 1 d.m. 55/2014 a tenere conto dei valori medi determinati dalle tabelle allegate al decreto. Essi possono essere aumentati fino al
50% ovvero diminuiti in ogni caso non oltre il 50% e sono soggetti ad aggiornamento biennale ex art. 13 co. 6 L. 247/2012. Rileva in particolare la previsione che i parametri medi non possono essere diminuiti oltre il 50%, senza eccezione ("in ogni caso"). Tale inderogabilità dei parametri minimi è stata espressamente introdotta con una modifica apportata dal d.m. 37/2018. Anteriormente si prevedeva che nella liquidazione non si potesse scendere di regola al di sotto del 50% nella diminuzione rispetto ai parametri medi. Su questa base testuale si argomentava che la quantificazione giudiziale del compenso e delle spese fosse espressione di un potere discrezionale. Se contenuta entro i valori tabellari minimi e massimi, la liquidazione non richiedeva un'apposita motivazione e non era sottoposta al controllo di legittimità, mentre il giudice era tenuto a motivare la decisione di aumentare o diminuire gli importi da riconoscere, ulteriormente rispetto ai massimi ovvero ai minimi. L'unico limite rigido, ma a sua volta determinato attraverso concetti elastici, era dettato dall'obbligo di non ledere il decoro professionale con l'attribuire una somma scarsissima (meramente simbolica). Così, tra le altre, Cass. 28325/2022.
Tale orientamento è da disattendere con riferimento alle liquidazioni sottoposte al regime del d.m. 55/2014, così come modificato dal d.m. 37/2018. In forza della ricordata modifica, non è più consentita la liquidazione di importi risultanti da una riduzione superiore al 50% dei parametri medi. Il legislatore ha deciso di circoscrivere il potere del giudice di quantificare il compenso o le spese processuali e di garantire così (cioè, attraverso una limitazione della flessibilità dei parametri) l'uniformità e la prevedibilità delle liquidazioni a tutela del decoro della professione e del livello della prestazione professionale. “ ( così testualmente in motivazione Cass. 17613/2024 ). Tenuto conto di tali principi , il Collegio ritiene che parte appellante abbia correttamente osservato ( v. pag. 10 dell'atto di appello ) che nella fattispecie il
Tribunale - pur precisando di aver contenuto le spese nel minimo – ha liquidato un importo inferiore al minimo previsto dal d.m. citato ed individuato ( esclusa dallo stesso appellante la fase istruttoria ) in euro 1030,00 , con riferimento allo scaglione da euro 1000,01 ad euro 5200,00 .
La liquidazione di euro 600,00 effettuata dal Tribunale comporta pertanto una riduzione superiore al 50% dell'importo medio previsto.
In conclusione , in parziale riforma della sentenza n. 608/2024 del Tribunale di
Monza parte appellata va condannata al pagamento in favore di Parte_1 dell'ulteriore somma richiesta di euro 430,00, oltre spese generali ed
[...] oneri di legge a titolo di spese processuali per il primo grado;
con distrazione in favore dei procuratori antistatari;
con conferma nel resto della sentenza .
Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate - tenuto conto della somma oggetto della controversia in grado di appello e dell'assenza di attività istruttoria – ex d.m. 55/2014 , così come modificato dal d.m. 147/2022 , nella misura specificata in dispositivo.
PQM
In parziale riforma della sentenza n. 608/2024 del Tribunale di Monza condanna parte appellata al pagamento in favore di dell'ulteriore Parte_1 somma di euro 430,00, oltre spese generali ed oneri di legge a titolo di spese processuali per il primo grado;
con distrazione in favore dei procuratori antistatari;
conferma nel resto.
Condanna parte appellata al pagamento in favore dell'appellante delle spese del grado liquidate in complessivi euro 500,00, oltre spese generali ed oneri di legge;
con distrazione in favore del procuratori antistatari.
Milano 3 Aprile 2025
Il Presidente
Giovanni Picciau